COMUNE DI CECCANO Il comune di CECCANO (provincia di Frosinone) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella seguente misura: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). 01X50122; COMUNE DI CECINA Il comune di CECINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 19 febbraio e 12 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di approvare (omissis), le seguenti aliquote differenziate I.C.I. per l'anno 2001 (omissis); aliquota ridotta pari al 5,9 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, le pertinenze e le unita' immobiliari concesse in uso gratuito per residenza a parenti in linea retta fino al secondo grado; aliquota ridotta pari al 3 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti concordati tra le associazioni inquilini e proprietari ex att. 2, 4 e 5 legge n. 431/1998, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo; aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari a disposizione o locate per periodi inferiori all'anno, nonche' per le aree fabbricabili; aliquota ordinaria del 6,1 per mille in tutti gli altri casi; (Omissis); 1. L. 300.000 per l'abitaziione principale con valore imponibile I.C.I. pari o inferiore a L. 150 milioni, a codizione che il soggetto passivo dichiari di non possedere altre unita' immobiliari oltre l'abitazione stessa e le relative pertinenze (un'autorimessa e/o una cantina); 2. L. 500.000 per l'unica abitazione in proprieta' dei cittadini in situazione di particolare disagio economico, ovvero per l'anno 2001, nel caso di famiglie con redditi complessivi conseguiti nel 200 (al netto del valore catastale della prima casa e dell'ammontare pagato a titolo di I.C.I. 2000 fino ad un massimo di L. 800.000 annue) pari o inferiori ai seguenti: famiglia composta da 1 persona, reddito pari o inferiore all'imposrto annuale minimo I.n.p.s. con maggiorazione per ultra 75enni (art. 69 legge 23 dicembre 2000, n. 388); famiglia composta da 2 perone, reddito pari o inferiore all'importo annuale minimo I.N.P.S. con maggiorazione per ultra 65enni prevista all'art. 69 L. 388/2000 + importo annuale assegno sociale con le relative maggiorazioni di cui al comma 1o, art. 70 legge 23 dicembre 2000, n. 388; famiglia composta da 3 o piu' persone, reddito pari a inferiore all'importo di esenzioine del tributo per 2 persone + 30% del reddito minimo I.N.P.S. con maggiorazione per ultra 65enni per ogni ulteriore componente il nucleo famigliare. (Omissis). 01X50123; COMUNE DI CEGGIA Il comune di CEGGIA (provincia di Venezia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Abitazione principale aliquota 4 per mille. Aliquota ordinaria 7 per mille. Detrazione per abitazione principale L. 220.000. 2. di confermare tutte le riduzioni e le agevolazioni contenute nel Regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale n. 36 del 31 maggio 1999; 3. di applicare tutte le agevolazioni e le aliquote previste per l'abitazione principale anche alle pertinenze ex articoli 817 e 818 del Codice civile, nella misura massima di due pertinenze. (Omissis). 01X50124; COMUNE DI CELLE DI MACRA Il comune di CELLE DI MACRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 comma 55 dell'art. 3 della Iegge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X50125; COMUNE DI CELLE ENOMONDO Il comune di CELLE ENOMONDO (provincia di Asti) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, come stabilisce, (omissis) l'aliquota d'imposta (I.C.I.) del comune di Celle Enomondo, per il 2001, nella misura unica del 6 per mille, pari all'aliquota gia' applicata per il 2000, con detrazione prima casa pari a L. 200.000. (Omissis). 01X50126; COMUNE DI CENATE SOPRA Il comune di CENATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 7 per mille; 2. di applicare un'aliquota ridotta pari al 6,3 per mille, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 437 dell'8 agosto 1996, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con una detrazione d'imposta pari a L. 200.000; 3. di applicare un'aliquota ridotta pari al 6,3 per mille, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unita' immobiliare date in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta: genitori ai figli e viceversa figli ai genitori, senza ulteriori detrazioni; 4. di applicare un'aliquota ridotta pari al 6,3 per mille, ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per le pertinenze delle abitazioni principali; (Omissis). 01X50127; COMUNE DI CENTALLO Il comune di CENTALLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio e 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001 la detrazione di L. 210.000 per l'abitazione principale e pertinenze accessorie. (Omissis). 01X50128; COMUNE DI CERANOVA Il comune di CERANOVA (provincia di Pavia) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: terreni agricoli 7 per mille; aree fabbricabili 7 per mille; abitazione principale 7 per mille; altri fabbricati 7 per mille. 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2001 le detrazioni d'imposta come di seguito illustrate: abitazione principale L. 200.000 annue. (Omissis). 01X50129; COMUNE DI CEREA Il comune di CEREA (provincia di Verona) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura: 4,5 per mille per la casa di abitazione principale; 5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di determinare, la detrazione d'imposta da effettuare sulla abitazione principale, in L. 250.000. (Omissis). 01X50130; COMUNE DI CERESOLE D'ALBA Il comune di CERESOLE D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione n. 7, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille per ogni tipologia di immobile. 