(all. 1 - art. 1)
                       COMUNE DI ABBIATEGRASSO

   Il comune di ABBIATEGRASSO (provincia di Milano) ha adottato, il 5
aprile  2001,  la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  adottare  per  l'anno  2001  le seguenti aliquote relative
all'imposta comunale sugli immobili:
   a)  5,5  per  mille per unita' immobiliari destinate ad abitazione
principale e relative pertinenze;
   b)  5,5  per  mille  per  gli immobili concessi dai proprietari in
locazione  a titolo di abitazione principale alle condizioni definite
dagli  appositi  accordi  di  cui  all'art. 2, comma 3 della legge n.
431/1998;
   c) 7 per mille per gli alloggi non locati;
   d) 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
   2.  per  l'anno  2001  e'  fissata  il  L.  200.000  la detrazione
spettante   alle  unita'  immobiliari  adibite  dal  proprietario  ad
abitazione principale;
   3.  di  elevare  la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari
adibite   ad   abitazione  principale  a  L.  330.000  a  favore  dei
contribuenti aventi i seguenti requisiti:
   a) pensionati e disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a
condizione che:
   a.1)  il  reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2000 prodotto da
tutti  i componenti il nucleo familiare non abbia superato 25 milioni
di lire aumentato di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico;
   a.2)  sussista  titolarita'  del  reddito di proprieta' o di altro
diritto  reale  esclusivamente  sull'immobile  adibito  ad abitazione
principale   e  sulle  unita'  accessorie  (box,  cantina,  soffitta)
utilizzate direttamente;
   b)   contribuenti   nel  cui  nucleo  familiare  sia  presente  un
componente   convivente   portatore  di  handicap  con  attestato  di
invalidita'  civile  in  misura pari o superiore al 75% o anziano non
autosufficiente  con  certificazione  U.S.S.L.,  a  condizione che il
reddito  annuo  complessivo  ai  fini  IRPEF 2000 prodotto da tutti i
componenti  il  nucleo  familiare  non abbia superato i 30 milioni di
lire aumentato di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico;
   4.  di  riconoscere  la  maggiore detrazione di cui al punto 3. su
richiesta  del contribuente, presentata nella forma di cui all'art. 4
della  legge  n.  15/1968,  attestante la presenza di ammissibilita',
fatti salvi i poteri di accertamento d'ufficio;
   5.  di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata e di elevare la detrazione in questi
casi a L. 500.000.
   (Omissis).
   01X501;
                        COMUNE DI ACQUALAGNA

   Il  comune  di  ACQUALAGNA (provincia di Pesaro) ha adottato il 15
febbraio  e  il  5 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di confermare l'aliquota della imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)   per   l'anno  2001,  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto
legislativo  n.  504  del 30 dicembre 1002 e successive modificazioni
nel modo seguente:
   prima casa: 5,5 per mille; altri immobili: 6,5 per mille;
   immobili  di  categoria  C/1, C/2, C/3, C/4, D/1, D/2 e A10: 4 per
mille;
   a  condizione  che  l'immobile  risulti  inutilizzato  e nel corso
dell'anno   venga   iniziata   nello   stesso   una  nuova  attivita'
commerciale,  artigianale  o industriale. L'aliquota agevolata dovra'
essere  rapportata  al periodo di effettivo riutilizzo, il cui inizio
dovra'  essere  comunicato con autocertificazione all'ufficio tributi
di questo comune.
   1. di aumentare a L. 300.000, con effetto per l'anno 2001, secondo
quanto  previsto  dall'art.  3,  del  D.L.  11  marzo 1997, n. 50, la
detrazione  prevista  dall'art.  3, comma 55, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662  nei confronti dei soggetti passivi I.C.I. in possesso
dei seguenti requisiti:
   A) avere compiuto 65 anni di eta' alla data del 31 dicembre 2000;
   B)  essere  proprietari,  o titolari di altro diritto reale, delle
sole  unita'  immobiliari  classificata o classificabile in categoria
A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e della eventuale pertinenza classificata
o classificabile in categoria C/2 - C/6 - C/7;
   C) adibire l'immobile, che deve comunque essere l'unica abitazione
della  famiglia,  a  propria  abitazione principale (e dell'eventuale
coniuge)   con   esclusione  di  qualsiasi  altra  persona  o  nucleo
familiare,  tranne  che  quest'ultimi  siano portatori di handicaps o
inabili al 100% al lavoro;
   D)  essere  titolari  di  pensione  per importo massimo di lire 12
milioni  annui  lordi,  senza altri redditi, eccetto quello catastale
derivante  dalla  stessa unita' immobiliare ed, eventualmente, quello
catastale  di  terreni  agricoli che non superi l'importo annuo di L.
100.000;
   E)  per  i  soggetti  coniugati  le  condizioni  di  cui  ai punti
precedenti  dovranno  essere  possedute  anche dal coniuge e dovranno
percepire un reddito complessivo lordo di pensione non superiore a 18
milioni annui;
   2.  di  stabilire che la detrazione di lire 300.000 spettera' fino
alla  concorrenza dell'imposta dovuta e proporzionalmente ai mesi nei
quali sussistono le condizioni richieste;
   3.  di stabilire che i soggetti aventi diritto dovranno presentare
apposita richiesta sui modelli forniti dal comune, entro i termini di
versamento  della prima rata dell'I.C.I., allegando copia del modello
O.bis  M.,  o di altro certificato di pensioine, comprovare l'importo
annuale  percepito  nell'anno 2000, nonche' dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti;
   (Omissis).
   01X502;
                         COMUNE DI AGUGLIARO

   Il  comune  di  AGUGLIARO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 7
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   5  per  mille per le sole abitazioni principali, e loro pertinenze
ex art. 5, comma 4o e 5o reg. com. I.C.I.;
   5  per  mille  per  le  aree  fabbricabili individuate dal vigente
P.R.G. nella zona territoriale omogenea: C2/5;
   7  per  mille  per  le  aree  fabbricabili individuate dal vigente
P.R.G. come zone territoriali omogenee: C (ad eccezione della C2/5) e
D;
   6 per mille per i terreni agricoli;
   5,5 per mille per tutti gli altri immobili presupposto d'imposta;
   2.  di  prendere  atto  che la detrazione d'imposta per abitazione
principale e' di L. 200.000;
   3.  di fissare un aumento di L. 50.000 della suindicata detrazione
per i seguenti immobili:
   abitazione   occupata   da   nuclei  familiari  assistiti  in  via
continuativa dal Comune;
   abitazione occupata da nuclei familiari con figli a carico, aventi
unico  reddito  da  lavoro  dipendente,  quando  il  titolare di tale
reddito  e' stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili)
o messo in cassa integrazione oppure in mobilita);
   abitazione  occupata  da  nucleo familiare con reddito complessivo
costituito   esclusivamente  da  pensione  o  da  reddito  da  lavoro
dipendente, inferiore a L. 15.000.000 lordi annui.
   (Omissis).
   01X503;
                     COMUNE DI ALBANO VERCELLESE

   Il   comune  di  ALBANO  VERCELLESE  (provincia  di  Vercelli)  ha
adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. (Omissis);
   2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo Comune nella
misura unica del 5 per mille per tutte le categorie di immobili;
   3.  di  stabilire  per  l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione
principale del soggetto passivo in L. 200.000;
   4.  di  non  stabilire  altre  agevolazioni o riduzioni o maggiori
riduzioni per quanto riguarda I.C.I.;
   5.  di  dare  atto  che  l'imposta  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili o inabitabili, e limitatamente al periodo dell'anno durante
il  quale sussistono tali condizioni e' ridotta del 50% e la relativa
inagibilita'  o  inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico con
perizia  a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione
o  in  alternativa  il  contribuente  ha  la  facolta'  di presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968;
   (Omissis).
   01X504;
                        COMUNE DI ALBIGNASEGO

