(all. 6 - art. 1)
                   COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA

   Il  comune  di  MONTECORVINO  ROVELLA  (provincia  di  Salerno) ha
adottato,  il  28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di prendere atto della delibera di giunta comunale n. 371, del
14 dicembre 2000;
   2.  di  stabilire,  in  applicazione  dell'art. 3, comma 54, della
legge  23  dicembre  1996,  n. 662, l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno
2001, cosi' come per il decorso esercizio finanziario ovvero:
   A)  abitazione  principale e pertinenze: 5 per mille, detrazioneL.
200.000;
   B) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6 per
mille;
   C)  immobili  concessi  in uso gratuito a parenti in linea diretta
fino  al  secondo  grado  di  parentela  con  contratto  di  comodato
registrato  ai sensi decreto Presidente della Repubblica n. 131/1986:
5 per mille, detrazione L. 200.000;
   (Omissis).
   01X50301;
                        COMUNE DI MONTECOSARO

   Il comune di MONTECOSARO (provincia di Macerata) ha adottato, il 5
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   2. di fissare per l'anno 2001, le aliquote per l'I.C.I., di cui al
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nel seguente modo:
   in ragione del 4,8 per mille per le abitazioni principali;
   in ragione del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili,
   mantenendo  inoltre  la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni
principali e le relative pertinenze;
   (Omissis).
   01X50302;
                        COMUNE DI MONTEFLAVIO

   Il  comune  di  MONTEFLAVIO (provincia di Roma) ha adottato, il 10
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  fissare  per  l'anno  2001, nella misura del 4,9 per mille per
tutti  i soggetti passivi, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504,  e  la  detrazione  di  L.  200.000 per
abitazione principale;
   (Omissis).
   01X50303;
                    COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

   Il   comune  di  MONTEFORTE  CILENTO  (provincia  di  Salerno)  ha
adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.), per
l'anno 2001, e' determinata nella misura unica del 6 per mille;
   2. per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale, posseduta a
titolo  di  proprieta'  ovvero  di diritto reale di usufrutto, uso od
abitazione,  spetta  una  detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'
medesima  pari  a  L.  200.000 annue, da rapportare ai mesi durante i
quali sussiste siffatta destinazione;
   (Omissis).
   01X50304;
                  COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA

   Il  comune  di  MONTEGRINO  VALTRAVAGLIA  (provincia di Varese) ha
adottato,  il  28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  riconfermare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
nella misura del 6 per mille per l'anno 2001;
   (Omissis).
   01X50305;
                         COMUNE DI MONTELLO

   Il  comune  di  MONTELLO  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  adottare,  per  l'anno 2001, le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili:
   abitazione principale: 4,5 per mille;
   altri fabbricati: 5 per mille;
   terreni agricoli: 5 per mille;
   aree fabbricabili: 5 per mille;
   di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte,
fino  a  concorrenza,  del  suo  ammontare,  L. 200.000 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.  Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente;
   (Omissis).
   01X50306;
                       COMUNE DI MONTEODORISIO

   Il comune di MONTEODORISIO (provincia di Chieti) ha adottato, il 5
marzo  2001  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di   stabilire,   per  gli  immobili  la  cui  superficie  insiste
interamente   o   prevalentemente   nel   territorio  del  comune  di
Monteodorisio, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille;
   (Omissis).
   01X50307;
                        COMUNE DI MONTEVEGLIO

   Il  comune  di  MONTEVEGLIO  (provincia di Bologna) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis);  valutata  la  possibilita'  di  mantenere  le aliquote
diversificate  per quantificare il possibile gettito previsionale per
il 2001 con anche l'applicabilita' dell'aliquota ridotta prevista per
l'abitazione  principale  anche  alle relative pertinenze quali unico
garage  o  in  mancanza  di questo, il box o posto auto, cantina, che
sono  ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale
e' sita l'abitazione principale;
   5,7  per mille, ridotta; aliquota ridotta con detrazione pari a L.
200.000 spetta a: abitazione principale: e' intesa quella nella quale
il  contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o
alto diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 3,
comma 55, punto 2, legge n. 662/1996, finanziaria);
   la dimora abituale deve coincidere con la residenza anagrafica nel
comune,  abitazione  principale:  e'  intesa  anche quella abitazione
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in Istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996);
   aliquota ridotta senza detrazione spetta a: abitazione principale:
e' intesa quella data in locazione con contratto registrato a persone
che la utilizzano come abitazione principale (art. 3, comma 55, legge
n. 662/1996, finanziaria);
   abitazione  principale:  e' intesa anche quella abitazione data in
uso  gratuito  ai familiari (fino al secondo grado) che la utilizzano
come  abitazione  principale e hanno la residenza nel comune, purche'
sia stato stipulato un valido contatto a titolo gratuito;
   6,4  per  mille  ordinaria;  per tutti gli altri fabbricati tranne
quelli specificati con aliquota maggiorata;
   7  per  mille  maggiorata; per i soli immobili ad uso abitazione e
relative  cantine  e  garages non locati (sfitti) e a disposizione in
aggiunta all'abitazione principale.
   Si intendono a disposizione gli immobili occupati saltuariamente.
   (Omissis).
   01X50308;
                        COMUNE DI MONTEZEMOLO

   Il  comune  di  MONTEZEMOLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare al 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica
a tutte le basi imponibili;
   2.  di  prendere  atto  che,  ai  sensi del punto 2, del comma 55,
dell'art.  3,  della  legge  23  dicembre  1996, n. 622, dall'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto   passivo,   si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione;
   (Omissis).
   01X50309;
                        COMUNE DI MONTICIANO

   Il  comune  di  MONTICIANO  (provincia  di  Siena)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  da  applicare nell'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille
per l'abitazione principale, 7 per mille per altre abitazioni e 6 per
mille per altri immobili.
   (Omissis).
   01X50310;
                         COMUNE DI MONTIRONE

