(all. 7 - art. 1)
                        COMUNE DI PETTENASCO

   Il  comune  di  PETTENASCO  (provincia  di  Novara) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. e' la seguente:
   6  per  mille  con  detrazione  di  L.  300.000  per  l'abitazione
principale;
   7 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale e
per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50361;
                   COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

   Il  comune  di  PIANA  DEGLI  ALBANESI  (provincia  di Palermo) ha
adottato,  il  30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria I.C.I. al 6
per mille;
   2.  di  fissare  per  l'anno 2001, nella misura del 4,75 per mille
l'aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
   3.  di  dare  atto  che  l'aliquota  del 4.75 per mille si applica
altresi',  agli  anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero
permanente,  a  condizione  che  la stessa non sia locata, cosi' come
deliberato  con  atto  del  consiglio  comunale n. 10 del 28 febbraio
2000;
   4.  di  confermare  la  detrazione  per l'abitazione principale di
soggetti  pensionati  di  eta'  non inferiore a 65 anni compiuti alla
data  del  1o  gennaio  2001,  cosi'  come  deliberato  con  atto del
consiglio comunale n. 10 del 28 febbraio 2000.
   (Omissis).
   01X50362;
                       COMUNE DI PIANDIMELETO

   Il  comune  di  PIANDIMELETO  (provincia  di  Pesaro  e Urbino) ha
adottato,  il  9  marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di  determinare  per  l'anno  2001,  (Omissis),  le  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
   5  per  mille:  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale;
   6 per mille: per tutte le altre tipologie di immobili;
   2.  di  dare  atto  che,  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad
abitazione  principale  del soggetto passivo, la detrazione d'imposta
e'  stabilita  in  L.  200.000  su  base  annua,  fino  a concorrenza
dell'ammontare dell'imposta stessa.
   (Omissis).
   01X50363;
                    COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO

   Il  comune  di PIANELLO DEL LARIO (provincia di Como) ha adottato,
il  23  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   2.  di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di
cui  all'art.  6  del  decreto  legislativo  n.  504/1992, (Omissis),
l'aliquota  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,
per l'anno 2001 al 4,5 per mille.
   (Omissis).
   01X50364;
                          COMUNE DI PIANIGA

   Il  comune  di  PIANIGA  (provincia  di Venezia) ha adottato, il 6
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  approvare e proporre al consiglio comunale per l'anno 2001
la doppia aliquota:
   5,5 per mille per tutti gli immobili del territorio comunale;
   7 per mille sulle seconde case ad esclusione di quelle concesse in
comodato gratuito;
   2.  di  approvare  e  proporre al consiglio comunale la detrazione
minima  prevista  per  la  prima  casa  in  L.  200.000 ed inoltre la
detrazione di L. 500.000 per particolari situazioni economiche.
   (Omissis).
   01X50365;
                          COMUNE DI PIARIO

   Il  comune  di  PIARIO  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato, l'8
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  nella  misura unica del 5 per mille l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, con la
detrazione di L. 200.000 per la prima casa.
   (Omissis).
   01X50366;
                      COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

   Il  comune  di PIAZZA ARMERINA (provincia di Enna) ha adottato, il
31 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di   approvare   le  aliquote  (I.C.I.),  imposta  comunale  sugli
immobili, con effetto dal 1o gennaio 2001 come segue:
   1.  aliquota  ridotta  del 4 per mille da applicare all'abitazione
principale e relativa pertinenza (garage o box o posto auto, cantine,
soffitte)  anche  se  distintamente  iscritte  in catasto, sempre che
sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione principale intestata
allo stesso proprietario;
   2.  aliquota  del  6 per mille per tutti gli immobili (fabbricati,
aree  fabbricabili)  posseduti  in aggiunta o diversi dall'abitazione
principale;
   3.  di  stabilire che dall'imposta dell'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000, rapportato al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
   (Omissis).
   01X50367;
                        COMUNE DI PIAZZATORRE

   Il  comune di PIAZZATORRE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   a.  aliquota  ordinaria  applicazione, salvo quanto previsto dalla
lettera b) della presente delibera, nella misura del 6,5 per mille;
   b.  aliquota  ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicarsi
nei  confronti  delle  persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,  residenti  in questo
comune, per l'unita' direttamente adibita ad abitazione principale;
   c. detrazione di L. 250.000 a favore di tutte le unita' adibite ad
abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50368;
                  COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

