(all. 2 - art. 1)
                          COMUNE DI CAFASSE

   Il comune di CAFASSE (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Di  determinare,  ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, modificato dall'art. 53 della
legge  23 dicembre 1996, n. 662, che per l'anno 2001 in questo comune
sara'  applicata l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica
del 5 per mille.
   (Omissis).
   1.   Di   stabilire,  (omissis)  l'ammotare  della  detrazione  da
applicarsi  sull'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale.
   01X5061;
                          COMUNE DI CAIAZZO

   Il  comune  di  CAIAZZO  (provincia  di  Caserta) ha adottato, l'8
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Estratto  della  deliberazione  di  giunta  comunale  n. 34 dell'8
febbraio  2001,  adottata  dal  comune  di Caiazzo (CE) in materia di
aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 2001.
   La Giunta comunale
   (Omissis).
   Delibera
   1.  Di  approvare  la  narrativa  che  precede, che qui si intende
riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
   2. Di approvare, siccome approva, la seguente determinazione delle
aliquote I.C.I. per l'anno 2001;
   a) aliquota base: 5 per mille;
   b) abitazione principale: 5 per mille;
   c) seconda abitazione locata: 5,5 per mille;
   d) seconda casa a disposizione o non locata: 6 per mille;
   e) immobili di cittadini non residenti: 7 per mille;
   3.  di  fissare l'importo dell'abbattimento dell'imposta calcolata
per  l'abitazione principale, rapportato al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  la destinazione dell'alloggio in questione ad
abitazione  principale  del suo proprietario e dei suoi familiari, in
L. 220.000;
   4. incaricare il responsabile per l'imposta in parola, a suo tempo
designato  con  apposito  atto  deliberativo  nella  persona del rag.
Giuseppe  Perillo,  nonche'  l'Ufficio Tributi per l'esecuzione della
presente   e   le   relative  procedure  attuative  ivi  compresa  la
pubblicazione per estratto della presente delibera nella G.U.
   (Omissis).
   01X5062;
                          COMUNE DI CAIVANO

   Il  comune  di  CAIVANO  (provincia  di Napoli) ha adottato, il 28
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Approvare  le  aliquote  I.C.I.  per  l'ano  2001 nella misura che
segue:
   immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  e  pertinenze (box,
cantinato e mansarde): aliquota 5,5 per mille;
   immobili  diversi  dall'abitazione  principale,  terreni,  e  aree
fabbricabili: aliquota 6,5 per mille;
   immobili  adibiti  ad  abitazione non locati al 1o gennaio 2001: 7
per mille;
   confermare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.
   (Omissis).
   01X5063;
                         COMUNE DI CALASETTA

   Il  comune di CALASETTA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  stabilire  per  l'anno  2001  l'aliquota I.C.I. nella seguente
misura:
   1) prima casa: 5 per mille;
   2) seconda casa ed aree fabbricabili: 6 per mille;
   Di  fissare  nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
   (Omissis).
   01X5064;
                       COMUNE DI CALICE LIGURE

   Il  comune  di  CALICE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  approvare,  (omissis),  al Consiglio comunale di stabilire
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno
2001 nelle seguenti misure diversificate:
   4,8 per mille per l'abitazione principale;
   6,8 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie.
   (Omissis).
   01X5065;
                     COMUNE DI GALZIGNANO TERME

   Il  comune  di GALZIGNANO TERME (provincia di Padova) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nella misura
determinata  con  deliberazione  del  Consiglio comunale n. 19 del 23
febbraio 2000 e meglio di seguito specificate:
   a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla
seguente lettera b) nella misura del 5,5 per mille;
   b)  aliquota  ridotta  del 5 per mille da applicarsi nei confronti
delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa,  residenti  in  questo  Comune, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
   (Omissis).
   01X5066;
                         COMUNE DI CAMBIANO

   Il  comune  di  CAMBIANO  (provincia  di  Torino)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  fissare  le  aliquote  comunali sugli immobili per l'anno 2001
nelle misure seguenti:
   abitazione principale: 5,5 per mille;
   terreni  agricoli,  aree  fabbricabili  ed altri fabbricati: 6 per
mille.
   Di  fissare, per l'anno d'imposta 2001, la detrazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili da applicare all'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale nella misura di L. 220.000.
   (Omissis).
   01X5067;
                      COMUNE DI CAMERATA PICENA

   Il comune di CAMERATA PICENA (provincia di Ancona) ha adottato, il
21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di   determinare   per   l'anno  2001,  le  aliquote  I.C.I.  come
evidenziato  nell'allegato  prospetto  costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
   (Omissis). Regolamentazione I.C.I. anno 2001
=====================================================================
      Immobile       |  Aliquota   |Detrazione|         Note
=====================================================================
Abitazione principale| 5 per mille |L. 200.000|
---------------------------------------------------------------------
Abitazione secondaria|             |          |
se locata            |5,7 per mille|    0     |
---------------------------------------------------------------------
Abitazione secondaria|             |          |
non locata           | 6 per mille |    0     |
---------------------------------------------------------------------
Aree fabbricabili,   |             |          |
terreni agricoli     |             |          |
rientranti nella base|             |          |
impositiva e per     |             |          |
tutti gli altri tipi |             |          |
di fabbricati        |5,7 per mille|    0     |
---------------------------------------------------------------------
                     |             |          |Richiesta della
                     |             |          |dichiarazione di
                     |             |          |inagibilità o
                     |             |          |inabitabilità entro il
                     |             |          |10 giugno all'UTC
                     |             |          |pagamento diritti per
                     |             |          |perizia L. 70.000 o
                     |             |          |dichiarazione
                     |             |          |sostitutivava ai sensi
Abitazioni inagibili |             |          |della legge 4 gennaio
o inabitabili        |2,5 per mille|    0     |1968, n. 15
---------------------------------------------------------------------
Fabbricati realizzati|             |          |
per a vendita e non  |             |          |
venduti dalle imprese|             |          |
che hanno per oggetto|             |          |
esclusivo o          |             |          |
prevalente           |             |          |
dell'attività la     |             |          |
costruzione e        |             |          |Limitatamente ad un
alienazione di       |             |          |periodo non superiore
immobili             | 4 per mille |    0     |ai tre anni
---------------------------------------------------------------------
prima unità          |             |          |
immobiliare posseduta|             |          |
a titolo di proprietà|             |          |
o usufrutto da       |             |          |
anziani o disabili   |             |          |
con residenza        |             |          |
permanente in        |             |          |
istituti di ricovero |             |          |Abitazione che non sia
o sanitari           | 5 per mille |L. 200.000|locata
   (Omissis).
   01X5068;
                   COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO

   Il  comune  di  CAMINO  AL  TAGLIAMENTO  (provincia  di  Udine) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1.  di fare integralmente proprie le premesse di cui alla presente
deliberazione e sulla base delle stesse di fissare per l'anno 2001 la
tariffa I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;
   2.  di  approvare  per  l'anno 2001 la detrazione per gli immobili
adibiti  ad  abitazione principale nella misura di L. 250.000, fino a
concorrenza  dell'ammontare dovuto e rapportate al periodo durante il
quale si protrae tale destinazione;
   3. di dare atto che la medesima detrazione spetta nella ipotesi di
equiparazione   all'abitazione  principale  di  cui  all'art.  5  del
regolamento  comunale  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili;
   4.  di  dare  atto che anche per l'anno 2001 la determinazione del
valore  delle  aree  edificabili  ai fini I.C.I. e' quello risultante
dalla delibera del Consiglio comunale n. 58 del 18 dicembre 2000.
   (Omissis).
   01X5069;
                          COMUNE DI CAMOGLI