   Il  comune  di  ALBIGNASEGO  (provincia  di Padova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  determinare  nella  misura  del  5,7  per mille l'aliquota
ordinaria  che sara' applicata per l'anno 2001 per l'imposta comunale
sugli  immobili  relativa agli immobili diversi da quelli indicati ai
punti seguenti 2), 3) e 4);
   2)  di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta
che  sara'  applicata  per  l'anno 2001, per l'imposta comunale sugli
immobili   posseduti  a  titolo  di  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  dalle  persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  assegnatari  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa
residenti nel territorio comunale;
   3)  di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta
che sara' applicata per l'anno 2001 per:
   l'unita'  immobiliare  concessa  in  uso gratuito dai possessori a
parenti  in  linea  retta  di  primo grado (genitori o figli) purche'
questi  vi  dimorino  abitualmente e cio' sia comprovato da residenza
anagrafica;
   unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   4)  di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta
che  sara'  applicata  per  l'anno 2001 sugli immobili classificati o
classificabili   catastalmente   nella  categoria  C/6,  C/7  e  C/2,
posseduti  e  utilizzati in modo durevole al servizio dell'abitazione
principale dai titolari dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale;
   5)  di  determinare  nella  misura  del 7 per mille l'aliquota che
sara'   applicata  per  l'anno  2001  sugli  alloggi  non  locati  ed
inutilizzati, cioe' non adibiti ad abitazione principale e risultanti
vuoti,  o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi
di regolare contratto d'affitto;
   6) di fissare per l'anno 2001 la detrazione dell'imposta I.C.I. in
L. 220.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale,
per  le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta'
indivisa,  adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per
gli  alloggi  regolarmente  assegnati  agli  Istituti  Autonomi  Case
Popolari  e  per  le  unita' immobiliari concesse in uso gratuito dai
possessori  a  parenti  in  linea  retta  di  primo grado (genitori o
figli), purche' questi vi dimorino abitualmente e cio' sia comprovato
da residenza anagrafica;
   7)   di  prevedere,  per  l'anno  2001,  una  maggiore  detrazione
dell'imposta  I.C.I.,  in  relazione  alle  richieste documentate con
riferimento  a  particolari situazioni di disagio economico o sociale
ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122;
   8)  di  individuare,  in  riferimento  al  precedente punto 7), le
seguenti  situazioni  meritevoli del beneficio fiscale della maggiore
detrazione  I.C.I.,  fermo restando che la detrazione non puo' essere
superiore all'ammontare dell'importo dovuto:
   1) massimo L. 500.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale posseduta dai contribuenti che si trovano nelle condizioni
sottoriportate:
   a)  persone  assistite  in via continuativa dal Comune, rientranti
nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale;
   b)  quando il reddito dell'istante sia dato solo da pensione ed il
reddito   complessivo  della  famiglia  anagrafica  rientri  entro  i
seguenti  limiti  (imponibile  lordo  anno  1999  con  esclusione del
reddito dell'abitazione occupata):
   L. 10.700.000 per nucleo composto da una persona;
   L. 19.580.000 per nucleo composto da due persone;
   per   ogni  ulteriore  persona  il  limite  viene  elevato  di  L.
2.381.000;
   c) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di  ricovero permanente, a condizione che la
stessa  non  risulti locata, fermo restando il possesso dei requisiti
di cui al punto b);
   d)  le  famiglie  con almeno un soggetto portatore di handicap con
invalidita'  pari  al  100%,  la  cui  unica  proprieta'  deve essere
l'abitazione   principale   e   l'eventuale  relativa  pertinenza,  a
prescindere dalla categoria catastale di appartenenza;
   2.  per  l'abitazione  principale che sia l'unica di proprieta' di
nuclei  familiari residenti con tre o piu' figli fiscalmente a carico
alla  data  del 1o gennaio 2001 e con un reddito del nucleo familiare
lordo   imponibile   2000   non   superiore  a  L.  60.000.000  cosi'
determinata:
   massimo  L. 300.000 per nuclei familiari con tre figli fiscalmente
a carico;
   massimo   L.  400.000  per  nuclei  familiari  con  quattro  figli
fiscalmente a carico;
   massimo  L.  500.000  per nuclei familiari con cinque o piu' figli
fiscalmente a carico;
   Per  i  nuclei  familiari  con  piu'  di cinque figli a carico, il
reddito  lordo  imponibile  di  L. 60.000.000, ai fini della predetta
detrazione, viene aumentato di L. 5.000.000 per ogni figlio a carico.
   Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi,
dal  reddito  familiare  lordo imponibile massimo di L. 60.000.000 si
detraggono  L. 5.000.000 per ciascun lavoratore autonomo per ottenere
il  reddito  familiare  massimo  al  fine  di usufruire del beneficio
fiscale della maggiore detrazione.
   Nell'ipotesi  che tali nuclei familiari ricadano nella fattispecie
prevista  al  punto  1) sopradescritto, la somma delle detrazioni non
puo' comunque superare L. 500.000.
   Ai  fini  della determinazione del reddito, qualora durante l'anno
1999  per la fattispecie del punto 1) e l'anno 2000 per la situazione
del  punto  2) vi siano documentate variazioni nella composizione del
nucleo  familiare  si  sommano  i  rispettivi  importi determinati in
proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.
   Il   numero   dei  componenti  il  nucleo  familiare  a  cui  fare
riferimento e' quello risultante alla data del primo gennaio 2000 per
la fattispecie del punto 1) e alla data del primo gennaio 2001 per la
situazione del punto 2).
   La  detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  la  destinazione  ad  abitazione  principale.
L'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale e pertinenza
deve  essere  l'unica  proprieta'  del  nucleo  familiare  nel  corso
dell'anno  2001,  oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di
diritto  di abitazione; sono comunque escluse dal beneficio le unita'
immobiliari   del  gruppo  A  classificate  A/1  abitazione  di  tipo
signorile, A/8 abitazione in ville, A/9 castelli, palazzi di eminenti
pregi artistici o storici e A/10 uffici e studi privati.
   I  contribuenti  che intendono avvalersi della maggiore detrazione
prevista   per   le  situazioni  suindicate  dal  punto  1)  dovranno
presentare apposita domanda all'ufficio assistenza entro il 31 maggio
2001  documentando,  anche  sotto  forma di autocertificazione con le
modalita'  previste  dalla  legge  n.  127/1997 sulla semplificazione
amministrativa,  la  posizione  del soggetto passivo e dei membri del
loro  nucleo  familiare  nei  riguardi dei diritti goduti sull'unita'
immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonche'
la   situazione  reddituale  del  nucleo  familiare  e  la  categoria
catastale  dell'unita'  immobiliare.  Per la casistica descritta alla
lettera  d)  del  punto  1)  e'  necessario  allegare alla domanda da
presentare   all'ufficio   assistenza   copia   del   certificato  di
invalidita'.
   I  contribuenti  che intendono avvalersi della maggiore detrazione
prevista  dalla situazione suindicata al punto 2) dovranno presentare
apposita   domanda  all'ufficio  tributi  entro  il  30  giugno  2001
documentando,   anche   sotto  forma  di  autocertificazione  con  le
modalita'  previste  dalla  legge  n.  127/1997 sulla semplificazione
amministrativa,  la  posizione  del soggetto passivo e dei membri del
suo  nucleo  familiari  nei  riguardi  dei diritti goduti sull'unita'
immobiliare,  compresa  la  condizione  di  abitazione principale, la
situazione  reddituale  del  nucleo familiare, la categoria catastale
dell'unita'   immobiliare,   nonche'   la   composizione  del  nucleo
familiare.
   (Omissis).
   01X505;
                         COMUNE DI ALBIZZATE

   Il  comune  di  ALBIZZATE (provincia di Varese) ha adottato, il 13
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno  2001  il  sistema di applicazione
dell'aliquota imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:
   aliquota diversificata per alloggi non locati;
   detrazione per abitazione principale in L. 200.000;
   aliquota per alloggi non locati nella misura del 7 per mille;
   applicazione   aliquota   nella  misura  del  5,5  per  mille  per
l'abitazione principale e relative pertinenze.
   (Omissis).
   01X506;
                         COMUNE DI ALESSANO

   Il comune di ALESSANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  approvare  le  aliquote dell'I.C.I., in questo Comune, con
effetto dal 1o gennaio 2001, come segue:
   a)  per  l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione
principale l'aliquota del 4,5 per mille;
   b)  per  le unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali
l'aliquota del 5,5 per mille;
   2.  di  stabilire che, dall'imposta dovuta dall'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo sono detratte
fino  alla  concorrenza  del  suo ammontare, L. 220.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   01X507;
                          COMUNE DI ALFANO

   Il  comune  di  ALFANO  (provincia  di Salerno) ha adottato, il 15
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   2. per l'anno 2001 l'I.C.I., viene confermata nella misura del 4,5
per  mille  per la 1a e 2a casa, con l'abbattimento per la prima casa
di L. 200.000;
   3.  per  l'anno 2001 tutte le rimanenti tariffe vengono confermate
nella misura in atto;
   (Omissis).
   01X508;
                        COMUNE DI ALFIANELLO

   Il  comune  di  ALFIANELLO  (provincia  di Brescia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
sara' applicata da questo Comune per l'anno 2001 con l'aliquota unica
del 6 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 504.
   (Omissis).
   01X509;
                     COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIO'

   Il  comune  di  ALLUVIONI  CAMBIO'  (provincia  di Alessandria) ha
adottato  il 28 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille;
   (Omissis);
   3.  di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare
adibita  a prima abitazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo
n. 504/1992 e' nella misura legale di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X5010;
                          COMUNE DI ALSENO

   Il  comune  di  ALSENO  (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di fissare per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del
4,6 per mille per le abitazioni principali;
   Di  fissare  l'aliquota  ICI  nella misura del 5 per mille per gli
altri immobili;
   Di fissare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille per
gli  alloggi  non  locati,  specificando  che  per alloggi non locati
devono  intendersi  quelli non adibiti ad abitazione principale e non
occupati,  o  a  disposizione,  cioe' utilizzati in modo saltuario, o
privi  di contratto registrato. Sono esclusi i fabbricati concessi in
comodato  o  comunque  utilizzati da parenti fino al 3o grado (figli,
genitori,  fratelli,  zii)  che risultano ivi residenti, i fabbricati
sfitti  realizzati  per  la  vendita  e non venduti dalle imprese che
hanno   per   oggetto   esclusivo   o  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione  e  l'alienazione  di immobili ed i fabbricati dichiarati
inagibili od inabitabili.
   (Omissis).
   01X5011;
                        COMUNE DI ALTOPASCIO

   Il  comune  di  ALTOPASCIO  (provincia  di  Lucca)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   2)  di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nella misura del 6,8 per mille.
   3)  di  determinare l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 5,2
per  mille  in  favore  delle  abitazioni  principali e delle persone
fisiche socie di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti
nel Comune e nella misura del 5,8 per mille per gli immobili locati a
soggetto  che  li utilizzi come abitazione principale, dando atto che
il   gettito  previsto  per  l'esercizio  2001  non  sara'  inferiore
all'ultimo realizzato (2000).
   4)  di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di
L. 200.000.
   5) di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di:
   a)  L. 250.000 per abitazione principale limitatamente ai soggetti
che  sono ammessi ad usufruire del servizio di assistenza domiciliare
come  da tabelle A e B approvate con deliberazione G.M. n. 216 del 13
aprile 1996, esecutiva;
   nuclei  familiari  il cui reddito complessivo derivante unicamente
da  pensione,  non  sia  superiore  a  L.  23.000.000 lordi annui con
rivalutazione annua in base all'indice ISTAT e in possesso dell'unico
fabbricato   ed   eventuali  sue  pertinenze  adibito  ad  abitazione
principale.  Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche
se  il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in
forma  imprenditoriale  (art.  2135  c.c.) e piu' specificatamente se
sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura
organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per
la  quale  la destinazione ad abitazione principale si verifica, come
disposto  dall'art.  8 del D.Lgs. n. 504 del 1992. I soggetti passivi
interessati  dovranno presentare al Comune di Altopascio, entro il 30
giugno  2001 istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi
del  Comune  corredata  dalla  dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' attestante il possesso dei requisiti sopra indicati.
   (Omissis).
   01X5012;
                         COMUNE DI ANGROGNA

