(all. 4 - art. 1)
                          COMUNE DI FICARRA

   Il  comune  di  FICARRA  (provincia di Messina) ha adottato, il 29
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  confermare,  per  l'anno  2001,  nella  misura del 5 per mille
l'aliquota  unica  da  applicare  alla base imponibile per il calcolo
dell'imposta  comunale  di  tutti  gli  immobili  e  in L. 300.000 la
detrazione  d'imposta  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita
dal  possessore  ad abitazione principale, determinate ai sensi degli
articoli  6  e  8  del  decreto  legislativo n. 504/1992 e successive
modifiche  ed  integrazioni dalla Giunta municipale con deliberazione
n. 132 del 21 dicembre 2000.
   (Omissis).
   01X50181;
                          COMUNE DI FILAGO

   Il  comune  di  FILAGO  (provincia  di Bergamo) ha adottato, il 29
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).   1.   determinare,   per   l'anno   2001,  le  tariffe
dell'Imposta  comunale  sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure proposte
dalIAmministrazione comunale e dall'Ufficio Ragioneria (integralmente
recepite  negli  stanziamenti  di  entrata del bilancio di previsione
2001) e di seguito elencati:
=====================================================================
      Imposta comunale sugli immobili      |        anno 2001
=====================================================================
            Aliquota ordinaria             |     6,25 per mille
             Aliquota ridotta              |     5,50 per mille
   Detrazione per l'abitazione principale L. 300.000
   (Omissis).
   01X50182;
                     COMUNE DI FIORANO CANAVESE

   Il  comune  di FIORANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato,
il  21  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   A)  Di  stabilire  per  l'anno 2001 nella misura del 5,6 per mille
l'aliquota  per la applicazione della imposta comunale sugli immobili
istituita   con  decreto  legislativo  30  dicembre  1992  n.  504  e
successive modificazioni ed integrazioni;
   B)  Di stabilire per l'anno 2001, dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si
detraggono,   fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
distribuzione;
   (Omissis).
   01X50183;
                    COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO

   Il   comune  di  FIUMEFREDDO  BRUZIO  (provincia  di  Cosenza)  ha
adottato,  il  20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Sono  confermate  per  l'anno  2001  le aliquote, detrazioni e
riduzioni dell'imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
   a)  aliquota  del  6.50  per  mille per le abitazioni principali ,
intendendo tali le unita' immobiliari di fatto abitate per un periodo
continuativo, nel corso dell'anno, superiore ad otto mesi;
   b)  aliquota  del  7  per  mille  per  le altre abitazioni ed aree
fabbricabili;
   c)  detrazione  di  L. 300.000 per le abitazioni principali di cui
alla precedente lett. a);
   d)  riduzione  della  tariffa  al  50% per i fabbricati dichiarati
inagibili ed inabitabili.
   (Omissis).
   01X50184;
                           COMUNE DI FLERO

   Il  comune  di  FLERO  (provincia  di  Brescia) ha adottato, il 18
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  Di  determinare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  e detrazioni
I.C.I., con le seguenti tariffe:
   aliquota I.C.I. 5 per mille;
   detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
e relative pertinenze:
   categorie  A/2  -  A/3  -  A/4  - A/5 - A/6 L. 300.000 per rendite
catastali fino a L. 2.000.000;
   categorie  A/1  - A/7 - A/8 - A/9 L. 270.000 per rendite catastali
fino a L. 2.000.000.
   (Omissis).
   01X50185;
                        COMUNE DI FONTANELLE

   Il  comune di FONTANELLE (provincia di Treviso) ha adottato, il 17
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   I.C.I.  -  Aliquota  del  5  per mille - detrazione per abitazione
principale  L.  200.000  (articoli  6  e  8  decreto  legislativo  n.
540/1992).
   (Omissis).
   01X50186;
                          COMUNE DI FORANO

   Il  comune di FORANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 26 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  come  segue le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
   a)  aliquota  ordinaria  del  7  per  mille per tutti gli immobili
diversi dalle unita' immobiliari destinate ad abitazioni principali;
   b) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari destinate ad
abitazione  principale, cosi' come definita nel regolamento comunale,
nei seguenti casi:
   I. abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
   II.  abitazione  concessa in uso gratuito dal proprietario ai suoi
familiari  (parenti ed affini fino al secondo grado, che vi risiedano
anagraficamente e che le usino come abitazioni principali);
   III.  abitazione  posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata.
   2.  di  fissare  nella  misura  di  L.  500.000  la detrazione per
l'abitazione  principale,  cosi'  come  stabilito all'art. 5 comma 2,
lettera b) del vigente regolamento dell'I.C.I.
   (Omissis).
   01X50187;
                          COMUNE DI FORMIA

   Il  comune  di  FORMIA  (provincia  di  Latina) ha adottato, il 19
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  ...  (omissis)  ... la situazione I.C.I. per l'anno 2001 e' la
seguente:
   a)  4  per  mille  in favore delle unita' immobiliari destinate ad
abitazione  principale del soggetto passivo, delle unita' immobiliari
appartenenti  alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite
ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari e delle pertinenze
dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto
(art. 6 Regolamento I.C.I.);
   b) 5,75 per mille in favore delle unita' immobiliari che possedute
in  aggiunta  all'abitazione  principale  sono  concesse  da  persone
fisiche in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1o (primo)
grado  (genitori  e  figli) a condizione che l'unita' immobiliare sia
utilizzata   come   abitazione   principale,   con  esclusione  della
detrazione  prevista  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale;
   c) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari.
   2.  dare  atto  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale, di cui alla lettera a) - del punto
2)  si  detrae,  fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di L.
200.000  rapportata  al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione.
   (Omissis).
   01X50188;
                       COMUNE DI FORNI AVOLTRI

   Il comune di FORNI AVOLTRI (provincia di Udine) ha adottato, il 20
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno  2001  l'aliquota I.C.I. (omissis)
rispettivamente applicata nella misura del 4,5 per mille per le prime
case e del 6 per mille per i rimanenti immobili.
   (Omissis).
   01X50189;
                      COMUNE DI FORNO CANAVESE

   Il  comune di FORNO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il
2   febbraio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  aliquota  del 6 per mille per abitazione principale e relative
pertinenze;
   2)  aliquota  ordinaria  del  6,50  per  mille per tutti gli altri
fabbricati
   3)  di  determinare  altresi'  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
decretolegislativo  n.  504/1992,  come sostituito dall'art. 3, comma
55,  legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dalIart. 3 del decreto legge n.
50/1997,  convertito  nella  legge  n.  122/1997, per l'anno 2001, la
detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50190;
                           COMUNE DI FOSSA

   Il  comune  di  FOSSA  (provincia  di L'Aquila) ha adottato, il 23
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Di  stabilire  nella  misura  del  5  per mille l'aliquota per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001.
   (Omissis).
   01X50191;
                     COMUNE DI FOSSATO SERRALTA

   Il   comune  di  FOSSATO  SERRALTA  (provincia  di  Catanzaro)  ha
adottato,  il  13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  per  l'anno  2001,  l'aliquota comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  da  applicare in questo comune nella misura unica
del 6,5 per mille senza avvalersi della facolta' di diversificazione.
   2.  di  confermare  per  l'anno  2001  la  detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale dal soggetto passivo,
fino  a  concorrenza  del  suo ammontare, di L. 200.000 rapportate al
periodo  dell'anno  durante  il quale si potrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
   (Omissis).
   01X50192;
                          COMUNE DI FRAINE

   Il  comune  di  FRAINE  (provincia  di  Chieti) ha adottato, il 15
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare,  per l'anno 2001, ai sensi del decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504  e successive modifiche ed integrazioni,
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare
nel territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.
   (Omissis).
   01X50193;
                    COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

   Il  comune  di  FRANCAVILLA  AL  MARE  (provincia  di  Chieti)  ha
adottato,  il  21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno  2000  le aliquote e le detrazioni
I.C.I. applicate per l'anno 1999;
   2.  di  precisare  che  l'aliquota  del 7 per mille e' applicata a
tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale non
locati e non dati ad uso gratuito (art. 7 Regolamento).
   (Omissis).
   01X50194;
                          COMUNE DI FUBINE

   Il  comune  di FUBINE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 6
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di   stabilire  per  l'anno  2001  per  l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  e  per  i  terreni
edificabili l'aliquota nella misura del 4,5 per mille;
   2.  di  stabilire  per  l'anno  2001 per tutti i restanti immobili
l'aliquota del 5 per mille.
   (Omissis).
   01X50195;
                         COMUNE DI FUSCALDO