   Il  comune  di  MONTIRONE (provincia di Brescia) ha adottato il 13
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune
nella misura unica del 5 per mille;
   2.  di  determinare  in  L. 200.000 la detrazione per l'abitazione
principale;
   (Omissis).
   01X50311;
                  COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

   Il  comune  di  MONTOPOLI  IN  VAL  D'ARNO  (provincia di Pisa) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. gravanti sugli
immobili nelle misure sotto specificate:
   aliquota  ordinaria I.C.I. del 5,5 per mille da applicare su tutti
gli  immobili  con  esclusione  di quelli rientranti nelle successive
lettere;
   aliquota  I.C.I.  del 5 per mille per gli immobili appartenenti ad
enti  che  operano  senza  scopo  di lucro e per le abitazioni di cui
all'art.  5,  comma  1,  lettere  a),  b),  c),  d),  e)  del vigente
regolamento  l.C.l.,  nonche'  per  le  pertinenze  delle  abitazioni
principali  che  rispondono  ai  requisiti  previsti dall'art. 6, del
regolamento dell'imposta;
   aliquota  I.C.I.  del  6,5  per  mille  gravante sugli alloggi non
locati  (a  tale  scopo  si  precisa  che  si  considerano  locate le
abitazioni  per  le  quali esiste un contratto di locazione stipulato
nelle forme di legge e regolarmente registrato);
   2.  di  fissare  la  detrazione  per  abitazione  principale in L.
200.000 annue;
   3.  di  riconoscere ai soggetti che si trovino nelle condizioni di
cui  in  premessa,  l'elevazione  della detrazione da L. 200.000 a L.
300.000   ai   fini   dell'applicazione  dell'I.C.I.  sull'abitazione
principale  per  l'anno 2001, rapportata al periodo dell'anno durante
il  quale  si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione
dell'art.  3,  del  decreto legge 11 marzo 1997 n. 50, e di stabilire
che  tale  agevolazione  debba  essere  riconosciuta  a  domanda  dei
soggetti stessi, previa produzione della documentazione (omissis).
   4.  di  considerare parte integrante dell'abitazione principale le
sue  pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto e purche'
ci  sia  coincidenza  nella titolarita' con l'abitazione principale e
l'utilizzo  avvenga  da  parte  del  proprietario  o dal titolare del
diritto  di  godimento.  Ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota
ridotta,  ove  deliberata  per  l'abitazione  principale del soggetto
passivo,   sono   da  considerare  parte  integrante  dell'abitazione
principale  le  unita'  di categoria C2 e C6, nella misura massima di
una  unita'  per ciascuna categoria ricadenti nell'area di pertinenza
dell'abitazione principale e ad essa funzionali;
   (Omissis).
   01X50312;
                        COMUNE DI MONTOTTONE

   Il  comune di MONTOTTONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il  19  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   2.  di  determinare e confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I.
nella  misura  unica  del 6 per mille, con la detrazione per la prima
abitazione di L. 200.000;
   (Omissis).
   01X50313;
                        COMUNE DI MORANSENGO

   Il  comune  di  MORANSENGO  (provincia  di  Asti) ha adottato, l'8
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili,  che  sara' applicata in questo comune, nella misura
differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili:
   abitazione principale e due pertinenze: 6 per mille;
   altri immobili: 7 per mille;
   la   detrazione   fissa  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 230.000.
   (Omissis).
   01X50314;
                         COMUNE DI MORICONE

   Il  comune  di  MORICONE  (provincia  di  Roma) ha adottato, il 20
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  stabilire  l'aliquota I.C.I. 2001 nella misura del 7 per mille
in  conformita' all'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992, come
modificato  dall'art.  3,  comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
   dare  atto  che la conferma dell'aliquota I.C.I. al 7 per mille si
rileva  indispensabile ai fini della salvaguardia degli equilibri del
bilancio  di previsione e della sua rispondenza ai principi stabiliti
dall'art. 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;
   (Omissis).
   01X50315;
                          COMUNE DI MORINO

   Il  comune  di  MORINO  (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 14
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   aliquota ordinaria 6,3 per mille;
   aliquota prima casa 5,1 per mille;
   detrazione prima casa in L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50316;
                      COMUNE DI MOTTA DE' CONTI

   Il  comune di MOTTA DE' CONTI (provincia di Vercelli) ha adottato,
il  10  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune, nella misura
unica del 5 per mille.
   (Omissis).
   01X50317;
                   COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

   Il  comune  di  MOTTA  SANT'ANASTASIA  (provincia  di  Catania) ha
adottato,  il  15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale
sugli immobili) come segue:
   abitazione principale: quattro per mille;
   altre unita' immobiliari: cinque virgola ottanta per mille;
   fabbricati  classificati  catastalmente  nel  gruppo  D  : sei per
mille;
   abitazione  principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge
23 dicembre 1996, n. 662): quattro per mille.
   Di  fissare  per  l'anno 2001 la detrazione d'imposta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura annua di L.
300.000.
   (Omissis).
   01X50318;
                          COMUNE DI MOTTOLA

   Il  comune  di  MOTTOLA  (provincia  di  Taranto)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  determinare  per  l'anno  2001  le  aliquote  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  che  saranno applicate in questo
comune nelle seguenti misure:
   a)  unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale 4,5 per
mille.
   Si  considera  adibita  ad  abitazione  principale  anche l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
   b) altre unita' immobiliari 7 per mille;
   c) aree edificabili 7 per mille.
   2.  di  determinare  per  l'anno  2001 in L. 200.000 la detrazione
perl'abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50319;
                         COMUNE DI MURAVERA

