COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA Il comune di MONTECORVINO ROVELLA (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di prendere atto della delibera di giunta comunale n. 371, del 14 dicembre 2000; 2. di stabilire, in applicazione dell'art. 3, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2001, cosi' come per il decorso esercizio finanziario ovvero: A) abitazione principale e pertinenze: 5 per mille, detrazioneL. 200.000; B) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille; C) immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al secondo grado di parentela con contratto di comodato registrato ai sensi decreto Presidente della Repubblica n. 131/1986: 5 per mille, detrazione L. 200.000; (Omissis). 01X50301; COMUNE DI MONTECOSARO Il comune di MONTECOSARO (provincia di Macerata) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di fissare per l'anno 2001, le aliquote per l'I.C.I., di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nel seguente modo: in ragione del 4,8 per mille per le abitazioni principali; in ragione del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili, mantenendo inoltre la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali e le relative pertinenze; (Omissis). 01X50302; COMUNE DI MONTEFLAVIO Il comune di MONTEFLAVIO (provincia di Roma) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001, nella misura del 4,9 per mille per tutti i soggetti passivi, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale; (Omissis). 01X50303; COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO Il comune di MONTEFORTE CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.), per l'anno 2001, e' determinata nella misura unica del 6 per mille; 2. per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale, posseduta a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' medesima pari a L. 200.000 annue, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione; (Omissis). 01X50304; COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA Il comune di MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di riconfermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 2001; (Omissis). 01X50305; COMUNE DI MONTELLO Il comune di MONTELLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di adottare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: abitazione principale: 4,5 per mille; altri fabbricati: 5 per mille; terreni agricoli: 5 per mille; aree fabbricabili: 5 per mille; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza, del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente; (Omissis). 01X50306; COMUNE DI MONTEODORISIO Il comune di MONTEODORISIO (provincia di Chieti) ha adottato, il 5 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di stabilire, per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del comune di Monteodorisio, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille; (Omissis). 01X50307; COMUNE DI MONTEVEGLIO Il comune di MONTEVEGLIO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis); valutata la possibilita' di mantenere le aliquote diversificate per quantificare il possibile gettito previsionale per il 2001 con anche l'applicabilita' dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale anche alle relative pertinenze quali unico garage o in mancanza di questo, il box o posto auto, cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale; 5,7 per mille, ridotta; aliquota ridotta con detrazione pari a L. 200.000 spetta a: abitazione principale: e' intesa quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o alto diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 3, comma 55, punto 2, legge n. 662/1996, finanziaria); la dimora abituale deve coincidere con la residenza anagrafica nel comune, abitazione principale: e' intesa anche quella abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996); aliquota ridotta senza detrazione spetta a: abitazione principale: e' intesa quella data in locazione con contratto registrato a persone che la utilizzano come abitazione principale (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, finanziaria); abitazione principale: e' intesa anche quella abitazione data in uso gratuito ai familiari (fino al secondo grado) che la utilizzano come abitazione principale e hanno la residenza nel comune, purche' sia stato stipulato un valido contatto a titolo gratuito; 6,4 per mille ordinaria; per tutti gli altri fabbricati tranne quelli specificati con aliquota maggiorata; 7 per mille maggiorata; per i soli immobili ad uso abitazione e relative cantine e garages non locati (sfitti) e a disposizione in aggiunta all'abitazione principale. Si intendono a disposizione gli immobili occupati saltuariamente. (Omissis). 01X50308; COMUNE DI MONTEZEMOLO Il comune di MONTEZEMOLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare al 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2, del comma 55, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 01X50309; COMUNE DI MONTICIANO Il comune di MONTICIANO (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nell'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale, 7 per mille per altre abitazioni e 6 per mille per altri immobili. (Omissis). 01X50310; COMUNE DI MONTIRONE Il comune di MONTIRONE (provincia di Brescia) ha adottato il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). 