(all. 3 - art. 1)
                          COMUNE DI CECCANO

   Il  comune  di  CECCANO  (provincia  di Frosinone) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nella seguente misura:
   5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione
principale;
   6  per  mille  per  immobili diversi dalle abitazioni principali o
posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
   2.  di  fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per tutte
le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50122;
                          COMUNE DI CECINA

   Il  comune  di  CECINA  (provincia  di Livorno) ha adottato, il 19
febbraio  e  12  marzo  2001, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Di  approvare  (omissis),  le  seguenti aliquote differenziate
I.C.I. per l'anno 2001 (omissis);
   aliquota  ridotta  pari  al 5,9 per mille per l'unita' immobiliare
adibita   ad   abitazione  principale,  le  pertinenze  e  le  unita'
immobiliari concesse in uso gratuito per residenza a parenti in linea
retta fino al secondo grado;
   aliquota  ridotta  pari  al  3 per mille per le unita' immobiliari
concesse  in  locazione  nel  rispetto del protocollo di intesa degli
affitti  concordati  tra  le  associazioni inquilini e proprietari ex
att. 2, 4 e 5 legge n. 431/1998, con decorrenza dalla data di stipula
e  dietro  presentazione  di  specifica  dichiarazione  da  parte del
soggetto  passivo; aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari
a  disposizione  o locate per periodi inferiori all'anno, nonche' per
le aree fabbricabili;
   aliquota ordinaria del 6,1 per mille in tutti gli altri casi;
   (Omissis);
   1.  L.  300.000 per l'abitaziione principale con valore imponibile
I.C.I. pari o inferiore a L. 150 milioni, a codizione che il soggetto
passivo  dichiari  di  non  possedere  altre unita' immobiliari oltre
l'abitazione  stessa e le relative pertinenze (un'autorimessa e/o una
cantina);
   2.  L.  500.000 per l'unica abitazione in proprieta' dei cittadini
in  situazione  di  particolare  disagio economico, ovvero per l'anno
2001, nel caso di famiglie con redditi complessivi conseguiti nel 200
(al  netto  del  valore  catastale  della prima casa e dell'ammontare
pagato  a  titolo  di  I.C.I.  2000  fino ad un massimo di L. 800.000
annue) pari o inferiori ai seguenti:
   famiglia   composta   da  1  persona,  reddito  pari  o  inferiore
all'imposrto  annuale  minimo  I.n.p.s.  con  maggiorazione per ultra
75enni (art. 69 legge 23 dicembre 2000, n. 388);
   famiglia   composta   da   2  perone,  reddito  pari  o  inferiore
all'importo  annuale  minimo  I.N.P.S.  con  maggiorazione  per ultra
65enni  prevista  all'art.  69  L. 388/2000 + importo annuale assegno
sociale  con  le  relative  maggiorazioni di cui al comma 1o, art. 70
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   famiglia  composta  da  3 o piu' persone, reddito pari a inferiore
all'importo di esenzioine del tributo per 2 persone + 30% del reddito
minimo I.N.P.S. con maggiorazione per ultra 65enni per ogni ulteriore
componente il nucleo famigliare.
   (Omissis).
   01X50123;
                          COMUNE DI CEGGIA

   Il  comune  di  CEGGIA  (provincia  di  Venezia)  ha  adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Abitazione principale aliquota 4 per mille.
   Aliquota ordinaria 7 per mille.
   Detrazione per abitazione principale L. 220.000.
   2.  di  confermare  tutte le riduzioni e le agevolazioni contenute
nel  Regolamento  approvato con delibera del Consiglio comunale n. 36
del 31 maggio 1999;
   3.  di  applicare tutte le agevolazioni e le aliquote previste per
l'abitazione  principale  anche alle pertinenze ex articoli 817 e 818
del Codice civile, nella misura massima di due pertinenze.
   (Omissis).
   01X50124;
                      COMUNE DI CELLE DI MACRA

   Il  comune  di CELLE DI MACRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
28   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di  confermare  nella  misura  del  6  per  mille  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per l'anno 2001, da
applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
   2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 comma 55 dell'art. 3
della  Iegge  23  dicembre  1996,  n.  662,  dall'imposta  dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo  si  detraggono,  fino alla concorrenza del suo ammontare, L.
200.000,  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione.
   (Omissis).
   01X50125;
                      COMUNE DI CELLE ENOMONDO

   Il  comune  di  CELLE ENOMONDO (provincia di Asti) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  stabilire,  come  stabilisce,  (omissis)  l'aliquota d'imposta
(I.C.I.)  del  comune  di  Celle  Enomondo, per il 2001, nella misura
unica  del 6 per mille, pari all'aliquota gia' applicata per il 2000,
con detrazione prima casa pari a L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50126;
                       COMUNE DI CENATE SOPRA

   Il comune di CENATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  che  sara'  applicata  in questo
comune, nella misura del 7 per mille;
   2.  di  applicare  un'aliquota  ridotta  pari al 6,3 per mille, ai
sensi  dell'art.  4  del  decreto  legge n. 437 dell'8 agosto 1996, a
favore   delle   persone   fisiche  soggetti  passivi,  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  con  una detrazione
d'imposta pari a L. 200.000;
   3.  di  applicare  un'aliquota  ridotta  pari al 6,3 per mille, ai
sensi  dell'art.  52  del  decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre
1997,  a  favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unita'
immobiliare  date  in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea
retta:  genitori  ai  figli  e  viceversa  figli  ai  genitori, senza
ulteriori detrazioni;
   4.  di  applicare  un'aliquota  ridotta  pari al 6,3 per mille, ai
sensi  dell'art.  2  del regolamento comunale, a favore delle persone
fisiche   soggetti   passivi,  per  le  pertinenze  delle  abitazioni
principali;
   (Omissis).
   01X50127;
                         COMUNE DI CENTALLO

   Il  comune  di  CENTALLO  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 19
febbraio  e  5  marzo  2001,  la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) nella misura
del 5 per mille.
   (Omissis).
   1.  di  applicare  per l'anno 2001 la detrazione di L. 210.000 per
l'abitazione principale e pertinenze accessorie.
   (Omissis).
   01X50128;
                         COMUNE DI CERANOVA

   Il  comune  di  CERANOVA  (provincia  di Pavia) ha adottato, il 16
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare  per  l'anno  2001 nelle misure di cui al seguente
prospetto  le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

 terreni agricoli        7 per mille;
 aree fabbricabili       7 per mille;
 abitazione principale   7 per mille;
 altri fabbricati        7 per mille.
   2.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art.  8  comma 3 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, come sostituito dall'art. 3
comma  55  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2001 le
detrazioni d'imposta come di seguito illustrate:
   abitazione principale L. 200.000 annue.
   (Omissis).
   01X50129;
                           COMUNE DI CEREA

