COMUNE DI ABBIATEGRASSO Il comune di ABBIATEGRASSO (provincia di Milano) ha adottato, il 5 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di adottare per l'anno 2001 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili: a) 5,5 per mille per unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze; b) 5,5 per mille per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998; c) 7 per mille per gli alloggi non locati; d) 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. per l'anno 2001 e' fissata il L. 200.000 la detrazione spettante alle unita' immobiliari adibite dal proprietario ad abitazione principale; 3. di elevare la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 330.000 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti: a) pensionati e disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a condizione che: a.1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2000 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 25 milioni di lire aumentato di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico; a.2) sussista titolarita' del reddito di proprieta' o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unita' accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente; b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidita' civile in misura pari o superiore al 75% o anziano non autosufficiente con certificazione U.S.S.L., a condizione che il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2000 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato i 30 milioni di lire aumentato di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico; 4. di riconoscere la maggiore detrazione di cui al punto 3. su richiesta del contribuente, presentata nella forma di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968, attestante la presenza di ammissibilita', fatti salvi i poteri di accertamento d'ufficio; 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di elevare la detrazione in questi casi a L. 500.000. (Omissis). 01X501; COMUNE DI ACQUALAGNA Il comune di ACQUALAGNA (provincia di Pesaro) ha adottato il 15 febbraio e il 5 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1002 e successive modificazioni nel modo seguente: prima casa: 5,5 per mille; altri immobili: 6,5 per mille; immobili di categoria C/1, C/2, C/3, C/4, D/1, D/2 e A10: 4 per mille; a condizione che l'immobile risulti inutilizzato e nel corso dell'anno venga iniziata nello stesso una nuova attivita' commerciale, artigianale o industriale. L'aliquota agevolata dovra' essere rapportata al periodo di effettivo riutilizzo, il cui inizio dovra' essere comunicato con autocertificazione all'ufficio tributi di questo comune. 1. di aumentare a L. 300.000, con effetto per l'anno 2001, secondo quanto previsto dall'art. 3, del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, la detrazione prevista dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nei confronti dei soggetti passivi I.C.I. in possesso dei seguenti requisiti: A) avere compiuto 65 anni di eta' alla data del 31 dicembre 2000; B) essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, delle sole unita' immobiliari classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e della eventuale pertinenza classificata o classificabile in categoria C/2 - C/6 - C/7; C) adibire l'immobile, che deve comunque essere l'unica abitazione della famiglia, a propria abitazione principale (e dell'eventuale coniuge) con esclusione di qualsiasi altra persona o nucleo familiare, tranne che quest'ultimi siano portatori di handicaps o inabili al 100% al lavoro; D) essere titolari di pensione per importo massimo di lire 12 milioni annui lordi, senza altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla stessa unita' immobiliare ed, eventualmente, quello catastale di terreni agricoli che non superi l'importo annuo di L. 100.000; E) per i soggetti coniugati le condizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere possedute anche dal coniuge e dovranno percepire un reddito complessivo lordo di pensione non superiore a 18 milioni annui; 2. di stabilire che la detrazione di lire 300.000 spettera' fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e proporzionalmente ai mesi nei quali sussistono le condizioni richieste; 3. di stabilire che i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita richiesta sui modelli forniti dal comune, entro i termini di versamento della prima rata dell'I.C.I., allegando copia del modello O.bis M., o di altro certificato di pensioine, comprovare l'importo annuale percepito nell'anno 2000, nonche' dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti; (Omissis). 01X502; COMUNE DI AGUGLIARO Il comune di AGUGLIARO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5 per mille per le sole abitazioni principali, e loro pertinenze ex art. 5, comma 4o e 5o reg. com. I.C.I.; 5 per mille per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. nella zona territoriale omogenea: C2/5; 7 per mille per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. come zone territoriali omogenee: C (ad eccezione della C2/5) e D; 6 per mille per i terreni agricoli; 5,5 per mille per tutti gli altri immobili presupposto d'imposta; 2. di prendere atto che la detrazione d'imposta per abitazione principale e' di L. 200.000; 3. di fissare un aumento di L. 50.000 della suindicata detrazione per i seguenti immobili: abitazione occupata da nuclei familiari assistiti in via continuativa dal Comune; abitazione occupata da nuclei familiari con figli a carico, aventi unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito e' stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o messo in cassa integrazione oppure in mobilita); abitazione occupata da nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione o da reddito da lavoro dipendente, inferiore a L. 15.000.000 lordi annui. (Omissis). 01X503; COMUNE DI ALBANO VERCELLESE Il comune di ALBANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001: (Omissis). 1. (Omissis); 2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille per tutte le categorie di immobili; 3. di stabilire per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000; 4. di non stabilire altre agevolazioni o riduzioni o maggiori riduzioni per quanto riguarda I.C.I.; 5. di dare atto che l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni e' ridotta del 50% e la relativa inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione o in alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968; (Omissis). 01X504; COMUNE DI ALBIGNASEGO Il comune di ALBIGNASEGO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare nella misura del 5,7 per mille l'aliquota ordinaria che sara' applicata per l'anno 2001 per l'imposta comunale sugli immobili relativa agli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti 2), 3) e 4); 2) di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sara' applicata per l'anno 2001, per l'imposta comunale sugli immobili posseduti a titolo di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel territorio comunale; 3) di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sara' applicata per l'anno 2001 per: l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) purche' questi vi dimorino abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4) di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta che sara' applicata per l'anno 2001 sugli immobili classificati o classificabili catastalmente nella categoria C/6, C/7 e C/2, posseduti e utilizzati in modo durevole al servizio dell'abitazione principale dai titolari dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 5) di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota che sara' applicata per l'anno 2001 sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioe' non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto d'affitto; 6) di fissare per l'anno 2001 la detrazione dell'imposta I.C.I. in L. 220.