   Il  comune  di  MURAVERA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 9
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  per  l'anno  2001  per  l'I.C.I.  le aliquote e
detrazioni per l'abitazione principale come segue:
   per abitazione principale: 4 per mille;
   per altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,8 per mille;
   detrazione per l'abitazione principale stabilita in L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50320;
                         COMUNE DI MURISENGO

   Il  comune  di MURISENGO (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  e  stabilire, (omissis), quanto segue ai fini
dell'applicazione  dell'I.C.I.  (imposta  comunale sugli immobili) in
questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001:
   a) l'aliquota ordinaria unica nella misura del 4,8 per mille;
   b)   dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale,  come  definita  nel regolamento I.C.I., sono
detratte  fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 (pari a
e 103,29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione.
   (Omissis).
   01X50321;
                      COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

   Il  comune  di MUSILE DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato,
il  27  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare, per il periodo di imposta 2001, ex articoli 6 e
8  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ex artt. 6, 8,
8-bis  del regolamento I.C.I., le aliquote e le detrazioni cosi' come
di seguito esposto:
   aliquota del 4,75 per mille per:
   a) gli immobili adibiti ad abitazione principale;
   b)  gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta
o  collaterale,  fino  al  primo  grado  di parentela, adibite a loro
abitazione principale;
   c) pertinenze dell'abitazione principale di cui al punto a) e b);
   d)  fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e  non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di
costruzione  e  alienazione  di immobili, per un periodo comunque non
superiore a tre anni:
   aliquota  del  6,5  per  mille  per  gli  immobili  diversi  dalle
abitazioni   principali   o   posseduti  in  aggiunta  all'abitazione
principale;
   detrazione  per  le  abitazioni  adibite ad abitazione principale,
esclusi  gli  immobili  concessi  in  uso gratuito a parenti in linea
retta  o collaterale, fino al primo grado di parentela adibiti a loro
abitazione principale: L. 350.000;
   detrazione  per  i  soggetti  in  condizioni  economiche e sociali
disagiate:  fino  a  concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione
principale   di   soggetti   passivi   d'imposta   assistiti  in  via
continuativa  dal comune e che versano in condizioni socio-economiche
particolarmente  disagiate,  previa attestazione del responsabile del
Servizio sociale.
   (Omissis).
   01X50322;
                          COMUNE DI NAPOLI

   Il  comune di NAPOLI ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  determinare  le  seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 2001:
   a) aliquota ordinaria del 7 per mille;
   b)  aliquota del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo;
   c) aliquota del 6,5 per mille per le abitazioni locale;
   d) aliquota del 5,5 per mille per gli immobili locati, a titolo di
abitazione    principale,    con   contratto   conforme   all'accordo
territoriale  per la citta' di Napoli sottoscritto, in data 22 luglio
1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,
n.  431,  e  del decreto ministeriale 5 marzo 1999 n. 67 e depositato
presso il comune di Napoli;
   e) aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate;
   f)  aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate e per le
quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da
almeno due anni.
   2.  elevare  a  L. 300.000 (pari a e 154,94), la detrazione di cui
all'articolo  3,  comma 55, punto 3, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,   spettante  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo dell'imposta;
   3. considerare, in virtu' del comma 56 dell'articolo 3 della legge
23  dicembre  1996,  n.  662, come direttamente adibita ad abitazione
principale  l'unita'  immobiliare  non  locata, posseduta a titolo di
proprieta'  ovvero  di  usufrutto,  da  anziani  o disabili aventi la
residenza  anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero  permanente  ed applicare alla stessa l'aliquota del 5,5 per
mille,  nonche'  la detrazione di L. 300.000 (pari a e 154,94) di cui
al punto 2 del dispositivo;
   4.  subordinare il riconoscimento dell'aliquota e della detrazione
di cui al punto 3 del dispositivo alla presentazione, al dipartimento
tributi   (servizio   I.C.I.),  entro  il  primo  semestre  dell'anno
d'imposta,  di apposita autocertificazione attestante il possesso dei
requisiti richiesti;
   5.  subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 6,5 per mille,
di  cui  alla  precedente  lettera c), alla presentazione, presso gli
uffici  comunali  (dipartimento  tributi  -  servizio  I.C.I.  ovvero
circoscrizioni municipali), nel primo semestre dell'anno successivo a
quello  d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli
all'uopo  predisposti  e  forniti  gratuitamente dagli uffici innanzi
detti, attestante che l'unita' immobiliare risulta occupata in virtu'
di  contratto  di  locazione (semplice), nonche' il periodo dell'anno
durante il quale sussiste detta condizione;
   6.  subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 5,5 per mille,
di cui alla lettera d) alla presentazione, presso gli uffici comunali
(dipartimento   tributi  -  servizio  I.C.I.,  ovvero  circoscrizioni
municipali),   nel  primo  semestre  dell'anno  successivo  a  quello
d'imposta,   di  apposita  dichiarazione,  da  compilarsi  su  moduli
all'uopo  predisposti  e  forniti  gratuitamente dagli uffici innanzi
detti,  attestante  che l'unita' immobiliare risulta locata, a titolo
di  abitazione  principale,  in  virtu'  di  contratto  di  locazione
conforme   all'accordo   territoriale   per   la   citta'  di  Napoli
sottoscritto  in data 22 luglio 1999 e depositato presso il comune di
Napoli,  nonche' il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta
condizione;
   7. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 7 per mille, di
cui  alla  lettera  e),  prevista  per le abitazioni non locate, alla
presentazione   di  apposita  dichiarazione  nei  termini  e  con  le
modalita'  di cui al punto 5) attestante che, nei due anni precedenti
quello d'imposta, l'immobile era adibito ad abitazione principale del
soggetto passivo ovvero concesso in locazione;
   8.  precisare che, qualora il possesso dei requisiti richiesti per
l'applicazione  delle  aliquote di cui ai punti c), d) ed e) sia gia'
stato  dichiarato  ai  fini dell'I.C.I. dovuta per gli anni d'imposta
precedenti,  e  non si siano verificate modificazioni comportanti una
diversa  determinazione  dell'aliquota d'imposta, la dichiarazione di
cui  ai punti 5), 6) e 7) del deliberato non e' dovuta, continuando a
far fede quella gia' presentata per il precedente anno d'imposta;
   9.  precisare,  infine,  che  l'omissione  ovvero infedelta' nelle
dichiarazioni  di  cui  innanzi  comporta  il recupero delle maggiori
imposte  dovute  nonche' l'applicazione delle sanzioni previste dalla
legge.
   (Omissis).
   01X50323;
                          COMUNE DI NARDO'

