COMUNE DI FICARRA Il comune di FICARRA (provincia di Messina) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille l'aliquota unica da applicare alla base imponibile per il calcolo dell'imposta comunale di tutti gli immobili e in L. 300.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita dal possessore ad abitazione principale, determinate ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni dalla Giunta municipale con deliberazione n. 132 del 21 dicembre 2000. (Omissis). 01X50181; COMUNE DI FILAGO Il comune di FILAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2001, le tariffe dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure proposte dalIAmministrazione comunale e dall'Ufficio Ragioneria (integralmente recepite negli stanziamenti di entrata del bilancio di previsione 2001) e di seguito elencati: ===================================================================== Imposta comunale sugli immobili | anno 2001 ===================================================================== Aliquota ordinaria | 6,25 per mille Aliquota ridotta | 5,50 per mille Detrazione per l'abitazione principale L. 300.000 (Omissis). 01X50182; COMUNE DI FIORANO CANAVESE Il comune di FIORANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) Di stabilire per l'anno 2001 nella misura del 5,6 per mille l'aliquota per la applicazione della imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; B) Di stabilire per l'anno 2001, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale distribuzione; (Omissis). 01X50183; COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO Il comune di FIUMEFREDDO BRUZIO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Sono confermate per l'anno 2001 le aliquote, detrazioni e riduzioni dell'imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure: a) aliquota del 6.50 per mille per le abitazioni principali , intendendo tali le unita' immobiliari di fatto abitate per un periodo continuativo, nel corso dell'anno, superiore ad otto mesi; b) aliquota del 7 per mille per le altre abitazioni ed aree fabbricabili; c) detrazione di L. 300.000 per le abitazioni principali di cui alla precedente lett. a); d) riduzione della tariffa al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili. (Omissis). 01X50184; COMUNE DI FLERO Il comune di FLERO (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota e detrazioni I.C.I., con le seguenti tariffe: aliquota I.C.I. 5 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze: categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 L. 300.000 per rendite catastali fino a L. 2.000.000; categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9 L. 270.000 per rendite catastali fino a L. 2.000.000. (Omissis). 01X50185; COMUNE DI FONTANELLE Il comune di FONTANELLE (provincia di Treviso) ha adottato, il 17 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). I.C.I. - Aliquota del 5 per mille - detrazione per abitazione principale L. 200.000 (articoli 6 e 8 decreto legislativo n. 540/1992). (Omissis). 01X50186; COMUNE DI FORANO Il comune di FORANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001: a) aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle unita' immobiliari destinate ad abitazioni principali; b) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, cosi' come definita nel regolamento comunale, nei seguenti casi: I. abitazione di proprieta' del soggetto passivo; II. abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari (parenti ed affini fino al secondo grado, che vi risiedano anagraficamente e che le usino come abitazioni principali); III. abitazione posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 2. di fissare nella misura di L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale, cosi' come stabilito all'art. 5 comma 2, lettera b) del vigente regolamento dell'I.C.I. (Omissis). 01X50187; COMUNE DI FORMIA Il comune di FORMIA (provincia di Latina) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. ... (omissis) ... la situazione I.C.I. per l'anno 2001 e' la seguente: a) 4 per mille in favore delle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, delle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto (art. 6 Regolamento I.C.I.); b) 5,75 per mille in favore delle unita' immobiliari che possedute in aggiunta all'abitazione principale sono concesse da persone fisiche in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1o (primo) grado (genitori e figli) a condizione che l'unita' immobiliare sia utilizzata come abitazione principale, con esclusione della detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; c) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari. 2. dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui alla lettera a) - del punto 2) si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X50188; COMUNE DI FORNI AVOLTRI Il comune di FORNI AVOLTRI (provincia di Udine) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. (omissis) rispettivamente applicata nella misura del 4,5 per mille per le prime case e del 6 per mille per i rimanenti immobili. (Omissis). 01X50189; COMUNE DI FORNO CANAVESE Il comune di FORNO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) aliquota del 6 per mille per abitazione principale e relative pertinenze; 2) aliquota ordinaria del 6,50 per mille per tutti gli altri fabbricati 3) di determinare altresi' ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decretolegislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dalIart. 3 del decreto legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno 2001, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 01X50190; COMUNE DI FOSSA Il comune di FOSSA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001. (Omissis). 01X50191; COMUNE DI FOSSATO SERRALTA Il comune di FOSSATO SERRALTA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille senza avvalersi della facolta' di diversificazione. 2. di confermare per l'anno 2001 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 01X50192; COMUNE DI FRAINE Il comune di FRAINE (provincia di Chieti) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille. (Omissis). 01X50193; COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE Il comune di FRANCAVILLA AL MARE (provincia di Chieti) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni I.C.I. applicate per l'anno 1999; 2. di precisare che l'aliquota del 7 per mille e' applicata a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale non locati e non dati ad uso gratuito (art. 7 Regolamento). (Omissis). 01X50194; COMUNE DI FUBINE Il comune di FUBINE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per i terreni edificabili l'aliquota nella misura del 4,5 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2001 per tutti i restanti immobili l'aliquota del 5 per mille. (Omissis). 01X50195; COMUNE DI FUSCALDO Il comune di FUSCALDO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 2001 n. 33, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di aumentare, come aumenta, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. dello 0,5 per mille per la prima casa e dell'1 per mille per la seconda casa; di prendere atto, quindi, che per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. risulta cosi' determinata: prima casa 6 per mille, seconda casa 6,5 per mille. (Omissis). 