   Il  comune  di  PIEDIMONTE SAN GERMANO (provincia di Frosinone) ha
adottato,  il  6  marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in
questo  comune,  per l'anno 2001 l'aliquota del 6 per mille per tutte
le  unita'  immobiliari  iscritte  nel  catasto  edilizio urbano come
abitazioni, l'alquota del 7 per mille per i soggetti passivi titolari
di unita' immobiliari diverse dalle abitazioni e l'aliquota del 7 per
mille  per  le  unita'  immobiliari  iscritte nel catasto urbano alla
categoria D .
   (Omissis).
   01X50369;
                      COMUNE DI PIEVE DI CADORE

   Il  comune  di PIEVE DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato,
il  22  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   aliquote:
   7 per mille per tutti gli immobili e terreni fabbricabili;
   6  per  mille  per  l'abitazione  principale  del soggetto passivo
(I.C.I.);
   4  per  mille  l'aliquota  agevolata  a  favore di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata
e'  applicata  limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi  e  per  la  durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai
sensi dell'art. 1, commi 5, 6, 7 della legge n. 449/1997;
   6  per  mille per gli immobili adibiti a pertinenze, qualificabili
come tali ai sensi dell'art. 817 del Codice civile.
   Detrazione  di  L. 350.000 per i proprietari di unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale indipendentemente dalla categoria
catastale del gruppo A nella quale l'immobile risulta iscritto.
   L'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' quella in
cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale.
   Si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse in
uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado ed in linea
collaterale  fino  al  primo  grado. Si considera altresi' abitazione
principale  anche quella del proprietario emigrante iscritto all'AIRE
del comune, a condizione che risulti non locata.
   La  concessione  in  uso  gratuito  ed  il  grado  di parentela si
rilevano  dalla  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta'
presentata  dal  concessionario o dal cedente ai sensi della legge n.
15  del  1968,  che  si  ritiene  tacitamente rinnovata fino a che ne
sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata
entro  il  30  giugno  dell'anno  successivo  a  quello dell'avvenuta
concessione.
   La medesima detrazione si applica anche:
   per  le  abitazioni dei custodi, cosi' come definite dal Contratto
nazionale  del lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del
Codice di procedura civile;
   per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari;
   per  le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo di proprieta' o
usufrutto  da  cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata.
   (Omissis).
   01X50370;
                      COMUNE DI PIEVE VERGONTE

   Il comune di PIEVE VERGONTE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di fissare per l'anno 2001 le seguenti aliquote (I.C.I.):
   a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
   b) aliquota per gli immobili della cat. catastale D: 7 per mille;
   c)  aliquota  per  i nuovi insediamenti industriali ed artigianali
realizzati  nel  corso  dell'anno 2001 e per i due anni successivi: 4
per mille;
   2. di fissare per l'anno 2001 le seguenti detrazioni:
   a)  detrazione  per  l'unita'  immobiliare destinata ad abitazione
principale  dei  proprietari,  usufruttuari  e titolari di ogni altro
diritto reale, residenti: L. 250.000;
   b)  detrazione  per i soggetti indigenti riconosciuti agli effetti
dell'esenzione del ticket sanitario per indigenza: L. 300.000.
   (Omissis).
   01X50371;
                      COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA

   Il  comune di Pievebovigliana (provincia di Macerata) ha adottato,
il   20  gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili nel
territorio  di questo comune per l'anno 2001 nella misura unica del 6
per  mille,  senza  alcuna  particolare riduzione o detrazione se non
quelle  previste  per  legge  dall'art.  8,  commi  1 e 2 del decreto
legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, e precisamente:
   riduzione  del  50%  per i fabbricati inagibili o inabitabili e di
fatto  non  utilizzati  limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale  sussistono  dette  condizioni  (fatte  in  ogni  caso salve le
particolari  disposizioni  previste  per i fabbricati interessati dal
sisma del 26 settembre 1997);
   detrazione di L. 200.000 (fino alla concorrenza del suo ammontare)
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo;
   (Omissis).
   01X50372;
                    COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