   Il  comune  di  ANGROGNA  (provincia  di  Torino)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  mantenere  per  l'anno  2001  nella  misura  del 6,5 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli Immobili
(I.C.I.)  istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
stabilendo  in  L.  200.000 la detrazione per abitazioni principali e
nella   misura   del  7  per  mille  per  la  seconda  casa  ed  aree
fabbricabili;
   di  stabilire  che  per  l'anno  2001 i tributi comunali, compreso
l'I.C.l., verranno riscossi dal Concessionario della riscossione;
   (Omissis).
   01X5013;
                          COMUNE DI ANNICCO

   Il  comune  di  ANNICCO  (provincia di Cremona) ha adottato, il 28
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di confermare, per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione
dell'imposta   comunale  sugli  immobili  (l.C.l.),  fissate  con  la
deliberazione  consiliare  n.  12  del  25  febbraio 2000, istituendo
un'ulteriore  detrazione  d'imposta  nella  misura  sottoindicata per
determinate categorie:
   Misura delle aliquote:
   a)  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  posseduti dalle
persone   fisiche   soggetti   passivi.   Si  considerano  abitazioni
principali  anche  quelle concesse in uso gratuito a figli o genitori
del  soggetto  passivo (art. 21 Regolamento I.C.I. - art. 59 lett. e)
D.Lgs. n. 446/97);
   unita'   immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
   unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che le stesse non risultino locate,
   aliquota 5 per mille;
   b)  per  tutti  gli  altri  immobili  diversi  dalle  abitazioni o
posseduti  in  aggiunta  all'abitazione  principale: aliquota 5,7 per
mille;
   Misura delle detrazioni d'imposta:
   immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi. Si
considerano  abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai
figli  o  genitori del soggetto passivo (art. 21 Regolamento I.C.I. -
art. 59 lett. e) D.Lgs. n. 446/97);
   unita'   immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'   gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti  autonomi per le case popolari; unita' immobiliari possedute
a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  le stesse non
risultino locate,
   detrazione d'imposta L. 200.000;
   Ulteriori detrazioni:
   le  persone  che alla data del 1o gennaio 2001 hanno compiuto i 65
anni  di  eta'  e che si trovano in particolari situazioni di reddito
avranno   diritto   ad   una   detrazione  d'imposta  sull'abitazione
principale elevata a complessive L. 240.000;
   Criteri per accedere alle ulteriori detrazioni:
   persone  proprietarie,  usufruttuarie  o  che  godono di qualsiasi
diritto  d'uso  di  un  unico  immobile e sue pertinenze che abbia le
caratteristiche  di  abitazione  principale  e  che  appartenga  alle
categorie  catastali  A/2  -  A/3  -  A/4  -  A/5  - A/6, reddito non
superiore a 20.000.000 (riferito a persona sola) elevato a 30.000.000
se il nucleo e' composto da piu' persone.
   Si  prende a riferimento il reddito dell'anno precedente l'anno di
imposta I.C.I.;
   (Omissis).
   01X5014;
                         COMUNE DI AQUILEIA

   Il  comune  di  AQUILEIA  (provincia  di Udine) ha adottato, il 22
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  e  confermare  neI  5,5  per  mille  la  misura
dell'aliquota unica per la determinazione dell'Imposta Comunale sugli
Immobili per l'anno 2001;
   (Omissis).
   01X5015;
                          COMUNE DI ARADEO

   Il  comune di ARADEO (provincia di Lecce) ha adottato, il 1o marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   di  confermare  per  l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
   confermare,  inoltre,  nella misura del 4 per mille l'aliquota per
le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale;
   confermare   in   L.   200.000   la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
   (Omissis).
   01X5016;
                         COMUNE DI ARAMENGO

   Il  comune  di  ARAMENGO  (provincia  di  Asti)  ha adottato, il 7
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di  determinare  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili che sara' applicata in questo Comune, nella
misura   differenziata   in  relazione  alla  tipologia  d'uso  degli
immobili.
   abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille;
   altri immobili: 6,5 per mille;
   La   detrazione   fissa  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X5017;
                         COMUNE DI ARCUGNANO

   Il  comune  di  ARCUGNANO  (provincia  di Vicenza) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   5 per mille:
   unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone
fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Arcugnano;
   abitazioni  concesse  in  uso gratuito a parenti entro il 1o grado
linea  retta,  (genitori  o figli) anche nel caso in cui l'abitazione
concessa  in uso gratuito sia in comproprieta', purche' il parente vi
dimori abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica (il
contribuente  che  usufruisce  tale  disposizione  dovra'  presentare
dichiarazione  ai  sensi  dell'art. 8 del regolamento comunale I.C.I.
cui modello e' disponibile presso l'ufficio tributi);
   unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di
ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
   unita'   immobiliari  utilizzate  dai  soci  delle  cooperative  a
proprieta'  indivisa e l'alloggio regolarmente assegnato dall'azienda
territoriale edilizia residenziale;
   pertinenze dell'abitazione principale, anche se possedute in quota
o   anche   se   iscritte  distintamente  in  catasto  purche'  siano
durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. Il
beneficio  e'  esteso  ad  un'unica  unita' immobiliare di pertinenza
anche  se  in  presenza  di  contitolarita'  dell'immobile adibito ad
abitazione principale:
   7 per mille:
   secondo case sfitte;
   6 per mille:
   aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli altri immobili;
   Detrazioni:
   Ordinaria L. 200.000 per abitazione principale;
   Elevata a L. 300.000 per abitazione principale di:
   nuclei  familiari  disagiati  e  percettori  di  redditi minimi di
pensione,  assistiti  in  via  continuativa  dal  Comune,  secondo le
modalita'   disposte   dal   regolamento  generale  comunale  per  la
concessione  di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
e  l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti, pubblici e
privati  (approvato  con provvedimento deliberato di C.C. n. 2 del 29
gennaio 1999, e successive modificazioni);
   nuclei  familiari con persona handicappata (ai sensi della legge 5
febbraio  1992,  n.  104), la cui condizione sia certificata da parte
degli organi competenti.
   Il contribuente che usufruisce tale disposizione dovra' presentare
dichiarazione  ai  sensi  dell'art. 8 del regolamento comunale I.C.I.
cui modello e' disponibile presso l'ufficio tributi.
   (Omissis).
   01X5018;
                          COMUNE DI AREZZO

   Il  comune di AREZZO ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  aliquota  del  6,2  per  mille per tutte categorie di immobili
oggetto d'imposizione, come definite dagli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
   2.  di  determinare  in  L.  250.000  la  detrazione spettante per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo,  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale  destinazione  e  sino  alla  concorrenza del tributo dovuto per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di
cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;
   3.  di  determinare  in  L. 500.000 (L. 250.000 detrazione base ex
art.  8,  comma  2, decreto legislativo n. 504/1992, come determinata
dalla   presente  deliberazione  L.  250.000  ulteriore  detrazione),
l'importo  della maggiore detrazione in favore di alcune categorie di
soggetti   che   versano   in   situazioni   di  particolare  disagio
socio-economico,  rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae  la  destinazione  dell'immobile ad abitazione principale del
soggetto  passivo  d'imposta  e sino a concorrenza del tributo dovuto
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e secondo i
criteri che ne danno titolo, come di seguito specificati:
   a)  il  soggetto passivo sia pensionato che vive solo e percepisca
un  reddito  nel  limite di L. 12.500.000 ovvero famiglia composta da
due   pensionati  (ovvero  in  eta'  di  pensione),  il  cui  reddito
complessivo  lordo  cumulato  sia  nei  limiti reddituali della somma
delle   due   minime  contributive  I.N.P.S.,  con  esclusione  delle
maggiorazioni  sociali  previste  dalla  normativa vigente, e che non
possieda  o  non possiedano altri redditi diversi da quelli di cui al
successivo punto b);
   b) possieda o possiedano a titolo di proprieta', usufrutto o altro
diritto  reale  solo  l'abitazione  principale,  un  garage  o box ed
eventuali  terreni  agricoli il cui reddito complessivo (dominicale +
agrario)  non  sia  superiore  alle  L.  300.000  annue  lorde ovvero
eventuali immobili accessori (categoria catastale C6) in uso proprio,
diversi  dalle  abitazioni,  con rendita catastale non superiore a L.
700.000;
   c) sussista l'ulteriore condizione oggettiva che l'immobile di che
trattasi sia classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 -
4/6;
   4.  di  estendere,  anche  per  l'anno  2001, l'applicazione della
maggiore detrazione di L. 500.000 all'ulteriore seguente categoria di
soggetti, in possesso dei requisiti appresso indicati:
   a)   il   soggetto   passivo,   non  deambulante  o  comunque  non
autosufficiente  -  non  ricoverato  -  sia  portatore di invalidita'
totale  ai  100%,  debitamente  riconosciuta  con atto dei competenti
organi,   con   diritto   alla   pensione   e   o  all'indennita'  di
accompagnamento  (Prefettura),  ovvero  alla  pensione  di inabilita'
I.N.P.S.;
   b)  possieda  a  titolo  di  proprieta', usufrutto o altro diritto
reale  solo  l'abitazione  principale,  un  garage o box ed eventuali
terreni  agricoli  il  cui reddito complessivo (dominicale + agrario)
non  sia  superiore  alle  L.  300.000  annue  lorde ovvero eventuali
immobili  accessori  (categoria catastale C6) in uso proprio, diversi
dalle abitazioni, con rendita catastale non superiore a L. 700.000;
   c)  sussista l'ulteriore condizione oggettiva che Iimmobile di che
trattasi sia classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 -
A/6.
   5.  di considerare direttamente adibita ad abitazione principale ,
con  conseguente applicabilita' della detrazione per questa prevista,
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili  che acquisiscano la residenza anagrafica in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che  la  stessa  non risulti locata, a mente dell'art. 3,
comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   6.  di  prendere  atto  che  le  modalita'  ed  i  termini  per la
presentazione  delle  istanze  volte  all'ottenimento  della maggiore
detrazione  ovvero  di  agevolazioni,  riduzioni  e/o esenzioni, come
previste  dalle  vigenti  disposizioni  legislative  o regolamentari,
saranno individuate con provvedimento dirigenziale, a norma dell'art.
4,  comma 3, del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli  immobili  ,  approvato  con  deliberazioni  C.C. n. 390 del 21
dicembre 1998 e n. 10 del 27 gennaio 2000.
   (Omissis).
   01X5019;
                          COMUNE DI ARIENZO