   Il  comune  di  CEREA  (provincia  di  Verona)  ha adottato, il 18
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di determinare, per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicata
in questo comune nella misura:
   4,5 per mille per la casa di abitazione principale;
   5 per mille per tutti gli altri immobili;
   2.  di  determinare,  la  detrazione d'imposta da effettuare sulla
abitazione principale, in L. 250.000.
   (Omissis).
   01X50130;
                      COMUNE DI CERESOLE D'ALBA

   Il  comune di CERESOLE D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
13  marzo  2001,  la  seguente  deliberazione  n.  7,  in  materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di fissare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'aliquota
(I.C.I.)  per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille per ogni
tipologia di immobile.
   2. di confermare e stabilire che la detrazione da applicare per le
unita'  immobiliari  destinate ad abitazione principale resta fissata
in L. 200.000 e cioe' nella misura stabilita per legge (art. 8, comma
2, decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.).
   (Omissis).
   01X50131;
                         COMUNE DI CERIGNALE

   Il  comune di CERIGNALE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 10
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   abitazione principale: 5,5, per mille e detrazione di L. 200.000;
   altri fabbricati: 6 per mille.
   (Omissis).
   01X50132;
                         COMUNE DI CERMENATE

   Il  comune  di  CERMENATE  (provincia  di Como) ha adottato, il 21
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno 2001 l'aliquota per l'applicazione
nell'ambito  del  territorio  comunale  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, nella seguente misura:
   5,5  per  mille  per tutti gli immobili nell'ambito del territorio
comunale.
   2.  di  confermare  per  l'anno 2001 nella misura di L. 370.000 la
detrazione  d'imposta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo d'imposta.
   (Omissis).
   01X50133;
                          COMUNE DI CESSOLE

   Il  comune di CESSOLE (provincia di Asti) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (l.C.l.)  del  comune  di Cessole nel modo
seguente:
   aliquota  ordinaria:  misura  del  5 per mille con detrazione diL.
200.000 per la prima casa;
   seconda casa: misura del 5,5 per mille.
   (Omissis).
   01X50134;
                          COMUNE DI CIGLIE'

   Il  comune  di  CIGLIE'  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato, il31
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di confermare, fissare e determinare per l'amo 2001, per tutti gli
immobili   soggetti   alla  disciplina  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.)  l'applicazione  di un'aliquota unica nella misura
del 6 per mille, come gia' in vigore per il precedente esercizio.
   di  non  avvalersi  della  facolta' prevista daIl'art. 8. comma 3,
deldecreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, come sostituito
dall'art.  3,  comma  55,  della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662,
concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione
dell'aliquota  fino  al 50 per cento o in alternativa di aumentare la
detrazione  fissa  di  L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le
agevolazioni  previste  dal  comma  3 dell'art. 58 del citato decreto
legislativo  15  dicembre 1997, n. 446 e di dare pertanto atto che la
detrazione  per  abitazione  principale  e'  di  L.200.000. invariata
rispetto al precedente esercizio.
   (Omissis).
   01X50135;
                         COMUNE DI CINIGIANO

   Il  comune  di  CINIGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato il 6
marzo  2001  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  confermare  per  l'anno  2001, e con decorrenza dal 1o gennaio
2001, le aliquote per l'I.C.I. come segue:
   a)  per  l'abitazione  principale  e sue pertinenze (art. 5 regol.
I.C.I.) aliquota del 5 per mille;
   b)   per   le   unita'  immobiliari  utilizzate  direttamente  dal
proprietario  esercente  attivita'  produttive  e/o  imprenditoriali,
artigianali,  commerciali  ed  industriali,  distintamente censite in
catasto  esclusivamente  alle cat. C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8
aliquota del 5 per mille;
   c) per altri fabbricati: aliquota del 7 per mille;
   d) per aree fabbricabili: aliquota del 6 per mille;
   e)  per  i  terreni  agricoli  l'imposta  non  e'  dovuta ai sensi
dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
   2.  determinare  la  detrazione  per l'abitazione principale in L.
200.000  annue  per tutti i contribuenti senza distinzione alcuna ne'
di reddito ne' di condizione sociale;
   (Omissis).
   01X50136;
                     COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

   Il  comune  di CINISELLO BALSAMO (provincia di Milano) ha adottato
il   13  dicembre  2000  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  (I.C.I.) nelle
seguenti misure:
   aliquota  ridotta,  2  per  mille,  per  gli  immobili concessi in
locazione  a  titolo di abitazione principale con contratto stipulato
applicando   le   modalita'  per  la  determinazione  del  canone  ed
avvalendosi  del contratto tipo locale in conformita' alle condizioni
definite dall' accordo locale per la citta' di Cinisello Balsamo , ai
sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998 n. 431
e  del  D.M.  5  marzo  1999. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota
ridotta  il  proprietario  dell'immobile  dovra' depositare copia del
contratto  di  locazione  regolarmente  registrato  presso  l'ufficio
competente del comune di Cinisello Balsamo;
   aliquota  diversificata: 7 per mille, per le unita' immobiliari ad
uso abitativo che risultino sfitte al 1o gennaio dell'anno 2001 e per
le quali non risultino - alla predetta data - essere stati registrati
contratti di locazione;
   aliquota   diversificata:   7   per   mille,   per   i  fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D: tale aliquota va applicata sia
ai fabbricati iscritti in catasto e quindi forniti di rendita, sia ai
fabbricati non ancora iscritti in catasto ed il cui valore imponibile
ai  fini  dell'imposta  comunale sugli immobili sia determinato sulla
base delle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall'art.
5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;
   aliquota  ordinaria:  6 per mille, per tutte le altre tipologie di
immobili;
   2.  di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
   3. ai sensi di quanto disposto daIl'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n.
504/1992,  dalla  imposta  dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del soggetto passivo si detraggono, fino alla
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  300.000  rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la, quale la destinazione medesima si verifica;
   4.   di   equiparare   all'abitazione  principale  le  pertinenze,
classificate  o  classificabili in categorie diverse da quelle ad uso
abitativo  e,  precisamente nelle categorie C/2, C/6, C/7, purche' vi
sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione stessa, l'utilizzo
avvenga  da  parte  del titolare del diritto di proprieta' o di altro
diritto  reale  di  godimento e limitatamente ad un solo immobile per
ognuna delle categorie catastali sopra menzionate;
   5.  per  le  pertinenze  dell'abitazione  principale  non spettano
ulteriori  detrazioni  oltre a quella gia' stabilita per l'abitazione
medesima.  L'ammontare  unico  della  detrazione,  qualora  non trovi
totale  capienza  nell'imposta  dovuta  per l'immobile adibito ad uso
abitativo,   potra'  essere  computato,  per  la  parte  residua,  in
diminuzione  dell'imposta  dovuta  per  la pertinenza dell'abitazione
principale;
   6.   di   elevare  da  L.  300.000  a  L.  500.000  la  detrazione
dall'imposta   comunale   sugli   immobili  dovuta  per  l'abitazione
principale  a  favore  delle  categorie  di soggetti in situazioni di
particolare  disagio  economico e sociale in possesso dei requisiti e
secondo  i  criteri  indicati nell'allegato che fa parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
   7.  nei  casi  di  detrazione maggiorata od aliquota ridotta, deve
essere  presentata  dal contribuente apposita autocertificazione, per
ciascun  periodo  di  imposta,  entro  il  termine  di  scadenza  del
versamento   in   acconto   (si   veda   quanto   meglio  specificato
nell'allegato riguardante i requisiti in argomento);
   (Omissis).
   01X50137;
                        COMUNE DI CITTADELLA