01X50311; COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO Il comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. gravanti sugli immobili nelle misure sotto specificate: aliquota ordinaria I.C.I. del 5,5 per mille da applicare su tutti gli immobili con esclusione di quelli rientranti nelle successive lettere; aliquota I.C.I. del 5 per mille per gli immobili appartenenti ad enti che operano senza scopo di lucro e per le abitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del vigente regolamento l.C.l., nonche' per le pertinenze delle abitazioni principali che rispondono ai requisiti previsti dall'art. 6, del regolamento dell'imposta; aliquota I.C.I. del 6,5 per mille gravante sugli alloggi non locati (a tale scopo si precisa che si considerano locate le abitazioni per le quali esiste un contratto di locazione stipulato nelle forme di legge e regolarmente registrato); 2. di fissare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000 annue; 3. di riconoscere ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui in premessa, l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per l'anno 2001, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 3, del decreto legge 11 marzo 1997 n. 50, e di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a domanda dei soggetti stessi, previa produzione della documentazione (omissis). 4. di considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto e purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o dal titolare del diritto di godimento. Ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, ove deliberata per l'abitazione principale del soggetto passivo, sono da considerare parte integrante dell'abitazione principale le unita' di categoria C2 e C6, nella misura massima di una unita' per ciascuna categoria ricadenti nell'area di pertinenza dell'abitazione principale e ad essa funzionali; (Omissis). 01X50312; COMUNE DI MONTOTTONE Il comune di MONTOTTONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare e confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, con la detrazione per la prima abitazione di L. 200.000; (Omissis). 01X50313; COMUNE DI MORANSENGO Il comune di MORANSENGO (provincia di Asti) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune, nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili: abitazione principale e due pertinenze: 6 per mille; altri immobili: 7 per mille; la detrazione fissa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 230.000. (Omissis). 01X50314; COMUNE DI MORICONE Il comune di MORICONE (provincia di Roma) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. 2001 nella misura del 7 per mille in conformita' all'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; dare atto che la conferma dell'aliquota I.C.I. al 7 per mille si rileva indispensabile ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione e della sua rispondenza ai principi stabiliti dall'art. 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000; (Omissis). 01X50315; COMUNE DI MORINO Il comune di MORINO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria 6,3 per mille; aliquota prima casa 5,1 per mille; detrazione prima casa in L. 200.000. (Omissis). 01X50316; COMUNE DI MOTTA DE' CONTI Il comune di MOTTA DE' CONTI (provincia di Vercelli) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 01X50317; COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA Il comune di MOTTA SANT'ANASTASIA (provincia di Catania) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) come segue: abitazione principale: quattro per mille; altre unita' immobiliari: cinque virgola ottanta per mille; fabbricati classificati catastalmente nel gruppo D : sei per mille; abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662): quattro per mille. Di fissare per l'anno 2001 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura annua di L. 300.000. (Omissis). 01X50318; COMUNE DI MOTTOLA Il comune di MOTTOLA (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille. Si considera adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari 7 per mille; c) aree edificabili 7 per mille. 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione perl'abitazione principale. (Omissis). 01X50319; COMUNE DI MURAVERA Il comune di MURAVERA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 per l'I.C.I. le aliquote e detrazioni per l'abitazione principale come segue: per abitazione principale: 4 per mille; per altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,8 per mille; detrazione per l'abitazione principale stabilita in L. 200.000. (Omissis). 01X50320; COMUNE DI MURISENGO Il comune di MURISENGO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare e stabilire, (omissis), quanto segue ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001: a) l'aliquota ordinaria unica nella misura del 4,8 per mille; b) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come definita nel regolamento I.C.I., sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 (pari a e 103,29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X50321; COMUNE DI MUSILE DI PIAVE Il comune di MUSILE DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2001, ex articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ex artt. 6, 8, 8-bis del regolamento I.C.I., le aliquote e le detrazioni cosi' come di seguito esposto: aliquota del 4,75 per mille per: a) gli immobili adibiti ad abitazione principale; b) gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale; c) pertinenze dell'abitazione principale di cui al punto a) e b); d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni: aliquota del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; detrazione per le abitazioni adibite ad abitazione principale, esclusi gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela adibiti a loro abitazione principale: L. 350.000; detrazione per i soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate: fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale di soggetti passivi d'imposta assistiti in via continuativa dal comune e che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate, previa attestazione del responsabile del Servizio sociale. (Omissis). 