COMUNE DI CAFASSE Il comune di CAFASSE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di determinare, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per l'anno 2001 in questo comune sara' applicata l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 1. Di stabilire, (omissis) l'ammotare della detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. 01X5061; COMUNE DI CAIAZZO Il comune di CAIAZZO (provincia di Caserta) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Estratto della deliberazione di giunta comunale n. 34 dell'8 febbraio 2001, adottata dal comune di Caiazzo (CE) in materia di aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 2001. La Giunta comunale (Omissis). Delibera 1. Di approvare la narrativa che precede, che qui si intende riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. Di approvare, siccome approva, la seguente determinazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 2001; a) aliquota base: 5 per mille; b) abitazione principale: 5 per mille; c) seconda abitazione locata: 5,5 per mille; d) seconda casa a disposizione o non locata: 6 per mille; e) immobili di cittadini non residenti: 7 per mille; 3. di fissare l'importo dell'abbattimento dell'imposta calcolata per l'abitazione principale, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'alloggio in questione ad abitazione principale del suo proprietario e dei suoi familiari, in L. 220.000; 4. incaricare il responsabile per l'imposta in parola, a suo tempo designato con apposito atto deliberativo nella persona del rag. Giuseppe Perillo, nonche' l'Ufficio Tributi per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative ivi compresa la pubblicazione per estratto della presente delibera nella G.U. (Omissis). 01X5062; COMUNE DI CAIVANO Il comune di CAIVANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Approvare le aliquote I.C.I. per l'ano 2001 nella misura che segue: immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze (box, cantinato e mansarde): aliquota 5,5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale, terreni, e aree fabbricabili: aliquota 6,5 per mille; immobili adibiti ad abitazione non locati al 1o gennaio 2001: 7 per mille; confermare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 01X5063; COMUNE DI CALASETTA Il comune di CALASETTA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura: 1) prima casa: 5 per mille; 2) seconda casa ed aree fabbricabili: 6 per mille; Di fissare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 01X5064; COMUNE DI CALICE LIGURE Il comune di CALICE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare, (omissis), al Consiglio comunale di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nelle seguenti misure diversificate: 4,8 per mille per l'abitazione principale; 6,8 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie. (Omissis). 01X5065; COMUNE DI GALZIGNANO TERME Il comune di GALZIGNANO TERME (provincia di Padova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nella misura determinata con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 23 febbraio 2000 e meglio di seguito specificate: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla seguente lettera b) nella misura del 5,5 per mille; b) aliquota ridotta del 5 per mille da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X5066; COMUNE DI CAMBIANO Il comune di CAMBIANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di fissare le aliquote comunali sugli immobili per l'anno 2001 nelle misure seguenti: abitazione principale: 5,5 per mille; terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati: 6 per mille. Di fissare, per l'anno d'imposta 2001, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 220.000. (Omissis). 01X5067; COMUNE DI CAMERATA PICENA Il comune di CAMERATA PICENA (provincia di Ancona) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. come evidenziato nell'allegato prospetto costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; (Omissis). Regolamentazione I.C.I. anno 2001 ===================================================================== Immobile | Aliquota |Detrazione| Note ===================================================================== Abitazione principale| 5 per mille |L. 200.000| --------------------------------------------------------------------- Abitazione secondaria| | | se locata |5,7 per mille| 0 | --------------------------------------------------------------------- Abitazione secondaria| | | non locata | 6 per mille | 0 | --------------------------------------------------------------------- Aree fabbricabili, | | | terreni agricoli | | | rientranti nella base| | | impositiva e per | | | tutti gli altri tipi | | | di fabbricati |5,7 per mille| 0 | --------------------------------------------------------------------- | | |Richiesta della | | |dichiarazione di | | |inagibilità o | | |inabitabilità entro il | | |10 giugno all'UTC | | |pagamento diritti per | | |perizia L. 70.000 o | | |dichiarazione | | |sostitutivava ai sensi Abitazioni inagibili | | |della legge 4 gennaio o inabitabili |2,5 per mille| 0 |1968, n. 15 --------------------------------------------------------------------- Fabbricati realizzati| | | per a vendita e non | | | venduti dalle imprese| | | che hanno per oggetto| | | esclusivo o | | | prevalente | | | dell'attività la | | | costruzione e | | |Limitatamente ad un alienazione di | | |periodo non superiore immobili | 4 per mille | 0 |ai tre anni --------------------------------------------------------------------- prima unità | | | immobiliare posseduta| | | a titolo di proprietà| | | o usufrutto da | | | anziani o disabili | | | con residenza | | | permanente in | | | istituti di ricovero | | |Abitazione che non sia o sanitari | 5 per mille |L. 200.000|locata (Omissis). 