   Il  comune  di  CITTADELLA  (provincia  di  Padova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno 2001, l'aliquota base dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) al 4 per mille;
   2.  di  confermare  per  l'anno  2001 l'aliquota (I.C.I.) al 7 per
mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale
per  i  quali  esista l'abitabilita' considerati sfitti in quanto non
locati  (con  regolare contratto registrato) e non dati in comodato a
parenti del soggetto passivo entro il secondo grado, in linea retta o
collaterale.
   (Omissis).
   01X50138;
                         COMUNE DI CITTANOVA

   Il comune di CITTANOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato,
il   5  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare,  per l'anno 2001, l'aliquote (I.C.I.) nella misura
del5 per mille, che sara' applicata su tutto il territorio comunale.
   (Omissis).
   01X50139;
                          COMUNE DI CIVEZZA

   Il  comune  di  CIVEZZA  (provincia  di  Imperia)  ha  adottato la
seguente  deliberazione,  in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare  le  aliquote  (I.C.I.)  per l'anno 2001, cosi' di
seguito riportate:
   aliquota ordinaria 7 per mille;
   aliquota   ridotta   per  abitazione  principale  6  per  mille  e
detrazione L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50140;
                          COMUNE DI COAZZE

   Il  comune  di  COAZZE  (provincia  di  Torino)  ha adottato, il13
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per i
residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale;
   2.  di  confermare  nella misura del 5,25 per mille l'aliquota per
tutti gli altri immobili;
   3.  di  confermare  altresi'  in  L.  200.000 la detrazione di cui
all'art.  5  del D.Lgs. n. 504/1992 cosi' come sostituito dalla legge
n. 448/1997, art. 58 comma 30 dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale del soggetto passivo rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
   (Omissis).
   01X50141;
                         COMUNE DI COLLAGNA

   Il comune di COLLAGNA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il
20   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Aliquota ordinaria: 6 per mille.
   Aliquota ridotta per abitazione principale: no.
   Aliquota per aree fabbricabili: 6 per mille.
   Terreni: esenti.
   Detrazione abitazione principale: L. 200.000.
   Anche  per  anziano  in casa di riposo che ha dovuto trasferire la
residenza (purche' non locata).
   Anche per cittadino residente all'estero (purche' non locata).
   Anche  per  soggetto  che  risiede in altro comune per obblighi di
legge,   qualora   l'unita'   immobiliare   risulti  occupata,  quale
abitazione principale dai familiari del possessore.
   Anche abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti
di   primo  grado  (figli,  genitori)  che  la  occupano  quale  loro
abitazione principale.
   Detrazione  abitazione  principale  per  famiglie con portatori di
handicap con invalidita' civile al 100%: L. 300.000.
   (Omissis).
   01X50142;
                        COMUNE DI COLLEFERRO

   Il  comune  di  COLLEFERRO  (provincia di Roma) ha adottato, il 1o
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di approvare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi e
servizi locali riportate nelle seguenti schede:
   (Omissis).
   imposta comunale sugli immobili:
   aliquota unica per il 2001: 6 per mille;
   aliquota   ridotta  per  immobili  in  ristrutturazione  edilizia:
Progetto Coloriamo Colleferro: 2 per mille;
   detrazione   per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale   del   soggetto  passivo  e  per  le  unita'  immobiliari
equiparate all'abitazione principale: L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50143;
                         COMUNE DI COLMURANO

   Il  comune di COLMURANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 31
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   5,5 per mille per l'abitazione principale, pertinenze incluse;
   6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari e non;
   3  per  mille  l'aliquota  agevolata,  per  la  durata di anni tre
dall'inizio  dei  lavori,  a  favore  dei  proprietari  che  eseguono
interventi volti a:
   a) recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
   b)  recupero  di  immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nel centro storico;
   c) realizzazione di autorimesse o posti auto anche perti-nenziali;
   d) utilizzo di sottotetti;
   4  per  mille  per  l'abitazione  concessa  dal  possessore in uso
gratuito  a  parenti  fino  al primo grado in linea retta (genitori e
figli)  ed al secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle)
che la occupano quale loro abitazione principale;
   di  stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno
2001 in L. 220.000;
   di elevare la detrazione d'imposta a L. 250.000 per i contribuenti
che si trovano nelle seguenti condizioni di disagio:
   a)  invalido o portatore di handicap in possesso dell'attestato di
invalidita' civile non inferiore al 70 per cento;
   b)  soggetti  anziani  di  eta'  superiore  a  sessanta anni unici
occupanti dell'immobile;
   (Omissis).
   01X50144;
                         COMUNE DI COMIZIANO

   Il  comune  di  COMIZIANO  (provincia di Napoli) ha adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   abitazione  principale  e  relative  pertinenze: 5,5 per mille con
detrazione d'imposta di L. 220.000.
   seconda  abitazione  locata  con  contratto  registrato  a  chi la
utilizza per abitazione principale: 6 per mille.
   seconda abitazione non locata: 6,5 per mille.
   terreni: 6 per mille.
   (Omissis).
   01X50145;
                        COMUNE DI CONEGLIANO

   Il  comune  di CONEGLIANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 7
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di fissare per l'esercizio 2001 le seguenti aliquote differenziate
I.C.I.:
   a)  aliquota  per  unita'  immobiliari, aree edificabili e terreni
agricoli 4,8 per mille;
   b)  l'aliquota per unita' abitativa non locata a qualsiasi titolo:
7 per mille;
   c)  detrazione  per  unita'  abitativa  ove  il contribuente ha la
residenza  anagrafica  e  per  le  unita'  abitative  concesse in uso
gratuito  a  parenti  in  linea  retta e in linea collaterale fino al
secondo grado (art. 6 regolamento I.C.I.) L. 220.000;
   di  dare  atto  che  la  detrazione di cui agli articoli 6 e 7 del
vigente  regolamento  (I.C.I.) e' prevista nel caso in cui l'immobile
concesso  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea  retta  e in linea
collaterale  fino  al secondo grado sia la residenza anagrafica degli
stessi.   In  tal  caso  dovra'  essere  allegata  alla  denuncia  di
variazione  copia  del contratto di comodato o autocertificazione che
dimostri la concessione in uso gratuito;
   di dare atto, inoltre, che l'aliquota del 7 per mille va applicata
esclusivamente  alle  unita'  abitative  non locate (rientrano tra le
unita' abitative non locate anche le abitazione tenute a disposizione
del  proprietario) e non anche alle pertinenze, dato che quest'ultime
scontano l'aliquota ordinaria del 4,8 per mille;
   di  precisare,  altresi',  che  per  unita' abitativa non locata a
qualsiasi  titolo  deve intendersi ogni unita' immobiliare iscritta o
che  deve  essere  iscritta  nel catasto edilizio urbano in una delle
seguenti categorie: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/8;
   (Omissis).
   01X50146;
                          COMUNE DI CONIOLO