   Il  comune  di  Pignataro  Interamna  (provincia  di Frosinone) ha
adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   2.  di  stabilire,  per l'anno 2001, ai sensi e per gli effetti di
cui  agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  l'aliquota  (I.C.I.)  del comune di Pignataro Interamna pari al
4,5 per mille, da applicarsi e riscuotersi con le modalita' stabilite
dall'art.  2 e seguenti del predetto decreto legislativo e successive
modifiche   ed  integrazioni,  come  da  allegate  tabelle  ove  sono
riportate le riduazioni e detrazioni d'imposta.
   (Omissis).
   a) Misura delle aliquote:
   fabbricati adibiti ad abitazione principale, 4,5 per mille;
   altri fabbricati ed aree fabbricabili, 6 per mille;
   b) riduzioni, detrazioni di imposte:
   fabbricati  dichiarati  inagibili  e  di  fatto  non utilizzabili,
riduzione 50%;
   abitazione  principale,  detrazione  di  L.  200.000 (considerando
abitazione principale quella ove si ha la residenza anagrafica);
   pertinenze: l'aliquota I.C.I. ridotta e la detrazione prevista per
l'abitazione   principale   si  applica  anche  alle  pertinenze.  Si
riconosce  tale  agevolazione  esclusivamente  per una delle seguenti
categorie catastali: C2, C6, C7;
   assimilazione  ad  abitazione principale 2 casa occupatada parenti
in linea retta o collaterale entro il quarto grado e con handicappati
con conseguente applicazione aliquota ridotta e detrazione.
   (Omissis).
   01X50373;
                     COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

   Il comune di Piovene Rocchette (provincia di Vicenza) ha adottato,
il  14  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 come segue:
   abitazione principale e pertinenza: 4,5 per mille;
   altri immobili: 6,5 per mille;
   alloggi non locali: 7 per mille.
   2.  di  confermare,  ai sensi dell'art. 55, comma 2 della legge 23
dicembre  1996 n. 662, in L. 200.000 la detrazione prevista dall'art.
8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/92.
   (Omissis).
   01X50374;
                          COMUNE DI PISCINA

   Il comune di Piscina (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  dare  atto  che  per  l'anno  2001,  saranno  vigenti  sul
territorio comunale le seguenti aliquote (I.C.I.):
   4,5 per mille per l'abitazione principale;
   6 per mille per abitazione diversa dalla principale;
   detrazione di L. 200.000 per abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50375;
                       COMUNE DI PIZZIGHETTONE