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi Case Popolari e per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito dai possessori a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), purche' questi vi dimorino abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica; 7) di prevedere, per l'anno 2001, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122; 8) di individuare, in riferimento al precedente punto 7), le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non puo' essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto: 1) massimo L. 500.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti che si trovano nelle condizioni sottoriportate: a) persone assistite in via continuativa dal Comune, rientranti nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale; b) quando il reddito dell'istante sia dato solo da pensione ed il reddito complessivo della famiglia anagrafica rientri entro i seguenti limiti (imponibile lordo anno 1999 con esclusione del reddito dell'abitazione occupata): L. 10.700.000 per nucleo composto da una persona; L. 19.580.000 per nucleo composto da due persone; per ogni ulteriore persona il limite viene elevato di L. 2.381.000; c) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al punto b); d) le famiglie con almeno un soggetto portatore di handicap con invalidita' pari al 100%, la cui unica proprieta' deve essere l'abitazione principale e l'eventuale relativa pertinenza, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza; 2. per l'abitazione principale che sia l'unica di proprieta' di nuclei familiari residenti con tre o piu' figli fiscalmente a carico alla data del 1o gennaio 2001 e con un reddito del nucleo familiare lordo imponibile 2000 non superiore a L. 60.000.000 cosi' determinata: massimo L. 300.000 per nuclei familiari con tre figli fiscalmente a carico; massimo L. 400.000 per nuclei familiari con quattro figli fiscalmente a carico; massimo L. 500.000 per nuclei familiari con cinque o piu' figli fiscalmente a carico; Per i nuclei familiari con piu' di cinque figli a carico, il reddito lordo imponibile di L. 60.000.000, ai fini della predetta detrazione, viene aumentato di L. 5.000.000 per ogni figlio a carico. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal reddito familiare lordo imponibile massimo di L. 60.000.000 si detraggono L. 5.000.000 per ciascun lavoratore autonomo per ottenere il reddito familiare massimo al fine di usufruire del beneficio fiscale della maggiore detrazione. Nell'ipotesi che tali nuclei familiari ricadano nella fattispecie prevista al punto 1) sopradescritto, la somma delle detrazioni non puo' comunque superare L. 500.000. Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 1999 per la fattispecie del punto 1) e l'anno 2000 per la situazione del punto 2) vi siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi importi determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo. Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del primo gennaio 2000 per la fattispecie del punto 1) e alla data del primo gennaio 2001 per la situazione del punto 2). La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso dell'anno 2001, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione; sono comunque escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A/1 abitazione di tipo signorile, A/8 abitazione in ville, A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici e A/10 uffici e studi privati. I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista per le situazioni suindicate dal punto 1) dovranno presentare apposita domanda all'ufficio assistenza entro il 31 maggio 2001 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalita' previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del loro nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonche' la situazione reddituale del nucleo familiare e la categoria catastale dell'unita' immobiliare. Per la casistica descritta alla lettera d) del punto 1) e' necessario allegare alla domanda da presentare all'ufficio assistenza copia del certificato di invalidita'. I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista dalla situazione suindicata al punto 2) dovranno presentare apposita domanda all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2001 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalita' previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiari nei riguardi dei diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, la situazione reddituale del nucleo familiare, la categoria catastale dell'unita' immobiliare, nonche' la composizione del nucleo familiare. (Omissis). 01X505; COMUNE DI ALBIZZATE Il comune di ALBIZZATE (provincia di Varese) ha adottato, il 13 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 il sistema di applicazione dell'aliquota imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: aliquota diversificata per alloggi non locati; detrazione per abitazione principale in L. 200.000; aliquota per alloggi non locati nella misura del 7 per mille; applicazione aliquota nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 01X506; COMUNE DI ALESSANO Il comune di ALESSANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'I.C.I., in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, come segue: a) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale l'aliquota del 4,5 per mille; b) per le unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali l'aliquota del 5,5 per mille; 2. di stabilire che, dall'imposta dovuta dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X507; COMUNE DI ALFANO Il comune di ALFANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. per l'anno 2001 l'I.C.I., viene confermata nella misura del 4,5 per mille per la 1a e 2a casa, con l'abbattimento per la prima casa di L. 200.000; 3. per l'anno 2001 tutte le rimanenti tariffe vengono confermate nella misura in atto; (Omissis). 01X508; COMUNE DI ALFIANELLO Il comune di ALFIANELLO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo Comune per l'anno 2001 con l'aliquota unica del 6 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 01X509; COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIO' Il comune di ALLUVIONI CAMBIO' (provincia di Alessandria) ha adottato il 28 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille; (Omissis); 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita a prima abitazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e' nella misura legale di L. 200.000. (Omissis). 01X5010; COMUNE DI ALSENO Il comune di ALSENO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di fissare per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,6 per mille per le abitazioni principali; Di fissare l'aliquota ICI nella misura del 5 per mille per gli altri immobili; Di fissare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille per gli alloggi non locati, specificando che per alloggi non locati devono intendersi quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto registrato. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al 3o grado (figli, genitori, fratelli, zii) che risultano ivi residenti, i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili ed i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili. (Omissis). 01X5011; COMUNE DI ALTOPASCIO Il comune di ALTOPASCIO (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6,8 per mille. 3) di determinare l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 5,2 per mille in favore delle abitazioni principali e delle persone fisiche socie di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune e nella misura del 5,8 per mille per gli immobili locati a soggetto che li utilizzi come abitazione principale, dando atto che il gettito previsto per l'esercizio 2001 non sara' inferiore all'ultimo realizzato (2000). 4) di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000. 