2. di confermare e stabilire che la detrazione da applicare per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale resta fissata in L. 200.000 e cioe' nella misura stabilita per legge (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.). (Omissis). 01X50131; COMUNE DI CERIGNALE Il comune di CERIGNALE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). abitazione principale: 5,5, per mille e detrazione di L. 200.000; altri fabbricati: 6 per mille. (Omissis). 01X50132; COMUNE DI CERMENATE Il comune di CERMENATE (provincia di Como) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura: 5,5 per mille per tutti gli immobili nell'ambito del territorio comunale. 2. di confermare per l'anno 2001 nella misura di L. 370.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 01X50133; COMUNE DI CESSOLE Il comune di CESSOLE (provincia di Asti) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) del comune di Cessole nel modo seguente: aliquota ordinaria: misura del 5 per mille con detrazione diL. 200.000 per la prima casa; seconda casa: misura del 5,5 per mille. (Omissis). 01X50134; COMUNE DI CIGLIE' Il comune di CIGLIE' (provincia di Cuneo) ha adottato, il31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, fissare e determinare per l'amo 2001, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di un'aliquota unica nella misura del 6 per mille, come gia' in vigore per il precedente esercizio. di non avvalersi della facolta' prevista daIl'art. 8. comma 3, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa di L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal comma 3 dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di dare pertanto atto che la detrazione per abitazione principale e' di L.200.000. invariata rispetto al precedente esercizio. (Omissis). 01X50135; COMUNE DI CINIGIANO Il comune di CINIGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato il 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2001, e con decorrenza dal 1o gennaio 2001, le aliquote per l'I.C.I. come segue: a) per l'abitazione principale e sue pertinenze (art. 5 regol. I.C.I.) aliquota del 5 per mille; b) per le unita' immobiliari utilizzate direttamente dal proprietario esercente attivita' produttive e/o imprenditoriali, artigianali, commerciali ed industriali, distintamente censite in catasto esclusivamente alle cat. C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 aliquota del 5 per mille; c) per altri fabbricati: aliquota del 7 per mille; d) per aree fabbricabili: aliquota del 6 per mille; e) per i terreni agricoli l'imposta non e' dovuta ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 2. determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 annue per tutti i contribuenti senza distinzione alcuna ne' di reddito ne' di condizione sociale; (Omissis). 01X50136; COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Il comune di CINISELLO BALSAMO (provincia di Milano) ha adottato il 13 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota (I.C.I.) nelle seguenti misure: aliquota ridotta, 2 per mille, per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato applicando le modalita' per la determinazione del canone ed avvalendosi del contratto tipo locale in conformita' alle condizioni definite dall' accordo locale per la citta' di Cinisello Balsamo , ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta il proprietario dell'immobile dovra' depositare copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'ufficio competente del comune di Cinisello Balsamo; aliquota diversificata: 7 per mille, per le unita' immobiliari ad uso abitativo che risultino sfitte al 1o gennaio dell'anno 2001 e per le quali non risultino - alla predetta data - essere stati registrati contratti di locazione; aliquota diversificata: 7 per mille, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D: tale aliquota va applicata sia ai fabbricati iscritti in catasto e quindi forniti di rendita, sia ai fabbricati non ancora iscritti in catasto ed il cui valore imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sia determinato sulla base delle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992; aliquota ordinaria: 6 per mille, per tutte le altre tipologie di immobili; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. ai sensi di quanto disposto daIl'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la, quale la destinazione medesima si verifica; 4. di equiparare all'abitazione principale le pertinenze, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo e, precisamente nelle categorie C/2, C/6, C/7, purche' vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione stessa, l'utilizzo avvenga da parte del titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento e limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie catastali sopra menzionate; 5. per le pertinenze dell'abitazione principale non spettano ulteriori detrazioni oltre a quella gia' stabilita per l'abitazione medesima. L'ammontare unico della detrazione, qualora non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'immobile adibito ad uso abitativo, potra' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale; 6. di elevare da L. 300.000 a L. 500.000 la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'abitazione principale a favore delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale in possesso dei requisiti e secondo i criteri indicati nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 7. nei casi di detrazione maggiorata od aliquota ridotta, deve essere presentata dal contribuente apposita autocertificazione, per ciascun periodo di imposta, entro il termine di scadenza del versamento in acconto (si veda quanto meglio specificato nell'allegato riguardante i requisiti in argomento); (Omissis). 