   Il  comune  di  FUSCALDO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26
marzo   2001   n.   33,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  aumentare,  come  aumenta,  per  l'anno 2001 l'aliquota I.C.I.
dello  0,5  per  mille  per  la  prima casa e dell'1 per mille per la
seconda casa;
   di  prendere  atto,  quindi, che per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I.
risulta cosi' determinata:
   prima casa 6 per mille, seconda casa 6,5 per mille.
   (Omissis).
   01X50196;
                          COMUNE DI FUSINE

   Il  comune  di  FUSINE  (provincia  di Sondrio) ha adottato, il 24
gennaio  e  23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  determinare  per  l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  Immobili  rispettivamente  nella  misura  del  5 per mille per
l'ordinanza e del 4,5 per mille per l'abitazione principale.
   (Omissis).
   1.  di  determinare, per l'anno 2001, la detrazione per abitazione
principale in L. 200.000 (e 103,29);
   (Omissis).
   01X50197;
                          COMUNE DI GABIANO

   Il  comune di GABIANO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 7
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare  per  l'anno  2001 l'aliquota I.C.I. istituita con
decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 504 come segue; aliquota
unica 5 per mille;
   2. detrazione abitazione principale di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50198;
                       COMUNE DI GABICCE MARE

   Il  comune  di  GABICCE  MARE  (provincia  di  Pesaro e Urbino) ha
adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   5,5  per mille per l'abitazione adibita a residenza principale dei
soggetti passivi dell'imposta e ad essa assimilata ai sensi dell'art.
14 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
   6  per mille per le abitazioni locate ed eventuali pertinenze alle
stesse,  cosi'  come  definite  all'art.  15 del regolamento comunale
citato,  in  presenza di un contratto regolarmente registrato, avente
la  durata  non  inferiore  a  quella  minima prevista dalla legge, a
soggetti che in tale unita' abbiano l'abitazione principale;
   7 per mille per tutti gli altri immobili;
   L. 200.000 quale detrazione prevista per l'abitazione principale;
   detrazione  L.  300.000  per i soggetti passivi I.C.I. titolari di
reddito  da pensione non superiore al minimo INPS a condizione che il
nucleo  familiare  possieda solo redditi da pensione al minimo INPS e
il  reddito  dell'abitazione principale, oltre all'eventuale pensione
di invalidita' totale o inabilita' totale e per i nuclei familiari di
soggetti   passivi   I.C.I.  in  particolari  condizioni  di  disagio
socio-economico,  attestate dal Settore Servizi Sociali del comune di
Gabicce Mare.
   (Omissis).
   01X50199;
                      COMUNE DI GAGGIO MONTANO

   Il comune di GAGGIO MONTANO (provincia di Bologna) ha adottato, il
24   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  per l'anno 2001, di mantenere l'aliquota dell'imposta comunale
sugli Immobili nella misura del 6,3 per mille con aliquota ridotta al
5,8 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
con  detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  tale destinazione, se l'unita' immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale  si  intende  quella  nella  quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i
suoi famigliari dimorano abitualmente;
   2.  dare  altresi'  atto  che  viene fissata un'aliquota agevolata
dell'I.C.I. nella misura del 2,9 per mille e del 3,2 per mille per le
fattispecie come riportate in premessa e qui integralmente recepite;
   3.  di ridurre l'imposta del 50% solo per i fabbricati inagibili o
inabitabili;
   (Omissis).
   01X50200;
                         COMUNE DI GARBAGNA

   Il comune di GARBAGNA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
   6,8 per mille aliquota generale;
   3  per  mille  aliquota per proprietari che eseguono interventi di
recupero  di  immobili  inagibili  od  inabitabili,  o  di  interesse
artistico  o  architettonico  o  per  l'utilizzo  di sottotetti o che
realizzano autorimesse o posti auto.
   (Omissis).
   3.  di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare
adibita a prima abitazione e' nella misura di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50201;
                           COMUNE DI GELA

   Il  comune di GELA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 27
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  le  aliquote  relative  all'imposta  comunale  sugli  Immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001, cosi' come segue:
   4 per mille:
   per abitazioni e relative pertinenze;
   per terreni agricoli;
   5,75 per mille:
   per aree fabbricabili;
   per tutte le altre tipologie immobiliari.
   (Omissis).
   01X50202;
                          COMUNE DI GEMMANO

   Il  comune  di  GEMMANO  (provincia  di Rimini) ha adottato, il 17
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di stabilire per l'anno 2001 le aliquote e detrazioni per I.C.I
di cui ai prospetti che seguono;
                MISURA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2001
=====================================================================
N.|   Tipologia degli immobili Soggetti passivi   |Aliquote per mille
=====================================================================
1 |2                                              |        3
---------------------------------------------------------------------
  |U.I. direttamente adibita ad abitazione        |
  |principale della persona fisica, soggetto      |
  |passivo quale il contribuente che la possiede a|
  |titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto |
  |reale abitualmente comprese le pertinenze della|
  |stessa (Tipologia lettera A e E regolamento    |
1.|Comunale vigente)                              |   5 per mille
---------------------------------------------------------------------
  |U.I. direttamente adibite ad abitazione        |
  |principale da persone fisiche soggetti passivi |
  |cooperative edilizie a proprietà indivisa,     |
  |residenti nel comune, nonchè gli alloggi regola|
  |assegnati dagli I.A.C.P., etc. comprese le     |
  |pertinenze delle stesse (Tipologia lettera A   |
2.|art. 2 regolamento comunale vigente)           |   5 per mille
---------------------------------------------------------------------
  |U.I. Cat. A (Immobili per uso abitazione)      |
  |locata per fini abitativi con contratto di loca|
  |comodato e/o suo gratuito ex art. 1571 C.C. e  |
  |seguenti, registrato, a soggetti che la        |
  |utilizza come dimora abituale e nella quale via|
  |abbiano la propria residenza comprese le       |
  |pertinenza stesse (Tipologia lettera B e E del |
3 |regolamento comunale vigente)                  |   5 per mille
---------------------------------------------------------------------
  |U.I. Cat. A (Immobili per uso abitazione)      |
  |possedute da persone fisiche soggetti pas.     |
  |aggiunta all'abitazione principale non locate  |
  |e/o comunque non utilizzate come abit.         |
  |principale di terzi e/o congiunti e/o tenute a |
  |disposizione (Cosidette seconde case) (Ti      |
4 |Lettera C del regolamento comunale vigente)    |   5 per mille
---------------------------------------------------------------------
  |U.I. Cat. A ( Immobili per uso abitazione)     |
  |possedute da persone fisiche soggetti pas.     |
  |aggiunta all'abitazione principale locate a    |
  |soggetti che non le utilizzano come abit.      |
  |principale (Tipologia Lettera C del regolamento|
5 |comunale vigente)                              |   7 per mille
---------------------------------------------------------------------
  |Per tutti gli altri soggetti passivi e per     |
6 |tutte le altre tipologie catastali             |  6,2 per mille
   Misura   delle  riduzioni,  o  in  alternativa,  delle  detrazioni
d'imposta per l'anno 2001.
   Anche per l'anno 2001, esclusivamente per la tipologia di immobili
di  cui  ai  punti  n.  1-2-3  del  prospetto  precedente per tutti i
soggetti passivi persone fisiche, detrazione di imposta su base annua
di L. 200.000 (diconsi lire duecentomila);
   (Omissis).
   01X50203;
                      COMUNE DI GENZANO DI ROMA

   Il  comune  di GENZANO DI ROMA (provincia di Roma) ha adottato, il
21   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  fissare  per  l'anno  2001,  nella  misura  del  5,5 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
relativamente a:
   1. alle abitazioni principali:
   2.  alle  pertinenze delle abitazioni principali, alle quali siano
esclusivamente  asservite,  quali:  garage, box, posto auto, soffitta
cantina,   che  siano  ubicate  nello  stesso  edificio  o  complesso
immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale;
   3.  alle  unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali
quali:
   a)  unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o di
usofrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
   b)  l'abitazione concessa dal possessore in uso gratutio a parenti
fino  al  terzo  grado  o  ad  affini  fino  al secondo grado, che la
occupano  quale  loro  abitazione  principale,  a  condizione  che il
conduttore sia maggiorenne e che l'occupazione sia desumibile da atti
certi;
   c)  due  o  piu'  unita'  immobiliari contigue, occupate ad uso di
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita'
medesime.  In  tal  caso,  l'equiparazione  all'abitazione principale
decorre  dalla  stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione;
   d)  l'abitazione  posseduta  da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai
familiari del possessore.
   di  fissare  la  detrazione  per  l'abitazione principale e per le
unita'  immobiliari  equiparate alle abitazioni principali, di cui al
precedente  punto  3)  in  L.  200.000, con le modalita' previste dal
comma 55 art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   di  fissare  per  tutti  gli  altri  immobili l'aliquota del 6 per
mille.
   (Omissis).
   01X50204;
                          COMUNE DI GERANO