   Il  comune di PIZZIGHETTONE (provincia di Cremona) ha adottato, il
20   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare  per  l'anno  2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
seguente misura:
   tariffa unica 5,25 per mille;
   detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
L. 220.000.
   La  detrazione  di  cui  sopra,  per unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale con eventuale box, e' elevata al L. 280.000 per
i contribuenti che al 1o gennaio 2001 abbiano compiuto il 65o anno di
eta'.
   Il   godimento   del   beneficio   suddetto  e'  subordinato  alla
sussistenza delle seguenti condizioni:
   a)  nessuno  dei  componenti  il  nucleo  familiare,  compreso  il
titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e
fabbricati) o quote di essi;
   b)  non  venga  effettuata  locazione  dell'abitazione oggetto del
beneficio.
   c)  il  reddito  complessivo  annuo  lordo  del  nucleo  familiare
(risultante  dalla  documentazione  anagrafica)  conseguito nell'anno
precedente,  anche  se  non  compreso nella dichiarazione annuale dei
redditi,  non sia superiore a L. 20.000.000; detto reddito e' elevato
a L. 24.000.000 per coloro che abbiano familiari a carico.
   I   richiedenti,   a   pena   di   decadenza,   dovranno  produrre
autodichiarazione,  entro il mese di giugno dell'anno di applicazione
dell'imposta,  su  apposito  modulo  predisposto dall'amministrazione
comunale,  attestante  oltre  che  il  possesso  dei  requisiti sopra
indicati anche il periodo di tempo per il quale si sono verificate le
condizioni di applicabilita' della suddetta detrazione.
   L'autodichiarazione  deve  essere  prodotta  per  ogni anno per il
quale permangono le condizioni sopra previste.
   In  caso  di  omessa  o  infedele  dichiarazione  si procedera' al
recupero  della  maggiore  imposta  dovuta  ed all'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge.
   La  detrazione  di  L.  280.000  per unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  con eventuali box, sara' applicata anche alle
coppie  che  hanno  contratto  matrimonio  a far tempo dal 1o gennaio
2000.
   Il  godimento  del beneficio e' subordinato alla sussistenza delle
seguenti condizioni:
   a) eta' di ciascun coniuge all'atto del matrimonio non superiore a
35 anni;
   b)  nessuno  dei  componenti  il  nucleo  familiare,  compreso  il
titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e
fabbricati) o quote di essi;
   c)  non  venga  effettuata  locazione  dell'abitazione oggetto del
beneficio;
   d)  il  reddito  complessivo  annuo  lordo  del  nucleo  familiare
(risultante  dalla  documentazione  anagrafica)  conseguito nell'anno
precedente,  anche  se  non  compreso nella dichiarazione annuale dei
redditi, non sia superiore a L. 45.000.000.
   I  soggetti  passivi  di  cui al presente punto potranno usufruire
della  maggiore  detrazione  per  tre  anni, sempre che sussistano le
condizioni  sopra  specificate  ad  eccezione  del  limite di reddito
indicato   al   punto   d),  che  potra'  essere  modificato  con  la
deliberazione  di  determinazione  dell'aliquota  (I.C.I.) e relative
detrazioni.
   Anche  l'ammontare della detrazione potra' esser modificata con la
citata deliberazione.
   I   richiedenti,   a   pena   di   decadenza,   dovranno  produrre
autodichiarazione,  entro il mese di giugno dell'anno di applicazione
dell'imposta,  su  apposito  modulo  predisposto dall'amministrazione
comunale,  attestante  oltre  che  il  possesso  dei  requisiti sopra
indicati,  anche  il  periodo  per  il  quale  si  sono verificate le
condizioni di applicabilita' della suddetta detrazione.
   L'autodichiarazione  deve  essere  prodotta  per  ogni anno per il
quale permangono le condizioni sopra previste.
   In  caso  di  omessa  o  infedele  dichiarazione, si procedera' al
recupero  della  maggiore  imposta  dovuta  ed all'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge.
   (Omissis).
   01X50376;
                           COMUNE DI POFI

   Il  comune  di  POFI  (provincia  di Frosinone) ha adottato, il 26
febbraio    2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazio-ne  delle  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  determinare  per  l'anno  2001  al 6 per mille, l'aliquota per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita  con  decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, art.
6, comma 2.
   (Omissis).
   01X50377;
                          COMUNE DI POGNANO

   Il  comune  di  POGNANO  (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2000,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli immobili (I.C.I.) di questo comune nella misura del 5
per  mille,del 6 per mille sulla seconda casa sfitta, e la detrazione
d'imposta sulla prima casa di L. 200.000;
   (Omissis).
   01X50378;
                          COMUNE DI POIRINO

   Il  comune  di  POIRINO  (provincia  di Torino) ha adottato, il 25
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare per l'anno 2001 le aliquote (I.C.I.) cosi' come
segue:
   7  per  mille  relativa  agli  alloggi non locati di proprieta' di
soggetti residenti;
   5 per mille relativa a tutti gli altri immobili.
   2.  di  confermare,  altresi', la detrazione dell'imposta relativa
alle   abitazioni  principali  e  alle  unita'  immobiliari  ad  esse
equiparate nella misura di L. 200.000 annue;
   3.  di  dare  atto  che  l'aliquota  del  4  per mille relativa ai
fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno   per   oggetto   esclusivo   o  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione  ed alienazione di immobili, per un periodo non superiore
a tre anni, e' stata soppressa.
   (Omissis).
   01X50379;
                      COMUNE DI POJANA MAGGIORE