01X50137; COMUNE DI CITTADELLA Il comune di CITTADELLA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 4 per mille; 2. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) al 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali esista l'abitabilita' considerati sfitti in quanto non locati (con regolare contratto registrato) e non dati in comodato a parenti del soggetto passivo entro il secondo grado, in linea retta o collaterale. (Omissis). 01X50138; COMUNE DI CITTANOVA Il comune di CITTANOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, l'aliquote (I.C.I.) nella misura del5 per mille, che sara' applicata su tutto il territorio comunale. (Omissis). 01X50139; COMUNE DI CIVEZZA Il comune di CIVEZZA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare le aliquote (I.C.I.) per l'anno 2001, cosi' di seguito riportate: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota ridotta per abitazione principale 6 per mille e detrazione L. 200.000. (Omissis). 01X50140; COMUNE DI COAZZE Il comune di COAZZE (provincia di Torino) ha adottato, il13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per i residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2. di confermare nella misura del 5,25 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili; 3. di confermare altresi' in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 cosi' come sostituito dalla legge n. 448/1997, art. 58 comma 30 dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 01X50141; COMUNE DI COLLAGNA Il comune di COLLAGNA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota ordinaria: 6 per mille. Aliquota ridotta per abitazione principale: no. Aliquota per aree fabbricabili: 6 per mille. Terreni: esenti. Detrazione abitazione principale: L. 200.000. Anche per anziano in casa di riposo che ha dovuto trasferire la residenza (purche' non locata). Anche per cittadino residente all'estero (purche' non locata). Anche per soggetto che risiede in altro comune per obblighi di legge, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari del possessore. Anche abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti di primo grado (figli, genitori) che la occupano quale loro abitazione principale. Detrazione abitazione principale per famiglie con portatori di handicap con invalidita' civile al 100%: L. 300.000. (Omissis). 01X50142; COMUNE DI COLLEFERRO Il comune di COLLEFERRO (provincia di Roma) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi e servizi locali riportate nelle seguenti schede: (Omissis). imposta comunale sugli immobili: aliquota unica per il 2001: 6 per mille; aliquota ridotta per immobili in ristrutturazione edilizia: Progetto Coloriamo Colleferro: 2 per mille; detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 01X50143; COMUNE DI COLMURANO Il comune di COLMURANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5,5 per mille per l'abitazione principale, pertinenze incluse; 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari e non; 3 per mille l'aliquota agevolata, per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti a: a) recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; b) recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico; c) realizzazione di autorimesse o posti auto anche perti-nenziali; d) utilizzo di sottotetti; 4 per mille per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea retta (genitori e figli) ed al secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) che la occupano quale loro abitazione principale; di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001 in L. 220.000; di elevare la detrazione d'imposta a L. 250.000 per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni di disagio: a) invalido o portatore di handicap in possesso dell'attestato di invalidita' civile non inferiore al 70 per cento; b) soggetti anziani di eta' superiore a sessanta anni unici occupanti dell'immobile; (Omissis). 01X50144; COMUNE DI COMIZIANO Il comune di COMIZIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). abitazione principale e relative pertinenze: 5,5 per mille con detrazione d'imposta di L. 220.000. seconda abitazione locata con contratto registrato a chi la utilizza per abitazione principale: 6 per mille. seconda abitazione non locata: 6,5 per mille. terreni: 6 per mille. (Omissis). 01X50145; COMUNE DI CONEGLIANO Il comune di CONEGLIANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'esercizio 2001 le seguenti aliquote differenziate I.C.I.: a) aliquota per unita' immobiliari, aree edificabili e terreni agricoli 4,8 per mille; b) l'aliquota per unita' abitativa non locata a qualsiasi titolo: 7 per mille; c) detrazione per unita' abitativa ove il contribuente ha la residenza anagrafica e per le unita' abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e in linea collaterale fino al secondo grado (art. 6 regolamento I.C.I.) L. 220.000; di dare atto che la detrazione di cui agli articoli 6 e 7 del vigente regolamento (I.C.I.) e' prevista nel caso in cui l'immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta e in linea collaterale fino al secondo grado sia la residenza anagrafica degli stessi. In tal caso dovra' essere allegata alla denuncia di variazione copia del contratto di comodato o autocertificazione che dimostri la concessione in uso gratuito; di dare atto, inoltre, che l'aliquota del 7 per mille va applicata esclusivamente alle unita' abitative non locate (rientrano tra le unita' abitative non locate anche le abitazione tenute a disposizione del proprietario) e non anche alle pertinenze, dato che quest'ultime scontano l'aliquota ordinaria del 4,8 per mille; di precisare, altresi', che per unita' abitativa non locata a qualsiasi titolo deve intendersi ogni unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano in una delle seguenti categorie: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/8; (Omissis). 