Art. 8
1.  Le universita' assicurano la conclusione dei corsi di studio e il
rilascio  dei  relativi  titoli,  secondo  gli  ordinamenti didattici
vigenti,  agli studenti gia' iscritti ai corsi alla data del presente
decreto  e  disciplinano altresi' la facolta' per i medesimi studenti
di  optare  per  l'iscrizione ai corsi di cui allo stesso decreto. Ai
fini  dell'opzione  le  universita' riformulano in termini di crediti
formativi   universitari  gli  ordinamenti  didattici  vigenti  e  le
carriere degli studenti gia' iscritti.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  Roma, 12 aprile 2001

               p. IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                              Guerzoni

                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
                             Mattarella

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                              Del Turco

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 341

                     Numerazione e denominazione
                      delle classi delle lauree

N° classe|Denominazione                                     |Allegato
---------------------------------------------------------------------
         |Classe delle lauree nelle scienze della difesa e  |
    1    |della sicurezza                                   |   1

                     Numerazione e denominazione
              delle classi delle lauree specialistiche

N° classe|Denominazione                                     |Allegato
---------------------------------------------------------------------
         |Classe delle lauree specialistiche nelle scienze  |
   1/S   |della difesa e della sicurezza                    |   2