   Il  comune  di POJANA MAGGIORE (provincia di Vicenza) ha adottato,
il   29  gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) viene stabilita nella misura del 6 per mille;
   2.   per   l'anno   2001   viene   stabilita  un'aliquota  ridotta
dell'(I.C.I.)   nella   misura   del  4,5  per  mille,  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale ai sensi
dell'art.   6   del  regolamento  per  l'applicazione  dell'(I.C.I.),
approvato  con deliberazione consiliare n. 65, del 28 dicembre 1998 e
successive modifiche;
   3.  per  l'anno 2001 la detrazione dell'imposta di cui all'art. 8,
comma  3,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  e
successive modifiche viene stabilita in L. 220.000.
   (Omissis).
   01X50380;
                         COMUNE DI POLVERIGI

   Il  comune  di  POLVERIGI (provincia di Ancona) ha adottato, il 26
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare  per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto
che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504;
   aliquota per abitazione principale 4 per mille;
   aliquota per altri immobili e terreni agricoli 6 per mille;
   aliquota per aree edificabili 7 per mille
   2. di determinazione per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni
di imposta come da prospetto che segue:
   detrazione  di  imposta  per  l'abitazione  principale: L. 220.000
annue.
   (Omissis).
   01X50381;
                          COMUNE DI POMBIA

   Il  comune  di  POMBIA  (provincia  di  Novara) ha adottato, il 15
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle misure
del:
   5,5  per  mille per abitazione principale, i terreni agricoli e le
aree fabbricabili;
   6,5 per mille per tutte le altre ipotesi.
   2. di dichiarare la riconferma, per l'anno 2001, dell'applicazione
della  detrazione unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del  soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di L.
200.000  secondo le modalita' e termini di cui all'art. 8 del decreto
legislativo n. 504/1992 e s.m.i.
   (Omissis).
   01X50382;
                       COMUNE DI PONT CANAVESE

   Il  comune  di PONT CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il
29   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  per  l'anno  2001  le  aliquote  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nel seguente modo, per i succitati motivi,
che si intendono qui richiamati ed approvati:
   a)  l'aliquota  del  5  per  mille,  da applicare per l'abitazione
principale;
   b)  l'aliquota  del  5,5 per mille per tutte le altre tipologie di
immobili;
   2.  di  dare atto che resta confermata in L. 200.000 la detrazione
da applicare per l'abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50383;
                       COMUNE DI PONTELANDOLFO

   Il  comune di PONTELANDOLFO (provincia di Benevento)ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), perl'anno 2001:
   (Omissis).
   I.C.I.:   aliquota   del  5  per  mille  -  detrazione  abitazione
principale L. 300.000.
   (Omissis).
   01X50384;
                         COMUNE DI PONTENURE

   Il  comune  di  PONTENURE (provincia di Piacenza) ha adottato, l'8
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare  le  aliquote I.C.I. per l'anno 2001, nelle misure
seguenti:
   al  5,6  per  mille  l'aliquota  per  quanto  riguarda  i  terreni
agricoli,  le  aree fabbricabili, l'abitazione principale e gli altri
fabbricati (con la sola esclusione degli alloggi non locati);
   al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi non locati;
   al  4  per mille l'aliquota per le unita' oggetto di interventi di
recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico o architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti;
   al 4 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di
abitazione  principale, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
   di  stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
   (Omissis).
   01X50385;
                           COMUNE DI PONTI

   Il  comune  di PONTI (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare, in applicazione delle disposizioni del decreto
legislativo  n.  504/1992  (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili, per l'anno 2001 al 5 per mille;
   2.  di  esentare  dal  pagamento  dell'imposta  in oggetto, per la
durata   di  tre  anni  dall'inizio  dei  lavori,  i  proprietari  di
fabbricati  inagibili  o  inabitabili  ai  sensi dell'art. 1, comma 5
della legge n. 449/1997.
   (Omissis).
   01X50386;
                          COMUNE DI PORANO

   Il  comune di PORANO (provincia di Terni) ha adottato, il 13 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   per  l'anno  2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) sono state confermate nelle seguenti misure:
   5  per  mille  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale e sue
pertinenze (aliquota agevolata);
   7  per  mille  immobili  adibiti  ad  uso  diverso dall'abitazione
principale (aliquota ordinaria).
   (Omissis).
   01X50387;
                      COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