   Il  comune  di  NARDO'  (provincia  di  Lecce)  ha adottato, il 29
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Ha determinato per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. del 4,5 per mille
per  le  abitazioni  principali  e  relative pertinenze e del 5,5 per
mille  per tutte le altre categorie di fabbricati, aree edificabili e
terreni, detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50324;
                            COMUNE DI NE

   Il  comune  di NE (provincia di Genova) ha adottato, l'11 dicembre
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   aliquota ordinaria 6,5 per mille;
   aliquota agevolata prima casa 6,5 per mille;
   aliquota abitazione concessa in uso gratuito dai genitori ai figli
6,5 per mille;
   aliquota seconde case 7 per mille;
   che  con  la  stessa  delibera  veniva  confermata  la  detrazione
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita,
dal soggetto passivo, ad abitazione principale, in L. 200.000 elevata
a  L.  300.000  qualora  si tratti dell'unico immobile, o porzione di
immobile, a destinazione catastale ordinaria appartenente al gruppo A
posseduto   nel   territorio  nazionale  ed  estendere,  inoltre,  la
detrazione  per abitazione principale di L. 200.000 qualora si tratti
di  immobile  concesso  in  uso gratuito dai genitori ai figli, se in
tale  immobile  il  figlio  ha  stabilito la propria residenza, e che
questi non sia comproprietario.
   (Omissis).
   01X50325;
                           COMUNE DI NEMI

   Il  comune  di  NEMI  (provincia di Roma) ha adottato, il 10 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   2. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 7 per mille;
   3.  di  fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. ridotta al 4,5
per  mille  per  l'abitazione  principale  intesa  nel  senso  di cui
all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
   4.  di  dare  atto  che  la  detrazione d'imposta per l'abitazione
principale del contribuente e' pari a L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50326;
                         COMUNE DI NIBBIANO

   Il  comune  di  NIBBIANO  (provincia di Piacenza) ha adottato, l'8
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote relative all'imposta
comunale sugli immobili come segue:
   5 per mille abitazione principale e relative pertinenze;
   6,5 per mille altri fabbricati e aree edificabili.
   2.  di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L.
200.00.
   (Omissis).
   01X50327;
                         COMUNE DI NIBIONNO

   Il  comune  di  NIBIONNO  (provincia  di Lecco) ha adottato, il 10
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare  per  l'anno  2001  le  aliquote e le detrazioni di
imposta come da prospetto sotto indicato:
   a) misure delle aliquote:
   per tutte le unita' immobiliari 4,5 per mille;
   per  le  unita'  immobiliari  agibili, sfitte e non occupate 6 per
mille  precisando  che  la  dichiarazione di inagibilita' deve essere
rilasciata dall'ufficio tecnico o mediante autocertificazione;
   b)  misura  delle  detrazioni  d'imposta:  L.  200.000.  Ulteriori
detrazioni  d'imposta  di  L. 200.000 per le famiglie con presenza di
portatori  di  handicaps  ai  quali  sia  stato  accertato  un  grado
d'invalidita'  superiore  al  50%  con reddito complessivo del nucleo
familiare non superiore a L. 35.000.000;
   c)  darsi  atto  che  ai  sensi dell'art. 18, comma 2, della legge
finanziaria  per  il  2001  (legge  23  dicembre  2000,  n.  388) con
decorrenza  1o  gennaio 2001 le pertinenze previste dall'art. 817 del
codice civile sono assimilate all'abitazione principale per cui sia a
quest'ultima  che  alle  predette  pertinenze  si  applica  la stessa
aliquota agevolata.
   (Omissis).
   01X50328;
                         COMUNE DI NICHELINO

   Il  comune  di  NICHELINO (provincia di Torino) ha adottato, il 28
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  in L. 220.000 per l'anno 2001, la detrazione di
cui  ai  commi  2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e s.m.i. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo, nonche' per gli alloggi assegnati
dagli  Istituti  autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ora Agenzie
territoriali  per  la  casa  (A.T.C.)  e  dal Consorzio intercomunale
torinese (C.I.T.) gestiti dall'A.T.C.;
   2.  di  stabilire, che hanno diritto alla detrazione di L. 300.000
per  la  prima  casa  i  soggetti  che  per l'anno 2001 rientrino nei
sottoelencati  limiti  di reddito lordo e che non siano proprietari o
usufruttuari di altri immobili:
=====================================================================
                           |reddito annuo lordo del nucleo familiare
componenti nucleo familiare|                  2000
=====================================================================
             1             |              L. 9.224.000
---------------------------------------------------------------------
             2             |              L. 12.124.000
---------------------------------------------------------------------
             3             |              L. 15.024.000
---------------------------------------------------------------------
             4             |              L. 17.924.000
---------------------------------------------------------------------
             5             |              L. 20.824.000
---------------------------------------------------------------------
             6             |              L. 23.724.000
---------------------------------------------------------------------
             7             |              L. 26.624.000
   Per  ogni  ulteriore  familiare  a carico, il reddito annuo lordo,
viene incrementato di L. 2.900.000.
   3. di stabilire che per poter usufruire dell'agevolazione indicata
nel  punto 2) gli interessati dovranno produrre entro la scadenza del
saldo apposita istanza;
   4.  di  dare  atto  che  per i soggetti non compresi nei limiti di
reddito  indicati  nel  punto  2)  continua a trovare applicazione la
detrazione per la prima casa nella misura di L. 220.000;
   5.  di applicare per l'anno 2001 le aliquote d'imposta determinate
con deliberazione di giunta comunale n. 22 del 6 febbraio 2001.
   (Omissis).
   01X50329;
                     COMUNE DI NIZZA DI SICILIA