   Il  comune  di  GERANO  (provincia di Roma) ha adottato laseguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare  per  l'anno  2001 l'applicazione dell'I.C.I. delle
aliquote previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del
22 marzo 2000 come appresso specificato:
   a) aliquota del 5,5 mille abitazione principale;
   b)  aliquota  del  5  per  tutti  gli  immobili (appartamenti) che
verranno  concessi  in affitto ai nuclei familiari, ai quali e' stato
ordinato  lo  sgombero  dalle  abitazioni  dichiarate  inagibili  per
l'evento sismico dell'11 marzo 2000;
   c) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri cespiti soggetti;
   di  stabilire che per l'anno 2001 verranno applicate unicamente le
detrazioni previste per legge.
   (Omissis).
   01X50205;
                   COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

   Il  comune  di  GIAVERA  DEL  MONTELLO  (provincia  di Treviso) ha
adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per imposta
comunale sugli Immobili:
   aliquota  d'imposta  nella  misura  del 4,5 per mille da applicare
alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
   aliquota di imposta nella misura del 5,5 per mille da applicare in
tutti gli altri casi;
   2.  di  confermare  in  L.  200.000  l'ammontare  della detrazione
dall'imposta  dovuta  dal  soggetto  passivo per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale;
   (omesso)
   Si rammenta inoltre che:
   E'  considerata abitazione principale solo l'unita' immobiliare di
categoria catastale A nella quale il soggetto passivo ha la residenza
anagrafica.
   E'  considerata  abitazione  principale, ai fini dell'applicazione
dell'aliquota  ridotta  e della relativa detrazione d'imposta, quella
concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado
di parentela, e da questi adibita a loro abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50206;
                         COMUNE DI GIFFLENGA

   Il  comune  di  GIFFLENGA (provincia di Biella) ha adottato, il 14
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura unica del 6 per mille.
   (Omissis).
   01X50207;
                    COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI

   Il  comune  di  GIFFONI  SEI  CASALI  (provincia  di  Salerno)  ha
adottato,  il  28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  riconfermare  le  aliquote I.C.I. diversificate per l'anno
2000 e specificatamente:
   a) abitazione principale ed equiparate: 5,5 per mille;
   b) terreni agricoli 5,5 per mille;
   c)  immobili  posseduti  in  aggiunta all'abitazione principale ed
aree edificabili: per mille;
   d) aree edificabili 7 per mille;
   e)  detrazione  per  abitazione  principale  rapportata ad anno L.
200.000.
   (Omissis).
   01X50208;
                          COMUNE DI GINOSA

   Il  comune  di  GINOSA  (provincia  di Taranto) ha adottato, il 15
febbraio  2001  e  il  13  marzo  2001,  la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di   confermare   nella   misura  4,5  per  mille  l'aliquota
dell'imposta   comunale   sugli   immobili  per  la  sola  abitazione
principale per l'anno 2001;
   2.  di  confermare  nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I.
per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
   3.  di  confermare  in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, cosi'
come  definite  dal  regolamento  comunale,  del  soggetto passivo di
imposta,  compreso  quelle  appartenenti  alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  nonche' gli alloggi degli I.A.C.P., dando atto
che per abitazione principale si intende quanto disposto dall'art. 8,
comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;
   4.  di  confermare le detrazioni per la prima casa, di L. 500.000,
per  gli  anziani  ricoverati presso case di cura in modo permanente,
benche' proprietari dell'immobile che non usano in quanto ricoverati,
nonche' per quelli ricoverati presso luoghi di lunga degenza;
   5. di confermare, inoltre, l'esonero del pagamento I.C.I. per quei
disabili  il  cui  nucleo  familiare  fruisca  della sola pensione di
invalidita'  del disabile stesso, facendo obbligo agli interessati di
presentare  regolare  denuncia  I.C.I.  allegando  alla stessa idonea
documentazione  attestante  il  possesso  dei requisiti richiesti per
fruire dell'agevolazione;
   6.  di  confermare  di  elevare  a L. 500.000 le detrazioni per la
prima  casa a quelle fasce particolari di anziani titolari della sola
pensione  di  vecchiaia  e  che,  tra  l'altro,  sono in possesso dei
seguenti requisiti:
   a)  il  reddito  complessivo  imponibile  del nucleo familiare del
soggetto   passivo  dell'imposta  non  deve  essere  superiore  a  L.
12.000.000.  Sono  accordati aumenti di L. 1.000.000 per il coniuge e
per ogni figlio a carico;
   b)  proprietario  o  titolare  di  altro diritto reale di una sola
unita' immobiliare e relative pertinenze. Tale unita' immobiliare non
deve essere classificata nelle categorie catastali A1-A2-A7-A8;
   (Omissis);
   1. di ridurre nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli immobili per la sola abitazione principale per l'anno
2001;
   (Omissis).
   01X50209;
                        COMUNE DI GIOIA TAURO

   Il  comune  di  GIOIA  TAURO  (provincia  di  Reggio  Calabria) ha
adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare per l'anno 2001 le aliquote nella misura del 5
per  mille  per l'abitazione principale, del 6 per mille per immobili
diversi  dalle  abitazioni  o  posseduti  in  aggiunta all'abitazione
principale, o di alloggi non locati;
   (Omissis).
   01X50210;
                         COMUNE DI GIRIFALCO

   Il comune di GIRIFALCO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 26
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  fissare  per  l'anno  2001,  nella  misura  del  5  per mille,
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili ubicati in questo
comune.
   di  fissare  l'unica  detrazione per l'abitazione principale nella
misura di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50211;
                        COMUNE DI GIULIANOVA

   Il  comune  di  GIULIANOVA (provincia di Teramo) ha adottato, il 7
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   2.  Stabilire  le  aliquote  per  il calcolo dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella seguente misura:
   A) 4,5 per mille per l'abitazione principale.
   Si considerano abitazioni principali:
   1.  l'abitazione  in  cui il soggetto passivo ha la propria dimora
abituale,  vi  ha  eletto  la  propria  residenza  ovvero  il proprio
domicilio qualora sia diverso dalla residenza;
   2.  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o
usufrutto  da  cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
   B) 6 per mille, immobili appartenenti alla categoria catastale B;
   C)  6,75 per mille per altri immobili, comprese le abitazioni date
in locazione con contratto regolarmente registrato;
   D) 7 per mille per le seconde case a disposizione;
   E)  4  per  mille,  relativamente  ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
   F)  4  per mille limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei
seguenti  interventi  (per  la  durata  di  tre  anni dall'inizio dei
lavori):
   interventi  volti  al  recupero  di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
   3.  di prendere atto che, ai sensi del comma 55, dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione I.C.I. per gli immobili
adibiti ad abitazione principale e' di L. 200.000;
   4. di confermare per l'anno 2001 le detrazioni previste per l'anno
2000   che   consistono  nell'aumento  della  detrazione  I.C.I.  per
l'abitazione  principale  a L. 500.000, a favore dei contribuenti che
siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
   pensionati  che  alla data del 1o gennaio 2001 abbiano compiuto il
sessantesimo anno di eta';
   lavoratori  in  cassa  integrazione,  lavoratori  in  mobilita'  e
disoccupati che risultino tali almeno dal 1o gennaio 2001.
   Usufruiscono  dell'applicazione  del  beneficio in questione, solo
contribuenti  che,  in  aggiunta  a  uno di questi requisiti, abbiano
avuto,  nel  2000,  un  reddito complessivo dei componenti del nucleo
familiare, al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai
fini   I.C.I.,   non   superiore   ai   seguenti  limiti  (Imponibile
I.R.P.E.F.):
   per un unico componente L. 9.000.000;
   fino a due componenti L. 15.000.000;
   per ogni componente in piu' L. 4.000.000.
   5.   di   confermare   a  L.  300.000  la  detrazione  I.C.I.  per
l'abitazione  principale  per  le  stesse  categorie di contribuenti,
menzionate  al  paragrafo  3),  che,  nel 2000, abbiano conseguito un
reddito familiare (Imponibile I.R.P.E.F.). entro i seguenti limiti:
   per un unico componente L. 12.000.000;
   fino a due componenti L. 18.000.000;
   per ogni componente in piu' L. 6.000.000.
   6.  di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale
a  L. 500.000 ai contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti
congiunti  ascendenti o discendenti, affini e parenti entro il quarto
grado civile con invalidita' come sotto specificato:
   invalido  con  totale  e  permanente  invalidita'  lavorativa 100%
(articoli 2 e 12 legge n. 118/1971);
   invalido  con totale e permanente inabilita' lavorativa 100% e con
impossibilita'  di deambulare senza l'aiuto di accompagnamento (legge
n. 16/1980);
   cieco assoluto (legge n. 382/1970);
   sordomuto (legge 381/1970);
   minore  con  difficolta' persistente a svolgere compiti e funzioni
propri alla sua eta' (legge n. 289/1990);
   7.  di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale
a  L.  500.000  ai  contribuenti  anziani  o  disabili,  residenti in
istituti  o  ricoveri  sanitari  a  seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata e occupata;
   8.  di  confermare  le  seguenti  modalita'  di  applicazione  del
beneficio,  limitatamente  alle  categorie  di contribuenti di cui al
punto 4, 5, 6, 7.:
   a)   il  contribuente  e  i  restanti  componenti  del  nucleo  di
convivenza  familiare  non  devono  essere  proprietari o titolari di
diritti  reali  su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero
territorio   nazionale,   al   di   fuori   dell'abitazione   oggetto
dell'imposizione  I.C.I.  e  delle  eventuali pertinenze della stessa
(garage, cantina, ecc.);
   b)  il  contribuente  e'  tenuto  a presentare apposita richiesta,
entro il 30 giugno 2001, contenente i seguenti elementi:
   1.  l'indicazione  delle  generalita', della residenza o domicilio
legale e del codice fiscale;
   2. l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
   3. autocertificazione attestante:
   i  redditi  conseguiti  nel  2000, dal contribuente e dai restanti
componenti  del  nucleo di convivenza familiare, al netto del reddito
derivante dall'abitazione, oggetto dell'imposizione I.C.I.;
   la  composizione  del  nucleo  familiare  alla data del 1o gennaio
2001;
   che  il  contribuente  e  i  restanti  componenti  del  nucleo  di
convivenza familiare non sono proprietari o titolari di diritti reali
su  altro  immobile  (terreni  e  fabbricati), nell'intero territorio
nazionale,  al  di  fuori  dell'abitazione  oggetto  dell'imposizione
I.C.I.  e  delle  eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina,
ecc.).
   c)  allegare fotocopia certificato di invalidita' rilasciato dalla
U.L.S.S.;
   d)  la  presentazione  della richiesta entro i termini prescritti,
costituisce  la  condicio  sine  qua  non  per  operare, da parte del
contribuente,  gia'  dalla  data  del  primo  acconto,  dovuta per il
periodo  di  possesso  del  primo semestre 2001, l'applicazione della
maggiore  detrazione  in argomento. In caso di inoltro a mezzo posta,
fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante;
   e) e' fatto obbligo ai soggetti ammessi al beneficio di cui sopra,
comunicare  al comune di Giulianova, ufficio tributi, ogni variazione
delle  condizioni  indicate  nella  domanda, entro 30 giorni dal loro
verificarsi.
   (Omissis).
   01X50212;
                           COMUNE DI GORLE