   Il  comune  di  CAMOGLI  (provincia  di Genova) ha adottato, il 12
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  per  l'anno 2001, le aliquote I.C.I. (imposta
comunale sugli immobili), nel seguente modo:
   4,25  per  mille:  per l'immobile adibito ad abitazione principale
del  soggetto  passivo  con  applicazione  di  una  detrazione  di L.
200.000;
   per  le  pertinenze  dell'abitazione  principale  durevolmente  ed
esclusivamente  a servizio dell'abitazione principale; si considerano
tali: un garage o un box o un posto auto e una cantina o una soffitta
o  un  magazzino  (pertanto  limitatamente  al n. 1 C6 e n. 1 C2) che
siano  ubicati  nello  stesso  edificio  o complesso immobiliare o al
limite nel raggio massimo di m 500 dall'abitazione principale;
   l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero, a condizione
che la stessa non risulti locata, con conseguente applicazione di una
detrazione di imposta di L. 200.000;
   l'unita'  immobiliare  concessa in uso gratuito a parenti in linea
retta  entro  il  primo  grado  (genitori o figli) se nella stessa il
parente  in  questione  ha  stabilito  la  propria  residenza,  senza
applicazione della detrazione;
   per  l'unita'  immobiliare  concessa  in  comodato  o  locata  con
contratto  registrato  ad un soggetto che la utilizzi come abitazione
principale, senza applicazione della detrazione;
   5  per mille: aliquota ordinaria per i fabbricati rientranti nella
categoria A/10 e nei gruppi B-C-D;
   7  per  mille:  aliquota per le abitazioni non locate intendendosi
per tali anche quelle locate stagionalmente o a non residenti, quelle
tenute  a disposizione, e quelle possedute in aggiunta all'abitazione
principale. Questa aliquota va applicata anche per i box, i garage, i
posto  auto  - (C6), le cantine, i magazzini e le soffitte - (C2) che
siano pertinenziali alle suddette abitazioni.
   2.  Di  dare  atto  che  con  deliberazione  del  C.C. n. 8 del 12
febbraio  2001  sono  state assimilate all'abitazione principale, con
conseguente   applicazione   dell'aliquota   ridotta,  le  pertinenze
durevolmente ed esclusivamente a servizio dell'abitazione principale;
si considerano tali: un garage o un box o un posto auto e una cantina
o una soffitta o un magazzino (pertanto limitatamente ad n. 1 C6 o n.
1 C2) che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare
o al limite nel raggio massimo di mt. 500 dall'abitazione principale.
Resta  fermo  che  la  detrazione  spetta  soltanto  per l'abitazione
principale  ma, si ha la facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per
le  pertinenze  la  parte  dell'importo  della  detrazione che non ha
trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
   3.  Di  dare atto che i soggetti passivi dell'I.C.I. per usufruire
dell'aliquota  agevoltata pari al 4,25 per mille, a pena di decadenza
della  medesima,  devono  provvedere  a presentare al comune apposita
comunicazione  attestante  la loro situazione (immobili - concessi in
uso  gratuito  a  parenti  in  linea  retta  di 1o grado, concessi in
comodato  a  residenti,  locati  a  residenti, posseduti da anziani o
disabili che abbiano la residenza in istitui di ricovero, pertinenze)
entro  i  termini  e  con  le  modalita'  previste  dall'art.  8  del
regolamento  comunale  per l'applicaziione delIimposta Comunale sugli
Immobili - I.C.I.; altresi' i soggetti che hanno concesso in comodato
o  locato  le  unita'  immobiliari  a  residenti devono allegare alla
comunicaziione predetta copia dei relativi atti registrati.
   01X5070;
                       COMUNE DI CAMPAGNATICO

   Il  comune di CAMPAGNATICO (provincia di Grosseto) ha adottato, il
26   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   aliquota unica: 5,8 per mille;
   detrazione  spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e pertinenze: L. 200.000.
   (Omissis).
   01X5071;
                   COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO

   Il  comune  di  CAMPELLO  SUL  CLITUNNO  (provincia di Perugia) ha
adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   A)  immobili  destinati ad abitazione principale: aliquota del 4,5
per mille - deduzione L. 200.000;
   B) immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione principale ed
aree fabbricabili: aliquota del 6,5 per mille.
   (Omissis).
   01X5072;
                        COMUNE DI CAMPODENNO

   Il  comune  di CAMPODENNO (provincia di Trento) ha adottato, il 28
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per l'anno
2001, nella misura del 4 per mille.
   (Omissis).
   01X5073;
                        COMUNE DI CAMPOROSSO

   Il  comune  di  CAMPOROSSO  (provincia  di Imperia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  anche  per  il corrente anno 2001 le aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
   terreni agricoli: aliquota 4 per mille;
   altri terreni: aliquota 5 per mille;
   abitazione  principale  utilizzata  direttamente dal proprietario:
aliquota 4 per mille;
   seconda  abitazione  concessa  in  uso gratuito a parenti entro il
terzo  grado  o  ad affini entro il secondo grado: aliquota del 5 per
mille;
   altre seconde case:
   a)  aliquota  6  per  mille  per  gli immobili locati con regolare
contratto;
   b) aliquota 6,5 per mille per gli immobili sfitti;
   2. di confermare altresi' in L. 200.000 la misura della detrazione
di imposta sulla prima casa.
   (Omissis).
   01X5074;
                          COMUNE DI CANDELA

   Il comune di CANDELA (provincia di Foggia) ha adottato, il 5 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1.  di riconfermare, per l'anno 2001, le aliquote, le agevolazioni
e  le  detrazioni  per l'abitazione principale, attualmente in vigore
per  l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come risultanti
dall'allegato  prospetto  che  forma  parte  integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
                   IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
                              Anno 2001
   1. Aliquota: 6,5 per mille;
   2. Agevolazioni:
   a) attivita' produttive (*): 6 per mille;
   b) abitazione principale e pertinenze: 4,5 per mille;
   3. Detrazioni abitazione principale: L. 200.000.
   (*)  L'agevolazione  e'  applicabile  ai  fabbricati utilizzati ad
attivita' produttive e appartenenti alle categorie catastali A/10-C-D
.
   (Omissis).
   01X5075;
                         COMUNE DI CANDIDONI

   Il comune di CANDIDONI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato,
il   3   aprile   2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  l'aliquota  I.C.I. per l'anno 2001, stabilendo
l'aliquota unica per tutto il territorio nel 5 per mille;
   2.   dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   01X5076;
                         COMUNE DI CANEPINA

   Il  comune  di  CANEPINA  (provincia  di  Viterbo)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare  per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili come segue:
   5,5 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze;
   6,5  per  mille  per  tutti  gli  immobili diversi dall'abitazione
principale;
   detrazione per l'abitazione principale L. 250.000.
   (Omissis).
   01X5077;
                         COMUNE DI CANISTRO