5) di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di: a) L. 250.000 per abitazione principale limitatamente ai soggetti che sono ammessi ad usufruire del servizio di assistenza domiciliare come da tabelle A e B approvate con deliberazione G.M. n. 216 del 13 aprile 1996, esecutiva; nuclei familiari il cui reddito complessivo derivante unicamente da pensione, non sia superiore a L. 23.000.000 lordi annui con rivalutazione annua in base all'indice ISTAT e in possesso dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 c.c.) e piu' specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al Comune di Altopascio, entro il 30 giugno 2001 istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del Comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti sopra indicati. (Omissis). 01X5012; COMUNE DI ANGROGNA Il comune di ANGROGNA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di mantenere per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilendo in L. 200.000 la detrazione per abitazioni principali e nella misura del 7 per mille per la seconda casa ed aree fabbricabili; di stabilire che per l'anno 2001 i tributi comunali, compreso l'I.C.l., verranno riscossi dal Concessionario della riscossione; (Omissis). 01X5013; COMUNE DI ANNICCO Il comune di ANNICCO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), fissate con la deliberazione consiliare n. 12 del 25 febbraio 2000, istituendo un'ulteriore detrazione d'imposta nella misura sottoindicata per determinate categorie: Misura delle aliquote: a) immobili adibiti ad abitazione principale posseduti dalle persone fisiche soggetti passivi. Si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a figli o genitori del soggetto passivo (art. 21 Regolamento I.C.I. - art. 59 lett. e) D.Lgs. n. 446/97); unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, aliquota 5 per mille; b) per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 5,7 per mille; Misura delle detrazioni d'imposta: immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi. Si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai figli o genitori del soggetto passivo (art. 21 Regolamento I.C.I. - art. 59 lett. e) D.Lgs. n. 446/97); unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, detrazione d'imposta L. 200.000; Ulteriori detrazioni: le persone che alla data del 1o gennaio 2001 hanno compiuto i 65 anni di eta' e che si trovano in particolari situazioni di reddito avranno diritto ad una detrazione d'imposta sull'abitazione principale elevata a complessive L. 240.000; Criteri per accedere alle ulteriori detrazioni: persone proprietarie, usufruttuarie o che godono di qualsiasi diritto d'uso di un unico immobile e sue pertinenze che abbia le caratteristiche di abitazione principale e che appartenga alle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6, reddito non superiore a 20.000.000 (riferito a persona sola) elevato a 30.000.000 se il nucleo e' composto da piu' persone. Si prende a riferimento il reddito dell'anno precedente l'anno di imposta I.C.I.; (Omissis). 01X5014; COMUNE DI AQUILEIA Il comune di AQUILEIA (provincia di Udine) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire e confermare neI 5,5 per mille la misura dell'aliquota unica per la determinazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2001; (Omissis). 01X5015; COMUNE DI ARADEO Il comune di ARADEO (provincia di Lecce) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; confermare, inoltre, nella misura del 4 per mille l'aliquota per le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale; confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X5016; COMUNE DI ARAMENGO Il comune di ARAMENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo Comune, nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili. abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille; altri immobili: 6,5 per mille; La detrazione fissa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 200.000. (Omissis). 01X5017; COMUNE DI ARCUGNANO Il comune di ARCUGNANO (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5 per mille: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Arcugnano; abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 1o grado linea retta, (genitori o figli) anche nel caso in cui l'abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprieta', purche' il parente vi dimori abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica (il contribuente che usufruisce tale disposizione dovra' presentare dichiarazione ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale I.C.I. cui modello e' disponibile presso l'ufficio tributi); unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; unita' immobiliari utilizzate dai soci delle cooperative a proprieta' indivisa e l'alloggio regolarmente assegnato dall'azienda territoriale edilizia residenziale; pertinenze dell'abitazione principale, anche se possedute in quota o anche se iscritte distintamente in catasto purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. Il beneficio e' esteso ad un'unica unita' immobiliare di pertinenza anche se in presenza di contitolarita' dell'immobile adibito ad abitazione principale: 7 per mille: secondo case sfitte; 6 per mille: aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli altri immobili; Detrazioni: Ordinaria L. 200.000 per abitazione principale; Elevata a L. 300.000 per abitazione principale di: nuclei familiari disagiati e percettori di redditi minimi di pensione, assistiti in via continuativa dal Comune, secondo le modalita' disposte dal regolamento generale comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti, pubblici e privati (approvato con provvedimento deliberato di C.C. n. 2 del 29 gennaio 1999, e successive modificazioni); nuclei familiari con persona handicappata (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti. Il contribuente che usufruisce tale disposizione dovra' presentare dichiarazione ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale I.C.I. cui modello e' disponibile presso l'ufficio tributi. (Omissis). 01X5018; COMUNE DI AREZZO Il comune di AREZZO ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquota del 6,2 per mille per tutte categorie di immobili oggetto d'imposizione, come definite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di determinare in L. 250.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e sino alla concorrenza del tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; 3. di determinare in L. 500.000 (L. 250.000 detrazione base ex art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, come determinata dalla presente deliberazione L. 250.000 ulteriore detrazione), l'importo della maggiore detrazione in favore di alcune categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio-economico, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e sino a concorrenza del tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e secondo i criteri che ne danno titolo, come di seguito specificati: a) il soggetto passivo sia pensionato che vive solo e percepisca un reddito nel limite di L. 12.500.000 ovvero famiglia composta da due pensionati (ovvero in eta' di pensione), il cui reddito complessivo lordo cumulato sia nei limiti reddituali della somma delle due minime contributive I.N.P.S., con esclusione delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente, e che non possieda o non possiedano altri redditi diversi da quelli di cui al successivo punto b); b) possieda o possiedano a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale solo l'abitazione principale, un garage o box ed eventuali terreni agricoli il cui reddito complessivo (dominicale + agrario) non sia superiore alle L. 300.000 annue lorde ovvero eventuali immobili accessori (categoria catastale C6) in uso proprio, diversi dalle abitazioni, con rendita catastale non superiore a L. 700.000; c) sussista l'ulteriore condizione oggettiva che l'immobile di che trattasi sia classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 - 4/6; 4. di estendere, anche per l'anno 2001, l'applicazione della maggiore detrazione di L. 500.000 all'ulteriore seguente categoria di soggetti, in possesso dei requisiti appresso indicati: a) il soggetto passivo, non deambulante o comunque non autosufficiente - non ricoverato - sia portatore di invalidita' totale ai 100%, debitamente riconosciuta con atto dei competenti organi, con diritto alla pensione e o all'indennita' di accompagnamento (Prefettura), ovvero alla pensione di inabilita' I.N.P.S.; b) possieda a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale solo l'abitazione principale, un garage o box ed eventuali terreni agricoli il cui reddito complessivo (dominicale + agrario) non sia superiore alle L. 300.000 annue lorde ovvero eventuali immobili accessori (categoria catastale C6) in uso proprio, diversi dalle abitazioni, con rendita catastale non superiore a L. 700.000; c) sussista l'ulteriore condizione oggettiva che Iimmobile di che trattasi sia classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 - A/6. 