01X50146; COMUNE DI CONIOLO Il comune di CONIOLO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2001, l'aliquota unica del 5 per mille. di stabilire altresi' che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 01X50147; COMUNE DI CONZANO Il comune di CONZANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2001, le seguenti aliquote diversificate: a) aliquota ordinaria: nella misura del 5,5 per mille; b) aliquota diversificata: viene individuata una aliquota nella misura del 7 per mille, ai sensi dell'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, quindi tutte quelle unita' immobiliari adibite ad abitazione diverse dalla prima abitazione che siano tenute a disposizione dei proprietari e comunque sfitti; c) aliquota agevolata speciale: viene individuata una aliquota nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili ovvero finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997 n. 449. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari succitate per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori. 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X50148; COMUNE DI CORIANO Il comune di CORIANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazionedelle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), perl'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nelle seguenti risultanze: 1) 4,5 per mille, per le abitazioni principali, comprese le pertinenze, dei soggetti residenti; 2) 6 per mille, per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali dei soggetti residenti: 3) 7 per mille, per le unita' immobiliari sfitte, classificate o classificabili nella categoria catastale A (appartamenti abitativi o assimilati) ad eccezione della categoria catastale A/10 (uffici), nell'intesa che non sono da considerare sfitte le unita' immobiliari per le quali e' stato stipulato contratto di locazione debitamente registrato e che le unita' immobiliari abitate da parenti entro il primo grado in linea retta, residenti nell'immobile, siano assoggettate all'aliquota di cui al punto 1) (aliquota ridotta) nell'intento che uno dei due contraenti sia pensionato ultrasessantenne e con un reddito del nucleo familiare non superiore a L. 16.000.000 annui se singolo o L. 29.000.000 annui nel caso di coniugi e/o altri componenti il nucleo familiare di convivenza. (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, le detrazioni a favore dei soggetti residenti nel comune di Coriano, come in appresso: a) proprietari dell'unica unita' immobiliare posseduta, piu' eventuali pertinenze a servizio di detta unita' immobiliare, purche' questa sia di tipologia catastale A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare, ed adibita a propria abitazione principale, oltre alla detrazione delle L. 200.000 annue, una ulteriore detrazione di L. 120.000 annue, cosi' per complessive L. 320.000 annue; b) pensionati, con eta' superiore ai 60 anni, alla data del 31 dicembre 2000 aventi il minimo INPS e comunque in possesso del solo reddito di pensione con imponibile lordo, del nucleo familiare, non superiore a L. 16.000.000 annui, se singolo, oppure L. 29.000.000 annui nel caso di coniugi e o altri componenti il nucleo familiare di convivenza e di redditi derivanti da terreni agricoli il cui ammontare, comprensivo sia del reddito dominicale piu' il reddito agrario, sia inferiore a L. 100.000 su base annua per il nucleo familiare, indipendentemente dalla categoria catastale dell'unica unita' immobiliare posseduta ed adibita a propria abitazione principale, piu' eventuali pertinenze a servizio dell'abitazione principale, oltre alla detrazione di L. 200.000 annue, una ulteriore detrazione di L. 250.000, cosi' per complessive L. 450.000 annue. Si precisa inoltre che l'ulteriore detrazione delle L. 250.000 annue, per i pensionati, non sara' accordata ai nuclei familiari all'intern o dei quali sia ricompreso un componente che risulti titolare di partita I.V.A. agricola. Da tali limiti di reddito vanno esclusi: la casa o appartamento di proprieta' adibiti ad abitazione esclusiva piu' le eventuali pertinenze (garage, posto auto, cantina, ecc.); tutti i redditi esenti IRPEF; gli emolumenti arretrati. In deroga a quanto previsto a favore dei pensionati al minimo INPS, si precisa che l'ulteriore detrazione verra' accordata anche a quei nuclei familiari composti da, o che ricomprendono al proprio interno soggetti di eta' inferiore ai sessanta anni anche se non titolari di pensione, purche' totalmente e permanentemente inabili al lavoro o comunque con una invalidita' non inferiore al 67 per cento o, tale da precludere un inserimento lavorativo, ed aventi un reddito annuo lordo non superiore a L. 16.000.000; di stabilire che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potra' avvalersene direttamente al momento del pagamento delle rate (I.C.I.) per l'anno 2001. (Omissis). 