   Il  comune  di  CANISTRO  (provincia di L'Aquila) ha adottato, il6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  dare  atto  che l'aliquota ICI per l'anno 2001 resta invariata
nella  misura ordinaria del 6 per mille e per la prima abitazione del
5 per mille;
   di  aumentare,  per l'anno 2001, la detrazione ai fini dell'I.C.I.
da L. 200.000 a 300.000, precisando che tale detrazione e' consentita
per  l'abitazione  principale  (prima casa,) e solo ed esclusivamente
per  i  contribuenti  che  risultino  portatori  di  patalogie quali:
pazienti    emodializzati,   portatori   di   malattie   oncologiche,
stomizzati,  precisando  che la patologia che da diritto ad usufruire
della   maggiore   detrazione   dovra'   essere  dimostrata  mediante
esibizione all'ufficio tributi di apposita certificazione medica.
   (Omissis).
   01X5078;
                        COMUNE DI CANTAGALLO

   Il  comune  di  CANTAGALLO (provincia di Prato) ha adottato, il 20
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  da  applicare  sul  valore  degli  immobili siti nel
territorio del Comune di Cantagallo nelle seguenti misure:
   a) Aliquota ordinaria 6 per mille;
   b)  4,5  per  mille  per  l'abitazione  principale,  mantenendo la
detrazione a L. 200.000;
   c)  4,5  per  mille  per le abitazioni concesse in uso gratuito ai
parenti  di  primo  grado  in  linea  diretta,  con  detrazione di L.
200.000;
   d)  4,5  per mille per abitazioni locate adibite a prima casa (con
regolare contratto di locazione);
   e)  7  per  mille per le abitazioni in aggiunta alla prima casa, a
disposizione o sfitte (es. seconde case);
   f)  6  per mille per le pertinenze di tutte le abitazioni;) dal 1o
gennaio 2001 non e' valido;
   g)  terreni  agricoli esenti essendo interamente montano il Comune
di Cantagallo.
   (Omissis).
   01X5079;
                     COMUNE DI CANTALUPO LIGURE

   Il  comune  di  CANTALUPO  LIGURE  (provincia  di  Alessandria) ha
adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che verra' applicata dal comune nella misura
del cinque per mille per le abitazioni principali e del sei per mille
per le altre unita' immobiliari;
   2.  di  determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 23
dicembre   1996,   n.  662  la  detrazione  dell'imposta  per  unita'
immobiliare  destinata ad abitazione principale per l'anno 2001 in L.
200.000.
   (Omissis).
   01X5080;
                  COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI

   Il  comune  di  CAPPELLA  DE'  PICENARDI (provincia di Cremona) ha
adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  l'aliquota  I.C.I. per l'anno d'imposta 2001
nella misura indifferenziata del 5,5 per mille;
   2.  di  determinare  per  l'anno  2001  in  L.  200.000  fino alla
concorrenza  del suo ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita  dal  soggetto  passivo  ad abitazione principale rapportando
tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione,  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima  si  verifica.  Per  abitazione principale si intende quella
nella  quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale  ed  i  suoi  familiari  dimorano
abitualmente;
   3.  di  confermare  che,  per  il  periodo  di  imposta  2001,  e'
considerata   abitazione   principale   anche   l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituto di ricovero o
sanitario   a   seguito   di  ricovero  permanente  purche'  l'unita'
immobiliare non risulti locata;
   4.  di  confermare  per  l'anno 2001, l'applicazione dell'aliquota
ordinaria del 5,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.
   (Omissis).
   01X5081;
                   COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO

   Il  comune  di  CAPRIATE  SAN  GERVASIO  (provincia di Bergamo) ha
adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno  2001  le  aliquote gia' in vigore
nell'anno 2000, come di seguito specificate;
   2. di mantenere nel 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta Comunale
sugli   Immobili,   da   applicarsi  nell'anno  2001  sugli  immobili
utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;
   3. di mantenere nel 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta Comunale
sugli Immobili da applicarsi nell'anno 2001 sugli immobili utilizzati
diversamente da abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;
   4.  di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
   5.  di  fissare in L. 240.000 annue, da rapportarsi al periodo per
cui  l'immobile  e' stato adibito ad abitazione principale, l'importo
della  detrazione  per immobili utilizzati come abitazione principale
dal soggetto passivo d'imposta;
   6.  di fissare in L. 500.000 la detrazione ai fini I.C.I. a favore
delle  abitazioni  principali  di cui sono proprietari o titolari del
diritto  di  usufrutto, uso o abitazione per le seguenti categorie di
persone:
   pensionati,  portatori  di  handicap  con attestato di invalidita'
civile,  disoccupati,  lavoratori,  posti  in  cassa integrazione e/o
mobilita' aventi i seguenti requisiti:
   a)  reddito annuale imponibile I.R.P.E.F. di tutti i componenti il
nucleo  famigliare  non  superiore  a  L.  25.000.000 aumentato di L.
2.000.000 per ogni persona a carico;
   b)  reddito annuale imponibile I.R.P.E.F. di tutti i componenti il
nucleo  famigliare  non  superiore  a  L.  50.000.000 aumentato di L.
2.000.000  per  ogni persona a carico, in caso di presenza nel nucleo
famigliare  di  portatori  di  handicap  con attestato di invalidita'
civile almeno del 75% o di persone dichiarate non autosufficienti con
certificazione medica dell'ASL;
   c)  immobile accatastato in una delle seguenti categorie A/3, A/4,
A/5.
   Per  reddito annuale imponibile Irpef si intende quello dichiarato
ai fini dell'anno d'imposta 2000 e il numero dei componenti il nucleo
famigliare e' quello risultante in anagrafe al 31 dicembre 2000.
   Il  richiedente,  per  poter  usufruire  della  detrazione  di  L.
500.000, dovra' possedere almeno uno dei requisiti di cui al punto a)
o  i requisiti di cui al punto b), congiuntamente ai requisiti di cui
al  punto  c).  Gli interessati dovranno produrre apposita istanza al
Comune   entro   il31  luglio  2001,  corredata  da  qualsiasi  utile
documentazione comprovante i requisiti richiesti per la detrazione.
   Per  i  contribuenti  che  diventino  proprietari  o  titolari del
diritto  di  usufrutto,  uso o abitazione, dopo la data del 31 luglio
2001,  il  termine e' spostato alla fine del mese successivo a quello
in  cui e' sorto il diritto di proprieta' o titolarita' di usufrutto,
uso o abitazione.
   (Omissis).
   01X5082;
                          COMUNE DI CARBONE

   Il  comune  di  CARBONE  (provincia di Potenza) ha adottato, il 15
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  riconfermare  per  l'anno  2001  l'aliquota dell'imposta sugli
immobili  comunali  nella misura del 6 per mille rapportato al valore
degli  immobili  e  la  detrazione  di  L.  200.000  per l'abitazione
principale  e  per una sua pertinenza anche se distintamente iscritta
in catasto.
   Di  considerare  abitazioni  principali  quelle  concesse  in  uso
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado.
   (Omissis).
   01X5083;
                          COMUNE DI CARDETO