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale , con conseguente applicabilita' della detrazione per questa prevista, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, a mente dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 6. di prendere atto che le modalita' ed i termini per la presentazione delle istanze volte all'ottenimento della maggiore detrazione ovvero di agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni, come previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, saranno individuate con provvedimento dirigenziale, a norma dell'art. 4, comma 3, del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili , approvato con deliberazioni C.C. n. 390 del 21 dicembre 1998 e n. 10 del 27 gennaio 2000. (Omissis). 01X5019; COMUNE DI ARIENZO Il comune di ARIENZO (provincia di Caserta), ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. 7 per mille sulla prima casa; 2. 7 per mille sulle seconde case, terreni e aree fabbricabili; 3. L. 200.000 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 4. L. 300.000 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare vi e' presente almeno uno dei coniugi ultrasessantacinquenni ed il cui reddito complessivo del nucleo familiare stesso sia uguale o inferiore a L. 20.000.000. Tale agevolazione si applica sull'intera abitazione principale anche se in comproprieta' con il coniuge, purche', sia la prima casa dell'ultrasessantacinquenne e del coniuge, anche se quest'ultimo ha un limite di eta' inferiore; 5. L. 300.000 quale detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare siano presenti uno o piu' disabili con una percentuale di invalidita' che va dal 70 al 100%. (Omissis). 01X5020; COMUNE DI AROLA Il comune di AROLA (provincia di Verbano Cusio Ossola), ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare nel 6 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che verra' applicata nell'anno 2001. (Omissis). 01X5021; COMUNE DI ARSIE' Il comune di ARSIE' (provincia di Belluno), ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); a) l'aliquota del 4 (quattro) per mille viene applicata all'abitazione ove il contribuente ha la residenza principale (residenza anagrafica) e alle fattispecie di cui agli articoli 2 e 13 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili; b) l'aliquota del 6 (sei) per mille viene applicata alle rimanenti fattispecie di imposta: 2. di confermare nell'importo di L. 200.000 annue la detrazione d'imposta per l'abitazione principale prevista dall'art. 8 comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 01X5022; COMUNE DI ARTOGNE Il comune di ARTOGNE (provincia di Brescia), ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di confermare quale aliquota ridotta I.C.I. per l'anno 2001 l'aliquota del 4 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali possedute da persone fisiche residenti nel comune o utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa purche' residenti nel Comune; 3. di confermare la detrazione per abitazione principale in L. 300.000. (Omissis). 01X5023; COMUNE DI ASIGLIANO VENETO Il comune di ASIGLIANO VENETO (provincia di Vicenza), ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 7 per mille; 2. per l'anno 2001 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 29 dicembre 1998 e successive modifiche; 3. per l'anno 2001 la detrazione dall'imposta di cui all'art. 8 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche viene stabilita in L. 200.000. (Omissis). 01X5024; COMUNE DI ASOLO Il comune di ASOLO (provincia di Treviso), ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2001, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le seguenti aliquote e detrazioni: A) aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo 5 per mille; B) aliquota al 5 per mille, come per gli immobili adibiti ad abitazione principale, anche ai fini della detrazione, per le suguenti unita' immobiliari: b1) pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad es. garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); b2) le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultano locate; b3) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale; b4) unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale (senza possibilita', in tal caso, della detrazione, come invece per l'abitazione principale); C) aliquota per tutti gli altri immobili a qualsiasi uso adibiti 5 per mille; D) aliquota per gli immobili adibiti a seconde case, 7 per mille; e stabilendo altresi' le seguenti detrazioni d'imposta: 1. aumento, della detrazione l.C.I. spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo daL. 230.000 a L. 350.000; 2. elevazione delle detrazioni da L. 230.000 a L. 500.000 per i proprietari della sola prima casa di abitazione classificata A/2, A/3 e A/4, sulla base di apposite richieste corredate da autocertificazione ex legge 4 gennaio 1968, n. 15 sullo stato di famiglia e sulla classificazione catastale dell'immobile, nonche' copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del mod. CUD in presenza delle seguenti condizioni: nuclei familiari con sola prima casa di abitazione, composti da una persona ultrasessantacinquenne, con un reddito inferiore ad una volta e mezza l'ammontare della pensione minima INPS; nuclei familiari, con sola prima casa di abitazione, composti da due persone ultrasessantacinquenni con un reddito inferiore al doppio dell'ammontare della pensione minima I.N.P.S.; 3. elevazione delle detrazioni da L. 230.000 a L. 500.000 per i proprietari della sola prima casa di abitazione classificata A/2, A/3 e A/4, sulla base di apposite richieste corredate da autocertificazione ex legge 4 gennaio 1968, n. 15 sullo stato di famiglia e sulla classificazione catastale dell'immobile, in presenza delle seguenti condizioni: nucleo familiare con sola prima casa di abitazione, al cui interno sia presente un componente che benefici dell'assegno di accompagnamento previsto dalla legge 118 del 30 marzo 1971, oppure dalla legge 382 del 27 maggio 1970 o dalla legge 381 del 26 maggio 1970 e successive modifiche ed integrazioni; nucleo familiare con sola prima casa di abitazione composto da 3 o piu' figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati o affidati, che non percepiscono alcun reddito. (Omissis). 01X5025; COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO Il comune di AVIGLIANO UMBRO (provincia di Terni), ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare come segue l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001: a) aliquota del 6 per mille per unita' immobiliare adibite ad abitazione principale e detrazione di L. 250.000; b) aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati a negozi e botteghe, laboratori e locali di deposito, fabbricati per arti e mestieri, distinti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4, e gestiti direttamente dal proprietario; c) aliquota del 6,5 per mille per le restanti unita' immobiliari. (Omissis). 