01X50196; COMUNE DI FUSINE Il comune di FUSINE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 24 gennaio e 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili rispettivamente nella misura del 5 per mille per l'ordinanza e del 4,5 per mille per l'abitazione principale. (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, la detrazione per abitazione principale in L. 200.000 (e 103,29); (Omissis). 01X50197; COMUNE DI GABIANO Il comune di GABIANO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come segue; aliquota unica 5 per mille; 2. detrazione abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). 01X50198; COMUNE DI GABICCE MARE Il comune di GABICCE MARE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5,5 per mille per l'abitazione adibita a residenza principale dei soggetti passivi dell'imposta e ad essa assimilata ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 6 per mille per le abitazioni locate ed eventuali pertinenze alle stesse, cosi' come definite all'art. 15 del regolamento comunale citato, in presenza di un contratto regolarmente registrato, avente la durata non inferiore a quella minima prevista dalla legge, a soggetti che in tale unita' abbiano l'abitazione principale; 7 per mille per tutti gli altri immobili; L. 200.000 quale detrazione prevista per l'abitazione principale; detrazione L. 300.000 per i soggetti passivi I.C.I. titolari di reddito da pensione non superiore al minimo INPS a condizione che il nucleo familiare possieda solo redditi da pensione al minimo INPS e il reddito dell'abitazione principale, oltre all'eventuale pensione di invalidita' totale o inabilita' totale e per i nuclei familiari di soggetti passivi I.C.I. in particolari condizioni di disagio socio-economico, attestate dal Settore Servizi Sociali del comune di Gabicce Mare. (Omissis). 01X50199; COMUNE DI GAGGIO MONTANO Il comune di GAGGIO MONTANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per l'anno 2001, di mantenere l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili nella misura del 6,3 per mille con aliquota ridotta al 5,8 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente; 2. dare altresi' atto che viene fissata un'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2,9 per mille e del 3,2 per mille per le fattispecie come riportate in premessa e qui integralmente recepite; 3. di ridurre l'imposta del 50% solo per i fabbricati inagibili o inabitabili; (Omissis). 01X50200; COMUNE DI GARBAGNA Il comune di GARBAGNA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 6,8 per mille aliquota generale; 3 per mille aliquota per proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili od inabitabili, o di interesse artistico o architettonico o per l'utilizzo di sottotetti o che realizzano autorimesse o posti auto. (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita a prima abitazione e' nella misura di L. 200.000. (Omissis). 01X50201; COMUNE DI GELA Il comune di GELA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. le aliquote relative all'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, cosi' come segue: 4 per mille: per abitazioni e relative pertinenze; per terreni agricoli; 5,75 per mille: per aree fabbricabili; per tutte le altre tipologie immobiliari. (Omissis). 01X50202; COMUNE DI GEMMANO Il comune di GEMMANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le aliquote e detrazioni per I.C.I di cui ai prospetti che seguono; MISURA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2001 ===================================================================== N.| Tipologia degli immobili Soggetti passivi |Aliquote per mille ===================================================================== 1 |2 | 3 --------------------------------------------------------------------- |U.I. direttamente adibita ad abitazione | |principale della persona fisica, soggetto | |passivo quale il contribuente che la possiede a| |titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto | |reale abitualmente comprese le pertinenze della| |stessa (Tipologia lettera A e E regolamento | 1.|Comunale vigente) | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- |U.I. direttamente adibite ad abitazione | |principale da persone fisiche soggetti passivi | |cooperative edilizie a proprietà indivisa, | |residenti nel comune, nonchè gli alloggi regola| |assegnati dagli I.A.C.P., etc. comprese le | |pertinenze delle stesse (Tipologia lettera A | 2.|art. 2 regolamento comunale vigente) | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- |U.I. Cat. A (Immobili per uso abitazione) | |locata per fini abitativi con contratto di loca| |comodato e/o suo gratuito ex art. 1571 C.C. e | |seguenti, registrato, a soggetti che la | |utilizza come dimora abituale e nella quale via| |abbiano la propria residenza comprese le | |pertinenza stesse (Tipologia lettera B e E del | 3 |regolamento comunale vigente) | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- |U.I. Cat. A (Immobili per uso abitazione) | |possedute da persone fisiche soggetti pas. | |aggiunta all'abitazione principale non locate | |e/o comunque non utilizzate come abit. | |principale di terzi e/o congiunti e/o tenute a | |disposizione (Cosidette seconde case) (Ti | 4 |Lettera C del regolamento comunale vigente) | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- |U.I. Cat. A ( Immobili per uso abitazione) | |possedute da persone fisiche soggetti pas. | |aggiunta all'abitazione principale locate a | |soggetti che non le utilizzano come abit. | |principale (Tipologia Lettera C del regolamento| 5 |comunale vigente) | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- |Per tutti gli altri soggetti passivi e per | 6 |tutte le altre tipologie catastali | 6,2 per mille Misura delle riduzioni, o in alternativa, delle detrazioni d'imposta per l'anno 2001. Anche per l'anno 2001, esclusivamente per la tipologia di immobili di cui ai punti n. 1-2-3 del prospetto precedente per tutti i soggetti passivi persone fisiche, detrazione di imposta su base annua di L. 200.000 (diconsi lire duecentomila); (Omissis). 01X50203; COMUNE DI GENZANO DI ROMA Il comune di GENZANO DI ROMA (provincia di Roma) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente a: 1. alle abitazioni principali: 2. alle pertinenze delle abitazioni principali, alle quali siano esclusivamente asservite, quali: garage, box, posto auto, soffitta cantina, che siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale; 3. alle unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali quali: a) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usofrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratutio a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che il conduttore sia maggiorenne e che l'occupazione sia desumibile da atti certi; c) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore. di fissare la detrazione per l'abitazione principale e per le unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali, di cui al precedente punto 3) in L. 200.000, con le modalita' previste dal comma 55 art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; di fissare per tutti gli altri immobili l'aliquota del 6 per mille. (Omissis). 