01X5068; COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO Il comune di CAMINO AL TAGLIAMENTO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fare integralmente proprie le premesse di cui alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di fissare per l'anno 2001 la tariffa I.C.I. nella misura unica del 5 per mille; 2. di approvare per l'anno 2001 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura di L. 250.000, fino a concorrenza dell'ammontare dovuto e rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di dare atto che la medesima detrazione spetta nella ipotesi di equiparazione all'abitazione principale di cui all'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 4. di dare atto che anche per l'anno 2001 la determinazione del valore delle aree edificabili ai fini I.C.I. e' quello risultante dalla delibera del Consiglio comunale n. 58 del 18 dicembre 2000. (Omissis). 01X5069; COMUNE DI CAMOGLI Il comune di CAMOGLI (provincia di Genova) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), nel seguente modo: 4,25 per mille: per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo con applicazione di una detrazione di L. 200.000; per le pertinenze dell'abitazione principale durevolmente ed esclusivamente a servizio dell'abitazione principale; si considerano tali: un garage o un box o un posto auto e una cantina o una soffitta o un magazzino (pertanto limitatamente al n. 1 C6 e n. 1 C2) che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare o al limite nel raggio massimo di m 500 dall'abitazione principale; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata, con conseguente applicazione di una detrazione di imposta di L. 200.000; l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza, senza applicazione della detrazione; per l'unita' immobiliare concessa in comodato o locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, senza applicazione della detrazione; 5 per mille: aliquota ordinaria per i fabbricati rientranti nella categoria A/10 e nei gruppi B-C-D; 7 per mille: aliquota per le abitazioni non locate intendendosi per tali anche quelle locate stagionalmente o a non residenti, quelle tenute a disposizione, e quelle possedute in aggiunta all'abitazione principale. Questa aliquota va applicata anche per i box, i garage, i posto auto - (C6), le cantine, i magazzini e le soffitte - (C2) che siano pertinenziali alle suddette abitazioni. 2. Di dare atto che con deliberazione del C.C. n. 8 del 12 febbraio 2001 sono state assimilate all'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, le pertinenze durevolmente ed esclusivamente a servizio dell'abitazione principale; si considerano tali: un garage o un box o un posto auto e una cantina o una soffitta o un magazzino (pertanto limitatamente ad n. 1 C6 o n. 1 C2) che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare o al limite nel raggio massimo di mt. 500 dall'abitazione principale. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale ma, si ha la facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. 3. Di dare atto che i soggetti passivi dell'I.C.I. per usufruire dell'aliquota agevoltata pari al 4,25 per mille, a pena di decadenza della medesima, devono provvedere a presentare al comune apposita comunicazione attestante la loro situazione (immobili - concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1o grado, concessi in comodato a residenti, locati a residenti, posseduti da anziani o disabili che abbiano la residenza in istitui di ricovero, pertinenze) entro i termini e con le modalita' previste dall'art. 8 del regolamento comunale per l'applicaziione delIimposta Comunale sugli Immobili - I.C.I.; altresi' i soggetti che hanno concesso in comodato o locato le unita' immobiliari a residenti devono allegare alla comunicaziione predetta copia dei relativi atti registrati. 01X5070; COMUNE DI CAMPAGNATICO Il comune di CAMPAGNATICO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota unica: 5,8 per mille; detrazione spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze: L. 200.000. (Omissis). 01X5071; COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO Il comune di CAMPELLO SUL CLITUNNO (provincia di Perugia) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) immobili destinati ad abitazione principale: aliquota del 4,5 per mille - deduzione L. 200.000; B) immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione principale ed aree fabbricabili: aliquota del 6,5 per mille. (Omissis). 01X5072; COMUNE DI CAMPODENNO Il comune di CAMPODENNO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per l'anno 2001, nella misura del 4 per mille. (Omissis). 01X5073; COMUNE DI CAMPOROSSO Il comune di CAMPOROSSO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare anche per il corrente anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: terreni agricoli: aliquota 4 per mille; altri terreni: aliquota 5 per mille; abitazione principale utilizzata direttamente dal proprietario: aliquota 4 per mille; seconda abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo grado: aliquota del 5 per mille; altre seconde case: a) aliquota 6 per mille per gli immobili locati con regolare contratto; b) aliquota 6,5 per mille per gli immobili sfitti; 2. di confermare altresi' in L. 200.000 la misura della detrazione di imposta sulla prima casa. (Omissis). 01X5074; COMUNE DI CANDELA Il comune di CANDELA (provincia di Foggia) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 2001, le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni per l'abitazione principale, attualmente in vigore per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Anno 2001 1. Aliquota: 6,5 per mille; 2. Agevolazioni: a) attivita' produttive (*): 6 per mille; b) abitazione principale e pertinenze: 4,5 per mille; 3. Detrazioni abitazione principale: L. 200.000. (*) L'agevolazione e' applicabile ai fabbricati utilizzati ad attivita' produttive e appartenenti alle categorie catastali A/10-C-D . (Omissis). 01X5075; COMUNE DI CANDIDONI Il comune di CANDIDONI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 3 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, stabilendo l'aliquota unica per tutto il territorio nel 5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X5076; COMUNE DI CANEPINA Il comune di CANEPINA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: 5,5 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze; 6,5 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale; detrazione per l'abitazione principale L. 250.000. (Omissis). 