   Il  comune  di  ARIENZO  (provincia di Caserta), ha adottato, il 2
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. 7 per mille sulla prima casa;
   2. 7 per mille sulle seconde case, terreni e aree fabbricabili;
   3. L. 200.000 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo;
   4. L. 300.000 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del soggetto passivo nel cui nucleo familiare
vi  e'  presente  almeno uno dei coniugi ultrasessantacinquenni ed il
cui  reddito  complessivo  del  nucleo  familiare stesso sia uguale o
inferiore  a  L. 20.000.000. Tale agevolazione si applica sull'intera
abitazione  principale  anche  se  in  comproprieta'  con il coniuge,
purche', sia la prima casa dell'ultrasessantacinquenne e del coniuge,
anche se quest'ultimo ha un limite di eta' inferiore;
   5. L. 300.000 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del soggetto passivo nel cui nucleo familiare
siano presenti uno o piu' disabili con una percentuale di invalidita'
che va dal 70 al 100%.
   (Omissis).
   01X5020;
                           COMUNE DI AROLA

   Il  comune  di  AROLA  (provincia  di  Verbano  Cusio  Ossola), ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare  nel  6  per  mille  l'aliquota unica dell'imposta
comunale sugli immobili I.C.I. che verra' applicata nell'anno 2001.
   (Omissis).
   01X5021;
                          COMUNE DI ARSIE'

   Il  comune  di  ARSIE'  (provincia di Belluno), ha adottato, il 22
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  per l'anno 2001 le seguenti aliquote di imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.);
   a)   l'aliquota   del   4  (quattro)  per  mille  viene  applicata
all'abitazione   ove  il  contribuente  ha  la  residenza  principale
(residenza anagrafica) e alle fattispecie di cui agli articoli 2 e 13
del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili;
   b) l'aliquota del 6 (sei) per mille viene applicata alle rimanenti
fattispecie di imposta:
   2.  di  confermare  nell'importo di L. 200.000 annue la detrazione
d'imposta  per  l'abitazione principale prevista dall'art. 8 comma 2,
del decreto legislativo n. 504/1992.
   (Omissis).
   01X5022;
                          COMUNE DI ARTOGNE

   Il  comune  di  ARTOGNE  (provincia di Brescia), ha adottato, il 5
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella
misura del 5,5 per mille;
   2.  di  confermare  quale  aliquota ridotta I.C.I. per l'anno 2001
l'aliquota  del 4 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni
principali  possedute  da  persone  fisiche  residenti  nel  comune o
utilizzate  da  soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa purche' residenti nel Comune;
   3.  di  confermare  la  detrazione per abitazione principale in L.
300.000.
   (Omissis).
   01X5023;
                     COMUNE DI ASIGLIANO VENETO

   Il comune di ASIGLIANO VENETO (provincia di Vicenza), ha adottato,
il  1o  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) viene stabilita nella misura del 7 per mille;
   2. per l'anno 2001 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'I.C.I.
nella  misura  del 5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento
per   l'applicazione   dell'I.C.I.,   approvato   con   deliberazione
consiliare n. 46 del 29 dicembre 1998 e successive modifiche;
   3.  per  l'anno  2001 la detrazione dall'imposta di cui all'art. 8
comma  3,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  e
successive modifiche viene stabilita in L. 200.000.
   (Omissis).
   01X5024;
                           COMUNE DI ASOLO

   Il  comune  di  ASOLO  (provincia  di Treviso), ha adottato, il 15
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare, per il periodo di imposta 2001, ex articoli 6
ed  8  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le seguenti
aliquote e detrazioni:
   A)  aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale del
soggetto passivo 5 per mille;
   B)  aliquota  al  5  per  mille,  come per gli immobili adibiti ad
abitazione  principale,  anche  ai  fini  della  detrazione,  per  le
suguenti unita' immobiliari:
   b1)  pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente
iscritte  in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali
alla stessa abitazione (ad es. garage, cantine, soffitte, ripostigli,
ecc.);
   b2)  le  unita'  immobiliari,  in precedenza adibite ad abitazione
principale,  possedute  a titolo o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  le stesse non
risultano locate;
   b3)  le  unita'  immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in
linea  retta,  fino  al  primo  grado  di  parentela  adibite  a loro
abitazione principale;
   b4)  unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetto
che  la  utilizza  come abitazione principale (senza possibilita', in
tal caso, della detrazione, come invece per l'abitazione principale);
   C) aliquota per tutti gli altri immobili a qualsiasi uso adibiti 5
per mille;
   D)  aliquota per gli immobili adibiti a seconde case, 7 per mille;
e stabilendo altresi' le seguenti detrazioni d'imposta:
   1.  aumento,  della  detrazione  l.C.I. spettante per l'abitazione
principale del soggetto passivo daL. 230.000 a L. 350.000;
   2.  elevazione  delle  detrazioni da L. 230.000 a L. 500.000 per i
proprietari della sola prima casa di abitazione classificata A/2, A/3
e    A/4,   sulla   base   di   apposite   richieste   corredate   da
autocertificazione  ex  legge  4  gennaio  1968, n. 15 sullo stato di
famiglia  e  sulla  classificazione  catastale dell'immobile, nonche'
copia  dell'ultima  dichiarazione  dei  redditi  o  del  mod.  CUD in
presenza delle seguenti condizioni:
   nuclei  familiari  con  sola prima casa di abitazione, composti da
una  persona  ultrasessantacinquenne, con un reddito inferiore ad una
volta e mezza l'ammontare della pensione minima INPS;
   nuclei  familiari,  con sola prima casa di abitazione, composti da
due persone ultrasessantacinquenni con un reddito inferiore al doppio
dell'ammontare della pensione minima I.N.P.S.;
   3.  elevazione  delle  detrazioni da L. 230.000 a L. 500.000 per i
proprietari della sola prima casa di abitazione classificata A/2, A/3
e    A/4,   sulla   base   di   apposite   richieste   corredate   da
autocertificazione  ex  legge  4  gennaio  1968, n. 15 sullo stato di
famiglia e sulla classificazione catastale dell'immobile, in presenza
delle seguenti condizioni:
   nucleo familiare con sola prima casa di abitazione, al cui interno
sia   presente   un   componente   che   benefici   dell'assegno   di
accompagnamento  previsto  dalla  legge 118 del 30 marzo 1971, oppure
dalla  legge  382  del 27 maggio 1970 o dalla legge 381 del 26 maggio
1970 e successive modifiche ed integrazioni;
   nucleo familiare con sola prima casa di abitazione composto da 3 o
piu'  figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi
e gli affiliati o affidati, che non percepiscono alcun reddito.
   (Omissis).
   01X5025;
                      COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

   Il comune di AVIGLIANO UMBRO (provincia di Terni), ha adottato, il
3   febbraio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  determinare  come segue l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
   a)  aliquota  del  6  per  mille per unita' immobiliare adibite ad
abitazione principale e detrazione di L. 250.000;
   b)  aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati a negozi e
botteghe,  laboratori  e  locali  di  deposito, fabbricati per arti e
mestieri,  distinti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4, e gestiti
direttamente dal proprietario;
   c) aliquota del 6,5 per mille per le restanti unita' immobiliari.
   (Omissis).
   01X5026;
                       COMUNE DI AZZANO DECIMO

   Il  comune di AZZANO DECIMO (provincia di Pordenone), ha adottato,
il  14  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare,  ai  sensi deIl'art. 6 del decreto legislativo n.
504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
   aliquota  del  4,5  per mille: per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del soggetto passivo e le relative pertinenze
(cantine  e  garages)  e per i terreni agricoli; aliquota del 5,5 per
mille:  per le unita' immobiliari ad uso residenziale locate, nonche'
per  le  unita' immobiliari adibite ad attivita' economico-produttive
(capannoni,  stabilimenti,  opifici, uffici, negozi, etc.) utilizzate
direttamente dal soggetto passivo o date in locazione:
   per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
   per  gli immobili costruiti direttamente dall'impresa in attesa di
alienazione;
   per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  o  adibite ad
attivita'  economico-produttive  (capannoni,  stabilimenti,  opifici,
uffici, negozi, etc.) non locate e tenute a disposizione del soggetto
passivo;
   per le aree fabbricabili.
   2.  di  fissare  (ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del decreto
legislativo n. 504/1993 e successive modifiche ed integrazioni) in L.
340.000  annue, detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita
ad   abitazione  principale  dei  soggetti  passivi  residenti  e  di
assimilare   all'abitazione   principale   i   fabbricati   tenuti  a
disposizione da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero
permanenti, posseduti a titolo di proprieta' o usufrutto, purche' non
locati e, dai residenti all'estero;
   3.  di  estendere  la  detrazione  annua di L. 340.000 alle unita'
immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti in linea retta o
collaterale,  fino  al  primo  grado  di  parentela  adibite  a  loro
abitazione principale;
   4.  di  precisare  che  godranno dell'aliquota del 4,5 per mille i
figli,  i  fratelli,  i  parenti  in  linea  retta  che  a seguito di
successione  risultano  proprietari  di  una  percentuale  d'immobile
adibito ad abitazione principale da un genitore o fratello/sorella.
   (Omissis).
   01X5027;
                   COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