01X50204; COMUNE DI GERANO Il comune di GERANO (provincia di Roma) ha adottato laseguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'applicazione dell'I.C.I. delle aliquote previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22 marzo 2000 come appresso specificato: a) aliquota del 5,5 mille abitazione principale; b) aliquota del 5 per tutti gli immobili (appartamenti) che verranno concessi in affitto ai nuclei familiari, ai quali e' stato ordinato lo sgombero dalle abitazioni dichiarate inagibili per l'evento sismico dell'11 marzo 2000; c) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri cespiti soggetti; di stabilire che per l'anno 2001 verranno applicate unicamente le detrazioni previste per legge. (Omissis). 01X50205; COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO Il comune di GIAVERA DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per imposta comunale sugli Immobili: aliquota d'imposta nella misura del 4,5 per mille da applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota di imposta nella misura del 5,5 per mille da applicare in tutti gli altri casi; 2. di confermare in L. 200.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (omesso) Si rammenta inoltre che: E' considerata abitazione principale solo l'unita' immobiliare di categoria catastale A nella quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica. E' considerata abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione d'imposta, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela, e da questi adibita a loro abitazione principale. (Omissis). 01X50206; COMUNE DI GIFFLENGA Il comune di GIFFLENGA (provincia di Biella) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 01X50207; COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI Il comune di GIFFONI SEI CASALI (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare le aliquote I.C.I. diversificate per l'anno 2000 e specificatamente: a) abitazione principale ed equiparate: 5,5 per mille; b) terreni agricoli 5,5 per mille; c) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale ed aree edificabili: per mille; d) aree edificabili 7 per mille; e) detrazione per abitazione principale rapportata ad anno L. 200.000. (Omissis). 01X50208; COMUNE DI GINOSA Il comune di GINOSA (provincia di Taranto) ha adottato, il 15 febbraio 2001 e il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare nella misura 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per la sola abitazione principale per l'anno 2001; 2. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; 3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, cosi' come definite dal regolamento comunale, del soggetto passivo di imposta, compreso quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' gli alloggi degli I.A.C.P., dando atto che per abitazione principale si intende quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; 4. di confermare le detrazioni per la prima casa, di L. 500.000, per gli anziani ricoverati presso case di cura in modo permanente, benche' proprietari dell'immobile che non usano in quanto ricoverati, nonche' per quelli ricoverati presso luoghi di lunga degenza; 5. di confermare, inoltre, l'esonero del pagamento I.C.I. per quei disabili il cui nucleo familiare fruisca della sola pensione di invalidita' del disabile stesso, facendo obbligo agli interessati di presentare regolare denuncia I.C.I. allegando alla stessa idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per fruire dell'agevolazione; 6. di confermare di elevare a L. 500.000 le detrazioni per la prima casa a quelle fasce particolari di anziani titolari della sola pensione di vecchiaia e che, tra l'altro, sono in possesso dei seguenti requisiti: a) il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare del soggetto passivo dell'imposta non deve essere superiore a L. 12.000.000. Sono accordati aumenti di L. 1.000.000 per il coniuge e per ogni figlio a carico; b) proprietario o titolare di altro diritto reale di una sola unita' immobiliare e relative pertinenze. Tale unita' immobiliare non deve essere classificata nelle categorie catastali A1-A2-A7-A8; (Omissis); 1. di ridurre nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per la sola abitazione principale per l'anno 2001; (Omissis). 01X50209; COMUNE DI GIOIA TAURO Il comune di GIOIA TAURO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale, del 6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; (Omissis). 01X50210; COMUNE DI GIRIFALCO Il comune di GIRIFALCO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ubicati in questo comune. di fissare l'unica detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 01X50211; COMUNE DI GIULIANOVA Il comune di GIULIANOVA (provincia di Teramo) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. Stabilire le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella seguente misura: A) 4,5 per mille per l'abitazione principale. Si considerano abitazioni principali: 1. l'abitazione in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza; 2. l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; B) 6 per mille, immobili appartenenti alla categoria catastale B; C) 6,75 per mille per altri immobili, comprese le abitazioni date in locazione con contratto regolarmente registrato; D) 7 per mille per le seconde case a disposizione; E) 4 per mille, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; F) 4 per mille limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei seguenti interventi (per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori): interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 3. di prendere atto che, ai sensi del comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale e' di L. 200.000; 4. di confermare per l'anno 2001 le detrazioni previste per l'anno 2000 che consistono nell'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 500.000, a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: pensionati che alla data del 1o gennaio 2001 abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta'; lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilita' e disoccupati che risultino tali almeno dal 1o gennaio 2001. Usufruiscono dell'applicazione del beneficio in questione, solo contribuenti che, in aggiunta a uno di questi requisiti, abbiano avuto, nel 2000, un reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare, al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I.C.I., non superiore ai seguenti limiti (Imponibile I.R.P.E.F.): per un unico componente L. 9.000.000; fino a due componenti L. 15.000.000; per ogni componente in piu' L. 4.000.000. 5. di confermare a L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale per le stesse categorie di contribuenti, menzionate al paragrafo 3), che, nel 2000, abbiano conseguito un reddito familiare (Imponibile I.R.P.E.F.). entro i seguenti limiti: per un unico componente L. 12.000.000; fino a due componenti L. 18.000.000; per ogni componente in piu' L. 6.000.000. 