   Il  comune  di  GORLE  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato, il 5
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   5,5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale  comprese  le  pertinenze  destinate  al  servizio di tale
immobile;
   5,5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  posseduta a titolo di
proprieta'  o  usufrutto  da  anziani  o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di  ricovero, a condizione che la stessa non
risulti locata;
   6  per  mille  per le unita' immobiliari non adibite ad abitazione
principale individuate nelle categorie catastali:
   A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 - C/6;
   6,5   per  mille  per  le  unita'  immobiliari  individuate  nelle
categorie catastali:
   A/10;
   Gruppo catastale B;
   Gruppo catastale C con esclusione del C/6;
   Gruppo catastale D;
   Aree fabbricabili.
   di  determinare  in  L.  250.000  la  detrazione  per l'abitazione
principale.
   di  elevare a L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale
alle seguenti condizioni:
   1.  Unica  proprieta' abitativa la casa nella quale risiedono e le
relative pertinenze.
   2.  Rendita  catastale,  per  detta  abitazione, comprensiva delle
pertinenze, non superiore a L. 1.050.000.
   3.  Reddito  annuo  complessivo imponibile per il nucleo familiare
(diminuito  di  L.  1.000.000 per ogni figlio a carico e calcolato al
60% per i redditi di lavoro dipendente o da pensione) non superiore a
L. 40.000.000.
   Nel  caso  in cui manchi anche una sola delle tre condizioni sopra
esposte,  la detrazione spettante per l'abitazione principale e' pari
a lire 250.000.
   (Omissis).
   01X50213;
                     COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO

   Il comune di GRAZZANO BADOGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il
15   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di applicare nel proprio territorio ,con effetto limitatamente
all'anno  2001,  prima  aliquota  I.C.I.  del  5  per  mille  per  le
abitazioni  principali e l'aliquota del 6 per mille per le abitazioni
secondarie;
   2. (Omissis).
   3. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita al abitazione principale del soggetto passivo e',
fino  a  concocenza  del  suo  ammontare  di L. 200.000 rapportata al
periodo  dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionaImente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
   (Omissis).
   01X50214;
                         COMUNE DI GRIGNASCO

   Il  comune  di  GRIGNASCO  (provincia  di  Novara) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di  determinare  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  Immobili  (I.C.l.) che sara' applicata nel comune di
Grignasco nella misura unica del 5,1 per mille;
   2.  di  approvare per l'anno 2001, l'applicazione della detrazione
per  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo,  fino  alla  concorrenza  del  suo ammontare. di L. 200.000,
secondo  le  modalita'  e  termini  di  cui  all'art.  8  del decreto
legislativo n. 504/92 e s.m.i.
   (Omissis).
   01X50215;
                         COMUNE DI GROSOTTO

   Il  comune  di  GROSOTTO  (provincia  di  Sondrio) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di  confermare  per  l'anno  2001  l'aliquota  I.C.I.,  quale
determinata  con  deliberazione  del  consiglio  comunale n. 4 del 28
febbraio  2001,  esecutiva  ai sensi di legge, nella misura del 4 per
mille.
   (Omissis).
   01X50216;
                          COMUNE DI GROSSO

   Il  comune  di  GROSSO  (provincia  di  Torino)  ha adottato, il 9
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  applicare,  per  l'anno  2001,  all'imposta comunale sugli
immobili,  istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504,
l'aliquota del 5,5 per mille;
   (Omissis).
   01X50217;
                        COMUNE DI GROTTAMMARE

   Il comune di GROTTAMMARE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il  12  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   2. di confermare per l'anno 2001 le aliquote deliberate per l'anno
2000, nelle sotto elencate misure differenziate:
   4  per  mille per l'immobile adibito ad abitazione principale, dai
proprietari  o  titolari  di  diritto  di uso, usufrutto, abitazione,
enfiteusi e superficie;
   3,5  per  mille  per gli alloggi concessi in locazione a titolo di
abitazione  principale  alle condizioni stabilite da accordi definiti
in  sede  locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
   6,25 per mille per le altre unita' immobiliari;
   7 per mille per gli alloggi non locati.
   3. (Omissis).
   4.  di  aumentare la detrazione l.C.l. per l'abitazione principale
da  L.  200.000  a L. 300.000, a favore dei proprietari o titolari di
altro  diritto  reale  rilevante  ai  fini  l.C.l., appartenenti alla
categoria  dei  pensionati che hanno compiuto il sessantesimo anno di
eta' al 1o gennaio 2001, in possesso di solo reddito di pensione, con
reddito  annuale  imponibile,  ai  soli  fini  I.R.P.E.F., di tutti i
componenti il nucleo familiare, non superiore a L. 21.500.000.
   (Sono  esclusi dalla maggiore detrazione i contribuenti rientranti
nella  categoria  sopra  definita, quando l'abitazione principale sia
classificata   in   categorie   catastali   A/1,   A/7,   A/8,   A/9,
rispettivamente di tipo: signorile, villini ville, castelli o palazzi
di eminente pregio artistico o storico;
   Il  termine  di  scadenza  per  la  presentazione delle domande e'
fissato  al  30  giugno  2001 in coincidenza con la scadenza relativa
all'acconto I.C.l.).
   (Omissis).
   01X50218;
                       COMUNE DI GROTTAZZOLINA

   Il  comune  di  GROTTAZZOLINA  (provincia  di  Ascoli  Piceno)  ha
adottato,  il  26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Aliquota ordinaria: 6 per mille;
   Abitazione  principale  e  relative  pertinenze:  5  per  mille  -
detrazione L. 210.000;
   Abitazione  in  uso  gratuito  a  parente  in  linea retta fino al
secondo grado compreso: 5 per mille - detrazione L. 210.000;
   Abitazioni  anziani o disabili, non locata, residenti in istituti:
5 per mille - detrazione L. 210.000;
   Immobili Enti senza scopo di lucro: 5 per mille;
   Abitazioni  locate  con contratto registrato ad un soggetto che le
utilizzi come abitazione principale: 5 per mille - Unita' immobiliari
di  cui  all'art.  1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449: 1
per mille;
   Abitazioni non locate: 7 per mille.
   (Omissis).
   01X50219;
                         COMUNE DI GUANZATE