01X5077; COMUNE DI CANISTRO Il comune di CANISTRO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di dare atto che l'aliquota ICI per l'anno 2001 resta invariata nella misura ordinaria del 6 per mille e per la prima abitazione del 5 per mille; di aumentare, per l'anno 2001, la detrazione ai fini dell'I.C.I. da L. 200.000 a 300.000, precisando che tale detrazione e' consentita per l'abitazione principale (prima casa,) e solo ed esclusivamente per i contribuenti che risultino portatori di patalogie quali: pazienti emodializzati, portatori di malattie oncologiche, stomizzati, precisando che la patologia che da diritto ad usufruire della maggiore detrazione dovra' essere dimostrata mediante esibizione all'ufficio tributi di apposita certificazione medica. (Omissis). 01X5078; COMUNE DI CANTAGALLO Il comune di CANTAGALLO (provincia di Prato) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul valore degli immobili siti nel territorio del Comune di Cantagallo nelle seguenti misure: a) Aliquota ordinaria 6 per mille; b) 4,5 per mille per l'abitazione principale, mantenendo la detrazione a L. 200.000; c) 4,5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea diretta, con detrazione di L. 200.000; d) 4,5 per mille per abitazioni locate adibite a prima casa (con regolare contratto di locazione); e) 7 per mille per le abitazioni in aggiunta alla prima casa, a disposizione o sfitte (es. seconde case); f) 6 per mille per le pertinenze di tutte le abitazioni;) dal 1o gennaio 2001 non e' valido; g) terreni agricoli esenti essendo interamente montano il Comune di Cantagallo. (Omissis). 01X5079; COMUNE DI CANTALUPO LIGURE Il comune di CANTALUPO LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata dal comune nella misura del cinque per mille per le abitazioni principali e del sei per mille per le altre unita' immobiliari; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la detrazione dell'imposta per unita' immobiliare destinata ad abitazione principale per l'anno 2001 in L. 200.000. (Omissis). 01X5080; COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI Il comune di CAPPELLA DE' PICENARDI (provincia di Cremona) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2001 nella misura indifferenziata del 5,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 3. di confermare che, per il periodo di imposta 2001, e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata; 4. di confermare per l'anno 2001, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro. (Omissis). 01X5081; COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO Il comune di CAPRIATE SAN GERVASIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote gia' in vigore nell'anno 2000, come di seguito specificate; 2. di mantenere nel 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta Comunale sugli Immobili, da applicarsi nell'anno 2001 sugli immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta; 3. di mantenere nel 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi nell'anno 2001 sugli immobili utilizzati diversamente da abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5. di fissare in L. 240.000 annue, da rapportarsi al periodo per cui l'immobile e' stato adibito ad abitazione principale, l'importo della detrazione per immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta; 6. di fissare in L. 500.000 la detrazione ai fini I.C.I. a favore delle abitazioni principali di cui sono proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione per le seguenti categorie di persone: pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, disoccupati, lavoratori, posti in cassa integrazione e/o mobilita' aventi i seguenti requisiti: a) reddito annuale imponibile I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a L. 25.000.000 aumentato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico; b) reddito annuale imponibile I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a L. 50.000.000 aumentato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico, in caso di presenza nel nucleo famigliare di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile almeno del 75% o di persone dichiarate non autosufficienti con certificazione medica dell'ASL; c) immobile accatastato in una delle seguenti categorie A/3, A/4, A/5. Per reddito annuale imponibile Irpef si intende quello dichiarato ai fini dell'anno d'imposta 2000 e il numero dei componenti il nucleo famigliare e' quello risultante in anagrafe al 31 dicembre 2000. Il richiedente, per poter usufruire della detrazione di L. 500.000, dovra' possedere almeno uno dei requisiti di cui al punto a) o i requisiti di cui al punto b), congiuntamente ai requisiti di cui al punto c). Gli interessati dovranno produrre apposita istanza al Comune entro il31 luglio 2001, corredata da qualsiasi utile documentazione comprovante i requisiti richiesti per la detrazione. Per i contribuenti che diventino proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dopo la data del 31 luglio 2001, il termine e' spostato alla fine del mese successivo a quello in cui e' sorto il diritto di proprieta' o titolarita' di usufrutto, uso o abitazione. (Omissis). 01X5082; COMUNE DI CARBONE Il comune di CARBONE (provincia di Potenza) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta sugli immobili comunali nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale e per una sua pertinenza anche se distintamente iscritta in catasto. Di considerare abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado. (Omissis). 01X5083; COMUNE DI CARDETO Il comune di CARDETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria 5 per mille; b) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 4 per mille; c) aliquota per immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali 5 per mille; d) aliquota per alloggi non locati 5 per mille; e) aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale 5 per mille; f) aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale 5 per mille; g) aliquota per aree fabbricabili 4 per mille. (Omissis). 