01X50149; COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO Il comune di CORIGLIANO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, come determina, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; 2. determinare, nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, l'aliquota dovuta per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione di immobili; 3. di stabilire, altresi', che per i soggetti portatori di handicaps, la detrazione per abitazione principale e' elevata per l'anno 2001 a L. 220.000, fino a concorrenza d'imposta; 4. resta confermata a L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale fino a concorrenza d'imposta. (Omissis). 01X50150; COMUNE DI CORLETO PERTICARA Il comune di CORLETO PERTICARA (provincia di Potenza) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000. (Omissis). 01X50151; COMUNE DI CORNALE Il comune di CORNALE (provincia di Pavia) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, per tutti gli immobili; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura obbligatoria per legge. (Omissis). 01X50152; COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE Il comune di CORNEGLIANO LAUDENSE (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille. si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Altre unita' immobiliari 6 per mille Terreni agricoli 6 per mille Aree edificabili 6 per mille ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento per l'applicazione dell'l.C.I. sono previste riduzioni d'imposta pari al 50% per: fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Le caratteristiche per l'individuazione dei fabbricati o unita' immobiliari aventi diritto all'applicazione sono riportate al comma 1 del suddetto art. 19. gli immobili appartenenti all'ALER (ex IACP) 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X50153; COMUNE DI CORROPOLI Il comune di CORROPOLI (provincia di Teramo) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare, (omissis), e confermando quanto deliberato dalla giunta comunale con atto n. 26 del 10 marzo 2001, l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001 nella misura del 5 per mille; 2. di approvare, inoltre, la proposta della giunta comunale, di cui alla deliberazione n. 26 deI 10 marzo 2001, di elevare la detrazione per l'abitazione principale stabilita in L. 200.000 dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 421/1992 e succ. mod. a L. 300.000 nei seguenti casi: immobili di proprieta' o altro diritto reale di godimento appartenenti a soggetti nel cui nucleo familiare ci siano portatori di handicap; unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti aventi unica fonte di reddito la pensione sociale al minimo o assegno sociale al minimo alla data del 1o gennaio 2001. (Omissis). 01X50154; COMUNE DI CORTAZZONE Il comune di CORTAZZONE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 01X50155; COMUNE DI CORTEMILIA Il comune di CORTEMILIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; di determinare, per l'anno 2001, la detrazione per l'unita' immobiliare principale e le sue pertinenze iscritte distintamente in catasto, in L. 200.000. (Omissis). 01X50156; COMUNE DI COSSANO CANAVESE Il comune di COSSANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 19 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 modificato dall'art. 3, comma 53 dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura del sei per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. (Omissis). 01X50157; COMUNE DI COSTABISSARA Il comune di COSTABISSARA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le tariffe relative all'imposta comunale sugli immobili nella misura seguente: aliquota generale: sei per mille; aliquota abitazione principale: cinque per mille; aliquota per una sola unita' immobiliare C6 annessa ad abitazione principale: cinque per mille; aliquota per immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il primo grado: cinque per mille; aliquota per immobili locati con contratto registrato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998: cinque per mille. 2. di fissare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000 come previsto dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. di determinare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000 (duecentomila) per immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il primo grado. 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X50158; COMUNE DI COSTACCIARO Il comune di COSTACCIARO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 6,5 per mille per tutte le situazioni tassabili e la detrazione per l'abitazione principale a L. 220.000; (Omissis). 01X50159; COMUNE DI CRAVEGGIA Il comune di CRAVEGGIA (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unita' immobiliari locate utilizzate come abitazione principale: 6 per mille; altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali:6,5 per mille. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'importo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X50160; COMUNE DI CRESPIATICA Il comune di CRESPIATICA (provincia di Lodi) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a. aliquota ordinaria 6 per mille - aliquota abitazione principale 5,5 per mille - detrazione abitazione principale L. 230.000; b. assimilazione tra abitazione principale e sue pertinenze consistenti in box; c. considerazione dell'abitazione concessa in uso gratuito ai famigliari come abitazione principale; d. detrazione sulla prima casa elevata a L. 350.000 per i nuclei famigliari composti da persone ultra sessantenni con il reddito lordo complessivo pari o inferiore a L. 21.000.000; tale cifra va elevata a L. 25.000.000 se il coniuge e' a carico; e. innalzamento dell'aliquota al 7 per mille in relazione alle aree fabbricabili ed alle seconde case sfitte abitabili. (Omissis). 