   Il comune di PORTO EMPEDOCLE (provincia di Agrigento) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Confermare, con effetto dal 1o gennaio 2001, le seguenti aliquote,
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
   aliquota ordinaria, nella misura del 6 per mille;
   aliquota  del  4  per  mille per le unita' immobiliari, adibite ad
abitazione   principale   da   persone   fisiche,   soggetti  passivi
dell'imposta comunale sugli immobili;
   aliquota  del  6 per mille per le seconde abitazioni e le relative
pertinenze, nonche' per i terreni fabbricabili;
   aliquota del 6 per mille per le abitazioni non locate;
   aliquota   dell'1   per  mille  per  i  proprietari  che  eseguano
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici,
ovvero   volti  alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto.
L'aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto
di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori;
   fissare   la   detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  nella  misura  di  L. 200.000 ed aumentare la
stessa  a L. 250.000 per i soggetti passivi appartenenti ad una delle
seguenti categorie di particolare disagio economico e sociale:
   1)  pensionati  con  reddito  imponibile  ai fini IRPEF del nucleo
familiare  fino  a L. 21.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona a
carico;
   2)  portatori  di  handicap  con  reddito  annuale  imponibile  ai
finiIRPEF del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 2.000.000
per ogni persona a carico.
   Nel  caso  di presenza, nei nuclei familiari suddetti di portatori
di  handicap,  di  persone  anziane non autosufficienti o invalidi, a
carico  del  contribuente,  l'aumento del reddito e' elevato per ogni
persona  a  carico da L. 2.000.000 a L. 3.000.000. Si escludono dalla
maggiorazione   della  detrazione  di  L.  250.000  tutte  le  unita'
immobiliari   classificate   in  catasto  nelle  seguenti  categorie:
A/1(abitazioni   signorili);   A/7   (abitazioni   in  villini);  A/8
(abitazioni in ville).
   (Omissis).
   01X50388;
                        COMUNE DI PORTO VIRO

   Il  comune  di PORTO VIRO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili,  che  sara' applicata in questo comune, nella misura
cosi' diversificata:
   fabbricato adibito ad abitazione principale e sue pertinenze 5 per
mille;
   altri  immobili  classificati abitazione e aree fabbricabili 7 per
mille;
   altri fabbricati e terreni agricoli 5,5 per mille.
   (Omissis).
   01X50389;
                        COMUNE DI PORTACOMARO

   Il  comune  di  PORTACOMARO (provincia di Asti) ha adottato, il 1o
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  che  sara'  applicata  in questo
comune,  nella  misura unica del 6 per mille, come gia' applicata per
l'anno 2000.
   (Omissis).
   01X50390;
                       COMUNE DI PORTOFERRAIO

   Il  comune  di PORTOFERRAIO (provincia di Livorno) ha adottato, il
12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   A)  di  determinare  nella  misura  del  4,4 per mille, l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli immobili, da applicarsi, con decorrenza
1o  gennaio 2001, agli immobili costituenti abitazione principale per
le persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa, ed all'unita' immobiliare posseduta a titolo
di  proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   B)  di  dare  atto  che  la  detrazione  per abitazione principale
determinata   ai   sensi  del  comma  2,  dell'art.  8,  del  decreto
legislativo  n.  504, del 30 dicembre 1992, rimane fissata per l'anno
2001  in  L.  200.000,  salve  le  previsioni di ulteriore detrazioni
fissate con delibera consiliare n. 22, del 27 febbraio 1998;
   C)  di  dare  atto che le altre aliquote rimangono invariate nella
misura del 6,7 per mille (ordinaria), 6 per mille (agevolata) e 7 per
mille    (maggiorata),   cosi'   come   definite   nelle   precedenti
deliberazioni;
   (Omissis).
   01X50391;
                      COMUNE DI POTENZA PICENA