   Il comune di GUANZATE (provincia di Como) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
=====================================================================
             Oggetto dell'imposta             | Aliquota  |Detrazione
=====================================================================
immobili diversi dalle abitazioni (compresi   |           |
terreni ed aree edificabili)                  |5 per mille|
---------------------------------------------------------------------
abitazione principale                         |4 per mille|L. 250.000
---------------------------------------------------------------------
pertinenze dell'abitazione principale ancorchè|           |
distintamente iscritte in catasto, quali ad   |           |
esempio box, cantine ecc.                     |4 per mille|
---------------------------------------------------------------------
abitazione utilizzata dai soci delle          |           |
cooperative edilizie a proprietà indivisa     |4 per mille|L. 250.000
---------------------------------------------------------------------
alloggio regolarmente assegnato da istituti o |           |
agenzie pubbliche                             |4 per mille|
---------------------------------------------------------------------
fabbricati posseduti in aggiunta              |           |
all'abitazione principale: locati (con        |           |
contratto registrato) per abitazione          |           |
principale                                    |4 per mille|
---------------------------------------------------------------------
non locati                                    |5 per mille|
---------------------------------------------------------------------
immobile posseduto a titolo di proprietà o di |           |
usufruito da parte di persone anziane o       |           |
disabili che acquisiscono la residenza presso |           |
case di riposo o istituti sanitari, a         |           |
condizione che lo stesso immobile non risulti |           |
locato                                        |4 per mille|L. 250.000
---------------------------------------------------------------------
abitazione ceduta in uso gratuito a parenti   |           |
entro il secondo grado in linea retta,        |           |
ascendente e discendente, il terzo grado in   |           |
linea collaterale e affini in secondo grado   |4 per mille|
---------------------------------------------------------------------
fabbricati realizzati da imprese, che hanno   |           |
per oggetto esclusivo e prevalente la         |           |
costruzione e la vendita, e non venduti per un|           |
periodo di un anno                            |4 per mille|
   la  detrazione per l'abitazione principale e' elevata a L. 430.000
a  tutela  dei nuclei familiari in particolare stato di disagio socio
economico che abbiano tutti i seguenti requisiti minimi:
   a) essere residenti nel comune di guanzate;
   b) essere proprietari, oppure titolari del diritto di usufrutto, o
uso,  per tutti i componenti del nucleo familiare, di un'unica unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale, compreso l'eventuale
posto  auto  o  box,  classificata  o  classificabile nelle categorie
catastali  A/2  (abitazione  di tipo civile), A/3 (abitazione di tipo
economico),  A/4  (abitazione  di  tipo popolare), A/5 (abitazione di
tipo ultrapopolare) e A/6 (abitazione di tipo rurale);
   c)  possedere  un  reddito  familiare  annuo,  imponibile  ai fini
I.R.P.E.F.,  inferiore  o  pari  a  quanto indicato nel prospetto che
segue:
=====================================================================
    Componenti nucleo familiare     |    Reddito imponibile annuo
=====================================================================
                 1                  |           12.000.000
                 2                  |           19.800.000
                 3                  |           25.440.000
                 4                  |           30.360.000
             5 e oltre              |           35.400.000
   Qualora  un  componente  del  nucleo  familiare  sia  portatore di
handicap  (con  attestato  di  invalidita' civile superiore aI 73%) o
persona  anziana  non  autosufficiente  (comprovato da certificazione
medica  dell'A.S.L.) i limiti di reddito sono elevati nella misura di
L. 2.000.000.
   Il   reddito   da   considerare,   fermo   restando   il   diritto
dell'Amministrazione   Comunale   di   condurre   ulteriori   e  piu'
approfonditi  accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese
e  della  documentazione  fornita, e' quello del nucleo di convivenza
familiare riferito all'anno precedente.
   La  nozione  di  abitazione  principale  e'  quella definita dalla
normativa fiscale.
   Il  soggetto passivo provvedera' all'autoliquidazione dell'importo
con  le  stesse  modalita' e tempi previsti dalla vigente normativa e
dovra'  presentare  entro  il  31  dicembre 2000 all'Ufficio comunale
competente:
   1.  dichiarazione  dei redditi (Mod. 101 - 30 - Unico) di tutto il
nucleo familiare;
   2. Ricevute di versamento inerenti all'anno d'imposta;
   3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale il
soggetto passivo attesta:
   Che  si tratta dell'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale per tutti i componenti il nucleo familiare;
   4. (eventualmente) attestato di invalidita' civile per i portatori
di  handicap o certificazione di persona anziana non autosufficiente,
rilasciati dall'A.S.L.
   (Omissis).
   01X50220;
                          COMUNE DI IGLIANO

   Il  comune  di  IGLIANO  (provincia  di  Cuneo) ha adottato, il 20
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare,  fissare  e determinare per l'anno 2001, per tutti
gli  immobili  soggetti  alla  disciplina dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  l'applicazione di una aliquota unica nella misura
del 5 per mille;
   di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art.   3,  comma  55  della  legge  23  dicembre  1996  n.  662,
concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione
dell'aliquota  fino  al 50 per cento o in alternativa di aumentare la
definizione  fissa  da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le
agevolazioni previste daI comma terzo dell'art. 58 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
   (Omissis).
   01X50221;
                         COMUNE DI IMPRUNETA

   Il  comune  di  IMPRUNETA (provincia di Firenze) ha adottato, il 7
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di   determinare   per   l'anno  2001  le  seguenti  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del decreto legislativo
n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni:
   A) 5,6 per mille per:
   1)  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale dei soggetti passivi persone fisiche;
   2)  le  unita'  immobiliari  appartenenti a cooperative edilizie a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
   3)  gli  alloggi  adibiti  ad  abitazione  principale regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
   4.  le  unita'  immobiliari  possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  soggetto  anziano  o  disabile  che  ha  acquisito  la
residenza  in  istituto  di  ricovero sanitario a seguito di ricovero
permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata  od
occupata, anche temporaneamente a qualsiasi titolo;
   5)  le  pertinenze  dell'abitazione principale, ancorche' iscritte
distintamente   in   catasto,  classificate  o  classificabili  nelle
categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7  destinate  ed effettivamente
utilizzate  in  modo  durevole a servizio dell'abitazione principale,
anche  se  non  appartengono allo stesso fabbricato, limitatamente ad
una unita' immobiliare per ciascuna categoria;
   6)  le  unita'  immobiliari  beate  sulla  base  di  contratti  di
locazione  stipulati  secondo  i disposti dei commi 3 e 5 dell'art. 2
della legge n. 431/1998;
   B) 7 per mille per:
   1.  le abitazioni concesse, con atto scritto di comodato gratuito,
dal  soggetto  passivo  ad  ascendenti  o  discendenti di primo grado
residenti  in  questo  comune  alla  data deI 1o gennaio 2001, che la
utilizzano   come   abitazione  principale,  a  condizione  che  tale
concessione    risulti    da    autocertificazione   presentata   dal
concessionario e dal cedente;
   2.  le unita' immobiliari locate con contratti di locazione liberi
purche'  stipulati  ai  sensi  del  comma  1,  art.  2 della legge n.
431/1998  o  con  contratti  diversi da quelli di cui alla precedente
lettera A) n. 6;
   3. le aree edificabili;
   4. i terreni agricoli;
   5.  tutte  le altre unita' immobiliari non comprese nei punti A) o
C);
   C) 9 per mille per:
   1.  le  unita'  immobiliari  non locate per le quali non risultino
essere  stati  registrati  contratti  di locazione da almeno due anni
alla data del 1o gennaio 2001, in base a quanto previsto dall'art. 2,
comma 4, della legge n. 431/1998;
   2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n.
504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione I.C.I.
applicabile  per  l'anno  2001  per  le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale del soggetto passivo come segue:
   A)  L.  300.000  detrazione  d'imposta  per  le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;
   B)  L.  400.000  detrazione  di  imposta per le unita' immobiliari
adibite  ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovino
in tutte le seguenti condizioni: abbiano compiuto aI 31 dicembre 2000
il sessantacinquesimo anno di eta';
   siano  titolari  nell'anno  2001  di  solo reddito da pensione non
superiore  all'importo  2001  della pensione minima INPS, comprese le
eventuali  maggiorazioni sociali, o con reddito familiare pro-capite,
derivante  da sola pensione, pari o inferiore all'importo annuo della
pensione minima INPS calcolata come sopra;
   non esercitino attivita' retribuita di alcun genere;
   siano  proprietari  (o titolari di diritti reali che danno luogo a
soggettivita'   passiva   ai   fini  I.C.I.)  sull'intero  territorio
nazionale   della  sola  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale,  compresi  garage,  cantine,  soffitte  e simili, purche'
annessi   all'abitazione  ed  utilizzati  in  modo  durevole  al  suo
servizio;
   che  non  abbiano  altre  persone di fatto conviventi, titolari di
redditi  diversi  da  pensione  o titolari di diritti reali che danno
luogo  a  soggettivita' passiva ai fini I.C.I. su immobili diversi da
quello oggetto del presente beneficio;
   per  nucleo  familiare  si  intendono  tutte  le  persone di fatto
conviventi anche se non risultanti da certificazione anagrafiche;
   C)  non  spettano  ulteriori  detrazioni  per  le pertinenze delle
abitazioni;  qualora  l'imposta  dovuta  per  l'abitazione principale
risultasse  inferiore  alla  detrazione  spettante,  la parte residua
della   detrazione  trovera'  capienza  nell'imposta  dovuta  per  le
pertinenze   dell'abitazione  stessa,  limitatamente  ad  una  unita'
immobiliare   per  ciascuna  categoria  C/2,  C/6  e  C/7  fino  alla
concorrenza di L. 290.000 (o 400.000);
   3.  di disporre che i contribuenti che si trovino nella condizione
di  fruire  della maggiore detrazione di cui al punto 2) lettera B) e
quelli di cui al punto 1) lettera B) numero 1., debbano far pervenire
al  comune,  entro  la  scadenza  della prima rata, una dichiarazione
sostitutiva,  redatta  sui  modelli  disponibili  presso  gli  uffici
competenti,  ai sensi del D.P.R 20 ottobre 1998 n. 403 Regolamento di
attuazione  degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127
in  materia  di semplificazione delle certificazioni amministrative ,
nella  quale  attestino  l'esistenza di tutte le predette condizioni,
salvo  accertamenti da parte del comune con conseguente decadenza dei
benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento emanato sulla
base  della  dichiarazione non veritiera ( art. 11 comma 3 del D.P.R.
n.  403/1998)  oltre  alL  sanzioni  penali previste dall'articolo 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per falsa dichiarazione.
   (Omissis).
   01X50222;
                       COMUNE DI INDUNO OLONA