01X50161; COMUNE DI CRESPINA Il comune di CRESPINA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; unita' immobiliari sfitte e non locate come definite all'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.: 7 per mille; Altre tipologie di immobili e terreni: 6,2 per mille. 2. di determinare, inoltre, per l'anno 2001 in L. 300.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X50162; COMUNE DI CROPANI Il comune di CROPANI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare, senza variazioni le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, che saranno applicate in questo comune, nella misura del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli immobili diversi dalle abitazioni e del 6 per mille per i terreni edificabili e per l'abitazione principale; 3. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo di possesso. 01X50163; COMUNE DI CROSA Il comune di CROSA (provincia di Biella) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota alloggi non locati: 6 per mille. 2. di stabilire che gli alloggi muniti di utenze dei servizi pubblici (acqua, energia elettrica) e tenute a disposizione del proprietario per usi saltuari si intendono assoggettati all'aliquota ordinaria. 3. di dare atto che rimangono invariate le detrazioni nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. (Omissis). 01X50164; COMUNE DI CUGGIONO Il comune di CUGGIONO (provincia di Milano) ha adottato, il29 gennaio 2001 (n. 19) la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a. unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze:aliquota 4,7 per mille terreni agricoli: aliquota: 4,7 per mille. altri immobili: aliquota: 5,5 per mille. aree fabbricabili: aliquota 5,5 per mille. 2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m. per l'anno 2001, le detrazioni di imposta come abitazione principale dei soggetti passivi percettori di redditi INPS (pensionati, cassa integrati, persone in mobilita) aventi reddito complessivo annuo del nucleo familiare dimorante abitualmente nell'immobile riferito all'anno 2000, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non superiore ai seguenti valori: ===================================================================== Numero componenti nucleo familiare | Importo Lire ===================================================================== 1 | 10.000.000 2 | 16.500.000 3 | 21.200.000 4 | 25.300.000 5 | 29.500.000 6 | 33.400.000 7 e oltre | Detrazioni L. 250.000 b) di stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 55, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 dall'imposta dovuta per unita' immobiliari adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione. 3. di dare atto che ai sensi del comma 1, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'imposta sara' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, da accertarsi con le modalita' previste dal medesimo comma; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come previsto dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996. (Omissis). 01X50165; COMUNE DI CUPELLO Il comune di CUPELLO (provincia di Chieti) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, omissis, per l'anno 2001, l'imposta comunale I.C.I. in vigore nell'anno 2000, come segue: 5 per mille per abitazioni principali ed altri immobili; 6 per mille per gli alloggi sfitti e non locati; 7 per mille per i fabbricati inagibili non ristrutturati; 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o al recupero di sottotetti, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, il tutto in base al dispositivo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integazioni. (Omissis). 01X50167; COMUNE DI DEGO Il comune di DEGO (provincia di Savona) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001, per il comune di Dego, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6,5 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio del comune e soggetti a tale imposta; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata nella misura di L. 200.000 annue cosi' come previsto dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996; (Omissis). 01X50168; COMUNE DI DERVIO Il comune di DERVIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, le aliquote e le detrazione l.C.l. nel seguente modo: abitazione principale: 5 per mille; abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in questo comune ma ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari: 5 per mille; immobili di proprieta' di enti non economici che non hanno scopo di lucro: 5 per mille; tutti gli altri fabbricati: 5,8 per mille; aree fabbricabili: 5,8 per mille; detrazione d'imposta anno 2001: L. 250.000 per l'abitazione principale; 2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 250.000 a L. 300.000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122/1997, ai fini del pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2001, confermando i criteri introdotti dalla deliberazione di consiglio comunale n. 55, del 28 ottobre 1994, a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) l'abitazione principale deve appartenere alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6; b) reddito complessivo lordo per nucleo familiare non superiore a L. 50.000.000, tale