6. di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 500.000 ai contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti congiunti ascendenti o discendenti, affini e parenti entro il quarto grado civile con invalidita' come sotto specificato: invalido con totale e permanente invalidita' lavorativa 100% (articoli 2 e 12 legge n. 118/1971); invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa 100% e con impossibilita' di deambulare senza l'aiuto di accompagnamento (legge n. 16/1980); cieco assoluto (legge n. 382/1970); sordomuto (legge 381/1970); minore con difficolta' persistente a svolgere compiti e funzioni propri alla sua eta' (legge n. 289/1990); 7. di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 500.000 ai contribuenti anziani o disabili, residenti in istituti o ricoveri sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e occupata; 8. di confermare le seguenti modalita' di applicazione del beneficio, limitatamente alle categorie di contribuenti di cui al punto 4, 5, 6, 7.: a) il contribuente e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina, ecc.); b) il contribuente e' tenuto a presentare apposita richiesta, entro il 30 giugno 2001, contenente i seguenti elementi: 1. l'indicazione delle generalita', della residenza o domicilio legale e del codice fiscale; 2. l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato; 3. autocertificazione attestante: i redditi conseguiti nel 2000, dal contribuente e dai restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, al netto del reddito derivante dall'abitazione, oggetto dell'imposizione I.C.I.; la composizione del nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2001; che il contribuente e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare non sono proprietari o titolari di diritti reali su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina, ecc.). c) allegare fotocopia certificato di invalidita' rilasciato dalla U.L.S.S.; d) la presentazione della richiesta entro i termini prescritti, costituisce la condicio sine qua non per operare, da parte del contribuente, gia' dalla data del primo acconto, dovuta per il periodo di possesso del primo semestre 2001, l'applicazione della maggiore detrazione in argomento. In caso di inoltro a mezzo posta, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante; e) e' fatto obbligo ai soggetti ammessi al beneficio di cui sopra, comunicare al comune di Giulianova, ufficio tributi, ogni variazione delle condizioni indicate nella domanda, entro 30 giorni dal loro verificarsi. (Omissis). 01X50212; COMUNE DI GORLE Il comune di GORLE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le pertinenze destinate al servizio di tale immobile; 5,5 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata; 6 per mille per le unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale individuate nelle categorie catastali: A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 - C/6; 6,5 per mille per le unita' immobiliari individuate nelle categorie catastali: A/10; Gruppo catastale B; Gruppo catastale C con esclusione del C/6; Gruppo catastale D; Aree fabbricabili. di determinare in L. 250.000 la detrazione per l'abitazione principale. di elevare a L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale alle seguenti condizioni: 1. Unica proprieta' abitativa la casa nella quale risiedono e le relative pertinenze. 2. Rendita catastale, per detta abitazione, comprensiva delle pertinenze, non superiore a L. 1.050.000. 3. Reddito annuo complessivo imponibile per il nucleo familiare (diminuito di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico e calcolato al 60% per i redditi di lavoro dipendente o da pensione) non superiore a L. 40.000.000. Nel caso in cui manchi anche una sola delle tre condizioni sopra esposte, la detrazione spettante per l'abitazione principale e' pari a lire 250.000. (Omissis). 01X50213; COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO Il comune di GRAZZANO BADOGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare nel proprio territorio ,con effetto limitatamente all'anno 2001, prima aliquota I.C.I. del 5 per mille per le abitazioni principali e l'aliquota del 6 per mille per le abitazioni secondarie; 2. (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita al abitazione principale del soggetto passivo e', fino a concocenza del suo ammontare di L. 200.000 rapportata al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionaImente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 01X50214; COMUNE DI GRIGNASCO Il comune di GRIGNASCO (provincia di Novara) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.l.) che sara' applicata nel comune di Grignasco nella misura unica del 5,1 per mille; 2. di approvare per l'anno 2001, l'applicazione della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare. di L. 200.000, secondo le modalita' e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 e s.m.i. (Omissis). 01X50215; COMUNE DI GROSOTTO Il comune di GROSOTTO (provincia di Sondrio) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I., quale determinata con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2001, esecutiva ai sensi di legge, nella misura del 4 per mille. (Omissis). 01X50216; COMUNE DI GROSSO Il comune di GROSSO (provincia di Torino) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2001, all'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'aliquota del 5,5 per mille; (Omissis). 01X50217; COMUNE DI GROTTAMMARE Il comune di GROTTAMMARE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2001 le aliquote deliberate per l'anno 2000, nelle sotto elencate misure differenziate: 4 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale, dai proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie; 3,5 per mille per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite da accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative; 6,25 per mille per le altre unita' immobiliari; 7 per mille per gli alloggi non locati. 3. (Omissis). 4. di aumentare la detrazione l.C.l. per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, a favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale rilevante ai fini l.C.l., appartenenti alla categoria dei pensionati che hanno compiuto il sessantesimo anno di eta' al 1o gennaio 2001, in possesso di solo reddito di pensione, con reddito annuale imponibile, ai soli fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti il nucleo familiare, non superiore a L. 21.500.000. (Sono esclusi dalla maggiore detrazione i contribuenti rientranti nella categoria sopra definita, quando l'abitazione principale sia classificata in categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, rispettivamente di tipo: signorile, villini ville, castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico; Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e' fissato al 30 giugno 2001 in coincidenza con la scadenza relativa all'acconto I.C.l.). (Omissis). 01X50218; COMUNE DI GROTTAZZOLINA Il comune di GROTTAZZOLINA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota ordinaria: 6 per mille; Abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille - detrazione L. 210.000; Abitazione in uso gratuito a parente in linea retta fino al secondo grado compreso: 5 per mille - detrazione L. 210.000; Abitazioni anziani o disabili, non locata, residenti in istituti: 5 per mille - detrazione L. 210.000; Immobili Enti senza scopo di lucro: 5 per mille; Abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille - Unita' immobiliari di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449: 1 per mille; Abitazioni non locate: 7 per mille. (Omissis). 