01X50322; COMUNE DI NAPOLI Il comune di NAPOLI ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 2001: a) aliquota ordinaria del 7 per mille; b) aliquota del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; c) aliquota del 6,5 per mille per le abitazioni locale; d) aliquota del 5,5 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all'accordo territoriale per la citta' di Napoli sottoscritto, in data 22 luglio 1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto ministeriale 5 marzo 1999 n. 67 e depositato presso il comune di Napoli; e) aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate; f) aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. 2. elevare a L. 300.000 (pari a e 154,94), la detrazione di cui all'articolo 3, comma 55, punto 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta; 3. considerare, in virtu' del comma 56 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprieta' ovvero di usufrutto, da anziani o disabili aventi la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed applicare alla stessa l'aliquota del 5,5 per mille, nonche' la detrazione di L. 300.000 (pari a e 154,94) di cui al punto 2 del dispositivo; 4. subordinare il riconoscimento dell'aliquota e della detrazione di cui al punto 3 del dispositivo alla presentazione, al dipartimento tributi (servizio I.C.I.), entro il primo semestre dell'anno d'imposta, di apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti; 5. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 6,5 per mille, di cui alla precedente lettera c), alla presentazione, presso gli uffici comunali (dipartimento tributi - servizio I.C.I. ovvero circoscrizioni municipali), nel primo semestre dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli uffici innanzi detti, attestante che l'unita' immobiliare risulta occupata in virtu' di contratto di locazione (semplice), nonche' il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione; 6. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 5,5 per mille, di cui alla lettera d) alla presentazione, presso gli uffici comunali (dipartimento tributi - servizio I.C.I., ovvero circoscrizioni municipali), nel primo semestre dell'anno successivo a quello d'imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli uffici innanzi detti, attestante che l'unita' immobiliare risulta locata, a titolo di abitazione principale, in virtu' di contratto di locazione conforme all'accordo territoriale per la citta' di Napoli sottoscritto in data 22 luglio 1999 e depositato presso il comune di Napoli, nonche' il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione; 7. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 7 per mille, di cui alla lettera e), prevista per le abitazioni non locate, alla presentazione di apposita dichiarazione nei termini e con le modalita' di cui al punto 5) attestante che, nei due anni precedenti quello d'imposta, l'immobile era adibito ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero concesso in locazione; 8. precisare che, qualora il possesso dei requisiti richiesti per l'applicazione delle aliquote di cui ai punti c), d) ed e) sia gia' stato dichiarato ai fini dell'I.C.I. dovuta per gli anni d'imposta precedenti, e non si siano verificate modificazioni comportanti una diversa determinazione dell'aliquota d'imposta, la dichiarazione di cui ai punti 5), 6) e 7) del deliberato non e' dovuta, continuando a far fede quella gia' presentata per il precedente anno d'imposta; 9. precisare, infine, che l'omissione ovvero infedelta' nelle dichiarazioni di cui innanzi comporta il recupero delle maggiori imposte dovute nonche' l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. (Omissis). 01X50323; COMUNE DI NARDO' Il comune di NARDO' (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Ha determinato per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. del 4,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e del 5,5 per mille per tutte le altre categorie di fabbricati, aree edificabili e terreni, detrazione per l'abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 01X50324; COMUNE DI NE Il comune di NE (provincia di Genova) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota agevolata prima casa 6,5 per mille; aliquota abitazione concessa in uso gratuito dai genitori ai figli 6,5 per mille; aliquota seconde case 7 per mille; che con la stessa delibera veniva confermata la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita, dal soggetto passivo, ad abitazione principale, in L. 200.000 elevata a L. 300.000 qualora si tratti dell'unico immobile, o porzione di immobile, a destinazione catastale ordinaria appartenente al gruppo A posseduto nel territorio nazionale ed estendere, inoltre, la detrazione per abitazione principale di L. 200.000 qualora si tratti di immobile concesso in uso gratuito dai genitori ai figli, se in tale immobile il figlio ha stabilito la propria residenza, e che questi non sia comproprietario. (Omissis). 01X50325; COMUNE DI NEMI Il comune di NEMI (provincia di Roma) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 7 per mille; 3. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. ridotta al 4,5 per mille per l'abitazione principale intesa nel senso di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 4. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale del contribuente e' pari a L. 200.000. (Omissis). 01X50326; COMUNE DI NIBBIANO Il comune di NIBBIANO (provincia di Piacenza) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come segue: 5 per mille abitazione principale e relative pertinenze; 6,5 per mille altri fabbricati e aree edificabili. 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.00. (Omissis). 01X50327; COMUNE DI NIBIONNO Il comune di NIBIONNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote e le detrazioni di imposta come da prospetto sotto indicato: a) misure delle aliquote: per tutte le unita' immobiliari 4,5 per mille; per le unita' immobiliari agibili, sfitte e non occupate 6 per mille precisando che la dichiarazione di inagibilita' deve essere rilasciata dall'ufficio tecnico o mediante autocertificazione; b) misura delle detrazioni d'imposta: L. 200.000. Ulteriori detrazioni d'imposta di L. 200.000 per le famiglie con presenza di portatori di handicaps ai quali sia stato accertato un grado d'invalidita' superiore al 50% con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 35.000.000; c) darsi atto che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) con decorrenza 1o gennaio 2001 le pertinenze previste dall'art. 817 del codice civile sono assimilate all'abitazione principale per cui sia a quest'ultima che alle predette pertinenze si applica la stessa aliquota agevolata. (Omissis). 01X50328; COMUNE DI NICHELINO Il comune di NICHELINO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire in L. 220.000 per l'anno 2001, la detrazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) ora Agenzie territoriali per la casa (A.T.C.) e dal Consorzio intercomunale torinese (C.I.T.) gestiti dall'A.T.C.; 2. di stabilire, che hanno diritto alla detrazione di L. 300.000 per la prima casa i soggetti che per l'anno 2001 rientrino nei sottoelencati limiti di reddito lordo e che non siano proprietari o usufruttuari di altri immobili: ===================================================================== |reddito annuo lordo del nucleo familiare componenti nucleo familiare| 2000 ===================================================================== 1 | L. 9.224.000 --------------------------------------------------------------------- 2 | L. 12.124.000 --------------------------------------------------------------------- 3 | L. 15.024.000 --------------------------------------------------------------------- 4 | L. 17.924.000 --------------------------------------------------------------------- 5 | L. 20.824.000 --------------------------------------------------------------------- 6 | L. 23.724.000 --------------------------------------------------------------------- 7 | L. 26.624.000 Per ogni ulteriore familiare a carico, il reddito annuo lordo, viene incrementato di L. 2.900.000. 3. di stabilire che per poter usufruire dell'agevolazione indicata nel punto 2) gli interessati dovranno produrre entro la scadenza del saldo apposita istanza; 4. di dare atto che per i soggetti non compresi nei limiti di reddito indicati nel punto 2) continua a trovare applicazione la detrazione per la prima casa nella misura di L. 220.000; 5. di applicare per l'anno 2001 le aliquote d'imposta determinate con deliberazione di giunta comunale n. 22 del 6 febbraio 2001. (Omissis). 01X50329; COMUNE DI NIZZA DI SICILIA Il comune di NIZZA DI SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per la prima abitazione e del 7 per mille per tutte le altre categorie di unita' immobiliari urbane nonche' per le aree fabbricabili e per terreni agricoli. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione prevista per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 01X50330; COMUNE DI NOCERA SUPERIORE Il comune di NOCERA SUPERIORE (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare, nella misura del sei per mille, l'aliquota unica del-l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 e la detrazione, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura stabilita per legge di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X50331; COMUNE DI NOICATTARO Il comune di NOICATTARO (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti gli immobili. aliquota ridotta del 4,5 per mille e detrazione di L. 500.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed occupate direttamente da persone fisiche, titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimo previdenziale INPS, che alla data del 1o gennaio 2001, abbiano compiuto il 60o anno di eta' per gli uomini ed il 55o anno di eta' per le donne, il cui reddito del proprio nucleo familiare sia costituito esclusivamente dai predetti emolumenti e da quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze annesse (garage, posto auto, cantinole); aliquota agevolata speciale del 4,5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; aliquota speciale del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni o tenuti a disposizione da almeno due anni. (Omissis). abitazione principale del soggetto passivo, fino la concorrenza del suo ammontare, la detrazione di L. 200.000. (Omissis). 01X50332; COMUNE DI NOVENTA VICENTINA Il comune di NOVENTA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). ordinaria 5 per mille; per abitazione principale 4 per mille; per case sfitte da almeno 3 anni 7 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 01X50333; COMUNE DI NOVOLI Il comune di NOVOLI (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001,nella misura unica del 5,5 per mille per la prima casa e del 6,5 per mille per tutti gli, altri immobili; (Omissis). 