   Il  comune  di  CONIOLO  (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di   stabilire,  ai  fini  dell'applicazione  dell'I.C.I.  imposta
comunale  sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio
2001, l'aliquota unica del 5 per mille.
   di   stabilire  altresi'  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
sono  detratte  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare, L. 250.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
   (Omissis).
   01X50147;
                          COMUNE DI CONZANO

   Il  comune  di  CONZANO  (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di   stabilire   ai   fini   dell'applicazione  dell'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili, in questo comune con effetto
dal 1o gennaio 2001, le seguenti aliquote diversificate:
   a) aliquota ordinaria: nella misura del 5,5 per mille;
   b)  aliquota  diversificata:  viene individuata una aliquota nella
misura del 7 per mille, ai sensi dell'art. 3, comma 53 della legge 23
dicembre  1996  n.  662,  per gli immobili posseduti in aggiunta alle
abitazioni principali, quindi tutte quelle unita' immobiliari adibite
ad  abitazione  diverse  dalla  prima  abitazione  che siano tenute a
disposizione dei proprietari e comunque sfitti;
   c)  aliquota  agevolata  speciale:  viene individuata una aliquota
nella  misura  del  4 per mille a favore dei proprietari che eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  ovvero  finalizzati al recupero di immobili di interesse
artistico  ed architettonico, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge 27
dicembre 1997 n. 449. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente
alle unita' immobiliari succitate per la durata di 3 anni dall'inizio
dei lavori.
   2.   dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  250.000  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   01X50148;
                          COMUNE DI CORIANO

   Il  comune  di  CORIANO  (provincia  di Rimini) ha adottato, il 24
gennaio    2001,    la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazionedelle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), perl'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare  per  l'anno  2001, le aliquote per l'applicazione
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nelle seguenti risultanze:
   1)  4,5  per  mille,  per  le  abitazioni  principali, comprese le
pertinenze, dei soggetti residenti;
   2)  6  per  mille, per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni
principali dei soggetti residenti:
   3)  7  per mille, per le unita' immobiliari sfitte, classificate o
classificabili  nella categoria catastale A (appartamenti abitativi o
assimilati)  ad  eccezione  della  categoria catastale A/10 (uffici),
nell'intesa  che non sono da considerare sfitte le unita' immobiliari
per  le  quali  e' stato stipulato contratto di locazione debitamente
registrato  e  che  le unita' immobiliari abitate da parenti entro il
primo   grado   in   linea   retta,  residenti  nell'immobile,  siano
assoggettate  all'aliquota  di  cui  al  punto  1) (aliquota ridotta)
nell'intento    che   uno   dei   due   contraenti   sia   pensionato
ultrasessantenne  e con un reddito del nucleo familiare non superiore
a  L.  16.000.000  annui se singolo o L. 29.000.000 annui nel caso di
coniugi e/o altri componenti il nucleo familiare di convivenza.
   (Omissis).
   di  determinare,  per  l'anno  2001,  le  detrazioni  a favore dei
soggetti residenti nel comune di Coriano, come in appresso:
   a)  proprietari  dell'unica  unita'  immobiliare  posseduta,  piu'
eventuali  pertinenze a servizio di detta unita' immobiliare, purche'
questa sia di tipologia catastale A/3 (abitazione di tipo economico),
A/4   (abitazione   di   tipo  popolare),  A/5  (abitazione  di  tipo
ultrapopolare, ed adibita a propria abitazione principale, oltre alla
detrazione  delle  L.  200.000  annue, una ulteriore detrazione di L.
120.000 annue, cosi' per complessive L. 320.000 annue;
   b)  pensionati,  con  eta'  superiore ai 60 anni, alla data del 31
dicembre  2000  aventi il minimo INPS e comunque in possesso del solo
reddito  di  pensione con imponibile lordo, del nucleo familiare, non
superiore  a  L.  16.000.000  annui, se singolo, oppure L. 29.000.000
annui nel caso di coniugi e o altri componenti il nucleo familiare di
convivenza  e  di  redditi  derivanti  da  terreni  agricoli  il  cui
ammontare,  comprensivo  sia  del  reddito dominicale piu' il reddito
agrario,  sia  inferiore  a  L.  100.000  su base annua per il nucleo
familiare,  indipendentemente  dalla  categoria  catastale dell'unica
unita'   immobiliare   posseduta  ed  adibita  a  propria  abitazione
principale,  piu'  eventuali  pertinenze  a  servizio dell'abitazione
principale,  oltre alla detrazione di L. 200.000 annue, una ulteriore
detrazione  di L. 250.000, cosi' per complessive L. 450.000 annue. Si
precisa  inoltre  che  l'ulteriore detrazione delle L. 250.000 annue,
per i pensionati, non sara' accordata ai nuclei familiari all'intern
   o  dei  quali sia ricompreso un componente che risulti titolare di
partita I.V.A. agricola.
   Da tali limiti di reddito vanno esclusi:
   la  casa  o  appartamento  di  proprieta'  adibiti  ad  abitazione
esclusiva  piu' le eventuali pertinenze (garage, posto auto, cantina,
ecc.);
   tutti i redditi esenti IRPEF;
   gli emolumenti arretrati.
   In  deroga  a  quanto  previsto  a favore dei pensionati al minimo
INPS,  si precisa che l'ulteriore detrazione verra' accordata anche a
quei  nuclei  familiari  composti  da, o che ricomprendono al proprio
interno  soggetti  di  eta'  inferiore  ai sessanta anni anche se non
titolari di pensione, purche' totalmente e permanentemente inabili al
lavoro  o  comunque con una invalidita' non inferiore al 67 per cento
o, tale da precludere un inserimento lavorativo, ed aventi un reddito
annuo lordo non superiore a L. 16.000.000;
   di  stabilire  che  ogni  soggetto  passivo  avente  diritto  alla
maggiore  detrazione  potra'  avvalersene direttamente al momento del
pagamento delle rate (I.C.I.) per l'anno 2001.
   (Omissis).
   01X50149;
                    COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