   Il  comune di NIZZA DI SICILIA (provincia di Messina) ha adottato,
il  28  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  determinare  per  l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura del 5 per mille per la prima
abitazione  e  del 7 per mille per tutte le altre categorie di unita'
immobiliari  urbane  nonche'  per  le aree fabbricabili e per terreni
agricoli.
   di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione prevista per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo.
   (Omissis).
   01X50330;
                     COMUNE DI NOCERA SUPERIORE

   Il  comune di NOCERA SUPERIORE (provincia di Salerno) ha adottato,
il   27   marzo   2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  determinare,  nella misura del sei per mille, l'aliquota unica
del-l'imposta   comunale   sugli   immobili  per  l'anno  2001  e  la
detrazione,  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto passivo, nella misura stabilita
per  legge  di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   01X50331;
                        COMUNE DI NOICATTARO

   Il  comune  di  NOICATTARO  (provincia  di  Bari)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti gli immobili.
   aliquota  ridotta del 4,5 per mille e detrazione di L. 500.000 per
gli   immobili   adibiti   ad   abitazione   principale  ed  occupate
direttamente  da  persone  fisiche,  titolari  di  pensione  sociale,
assegno  sociale  o  minimo  previdenziale INPS, che alla data del 1o
gennaio  2001, abbiano compiuto il 60o anno di eta' per gli uomini ed
il  55o  anno di eta' per le donne, il cui reddito del proprio nucleo
familiare  sia costituito esclusivamente dai predetti emolumenti e da
quello  dell'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale ed
eventuali pertinenze annesse (garage, posto auto, cantinole);
   aliquota  agevolata  speciale  del  4,5  per  mille  per le unita'
immobiliari  concesse  in locazione a titolo di abitazione principale
alle  condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma
3, della legge n. 431/1998;
   aliquota  speciale  del  7 per mille da applicare agli alloggi non
locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di
locazione  da  almeno  due anni o tenuti a disposizione da almeno due
anni.
   (Omissis).
   abitazione  principale  del  soggetto passivo, fino la concorrenza
del suo ammontare, la detrazione di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50332;
                     COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

   Il comune di NOVENTA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato,
il  15  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   ordinaria 5 per mille;
   per abitazione principale 4 per mille;
   per case sfitte da almeno 3 anni 7 per mille;
   detrazione per abitazione principale L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50333;
                          COMUNE DI NOVOLI

   Il  comune  di NOVOLI (provincia di Lecce) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
per  l'anno  2001,nella  misura  unica del 5,5 per mille per la prima
casa e del 6,5 per mille per tutti gli, altri immobili;
   (Omissis).
   01X50334;
                        COMUNE DI NOVI LIGURE

   Il comune di NOVI LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato il
1o  marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  confermare,  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
come appresso evidenziato:
   A)  l'aliquota  per  l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno
2001  nella  misura  del  5  per  mille  per  i fabbricati adibiti ad
abitazione principale;
   B)   la  detrazione  in  ragione  di  L.  240.000  per  le  unita'
immobiliari   adibite   ad  abitazione  principale,  comprese  quelle
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche'
quelle  possedute  a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e
disabili  che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero,
a  condizione  che la stessa non risulti locata; C) la detrazione per
l'abitazione  principale e' elevata a lire 360.000 per le famiglie al
cui  interno  e' presente un portatore di handicap con invalidita' al
100%  accertata  da  certificazione  rilasciata dall'ufficio invalidi
civili  dell'ASL  competente.  La  detrazione  e' inoltre accordata a
condizione  che  l'alloggio  e  le  relative pertinenze costituiscano
l'unica  proprieta'  immobiliare  del  contribuente  alla data del 1o
gennaio  2001.  In  caso di uso, usufrutto o diritto di abitazione il
contribuente   non   deve  avere  alcuna  proprieta'  immobiliare.  I
contribuenti  in  possesso  dei  suddetti  requisiti  devono chiedere
informazioni al comune per la documentazione da p
   resentare;
   D)  l'aliquota  del  4  per  mille cosi' come previsto dall'art. 1
comma  5  della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, relativamente agli
immobili   inagibili   o   inabitabili   soggetti  ad  interventi  di
ristrutturazione o a quelli oggetto di interventi finalizzati al solo
recupero  di  interesse  artistico  o  architettonico localizzati nel
centro  storico  e  altresi'  agli immobili interessati da interventi
volti   alla   realizzazione   di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali,   oppure  all'utilizzo  di  sottotetti,  nonche'  alla
realizzazione  di  nuovi  stabilimenti  industriali ed artigianali in
conformita'  alle  norme  tecniche  di attuazione del P.R.G. vigente;
l'aliquota agevolata si applica limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto  di  detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio
dei  lavori.  Nel caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale
sono  stati  realizzati  gli  interventi  di  cui  sopra,  l'aliquota
agevolata  e'  applicata  dall'acquirente  persona fisica dell'unita'
immobiliare per i rimanenti periodi d'imposta; l'aliq
   uota  del  4  per  mille  viene  applicata  altresi'  alle  unita'
immobiliari ad uso abitativo locate ad equo canone a soggetti colpiti
da  sfratto  esecutivo,  in  situazioni  di  disagio socio-economico,
previa convenzione tra il proprietario ed il comune;
   E)  l'aliquota  del  3  per  mille  viene  applicata  alle  unita'
immobiliari   ad   uso   abitativo  locate  a  canone  calmierato  in
applicazione  degli  accordi previsti dalla legge n. 431/1998 art. 2,
comma 3;
   F) l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili esclusi
quelli di cui al successivo punto G).
   G)  l'aliquota  del  7 per mille per gli immobili ad uso abitativo
destinati alla locazione non utilizzati direttamente dal proprietario
o dai familiari, ovvero non locati.
   (Omissis).
   01X50335;
                   COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO

   Il  comune  di  OLEVANO  DEL  TUSCIANO  (provincia  di Salerno) ha
adottato  il  6  marzo  2001  la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili e' applicata
con le aliquote di seguito indicate:
   abitazione principale e pertinenze cosi' come definite dall'art. 4
del regolamento comunale sull'Imposta 6 per mille:
   immobili  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione principale 7 per
mille:
   immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille;
   alloggi non locati 7 per mille:
   per tipologie di enti senza fine di lucro 6 per mille;
   per  abitazione  locata con contratto registrato a soggetto che la
utilizza come abitazione principale 6 per mille;
   aree fabbricabili 7 per mille;
   detrazione per l'abitazione principale ed assimilate L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50336;
                           COMUNE DI ONZO

   Il  comune  di  ONZO (provincia di Savona) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Confermare,  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2001  nella  misura  del  6  per  mille per le
generalita' dei contribuenti.
   2.  Non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per
quanto  concerne  il  sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia
per  quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento
ai  casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta
dell'abitazione principale, o di alloggi locati.
   (Omissis).
   01X50337;
                       COMUNE DI OPPIDO LUCANO

   Il  comune  di OPPIDO LUCANO (provincia di Potenza) ha adottato il
28  febbraio  2001,  n.  11  la  seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Per  l'anno  2001  viene riconfermata al 5 per mille l'aliquota da
applicare  sull'abitazione principale nonche' riconfermata l'aliquota
del  6  per mille per gli altri immobili e la detrazione di L.200.000
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale; tale
detrazione  spettera'  anche  allecooperative  edilizie  a proprieta'
indivisa  per  le  abitazioni  destinate ad abitazione principale dei
soci   assegnatari,  (stabilita  con  deliberazionen.  11/CC  del  28
febbraio   1997)   nonche'  ai  proprietari  che  hanno  concesso  le
abitazioni  in  uso  gratuito, a parenti in linea retta fino al terzo
grado  e  che  nelle  stesse hanno stabilito la propria residenza. Si
evidenzia che la disciplina di tale imposta e' stata oggetto di nuova
regolamentazione  approvata  con deliberazione del Consiglio comunale
n. 73 del 31 ottobre 1998.
   (Omissis).
   01X50338;
                      COMUNE DI ORSARA BORMIDA

   Il comune di ORSARA BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato
il   30   gennaio  2001  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  ai sensi dell'art. 6 del D.L.gs. 30 dicembre
1992,  n.  504  e  s.m.i.  e  dell'art.  49,  comma 2, della legge 27
dicembre  1997,  n.  449,  per  l'anno  2001, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune
nella misura del 5,5 per mille;
   2. di stabilire che:
   per  la  determinazione  della  base  imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e
successive  modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51
e 52, lett. a), dell'art. 3 dell'art. 23 dicembre 1996, n. 662;
   di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente  alla  quota per la quale la detrazione medesima si
verifica;
   (Omissis).
   01X50339;
                    COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO

   Il  comune di ORTIGNANO RAGGIOLO (provincia di Arezzo) ha adottato
il  27  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare,  per  l'anno 2001, l'aliquote differenziate di
imposta  sugli  immobili  da applicare in questo comune pari al 6 per
mille  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali ed
al 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
   2.  di  confermare,  ai  sensi  del  disposto dal comma 55 punto 2
dell'art.  3  della  legge  n. 662/1996, la detrazione di L. 200.000,
fissata  come  minima  dalla  legge, dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  senza previsione di
ulteriori riduzioni come riconosciuto dall'art. 3, comma 55, punto 3,
della legge n. 662/1996.
   (Omissis).
   01X50340;
                          COMUNE DI ORVINIO

   Il  comune di ORVINIO (provincia di Rieti) ha adottato, il 3 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare,  per l'anno 2001, l'aliquota dell'I.C.I. nella
misura del 7,00 per mille.
   (Omissis).
   01X50341;
                          COMUNE DI OSASCO

   Il  comune  di  OSASCO  (provincia  di  Torino)  ha adottato il 14
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota del 5 per mille per
l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili e la detrazione
per l'abitazione principale in lire 210.000.
   (Omissis).
   01X50342;
                          COMUNE DI OSIGLIA

   Il  comune  di  OSIGLIA  (provincia  di  Savona) ha adottato il 14
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n.  4,  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli
immobili (I.CI.), per l'anno 2001, nella misura del 5,9 per mille per
la  prima  abitazione, con detrazione di L. 200.000 e del 7 per mille
per altri fabbricati.
   (Omissis).
   01X50343;
                         COMUNE DI OVINDOLI

   Il  comune  di  OVINDOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato il 24
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di confermare l'aliquota del 5 per mille per l'anno 2001, relativa
all'imposta  I.C.I.  per il comune di Ovindoli e la detrazione per la
prima casa di L. 250.000 adottata con deliberazione di C.C. n. 13 del
29 febbraio 2000.
   (Omissis).
   01X50344;
                          COMUNE DI PACECO