01X50334; COMUNE DI NOVI LIGURE Il comune di NOVI LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato il 1o marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come appresso evidenziato: A) l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale; B) la detrazione in ragione di L. 240.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' quelle possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata; C) la detrazione per l'abitazione principale e' elevata a lire 360.000 per le famiglie al cui interno e' presente un portatore di handicap con invalidita' al 100% accertata da certificazione rilasciata dall'ufficio invalidi civili dell'ASL competente. La detrazione e' inoltre accordata a condizione che l'alloggio e le relative pertinenze costituiscano l'unica proprieta' immobiliare del contribuente alla data del 1o gennaio 2001. In caso di uso, usufrutto o diritto di abitazione il contribuente non deve avere alcuna proprieta' immobiliare. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al comune per la documentazione da p resentare; D) l'aliquota del 4 per mille cosi' come previsto dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativamente agli immobili inagibili o inabitabili soggetti ad interventi di ristrutturazione o a quelli oggetto di interventi finalizzati al solo recupero di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico e altresi' agli immobili interessati da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti, nonche' alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali in conformita' alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente; l'aliquota agevolata si applica limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Nel caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui sopra, l'aliquota agevolata e' applicata dall'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare per i rimanenti periodi d'imposta; l'aliq uota del 4 per mille viene applicata altresi' alle unita' immobiliari ad uso abitativo locate ad equo canone a soggetti colpiti da sfratto esecutivo, in situazioni di disagio socio-economico, previa convenzione tra il proprietario ed il comune; E) l'aliquota del 3 per mille viene applicata alle unita' immobiliari ad uso abitativo locate a canone calmierato in applicazione degli accordi previsti dalla legge n. 431/1998 art. 2, comma 3; F) l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili esclusi quelli di cui al successivo punto G). G) l'aliquota del 7 per mille per gli immobili ad uso abitativo destinati alla locazione non utilizzati direttamente dal proprietario o dai familiari, ovvero non locati. (Omissis). 01X50335; COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO Il comune di OLEVANO DEL TUSCIANO (provincia di Salerno) ha adottato il 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili e' applicata con le aliquote di seguito indicate: abitazione principale e pertinenze cosi' come definite dall'art. 4 del regolamento comunale sull'Imposta 6 per mille: immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale 7 per mille: immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille; alloggi non locati 7 per mille: per tipologie di enti senza fine di lucro 6 per mille; per abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale 6 per mille; aree fabbricabili 7 per mille; detrazione per l'abitazione principale ed assimilate L. 200.000. (Omissis). 01X50336; COMUNE DI ONZO Il comune di ONZO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille per le generalita' dei contribuenti. 2. Non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia per quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dell'abitazione principale, o di alloggi locati. (Omissis). 01X50337; COMUNE DI OPPIDO LUCANO Il comune di OPPIDO LUCANO (provincia di Potenza) ha adottato il 28 febbraio 2001, n. 11 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Per l'anno 2001 viene riconfermata al 5 per mille l'aliquota da applicare sull'abitazione principale nonche' riconfermata l'aliquota del 6 per mille per gli altri immobili e la detrazione di L.200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; tale detrazione spettera' anche allecooperative edilizie a proprieta' indivisa per le abitazioni destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari, (stabilita con deliberazionen. 11/CC del 28 febbraio 1997) nonche' ai proprietari che hanno concesso le abitazioni in uso gratuito, a parenti in linea retta fino al terzo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Si evidenzia che la disciplina di tale imposta e' stata oggetto di nuova regolamentazione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 31 ottobre 1998. (Omissis). 01X50338; COMUNE DI ORSARA BORMIDA Il comune di ORSARA BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato il 30 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire che: per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3 dell'art. 23 dicembre 1996, n. 662; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica; (Omissis). 01X50339; COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO Il comune di ORTIGNANO RAGGIOLO (provincia di Arezzo) ha adottato il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquote differenziate di imposta sugli immobili da applicare in questo comune pari al 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali ed al 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di confermare, ai sensi del disposto dal comma 55 punto 2 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, la detrazione di L. 200.000, fissata come minima dalla legge, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale senza previsione di ulteriori riduzioni come riconosciuto dall'art. 3, comma 55, punto 3, della legge n. 662/1996. (Omissis). 