   Il   comune  di  CORIGLIANO  CALABRO  (provincia  di  Cosenza)  ha
adottato,  il  21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  come  determina,  per l'anno 2001 l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per
mille;
   2.  determinare,  nella misura del 4 per mille, per un periodo non
superiore  a  tre anni, l'aliquota dovuta per i fabbricati realizzati
per  la  vendita  e  non  venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione di immobili;
   3.  di  stabilire,  altresi',  che  per  i  soggetti  portatori di
handicaps,  la  detrazione  per  abitazione principale e' elevata per
l'anno 2001 a L. 220.000, fino a concorrenza d'imposta;
   4.  resta  confermata  a  L.  200.000  la detrazione per le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  fino  a concorrenza
d'imposta.
   (Omissis).
   01X50150;
                     COMUNE DI CORLETO PERTICARA

   Il comune di CORLETO PERTICARA (provincia di Potenza) ha adottato,
il   14   marzo   2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   2.  confermare  per  l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille e la detrazione
per l'abitazione principale in L. 250.000.
   (Omissis).
   01X50151;
                          COMUNE DI CORNALE

   Il  comune  di  CORNALE  (provincia  di  Pavia)  ha adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, per tutti gli
immobili;
   2.   di   stabilire   l'importo   della  detrazione  per  l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo, nella misura obbligatoria per legge.
   (Omissis).
   01X50152;
                   COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE

   Il comune di CORNEGLIANO LAUDENSE (provincia di Lodi) ha adottato,
il  28  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  per  l'anno  2001  le  aliquote  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  che  saranno applicate in questo
comune nelle seguenti misure:
   unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille.
   si  considera  direttamente adibita ad abitazione principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
   Altre unita' immobiliari 6 per mille
   Terreni agricoli 6 per mille
   Aree edificabili 6 per mille
   ai  sensi  dell'art. 19 del vigente regolamento per l'applicazione
dell'l.C.I. sono previste riduzioni d'imposta pari al 50% per:
   fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di fatto non
utilizzati  limitatamente  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale
sussistono  tali  condizioni. Le caratteristiche per l'individuazione
dei  fabbricati  o unita' immobiliari aventi diritto all'applicazione
sono riportate al comma 1 del suddetto art. 19.
   gli immobili appartenenti all'ALER (ex IACP)
   2.  di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per
l'abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50153;
                         COMUNE DI CORROPOLI

   Il  comune  di  CORROPOLI (provincia di Teramo) ha adottato, il 10
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di approvare, (omissis), e confermando quanto deliberato dalla
giunta  comunale  con  atto  n.  26  del  10  marzo  2001, l'aliquota
dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con
effetto dal 1o gennaio 2001 nella misura del 5 per mille;
   2.  di  approvare,  inoltre, la proposta della giunta comunale, di
cui  alla  deliberazione  n.  26  deI  10  marzo  2001, di elevare la
detrazione  per  l'abitazione  principale  stabilita  in  L.  200.000
dall'art.  8,  comma  2,  del decreto legislativo n. 421/1992 e succ.
mod. a L. 300.000 nei seguenti casi:
   immobili   di  proprieta'  o  altro  diritto  reale  di  godimento
appartenenti  a  soggetti nel cui nucleo familiare ci siano portatori
di handicap;
   unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale di soggetti
aventi unica fonte di reddito la pensione sociale al minimo o assegno
sociale al minimo alla data del 1o gennaio 2001.
   (Omissis).
   01X50154;
                        COMUNE DI CORTAZZONE

   Il  comune  di  CORTAZZONE  (provincia  di  Asti)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata
in questo Comune nella misura unica del 5 per mille.
   (Omissis).
   01X50155;
                        COMUNE DI CORTEMILIA

   Il  comune  di  CORTEMILIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di   determinare   nella   misura   del  5  per  mille  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, da
applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
   di  determinare,  per  l'anno  2001,  la  detrazione  per l'unita'
immobiliare  principale e le sue pertinenze iscritte distintamente in
catasto, in L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50156;
                     COMUNE DI COSSANO CANAVESE

   Il  comune  di COSSANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato,
il   19  febbraio  2001  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire,  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 6 del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 modificato dall'art. 3,
comma  53  dellalegge  23 dicembre 1996, n. 662, nella misura del sei
per  mille  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.)
per  l'anno  2001  da  applicarsi  in  misura  unica  a tutte le basi
imponibili.
   (Omissis).
   01X50157;
                       COMUNE DI COSTABISSARA

   Il  comune  di COSTABISSARA (provincia di Vicenza) ha adottato, il
19   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di determinare per l'anno 2001 le tariffe relative all'imposta
comunale sugli immobili nella misura seguente:
   aliquota generale: sei per mille;
   aliquota abitazione principale: cinque per mille;
   aliquota  per una sola unita' immobiliare C6 annessa ad abitazione
principale: cinque per mille;
   aliquota per immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il
primo grado: cinque per mille;
   aliquota  per  immobili  locati  con contratto registrato ai sensi
dell'art. 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998: cinque per mille.
   2.  di  fissare  per  l'anno  2001  la detrazione per l'abitazione
principale  nella  misura unica di L. 200.000 come previsto dall'art.
3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   3.  di  determinare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione
principale  nella  misura  unica  di  L.  200.000  (duecentomila) per
immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il primo grado.
   4.  di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
   (Omissis).
   01X50158;
                        COMUNE DI COSTACCIARO

   Il  comune  di  COSTACCIARO  (provincia di Perugia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno  2001 l'aliquota I.C.I. al 6,5 per
mille   per  tutte  le  situazioni  tassabili  e  la  detrazione  per
l'abitazione principale a L. 220.000;
   (Omissis).
   01X50159;
                         COMUNE DI CRAVEGGIA

   Il  comune  di  CRAVEGGIA  (provincia  di Verbano Cusio Ossola) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1.   di   determinare   per   l'anno  2001  le  seguenti  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
   unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale (prima casa)
ed unita' immobiliari locate utilizzate come abitazione principale: 6
per mille;
   altri    fabbricati   ed   immobili   diversi   dalle   abitazioni
principali:6,5 per mille.
   2.  di  confermare in L. 200.000 la detrazione dell'importo dovuto
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50160;
                        COMUNE DI CRESPIATICA

   Il  comune  di  CRESPIATICA  (provincia  di Lodi) ha adottato, l'8
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   a. aliquota ordinaria 6 per mille - aliquota abitazione principale
5,5 per mille - detrazione abitazione principale L. 230.000;
   b.  assimilazione  tra  abitazione  principale  e  sue  pertinenze
consistenti in box;
   c.  considerazione  dell'abitazione  concessa  in  uso gratuito ai
famigliari come abitazione principale;
   d.  detrazione  sulla prima casa elevata a L. 350.000 per i nuclei
famigliari composti da persone ultra sessantenni con il reddito lordo
complessivo pari o inferiore a L. 21.000.000; tale cifra va elevata a
L. 25.000.000 se il coniuge e' a carico;
   e.  innalzamento  dell'aliquota  al  7 per mille in relazione alle
aree fabbricabili ed alle seconde case sfitte abitabili.
   (Omissis).
   01X50161;
                         COMUNE DI CRESPINA