01X5026; COMUNE DI AZZANO DECIMO Il comune di AZZANO DECIMO (provincia di Pordenone), ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, ai sensi deIl'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001: aliquota del 4,5 per mille: per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze (cantine e garages) e per i terreni agricoli; aliquota del 5,5 per mille: per le unita' immobiliari ad uso residenziale locate, nonche' per le unita' immobiliari adibite ad attivita' economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi, etc.) utilizzate direttamente dal soggetto passivo o date in locazione: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; per gli immobili costruiti direttamente dall'impresa in attesa di alienazione; per le unita' immobiliari ad uso residenziale o adibite ad attivita' economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi, etc.) non locate e tenute a disposizione del soggetto passivo; per le aree fabbricabili. 2. di fissare (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1993 e successive modifiche ed integrazioni) in L. 340.000 annue, detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e di assimilare all'abitazione principale i fabbricati tenuti a disposizione da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero permanenti, posseduti a titolo di proprieta' o usufrutto, purche' non locati e, dai residenti all'estero; 3. di estendere la detrazione annua di L. 340.000 alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale; 4. di precisare che godranno dell'aliquota del 4,5 per mille i figli, i fratelli, i parenti in linea retta che a seguito di successione risultano proprietari di una percentuale d'immobile adibito ad abitazione principale da un genitore o fratello/sorella. (Omissis). 01X5027; COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA Il comune di BARBERINO VAL D'ELSA (provincia di Firenze), ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 4 per mille A) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo, comunque, non superiore a tre anni; 4,9 per mille A) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e dai soggetti previsti dalla legge; B) unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soggetti assegnatari; C) alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari; D) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; E) alloggi locali in base alle condizioni stabilite con l'accordo territoriale di cui all'art. 5 della legge 431/1998 - (si richiede la presentazione di copia contratto); F) abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta fino al terzo grado di parentela o collaterale fino al 3o grado che la utilizzano come abitazione principale; 5,7 per mille A) immobili diversi dalle abitazioni; B) aree fabbricabili; C) alloggi concessi in locazione a condizione che la locazione risulti da contratto regolarmente registrato, art. 4, comma 1, legge 556/1996. 7 per mille A) Alloggi non locati. 2. Di stabilire nella misura base di L. 200.000 la detrazione annua spettante alle fattispecie a cui e' applicata l'aliquota 4,9 per mille relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 2-bis di riconoscere la detrazione sull'abitazione principale nella misura di L. 350.000 in favore dei soggetti che ricadano in almeno una delle condizioni di seguito riportate: famiglie di soli ultrassessantacinquenni al 1o gennaio 2001, con reddito familiare pro-capite inferiore alla pensione minima I.N.P.S.; famiglie composte da almeno 5 componenti (risultanti dallo stato di famiglia) con reddito familiare pro-capite inferiore alla pensione minima I.N.P.S.; famiglie con handicappati o anziani non autosufficienti, residenti in famiglia; la composizione del nucleo familiare deve risultare sia dallo stato di famiglia che di fatto; la situazione di handicap deve essere comprovata dal certificato della commissione per l'accertamento della non autosufficienza ex d.p.r. 214 del 2 luglio 1991. L'elevazione della detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 350.000 e' riconosciuta per il periodo dell'anno 2001 in cui si verifichino le situazioni sopra indicate; per applicare la maggiore detrazione e' sufficiente auto certificare sul bollettino il diritto di godere della detrazione di L. 350.000. 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X5028; COMUNE DI BASICO' Il comune di BASICO' (provincia di Messina), ha adottato, il13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del sei per mille con i criteri contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 01X5029; COMUNE DI BERRA Il comune di BERRA (provincia di Ferrara), ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) di determinare per l'imposta comunale sugli immobili dell'anno 2001 l'aliquota, unica, nella misura del 6,2 per mille. di concedere per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, un aumento della detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000 per i contribuenti in possesso dei requisiti, e con le modalita', indicati nell'allegato A che fa parte integrante del presente atto, dando atto che nella riduzione di gettito derivante dall'applicaziione del presente beneficio si e' tenuto conto in sede di previsione dell'entrata. (Omissis). 01X5030; COMUNE DI BERZO DEMO Il comune di BERZO DEMO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare - ICI, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996 n. 662; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nella misura minima consentita nella somma di L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' stata stabilita nella delibera di Consiglio comunale n. 51 del 21 dicembre 1999, rimane invariata; (Omissis). 01X5031; COMUNE DI BIANZONE Il comune di BIANZONE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Confermare per anno 2001, nella misura minima del 4 per milleIaliquota relativa all'I.C.I.; 2. Dare atto che ai sensi dell'art. 55 comma 2 della legge n. 662/1996, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. Stabilire le seguenti agevolazioni: elevare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 300.000 per i soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale (pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito imponibile pari o inferiore a quanto previsto nel sotto riportato prospetto A). I contribuenti interessati, per aver diritto alla detrazione di cui sopra, dovranno presentare apposita richiesta al comune entro il 30 maggio 2001. Il richiedente dovra' in tale sede dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di accettazione della domanda, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite, da effettuare presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari; dare atto che, comunque, l'aumento della detrazione non si applica agli immobili rientranti nella classificazione delle abitazioni signorili o similari; stabilire che per avere diritto all'aumento della detrazione l'unita' immobiliare abitata sia l'unica del nucleo familiare; stabilire che ai sensi dell'art. 3 comma 56 legge n. 662/1996 che va considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' odi usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). PROSPETTO A Scala reddituale minima per l'applicazione dell'Accordo sulle politiche tariffarie e valevole per l'anno 2001. FASCE REDDITUALI (imponibile IRPEF) NUCLEO FAMILIARE L. 10.626.000 1 persona L. 18.722.000 2 persone L. 20.381.680 3 persone L. 24.323.420 4 persone L. 28.361.300 5 persone L. 32.110.760 6 persone L. 35.860.220 oltre 6 persone Per gli anni successivi le fasce reddituali, se non riconsiderate, saranno maggiorate di una percentuale pari al tasso d'inflazione effettivamente registratosi nell'anno precedente. Ogni rivalutazione sarE' considerata base per le rivalutazioni successive. 