   Il  comune di INDUNO OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. fissandola al
5,5 per mille.
   2.  di riconoscere, ai fini del calcolo dell'l.C.l., la detrazione
di  L.  200.000  sia  per  le abitazioni principali che per le unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei soci assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari.
   (Omissis).
   01X50223;
                          COMUNE DI ISASCA

   Il  comune di ISASCA (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per l'anno 2001 da applicarsi in
misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare in L. 200.000
la detrazione per l'abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50224;
                       COMUNE DI ISOLA D'ASTI

   Il  comune  di ISOLA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 13
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno  2001, l'aliquota I.C.I. che sara'
applicata da questo comune nella misura unica del cinque per mille.
   (Omissis).
   01X50225;
               COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

   Il  comune  di ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (provincia di Teramo)
ha  adottato,  il  23  febbraio  2001,  la  seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di come per legge di cui alla prima parte del comma 1 dell'art.
8  e le detrazioni dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale  di L. 200.000 come stabilito dal comma 2,
modificato dalla legge n. 662/1996;
   2.  stabilire l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del
5  per  mille  per  l'abitazione  principale e nella misura del 6 per
mille  per  tutti  gli altri immobili con le sole riduzioni stabilire
che  si  considera  abitazione  principale  quella  concessa  in  uso
gratuito  a  parenti  in  linea  retta  o collaterale entro il quarto
grado;  la  concessione  in uso gratuito si rileva da apposito atto o
dalla  certificazione  presentata dal concessionario o dal cedente ai
sensi  della  legge  n.  15  del  1968,  e  la si ritiene tacitamente
rinnovata    fino    a    che    ne    sussistano    le   condizioni.
L'autocertificazione  deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno
dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione.
   (Omissis).
   01X50226;
                          COMUNE DI ISPANI

   Il  comune  di  ISPANI  (provincia  di Salerno) ha adottato, il 28
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare  per  l'anno  2001  le  aliquote per l'applicazione
dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)  gia'  applicate
nell'anno 2000 e fissate come segue:
   a)  5 per mille da applicare alla base imponibile delle abitazioni
principali  possedute dai soggetti residenti nel comune (prima casa e
art. 15 del regolamento comunale I.C.I.);
   b)  6  per  mille da applicare alla base imponibile degli immobili
adibiti  ad abitazioni possedute (a titolo di proprieta' o di diritto
reale di godimento) in aggiunta all'abitazione principale da soggetti
passivi residenti nel comune di Ispani;
   c) 7 per mille da applicare sulla base imponibile delle abitazioni
possedute (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento) da
soggetti passivi non residenti nel comune di Ispani;
   d) 6 per mille in tutti i rimanenti casi,
   ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 20 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i.
   (Omissis).
   01X50227;
                          COMUNE DI JESOLO

   Il  comune  di  JESOLO  (provincia  di Venezia) ha adottato, il 1o
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di applicare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella misura del 4 per mille per le unita'
immobiliari  adibite  ad abitazione principale del soggetto passivo e
nella  misura  del  7  per  mille  per  i  fabbricati  diversi  dalle
abitazioni  principali,  di  alloggi  non locati, aree fabbricabili e
terreni agricoli siti nel territorio comunale;
   2. di stabilire, per l'anno 2001, nella misura di L. 500.000, pari
ad  e  258,23,  le  detrazioni  per  le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo,  fatto  salvo  quanto
previsto  dal  regolamento  comunale  per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili.
   (Omissis).
   01X50228;
                         COMUNE DI LAGONEGRO

   Il  comune  di LAGONEGRO (provincia di Potenza) ha adottato, il 27
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare per il 2001 la riduzione dell'aliquota (I.C.I.) dal
6 per mille al 5 per mille per le abitazioni principali;
   di confermare per il 2001 al 6,5 per mille l'aliquota (I.C.I.) per
le   altre   voci   (terreni   agricoli,   aree  fabbricabili,  altri
fabbricati);
   (Omissis).
   01X50229;
                          COMUNE DI LAMPORO

   Il  comune  di  LAMPORO  (provincia  di  Vercelli)  ha adottato la
seguente  deliberazione,  in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001 al 6 per mille,
confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote cosi' come
previsto per l'anno 2000 dall'atto C.C. n. 10 dell'11 febbraio 2000;
   di  confermare,  per l'esercizio 2001, la detrazione di L. 200.000
per  l'utilita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi
dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;
   di  confermare, per il 2001, l'applicazione del disposto di cui al
comma  56  dell'art.  3 della legge n. 662/1996, nel senso che dovra'
essere  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero  sanitari  e  simili,  a  seguito  di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
   (Omissis).
   01X50230;
                         COMUNE DI LANCIANO

   Il  comune  di  LANCIANO  (provincia di Chieti) ha adottato, il 27
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I), prevista dall'art. 6
del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6
per mille;
   2.  di  stabilire l'aliquota (I.C.I.), per l'anno 2001, in ragione
del  4  per  mille,  per i fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti,  entro  i  tre anni dalla data di ultimazione, dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita' di
costruzione e alienazione di immobili;
   3.  di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
   4.  di  stabilire  l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001, in ragione
del  4  per mille, a favore dei proprietari che effettuano interventi
di  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  od  inabitabili, di
immobili  di  interesse  storico  e architettonico ubicati nei centri
storici.
   Condizione   per   beneficiare   dell'aliquota   agevolata  e'  la
realizzazione  degli  interventi  entro tre anni dalla data di inizio
dei lavori.
   5.  di aumentare da L. 200.000 a L. 500.000 e, comunque, fino alla
concorrenza  dell'imposta dovuta, la detrazione dall'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che compete per le abitazioni principali a
favore  di  proprietari  o  titolari  del diritto di usufrutto, uso o
abitazione, appartenenti alle seguenti categorie:
   A)  famiglie composte da piu' di cinque componenti - o nelle quali
siano  compresi  uno  o  piu'  disabili  con  invalidita'  civile non
inferiore  al  75  per  cento  -  con  reddito  familiare imponibile,
relativo all'anno 2000, non superiore ai 30 milioni;
   B)  pensionati con reddito familiare non superiore a L. 20.000.000
di reddito imponibile anno 2000, in possesso del solo appartamento ed
eventuale   garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  del
contribuente  alla  data  del  1o  gennaio  2001.  Nel  caso  in  cui
l'appartamento  e'  abitato  a  titolo di diritto di usufrutto, uso o
abitazione   il   contribuente  non  deve  avere  nessuna  proprieta'
immobiliare;
   la   nozione   di   famiglia,   ai  fini  dell'applicazione  della
maggiorazione   prevista   dal   presente  provvedimento,  e'  quella
risultante dal vigente ordinamento anagrafico;
   C) di escludere dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000
a  L. 500.000 tutte le unita' immobiliare classificate in catasto A/1
(abitazioni  signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni
in  ville),  A/9  (castelli,  palazzi  di  eminenti pregi artistici o
storici);
   D)  di  fissare  al  31  luglio  2001  il  termine  ultimo  per la
presentazione  delle istanze, nonche' la relativa documentazione, per
beneficiare della maggiorazione della detrazione.
   Il  termine  e'  perentorio, pena la decadenza del beneficio della
maggiorazione.  L'istanza  e la relativa documentazione devono essere
consegnate   direttamente  al  comune  ufficio  URP  ovvero  a  mezzo
raccomandata  semplice,  fa  fede  la  data  del  timbro  postale. Le
dichiarazioni devono essere rese con autocertificazione;
   E)  di  accogliere  le  istanze  con  riserva,  al  fine  di poter
provvedere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione,  alla  eventuale motivata rettifica per mancanza delle
condizioni previste.
   (Omissis).
   01X50231;
                          COMUNE DI LARINO