01X5084; COMUNE DI CARINARO Il comune di CARINARO (provincia di Caserta) ha adottato, l'8 marzo 2001 n. 10, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) determinare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) nel modo seguente: 1. abitazione principale e sue pertinenze: 4,5 per mille; 2. fabbricati rientranti nel gruppo D: 7 per mille; 3. rimanenti immobili: 5,5 per mille. b) confermare la detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000. (Omissis). 01X5085; COMUNE DI CARONA Il comune di CARONA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; Di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 275.000 dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 01X5086; COMUNE DI CARPEGNA Il comune di CARPEGNA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di riconfermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come segue: abitazione principale: 5,5 per mille con detrazione unica diL. 200.000; altri fabbricati: 6,8 per mille per le abitazioni occupate da inquilini con la residenza anagrafica in questo comune che dimostrino l'uso dell'abitazione presentando il contratto di affitto registrato: 7 per mille per le abitazioni non locate; aree fabbricabili: 7 per mille. (Omissis). 01X5087; COMUNE DI CARPENEDOLO Il comune di CARPENEDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, come segue: aliquota 5,25 per mille ordinaria; aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate; (Omissis). 3. di stabilire per l'anno 2001 le ulteriori detrazioni sotto elencate, oltre alla detrazione di L. 200.000 spettante per l'abitazione principale, cosi' definita dalla normativa fiscale, per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino nella condizione di pensionato o lavoratore dipendente e siano proprietari di una sola casa di abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, box, posti auto coperti e scoperti) e di piccoli appezzamenti di terreno quali orti o giardini: ===================================================================== Componenti | 1a Fascia L. | 2a Fascia L. | 3a Fascia L. nucleo familiare| 120.000 | 100.000 | 80.000 ===================================================================== | fino a L. | fino a L. | fino a L. 1 persona | 10.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 --------------------------------------------------------------------- | fino a L. | fino a L. | fino a L. 2 persone | 16.500.000 | 23.200.000 | 26.500.000 --------------------------------------------------------------------- | fino a L. | fino a L. | fino a L. 3 persone | 21.300.000 | 29.800.000 | 34.100.000 --------------------------------------------------------------------- | fino a L. | fino a L. | fino a L. 4 persone | 25.400.000 | 35.500.000 | 40.600.000 --------------------------------------------------------------------- | fino a L. | fino a L. | fino a L. 5 persone | 29.600.000 | 41.400.000 | 47.300.000 --------------------------------------------------------------------- | fino a L. | fino a L. | fino a L. 6 persone | 33.500.000 | 46.900.000 | 53.700.000 --------------------------------------------------------------------- | fino a L. | fino a L. | fino a L. 7 persone | 37.500.000 | 52.500.000 | 60.000.000 Il reddito sopraindicato per nucleo familiare e per fascia e' da intendersi il reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 2000, e sia la composizione del nucleo sia la situazione immobiliare deve essere riferita alla data del 1o gennaio 2001. Sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio quali: A 1 Abitazioni di tipo signorile; A 8 Abitazioni in ville; A 9 Castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico. Per beneficiare dell'ulteriore detrazione di cui sopra e' necessaria la presentazione al servizio tributi del comune di apposita domanda, e cio' a pena di decadenza con unita la documentazione fiscale (Mod. Unico - Mod. 730 - C.U.D. ) entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione I.C.I. per l'anno 2000. Le detrazioni di cui sopra verranno sottratte cosi' come previsto dalla legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000. (Omissis). 01X5088; COMUNE DI CARPINONE Il comune di CARPINONE (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille rapportata al valore degli immobili. (Omissis). 01X5089; COMUNE DI CASAL CERMELLI Il comune di CASAL CERMELLI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di prendere atto e di confermare la deliberazione. n. 14 G.C. del26 gennaio 2001 all'oggetto: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione delle aliquote, della riduzione e delle detrazioni per l'anno 2001 per cui per l'anno 2001 l'aliquota e' determinata nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 01X5090; COMUNE DI CASANOVA ELVO Il comune di CASANOVA ELVO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille; (Omissis). 01X5091; COMUNE DI CASASCO D'INTELVI Il comune di CASASCO D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 01X5092; COMUNE DI CASELETTE Il comune di CASELETTE (provincia di Torino) ha adottato, il1o e 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota del 5 per mille da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 la detrazione di L. 200.000 (e 103,29) sull'imposta comunale degli immobili a favore dei soggetti passivi d'imposta relativamente all'abitazione principale e sue pertinenze, con i limiti di cui all'art. 20 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, modificato ed integrato in questa stessa seduta. (Omissis). 01X5093; COMUNE DI CASNATE CON BERNATE Il comune di CASNATE CON BERNATE (provincia di Como) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota ridotta a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Casnate con Bernate per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale anche le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate): 4,4 per mille; aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori): 3 per mille; aliquota ordinaria per restanti casi: 5 per mille. (Omissis). 