   Il comune di PACECO (provincia di Trapani) ha adottato il 21 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1. di riconfermare per l'anno 2001:
   a) l'aliquota ordinaria al 5 per mille;
   b)  l'aliquota per i fabbricati diversi dall'abitazione principale
al 5,5 per mille;
   c)  la  detrazione  per l'abitazione principale nella misura di L.
245.000.
   (Omissis).
   01X50345;
                          COMUNE DI PAESANA

   Il  comune di PAESANA (provincia di Cuneo) ha adottato,l'8 gennaio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1. di confermare aI 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica
a tutte le basi imponibili;
   2.  di  prendere  atto  che,  ai  sensi  del  punto 2 del comma 55
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 622, dall'imposta dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto   passivo,   si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   01X50346;
                       COMUNE DI PALAGIANELLO

   Il comune di PALAGIANELLO (provincia di Taranto) ha adottato, il 5
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   il  comune di Palagianello ha adottato con deliberazione di Giunta
comunale  n.  19 del 5 febbraio 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille con una
detrazione per abitazione principale pari a L. 260.000.
   (Omissis).
   01X50347;
                        COMUNE DI PALLAGORIO

   Il  comune di PALLAGORIO (provincia di Crotone) ha adottato, il 27
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno 2001, nella misura unica del 4,5 per mille.
   (Omissis).
   01X50348;
                          COMUNE DI PALLARE

   Il  comune  di  PALLARE  (provincia  di  Savona) ha adottato, il 3
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di   determinare,  in  attuazione  dell'art.  6  del  decreto
legislativo   30  dicembre  1992,  n.  504,  l'aliquota  dell'imposta
comunale   sugli  immobili,  per  l'anno  2001,  nelle  misure  sotto
indicate:
   aliquota ordinaria: 6 per mille;
   unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale:  5,5 per
mille, detrazione: L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50349;
                         COMUNE DI PALMIANO

   Il  comune di PALMIANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare,  per  quanto  in  precedenza, l'aliquota I.C.I. da
applicare  nel territorio comunale per l'anno 2001 nella misura unica
del 6 per mille.
   (Omissis).
   01X50350;
                          COMUNE DI PALOSCO

   Il  comune  di  PALOSCO  (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili che sara' applicata
in questo comune;
   2.  di  dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo e' stabilita
una detrazione di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50351;
                          COMUNE DI PARONA

   Il  comune di PARONA (provincia di Pavia) ha adottato, il 12 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1.  di  riconfermare  per  l'anno  2001  le  aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili I.C.I., gia' in vigore per l'anno 2000, nella
seguente misura:
   immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze,
anche se distintamente iscritte in catasto. Si considera direttamente
adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta
a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricoveri  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata: 4 per mille;
   terreni agricoli: 4 per mille;
   aree fabbricabili: 5 per mille;
   immobili diversi dalle abitazioni principali, ecc.: 6 per mille;
   2.   di  riconfermare  l'importo  della  detrazione  per  l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo  e  relative  pertinenze,  anche  se  distintamente
iscritte  in  catasto,  nella  misura  di  L.  300.000, rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   01X50352;
                         COMUNE DI PARUZZARO

   Il  comune  di  PARUZZARO  (provincia  di Novara) ha adottato, il3
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 4,5 per mille;
   2.  di  approvare  per l'anno 2001 l'applicazione della detrazione
per  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo in L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50352;
                   COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

   Il  comune  di  PASIANO  DI  PORDENONE (provincia di Pordenone) ha
adottato,  il  19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.l. del 5 per mille, e
ine  103,30) la detrazione per l'abitazione principale, come previsto
dai commi 53 e 55 dell'art. 1 della legge n. 662/1996;
   2.  di  elevare  a L. 500.000 (pari ad e 258,23) la detrazione per
abitazione  principale  per  i  contribuenti in possesso dei seguenti
requisiti:
   soggetti aventi diritto:
   a)  essere proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto,
uso  o abitazione della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  comprese  le eventuali pertinenze (cantina, garage, ecc.)
e/o  essere  anziano  o  disabile residente in istituto di ricovero o
sanitario   a   seguito  di  ricovero  permanente  e  l'unica  unita'
immobiliare posseduta non risulti locata;
   criteri applicativi:
   b)  reddito annuo dell'intero nucleo familiare che occupa l'unita'
immobiliare,  riferita al 2000, per un importo non superiore a quello
della  pensione  minima  integrata erogata dall'I.N.P.S., elevato aL.
1.000.000  per  ogni  componente della famiglia a carico del soggetto
passivo;
   c)  gli altri componenti del nucleo familiare non devono possedere
alcun titolo altre proprieta' immobiliari;
   d) devono sussistere dal 1o gennaio 2001;
   e)  sono  escluse dal beneficio le unita' immobiliari classificate
nelle categorie A1, A7, A8 e A9;
   presentazione  domanda:  i  contribuenti  in possesso dei suddetti
requisiti  devono  presentare  domanda  nella  quale  devono altresi'
dichiarare:
   nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, nonche'
di   essere  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  per  il
riconoscimento  della  maggior detrazione, con allegata dichiarazione
dei redditi, o mod. CUD, presentati nell'anno 2000 dall'intero nucleo
familiare;
   la  richiesta  di  cui  sopra  deve  essere  consegnata  o spedita
all'ufficio tributi del comune di Pasiano di Pordenone, via Molini n.
18, entro la data fissata per il versamento in acconto anno 2001;
   non  saranno  prese  in  considerazione le istanze pervenute oltre
tale termine;
   l'amministrazione   comunale   si   riserva   di   richiedere   la
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
   nel  caso  di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni
previste dalle disposizioni vigenti.
   (Omissis).
   01X50353;
                      COMUNE DI PATERNO CALABRO

   Il  comune  di PATERNO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato,
il   3   marzo   2001,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di  confermare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili I.C.I. da applicarsi nella misura unica del 6
per mille.
   (Omissis).
   01X50354;
                          COMUNE DI PEGLIO