   Il  comune  di LARINO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 20
febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  n.  47,  in  materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nella seguente misura:
   4,5  per  mille  per  immobili  adibiti ad abitazione principale e
annesse pertinenze;
   6 per mille per altre tipologie di immobili.
   (Omissis).
   01X50232;
                          COMUNE DI LATERA

   Il  comune  di  LATERA  (provincia  di  Viterbo)  ha adottato, l'8
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  l'aliquota  (I.C.I.)  per  l'anno  2001 nelle
seguenti percentuali:
   aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
   aliquota  per  unita'  immobiliare  adibita  a prima casa: 5,5 per
mille;
   aliquota  per  unita'  immobiliari  appartenenti  alla  cate goria
catastale D: 7 per mille;
   2.  di  confermare la detrazione per l'abitazione principale in L.
200.000.
   (Omissis).
   01X50233;
                         COMUNE DI LATERINA

   Il  comune  di  LATERINA  (provincia di Arezzo) ha adottato, il 20
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  per  l'anno  2001  l'imposta comunale (I.C.I.),
prevista  e  regolata  dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre
1992   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni  nella  misura
seguente:
   A. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale: 6 per mille;
   B. aliquota da applicare ai soggetti passivi, limitatamente ad una
sola   unita'   immobiliare   posseduta  in  aggiunta  all'abitazione
principale  e  concessa  in  uso  gratuito a parenti in linea retta o
collaterale  entro  il  secondo  grado  e  da  questi utilizzata come
abitazione principale: 6 per mille;
   C.  aliquota  da  applicare  per i soggetti passivi, per le unita'
immobiliari  ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta
all'abitazione principale: 6,5 per mille;
   D. aliquota da applicare a soggetti passivi per unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  hanno  fissato  la  loro  residenza  in  istituti  di ricovero o
sanitari, a condizione che la stessa non sia locata: 6 per mille;
   E.  aliquota  da  applicare  ai soggetti passivi per gli immobili,
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 6 per
mille;
   F.  aliquota per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza
scopo  di  lucro,  che  non  rientrano  nelle  esenzioni dall'imposta
previste  dall'art.  7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi
nelle seguenti tipologie:
   F.1.  organizzazioni  di  volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991,  n.  266,  iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per
mille;
   F.2.  cooperative  sociali  di  cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;
   G. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;
   2.  per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
   3.  l'imposta  e'  ridotta  del  50  per  cento  per  i fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, autentica, nella quale deve dichiarare la data
d'inizio   delle   condizioni  che  rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
   4. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per le unita' immobiliari
ad  uso  di  abitazione  ricomprese  nei centri storici e per i quali
siano in corso lavori di ristrutturazione o restauro limitatamente al
periodo  dell'anno  di durata di tali lavori. Il periodo di cui sopra
e'  quello  risultante dal provvedimento di autorizzazione rilasciato
dall'ufficio  tecnico  comunale.  Il  contribuente  ha  l'obbligo  di
comunicare  con  raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori
se antecedente al termine fissato nel provvedimento autorizzativo;
   5.   dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare  L.  220.000  rapportate  al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuna di esse proporzionalmente
alla  quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la
determinazione   dell'imposta   dovuta   per   le   predette   unita'
immobiliari, e' inoltre stabilito che:
   per   abitazione   principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
   le  disposizioni  di cui al presente comma si applicano anche alle
unita'  immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie dei soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari.
   si  considera  altresi'  abitazione principale quella posseduta in
aggiunta  all'abitazione  principale,  e  limitatamente  ad una sola,
concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro
il  secondogrado  e  da  questi utilizzata come abitazione principale
(art. 4, regolamento (I.C.I.);
   l'importo  della  detrazione  che  non  ha  trovato capienza nella
tassazione    dell'abitazione   principale   puo'   essere   detratta
dall'imposta  dovuta  per  la  pertinenza  (garage  box) - art. 4 del
regolamento I.C.I.;
   6.  di  stabilire  in  L.  400.000  la detrazione per l'abitazione
principale per l'anno di imposta 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  e successive
modifiche  ed  integrazioni, in favore di coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
   pensionato, residente nel comune, unico occupante dell'abitazione,
ultrasessantacinquenne   (e'   escluso   dal   beneficio  l'eventuale
contribuente  coniugato,  non legalmente separato o divorziato, anche
se  unico  residente  e/o  occupante dell'abitazione), il cui reddito
imponibile  I.R.P.E.F.  per  l'anno  di  imposta  2000  (al  lordo di
detrazioni   fiscali-oneri   e  spese  detraibili,  non  deve  essere
superiore a L. 15.000,000;
   soggetto  il  cui  nucleo  familiare  e'  composto  da  2 persone,
entrambe  pensionate,  residenti  nel  comune,  almeno  uno  dei  due
ultrasessantacinquenne.  Il  reddito imponibile I.R.P.E.F. del nucleo
familiare   per   l'anno  d'imposta  2000  (al  lordo  di  detrazioni
fiscali-oneri  e  spese  detraibili)  non  deve essere superiore a L.
20.000,000;
   soggetto  con  nucleo  familiare  numeroso,  composto  da almeno 5
persone,  con almeno due figli minorenni, tutti dimoranti nell'unita'
immobiliare.  Il  reddito  imponibile I.R.P.E.F. del nucleo familiare
per  l'anno  d'imposta  2000  (al lordo di detrazioni fiscali-oneri e
spese detraibili) non deve essere superiore a L. 35.000.000, per ogni
persona in piu' si aggiungono 5 milioni.
   soggetto  il cui nucleo familiare comprende un invalido al 100 per
cento  (in  questo  caso  e'  irrilevante il numero dei componenti il
nucleo  e non si pongono limiti in ordine all'eta' del contribuente).
Il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l'anno d'imposta
2000  (al  lordo  di detrazioni fiscali-oneri e spese detraibili) non
deve essere superiore ai valori indicati nella sottostante tabella:
=====================================================================
               per una persona                |    L. 22.500.000
=====================================================================
               per due persone                |    L. 30.000.000
               per tre persone                |    L. 37.500.000
             per quattro persone              |    L. 45.000.000
              per cinque persone              |    L. 52.500.000
               per sei persone                |    L. 60.000.000
    per ogni persona in più si aggiungono     |    L. 65.000.000
   inoltre  per  beneficiare  della  maggiorazione  della  detrazione
occorre quanto segue:
   l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale deve essere
l'unico  immobile  per il quale il richiedente e gli altri componenti
il  nucleo  familiare  sono  soggetti  passivi  d'imposta in tutto il
territorio nazionale;
   l'iscrizione dell'abitazione principale al catasto edilizio urbano
deve  essere  compresa  in una delle categorie catastali compresa tra
A/3 ed A/5;
   il  richiedente deve essere residente nell'abitazione per la quale
viene richiesto l'aumento della detrazione.
   (Omissis).
   01X50234;
                          COMUNE DI LATERZA

   Il  comune  di  LATERZA  (provincia  di  Taranto)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di confermare per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.:
   a) aliquota ordinaria del 6 per mille;
   b)  aliquota ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale e
per  una  sola pertinenza che sia iscritta all'U.T.E. nella categoria
C2  (magazzini  e locali depositi) o C6 (stalle, scuderie, rimesse ed
autorimesse) e che sia situata nello stesso stabile o comprensorio di
immobili oppure, se distaccata, situata ad una distanza non superiore
a m 100 dall'abitazione principale;
   c)  aliquota  ridotta del 3 per mille in favore di proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  al  recupero  di immobili di interesse artistico o
architettonico  localizzati  nel  centro  storico  oppure  volti alla
realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche pertinenziali o
all'utilizzo   di   sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detto intervento e
per  la  durata  di  tre  anni  dall'inizio  dei  lavori. La suddetta
agevolazione  e' subordinata alla presentazione, all'ufficio tributi,
della relativa domanda su modello predisposto dall'ufficio stesso;
   2.  di  confermare  in  L.  260.000  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
d'imposta, dando atto che:
   per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
   la   detrazione,   quando   l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad
abitazione  principale  da piu' soggetti passivi spetta a ciascuno di
essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la destinazione
medesima si verifica.
   (Omissis).
   01X50235;
                     COMUNE DI LAUREANA CILENTO