01X5094; COMUNE DI CASNIGO Il comune di CASNIGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo Comune per l'anno 2001 con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di fissare, per l'ano 2001, in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione principale e le relative pertinenze individuate ai sensi dell'art. 817 del Codice civile; (Omissis). 01X5095; COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI Il comune di CASSINA DE' PECCHI (provincia di Milano) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). I. Di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 2001: 1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate con contratto registrato: 5 per mille; 3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi proprietari di unita' immobiliari destinate a civile abitazione e tenute sfitte (non sono da considerarsi tali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a familiari residenti): 7 per mille; 4. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; 5. aliquota da applicare agli immobili per i quali i proprietari stipulino contratti di locazione secondo le disposizioni dell'accordo locale sottoscritto tra amministrazione comunale, proprietari e sindacati rappresentanti degli inquilini ex articoli 2 e 3, della legge n. 431/1998 e del D.M. 5 marzo 1999: 4 per mille. (Omissis). 01X5096; COMUNE DI CASSINA RIZZARDI Il comune di CASSINA RIZZARDI (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 3 per mille: l'aliquota da applicare a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 5 per mille: l'aliquota da applicare con la detrazione di L. 280.000 alle seguenti tipologie: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992); unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992); alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992); unita' immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); unita' immobiliari di pertinenza all'abitazione principale intendendosi come tali box, depositi, autorimesse. L'agevolazione e' pero' limitata esclusivamente a non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale; 5 per mille senza alcuna detrazione: l'aliquota da applicare alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado ovvero in linea collaterale entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale (art. 5, comma 2 del regolamento I.C.I.); 6 per mille: l'aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali ed in caso di piu' pertinenze, esclusa quella dell'abitazione principale. (Omissis). 01X5097; COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI Il comune di CASTAGNETO CARDUCCI (provincia di Livorno) ha adottato, il 16 gennaio e 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le diversificazioni nella tipologia degli immobili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., stabilendo le aliquote per l'anno 2001 nel seguente modo: caso A; aliquota 4,9 per mille: A1) unita' immobiliare e relative pertinenze utilizzata dal soggetto passivo come abitazione principale; A2) unita' immobiliare e relative pertinenze concessa in uso gratuito dal possessore a parenti fino al secondo grado (ai sensi del Codice civile) a condizione che la utilizzino direttamente come abitazione principale; A3) fondi, capannoni commerciali ed artigianali, uffici, gestiti direttamente dal proprietario ed adibiti ad attivita' commerciale e/o artigianale, professionale; A4) terreni agricoli; caso B: aliquota 5,4 per mille: B1) abitazione e relativa pertinenza locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; B2) fondi, capannoni commerciali ed artigianali, uffici, locati con regolare contratto ed adibiti ad attivita' commerciali e/o artigianali, professionali; caso C: aliquota 7 per mille: C1) abitazioni di non residenza e relative pertinenze; C2) aree fabbricabili; C3) fondi e capannoni commerciali ed artigianali che non rientrano nei casi di cui alle lettere A) e B); Di dare atto che per quanto riguarda i casi A2/A3 e B/1/B2 dovra' essere data dimostrazione all'ufficio I.C.I. mediante produzione degli atti stessi o con autocertificazione ai sensi delle vigenti leggi da presentare entro la scadenza di comunicazione I.C.I. (Omissis). Di stabilire le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 2001: 1. L. 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili; 2. L. 300.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili nel caso che il soggetto passivo possieda una sola abitazione; 3. L. 500.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad uso abitazione principale, nel caso in cui il soggetto passivo possieda una sola abitazione, per casi particolari su relazione del servizio sociale; 4. L. 500.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad uso abitazione principale (nel caso in cui il soggetto possieda una sola abitazione), posseduta da un nucleo familiare composto da persone non autosufficienti, portatori di handicap o malattie progressive e invalidanti al 75% con reddito netto complessivo non superiore a quattro volte il minimo I.N.P.S. Per dimostrare il reddito netto e complessivo il contribuente e' tenuto a presentare autocertificazione entro il termine di presentazione della comunicazione I.C.I.; 5. L. 500.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad uso abitazione principale (nel caso in cui il soggetto passivo possieda una sola abitazione) posseduta da un nucleo familiare con un reddito netto complessivo non superiore a L. 20.000.000. Per dimostrare il reddito netto complessivo il contribuente e' tenuto a presentare autocertificazione entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. (Omissis). 01X5098; COMUNE DI CASTEL D'ARIO Il comune di CASTEL D'ARIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2001 con l'aliquota del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 10 del decreto legislativo n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997; 2. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e l'aliquota del 3 per mille, per tre anni, per le case inagibili e inabitabili di cui si intende procedere al riattamento; 3. di stabilire l'aliquota del 4 per mille, per un periodo massimo di tre anni, per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996 e come previsto dall'art. 21 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 4. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662 all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di L. 300.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X5099; COMUNE DI CASTEL DEL PIANO Il comune di CASTEL DEL PIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 2000 anche per l'anno 2001 nelle seguenti misure: a) fabbricati adibiti ad abitazione principale: aliquota 5,9 per mille; b) fabbricati categoria D (attivita' produttive): aliquota 5,9 per mille; c) altri fabbricati: aliquota 6,5 per mille; d) aree fabbricabili: aliquota 5,9 per mille; e) terreni agricoli: esenti come per legge; di confermare, per l'anno 2001, la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000; di confermare, per l'anno 2001, l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale a L. 250.000 per i soggetti persone fisiche che abbiano un reddito imponibile I.R.P.E.F. inferiore a L. 15.000.000 annue per nucleo familiare e che, entro i termini di legge, presentino idonea dichiarazione comprovante il diritto alla maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X50100; COMUNE DI CASTEL GABBIANO Il comune di CASTEL GABBIANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di aumentare, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica al 5,5 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 annue la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione. (Omissis). 01X50101; COMUNE DI CASTEL GIORGIO Il comune di CASTEL GIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille lasciandola quindi inalterata rispetto all'anno precedente; 2. di confermare anche per l'anno 2001 quanto previsto nella deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 1996, ovvero la detrazione in misura di L. 300.000 per i percettori di redditi da sola pensione non superiori a L. 12.000.000 e proprietari di una sola casa di abitazione. (Omissis). 01X50102; COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO Il comune di CASTEL SAN PIETRO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per i motivi in premessa che qui si intendono riportati, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille per la prima abitazione e 7 per mille per tutti i restanti immobili; 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale. (Omissis). 01X50103; COMUNE DI CASTELBELLINO Il comune di CASTELBELLINO (provincia di Ancona) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) 7 per mille: aree fabbricabili; b) 5,9 per mille: altri fabbricati in genere; c) 4,9 per mille: abitazione principale del soggetto passivo con la detrazione di legge di L. 200.000. (Omissis). 01X50104; COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO Il comune di CASTELFRANCO DI SOTTO (provincia di Pisa) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), gia' vigente nell'anno 2000, nelle seguenti misure: 4,5 per mille, aliquota ordinaria: a) per le abitazioni possedute dal soggetto passivo ed abitate direttamente (abitazioni principali); b) per le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; d) per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che le utilizza come abitazione principale; e) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado in linea retta, quali genitori e figli, nonni e nipoti tra loro e parenti fino al secondo grado in linea collaterale, quali fratelli e sorelle tra loro) se la stessa costituisce, per il familiare, la propria abitazione principale; f) per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, purche' le stesse non risultino affittate; g) per le abitazioni possedute nel territorio del comune, a titolo di proprieta' od usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che le stesse non risultino locate; h) per tutti gli altri immobili diversi dalle seconde case o case non locate; 7 per mille, aliquota per le seconde case e per le case non locate, comprese le loro pertinenze; 3 per mille per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo sottotetti; 2. di introdurre l'aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili utilizzati direttamente o locati ubicati nel centro storico, delimitato dalle vie Calatafimi, Solferino, Magenta e Dei Mille, a condizione che il canone di locazione di tali immobili rientri nei parametri stabiliti annualmente dalla Giunta comunale contestualmente alla determinazione delle aliquote. Sono esclusi dalla agevolazione gli immobili adibiti ad uso abitativo per i quali siano accertate le condizioni di sovraffollamento ai sensi della L.R. n. 96 del 1996; 3. di stabilire, nelle misure che seguono, i valori massimi dei canoni di locazione per beneficiare delle agevolazioni anzidette: immobili ad uso civile abitazione L. 80.000 annue al mq; immobili ad uso commerciale L. 80.000 annue al mq; 4. di introdurre altresi' la stessa aliquota del 4 per mille agli immobili ubicati nel centro storico, come sopra delimitato, per i quali sono in corso di attuazione interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento edilizio comunale. L'aliquota ridotta sara' applicata per il periodo di anni tre dalla data di inizio dei lavori; 5. di subordinare il riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota agevolata alla esibizione della seguente documentazione: a) per l'ipotesi di cui al precedente punto 2.: domanda del proprietario, resa sotto forma di auto certificazione, dalla quale risultino gli estremi catastali dell'immobile posseduto o locato, nonche' la non ricorrenza delle condizioni di sovraffollamento ai sensi della L.R. n. 96 del 1996; copia autentica del contratto di locazione; b) per l'ipotesi di cui al punto 3.: dichiarazione di variazione; domanda del proprietario resa sotto forma di auto certificazione, dalla quale risultino gli estremi catastali e la data di inizio dei lavori sull'immobile oggetto di tassazione; 6. di confermare, altresi', in L. 