limite e' incrementato di L. 5.000.000 per ogni altra persona a carico (si considerano familiari a carico quelli per i quali sussiste il diritto agli assegni familiari o ad altro trattamento di famiglia, anche se non effettivamente corrisposti). L'ammontare del reddito va riferito all'anno 2000 per l'intero nucleo familiare; c) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica di proprieta' del nucleo familiare, nel caso in cui detta unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso, o altro diritto reale i componenti del nucleo familiare non devono possedere in proprieta' alcuna altra unita' immobiliare, escluso il garage o box di pertinenza dell'abitazione e redditi dl terreni non edificabili. d) per l'applicazione dell'ulteriore riduzione valgono le stesse norme stabilite per l'abitazione principale di cui al comma 2, art. 8, legge 23 ottobre 1992, n. 421. e) i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, contenente: 1. nome, cognome, Indirizzo, data di nascita, codice fiscale; 2. la categoria catastale di appartenenza; 3. l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 2000; 4. il possesso degli altri requisiti richiesti di cui ai precedente punto c); 3. di dare atto che: la richiesta, autocertificazione, dovra' essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 2001 all'ufficio tributi del comune di Dervio, piazza IV Novembre n. 3, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine; i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001 gia' tener conto della maggiore detrazione richiesta. (Omissis). 01X50169; COMUNE DI DIANO D'ALBA Il comune di DIANO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, intende tale solo quella che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile) residente nel comune di Diano d'Alba, occupa direttamente a scopo abitativo e per la quale spetta la detrazione di L. 200.000, unitamente alle pertinenze individuate in numero due autorimesse per ogni abitazione principale; b) 6,75 per mille per tutti gli altri immobili e per i terreni; (Omissis). 01X50170; COMUNE DI DISO Il comune di DISO (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. stabilire, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, a tal fine confermando la medesima misura gia' in vigore negli anni decorsi. (Omissis). 01X50171; COMUNE DI DRAPIA Il comune di DRAPIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di adottare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, nella misura unica del5,5 per mille, con detrazione della prima abitazione (residenti nella stessa) nella misura unica di L. 200.000; (Omissis). 01X50172; COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Il comune di FALCONARA MARITTIMA (provincia di Ancona) ha adottato, il 23 gennaio e 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno d'imposta 2001, le aliquote e le detrazioni I.C.I., gia' stabilite con atto del consiglio comunale n. 4 del 16 febbraio 2000 e precisamente: aliquote: a) aliquota ordinaria: 7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi da quanto indicato ai punti b), c), d); b) aliquota ridotta: 4,75 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie residenti in questo comune; c) aliquota agevolata: 5 per mille per l'unita' immobiliare locata ai sensi dell'art. 2 , comma 3, della legge n. 431/1998; d) aliquota maggiorata: 9 per mille per l'unita' immobiliare non locata per la la quale non risulta essere stato registrato contratto di locazione da almeno 2 anni; detrazioni: 1. L. 500.000 per l'abitazione principale dei soggetti residenti nei quartieri di Villanova, Fiumesino, Poiole e Rocca Priora; 2. L. 300.000 per l'abitazione principale dei soggetti residenti in questo comune, ed alle seguenti condizioni: a) siano titolari di unica abitazione; b) facciano parte di un nucleo familiare composto da una o due persone, ambedue di eta' non inferiore ad anni sessantacinque nell'anno d'imposta; c) abbiano un reddito lordo annuo non superiore, per l'anno 1999, ai seguenti limiti: L. 12.180.000 per una persona; L. 20.577.000 per due persone; d) che l'immobile abitato dal richiedente sia classificato nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6; e secondo le modalita' di attuazione stabilite nell'atto deliberativo del consiglio comunale n. 4 del 16 febbraio 2000; 3. di dare atto che i contribuenti residenti nei quartieri di Villanova, Fiumesino, Poiole, Rocca Priora portino direttamente in detrazione L. 500.000 per abitazione principale ed il servizio tributi provvedera' ai controlli del caso; 4. di stabilire inoltre che le suddette detrazioni non sono cumulabili tra loro; 1/4 (Omissis). 1. di rettificare parzialmente l'atto deliberativo G.C. n. 17 del 23 gennaio 2001, rideterminando l'aliquota ridotta, da applicarsi per l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). 01X50173; COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA Il comune di FARA OLIVANA CON SOLA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, nelle misure specificate in premessa: a) abitazione principale: aliquota 5,5 per mille; b) per l'abitazione principale: detrazione di L. 200.000; (Omissis). 