01X50340; COMUNE DI ORVINIO Il comune di ORVINIO (provincia di Rieti) ha adottato, il 3 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 7,00 per mille. (Omissis). 01X50341; COMUNE DI OSASCO Il comune di OSASCO (provincia di Torino) ha adottato il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota del 5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione per l'abitazione principale in lire 210.000. (Omissis). 01X50342; COMUNE DI OSIGLIA Il comune di OSIGLIA (provincia di Savona) ha adottato il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 4, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.CI.), per l'anno 2001, nella misura del 5,9 per mille per la prima abitazione, con detrazione di L. 200.000 e del 7 per mille per altri fabbricati. (Omissis). 01X50343; COMUNE DI OVINDOLI Il comune di OVINDOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato il 24 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota del 5 per mille per l'anno 2001, relativa all'imposta I.C.I. per il comune di Ovindoli e la detrazione per la prima casa di L. 250.000 adottata con deliberazione di C.C. n. 13 del 29 febbraio 2000. (Omissis). 01X50344; COMUNE DI PACECO Il comune di PACECO (provincia di Trapani) ha adottato il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2001: a) l'aliquota ordinaria al 5 per mille; b) l'aliquota per i fabbricati diversi dall'abitazione principale al 5,5 per mille; c) la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 245.000. (Omissis). 01X50345; COMUNE DI PAESANA Il comune di PAESANA (provincia di Cuneo) ha adottato,l'8 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare aI 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 622, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X50346; COMUNE DI PALAGIANELLO Il comune di PALAGIANELLO (provincia di Taranto) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). il comune di Palagianello ha adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 5 febbraio 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille con una detrazione per abitazione principale pari a L. 260.000. (Omissis). 01X50347; COMUNE DI PALLAGORIO Il comune di PALLAGORIO (provincia di Crotone) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2001, nella misura unica del 4,5 per mille. (Omissis). 01X50348; COMUNE DI PALLARE Il comune di PALLARE (provincia di Savona) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nelle misure sotto indicate: aliquota ordinaria: 6 per mille; unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,5 per mille, detrazione: L. 200.000. (Omissis). 01X50349; COMUNE DI PALMIANO Il comune di PALMIANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per quanto in precedenza, l'aliquota I.C.I. da applicare nel territorio comunale per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 01X50350; COMUNE DI PALOSCO Il comune di PALOSCO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' stabilita una detrazione di L. 200.000. (Omissis). 01X50351; COMUNE DI PARONA Il comune di PARONA (provincia di Pavia) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., gia' in vigore per l'anno 2000, nella seguente misura: immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 4 per mille; terreni agricoli: 4 per mille; aree fabbricabili: 5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni principali, ecc.: 6 per mille; 2. di riconfermare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nella misura di L. 300.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X50352; COMUNE DI PARUZZARO Il comune di PARUZZARO (provincia di Novara) ha adottato, il3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di approvare per l'anno 2001 l'applicazione della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). 01X50352; COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE Il comune di PASIANO DI PORDENONE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.l. del 5 per mille, e ine 103,30) la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dai commi 53 e 55 dell'art. 1 della legge n. 662/1996; 2. di elevare a L. 500.000 (pari ad e 258,23) la detrazione per abitazione principale per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: soggetti aventi diritto: a) essere proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, ecc.) e/o essere anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e l'unica unita' immobiliare posseduta non risulti locata; criteri applicativi: b) reddito annuo dell'intero nucleo familiare che occupa l'unita' immobiliare, riferita al 2000, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall'I.N.P.S., elevato aL. 1.000.000 per ogni componente della famiglia a carico del soggetto passivo; c) gli altri componenti del nucleo familiare non devono possedere alcun titolo altre proprieta' immobiliari; d) devono sussistere dal 1o gennaio 2001; e) sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari classificate nelle categorie A1, A7, A8 e A9; presentazione domanda: i contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono presentare domanda nella quale devono altresi' dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, nonche' di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della maggior detrazione, con allegata dichiarazione dei redditi, o mod. CUD, presentati nell'anno 2000 dall'intero nucleo familiare; la richiesta di cui sopra deve essere consegnata o spedita all'ufficio tributi del comune di Pasiano di Pordenone, via Molini n. 18, entro la data fissata per il versamento in acconto anno 2001; non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre tale termine; l'amministrazione comunale si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. (Omissis). 