   Il  comune  di CARDETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato,
il   14   marzo   2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   a) aliquota ordinaria 5 per mille;
   b) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 4 per mille;
   c)  aliquota  per  immobili  posseduti in aggiunta alle abitazioni
principali 5 per mille;
   d) aliquota per alloggi non locati 5 per mille;
   e)  aliquota  per  alloggi  adibiti ad abitazione principale 5 per
mille;
   f)  aliquota  per  alloggi  locati  con contratto registrato ad un
soggetto che li utilizzi come abitazione principale 5 per mille;
   g) aliquota per aree fabbricabili 4 per mille.
   (Omissis).
   01X5084;
                         COMUNE DI CARINARO

   Il  comune  di  CARINARO  (provincia  di Caserta) ha adottato, l'8
marzo   2001   n.   10,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   a)  determinare,  per  l'anno  2001,  le  aliquote I.C.I. (Imposta
comunale sugli immobili) nel modo seguente:
   1. abitazione principale e sue pertinenze: 4,5 per mille;
   2. fabbricati rientranti nel gruppo D: 7 per mille;
   3. rimanenti immobili: 5,5 per mille.
   b)  confermare  la  detrazione  di  imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
nella misura di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X5085;
                          COMUNE DI CARONA

   Il comune di CARONA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  determinare  per  l'anno  2001  l'aliquota I.C.I. nella misura
unica del 6 per mille;
   Di  stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura
di  L.  275.000  dando  atto che per abitazione principale si intende
quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e i suoi familiari
dimorano abitualmente.
   (Omissis).
   01X5086;
                         COMUNE DI CARPEGNA

   Il  comune di CARPEGNA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il   18  gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. Di riconfermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come segue:
   abitazione  principale:  5,5  per  mille con detrazione unica diL.
200.000;
   altri  fabbricati:  6,8  per  mille  per le abitazioni occupate da
inquilini con la residenza anagrafica in questo comune che dimostrino
l'uso dell'abitazione presentando il contratto di affitto registrato:
7 per mille per le abitazioni non locate;
   aree fabbricabili: 7 per mille.
   (Omissis).
   01X5087;
                        COMUNE DI CARPENEDOLO

   Il comune di CARPENEDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 31
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2001, come segue:
   aliquota 5,25 per mille ordinaria;
   aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate;
   (Omissis).
   3.  di  stabilire  per  l'anno  2001 le ulteriori detrazioni sotto
elencate,   oltre   alla  detrazione  di  L.  200.000  spettante  per
l'abitazione  principale, cosi' definita dalla normativa fiscale, per
i  soggetti  passivi  dell'imposta che si trovino nella condizione di
pensionato  o  lavoratore  dipendente e siano proprietari di una sola
casa  di abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, box, posti
auto  coperti  e scoperti) e di piccoli appezzamenti di terreno quali
orti o giardini:
=====================================================================
   Componenti   |  1a Fascia L.  |  2a Fascia L.   |  3a Fascia L.
nucleo familiare|    120.000     |     100.000     |     80.000
=====================================================================
                |   fino a L.    |    fino a L.    |    fino a L.
1 persona       |   10.000.000   |   14.000.000    |   16.000.000
---------------------------------------------------------------------
                |   fino a L.    |    fino a L.    |    fino a L.
2 persone       |   16.500.000   |   23.200.000    |   26.500.000
---------------------------------------------------------------------
                |   fino a L.    |    fino a L.    |    fino a L.
3 persone       |   21.300.000   |   29.800.000    |   34.100.000
---------------------------------------------------------------------
                |   fino a L.    |    fino a L.    |    fino a L.
4 persone       |   25.400.000   |   35.500.000    |   40.600.000
---------------------------------------------------------------------
                |   fino a L.    |    fino a L.    |    fino a L.
5 persone       |   29.600.000   |   41.400.000    |   47.300.000
---------------------------------------------------------------------
                |   fino a L.    |    fino a L.    |    fino a L.
6 persone       |   33.500.000   |   46.900.000    |   53.700.000
---------------------------------------------------------------------
                |   fino a L.    |    fino a L.    |    fino a L.
7 persone       |   37.500.000   |   52.500.000    |   60.000.000
   Il  reddito  sopraindicato per nucleo familiare e per fascia e' da
intendersi  il reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 2000,
e  sia  la composizione del nucleo sia la situazione immobiliare deve
essere riferita alla data del 1o gennaio 2001.
   Sono  esclusi  dal  beneficio  i soggetti passivi dell'imposta che
abbiano  un'abitazione  principale appartenente a categorie catastali
di particolare pregio quali:
   A 1 Abitazioni di tipo signorile;
   A 8 Abitazioni in ville;
   A 9 Castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico.
   Per   beneficiare   dell'ulteriore  detrazione  di  cui  sopra  e'
necessaria  la  presentazione  al  servizio  tributi  del  comune  di
apposita   domanda,   e  cio'  a  pena  di  decadenza  con  unita  la
documentazione  fiscale  (Mod.  Unico  - Mod. 730 - C.U.D. ) entro il
termine  previsto  per  la  consegna  della  dichiarazione I.C.I. per
l'anno 2000.
   Le  detrazioni di cui sopra verranno sottratte cosi' come previsto
dalla legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000.
   (Omissis).
   01X5088;
                         COMUNE DI CARPINONE

   Il  comune  di  CARPINONE  (provincia  di  Isernia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille rapportata al valore degli
immobili.
   (Omissis).
   01X5089;
                      COMUNE DI CASAL CERMELLI

   Il comune di CASAL CERMELLI (provincia di Alessandria) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).  1)  di prendere atto e di confermare la deliberazione.
n.  14  G.C.  del26  gennaio 2001 all'oggetto: decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504  - imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
Determinazione delle aliquote, della riduzione e delle detrazioni per
l'anno  2001  per cui per l'anno 2001 l'aliquota e' determinata nella
misura unica del 6 per mille.
   (Omissis).
   01X5090;
                       COMUNE DI CASANOVA ELVO

   Il comune di CASANOVA ELVO (provincia di Vercelli) ha adottato, il
18   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo Comune nella
misura del 6 per mille;
   (Omissis).
   01X5091;
                     COMUNE DI CASASCO D'INTELVI

   Il  comune di CASASCO D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato il
31   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno 2001 nella misura
unica del 5 per mille.
   (Omissis).
   01X5092;
                         COMUNE DI CASELETTE

   Il  comune  di CASELETTE (provincia di Torino) ha adottato, il1o e
22   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per l'anno 2001, l'aliquota del 5 per mille da
applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per l'anno 2001 la detrazione di L. 200.000 (e
103,29)  sull'imposta  comunale  degli immobili a favore dei soggetti
passivi  d'imposta  relativamente  all'abitazione  principale  e  sue
pertinenze,   con  i  limiti  di  cui  all'art.  20  del  regolamento
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  modificato  ed integrato in
questa stessa seduta.
   (Omissis).
   01X5093;
                    COMUNE DI CASNATE CON BERNATE

   Il  comune di CASNATE CON BERNATE (provincia di Como) ha adottato,
il   25  gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
   aliquota  ridotta  a favore delle persone fisiche soggetti passivi
residenti  nel comune di Casnate con Bernate per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  (sono  considerate
direttamente   adibite  ad  abitazione  principale  anche  le  unita'
immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizioni
che le stesse non risultino locate): 4,4 per mille;
   aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi
volti  al  recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo   di   sottotetti  (l'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori): 3 per mille;
   aliquota ordinaria per restanti casi: 5 per mille.
   (Omissis).
   01X5094;
                          COMUNE DI CASNIGO