   Il  comune di CRESPINA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:
5 per mille;
   unita'  immobiliari  sfitte  e non locate come definite all'art. 7
del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.: 7 per mille;
   Altre tipologie di immobili e terreni: 6,2 per mille.
   2.  di  determinare,  inoltre,  per  l'anno  2001 in L. 300.000 la
detrazione  dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50162;
                          COMUNE DI CROPANI

   Il  comune  di  CROPANI  (provincia  di  Catanzaro) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   2.  di  confermare, senza variazioni le aliquote I.C.I. per l'anno
2000,  che saranno applicate in questo comune, nella misura del 7 per
mille   per   gli   immobili  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione
principale  e  per  gli immobili diversi dalle abitazioni e del 6 per
mille per i terreni edificabili e per l'abitazione principale;
   3.  di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  fino  a
concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo di possesso.
   01X50163;
                           COMUNE DI CROSA

   Il  comune  di  CROSA  (provincia  di  Biella)  ha adottato, il 10
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di fissare, per l'anno 2001, nelle misure seguenti le aliquote
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
   aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
   aliquota alloggi non locati: 6 per mille.
   2.  di  stabilire  che  gli  alloggi  muniti di utenze dei servizi
pubblici  (acqua,  energia  elettrica)  e  tenute  a disposizione del
proprietario  per usi saltuari si intendono assoggettati all'aliquota
ordinaria.
   3. di dare atto che rimangono invariate le detrazioni nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni.
   (Omissis).
   01X50164;
                         COMUNE DI CUGGIONO

   Il  comune  di  CUGGIONO  (provincia  di Milano) ha adottato, il29
gennaio  2001  (n.  19)  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   a.   unita'   immobiliari   adibite  ad  abitazione  principale  e
pertinenze:aliquota 4,7 per mille
   terreni agricoli: aliquota: 4,7 per mille.
   altri immobili: aliquota: 5,5 per mille.
   aree fabbricabili: aliquota 5,5 per mille.
   2.  di  determinare  ai  sensi  dell'art.  8, comma 3, del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  e s.m. per l'anno 2001, le
detrazioni di imposta come abitazione principale dei soggetti passivi
percettori  di  redditi INPS (pensionati, cassa integrati, persone in
mobilita)  aventi  reddito  complessivo  annuo  del  nucleo familiare
dimorante  abitualmente nell'immobile riferito all'anno 2000, inclusi
gli  eventuali  redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non
compresi  nella  dichiarazione  annuale dei redditi, non superiore ai
seguenti valori:
=====================================================================
     Numero componenti nucleo familiare      |     Importo Lire
=====================================================================
                      1                      |      10.000.000
                      2                      |      16.500.000
                      3                      |      21.200.000
                      4                      |      25.300.000
                      5                      |      29.500.000
                      6                      |      33.400.000
                  7 e oltre                  |
   Detrazioni L. 250.000
   b)  di  stabilire  che  ai sensi dell'art. 3, comma 55, modificato
dall'art.  8  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504
dall'imposta  dovuta  per  unita'  immobiliari  adibita ad abitazione
principale  del  soggetto passivo e ai soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivise,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del suo
ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale condizione.
   3.  di dare atto che ai sensi del comma 1, dell'art. 8 del decreto
legislativo  n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della
legge  23  dicembre  1996, n. 662, l'imposta sara' ridotta del 50 per
cento  per  i  fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto
non  utilizzati  limitatamente  al periodo dell'anno durante il quale
sussistono  dette condizioni, da accertarsi con le modalita' previste
dal medesimo comma;
   4.  di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili  che  acquistano la residenza in Istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata,  come  previsto  dal  comma 56
dell'art. 3 della legge n. 662/1996.
   (Omissis).
   01X50165;
                          COMUNE DI CUPELLO

   Il  comune  di  CUPELLO  (provincia  di  Chieti)  ha adottato, l'8
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare,  omissis,  per l'anno 2001, l'imposta comunale
I.C.I. in vigore nell'anno 2000, come segue:
   5 per mille per abitazioni principali ed altri immobili;
   6 per mille per gli alloggi sfitti e non locati;
   7 per mille per i fabbricati inagibili non ristrutturati;
   3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti
al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico o architettonico
localizzati  nei  centri  storici  ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse   o  al  recupero  di  sottotetti,  cosi'  come  previsto
dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
   2.  di  confermare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  rapportato  al periodo dell'anno
durante  il  quale  si protrae tale destinazione, il tutto in base al
dispositivo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e
successive modificazioni ed integazioni.
   (Omissis).
   01X50167;
                           COMUNE DI DEGO

   Il comune di DEGO (provincia di Savona) ha adottato, il 31 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1. di stabilire per l'anno 2001, per il comune di Dego, ai sensi e
per  gli  effetti  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
l'aliquota  per  l'imposta  comunale sugli immobili, nella misura del
6,5  per  mille  per  tutti  gli  immobili situati nel territorio del
comune e soggetti a tale imposta;
   2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione principale e' fissata nella misura di L. 200.000 annue
cosi'  come  previsto  dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n.
662/1996;
   (Omissis).
   01X50168;
                          COMUNE DI DERVIO