   Il  comune  di  BARBERINO  VAL  D'ELSA  (provincia di Firenze), ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di applicare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001
nelle seguenti misure:
   4 per mille
   A)  fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e  non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo, comunque,
non superiore a tre anni;
   4,9 per mille
   A)   unita'   immobiliari   direttamente   adibite  ad  abitazione
principale dai proprietari e dai soggetti previsti dalla legge;
   B)  unita'  immobiliari  appartenenti  a  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  adibita  ad  abitazione principale dei soggetti
assegnatari;
   C) alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati
dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
   D)  unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
   E)  alloggi locali in base alle condizioni stabilite con l'accordo
territoriale di cui all'art. 5 della legge 431/1998 - (si richiede la
presentazione di copia contratto);
   F)  abitazione  concessa  in  uso  gratuito dal soggetto passivo a
parenti in linea retta fino al terzo grado di parentela o collaterale
fino al 3o grado che la utilizzano come abitazione principale;
   5,7 per mille
   A) immobili diversi dalle abitazioni;
   B) aree fabbricabili;
   C)  alloggi  concessi  in  locazione a condizione che la locazione
risulti  da contratto regolarmente registrato, art. 4, comma 1, legge
556/1996.
   7 per mille
   A) Alloggi non locati.
   2.  Di  stabilire  nella  misura  base di L. 200.000 la detrazione
annua  spettante  alle  fattispecie a cui e' applicata l'aliquota 4,9
per  mille relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo.
   2-bis  di  riconoscere  la  detrazione  sull'abitazione principale
nella  misura  di  L.  350.000 in favore dei soggetti che ricadano in
almeno una delle condizioni di seguito riportate:
   famiglie  di  soli ultrassessantacinquenni al 1o gennaio 2001, con
reddito familiare pro-capite inferiore alla pensione minima I.N.P.S.;
   famiglie  composte  da almeno 5 componenti (risultanti dallo stato
di famiglia) con reddito familiare pro-capite inferiore alla pensione
minima I.N.P.S.;
   famiglie con handicappati o anziani non autosufficienti, residenti
in  famiglia; la composizione del nucleo familiare deve risultare sia
dallo  stato di famiglia che di fatto; la situazione di handicap deve
essere    comprovata    dal   certificato   della   commissione   per
l'accertamento  della  non autosufficienza ex d.p.r. 214 del 2 luglio
1991.
   L'elevazione  della  detrazione  per  abitazione  principale da L.
200.000 a L. 350.000 e' riconosciuta per il periodo dell'anno 2001 in
cui  si  verifichino  le  situazioni sopra indicate; per applicare la
maggiore detrazione e' sufficiente auto certificare sul bollettino il
diritto di godere della detrazione di L. 350.000.
   3.  di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
   (Omissis).
   01X5028;
                          COMUNE DI BASICO'

   Il  comune  di  BASICO'  (provincia di Messina), ha adottato, il13
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  confermare  per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del
sei  per  mille  con  i  criteri contenuti nel decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
   (Omissis).
   01X5029;
                           COMUNE DI BERRA

   Il  comune  di  BERRA  (provincia  di  Ferrara),  ha adottato, l'8
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   A)  di determinare per l'imposta comunale sugli immobili dell'anno
2001 l'aliquota, unica, nella misura del 6,2 per mille.
   di  concedere  per  l'anno  2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo  n. 504/1992 e successive modificazioni, un aumento della
detrazione   per   l'abitazione   principale   a  L.  500.000  per  i
contribuenti  in possesso dei requisiti, e con le modalita', indicati
nell'allegato A che fa parte integrante del presente atto, dando atto
che  nella  riduzione  di  gettito  derivante  dall'applicaziione del
presente   beneficio  si  e'  tenuto  conto  in  sede  di  previsione
dell'entrata.
   (Omissis).
   01X5030;
                        COMUNE DI BERZO DEMO

   Il  comune di BERZO DEMO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  per  l'anno 2001 nella misura unica del 5 per
mille  l'aliquota  dell'imposta  comunale  immobiliare - ICI, a norma
dell'art.  6  del  decreto  legislativo  n. 504/1992, come sostituito
dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
   2.  di  dare  atto che la detrazione dell'imposta per l'abitazione
principale  nella misura minima consentita nella somma di L. 200.000,
ai  sensi  dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre
1992  cosi'  come  sostituito  dall'art.  3  comma  55 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' stata stabilita nella delibera di Consiglio
comunale n. 51 del 21 dicembre 1999, rimane invariata;
   (Omissis).
   01X5031;
                         COMUNE DI BIANZONE

   Il  comune  di  BIANZONE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 31
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Confermare  per  anno  2001,  nella  misura  minima  del 4 per
milleIaliquota relativa all'I.C.I.;
   2.  Dare  atto  che  ai  sensi dell'art. 55 comma 2 della legge n.
662/1996,  dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  si detraggono, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
   3. Stabilire le seguenti agevolazioni:
   elevare  la  detrazione  I.C.I.  per  l'abitazione principale a L.
300.000 per i soggetti in situazione di particolare disagio economico
e  sociale  (pensionati,  portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita' civile in grado di produrre adeguata certificazione della
loro  reale  situazione  ed  aventi  un  reddito  imponibile  pari  o
inferiore  a  quanto  previsto  nel  sotto  riportato prospetto A). I
contribuenti  interessati,  per  aver  diritto alla detrazione di cui
sopra,  dovranno  presentare apposita richiesta al comune entro il 30
maggio  2001.  Il richiedente dovra' in tale sede dichiarare di avere
conoscenza  che,  nel  caso  di  accettazione  della domanda, possono
essere  eseguiti  controlli diretti ad accertare la veridicita' delle
informazioni  fornite, da effettuare presso gli istituti di credito o
altri intermediari finanziari;
   dare atto che, comunque, l'aumento della detrazione non si applica
agli  immobili  rientranti  nella  classificazione  delle  abitazioni
signorili o similari;
   stabilire  che  per  avere  diritto  all'aumento  della detrazione
l'unita' immobiliare abitata sia l'unica del nucleo familiare;
   stabilire  che ai sensi dell'art. 3 comma 56 legge n. 662/1996 che
va considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a
titolo  di  proprieta'  odi  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscano  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
   (Omissis).
                                                          PROSPETTO A
   Scala  reddituale  minima  per  l'applicazione  dell'Accordo sulle
politiche tariffarie e valevole per l'anno 2001.
   FASCE REDDITUALI (imponibile IRPEF) NUCLEO FAMILIARE
   L. 10.626.000 1 persona
   L. 18.722.000 2 persone
   L. 20.381.680 3 persone
   L. 24.323.420 4 persone
   L. 28.361.300 5 persone
   L. 32.110.760 6 persone
   L. 35.860.220 oltre 6 persone
   Per gli anni successivi le fasce reddituali, se non riconsiderate,
saranno  maggiorate  di  una  percentuale  pari al tasso d'inflazione
effettivamente registratosi nell'anno precedente.
   Ogni  rivalutazione  sarE'  considerata  base per le rivalutazioni
successive.
   01X5032;
                          COMUNE DI BIBBONA

   Il comune di BIBBONA (provincia di Livorno) ha adottato, l'8 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   Adotta per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale
sugli immobili;
=====================================================================
        ALIQUOTA RIDOTTA         |        ALIQUOTA ORDINARIA
=====================================================================
          4,5 per mille          |           6,7 per mille
   Aliquota  ridotta:  4,5  per  mille  da  applicare  all'abitazione
principale.
   Per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto, o
altro  diritto  reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tale
disposizione si' applica anche alle unita' immobiliari appartenenti a
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  adibita ad abitazione
principale  dei  soci  assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
   Si considerano inoltre abitazioni principali le unita' immobiliari
possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  le stesse non
risultino locate;
   A   sensi   degli   articoli  5-6  del  Regolamento  comunale  per
l'applicazione dell'I.C.I. sono equiparate alle abitazioni principali
e   quindi   soggette  all'applicazione  dell'aliquota  agevolata  le
seguenti unita' immobiliari:
   1.  gli  accessori  e  pertinenze  degli  immobili  sopra indicati
(garage,  box,  posti  macchina)  di  cui alla categoria catastale C6
asserviti  all'abitazione  principale,  ancorche'  non  facenti parte
dello  stesso  immobile,  ma  comunque  ubicati nello stesso centro o
nucleo abitato nel quale e' sita l'abitazione principale;
   2.  le  unita'  immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in
linea  retta  e  collaterale  fino  al terzo grado (genitori e figli,
nonni e nipoti, zii e nipoti). La concessione deve essere provata con
scrittura  privata,  resta  fermo  che  l'usufruttuario  deve  essere
residente in tale unita' immobiliare;
   aliquota  ordinaria  da  applicare  ai  soggetti  passivi  per gli
immobili  diversi dalle abitazioni principali, dagli stessi posseduti
nel comune: 6,7 per mille
   (Omissis).
   Per  la  determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita'
immobiliari e' inoltre stabilito che:
   l'importo di L. 200.000 sia elevato a L. 350.000.
   La  detrazione NON si applica per le unita' immobiliari equiparate
all'abitazione    principale   e   specificamente   alle   pertinenze
dell'abitazione principale ed alle unita' immobiliari concesse in uso
gratuito, per le quali si applica la sola agevolazione della aliquota
ridotta.
   (Omissis).
   01X5033;
                          COMUNE DI BINAGO

   Il  comune  di  BINAGO  (provincia  di  Como)  ha  adottato, il 25
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'Imposta
comunale sugli Immobili nella misura del 5 per mille;
   2.  Di  stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unita'
immobiliari   adibite   ad   abitazione   principale  e  le  relative
pertinenze;
   3.  Di  avvalersi  della  facolta' prevista dall'art. 3, comma 56,
della   legge  n.  662/1996,  considerando  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   4.  Di  confermare, la detrazione spettante per unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo, nella misura
di  L.  200.000  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si
protrae  tale  destinazione.  Per  abitazione  principale  si intende
quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale, e i suoi famigliari
dimorano abitualmente.
   5.  Di  avvalersi  della  facolta'  prevista dall'art. 1, comma 5,
della legge n. 449/1997, fissando al 2 per mille l'aliquota agevolata
a  favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata e'
applicata  limitatamente  alle  unita'  immobiliari  oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
   (Omissis).
   01X5034;
                         COMUNE DI BISIGNANO