01X50219; COMUNE DI GUANZATE Il comune di GUANZATE (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). ===================================================================== Oggetto dell'imposta | Aliquota |Detrazione ===================================================================== immobili diversi dalle abitazioni (compresi | | terreni ed aree edificabili) |5 per mille| --------------------------------------------------------------------- abitazione principale |4 per mille|L. 250.000 --------------------------------------------------------------------- pertinenze dell'abitazione principale ancorchè| | distintamente iscritte in catasto, quali ad | | esempio box, cantine ecc. |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- abitazione utilizzata dai soci delle | | cooperative edilizie a proprietà indivisa |4 per mille|L. 250.000 --------------------------------------------------------------------- alloggio regolarmente assegnato da istituti o | | agenzie pubbliche |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- fabbricati posseduti in aggiunta | | all'abitazione principale: locati (con | | contratto registrato) per abitazione | | principale |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- non locati |5 per mille| --------------------------------------------------------------------- immobile posseduto a titolo di proprietà o di | | usufruito da parte di persone anziane o | | disabili che acquisiscono la residenza presso | | case di riposo o istituti sanitari, a | | condizione che lo stesso immobile non risulti | | locato |4 per mille|L. 250.000 --------------------------------------------------------------------- abitazione ceduta in uso gratuito a parenti | | entro il secondo grado in linea retta, | | ascendente e discendente, il terzo grado in | | linea collaterale e affini in secondo grado |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- fabbricati realizzati da imprese, che hanno | | per oggetto esclusivo e prevalente la | | costruzione e la vendita, e non venduti per un| | periodo di un anno |4 per mille| la detrazione per l'abitazione principale e' elevata a L. 430.000 a tutela dei nuclei familiari in particolare stato di disagio socio economico che abbiano tutti i seguenti requisiti minimi: a) essere residenti nel comune di guanzate; b) essere proprietari, oppure titolari del diritto di usufrutto, o uso, per tutti i componenti del nucleo familiare, di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, compreso l'eventuale posto auto o box, classificata o classificabile nelle categorie catastali A/2 (abitazione di tipo civile), A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare) e A/6 (abitazione di tipo rurale); c) possedere un reddito familiare annuo, imponibile ai fini I.R.P.E.F., inferiore o pari a quanto indicato nel prospetto che segue: ===================================================================== Componenti nucleo familiare | Reddito imponibile annuo ===================================================================== 1 | 12.000.000 2 | 19.800.000 3 | 25.440.000 4 | 30.360.000 5 e oltre | 35.400.000 Qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap (con attestato di invalidita' civile superiore aI 73%) o persona anziana non autosufficiente (comprovato da certificazione medica dell'A.S.L.) i limiti di reddito sono elevati nella misura di L. 2.000.000. Il reddito da considerare, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale di condurre ulteriori e piu' approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita, e' quello del nucleo di convivenza familiare riferito all'anno precedente. La nozione di abitazione principale e' quella definita dalla normativa fiscale. Il soggetto passivo provvedera' all'autoliquidazione dell'importo con le stesse modalita' e tempi previsti dalla vigente normativa e dovra' presentare entro il 31 dicembre 2000 all'Ufficio comunale competente: 1. dichiarazione dei redditi (Mod. 101 - 30 - Unico) di tutto il nucleo familiare; 2. Ricevute di versamento inerenti all'anno d'imposta; 3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale il soggetto passivo attesta: Che si tratta dell'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per tutti i componenti il nucleo familiare; 4. (eventualmente) attestato di invalidita' civile per i portatori di handicap o certificazione di persona anziana non autosufficiente, rilasciati dall'A.S.L. (Omissis). 01X50220; COMUNE DI IGLIANO Il comune di IGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, fissare e determinare per l'anno 2001, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 5 per mille; di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la definizione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste daI comma terzo dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. (Omissis). 01X50221; COMUNE DI IMPRUNETA Il comune di IMPRUNETA (provincia di Firenze) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni: A) 5,6 per mille per: 1) le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche; 2) le unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 3) gli alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 4. le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata, anche temporaneamente a qualsiasi titolo; 5) le pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' iscritte distintamente in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, limitatamente ad una unita' immobiliare per ciascuna categoria; 6) le unita' immobiliari beate sulla base di contratti di locazione stipulati secondo i disposti dei commi 3 e 5 dell'art. 2 della legge n. 431/1998; B) 7 per mille per: 1. le abitazioni concesse, con atto scritto di comodato gratuito, dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado residenti in questo comune alla data deI 1o gennaio 2001, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che tale concessione risulti da autocertificazione presentata dal concessionario e dal cedente; 2. le unita' immobiliari locate con contratti di locazione liberi purche' stipulati ai sensi del comma 1, art. 2 della legge n. 431/1998 o con contratti diversi da quelli di cui alla precedente lettera A) n. 6; 3. le aree edificabili; 4. i terreni agricoli; 5. tutte le altre unita' immobiliari non comprese nei punti A) o C); C) 9 per mille per: 1. le unita' immobiliari non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1o gennaio 2001, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione I.C.I. applicabile per l'anno 2001 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo come segue: A) L. 300.000 detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi; B) L. 400.000 detrazione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovino in tutte le seguenti condizioni: abbiano compiuto aI 31 dicembre 2000 il sessantacinquesimo anno di eta'; siano titolari nell'anno 2001 di solo reddito da pensione non superiore all'importo 2001 della pensione minima INPS, comprese le eventuali maggiorazioni sociali, o con reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, pari o inferiore all'importo annuo della pensione minima INPS calcolata come sopra; non esercitino attivita' retribuita di alcun genere; siano proprietari (o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettivita' passiva ai fini I.C.I.) sull'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, compresi garage, cantine, soffitte e simili, purche' annessi all'abitazione ed utilizzati in modo durevole al suo servizio; che non abbiano altre persone di fatto conviventi, titolari di redditi diversi da