   Il  comune  di DERVIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  per  l'anno 2001, le aliquote e le detrazione
l.C.l. nel seguente modo:
   abitazione principale: 5 per mille;
   abitazioni  possedute  a  titolo  di  proprieta' o di usufrutto da
anziani   o   disabili  residenti  in  questo  comune  ma  ricoverati
permanentemente in istituti di ricovero o sanitari: 5 per mille;
   immobili  di  proprieta' di enti non economici che non hanno scopo
di lucro: 5 per mille;
   tutti gli altri fabbricati: 5,8 per mille;
   aree fabbricabili: 5,8 per mille;
   detrazione  d'imposta  anno  2001:  L.  250.000  per  l'abitazione
principale;
   2.  di  aumentare  la detrazione per l'abitazione principale da L.
250.000 a L. 300.000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3,
del  decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n.
122/1997,   ai  fini  del  pagamento  dell'I.C.I.  per  l'anno  2001,
confermando  i  criteri  introdotti  dalla deliberazione di consiglio
comunale  n. 55, del 28 ottobre 1994, a favore dei soggetti che siano
in possesso dei seguenti requisiti:
   a)   l'abitazione   principale  deve  appartenere  alle  categorie
catastali A2, A3, A4, A5, A6;
   b)  reddito complessivo lordo per nucleo familiare non superiore a
L.  50.000.000,  tale limite e' incrementato di L. 5.000.000 per ogni
altra  persona a carico (si considerano familiari a carico quelli per
i  quali  sussiste  il  diritto  agli  assegni  familiari  o ad altro
trattamento  di  famiglia,  anche se non effettivamente corrisposti).
L'ammontare del reddito va riferito all'anno 2000 per l'intero nucleo
familiare;
   c)  l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica di proprieta'
del  nucleo  familiare,  nel  caso  in  cui detta unita' sia goduta a
titolo  di  usufrutto,  uso,  o  altro diritto reale i componenti del
nucleo  familiare  non  devono  possedere  in proprieta' alcuna altra
unita'   immobiliare,   escluso   il   garage  o  box  di  pertinenza
dell'abitazione e redditi dl terreni non edificabili.
   d)  per  l'applicazione dell'ulteriore riduzione valgono le stesse
norme  stabilite  per l'abitazione principale di cui al comma 2, art.
8, legge 23 ottobre 1992, n. 421.
   e)  i  soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di
cui   sopra,   devono  presentare  apposita  richiesta,  nella  forma
dell'autocertificazione  prevista ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, contenente:
   1. nome, cognome, Indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
   2. la categoria catastale di appartenenza;
   3. l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 2000;
   4.   il  possesso  degli  altri  requisiti  richiesti  di  cui  ai
precedente punto c);
   3. di dare atto che:
   la richiesta, autocertificazione, dovra' essere inviata, a pena di
decadenza,  entro  e  non oltre il 30 giugno 2001 all'ufficio tributi
del  comune di Dervio, piazza IV Novembre n. 3, mediante raccomandata
con  avviso  di  ricevimento  o  presentata  direttamente al predetto
ufficio.  Nel  caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la
richiesta spedita entro il predetto termine;
   i  contribuenti  che  hanno  inviato la richiesta entro i termini,
potranno  al  momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001 gia' tener
conto della maggiore detrazione richiesta.
   (Omissis).
   01X50169;
                       COMUNE DI DIANO D'ALBA

   Il  comune di DIANO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di   determinare   per   l'anno  2001  le  seguenti  aliquote  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
   a)  5,5  per  mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale,   intende  tale  solo  quella  che  il  soggetto  passivo
(proprietario  o  titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione
sull'immobile)   residente   nel   comune  di  Diano  d'Alba,  occupa
direttamente a scopo abitativo e per la quale spetta la detrazione di
L.  200.000,  unitamente  alle  pertinenze  individuate in numero due
autorimesse per ogni abitazione principale;
   b) 6,75 per mille per tutti gli altri immobili e per i terreni;
   (Omissis).
   01X50170;
                           COMUNE DI DISO

   Il  comune  di  DISO (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1.  stabilire,  per  l'anno  2001,  nella  misura del 5 per mille,
l'aliquota   dell'imposta   comunale   sugli  immobili,  a  tal  fine
confermando la medesima misura gia' in vigore negli anni decorsi.
   (Omissis).
   01X50171;
                          COMUNE DI DRAPIA

   Il  comune  di DRAPIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il
22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  adottare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, nella misura unica
del5,5  per  mille,  con detrazione della prima abitazione (residenti
nella stessa) nella misura unica di L. 200.000;
   (Omissis).
   01X50172;
                    COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

   Il   comune  di  FALCONARA  MARITTIMA  (provincia  di  Ancona)  ha
adottato, il 23 gennaio e 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare,  per  l'anno  d'imposta  2001,  le  aliquote  e le
detrazioni  I.C.I., gia' stabilite con atto del consiglio comunale n.
4 del 16 febbraio 2000 e precisamente:
   aliquote:
   a)  aliquota  ordinaria:  7  per  mille per terreni agricoli, aree
fabbricabili  ed altri fabbricati diversi da quanto indicato ai punti
b), c), d);
   b)  aliquota  ridotta:  4,75  per  mille  per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita ad abitazione principale delle persone fisiche,
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie residenti in
questo comune;
   c) aliquota agevolata: 5 per mille per l'unita' immobiliare locata
ai sensi dell'art. 2 , comma 3, della legge n. 431/1998;
   d)  aliquota  maggiorata: 9 per mille per l'unita' immobiliare non
locata  per la la quale non risulta essere stato registrato contratto
di locazione da almeno 2 anni;
   detrazioni:
   1.  L.  500.000 per l'abitazione principale dei soggetti residenti
nei quartieri di Villanova, Fiumesino, Poiole e Rocca Priora;
   2.  L.  300.000 per l'abitazione principale dei soggetti residenti
in questo comune, ed alle seguenti condizioni:
   a) siano titolari di unica abitazione;
   b)  facciano  parte  di  un nucleo familiare composto da una o due
persone,  ambedue  di  eta'  non  inferiore  ad  anni  sessantacinque
nell'anno d'imposta;
   c)  abbiano un reddito lordo annuo non superiore, per l'anno 1999,
ai seguenti limiti:
   L. 12.180.000 per una persona;
   L. 20.577.000 per due persone;
   d)  che  l'immobile abitato dal richiedente sia classificato nelle
categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
   e   secondo   le   modalita'  di  attuazione  stabilite  nell'atto
deliberativo del consiglio comunale n. 4 del 16 febbraio 2000;
   3.  di  dare  atto  che  i contribuenti residenti nei quartieri di
Villanova,  Fiumesino,  Poiole,  Rocca Priora portino direttamente in
detrazione  L.  500.000  per  abitazione  principale  ed  il servizio
tributi provvedera' ai controlli del caso;
   4.  di  stabilire  inoltre  che  le  suddette  detrazioni non sono
cumulabili tra loro; 1/4
   (Omissis).
   1.  di rettificare parzialmente l'atto deliberativo G.C. n. 17 del
23 gennaio 2001, rideterminando l'aliquota ridotta, da applicarsi per
l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille.
   (Omissis).
   01X50173;
                   COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA

   Il  comune  di  FARA  OLIVANA  CON  SOLA (provincia di Bergamo) ha
adottato,  il  23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno 2001, l'aliquota e la detrazione
dell'imposta   comunale   sugli   immobili,   istituita  con  decreto
legislativo n. 504 del 1992, nelle misure specificate in premessa:
   a) abitazione principale: aliquota 5,5 per mille;
   b) per l'abitazione principale: detrazione di L. 200.000;
   (Omissis).
   01X50174;
                          COMUNE DI FARNESE