   Il  comune  di  BISIGNANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 7
marzo   2001,   n.  12,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  stabilire che per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. rimane fissata
al 6 per mille;
   Di  stabilire  che  per  l'anno  2001  rimane fissata a L. 200.000
l'ammontare  della  detrazione  spettante  e  detraibile dell'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto  passivo  e  per  gli  altri  casi  previsti dalla normativa
vigente,  sino  alla  concorrenza  del  suo ammontare, in rapporto al
periodo dell'anno per il quale spetta il beneficio;
   (Omissis).
   01X5035;
                          COMUNE DI BITONTO

   Il  comune  di  BITONTO (provincia di Bari) ha adottato, l'8 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1.  Di  stabilire,  con  effetto  dal 1o gennaio 2000, le seguenti
aliquote  per l'applicazione I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili)
in questo comune:
   a)  per  le  unita' ammobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale  dalle  persone  fisiche,  soggetti passivi, e dai soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune:
aliquota: 4 per mille;
   b) per le unita' immobiliari destinate ad abitazione possedute dai
soggetti  passivi  in aggiunta all'abitazione principale, concesse in
uso  gratuito a parenti fino al primo grado o ad affini fino al primo
grado  e  da  questi  occupati  a  titolo  di  abitazione principale:
aliquota 4 per mille;
   c)  per  le  unita'  immobiliari  destinate ad abitazione locate a
titolo di abitazione principale con contratto-tipo stipulato ai sensi
dell'art.  2,  comma  4,  legge  9  dicembre  1998, n. 431, contratto
definito   negli  accordi  fra  le  organizzazioni  della  proprieta'
edilizia e organizzazioni di conduttori maggiormente rappresentative:
aliquota 4 per mille;
   d) per le unita' immobiliari destinate ad abitazione, possedute da
soggetti  passivi in aggiunta all'abitazione principale, per le quali
non  risultano  essere  stati  registrati  contratti  di locazione da
almeno due anni: aliquota 7 per mille;
   e)  per  l'unita' immobiliare destinata ad abitazione posseduta, a
titolo di proprieta' od usufrutto:
   e1)  da  anziani  che  hanno acquisito la residenza in istituti di
ricovero o sanitari;
   e2) da disabili che hanno acquisito la residenza presso un parente
od affine entro il primo grado, purche' la stessa non risulti locata:
aliquota 4 per mille;
   f) per le unita' immobiliari possedute da soggetti passivi diverse
dall'abitazione   e   per  quelle  destinate  ad  abitazione  ma  non
rientranti nella precedente lett. d): aliquota 6 per mille.
   2.   Stabilire   per  le  sottoindicate  fattispecie  le  aliquote
agevolate a fianco di ciascuna indicata:
   a2) per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di
lucro,  che  non  rientrano  nelle  esenzioni  della imposta previste
dall'art.  7  della  legge  30  dicembre 1992, n. 504, compresi nelle
seguenti tipologie:
   organizzazioni  di  volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, iscritte nel registro istituite dalle regioni: 2 per mille;
   cooperative  sociali  di  cui  alla  legge 8 novembre 1991, n.381,
iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;
   b2) in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
   al  recupero  di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per
mille;
   al  recupero  di immobili di interesse artistico od architettonico
localizzati nel centro storico: 3 per mille:
   alla   realizzazione   di   autorimesse   o   posti   auto   anche
pertinenziali: 4 per mille;
   utilizzo di sottotetti: 4 per mille;
   l'aliquota   si  applica  limitatamente  alle  unita'  immobiliari
oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei
lavori,  cosi'  come  previsto  dall'art.  1. comma 5, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
   c2)  per gli immobili situati nei centri storici del centro urbano
e frazioni, destinati ad attivita' professionale e/o autonoma propria
del soggetto passivo (attivita' quali definite dagli articoli 49 e 51
D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche: 2 per mille;
   d2) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione  o  l'alienazione  dei  beni  e  per  un  periodo non
superiore  a  3  anni; l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per
mille.
   Per  beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare
immediata  dichiarazione  al  comune  della data di ultimazione della
costruzione,  con  avviso  che  la  stessa e' destinata alla vendita.
Entro   15   giorni   dalla  cessione  dell'immobile  l'impresa  deve
comunicare  al  Comune  i dati relativi agli acquirenti e la data del
contratto. L'aliquota stabilita dal presente punto e' applicata dalla
data  di  ultimazione  della  costruzione  a  quella del contratto di
vendita;
   3. Stabilire che, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n.
460  del  4  dicembre 1997, le unita' immobiliari di proprieta' delle
ONLUS sono soggette alla aliquota ridotta del: 2 per mille;
   4.  Per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48, 51 e 52 lett. a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
   5.  L'imposta  e'  ridotta  del  50  per  cento,  per i fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali  condizioni  dall'ufficio  urbanistico  del
comune,  con  perizia a carico del proprietario, ovvero da tecnico di
fiducia  dello  stesso. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al
Comune,  con  raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
   6.   Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota  per  la  quale  la  destinazione  medesima  si verifica.
L'importo  di  L.  200.000  e'  elevato  a  L.  300.000  per i nuclei
familiari  aventi a carico un portatore di handicap, come individuato
dal  comma  3,  art.  3,  legge  5  febbraio  1992,  n.104, inabile a
qualsiasi  lavoro  e da certificarsi con attestato della A.S.L. e per
titolari   di   pensione  sociale  che  non  hanno  altre  proprieta'
all'infuori dalla casa di abitazione;
   (Omissis).
   01X5036;
                        COMUNE DI BOCCIOLETO

   Il comune di BOCCIOLETO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 17
gennaio   2001,  n.  3,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli Immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.
   2.  Di fissare in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art.
8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992.
   (Omissis).
   01X5037;
                         COMUNE DI BOMPORTO

   Il  comune  di  BOMPORTO  (provincia  di Modena) ha adottato, il 5
gennaio  e  il 1o febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Di  determinare  per  l'anno  2001,  le  aliquote dell'imposta
comunale   sugli   immobili,  istituita  con  l'art.  1  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del:
   A)  5  per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale;
   B)  5  per  mille  alle  unita' immobiliari costituenti pertinenza
all'abitazione principale;
   C)  5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  appartenenti alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
   D)  5 per mille agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi per le case popolari;
   E)  5  per  mille  per le unita' immobiliari possedute a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  considerata  principale  per  anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a condizione che non
risultino locate;
   F)  5  per  mille  per  le abitazioni e pertinenze concesse in uso
gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado;
   G)  5  per  mille  per  gli immobili degli enti senza finalita' di
lucro;
   H)  3  per  mille  alle  unita'  adibite  ad abitazione e relative
pertinenze,  concessa  in locazione a titolo di abitazione principale
alle  condizioni  definite  dagli  accordi  locali fra organizzazioni
della proprieta' e degli inquilini;
   I)  5,6  per  mille  per  i  terreni agricoli, aree fabbricabili e
fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti;
   L) 7 per mille, alloggi non beati.
   2.  di  confermare  ai sensi dell'art. 58, comma 3, della legge n.
446 del 15 dicembre 1997 un aumento di L. 150.000 della detrazione di
imposta  I.C.I.  da  aggiungersi  alla  detrazione di L. 200.000 gia'
prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive
modificazioni  ed  integrazioni, ai contribuenti che si trovano nelle
condizioni di seguito specificate:
   i  destinatari  dell'aumento  da  L.  200.000  a  L. 350.000 della
detrazione  che  compete alle abitazioni principali, con possesso del
solo   appartamento   abitato  ed  eventuali  pertinenze,  saranno  i
proprietari  o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di
dette abitazioni, che siano in possesso dei requisiti:
   A)  pensionati e/o portatori di handicap, monoreddito, che abbiano
un  reddito  da  pensione  non  superiore a L. 14.000.000 annui lordi
riferito all'anno 2000 ed essere in condizione non lavorativa;
   B)   pensionati   e/o  portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF,
di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 24.000.000, piu'
L. 1.800.000 per ogni persona a carico;
   C)  disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF,
di  tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 24.000.000 piu'
L. 1.800.000 per ogni persona a carico;
   D)   famiglie   numerose  in  possesso  del  solo  appartamento  o
abitazione  equivalente, abitato ed eventuali pertinenze, quale unica
proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2001;
   nucleo  familiare  composto  da  5 o piu' componenti al 1o gennaio
2001;
   reddito  familiare  riferito  all'anno  2000  non  superiore  a L.
70.000.000  lordi  annui  nel caso di una famiglia di 5 componenti; a
tale  reddito  si  aggiungono  L.  14.000.000  lordi  annui  per ogni
componente superiore al quinto;
   E)  titolari  di assistenza sociale a livello comunale a norma dei
vigenti  regolamenti,  se  non  gia'  beneficiari secondo quanto gia'
previsto dai punti precedenti.
   Nel  caso  delle lettere B), C) e D), l'applicazione del beneficio
della   ulteriore  detrazione  di  L.  150.000  e'  subordinato  alla
condizione   che  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare  non
possiedano alcuna proprieta' immobiliare.
   La   presentazione   presso   il   comune  delle  domande  per  il
riconoscimento  del  diritto alla detrazione fino a L. 350.000 dovra'
essere   accompagnato   dalla   adeguata   documentazione   e   dalla
dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti. I
limiti  di  reddito  vanno  calcolati  prendendo in considerazione il
reddito imponibile ai fini dell'IRPEF indicato nel modello UNICO, nel
modello 730, nel modello C.U.D. dell'anno 2000;
   3.  Di  determinare,  i  seguenti  criteri  di presentazione della
richiesta di detrazione:
   il  contribuente  deve  presentare  una dichiarazione, nella quale
deve  attestare  nome,  cognome,  indirizzo,  data di nascita, codice
fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il
riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000;
   la  richiesta  deve  essere  inviata  entro  il  31 dicembre 2001,
all'Ufficio  Tributi  del  comune di Bomporto con consegna diretta al
protocollo comunale o con invio tramite raccomandata AR.;
   i  contribuenti  che  hanno  inviato  richiesta  entro  i  termini
potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000 tenere conto
della   detrazione   richiesta.   L'Amministrazione   si  riserva  di
richiedere  documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel  caso  di  dichiarazione  infedele verranno applicate le sanzioni
previste   dal   decreto   legislativo   n.   504/1992  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
   (Omissis).
   01X5038;
                         COMUNE DI BONIFATI