pensione o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettivita' passiva ai fini I.C.I. su immobili diversi da quello oggetto del presente beneficio; per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi anche se non risultanti da certificazione anagrafiche; C) non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze delle abitazioni; qualora l'imposta dovuta per l'abitazione principale risultasse inferiore alla detrazione spettante, la parte residua della detrazione trovera' capienza nell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa, limitatamente ad una unita' immobiliare per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 fino alla concorrenza di L. 290.000 (o 400.000); 3. di disporre che i contribuenti che si trovino nella condizione di fruire della maggiore detrazione di cui al punto 2) lettera B) e quelli di cui al punto 1) lettera B) numero 1., debbano far pervenire al comune, entro la scadenza della prima rata, una dichiarazione sostitutiva, redatta sui modelli disponibili presso gli uffici competenti, ai sensi del D.P.R 20 ottobre 1998 n. 403 Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative , nella quale attestino l'esistenza di tutte le predette condizioni, salvo accertamenti da parte del comune con conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 11 comma 3 del D.P.R. n. 403/1998) oltre alL sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per falsa dichiarazione. (Omissis). 01X50222; COMUNE DI INDUNO OLONA Il comune di INDUNO OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. fissandola al 5,5 per mille. 2. di riconoscere, ai fini del calcolo dell'l.C.l., la detrazione di L. 200.000 sia per le abitazioni principali che per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 01X50223; COMUNE DI ISASCA Il comune di ISASCA (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X50224; COMUNE DI ISOLA D'ASTI Il comune di ISOLA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 13 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata da questo comune nella misura unica del cinque per mille. (Omissis). 01X50225; COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA Il comune di ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (provincia di Teramo) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di come per legge di cui alla prima parte del comma 1 dell'art. 8 e le detrazioni dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 come stabilito dal comma 2, modificato dalla legge n. 662/1996; 2. stabilire l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili con le sole riduzioni stabilire che si considera abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il quarto grado; la concessione in uso gratuito si rileva da apposito atto o dalla certificazione presentata dal concessionario o dal cedente ai sensi della legge n. 15 del 1968, e la si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione. (Omissis). 01X50226; COMUNE DI ISPANI Il comune di ISPANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' applicate nell'anno 2000 e fissate come segue: a) 5 per mille da applicare alla base imponibile delle abitazioni principali possedute dai soggetti residenti nel comune (prima casa e art. 15 del regolamento comunale I.C.I.); b) 6 per mille da applicare alla base imponibile degli immobili adibiti ad abitazioni possedute (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento) in aggiunta all'abitazione principale da soggetti passivi residenti nel comune di Ispani; c) 7 per mille da applicare sulla base imponibile delle abitazioni possedute (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento) da soggetti passivi non residenti nel comune di Ispani; d) 6 per mille in tutti i rimanenti casi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i. (Omissis). 01X50227; COMUNE DI JESOLO Il comune di JESOLO (provincia di Venezia) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e nella misura del 7 per mille per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali, di alloggi non locati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale; 2. di stabilire, per l'anno 2001, nella misura di L. 500.000, pari ad e 258,23, le detrazioni per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 01X50228; COMUNE DI LAGONEGRO Il comune di LAGONEGRO (provincia di Potenza) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per il 2001 la riduzione dell'aliquota (I.C.I.) dal 6 per mille al 5 per mille per le abitazioni principali; di confermare per il 2001 al 6,5 per mille l'aliquota (I.C.I.) per le altre voci (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati); (Omissis). 01X50229; COMUNE DI LAMPORO Il comune di LAMPORO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001 al 6 per mille, confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote cosi' come previsto per l'anno 2000 dall'atto C.C. n. 10 dell'11 febbraio 2000; di confermare, per l'esercizio 2001, la detrazione di L. 200.000 per l'utilita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; di confermare, per il 2001, l'applicazione del disposto di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, nel senso che dovra' essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari e simili, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X50230; COMUNE DI LANCIANO Il comune di LANCIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire l'aliquota (I.C.I.), per l'anno 2001, in ragione del 4 per mille, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, entro i tre anni dalla data di ultimazione, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' di costruzione e alienazione di immobili; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di stabilire l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001, in ragione del 4 per mille, a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili od inabitabili, di immobili di interesse storico e architettonico ubicati nei centri storici. Condizione per beneficiare dell'aliquota agevolata e' la realizzazione degli interventi entro tre anni dalla data di inizio dei lavori. 5. di aumentare da L. 200.000 a L. 500.000 e, comunque, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che compete per le abitazioni principali a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, appartenenti alle seguenti categorie: A) famiglie composte da piu' di cinque componenti - o nelle quali siano compresi uno o piu' disabili con invalidita' civile non inferiore al 75 per cento - con reddito familiare imponibile, relativo all'anno 2000, non superiore ai 30 milioni; B) pensionati con reddito familiare non superiore a L. 20.000.000 di reddito imponibile anno 2000, in possesso del solo appartamento ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprieta' del contribuente alla data del 1o gennaio 2001. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; la nozione di famiglia, ai fini dell'applicazione della maggiorazione prevista dal presente provvedimento, e' quella risultante dal vigente ordinamento anagrafico; C) di escludere dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 tutte le unita' immobiliare classificate in catasto A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); D) di fissare al 31 luglio 2001 il termine ultimo per la presentazione delle istanze, nonche' la relativa documentazione, per beneficiare della maggiorazione della detrazione. Il termine e' perentorio, pena la decadenza del beneficio della maggiorazione. L'istanza e la relativa documentazione devono essere consegnate direttamente al comune ufficio URP ovvero a mezzo raccomandata semplice, fa fede la data del timbro postale. Le dichiarazioni devono essere rese con autocertificazione; E) di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica per mancanza delle condizioni previste. (Omissis). 