   Il comune di PEGLIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il
15   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per  mille  per  l'abitazione  principale,  con  detrazione pari a L.
200.000  e  di confermare nel 7 per mille l'aliquota per i fabbricati
diversi dalla abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50355;
                     COMUNE DI PENNA IN TEVERINA

   Il  comune  di PENNA IN TEVERINA (provincia di Terni) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   a)  a  carico  di  proprietari  che risiedano nell'immobile (prima
casa): tariffa del 5 per mille;
   b)  a  carico  di  proprietari  che  non  risiedano  nell'immobile
(seconda casa, etc, ) tariffa del 5,5 per mille;
   c)  a  carico  di  proprietari,  residenti  o  meno,  che eseguano
interventi  volti  al  recupero  della unita' immobiliare in oggetto,
perche'  inagibili  o  inabitabili, o finalizzati al recupero di tali
immobili  di  interesse  artistico  od architettonico, o infine volti
alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali,
ovvero   all'utilizzo   di  sottotetti,  sempre  e  comunque  qualora
l'immobile  in oggetto si trovi nel centro storico: tariffa agevolata
del 4 per mille;
   d)  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50356;
                         COMUNE DI PENNADOMO

   Il  comune  di  PENNADOMO  (provincia di Chieti) ha adottato, il 3
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura
unica deI 5 per mille;
   (Omissis).
   01X50357;
                          COMUNE DI PERUGIA

   Il comune di PERUGIA ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di   determinare  le  aliquote  dell'imposta  I.C.I.  che  saranno
applicate  per  l'anno  2001  ai  sensi dell'art. 6 e dell'art. 8 deI
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504 nella seguente misura:
aliquote:
   1.  aliquota  per  i  fabbricati  adibiti  dal soggetto passivo ad
abitazione principale: 5 per mille;
   2.   aliquota   per   i  fabbricati  destinati  ed  effettivamente
utilizzati per lo svolgimento di attivita' commerciali ed artigianali
censiti catastalmente alle categorie C/1, C/2 e C/3: 6 per mille;
   3.  aliquota  per  i  fabbricati concessi in locazione a titolo di
abitazione  principale  alle condizioni definite dagli accordi di cui
all'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 5 per mille;
   4. aliquota per i fabbricati destinati catastalmente ad abitazione
e  non  locati  per  i  quali  non  risultino essere stati registrati
contratti  di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art. 2, comma
4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 9 per mille;
   5.  aliquota  per  i  fabbricati  inagibili  o inabitabili qualora
vengano  recuperati  a  fini  abitativi  e  risultino  effettivamente
utilizzati come abitazione: 4 per mille;
   7.  aliquota  per  i  fabbricati oggetto di interventi di recupero
edilizio esterno (per tre anni dalla data di ultimazione dei lavori):
4 per mille;
   8.  aliquota  per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui
ai  precedenti  punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: 7 per mille; di dare atto
che  per  l'anno  2001  e'  confermata  l'elevazione della detrazione
d'imposta per abitazione principale, da L. 200.000 a L. 450.000 (art.
8,  comma  3  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), gia'
stabilita  con  la  deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28
febbraio 2000 ricorrendo per i contribuenti i seguenti presupposti:
   la maggior detrazione di L. 450.000 dell'imposta I.C.I. dovuta per
l'anno   2001,   e'  accordata  per  le  unita'  immobiliari  adibite
esclusivamente  ad  abitazione principale del proprietario ricorrendo
ambedue le seguenti condizioni:
   1.  unita'  immobiliari  destinate  esclusivamente  ad  abitazione
principale  del proprietario aventi valore imponibile ai fini I.C.I.,
graduato  in  rapporto  al  numero  dei  componenti  l'intero  nucleo
familiare di convivenza, non superiore ai seguenti limiti:
   L. 150.000.000: per nuclei fino a 4 componenti;
   L. 170.000.000: per nuclei di n. 5 componenti;
   L. 190.000.000: per nuclei di n. 6 componenti;
   L. 220.000.000: per nuclei di n. 7 componenti;
   L. 260.000.000: per nuclei di n. 8 componenti ed oltre;
   2.  unita'  immobiliari  possedute  da  soggetti  il  cui  reddito
imponibile  fiscale  lordo  complessivo,  riferito  all'intero nucleo
familiare  di  convivenza,  per l'anno 2000, non risulti superiore ai
seguenti limiti: per nuclei familiari composti da:
   n. 1 persona: L. 25.000.000;
   n. 2 persone: L. 30.000.000;
   n. 3 persone: L. 35.000.000;
   n. 4 persone: L. 40.000.000;
   n. 5 persone: L. 45.000.000;
   oltre n. 5 persone: L. 50.000.000.
   (Omissis).
   01X50358;
                       COMUNE DI PESCASSEROLI

   Il  comune  di PESCASSEROLI (provincia di L'Aquila) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. aliquota ordinaria: 5 per mille;
   2.   aliquota   diversificata:  5,5  per  mille  per  le  seguenti
tipologie:
   a) immobili diversi dalle abitazioni;
   b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
   c) aree fabbricabili.
   Stabilire in L. 400.000 la detrazione per l'abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50359;
                          COMUNE DI PETRONA

   Il  comune  di  PETRONA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 3
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   confermare  per l'anno 2001 la stessa aliquota unica, valevole per
tutto il territorio comunale del 6 per mille relativa all'l.C.I., tra
l'altro  gia' in vigore per l'anno 2000 e per ogni tipo d'abitazione;
l'imposta  e'  ridotta  del 50% per i fabbricati definiti inagibili o
inabitabili  non  utilizzabili  ai  sensi del comma 55 della legge n.
662/1996;
   dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  oggetto  passivo, si detraggono fino alla concorrente del
suo  ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno ai sensi di
legge.
   (Omissis).
01X50360;