   Il  comune  di LAUREANA CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare,  per  l'anno  2001, l'aliquota d'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del sei per mille;
   di   stabilire  in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale e per le pertinenze.
   (Omissis).
   01X50236;
                    COMUNE DI LAUREGNO (LAUREIN)

   Il comune di LAUREGNO (LAUREIN) (provincia di Bolzano) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di  determinare  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per la
seconda abitazione;
   2.  di  determinare  e  confermare  per  l'anno  2001,  l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per
mille per tutti gli altri casi;
   3.  di  determinare e confermare l'importo detraibile dall'imposta
dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fino
a diversa regolamentazione come segue:
   a) per tutte le abitazioni principali L. 453.600.
   (Omissis).
   01X50237;
                         COMUNE DI LAVARONE

   Il  comune  di  LAVARONE  (provincia di Trento) ha adottato, il 21
dicembre  2000, a seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, neI 6
per  mille  l'aliquota  generale valida per l'applicazione delIl.C.l.
per il periodo d'imposta 2001;
   2.   di   determinare  neI  5  per  mille  l'aliquota  valida  per
l'applicazione   dell'l.C.l.   per   il   periodo   d'imposta   2001,
relativamente alle persone fisiche ed ai soci di cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
   3.  di  determinare  in  L.  300.000  la  detrazione  dell'imposta
comunale  sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo, ai sensi
dell'art.  3,  comma  55,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662 cosi'
come integrato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997,
n.  50,  dando  atto  che la predetta detrazione si intende applicata
anche  alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale di soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
   (Omissis).
   01X50238;
                          COMUNE DI LEGNARO

   Il  comune di LEGNARO (provincia di Padova) ha adottato, il 5 e il
22   dicembre   2000   le   seguenti   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2001,  le aliquote dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  che  saranno applicate in questo
comune nelle misure seguenti:
   5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad
abitazione  principale  in  favore  delle  persone  fisiche  soggetti
passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel  comune,  nonche'  per  quelle  locate  con  contratto
registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale
e  relative  pertinenze  cosi' come indicato nell'art. 5, comma 5 del
regolamento (I.C.I.) vigente;
   6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
   2.  di  determinare la detrazione per l'abitazione principale agli
effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000;
   3.  di  stabilire  in  L.  500.000  la  detrazione  per abitazione
principale  per  nuclei  familiari che hanno la presenza di un figlio
convivente  portatore  di  handicap,  in  possesso  di  attestato  di
invalidita'  al  100  per cento ai sensi della legge n. 104/1992, che
dovranno  presentare l'apposita dichiarazione entro il termine del 30
giugno 2001, data di scadenza della prima rata (I.C.I.) 2001;
   4.  di  stabilire  per  l'anno 2001 l'aumento della detrazione per
l'abitazione  principale in L. 300.000 o in L. 400.000 esclusivamente
nelle seguenti circostanze e condizioni:
   l'aumento  di  detrazione  da L. 200.000 a L. 300.000 e' stabilita
per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta
dai  contribuenti  assistiti  dal  comune  in  via  continuativa o da
pensionati o lavoratori dipendenti proprietari o titolari del diritto
reale  di  uso,  usufrutto o abitazione il cui nucleo familiare ha un
reddito lordo complessivo riferito all'anno 2000 non superiore a:
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   NUCLEO FAMILIARE   |                   REDDITO
=====================================================================
      1 persona       |                  15.000.000
      2 persone       |                  20.000.000
      3 persone       |                  25.000.000
      4 persone       |                  30.000.000
      5 persone       |                  32.000.000
                      |  più L. 2.000.000 per ogni persona in più.
   per i redditi inferiori a L. 15.000.000 in riferimento a qualsiasi
nucleo  familiare,  l'aumento  di  detrazione  e'  da L. 200.000 a L.
400.000;
   per nucleo familiare si fa riferimento al testo previsto dall'art.
4 del regolamento anagrafico della popolazione residente, decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989;
   sono  altresi'  considerati  componenti del nucleo familiare anche
persone  non  legate  da vincoli di parentela o affinita', qualora la
convivenza  istituita abbia carattere di stabilita' e sia finalizzata
alla  reciproca assistenza, risulti dalla certificazione anagrafica e
sia  dichiarata  con  atto  di  notorieta'  da  parte  delle  persone
conviventi;
   il   numero  dei  componenti  del  nucleo  familiare  a  cui  fare
riferimento e' quello risultante alla data del 1o gennaio 2001;
   la   maggiore   detrazione  non  e'  concessa  qualora  almeno  un
componente  del  nucleo  familiare  percepisca  un reddito diverso da
quello  di  lavoratore dipendente o pensionato (ad esempio reddito da
lavoro autonomo, impresa, partecipazione societarie);
   l'unita'  immobiliare  deve  essere  l'unica proprieta' del nucleo
familiare  nel  corso  del 2001, oppure l'unica posseduta a titolo di
uso,  usufrutto  o  di  diritto  di  abitazione,  ad esclusione di un
piccolo  appezzamento  di  terreno agricolo, di unita' immobiliari di
pertinenza  dell'abitazione,  di  unita'  concesse  in uso gratuito a
parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado che la
utilizzano come abitazione principale;
   sono  escluse  dal  beneficio  le  unita' immobiliari del gruppo A
classificato A/1, A/7, A/8, A/9, A/10;
   i  soggetti  che  intendono avvalersi della maggiore detrazione in
questione  dovranno  presentare  apposita autocertificazione prevista
dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestando anche la posizione, sia
del  soggetto  che  del  proprio  nucleo  familiare, nei riguardi dei
diritti reali sull'unita' adibita a propria abitazione principale;
   tale  autocertificazione  dovra' essere redatta su appositi moduli
messi  a disposizione dall'ufficio tributi e dovra' essere presentata
entro  il mese successivo a quello fissato come termine ultimo per la
presentazione   della   dichiarazione   dei   redditi   dell'anno  di
riferimento;
   per l'anno 2001, i contribuenti dovranno versare l'imposta dovuta,
sia  in  acconto  che  a  saldo,  applicando  la  maggiore detrazione
ritenuta  di diritto; quest'ultima deve essere comunque rapportata al
periodo  dell'anno  durante  il  quale  si protrae la destinazione ad
abitazione principale;
   entro  gennaio  2002 i contribuenti devono trasmettere copia delle
ricevute   di  versamento  (I.C.I.)  anno  2001  (acconto  e  saldo),
unitamente alla copia della certificazione del reddito imponibile (ad
es.   Mod.  730)  complessivamente  percepito  nel  2000  da  ciascun
componente   del  nucleo  familiare;  qualora  i  redditi  non  siano
documentati   da   tali   modelli   e/o  in  caso  di  esonero  dalla
presentazione   della   dichiarazione   dei  redditi,  dovra'  essere
presentata   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di  notorieta'
attestante  tale  circostanza,  nonche'  il  reddito complessivamente
percepito nel 2000 da ciascun componente;
   entro  lo  stesso  termine  devono  essere  comunicati  le rendite
catastali  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
dell'eventuale  pertinenza,  la  quota di titolarita' e il periodo di
possesso  delle stesse, i nominativi di eventuali altri dimoranti che
risultano  essere proprietari o titolari di diritti reali sull'unita'
adibita  ad  abitazione  principale, nonche' qualsiasi altro elemento
utile ai fini della determinazione dell'imposta.;
   la   verifica  del  diritto  alla  maggiore  detrazione  come  qui
stabilita   sara'   effettuata   solo   a   seguito  controllo  della
documentazione  trasmessa  e,  in  caso di omessa presentazione della
stessa  o  di accertato mancato diritto, si provvedera' all'emissione
di  apposito  avviso  di  liquidazione  per  il recupero dell'importo
dovuto.
   resta fermo che la maggiore detrazione per l'abitazione principale
e'  dovuta fino a concorrenza dell'imposta da versare per la predetta
unita'.
   (Omissis).
   1.  di  determinare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale
secondo quanto appresso:
   detrazione  di  L. 500.000 per l'abitazione principale nel caso in
cui  nel  nucleo  familiare sia presente un portatore di handicap con
invalidita', certificata, del 100 per cento.
   (Omissis).
   01X50239;
                           COMUNE DI LEIVI

   Il  comune  di  LEIVI  (provincia  di  Genova)  ha  adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   conferma aliquote diversificate:
   aliquota ordinaria: 6 per mille per tutte le tipologie di immobili
non rientranti nell'abitazione principale;
   aliquota ridotta: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale;
   detrazione art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, L. 200.000.
   (Omissis).
01X50240;