   Il  comune  di  CASNIGO  (provincia  di Bergamo) ha adottato, il 9
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  che  l'imposta  sugli  immobili  (I.C.I.) sara'
applicata  da  questo Comune per l'anno 2001 con l'aliquota unica del
5,5  per  mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 21
dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
   2.  di  fissare, per l'ano 2001, in L. 200.000 la detrazione unica
per  l'abitazione  principale e le relative pertinenze individuate ai
sensi dell'art. 817 del Codice civile;
   (Omissis).
   01X5095;
                    COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

   Il comune di CASSINA DE' PECCHI (provincia di Milano) ha adottato,
il  22  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   I.   Di   stabilire   le   seguenti  aliquote  per  l'applicazione
dell'I.C.I.  -  imposta  comunale  sugli immobili, con effetto dal 1o
gennaio 2001:
   1.  aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi
ed  i  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel   Comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale: 5 per mille;
   2.  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute   in   aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  con
contratto registrato: 5 per mille;
   3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi proprietari di
unita' immobiliari destinate a civile abitazione e tenute sfitte (non
sono  da  considerarsi  tali  le  unita'  immobiliari concesse in uso
gratuito a familiari residenti): 7 per mille;
   4. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;
   5.  aliquota  da applicare agli immobili per i quali i proprietari
stipulino contratti di locazione secondo le disposizioni dell'accordo
locale  sottoscritto  tra  amministrazione  comunale,  proprietari  e
sindacati  rappresentanti  degli  inquilini  ex articoli 2 e 3, della
legge n. 431/1998 e del D.M. 5 marzo 1999: 4 per mille.
   (Omissis).
   01X5096;
                     COMUNE DI CASSINA RIZZARDI

   Il  comune  di CASSINA RIZZARDI (provincia di Como) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare,  per  l'anno  2001  le  seguenti aliquote ai fini
dell'applicazione   dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
   3  per  mille: l'aliquota da applicare a favore di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  oppure all'utilizzo di sottotetti per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori;
   5  per  mille:  l'aliquota  da  applicare  con la detrazione di L.
280.000 alle seguenti tipologie:
   unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992);
   unita'   immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari (art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992);
   alloggi  regolarmente  assegnati  dagli I.A.C.P. (art. 8, comma 4,
del decreto legislativo n. 504/1992);
   unita' immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprieta' o
di  usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente
(art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
   unita'   immobiliari   di   pertinenza  all'abitazione  principale
intendendosi  come tali box, depositi, autorimesse. L'agevolazione e'
pero'  limitata  esclusivamente  a  non  piu'  di  una pertinenza per
ciascuna abitazione principale;
   5  per mille senza alcuna detrazione: l'aliquota da applicare alle
unita'  immobiliari  concesse  in  uso  gratuito da persone fisiche a
parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado  ovvero  in  linea
collaterale  entro  il primo grado, a condizione che questi ultimi le
utilizzino   come   abitazione   principale  (art.  5,  comma  2  del
regolamento I.C.I.);
   6  per  mille: l'aliquota da applicare agli immobili diversi dalle
abitazioni  principali  ed in caso di piu' pertinenze, esclusa quella
dell'abitazione principale.
   (Omissis).
   01X5097;
                    COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

   Il  comune  di  CASTAGNETO  CARDUCCI  (provincia  di  Livorno)  ha
adottato, il 16 gennaio e 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  le  diversificazioni  nella  tipologia  degli
immobili   ai   fini  dell'applicazione  dell'I.C.I.,  stabilendo  le
aliquote per l'anno 2001 nel seguente modo:
   caso A; aliquota 4,9 per mille:
   A1)  unita'  immobiliare  e  relative  pertinenze  utilizzata  dal
soggetto passivo come abitazione principale;
   A2)  unita'  immobiliare  e  relative  pertinenze  concessa in uso
gratuito dal possessore a parenti fino al secondo grado (ai sensi del
Codice  civile)  a  condizione  che  la  utilizzino direttamente come
abitazione principale;
   A3)  fondi,  capannoni commerciali ed artigianali, uffici, gestiti
direttamente dal proprietario ed adibiti ad attivita' commerciale e/o
artigianale, professionale;
   A4) terreni agricoli;
   caso B: aliquota 5,4 per mille:
   B1)   abitazione   e  relativa  pertinenza  locata  con  contratto
registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
   B2)  fondi,  capannoni  commerciali ed artigianali, uffici, locati
con  regolare  contratto  ed  adibiti  ad  attivita'  commerciali e/o
artigianali, professionali;
   caso C: aliquota 7 per mille:
   C1) abitazioni di non residenza e relative pertinenze;
   C2) aree fabbricabili;
   C3) fondi e capannoni commerciali ed artigianali che non rientrano
nei casi di cui alle lettere A) e B);
   Di  dare atto che per quanto riguarda i casi A2/A3 e B/1/B2 dovra'
essere  data  dimostrazione  all'ufficio  I.C.I.  mediante produzione
degli  atti  stessi  o  con autocertificazione ai sensi delle vigenti
leggi da presentare entro la scadenza di comunicazione I.C.I.
   (Omissis).
   Di stabilire le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'I.C.I.
- imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 2001:
   1.  L.  200.000  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  dell'imposta comunale
sugli immobili;
   2.  L.  300.000  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  dell'imposta comunale
sugli  immobili  nel  caso  che il soggetto passivo possieda una sola
abitazione;
   3. L. 500.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad uso
abitazione  principale,  nel caso in cui il soggetto passivo possieda
una  sola  abitazione, per casi particolari su relazione del servizio
sociale;
   4. L. 500.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad uso
abitazione  principale (nel caso in cui il soggetto possieda una sola
abitazione), posseduta da un nucleo familiare composto da persone non
autosufficienti,  portatori  di  handicap  o  malattie  progressive e
invalidanti  al  75%  con  reddito  netto complessivo non superiore a
quattro  volte  il  minimo I.N.P.S. Per dimostrare il reddito netto e
complessivo il contribuente e' tenuto a presentare autocertificazione
entro il termine di presentazione della comunicazione I.C.I.;
   5. L. 500.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad uso
abitazione  principale  (nel caso in cui il soggetto passivo possieda
una  sola abitazione) posseduta da un nucleo familiare con un reddito
netto  complessivo  non  superiore a L. 20.000.000. Per dimostrare il
reddito  netto  complessivo  il  contribuente  e' tenuto a presentare
autocertificazione   entro   il   termine   di   presentazione  della
dichiarazione I.C.I.
   (Omissis).
   01X5098;
                       COMUNE DI CASTEL D'ARIO

   Il  comune di CASTEL D'ARIO (provincia di Mantova) ha adottato, il
5   febbraio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  che  l'imposta  sugli  immobili  (I.C.I.) sara'
applicata da questo comune per l'anno 2001 con l'aliquota del 5,5 per
mille,  in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  53, legge 23
dicembre  1996,  n.  662  e  dall'art.  10 del decreto legislativo n.
669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;
   2. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota del 7 per mille per gli
alloggi non locati e l'aliquota del 3 per mille, per tre anni, per le
case   inagibili  e  inabitabili  di  cui  si  intende  procedere  al
riattamento;
   3. di stabilire l'aliquota del 4 per mille, per un periodo massimo
di  tre  anni,  per  le  imprese  che  hanno  per oggetto esclusivo o
prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili, per
i  fabbricati  realizzati  per la vendita e non venduti, ai sensi del
comma  1  dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come
modificato  dalla  legge n. 662/1996 e come previsto dall'art. 21 del
vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
   4.  di  stabilire  che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.504, come modificato dall'art. 3,
comma  55,  legge  23  dicembre  1996,  n. 662 all'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo   si  applica  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  la
detrazione  di  L. 300.000 rapportata al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   01X5099;
                     COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