01X50231; COMUNE DI LARINO Il comune di LARINO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione n. 47, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella seguente misura: 4,5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale e annesse pertinenze; 6 per mille per altre tipologie di immobili. (Omissis). 01X50232; COMUNE DI LATERA Il comune di LATERA (provincia di Viterbo) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2001 nelle seguenti percentuali: aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota per unita' immobiliare adibita a prima casa: 5,5 per mille; aliquota per unita' immobiliari appartenenti alla cate goria catastale D: 7 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 01X50233; COMUNE DI LATERINA Il comune di LATERINA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'imposta comunale (I.C.I.), prevista e regolata dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura seguente: A. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; B. aliquota da applicare ai soggetti passivi, limitatamente ad una sola unita' immobiliare posseduta in aggiunta all'abitazione principale e concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale: 6 per mille; C. aliquota da applicare per i soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6,5 per mille; D. aliquota da applicare a soggetti passivi per unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno fissato la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non sia locata: 6 per mille; E. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; F. aliquota per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: F.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille; F.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille; G. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autentica, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per le unita' immobiliari ad uso di abitazione ricomprese nei centri storici e per i quali siano in corso lavori di ristrutturazione o restauro limitatamente al periodo dell'anno di durata di tali lavori. Il periodo di cui sopra e' quello risultante dal provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ufficio tecnico comunale. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori se antecedente al termine fissato nel provvedimento autorizzativo; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuna di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che: per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. si considera altresi' abitazione principale quella posseduta in aggiunta all'abitazione principale, e limitatamente ad una sola, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondogrado e da questi utilizzata come abitazione principale (art. 4, regolamento (I.C.I.); l'importo della detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale puo' essere detratta dall'imposta dovuta per la pertinenza (garage box) - art. 4 del regolamento I.C.I.; 6. di stabilire in L. 400.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno di imposta 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, in favore di coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: pensionato, residente nel comune, unico occupante dell'abitazione, ultrasessantacinquenne (e' escluso dal beneficio l'eventuale contribuente coniugato, non legalmente separato o divorziato, anche se unico residente e/o occupante dell'abitazione), il cui reddito imponibile I.R.P.E.F. per l'anno di imposta 2000 (al lordo di detrazioni fiscali-oneri e spese detraibili, non deve essere superiore a L. 15.000,000; soggetto il cui nucleo familiare e' composto da 2 persone, entrambe pensionate, residenti nel comune, almeno uno dei due ultrasessantacinquenne. Il reddito imponibile I.R.P.E.F. del nucleo familiare per l'anno d'imposta 2000 (al lordo di detrazioni fiscali-oneri e spese detraibili) non deve essere superiore a L. 20.000,000; soggetto con nucleo familiare numeroso, composto da almeno 5 persone, con almeno due figli minorenni, tutti dimoranti nell'unita' immobiliare. Il reddito imponibile I.R.P.E.F. del nucleo familiare per l'anno d'imposta 2000 (al lordo di detrazioni fiscali-oneri e spese detraibili) non deve essere superiore a L. 35.000.000, per ogni persona in piu' si aggiungono 5 milioni. soggetto il cui nucleo familiare comprende un invalido al 100 per cento (in questo caso e' irrilevante il numero dei componenti il nucleo e non si pongono limiti in ordine all'eta' del contribuente). Il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l'anno d'imposta 2000 (al lordo di detrazioni fiscali-oneri e spese detraibili) non deve essere superiore ai valori indicati nella sottostante tabella: ===================================================================== per una persona | L. 22.500.000 ===================================================================== per due persone | L. 30.000.000 per tre persone | L. 37.500.000 per quattro persone | L. 45.000.000 per cinque persone | L. 52.500.000 per sei persone | L. 60.000.000 per ogni persona in più si aggiungono | L. 65.000.000 inoltre per beneficiare della maggiorazione della detrazione occorre quanto segue: l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale deve essere l'unico immobile per il quale il richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti passivi d'imposta in tutto il territorio nazionale; l'iscrizione dell'abitazione principale al catasto edilizio urbano deve essere compresa in una delle categorie catastali compresa tra A/3 ed A/5; il richiedente deve essere residente nell'abitazione per la quale viene richiesto l'aumento della detrazione. (Omissis). 01X50234; COMUNE DI LATERZA Il comune di LATERZA (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria del 6 per mille; b) aliquota ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale e per una sola pertinenza che sia iscritta all'U.T.E. nella categoria C2 (magazzini e locali depositi) o C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e che sia situata nello stesso stabile o comprensorio di immobili oppure, se distaccata, situata ad una distanza non superiore a m 100 dall'abitazione principale; c) aliquota ridotta del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico oppure volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detto intervento e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. La suddetta agevolazione e' subordinata alla presentazione, all'ufficio tributi, della relativa domanda su modello predisposto dall'ufficio stesso; 2. di confermare in L. 260.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, dando atto che: per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; la detrazione, quando l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 01X50235; COMUNE DI LAUREANA CILENTO Il comune di LAUREANA CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del sei per mille; di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e per le pertinenze. (Omissis). 