01X50353; COMUNE DI PATERNO CALABRO Il comune di PATERNO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 3 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. da applicarsi nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 01X50354; COMUNE DI PEGLIO Il comune di PEGLIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale, con detrazione pari a L. 200.000 e di confermare nel 7 per mille l'aliquota per i fabbricati diversi dalla abitazione principale. (Omissis). 01X50355; COMUNE DI PENNA IN TEVERINA Il comune di PENNA IN TEVERINA (provincia di Terni) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) a carico di proprietari che risiedano nell'immobile (prima casa): tariffa del 5 per mille; b) a carico di proprietari che non risiedano nell'immobile (seconda casa, etc, ) tariffa del 5,5 per mille; c) a carico di proprietari, residenti o meno, che eseguano interventi volti al recupero della unita' immobiliare in oggetto, perche' inagibili o inabitabili, o finalizzati al recupero di tali immobili di interesse artistico od architettonico, o infine volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, ovvero all'utilizzo di sottotetti, sempre e comunque qualora l'immobile in oggetto si trovi nel centro storico: tariffa agevolata del 4 per mille; d) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 01X50356; COMUNE DI PENNADOMO Il comune di PENNADOMO (provincia di Chieti) ha adottato, il 3 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica deI 5 per mille; (Omissis). 01X50357; COMUNE DI PERUGIA Il comune di PERUGIA ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta I.C.I. che saranno applicate per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 8 deI decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella seguente misura: aliquote: 1. aliquota per i fabbricati adibiti dal soggetto passivo ad abitazione principale: 5 per mille; 2. aliquota per i fabbricati destinati ed effettivamente utilizzati per lo svolgimento di attivita' commerciali ed artigianali censiti catastalmente alle categorie C/1, C/2 e C/3: 6 per mille; 3. aliquota per i fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 5 per mille; 4. aliquota per i fabbricati destinati catastalmente ad abitazione e non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 9 per mille; 5. aliquota per i fabbricati inagibili o inabitabili qualora vengano recuperati a fini abitativi e risultino effettivamente utilizzati come abitazione: 4 per mille; 7. aliquota per i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno (per tre anni dalla data di ultimazione dei lavori): 4 per mille; 8. aliquota per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: 7 per mille; di dare atto che per l'anno 2001 e' confermata l'elevazione della detrazione d'imposta per abitazione principale, da L. 200.000 a L. 450.000 (art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), gia' stabilita con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28 febbraio 2000 ricorrendo per i contribuenti i seguenti presupposti: la maggior detrazione di L. 450.000 dell'imposta I.C.I. dovuta per l'anno 2001, e' accordata per le unita' immobiliari adibite esclusivamente ad abitazione principale del proprietario ricorrendo ambedue le seguenti condizioni: 1. unita' immobiliari destinate esclusivamente ad abitazione principale del proprietario aventi valore imponibile ai fini I.C.I., graduato in rapporto al numero dei componenti l'intero nucleo familiare di convivenza, non superiore ai seguenti limiti: L. 150.000.000: per nuclei fino a 4 componenti; L. 170.000.000: per nuclei di n. 5 componenti; L. 190.000.000: per nuclei di n. 6 componenti; L. 220.000.000: per nuclei di n. 7 componenti; L. 260.000.000: per nuclei di n. 8 componenti ed oltre; 2. unita' immobiliari possedute da soggetti il cui reddito imponibile fiscale lordo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare di convivenza, per l'anno 2000, non risulti superiore ai seguenti limiti: per nuclei familiari composti da: n. 1 persona: L. 25.000.000; n. 2 persone: L. 30.000.000; n. 3 persone: L. 35.000.000; n. 4 persone: L. 40.000.000; n. 5 persone: L. 45.000.000; oltre n. 5 persone: L. 50.000.000. (Omissis). 01X50358; COMUNE DI PESCASSEROLI Il comune di PESCASSEROLI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquota ordinaria: 5 per mille; 2. aliquota diversificata: 5,5 per mille per le seguenti tipologie: a) immobili diversi dalle abitazioni; b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; c) aree fabbricabili. Stabilire in L. 400.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X50359; COMUNE DI PETRONA Il comune di PETRONA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermare per l'anno 2001 la stessa aliquota unica, valevole per tutto il territorio comunale del 6 per mille relativa all'l.C.I., tra l'altro gia' in vigore per l'anno 2000 e per ogni tipo d'abitazione; l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati definiti inagibili o inabitabili non utilizzabili ai sensi del comma 55 della legge n. 662/1996; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto passivo, si detraggono fino alla concorrente del suo ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno ai sensi di legge. (Omissis). 01X50360;