250.000 la detrazione ordinaria spettante per i seguenti immobili: a) abitazioni principali; b) abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; d) abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari limitatamente ai parenti fino al primo grado in linea retta (figli e genitori tra loro); e) abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; 7. di riconoscere, inoltre, ai soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni di carattere economico-sociale, l'elevazione della detrazione da L. 250.000 a L. 400.000 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sull'abitazione principale per l'anno 2001, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protraggono tali destinazioni e situazioni, in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50, convertito con legge 9 maggio 1997, n. 122: prima situazione: famiglie di soli ultrasessantenni con reddito pro-capite non superiore a L. 11.500.000 risultante da pensione INPS, comprensiva della maggiorazione sociale ex art. 1 legge n. 544/1988 e della maggiorazione riconosciuta a pensionati ex combattenti, non proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato non concorre alla determinazione del reddito pro-capite; seconda situazione: famiglie che abbiano al loro interno soggetti portatori di handicap tali cosi' come riconosciuti dalla legge n. 104/1992, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente, certificata dal Servizio Sanitario dell'USL, purche' non tenuti presso strutture pubbliche o private, con reddito pro-capite non superiore al limite di cui alla prima situazione. Per la quantificazione del reddito pro-capite il numero dei componenti il nucleo familiare viene convenzionalmente aumentato di una unita'; 8. di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta su domanda dei soggetti stessi con auto certificazione dei requisiti indicati in premessa, stabilita per le due diverse situazioni, da presentarsi entro e non oltre il giorno 15 maggio 2001. (Omissis). 01X50105; COMUNE DI CASTELLARO Il comune di CASTELLARO (provincia di Imperia) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di mantenere invariata l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille; 2. di mantenere invariata, ai sensi deIIart. 4, comma 1, deI decreto legislativo n. 437/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 556/1996, l'aliquota al 5 per mille, in favore dei soggetti passivi, residenti nel comune, l'aliquota l.C.I. per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, mantenendo invariata la relativa detrazione nella misura di L. 220.000; (Omissis). 01X50106; COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Il comune di CASTELL'ARQUATO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, nonche' quelle locate a residenti, con contratto di locazione regolarmente registrato, sono assoggettate alla aliquota del 5 per mille; le pertinenze delle stesse (garages) vengono pure assoggettate alla aliquota del 5 per mille; le unita' immobiliari sfitte, nonche' quelle locate a non residenti, come precedentemente specificato, sono assoggettate alla aliquota del6 per mille; le pertinenze delle stesse (garages) vengono pure assoggettate alla aliquota del 6 per mille; le unita' immobiliari adibite ad abitazione diversa da quella principale e non incluse nelle categorie precedenti (seconde case) sono assoggettate all'aliquota deI 6 per mille; le pertinenze delle stesse vengono pure assoggettate all'aliquota del 6 per mille; tutte gli altri beni immobiliari (opifici, terreni, negozi, immobili adibiti ad attivita' produttive, ecc.), indipendentemente dal fatto che siano posseduti da cittadini residenti o da cittadini non residenti, sono assoggettate alla aliquota del 5 per mille; (Omissis). 01X50107; COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO Il comune di CASTELLETTO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, una aliquota unica del 5 per mille; di stabilire altresi' che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 01X50108; COMUNE DI CASTELLETTO STURA Il comune di CASTELLETTO STURA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per quanto concerne il 2001, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni; (Omissis). 3. di dare atto che la pertinenza della prima abitazione verra' presa in considerazione ai fini dell'applicazione della detrazione; 4. di dare atto che verrE' considerata, ai fini della detrazione, prima casa, anche quella di proprieta' di persone non residenti che autocertifichino di aver dovuto trasferire la residenza presso istituti o case di riposo site in altri comuni o risultino portatori di handicap (riconosciute ai sensi della legge n. 104/1992) e per tale motivo ricoverate in strutture. Tali fabbricati devono pertanto risultare sfitti ed a disposizione; (Omissis). 01X50109; COMUNE DI CASTELLINO TANARO Il comune di CASTELLINO TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, fissare e determinare per l'anno 2001, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 5 per mille, come gia' in vigore per il precedente esercizio; di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal comma 3, dell'art. 58, del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di dare, pertanto, atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000, invariato rispetto al precedente esercizio. (Omissis). 01X50110; COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE Il comune di CASTELLO DEL MATESE (provincia di Caserta) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) di confermare per l'anno 2001 l'aliquota nella misura del 5 per mille; B) di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000; (Omissis). 01X50111; COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA Il comune di CASTELNUOVO CALCEA (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille; (Omissis). 