01X50236; COMUNE DI LAUREGNO (LAUREIN) Il comune di LAUREGNO (LAUREIN) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per la seconda abitazione; 2. di determinare e confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per tutti gli altri casi; 3. di determinare e confermare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fino a diversa regolamentazione come segue: a) per tutte le abitazioni principali L. 453.600. (Omissis). 01X50237; COMUNE DI LAVARONE Il comune di LAVARONE (provincia di Trento) ha adottato, il 21 dicembre 2000, a seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, neI 6 per mille l'aliquota generale valida per l'applicazione delIl.C.l. per il periodo d'imposta 2001; 2. di determinare neI 5 per mille l'aliquota valida per l'applicazione dell'l.C.l. per il periodo d'imposta 2001, relativamente alle persone fisiche ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. di determinare in L. 300.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 cosi' come integrato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, dando atto che la predetta detrazione si intende applicata anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale di soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; (Omissis). 01X50238; COMUNE DI LEGNARO Il comune di LEGNARO (provincia di Padova) ha adottato, il 5 e il 22 dicembre 2000 le seguenti deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle misure seguenti: 5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e relative pertinenze cosi' come indicato nell'art. 5, comma 5 del regolamento (I.C.I.) vigente; 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000; 3. di stabilire in L. 500.000 la detrazione per abitazione principale per nuclei familiari che hanno la presenza di un figlio convivente portatore di handicap, in possesso di attestato di invalidita' al 100 per cento ai sensi della legge n. 104/1992, che dovranno presentare l'apposita dichiarazione entro il termine del 30 giugno 2001, data di scadenza della prima rata (I.C.I.) 2001; 4. di stabilire per l'anno 2001 l'aumento della detrazione per l'abitazione principale in L. 300.000 o in L. 400.000 esclusivamente nelle seguenti circostanze e condizioni: l'aumento di detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 e' stabilita per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti assistiti dal comune in via continuativa o da pensionati o lavoratori dipendenti proprietari o titolari del diritto reale di uso, usufrutto o abitazione il cui nucleo familiare ha un reddito lordo complessivo riferito all'anno 2000 non superiore a: ===================================================================== NUCLEO FAMILIARE | REDDITO ===================================================================== 1 persona | 15.000.000 2 persone | 20.000.000 3 persone | 25.000.000 4 persone | 30.000.000 5 persone | 32.000.000 | più L. 2.000.000 per ogni persona in più. per i redditi inferiori a L. 15.000.000 in riferimento a qualsiasi nucleo familiare, l'aumento di detrazione e' da L. 200.000 a L. 400.000; per nucleo familiare si fa riferimento al testo previsto dall'art. 4 del regolamento anagrafico della popolazione residente, decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989; sono altresi' considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinita', qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilita' e sia finalizzata alla reciproca assistenza, risulti dalla certificazione anagrafica e sia dichiarata con atto di notorieta' da parte delle persone conviventi; il numero dei componenti del nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del 1o gennaio 2001; la maggiore detrazione non e' concessa qualora almeno un componente del nucleo familiare percepisca un reddito diverso da quello di lavoratore dipendente o pensionato (ad esempio reddito da lavoro autonomo, impresa, partecipazione societarie); l'unita' immobiliare deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso del 2001, oppure l'unica posseduta a titolo di uso, usufrutto o di diritto di abitazione, ad esclusione di un piccolo appezzamento di terreno agricolo, di unita' immobiliari di pertinenza dell'abitazione, di unita' concesse in uso gratuito a parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale; sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificato A/1, A/7, A/8, A/9, A/10; i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno presentare apposita autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestando anche la posizione, sia del soggetto che del proprio nucleo familiare, nei riguardi dei diritti reali sull'unita' adibita a propria abitazione principale; tale autocertificazione dovra' essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi e dovra' essere presentata entro il mese successivo a quello fissato come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento; per l'anno 2001, i contribuenti dovranno versare l'imposta dovuta, sia in acconto che a saldo, applicando la maggiore detrazione ritenuta di diritto; quest'ultima deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; entro gennaio 2002 i contribuenti devono trasmettere copia delle ricevute di versamento (I.C.I.) anno 2001 (acconto e saldo), unitamente alla copia della certificazione del reddito imponibile (ad es. Mod. 730) complessivamente percepito nel 2000 da ciascun componente del nucleo familiare; qualora i redditi non siano documentati da tali modelli e/o in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, dovra' essere presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante tale circostanza, nonche' il reddito complessivamente percepito nel 2000 da ciascun componente; entro lo stesso termine devono essere comunicati le rendite catastali dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale pertinenza, la quota di titolarita' e il periodo di possesso delle stesse, i nominativi di eventuali altri dimoranti che risultano essere proprietari o titolari di diritti reali sull'unita' adibita ad abitazione principale, nonche' qualsiasi altro elemento utile ai fini della determinazione dell'imposta.; la verifica del diritto alla maggiore detrazione come qui stabilita sara' effettuata solo a seguito controllo della documentazione trasmessa e, in caso di omessa presentazione della stessa o di accertato mancato diritto, si provvedera' all'emissione di apposito avviso di liquidazione per il recupero dell'importo dovuto. resta fermo che la maggiore detrazione per l'abitazione principale e' dovuta fino a concorrenza dell'imposta da versare per la predetta unita'. (Omissis). 1. di determinare la detrazione per l'abitazione principale secondo quanto appresso: detrazione di L. 500.000 per l'abitazione principale nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidita', certificata, del 100 per cento. (Omissis). 01X50239; COMUNE DI LEIVI Il comune di LEIVI (provincia di Genova) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). conferma aliquote diversificate: aliquota ordinaria: 6 per mille per tutte le tipologie di immobili non rientranti nell'abitazione principale; aliquota ridotta: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; detrazione art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, L. 200.000. (Omissis). 01X50240;