01X50174; COMUNE DI FARNESE Il comune di FARNESE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2001 e 20 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 stabilite con deliberazione del consiglio comunale n. 9/2000, e precisamente: 6 per mille: l'aliquota generale di riferimento per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, dovuta dai soggetti obbligati; 7 per mille: ltaliquota da applicare alle persone fisiche soggetti passivi, per le sole unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta; (Omissis). a. aliquota del 4 per mille per gli immobili siti nel centro storico ricadenti nella zona A, destinati ad abitazioni principali, che saranno oggetto di recupero strutturale effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), e) della legge n. 457 del 5 maggio 1978, per i primi tre anni successivi alla data di inizio lavori; b. ai fini di favorire una politica di sviluppo dell'economia locale, in particolare per le unita' immobiliari, di nuova costruzione, destinate ad abitazioni e classificate nei gruppi catastale da A2 ad A5, interamente posseduti da persona fisica o giuridica, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e di alienazione degli immobili, si stabilisce la seguente particolare aliquota a partire dall'anno 2001: 4 per mille per il primo e secondo anno di imposta successivo alla data di ultimazione dei lavori; 5 per mille per il terzo anno; A tal fine l'interessato dovra' produrre il certificato della Camera di commercio dal quale risulti l'oggetto dell'attivita' sopra descritto; (Omissis). 01X50175; COMUNE DI FAULE Il comune di FAULE (provincia di Cuneo) ha adottato, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). tipologia degli immobili: abitazione principale - unita' immobiliari equiparate - altre tipologie di immobili aliquota unica 6 per mille; detrazioni: di stabilire per l'anno 2001, le seguenti misure di detrazioni d'imposta: detrazione annua abitazione principale e unita' immobiliari equiparate L.200.000. (Omissis). 01X50176; COMUNE DI FAUGLIA Il comune di FAUGLIA (provincia di Pisa) ha adottato, l'11 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria del 6 per mille; aliquota ridotta del 5,3 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Fauglia, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e in favore di persone fisiche, soggetti passivi, per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, dando atto del rispetto del comma 1, articolo 4, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (non utilizzati e non occupati) ad esclusione dell'abitazione principale di soggetti residenti all'estero. 2. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 alle seguenti categorie di soggetti passivi: disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone nella suddetta situazione) a condizione di essere possessori solo dell'unita' immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione e con un reddito complessivo familiare lordo non superiore all'importo di L. 40.000.000 annui (escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, oltre ad eventuali indennita' di accompagnamento); possessori solo dell'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si richiede la detrazione, non superiore a L. 13.000.000 per nuclei familiari composti da un componente, incrementato di L. 3.000.000 per ogni componente il nucleo. 3. di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni: a) che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare; b) che l'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali A/1, A/7, A/8, A/9); c) che i contribuenti che intendano usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita domanda, corredata della relativa documentazione, all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2001. (Omissis). 01X50177; COMUNE DI FEROLETO ANTICO Il comune di FEROLETO ANTICO (provincia di Cantanzaro) ha adottato, il 19 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. di fissare per alcuni fabbricati, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 e dell'art. 14 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 del 25 marzo 1999, le seguenti aliquote agevolate: 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di fabbricati o unita' immobiliari, ricadenti nel centro abitato (zona A e B del P.R.G.), che risultino essere inagibili o inabitabili e/o fatiscenti; 5 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi di manutenzione straordinaria, cosi' come definiti dall'art. 31 della legge 8 agosto 1978, n. 457, su altri fabbricati o unita' immobiliari, ricadenti nel centro abitato (zona A e B del P.R.G.); con la precisazione che le predette aliquote agevolate sono applicate limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, purche' i lavori siano iniziati, come evidenziato nella dichiarazione di inizio attivita' presentata al comune, o i relativi progetti di ristrutturazione, se necessari, siano presentati nel corso dell'anno 2001. (Omissis). 01X50178; COMUNE DI FERRANDINA Il comune di FERRANDINA (provincia di Matera) ha adottato, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune: a) 5,5 per mille per l'abitazione principale; b) 5,8 per mille per tutti gli altri immobili; c) di stabilire la misura della detrazione per l'abitazione principale in L. 225.000. (Omissis). 01X50179; COMUNE DI FIANO ROMANO Il comune di FIANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 21 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquota ordinaria: 6 per mille; 2. aliquota per abitazione principale: 4,5 per mille; 3. detrazione per l'abitazione principale: L. 350.000; 4. detrazione per i proprietari di unica unita' immobiliare che sia adibita ad abitazione principale, con relative pertinenze, purche' titolari di sola pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100 per cento il cui reddito complessivo del proprio nucleo familiare non superi i 15 milioni: L. 450.000. (Omissis). 01X50180;