01X5032; COMUNE DI BIBBONA Il comune di BIBBONA (provincia di Livorno) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Adotta per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili; ===================================================================== ALIQUOTA RIDOTTA | ALIQUOTA ORDINARIA ===================================================================== 4,5 per mille | 6,7 per mille Aliquota ridotta: 4,5 per mille da applicare all'abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tale disposizione si' applica anche alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Si considerano inoltre abitazioni principali le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; A sensi degli articoli 5-6 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. sono equiparate alle abitazioni principali e quindi soggette all'applicazione dell'aliquota agevolata le seguenti unita' immobiliari: 1. gli accessori e pertinenze degli immobili sopra indicati (garage, box, posti macchina) di cui alla categoria catastale C6 asserviti all'abitazione principale, ancorche' non facenti parte dello stesso immobile, ma comunque ubicati nello stesso centro o nucleo abitato nel quale e' sita l'abitazione principale; 2. le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti). La concessione deve essere provata con scrittura privata, resta fermo che l'usufruttuario deve essere residente in tale unita' immobiliare; aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, dagli stessi posseduti nel comune: 6,7 per mille (Omissis). Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari e' inoltre stabilito che: l'importo di L. 200.000 sia elevato a L. 350.000. La detrazione NON si applica per le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale e specificamente alle pertinenze dell'abitazione principale ed alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito, per le quali si applica la sola agevolazione della aliquota ridotta. (Omissis). 01X5033; COMUNE DI BINAGO Il comune di BINAGO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli Immobili nella misura del 5 per mille; 2. Di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze; 3. Di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. Di confermare, la detrazione spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente. 5. Di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 2 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 01X5034; COMUNE DI BISIGNANO Il comune di BISIGNANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 7 marzo 2001, n. 12, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di stabilire che per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. rimane fissata al 6 per mille; Di stabilire che per l'anno 2001 rimane fissata a L. 200.000 l'ammontare della detrazione spettante e detraibile dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per gli altri casi previsti dalla normativa vigente, sino alla concorrenza del suo ammontare, in rapporto al periodo dell'anno per il quale spetta il beneficio; (Omissis). 01X5035; COMUNE DI BITONTO Il comune di BITONTO (provincia di Bari) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di stabilire, con effetto dal 1o gennaio 2000, le seguenti aliquote per l'applicazione I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) in questo comune: a) per le unita' ammobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, soggetti passivi, e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune: aliquota: 4 per mille; b) per le unita' immobiliari destinate ad abitazione possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado o ad affini fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale: aliquota 4 per mille; c) per le unita' immobiliari destinate ad abitazione locate a titolo di abitazione principale con contratto-tipo stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431, contratto definito negli accordi fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e organizzazioni di conduttori maggiormente rappresentative: aliquota 4 per mille; d) per le unita' immobiliari destinate ad abitazione, possedute da soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: aliquota 7 per mille; e) per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione posseduta, a titolo di proprieta' od usufrutto: e1) da anziani che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari; e2) da disabili che hanno acquisito la residenza presso un parente od affine entro il primo grado, purche' la stessa non risulti locata: aliquota 4 per mille; f) per le unita' immobiliari possedute da soggetti passivi diverse dall'abitazione e per quelle destinate ad abitazione ma non rientranti nella precedente lett. d): aliquota 6 per mille. 2. Stabilire per le sottoindicate fattispecie le aliquote agevolate a fianco di ciascuna indicata: a2) per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni della imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituite dalle regioni: 2 per mille; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille; b2) in favore di proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille; al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 per mille: alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille; utilizzo di sottotetti: 4 per mille; l'aliquota si applica limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1. comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; c2) per gli immobili situati nei centri storici del centro urbano e frazioni, destinati ad attivita' professionale e/o autonoma propria del soggetto passivo (attivita' quali definite dagli articoli 49 e 51 D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche: 2 per mille; d2) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione dei beni e per un periodo non superiore a 3 anni; l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente punto e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; 3. Stabilire che, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, le unita' immobiliari di proprieta' delle ONLUS sono soggette alla aliquota ridotta del: 2 per mille; 4. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lett. a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 5. L'imposta e' ridotta del 50 per cento, per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio urbanistico del comune, con perizia a carico del proprietario, ovvero da tecnico di fiducia dello stesso. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 6. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'importo di L. 200.000 e' elevato a L. 300.000 per i nuclei familiari aventi a carico un portatore di handicap, come individuato dal comma 3, art. 3, legge 5 febbraio 1992, n.104, inabile a qualsiasi lavoro e da certificarsi con attestato della A.S.L. e per titolari di pensione sociale che non hanno altre proprieta' all'infuori dalla casa di abitazione; (Omissis). 01X5036; COMUNE DI BOCCIOLETO Il comune di BOCCIOLETO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 17 gennaio 2001, n. 3, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille. 2. Di fissare in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 01X5037; COMUNE DI BOMPORTO Il comune di BOMPORTO (provincia di Modena) ha adottato, il 5 gennaio e il 1o febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del: A) 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; B) 5 per mille alle unita' immobiliari costituenti pertinenza all'abitazione principale; C) 5 per mille per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; D) 5 per mille agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; E) 5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto considerata principale per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; F) 5 per mille per le abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado; G) 5 per mille per gli immobili degli enti senza finalita' di lucro; H) 3 per mille alle unita' adibite ad abitazione e relative pertinenze, concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della proprieta' e degli inquilini; I) 5,6 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti; L) 7 per mille, alloggi non beati. 2. di confermare ai sensi dell'art. 58, comma 3, della legge n. 446 del 15 dicembre 1997 un aumento di L. 150.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito specificate: i destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 350.