   Il  comune  di  BONIFATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 13
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  applicare,  per  l'anno  2001, l'aliquota relativa all'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella misura del 7 per mille sui
fabbricati e sui terreni fabbricabili.
   (Omissis).
   01X5039;
                   COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA

   Il  comune  di  BORGHETTO di BORBERA (provincia di Alessandria) ha
adottato,  il  15  febbraio  2001  e  30  novembre  2000, le seguenti
deliberazioni   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Di  determinare per l'anno 2001, l'applicazione delle seguenti
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
   a)   unita'   immobiliari   direttamente   adibite  ad  abitazione
principale  da persone fisiche soggetti passivi, ai sensi dell'art. 5
del  Regolamento  I.C.I.  approvato  con  deliberazione del Consiglio
comunalen. 41 del 30 novembre 2000; 5 per mille.
   Tale  aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze
limitatamente  alle categorie catastali C2 e C6 e per non piu' di due
pertinenze   per   ciascuna   abitazione   principale,   scelte   dal
contribuente;
   b)  di  determinare  per l'anno 2001 nella misura di L. 230.000 la
detrazione  d'imposta  per le unita' immobiliari direttamente adibite
ad  abitazione  principale  da soggetti passivi, ai sensi dell'art. 5
del  Regolamento  I.C.I.  approvato  con  deliberazione del Consiglio
comunalen. 41 del 30 novembre 2000;
   c)  di  fissare  nella  misura  6,25  per mille l'aliquota base di
riferimento  per  l'anno 2001 da applicare agli immobili non compresi
nel precedente punto a);
   (Omissis).
   1.  Per  abitazione  principale  si  intende quella nella quale il
soggetto  persona  fisica  residente  nel  comune ed i suoi familiari
dimorano abitualmente, essa si verifica nei seguenti casi:
   a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
   b)  abitazione  utilizzata  dai  soci delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa;
   c)   abitazione   posseduta   da   cittadino   italiano  residente
all'estero, a condizione che non risulti locata;
   d)  alloggio  regolarmente  assegnato  da istituto autonomo per le
case popolari;
   e)  abitazione  concessa  in  uso  gratuito dal possessore ai suoi
familiari  (parenti  in  linea  retta fino al secondo grado ed affini
fino al primo grado).
   2.  Per  le  abitazioni  di  cui  ai  punti a), b), c), d), e), si
applica  una  detrazione  di  imposta  il  cui  ammontare  minimo  e'
determinato dalla legge. Il comune ha facolta' di stabilire l'importo
delle detrazioni con le modalita' e i termini di cui all'art. 4.
   3.  Se  l'abitazione  e' utilizzata da piu' soggetti la detrazione
spetta a ciascuno di essi indipendentemente dalla quota di possesso.
   4. Il comune puo' deliberare aliquote non inferiori al 4 per mille
per le abitazioni di cui ai punti a), b), e).
   (Omissis).
   01X5040;
                          COMUNE DI BORGHI

   Il comune di BORGHI (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 27
gennaio  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  stabilire  che,  per  l'anno  2001,  l'imposta  comunale sugli
immobili venga applicata con le seguenti aliquote:
   1.  aliquota  ordinaria  5 per mille da applicare sul valore degli
immobili  diversi  da  quelli  ai  quali  viene  applicata l'aliquota
maggiorata;
   2. aliquota maggiorata del 6 per mille da applicare esclusivamente
sul  valore  degli  immobili  ad  uso abitativo posseduti in aggiunta
all'abitazione principale.
   (Omissis).
   01X5041;
                        COMUNE DI BORGO D'ALE

   Il  comune  di BORGO D'ALE (provincia di Vercelli) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 4 per mille.
   (Omissis).
   01X5042;
                     COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

   Il comune di BORGO SAN LORENZO (provincia di Firenze) ha adottato,
il  21  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   a) 7 per mille aliquota ordinaria;
   b)  5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi
e  dei  soci di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  (tale aliquota a partire dall'anno 1999 viene
applicata  anche alla fattispecie indicate all'art. 5 del Regolamento
comunale cosi' come descritte in narrativa;
   c)  6  per  mille  nei  confronti dei soggetti passivi che abbiano
locato con contratto registrato unita' immobiliari a soggetti i quali
le utilizzino come abitazioni principali.
   (Omissis).
   01X5043;
                    COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA

   Il   comune  di  BORGOFRANCO  D'IVREA  (provincia  di  Torino)  ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
=====================================================================
N.ro Ordine|              Riferita a              |Aliquota anno 2000
=====================================================================
     1     |Ordinaria                             |        6
---------------------------------------------------------------------
     2     |Abitazione principale                 |        5
---------------------------------------------------------------------
           |Abitazione principale anziani o       |
           |disabili - art. 3 comma 56, legge 23  |
     3     |dicembre 1996, n. 662                 |        5
---------------------------------------------------------------------
           |Unità immobiliari appartenenti alle   |
           |cooperative edilizie a proprietà      |
           |indivisa, adibite ad abitazione       |
           |principale dei soci assegnatari, art. |
           |8, comma 4, del decreto legislativo n.|
     4     |504/1992                              |        5
---------------------------------------------------------------------
           |Alloggi regolarmente assegnati dagli  |
           |I.A.C.P., art. 8, comma 4, del decreto|
     5     |legislativo numero 504/1992           |        5
---------------------------------------------------------------------
           |Abitazioni locate utilizzate come     |
           |abitazione prin- cipale (art. 4, comma|
     6     |1, legge 24 ottobre 1996, n. 556      |        6
---------------------------------------------------------------------
     7     |Alloggi non locati                    |        6
---------------------------------------------------------------------
           |Unità immobiliari di proprietà di enti|
           |senza scopi alla loro diversa         |
           |tipologia (art. 6, comma 2, del       |
     8     |decreto legislativo n. 504/1992)      |        4
   Di  dare  atto  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000 rapportata al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.  Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.
   E'  altresi'  considerata abitazione principale quella concessa in
uso   gratuito  a  parenti  di  primo  grado  In  linea  retta.  Tale
agevolazione viene concessa per una sola unita' abitativa in aggiunta
a quella occupata dal proprietario.
   Di  dare  atto,  inoltre,  che  in aggiunta alle detrazioni di cui
sopra,  alle  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazioni principali,
verra' applicata una riduzione d'imposta pari al 50%.
   (Omissis).
   01X5044;
                   COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

   Il  comune  di  BORGONOVO  VAL  TIDONE  (provincia di Piacenza) ha
adottato  l'8  marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  per  l'anno  2001,  le aliquote differenziate
dell'imposta  comunale sugli Immobili (I.C.I.), che saranno applicate
in questo comune nelle seguenti misure:
   aliquota ordinaria 6,3 per mille;
   aliquota  per abitazione principale e per una sola pertinenza (C6)
posta nello stesso edificio 4,9 per mille;
   aliquota casa sfitta 7 per mille.
   2.  di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta
per   l'unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  ed
eventuale parte residua della pertinenza del soggetto passivo.
   (Omissis).
   01X5045;
                           COMUNE DI BORNO

   Il  comune  di  BORNO  (provincia  di  Brescia)  ha adottato, il18
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura
unica  deI  6,5  per  mille  e di riconfermare altresi' la detrazione
prevista  per  la prima casa, cosi' come attualmente applicata, nella
misura unica di L. 230.000;
   (Omissis).
   01X5046;
                        COMUNE DI BOSSOLASCO

   Il  comune  di  BOSSOLASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura
percentuale  del 6 per mille, confermando tutte le modalita' previste
per l'anno 2000.
   (Omissis).
   01X5047;
                         COMUNE DI BOTTICINO

   Il  comune  di  BOTTICINO  (provincia  di  Brescia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di   confermare   per   l'anno   2001,  l'aliquota  ordinaria
dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;
   2.  di  confermare per Ianno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 4 per mille per abitazione principale
e pertinenze assimilate;
   3.  di  confermare  la  detrazione  per  abitazione  principale  e
pertinenze assimilate nella misura di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X5048;
                         COMUNE DI BRANDICO

   Il  comune  di  BRANDICO  (provincia di Brescia) ha adottato, il20
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  al 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno
2001  (con detrazione di L. 200.000) per le abitazioni principali dei
residenti che utilizzano gli alloggi come prima casa;
   2. di determinare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001
da  applicare  agli  immobili diversi dalle abitazioni principali dei
residenti;
   (Omissis).
   01X5049;
                          COMUNE DI BREBBIA

   Il  comune  di  BREBBIA  (provincia  di  Varese) ha adottato, il23
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura
del  5 per mille sulle abitazioni principali e le relative pertinenze
(garage o box o posto auto coperto o scoperto, soffitte e cantine, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del relativo regolamento);
   2.  di  stabilire  per  l'anno  2001  che  dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale, si possono
detrarre  L.  200.000.  Un  ulteriore detrazione di L. 200.000 verra'
applicata  ai  nuclei famigliari aventi a carico persone disabili che
raggiungano un grado di invalidita' del 75%;
   3.   ai   fini   dell'applicazione   dell'imposta  si  considerano
abitazioni  principali, comprese le pertinenze, le unita' immobiliari
ad  uso abitativo concesse in comodato o in uso gratuito a parenti in
linea  retta  o collaterale, per tali intendendosi i figli legittimi,
naturali  ed  adottivi,  i  genitori  i pro-genitori, i fratelli e le
sorelle.  Per tali unita' immobiliari non compete la detrazione di L.
200.000;
   4. di stabilire per l'anno 2001, con riferimento ai casi di:
   a) immobili diversi dalle abitazioni;
   b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
   c)  aree  fabbricabili,  applicazione  dell'aliquota  I.C.I: nella
misura del 6 per mille.
   5. di stabilire altresi', una riduzione dell'imposta del 50% per i
fabbricati   dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati,  limitatamente  al  periodo  dell'anno  durante  il quale
sussistono  le  suddette condizioni, il tutto come previsto dall'art.
3, comma 55, della legge n. 662/1996. Di stabilire che inabitabilita'
o  inagibilita'  e' accertata dall'ufficio tecnico comunale a seguito
di richiesta di intervento.
   (Omissis).
   01X5050;
                          COMUNE DI BRENNA