   Il  comune  di  FARNESE  (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28
febbraio  2001  e  20  dicembre  2000,  le  seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare  per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. per l'anno 2000
stabilite  con  deliberazione  del  consiglio  comunale  n. 9/2000, e
precisamente:
   6  per  mille:  l'aliquota  generale di riferimento per il calcolo
dell'imposta comunale sugli immobili, dovuta dai soggetti obbligati;
   7 per mille: ltaliquota da applicare alle persone fisiche soggetti
passivi,  per  le sole unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli
stessi possedute in aggiunta;
   (Omissis).
   a.  aliquota  del  4  per  mille  per gli immobili siti nel centro
storico  ricadenti  nella zona A, destinati ad abitazioni principali,
che  saranno  oggetto  di  recupero  strutturale  effettuato ai sensi
dell'art.  31,  comma  1, lettere c), d), e) della legge n. 457 del 5
maggio  1978,  per  i  primi  tre anni successivi alla data di inizio
lavori;
   b.  ai  fini  di  favorire  una politica di sviluppo dell'economia
locale,   in   particolare   per  le  unita'  immobiliari,  di  nuova
costruzione,  destinate  ad  abitazioni  e  classificate  nei  gruppi
catastale  da  A2  ad  A5,  interamente posseduti da persona fisica o
giuridica,  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e
di  alienazione degli immobili, si stabilisce la seguente particolare
aliquota a partire dall'anno 2001:
   4 per mille per il primo e secondo anno di imposta successivo alla
data di ultimazione dei lavori;
   5 per mille per il terzo anno;
   A  tal  fine  l'interessato  dovra'  produrre il certificato della
Camera  di commercio dal quale risulti l'oggetto dell'attivita' sopra
descritto;
   (Omissis).
   01X50175;
                           COMUNE DI FAULE

   Il  comune  di FAULE (provincia di Cuneo) ha adottato, le seguenti
deliberazioni   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   tipologia degli immobili:
   abitazione  principale  -  unita'  immobiliari  equiparate - altre
tipologie di immobili aliquota unica 6 per mille;
   detrazioni:  di  stabilire  per l'anno 2001, le seguenti misure di
detrazioni d'imposta:
   detrazione   annua  abitazione  principale  e  unita'  immobiliari
equiparate L.200.000.
   (Omissis).
   01X50176;
                          COMUNE DI FAUGLIA

   Il  comune  di  FAUGLIA  (provincia  di  Pisa)  ha  adottato, l'11
dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
   aliquota ordinaria del 6 per mille;
   aliquota  ridotta  del  5,3  per  mille  in  favore  delle persone
fisiche,  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa  residenti  nel  comune di Fauglia, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e in favore
di  persone  fisiche,  soggetti  passivi,  per  le unita' immobiliari
locate,  con  contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come
abitazione  principale, dando atto del rispetto del comma 1, articolo
4,   del  decreto  legge  8  agosto  1996,  n.  437,  convertito  con
modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556;
   aliquota  del  7  per  mille  per  gli  alloggi  non  locati  (non
utilizzati  e  non occupati) ad esclusione dell'abitazione principale
di soggetti residenti all'estero.
   2.  di  elevare  la  detrazione  per l'abitazione principale da L.
200.000 a L. 500.000 alle seguenti categorie di soggetti passivi:
   disabili  totali  (o  aventi  nel proprio nucleo familiare persone
nella  suddetta  situazione)  a  condizione di essere possessori solo
dell'unita'  immobiliare  per  la  quale  viene richiesta la maggiore
detrazione e con un reddito complessivo familiare lordo non superiore
all'importo di L. 40.000.000 annui (escluso il reddito del fabbricato
per  il  quale  si  chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza,
oltre ad eventuali indennita' di accompagnamento);
   possessori  solo  dell'immobile  per  il  quale viene richiesta la
maggiore  detrazione  e  aventi per l'anno precedente a quello cui si
riferisce  l'imposta  un reddito complessivo familiare lordo, escluso
il reddito del fabbricato per il quale si richiede la detrazione, non
superiore  a  L.  13.000.000  per  nuclei  familiari  composti  da un
componente,  incrementato  di  L.  3.000.000  per  ogni componente il
nucleo.
   3.  di  stabilire  che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore
detrazione  per l'abitazione principale debba essere subordinata alle
seguenti condizioni:
   a)  che  gli  altri componenti del nucleo familiare non possiedano
alcuna proprieta' immobiliare;
   b)  che  l'immobile  per  il  quale  viene  richiesta  la maggiore
detrazione  non  sia classificato nei gruppi catastali A/1, A/7, A/8,
A/9);
   c)  che  i contribuenti che intendano usufruire dei benefici sopra
descritti,  debbano  presentare  apposita  domanda,  corredata  della
relativa documentazione, all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2001.
   (Omissis).
   01X50177;
                      COMUNE DI FEROLETO ANTICO

   Il   comune  di  FEROLETO  ANTICO  (provincia  di  Cantanzaro)  ha
adottato,  il  19 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  confermare  per  l'anno  2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
   2.  di  fissare per alcuni fabbricati, ai sensi dell'art. 1, comma
5,  della  legge  n. 449/1997 e dell'art. 14 del regolamento comunale
per  la  disciplina  dell'I.C.I., approvato con delibera di consiglio
comunale n. 3 del 25 marzo 1999, le seguenti aliquote agevolate:
   4  per  mille,  a  favore  dei proprietari che eseguano interventi
volti  al  recupero di fabbricati o unita' immobiliari, ricadenti nel
centro  abitato  (zona  A  e  B  del  P.R.G.),  che  risultino essere
inagibili o inabitabili e/o fatiscenti;
   5  per  mille  a favore dei proprietari che eseguano interventi di
manutenzione  straordinaria,  cosi'  come definiti dall'art. 31 della
legge   8   agosto  1978,  n.  457,  su  altri  fabbricati  o  unita'
immobiliari, ricadenti nel centro abitato (zona A e B del P.R.G.);
   con  la  precisazione  che  le  predette  aliquote  agevolate sono
applicate   limitatamente   alle  unita'  immobiliari  oggetto  degli
interventi  e  per  la  durata  di  tre  anni dall'inizio dei lavori,
purche' i lavori siano iniziati, come evidenziato nella dichiarazione
di  inizio  attivita'  presentata al comune, o i relativi progetti di
ristrutturazione,  se necessari, siano presentati nel corso dell'anno
2001.
   (Omissis).
   01X50178;
                        COMUNE DI FERRANDINA

   Il  comune  di  FERRANDINA  (provincia  di Matera) ha adottato, le
seguenti  deliberazioni  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   determinare  per  l'anno  2001  le  seguenti  aliquote  I.C.I. che
saranno applicate in questo comune:
   a) 5,5 per mille per l'abitazione principale;
   b) 5,8 per mille per tutti gli altri immobili;
   c)  di  stabilire  la  misura  della  detrazione  per l'abitazione
principale in L. 225.000.
   (Omissis).
   01X50179;
                       COMUNE DI FIANO ROMANO

   Il  comune  di FIANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 21
dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. aliquota ordinaria: 6 per mille;
   2. aliquota per abitazione principale: 4,5 per mille;
   3. detrazione per l'abitazione principale: L. 350.000;
   4.  detrazione  per  i proprietari di unica unita' immobiliare che
sia  adibita  ad  abitazione  principale,  con  relative  pertinenze,
purche'  titolari  di  sola  pensione sociale o portatori di handicap
riconosciuti  al 100 per cento il cui reddito complessivo del proprio
nucleo familiare non superi i 15 milioni: L. 450.000.
   (Omissis).
01X50180;