   Il comune di CASTEL DEL PIANO (provincia di Grosseto) ha adottato,
il   23   marzo   2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare  (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili dell'anno 2000 anche per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
   a)  fabbricati  adibiti ad abitazione principale: aliquota 5,9 per
mille;
   b) fabbricati categoria D (attivita' produttive): aliquota 5,9 per
mille;
   c) altri fabbricati: aliquota 6,5 per mille;
   d) aree fabbricabili: aliquota 5,9 per mille;
   e) terreni agricoli: esenti come per legge;
   di  confermare,  per  l'anno 2001, la detrazione per la prima casa
nella misura di L. 200.000;
   di  confermare, per l'anno 2001, l'elevazione della detrazione per
l'abitazione  principale  a L. 250.000 per i soggetti persone fisiche
che   abbiano   un  reddito  imponibile  I.R.P.E.F.  inferiore  a  L.
15.000.000  annue  per  nucleo  familiare  e  che, entro i termini di
legge,  presentino  idonea  dichiarazione comprovante il diritto alla
maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50100;
                      COMUNE DI CASTEL GABBIANO

   Il  comune  di CASTEL GABBIANO (provincia di Cremona) ha adottato,
il   3  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di aumentare, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica al 5,5 per mille;
   2.  di  confermare  in L. 200.000 annue la detrazione dell'imposta
dovuta per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione.
   (Omissis).
   01X50101;
                      COMUNE DI CASTEL GIORGIO

   Il comune di CASTEL GIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, il 2
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura
del  6  per  mille  lasciandola  quindi  inalterata rispetto all'anno
precedente;
   2.  di  confermare  anche  per  l'anno  2001 quanto previsto nella
deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  13 del 28 febbraio 1996,
ovvero  la  detrazione  in  misura  di L. 300.000 per i percettori di
redditi  da sola pensione non superiori a L. 12.000.000 e proprietari
di una sola casa di abitazione.
   (Omissis).
   01X50102;
                 COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO

   Il  comune  di  CASTEL  SAN  PIETRO  ROMANO (provincia di Roma) ha
adottato,  il  20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare, per i motivi in premessa che qui si intendono
riportati,  l'aliquota  I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per
mille  per  la  prima  abitazione  e 7 per mille per tutti i restanti
immobili;
   2.  di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per
l'unita'  immobiliare  adibita  dal  soggetto  passivo  ad abitazione
principale.
   (Omissis).
   01X50103;
                       COMUNE DI CASTELBELLINO

   Il comune di CASTELBELLINO (provincia di Ancona) ha adottato, il 7
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   a) 7 per mille: aree fabbricabili;
   b) 5,9 per mille: altri fabbricati in genere;
   c)  4,9  per mille: abitazione principale del soggetto passivo con
la detrazione di legge di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50104;
                   COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

   Il  comune  di  CASTELFRANCO  DI  SOTTO  (provincia  di  Pisa)  ha
adottato,  il  13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di confermare per l'anno 2001 (omissis) l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli immobili (I.C.I.), gia' vigente nell'anno 2000, nelle
seguenti misure:
   4,5 per mille, aliquota ordinaria:
   a)  per  le  abitazioni  possedute dal soggetto passivo ed abitate
direttamente (abitazioni principali);
   b)  per  le  abitazioni  utilizzate  dai  soci  delle  cooperative
edilizie a proprieta' indivisa;
   c) per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
   d)  per  le  abitazioni locate con contratto registrato a soggetto
che le utilizza come abitazione principale;
   e)  per le abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai
suoi  familiari  (parenti fino al secondo grado in linea retta, quali
genitori  e  figli, nonni e nipoti tra loro e parenti fino al secondo
grado  in linea collaterale, quali fratelli e sorelle tra loro) se la
stessa   costituisce,   per   il  familiare,  la  propria  abitazione
principale;
   f) per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' od usufrutto
da  anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti
di  ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, purche' le
stesse non risultino affittate;
   g) per le abitazioni possedute nel territorio del comune, a titolo
di   proprieta'   od   usufrutto,  da  cittadini  italiani  residenti
all'estero  per  ragioni  di  lavoro,  a condizione che le stesse non
risultino locate;
   h)  per tutti gli altri immobili diversi dalle seconde case o case
non locate;
   7  per  mille,  aliquota  per  le  seconde  case e per le case non
locate, comprese le loro pertinenze;
   3  per mille per interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico o
volti   alla   realizzazione   di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali oppure all'utilizzo sottotetti;
   2.  di  introdurre  l'aliquota  ridotta  del  4  per mille per gli
immobili utilizzati direttamente o locati ubicati nel centro storico,
delimitato  dalle  vie  Calatafimi, Solferino, Magenta e Dei Mille, a
condizione  che  il  canone di locazione di tali immobili rientri nei
parametri stabiliti annualmente dalla Giunta comunale contestualmente
alla  determinazione  delle aliquote. Sono esclusi dalla agevolazione
gli  immobili adibiti ad uso abitativo per i quali siano accertate le
condizioni di sovraffollamento ai sensi della L.R. n. 96 del 1996;
   3.  di  stabilire,  nelle misure che seguono, i valori massimi dei
canoni di locazione per beneficiare delle agevolazioni anzidette:
   immobili ad uso civile abitazione L. 80.000 annue al mq;
   immobili ad uso commerciale L. 80.000 annue al mq;
   4.  di introdurre altresi' la stessa aliquota del 4 per mille agli
immobili  ubicati  nel  centro  storico, come sopra delimitato, per i
quali   sono   in  corso  di  attuazione  interventi  di  restauro  e
risanamento  conservativo  e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi
dell'art.  31, comma 1, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n.
457,  nonche'  delle  disposizioni  contenute nel vigente Regolamento
edilizio  comunale. L'aliquota ridotta sara' applicata per il periodo
di anni tre dalla data di inizio dei lavori;
   5.    di    subordinare    il   riconoscimento   dell'applicazione
dell'aliquota    agevolata    alla    esibizione    della    seguente
documentazione:
   a) per l'ipotesi di cui al precedente punto 2.:
   domanda del proprietario, resa sotto forma di auto certificazione,
dalla quale risultino gli estremi catastali dell'immobile posseduto o
locato,    nonche'    la   non   ricorrenza   delle   condizioni   di
sovraffollamento ai sensi della L.R. n. 96 del 1996;
   copia autentica del contratto di locazione;
   b) per l'ipotesi di cui al punto 3.:
   dichiarazione di variazione;
   domanda  del proprietario resa sotto forma di auto certificazione,
dalla  quale  risultino gli estremi catastali e la data di inizio dei
lavori sull'immobile oggetto di tassazione;
   6.  di confermare, altresi', in L. 250.000 la detrazione ordinaria
spettante per i seguenti immobili:
   a) abitazioni principali;
   b)  abitazioni  utilizzate  dai  soci delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa;
   c) alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
   d)  abitazioni  concesse  in uso gratuito dal proprietario ai suoi
familiari limitatamente ai parenti fino al primo grado in linea retta
(figli e genitori tra loro);
   e)  abitazioni  possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da
soggetti  anziani  o  disabili  che  hanno  acquisito la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
   7.  di  riconoscere,  inoltre,  ai  soggetti  che si trovino nelle
seguenti  condizioni  di  carattere  economico-sociale,  l'elevazione
della detrazione da L. 250.000 a L. 400.000 ai fini dell'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili sull'abitazione principale per
l'anno  2001,  rapportata  al  periodo  dell'anno durante il quale si
protraggono tali destinazioni e situazioni, in applicazione dell'art.
3  del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50, convertito con legge
9 maggio 1997, n. 122:
   prima  situazione:  famiglie  di soli ultrasessantenni con reddito
pro-capite non superiore a L. 11.500.000 risultante da pensione INPS,
comprensiva della maggiorazione sociale ex art. 1 legge n. 544/1988 e
della  maggiorazione  riconosciuta  a  pensionati ex combattenti, non
proprietari  di  altri  immobili  al  di  fuori di quello abitato. Il
reddito  derivante  dal  possesso del fabbricato abitato non concorre
alla determinazione del reddito pro-capite;
   seconda  situazione: famiglie che abbiano al loro interno soggetti
portatori  di  handicap  tali  cosi' come riconosciuti dalla legge n.
104/1992,  in  condizioni di assoluta non autosufficienza permanente,
certificata  dal  Servizio  Sanitario  dell'USL,  purche'  non tenuti
presso  strutture  pubbliche  o  private,  con reddito pro-capite non
superiore   al   limite   di   cui  alla  prima  situazione.  Per  la
quantificazione  del  reddito  pro-capite il numero dei componenti il
nucleo familiare viene convenzionalmente aumentato di una unita';
   8. di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta su
domanda  dei  soggetti  stessi  con auto certificazione dei requisiti
indicati  in  premessa,  stabilita  per le due diverse situazioni, da
presentarsi entro e non oltre il giorno 15 maggio 2001.
   (Omissis).
   01X50105;
                        COMUNE DI CASTELLARO