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze, saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni, che siano in possesso dei requisiti: A) pensionati e/o portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 14.000.000 annui lordi riferito all'anno 2000 ed essere in condizione non lavorativa; B) pensionati e/o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 24.000.000, piu' L. 1.800.000 per ogni persona a carico; C) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 24.000.000 piu' L. 1.800.000 per ogni persona a carico; D) famiglie numerose in possesso del solo appartamento o abitazione equivalente, abitato ed eventuali pertinenze, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2001; nucleo familiare composto da 5 o piu' componenti al 1o gennaio 2001; reddito familiare riferito all'anno 2000 non superiore a L. 70.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 5 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 14.000.000 lordi annui per ogni componente superiore al quinto; E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto dai punti precedenti. Nel caso delle lettere B), C) e D), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 150.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare. La presentazione presso il comune delle domande per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000 dovra' essere accompagnato dalla adeguata documentazione e dalla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti. I limiti di reddito vanno calcolati prendendo in considerazione il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF indicato nel modello UNICO, nel modello 730, nel modello C.U.D. dell'anno 2000; 3. Di determinare, i seguenti criteri di presentazione della richiesta di detrazione: il contribuente deve presentare una dichiarazione, nella quale deve attestare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000; la richiesta deve essere inviata entro il 31 dicembre 2001, all'Ufficio Tributi del comune di Bomporto con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite raccomandata AR.; i contribuenti che hanno inviato richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000 tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 01X5038; COMUNE DI BONIFATI Il comune di BONIFATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di applicare, per l'anno 2001, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille sui fabbricati e sui terreni fabbricabili. (Omissis). 01X5039; COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA Il comune di BORGHETTO di BORBERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 15 febbraio 2001 e 30 novembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2001, l'applicazione delle seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio comunalen. 41 del 30 novembre 2000; 5 per mille. Tale aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze limitatamente alle categorie catastali C2 e C6 e per non piu' di due pertinenze per ciascuna abitazione principale, scelte dal contribuente; b) di determinare per l'anno 2001 nella misura di L. 230.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio comunalen. 41 del 30 novembre 2000; c) di fissare nella misura 6,25 per mille l'aliquota base di riferimento per l'anno 2001 da applicare agli immobili non compresi nel precedente punto a); (Omissis). 1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, essa si verifica nei seguenti casi: a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo; b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; d) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari; e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al primo grado). 2. Per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), si applica una detrazione di imposta il cui ammontare minimo e' determinato dalla legge. Il comune ha facolta' di stabilire l'importo delle detrazioni con le modalita' e i termini di cui all'art. 4. 3. Se l'abitazione e' utilizzata da piu' soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi indipendentemente dalla quota di possesso. 4. Il comune puo' deliberare aliquote non inferiori al 4 per mille per le abitazioni di cui ai punti a), b), e). (Omissis). 01X5040; COMUNE DI BORGHI Il comune di BORGHI (provincia di Forli-Cesena) ha adottato, il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di stabilire che, per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili venga applicata con le seguenti aliquote: 1. aliquota ordinaria 5 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota maggiorata; 2. aliquota maggiorata del 6 per mille da applicare esclusivamente sul valore degli immobili ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). 01X5041; COMUNE DI BORGO D'ALE Il comune di BORGO D'ALE (provincia di Vercelli) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille. (Omissis). 01X5042; COMUNE DI BORGO SAN LORENZO Il comune di BORGO SAN LORENZO (provincia di Firenze) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) 7 per mille aliquota ordinaria; b) 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (tale aliquota a partire dall'anno 1999 viene applicata anche alla fattispecie indicate all'art. 5 del Regolamento comunale cosi' come descritte in narrativa; c) 6 per mille nei confronti dei soggetti passivi che abbiano locato con contratto registrato unita' immobiliari a soggetti i quali le utilizzino come abitazioni principali. (Omissis). 01X5043; COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA Il comune di BORGOFRANCO D'IVREA (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). ===================================================================== N.ro Ordine| Riferita a |Aliquota anno 2000 ===================================================================== 1 |Ordinaria | 6 --------------------------------------------------------------------- 2 |Abitazione principale | 5 --------------------------------------------------------------------- |Abitazione principale anziani o | |disabili - art. 3 comma 56, legge 23 | 3 |dicembre 1996, n. 662 | 5 --------------------------------------------------------------------- |Unità immobiliari appartenenti alle | |cooperative edilizie a proprietà | |indivisa, adibite ad abitazione | |principale dei soci assegnatari, art. | |8, comma 4, del decreto legislativo n.| 4 |504/1992 | 5 --------------------------------------------------------------------- |Alloggi regolarmente assegnati dagli | |I.A.C.P., art. 8, comma 4, del decreto| 5 |legislativo numero 504/1992 | 5 --------------------------------------------------------------------- |Abitazioni locate utilizzate come | |abitazione prin- cipale (art. 4, comma| 6 |1, legge 24 ottobre 1996, n. 556 | 6 --------------------------------------------------------------------- 7 |Alloggi non locati | 6 --------------------------------------------------------------------- |Unità immobiliari di proprietà di enti| |senza scopi alla loro diversa | |tipologia (art. 6, comma 2, del | 8 |decreto legislativo n. 504/1992) | 4 Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. E' altresi' considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti di primo grado In linea retta. Tale agevolazione viene concessa per una sola unita' abitativa in aggiunta a quella occupata dal proprietario. Di dare atto, inoltre, che in aggiunta alle detrazioni di cui sopra, alle unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali, verra' applicata una riduzione d'imposta pari al 50%. (Omissis). 01X5044; COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE Il comune di BORGONOVO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha adottato l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, le aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 6,3 per mille; aliquota per abitazione principale e per una sola pertinenza (C6) posta nello stesso edificio 4,9 per mille; aliquota casa sfitta 7 per mille. 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale parte residua della pertinenza del soggetto passivo. (Omissis). 01X5045; COMUNE DI BORNO Il comune di BORNO (provincia di Brescia) ha adottato, il18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica deI 6,5 per mille e di riconfermare altresi' la detrazione prevista per la prima casa, cosi' come attualmente applicata, nella misura unica di L. 230.000; (Omissis). 