   Il  comune di BRENNA (provincia di Como) ha adottato, il31 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   di  confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
relativa  all'abitazione  principale per l'anno 2001, pari al 4,5 per
mille;
   di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili
relativa  agli  altri  fabbricati  ed aree fabbricabili pari al 6 per
mille;
   (Omissis).
   01X5051;
                        COMUNE DI BRESSANVIDO

   Il  comune  di  BRESSANVIDO  (provincia di Vicenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(l.C.I.),  che  sara'  applicata nell'anno 2001 in questo comune, nel
modo seguente:
   aliquota ordinaria: 5 per mille;
   aliquota  per la prima casa e sue pertinenze ed accessori: 4,5 per
mille;
   aliquota per gli altri fabbricati: 5 per mille;
   aliquota per la seconda casa e sue pertinenze ed accessori 6,5 per
mille;
   aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille;
   aliquota per terreni agricoli: 5 per mille;
   2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
   3.  di  dare  atto,  che ai sensi dei commi 46 e 51 della legge n.
662/1996,  le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%
ed in redditi dominicali sono rivalutati del 25%.
   4.  di  dare  atto che ai sensi dell'art. 10, comma 2, deI decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504 come modificato dall'art.18,
comma  1,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 366: I soggetti indicati
nell'art.    3   devono   effettuare   il   versamento   dell'imposta
complessivamente  dovuta  al  comune  per l'anno in corso in due rate
delle  quali  la  prima,  entro  il  30  giugno, pari al 50 per cento
dell'imposta  dovuta,  calcolata  sulla  base  dell'aliquota  e delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve
essere versata dal 10 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero  anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il
versamento   dell'imposta   puo'   essere  effettuato  anche  tramite
versamenti  su  conto  corrente  postale  con  bollettini conformi al
modello  indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in
ogni  caso  nella  facolta' del contribuente provvedere al versamento
dell'imposta  complessivamente  dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 30 giugno ;
   5.  di  precisare  che  per  prima  casa  si  intende l'abitazione
principale,  vale  a  dire quella nella quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto, ed i suoi
familiari  dimorano  abitualmente,  in  conformita'  delle risultanze
anagrafiche.  Sono  equiparate  alle  abitazioni principali le unita'
immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  le  stesse  non  risultino  locale (art. 8, comma 3, regolamento
comunale l.C.l.);
   6.   per  seconda  casa  intendesi:  tuffi  i  fabbricati  ad  uso
abitazione  e  loro  pertinenze  ed  accessori, posseduti in aggiunta
all'abitazione principale e non locali, cioe' tenuti o rimasti sfitti
;
   (Omissis).
   01X5052;
                        COMUNE DI BRICHERASIO

   Il  comune di BRICHERASIO (provincia di Torino) ha adottato, il 14
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  in  L. 230.000 la detrazione I.C.I. per l'anno
2001,  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto  passivo.  Si  considerano  parti integranti dell'abitazione
principale  le  sue  pertinenze,  anche  se distintamente iscritte in
catasto.  L'assimilazione  opera  a  condizione che il proprietario o
titolare  di  diritto  reale  di  godimento, anche se in quota parte,
dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora sia proprietario o
titolare  di  diritto  reale  di  godimento, anche se in quota parte,
della  pertinenza  e  che  questa  sia durevolmente ed esclusivamente
asservita  alla  predetta  abitazione.  Si  intende per pertinenza le
unita' immobiliari classificate c/2, c/6, c/7, che sono ubicate nello
stesso   edificio   o   complesso   immobiliare  nel  quale  e'  sita
l'abitazione principale.
   Sono    considerate    abitazioni   principali   con   conseguente
applicazione  dell'aliquota  ridotta  ed  anche  della detrazione per
queste  previste,  quelle concesse in uso gratuito a parenti In linea
retta  o  collaterale,  entro il terzo grado ed affini entro il primo
grado.
   Ai  fini  del riconoscimento delle agevolazioni previste di cui al
com-ma  6,  l'uso  gratuito  dovra' essere comprovato da contratto di
comodato scritto regolarmente registrato.
   Sono  altresi'  considerate  abitazioni principali con conseguente
applicazione  dell'aliquota  ridotta  ed anche della detrazione due o
piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso di abitazione
principale   dallo   stesso   contribuente  a  condizione  che  venga
comprovato)  che  e'  stata  presentata all'UTE regolare richiesta di
variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime.
In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla
data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione.
   E'  considerata unita' immobiliare principale l'unita' posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata:
   2.  di  prendere  atto  delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.), valevoli per l'anno 2001, cosi' determinate dalla
giunta comunale con atto n. 32 del 1o marzo 2001:
   aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
   aliquota  ridotta:  4  per mille, per le persone fisiche, soggetti
passivi  ed  i soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione    principale.    Si    considerano    parti    integranti
dell'abitazione  principale le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte  in  catasto.  L'assimilazione  opera  a  condizione  che il
proprietario  o  titolare  di diritto reale di godimento, anche se in
quota  parte,  dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora sia
proprietario  o  titolare  di diritto reale di godimento, anche se in
quota  parte,  della  pertinenza  e  che  questa  sia durevolmente ed
esclusivamente  asservita  alla  predetta  abitazione. Si intende per
pertinenza le unita' immobiliari classificate c/2, c/6, c/7, che sono
ubicate  nello  stesso  edificio o complesso immobiliare nel quale e'
sita l'abitazione principale.
   Sono    considerate    abitazioni   principali   con   conseguente
applicazione  dell'aliquota  ridotta  ed  anche  della detrazione per
queste  previste,  quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta  o  collaterale,  entro il terzo grado ed affini entro il primo
grado.
   Ai  fini  del riconoscimento delle agevolazioni previste di cui al
comma  6,  l'uso  gratuito  dovra'  essere comprovato da contratto di
comodato scritto, regolarmente registrato.
   Sono  altresi'  considerate  abitazioni principali con conseguente
applicazione  dell'aliquota  ridotta  ed anche della detrazione due o
piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso di abitazione
principale   dallo   stesso   contribuente  a  condizione  che  venga
comprovato  che  e'  stata  presentata  all'UTE regolare richiesta di
variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime.
In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla
data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione.
   E'  considerata unita' immobiliare principale l'unita' posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
   aree fabbricabili: 7 per mille;
   alloggi  non  locati: 7 per mille, con esclusione delle abitazioni
possedute  a  titolo  di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili
che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente;
   (Omissis).
   01X5053;
                         COMUNE DI BROSSASCO

   Il  comune  di  BROSSASCO  (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di confermare al 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2001, da applicarsi in misura
unica a tutte le basi imponibili;
   2.  di  prendere  atto  che,  ai  sensi  del punto 2 del comma 55,
dell'art.  3,  della  legge  23  dicembre  1996, n. 622, dell'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto   passivo,   si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo dell'anno durante il
quale si potrae tale destinazione;
   (Omissis).
   01X5054;
                          COMUNE DI BUBBIO

   Il  comune  di  BUBBIO (provincia di Asti) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) del comune di Bubbio nella misura
unica del 6 per mille;
   (Omissis).
   01X5055;
                         COMUNE DI BUCCIANO

   Il  comune di BUCCIANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 31
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare  l'aliquota  per l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille;
   (Omissis).
   di  fissare  la  detrazione  per  le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale in L. 200.000;
   di  individuare  le  abitazioni  principali,  in  quelle  previste
dall'art.  6  deI  regolamento  comunale  dell'imposta, approvato con
propria deliberazione n. 26 deI 27 marzo 1999;
   (Omissis).
   01X5056;
                          COMUNE DI BUCCINO

   Il  comune  di  BUCCINO  (provincia  di Salerno) ha adottato, il23
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  approvare,  per  l'anno 2001, l'aliquota dall'I.C.I. nella
misura  del  6  per  mille,  con  le  esenzioni di cui alIart. 7, del
decreto  legislativo30  dicembre  1992, n. 504, con la detrazione per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 300.000;
   (Omissis).
   01X5057;
                        COMUNE DI BUGUGGIATE

   Il  comune  di  BUGUGGIATE (provincia di Varese) ha adottato, il 7
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), nel seguente modo:
   abitazione principale: 5 per mille;
   aliquota ordinaria: 5,8 per mille;
   detrazione abitazione principale: L. 200.000;
   (Omissis).
   01X5058;
                          COMUNE DI BUSANA

   Il comune di BUSANA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, l'11
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  approvare  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, nella misura
del 6 per mille;
   2.  di  approvare  l'aliquota  ridotta  in  favore  delle  persone
fisiche,   soggetti   passivi  residenti  nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale, nella
misura del 4,8 per mille;
   3.  di  approvare  l'aliquota  I.C.I. per l'anno 2001, per le aree
fabbricabili al 7 per mille;
   (Omissis).
   01X5059;
                        COMUNE DI CADREZZATE

   Il  comune  di CADREZZATE (provincia di Varese) ha adottato, il 31
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  per  l'anno 2001, l'aliquota I.C.I nella misura
unica  del 6 per mille, di confermare la detrazione di L. 200.000 per
l'abitazione  principale  (come  da  art.  3,  comma 55 della manovra
finanziaria 1998);
   (Omissis).
01X5060;