   Il  comune  di  CASTELLARO (provincia di Imperia) ha adottato, l'8
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di  mantenere  invariata  l'aliquota  ordinaria  dell'imposta
comunale  sugli  immobili,  per  l'anno  2001, nella misura del 6 per
mille;
   2.  di  mantenere  invariata,  ai  sensi  deIIart. 4, comma 1, deI
decreto legislativo n. 437/1996, convertito, con modificazioni, nella
legge  n. 556/1996, l'aliquota al 5 per mille, in favore dei soggetti
passivi,  residenti  nel  comune,  l'aliquota  l.C.I.  per  le unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, mantenendo
invariata la relativa detrazione nella misura di L. 220.000;
   (Omissis).
   01X50106;
                      COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

   Il  comune di CASTELL'ARQUATO (provincia di Piacenza) ha adottato,
il  10  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   le   unita'   immobiliari   direttamente   adibite  ad  abitazioni
principali,  nonche'  quelle  locate  a  residenti,  con contratto di
locazione  regolarmente  registrato,  sono assoggettate alla aliquota
del 5 per mille;
   le  pertinenze  delle  stesse  (garages) vengono pure assoggettate
alla aliquota del 5 per mille;
   le   unita'  immobiliari  sfitte,  nonche'  quelle  locate  a  non
residenti,  come  precedentemente specificato, sono assoggettate alla
aliquota del6 per mille;
   le  pertinenze  delle  stesse  (garages) vengono pure assoggettate
alla aliquota del 6 per mille;
   le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione diversa da quella
principale  e  non  incluse nelle categorie precedenti (seconde case)
sono assoggettate all'aliquota deI 6 per mille;
   le  pertinenze delle stesse vengono pure assoggettate all'aliquota
del 6 per mille;
   tutte  gli  altri  beni  immobiliari  (opifici,  terreni,  negozi,
immobili  adibiti  ad  attivita' produttive, ecc.), indipendentemente
dal  fatto  che siano posseduti da cittadini residenti o da cittadini
non residenti, sono assoggettate alla aliquota del 5 per mille;
   (Omissis).
   01X50107;
                  COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO

   Il  comune di CASTELLETTO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   di   stabilire  ai  fini  dell'applicazione  dell'I.C.I.,  imposta
comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio
2001, una aliquota unica del 5 per mille;
   di   stabilire  altresi'  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
sono  detratte  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare, L. 200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;
   (Omissis).
   01X50108;
                     COMUNE DI CASTELLETTO STURA

   Il  comune  di CASTELLETTO STURA (provincia di Cuneo) ha adottato,
il  14  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di determinare, per quanto concerne il 2001, l'aliquota I.C.I.
da  applicarsi in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille,
con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni;
   (Omissis).
   3.  di  dare  atto che la pertinenza della prima abitazione verra'
presa in considerazione ai fini dell'applicazione della detrazione;
   4.  di dare atto che verrE' considerata, ai fini della detrazione,
prima  casa,  anche quella di proprieta' di persone non residenti che
autocertifichino  di  aver  dovuto  trasferire  la  residenza  presso
istituti  o case di riposo site in altri comuni o risultino portatori
di  handicap  (riconosciute  ai  sensi della legge n. 104/1992) e per
tale  motivo ricoverate in strutture. Tali fabbricati devono pertanto
risultare sfitti ed a disposizione;
   (Omissis).
   01X50109;
                     COMUNE DI CASTELLINO TANARO

   Il  comune  di CASTELLINO TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato,
il   2  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare,  fissare  e determinare per l'anno 2001, per tutti
gli  immobili  soggetti  alla  disciplina dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.), l'applicazione di una aliquota unica nella misura
del 5 per mille, come gia' in vigore per il precedente esercizio;
   di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art.  3,  comma  55,  della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662,
concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione
dell'aliquota  fino  al 50 per cento o in alternativa di aumentare la
detrazione  fissa  da  L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le
agevolazioni  previste  dal comma 3, dell'art. 58, del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di dare, pertanto, atto che la
detrazione  per  abitazione  principale  e'  di L. 200.000, invariato
rispetto al precedente esercizio.
   (Omissis).
   01X50110;
                    COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE

   Il  comune  di  CASTELLO  DEL  MATESE  (provincia  di  Caserta) ha
adottato,  il  21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   A) di confermare per l'anno 2001 l'aliquota nella misura del 5 per
mille;
   B)  di  confermare la detrazione per l'abitazione principale nella
misura di L. 200.000;
   (Omissis).
   01X50111;
                    COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA

   Il comune di CASTELNUOVO CALCEA (provincia di Asti) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  che  sara'  applicata in questo
comune, nella misura unica del 5,5 per mille;
   (Omissis).
   01X50112;
                   COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

