Art. 8 1. Le universita' assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gia' iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresi' la facolta' per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di cui allo stesso decreto. Ai fini dell'opzione le universita' riformulano in termini di crediti formativi universitari gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti gia' iscritti. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 12 aprile 2001 p. IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Guerzoni IL MINISTRO DELLA DIFESA Mattarella IL MINISTRO DELLE FINANZE Del Turco Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 341 Numerazione e denominazione delle classi delle lauree N° classe|Denominazione |Allegato --------------------------------------------------------------------- |Classe delle lauree nelle scienze della difesa e | 1 |della sicurezza | 1 Numerazione e denominazione delle classi delle lauree specialistiche N° classe|Denominazione |Allegato --------------------------------------------------------------------- |Classe delle lauree specialistiche nelle scienze | 1/S |della difesa e della sicurezza | 2