   Il  comune  di POTENZA PICENA (provincia di Macerata) ha adottato,
il  20  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. fissare per l'anno 2001 le seguenti aliquote (I.C.I.):
   a) aliquota del 4,8 per mille, da applicare:
   alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa  residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo;
   agli alloggi I.A.C.P. dati in locazione abitativa;
   alle  abitazioni  possedute  in  aggiunta  a  quella principale se
locate per l'intero anno di riferimento dell'imposta. Agli effetti di
cui  sopra  il mese durante il quale la locazione si e' protratta per
piu' di 15 giorni e' computato per intero;
   alla  pertinenza  dell'abitazione  principale,  ai sensi dell'art.
1-bis del vigente regolamento (I.C.I.);
   b) aliquota ordinaria del 6,8 per mille, da applicare su tutti gli
altri immobili non ricompresi nella fattispecie di cui sopra;
   2.  confermare  la  detrazione  d'imposta  prevista  al  comma  2,
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1997 in L. 240.000, per le
unita'  immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del
soggetto  passivo.  Non  godono  pertanto  di  detta  agevolazione le
abitazioni  possedute  in  aggiunta  a  quella  principale locate per
l'intero anno d'imposta;
   (Omissis).
   01X50392;
                      COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

   Il  comune  di POVE DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato,
il  20  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di applicare per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili
(l.C.I.), con le seguenti aliquote:
   4   per   mille   (aliquota  agevolata),  per  unita'  immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale;
   5,5 per mille, per terreni edificabili e agricoli;
   6 per mille (aliquota ordinaria), per tutti gli altri immobili;
   detrazione sulla casa di abitazione principale: L. 200.000;
   detrazione  di  L.  300.000, a favore di soggetti pensionati con i
criteri  per  l'anno  1999  di  cui  alla  deliberazione di consiglio
comunale n. 85 del 17 dicembre 1998;
   (Omissis).
   01X50393;
                         COMUNE DI POZZONOVO

   Il  comune  di  POZZONOVO  (provincia  di  Padova)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di confermare anche per l'anno 2001 le aliquote e le detrazioni
(I.C.I.)   gia'   adottate   per   l'anno   2000  con  la  precedente
deliberazione   del   consiglio   comunale  n.  2/2000  nelle  misure
sottoindicate,  nonche'  le  rimanenti  disposizioni  adottate con la
predetta deliberazione, che vengono anch'esse di seguito riportate:
   aliquote:
   a)   abitazione   principale   e  relative  pertinenze,  anche  se
distintamente accatastate rispetto all'abitazione principale: 5,5 per
mille;
   b)  fabbricati  posseduti  in  aggiunta all'abitazione principale,
destinati  ad  abitazione  principale  di ascendenti, discendenti e/o
affini di primo grado: 5,5 per mille;
   c)  alloggi  locati con contratto regolarmente registrato: 5,5 per
mille;
   d) alloggi non locati: 7 per mille;
   e) aree edificabili:
   a   partire   dal  1o  gennaio  del  terzo  anno  successivo  alla
individuazione  dell'area  come area fabbricabile senza che la stessa
venga  utilizzata  coerentemente  alla  sua destinazione d'uso: 7 per
mille;
   nelle altre ipotesi: 5,5 per mille;
   f) per tutti gli altri immobili: 5,5 per mille;
   detrazione  per  l'abitazione principale: L. 200.000; L. 300.000 a
favore   di  quei  contribuenti  che  si  trovano  in  condizione  di
particolare  disagio  economico  e sociale che ne facciano motivata e
documentata  richiesta  almeno 45 giorni prima della data di scadenza
della   prima  rata.  La  richiesta  verra'  istruita  congiuntamente
dall'assistente  sociale  e dall'apposita commissione comunale che si
occupa dei contributi alle persone disagiate, che dovranno sottoporre
all'esame della giunta comunale, entro i venti giorni successivi alla
presentazione  della  richiesta,  una  relazione sulla situazione del
richiedente  corredandola  con  il loro parere sulla concedibilita' o
meno  della  maggior detrazione. La giunta comunale deliberera' sulla
richiesta  entro  i  dieci giorni successivi alla presentazione della
predetta documentazione;
   si   considera   direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   (Omissis).
   01X50394;
                     COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA

   Il   comune  di  PRATA  D'ANSIDONIA  (provincia  di  L'Aquila)  ha
adottato,  il  22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  stabilire  nella  misura  deI  5  per  mille,  l'aliquota  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001;
   (Omissis).
   01X50395;
                         COMUNE DI PREDAZZO