   Il  comune  di  CASTELNUOVO DEL GARDA (provincia di Verona), il 15
febbraio  2001,  ha  adottato la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   aliquote:
   4,5 per mille per l'abitazione principale, prima casa;
   6,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione
principale;
   detrazioni:
   L. 200.000 per l'abitazione principale;
   L. 250.000:
   a)  per  abitazione  principale  a  favore  di nuclei familiari di
ultrasessantacinquenni residenti che vivono soli o con il coniuge;
   b) per nuclei familiari che abbiano al loro interno un invalido al
100%;
   (Omissis).
   01X50113;
                      COMUNE DI CASTELSARACENO

   Il  comune  di  CASTELSARACENO  (provincia di Potenza), il16 marzo
febbraio  2000,  ha  adottato la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I., nella misura del
5 per mille, per ogni tipologia di immobile;
   2.  confermare  per  l'anno  2001,  la  deduzione  d'imposta in L.
200.000 per l'abitazione principale;
   (Omissis).
   01X50114;
                   COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

   Il  comune  di  CASTIGLION  FIORENTINO  (provincia  di Arezzo), ha
adottato,  il  17  marzo  2001,  n.  30, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  stabilire  le  aliquote  dell'imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per l'esercizio in corso, con effetto dal 1o gennaio 2001,
comesegue:
   1. aliquota ordinaria: 5,8 per mille;
   2. aliquota ridotta per abitazioni principali: 5,5 per mille;
   di   dare   atto   che   per   abitazioni  principali  ,  ai  fini
dell'applicazione  della aliquota ridotta sopraindicata, si intendono
esclusivamente:
   a)  abitazioni  di proprieta' dei soggetti passivi, ove gli stessi
risiedono e dimorano abitualmente;
   b)  abitazioni  utilizzate  dai  soci delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa;
   c)  alloggi  regolarmente  assegnati dall'Istituto autonomo per le
case popolari;
   d)  abitazioni  concesse  in  uso  gratuito dal possessore ai suoi
familiari e parenti, entro il primo grado, in linea retta (genitori o
figli)  o  collaterale  (fratelli), che le utilizzino come abitazioni
principali  acquisendovi la residenza e stabilendovi la loro abituale
dimora  e  risultino,  inoltre, privi di qualsiasi proprieta' sia nel
comune che altrove;
   e)  unita' immobiliari ad uso abitativo che risultino inutilizzate
in  quanto  possedute, ad esclusivo titolo di proprieta', da soggetti
anziani  o  disabili che a causa delle loro condizioni abbiano dovuto
acquisire la residenza in istituti di ricovero o sanitari;
   f)   pertinenze   distintamente   iscritte   in  catasto,  purche'
durevolmente,  effettivamente ed esclusivamente asservite alle unita'
immobiliari rientranti nella definizione di abitazione principale del
soggetto passivo di imposta;
   di  stabilire,  inoltre,  che  dall'imposta  dovuta  per le unita'
immobiliari   destinate  ad  uso  di  abitazione  principale  vengano
detratte,   fino   a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000,
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione  e suddivise tra tutti i soggetti passivi che adibiscono
l'immobile di loro spettanza ad abitazione principale ;
   di  dare  atto  che  la detrazione indicata spetta alle abitazioni
principali   come  sopra  definite  con  le  seguenti  limitazioni  e
precisazioni per i punti d) ed f):
   d) sulle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e familiari
la  detrazione spetta, secondo i requisiti precedentemente indicati e
a  condizione  che  il soggetto passivo di imposta non possegga altro
immobile  sul  quale  l'abbia  gia'  scontata  fino alla sua completa
concorrenza   o   parzialmente;  f)  sulle  pertinenze  distintamente
iscritte  in  catasto  la detrazione spetta solo per la parte di essa
eventualmente eccedente I' imposta dovuta sull'abitazione principale,
fino  alla  completa concorrenza della stessa o della eventuale quota
spettante;
   (Omissis).
   01X50117;
                 COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

   Il  comune  di  CASTIONE DELLA PRESOLANA (provincia di Bergamo) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1.   di  determinare  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  da  applicarsi in questo comune
nella misura unica del 5,5 per mille;
   2.  di  fissare  in  L.  200.000  la  detrazione  per l'abitazione
principale  del  soggetto  passivo  e  in L. 500.000 per l'abitazione
principale del soggetto passivo all'interno del cui nucleo famigliare
e'  presente  un soggetto portatore di handicap, ai sensi della legge
n. 104 del 5 febbraio 1992;
   3.  di  considerare  abitazione  principale  quella nella quale il
contribuente  dimora  abitualmente  e  che  la  possiede  a titolo di
proprieta'  usufrutto  o altro diritto reale, nonche' quelle concesse
in  uso  gratuito  ai  parenti  in  linea retta e collaterale fino al
secondo grado e quelle locate con contratto registrato ad un soggetto
che  la  utilizzi  come abitazione principale a norma dell'art. 8 del
regolamento  per l'applicazione dell'I.C.I. vigente e quelle dei soci
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune;
   (Omissis).
   01X50115;
                         COMUNE DI CASTORANO

   Il  comune di CASTORANO (provincia di Ascoli Piceno), l'8 febbraio
2001,   ha   adottato   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili,
per l'anno 2001 nel modo seguente:
   per  unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese
le relative pertinenze: 5,5 per mille;
   per  tutti gli altri immobili, diversi dall'abitazione principale,
comprese le aree e lotti edificabili: 5,8 per mille;
   detrazione  per  l'unita'  immobiliare  destinata  alla  residenza
principale,  con  esclusione  di  altre  unita'  accessorie  ad  essa
collegata:L. 200.000;
   (Omissis).
   01X50116;
                        COMUNE DI CAVALLIRIO

   Il  comune  di  CAVALLIRIO (provincia di Novara) ha adottato, il 2
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).  1. di determinare per l'anno 2001, I' aliquota I.C.I.,
cosi' come segue:
   per  tutti  i  fabbricati  nella  misura  unica  del  5 per mille,
detrazione  per  l'abitazione principale nella misura stabilita dalla
legge (L. 200.000);
   nella misura unica del 7 per mille per tutte le aree fabbricabili;
   (Omissis).
   01X50118;
                      COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA

   Il  comune  di CAVENAGO D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il
13   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di mantenere inalterata anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I.
deI5 per mille e le altre condizioni determinate per l'anno 2000, con
deliberazione consiliare n. 10 del 24 febbraio 2000;
   (Omissis).
   01X50119;
                         COMUNE DI CAVERNAGO

   Il  comune  di CAVERNAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 1o
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare per l'anno 2001, per l'applicazione dell'l.C.l.
(imposta  comunale sugli immobili), le seguenti aliquote e detrazioni
gia' in vigore:
   abitazione principale: 5 per mille;
   box abitazione principale: 5 per mille;
   altri fabbricati: 6 per mille;
   aree edificabili: 6 per mille;
   terreni agricoli: 5,5 per mille;
   detrazione abitazione principale: L. 200.000;
   (Omissis).
   01X50120;
                         COMUNE DI CAVRIANA

   Il  comune  di  CAVRIANA  (provincia  di  Mantova) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare,  per  l'anno  2001,  le  seguenti aliquote per
l'imposta  Comunale  Immobili, stabilite con deliberazione Consiliare
n. 5 del29 febbraio 2000:
   4,5 per mille per le abitazioni principali;
   6,5  per  mille  per  l'aliquota ordinaria (terreni agricoli, aree
fabbricabili e altri fabbricati);
   L.  200.000  detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale.
   (Omissis).
01X50121;