01X50112; COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA Il comune di CASTELNUOVO DEL GARDA (provincia di Verona), il 15 febbraio 2001, ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquote: 4,5 per mille per l'abitazione principale, prima casa; 6,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale; detrazioni: L. 200.000 per l'abitazione principale; L. 250.000: a) per abitazione principale a favore di nuclei familiari di ultrasessantacinquenni residenti che vivono soli o con il coniuge; b) per nuclei familiari che abbiano al loro interno un invalido al 100%; (Omissis). 01X50113; COMUNE DI CASTELSARACENO Il comune di CASTELSARACENO (provincia di Potenza), il16 marzo febbraio 2000, ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I., nella misura del 5 per mille, per ogni tipologia di immobile; 2. confermare per l'anno 2001, la deduzione d'imposta in L. 200.000 per l'abitazione principale; (Omissis). 01X50114; COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO Il comune di CASTIGLION FIORENTINO (provincia di Arezzo), ha adottato, il 17 marzo 2001, n. 30, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'esercizio in corso, con effetto dal 1o gennaio 2001, comesegue: 1. aliquota ordinaria: 5,8 per mille; 2. aliquota ridotta per abitazioni principali: 5,5 per mille; di dare atto che per abitazioni principali , ai fini dell'applicazione della aliquota ridotta sopraindicata, si intendono esclusivamente: a) abitazioni di proprieta' dei soggetti passivi, ove gli stessi risiedono e dimorano abitualmente; b) abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari; d) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari e parenti, entro il primo grado, in linea retta (genitori o figli) o collaterale (fratelli), che le utilizzino come abitazioni principali acquisendovi la residenza e stabilendovi la loro abituale dimora e risultino, inoltre, privi di qualsiasi proprieta' sia nel comune che altrove; e) unita' immobiliari ad uso abitativo che risultino inutilizzate in quanto possedute, ad esclusivo titolo di proprieta', da soggetti anziani o disabili che a causa delle loro condizioni abbiano dovuto acquisire la residenza in istituti di ricovero o sanitari; f) pertinenze distintamente iscritte in catasto, purche' durevolmente, effettivamente ed esclusivamente asservite alle unita' immobiliari rientranti nella definizione di abitazione principale del soggetto passivo di imposta; di stabilire, inoltre, che dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione principale vengano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivise tra tutti i soggetti passivi che adibiscono l'immobile di loro spettanza ad abitazione principale ; di dare atto che la detrazione indicata spetta alle abitazioni principali come sopra definite con le seguenti limitazioni e precisazioni per i punti d) ed f): d) sulle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e familiari la detrazione spetta, secondo i requisiti precedentemente indicati e a condizione che il soggetto passivo di imposta non possegga altro immobile sul quale l'abbia gia' scontata fino alla sua completa concorrenza o parzialmente; f) sulle pertinenze distintamente iscritte in catasto la detrazione spetta solo per la parte di essa eventualmente eccedente I' imposta dovuta sull'abitazione principale, fino alla completa concorrenza della stessa o della eventuale quota spettante; (Omissis). 01X50117; COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA Il comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e in L. 500.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo all'interno del cui nucleo famigliare e' presente un soggetto portatore di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992; 3. di considerare abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente e che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, nonche' quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado e quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale a norma dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. vigente e quelle dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; (Omissis). 01X50115; COMUNE DI CASTORANO Il comune di CASTORANO (provincia di Ascoli Piceno), l'8 febbraio 2001, ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001 nel modo seguente: per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze: 5,5 per mille; per tutti gli altri immobili, diversi dall'abitazione principale, comprese le aree e lotti edificabili: 5,8 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare destinata alla residenza principale, con esclusione di altre unita' accessorie ad essa collegata:L. 200.000; (Omissis). 01X50116; COMUNE DI CAVALLIRIO Il comune di CAVALLIRIO (provincia di Novara) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, I' aliquota I.C.I., cosi' come segue: per tutti i fabbricati nella misura unica del 5 per mille, detrazione per l'abitazione principale nella misura stabilita dalla legge (L. 200.000); nella misura unica del 7 per mille per tutte le aree fabbricabili; (Omissis). 01X50118; COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA Il comune di CAVENAGO D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di mantenere inalterata anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. deI5 per mille e le altre condizioni determinate per l'anno 2000, con deliberazione consiliare n. 10 del 24 febbraio 2000; (Omissis). 01X50119; COMUNE DI CAVERNAGO Il comune di CAVERNAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, per l'applicazione dell'l.C.l. (imposta comunale sugli immobili), le seguenti aliquote e detrazioni gia' in vigore: abitazione principale: 5 per mille; box abitazione principale: 5 per mille; altri fabbricati: 6 per mille; aree edificabili: 6 per mille; terreni agricoli: 5,5 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000; (Omissis). 01X50120; COMUNE DI CAVRIANA Il comune di CAVRIANA (provincia di Mantova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote per l'imposta Comunale Immobili, stabilite con deliberazione Consiliare n. 5 del29 febbraio 2000: 4,5 per mille per le abitazioni principali; 6,5 per mille per l'aliquota ordinaria (terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati); L. 200.000 detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X50121;