01X5046; COMUNE DI BOSSOLASCO Il comune di BOSSOLASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando tutte le modalita' previste per l'anno 2000. (Omissis). 01X5047; COMUNE DI BOTTICINO Il comune di BOTTICINO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di confermare per Ianno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per abitazione principale e pertinenze assimilate; 3. di confermare la detrazione per abitazione principale e pertinenze assimilate nella misura di L. 200.000. (Omissis). 01X5048; COMUNE DI BRANDICO Il comune di BRANDICO (provincia di Brescia) ha adottato, il20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare al 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 (con detrazione di L. 200.000) per le abitazioni principali dei residenti che utilizzano gli alloggi come prima casa; 2. di determinare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti; (Omissis). 01X5049; COMUNE DI BREBBIA Il comune di BREBBIA (provincia di Varese) ha adottato, il23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille sulle abitazioni principali e le relative pertinenze (garage o box o posto auto coperto o scoperto, soffitte e cantine, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del relativo regolamento); 2. di stabilire per l'anno 2001 che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, si possono detrarre L. 200.000. Un ulteriore detrazione di L. 200.000 verra' applicata ai nuclei famigliari aventi a carico persone disabili che raggiungano un grado di invalidita' del 75%; 3. ai fini dell'applicazione dell'imposta si considerano abitazioni principali, comprese le pertinenze, le unita' immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori i pro-genitori, i fratelli e le sorelle. Per tali unita' immobiliari non compete la detrazione di L. 200.000; 4. di stabilire per l'anno 2001, con riferimento ai casi di: a) immobili diversi dalle abitazioni; b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; c) aree fabbricabili, applicazione dell'aliquota I.C.I: nella misura del 6 per mille. 5. di stabilire altresi', una riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni, il tutto come previsto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. Di stabilire che inabitabilita' o inagibilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale a seguito di richiesta di intervento. (Omissis). 01X5050; COMUNE DI BRENNA Il comune di BRENNA (provincia di Como) ha adottato, il31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale per l'anno 2001, pari al 4,5 per mille; di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli altri fabbricati ed aree fabbricabili pari al 6 per mille; (Omissis). 01X5051; COMUNE DI BRESSANVIDO Il comune di BRESSANVIDO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), che sara' applicata nell'anno 2001 in questo comune, nel modo seguente: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota per la prima casa e sue pertinenze ed accessori: 4,5 per mille; aliquota per gli altri fabbricati: 5 per mille; aliquota per la seconda casa e sue pertinenze ed accessori 6,5 per mille; aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille; aliquota per terreni agricoli: 5 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di dare atto, che ai sensi dei commi 46 e 51 della legge n. 662/1996, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed in redditi dominicali sono rivalutati del 25%. 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 10, comma 2, deI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come modificato dall'art.18, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 366: I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 10 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno ; 5. di precisare che per prima casa si intende l'abitazione principale, vale a dire quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformita' delle risultanze anagrafiche. Sono equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locale (art. 8, comma 3, regolamento comunale l.C.l.); 6. per seconda casa intendesi: tuffi i fabbricati ad uso abitazione e loro pertinenze ed accessori, posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locali, cioe' tenuti o rimasti sfitti ; (Omissis). 01X5052; COMUNE DI BRICHERASIO Il comune di BRICHERASIO (provincia di Torino) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare in L. 230.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 2001, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza le unita' immobiliari classificate c/2, c/6, c/7, che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti In linea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste di cui al com-ma 6, l'uso gratuito dovra' essere comprovato da contratto di comodato scritto regolarmente registrato. Sono altresi' considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato) che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. E' considerata unita' immobiliare principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 2. di prendere atto delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), valevoli per l'anno 2001, cosi' determinate dalla giunta comunale con atto n. 32 del 1o marzo 2001: aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota ridotta: 4 per mille, per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza le unita' immobiliari classificate c/2, c/6, c/7, che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste di cui al comma 6, l'uso gratuito dovra' essere comprovato da contratto di comodato scritto, regolarmente registrato. Sono altresi' considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. E' considerata unita' immobiliare principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; aree fabbricabili: 7 per mille; alloggi non locati: 7 per mille, con esclusione delle abitazioni possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; (Omissis). 01X5053; COMUNE DI BROSSASCO Il comune di BROSSASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare al 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; (Omissis). 01X5054; COMUNE DI BUBBIO Il comune di BUBBIO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del comune di Bubbio nella misura unica del 6 per mille; (Omissis). 01X5055; COMUNE DI BUCCIANO Il comune di BUCCIANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille; (Omissis). di fissare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000; di individuare le abitazioni principali, in quelle previste dall'art. 6 deI regolamento comunale dell'imposta, approvato con propria deliberazione n. 26 deI 27 marzo 1999; (Omissis). 01X5056; COMUNE DI BUCCINO Il comune di BUCCINO (provincia di Salerno) ha adottato, il23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2001, l'aliquota dall'I.C.I. nella misura del 6 per mille, con le esenzioni di cui alIart. 7, del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 504, con la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 300.000; (Omissis). 01X5057; COMUNE DI BUGUGGIATE Il comune di BUGUGGIATE (provincia di Varese) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nel seguente modo: abitazione principale: 5 per mille; aliquota ordinaria: 5,8 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000; (Omissis). 01X5058; COMUNE DI BUSANA Il comune di BUSANA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, l'11 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille; 2. di approvare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nella misura del 4,8 per mille; 3. di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, per le aree fabbricabili al 7 per mille; (Omissis). 01X5059; COMUNE DI CADREZZATE Il comune di CADREZZATE (provincia di Varese) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I nella misura unica del 6 per mille, di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (come da art. 3, comma 55 della manovra finanziaria 1998); (Omissis). 01X5060;