   Il  comune  di  PREDAZZO  (provincia  di  Trento)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di   determinare,  (omissis),  per  l'anno  2001,  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  da  applicarsi in
questo comune nella seguente misura:
   5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo  e  6  per  mille  per  gli  altri
fabbricati e aree fabbricabili;
   2.  di  determinare  in L. 450.000 la detrazione d'imposta ai fini
(I.C.I.)  spettante  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo;
   3.  di  dare  atto che, sia l'aliquota per l'abitazione principale
che   la   detrazione  d'imposta  si  intendono  estese  alle  unita'
immobiliari  richiamate  all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
n.  504/1994,  nonche'  alle fattispecie previste agli articoli 6 e 7
del vigente regolamento (I.C.I.);
   (Omissis).
   01X50396;
                   COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA

   Il     comune     di     PREMOSELLO-CHIOVENDA     (provincia    di
Verbano-Cusio-Ossola)  ha  adottato,  il 7 febbraio 2001, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare,  per  l'anno  2001,  per  i motivi indicati nella
premessa   che   di   seguito   si  intendono  riportati,  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in
questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;
   di  dare  atto  che  la  detrazione per la prima casa ammonta a L.
200.000;
   (Omissis).
   01X50397;
                         COMUNE DI PRESEZZO

   Il  comune  di  PRESEZZO  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  avvalersi  di  quanto disposto all'art. 3, comma 53, della
legge23  dicembre  1996,  n.  662,  sostituendo l'art. 6, del decreto
legislativo  n.  504/1992, come recepito dall'art. 6, del regolamento
comunale  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili
stabilendo  che  per  l'anno  2001,  questo  comune  applichera'  per
l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
=====================================================================
Grup. e Categ. catas.|          Descrizione          |Aliquota I.C.I.
=====================================================================
                     |Gruppo A                       |
---------------------------------------------------------------------
         A/1         |abitazioni di tipo signorile   |  5 per mille
---------------------------------------------------------------------
         A/2         |abitazioni di tipo civile      |  5 per mille
---------------------------------------------------------------------
         A/3         |abitazioni di tipo economico   |  5 per mille
---------------------------------------------------------------------
         A/4         |abitazioni di tipo popolare    |  5 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |abitazioni di tipo             |
         A/5         |ultrapopolare                  |  5 per mille
---------------------------------------------------------------------
         A/6         |abitazioni di tipo rurale      |  5 per mille
---------------------------------------------------------------------
         A/7         |abitazioni in villini          |  5 per mille
---------------------------------------------------------------------
         A/8         |abitazioni in ville            |  5 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |castelli, palazzi di eminenti  |
         A/9         |pregi artistici o storici      |  5 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |abitazioni ed alloggi tipici   |
        A/11         |dei luoghi                     |  5 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |Gruppo C                       |
---------------------------------------------------------------------
                     |stalle, scuderie, rimesse,     |
         C/6         |autorimesse                    |  5 per mille
---------------------------------------------------------------------
         C/7         |tettoie                        |  5 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |Gruppo A                       |
---------------------------------------------------------------------
        A/10         |uffici e studi privati         |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |Gruppo B                       |
---------------------------------------------------------------------
                     |collegi e convitti, educandi,  |
                     |ricoveri, orfanotrofi, ospizi, |
         B/1         |conventi, seminari e caserme   |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |case di cura ed ospedali       |
                     |(costruiti o adattati per tali |
                     |scopi e non suscettibili di    |
                     |destinazione diversa senza     |
                     |radicali trasformazioni, se non|
         B/2         |hanno fine di lucro)           |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
         B/3         |prigioni e riformatori         |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
         B/4         |uffici pubblici                |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
         B/5         |scuole, laboratori scientifici |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |biblioteche, pinacoteche,      |
                     |musei, gallerie, accademie, che|
                     |non hanno sede in edifici della|
         B/6         |categoria A/9                  |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |cappelle ed oratori non        |
                     |destinati all'esercizio        |
         B/7         |pubblico dei culti             |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |magazzini sotterranei per      |
         B/8         |depositi di derrate            |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |Gruppo C                       |
---------------------------------------------------------------------
         C/1         |negozi e botteghe              |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
         C/2         |magazzini e locali di deposito |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
         C/3         |laboratori per arti e mestieri |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |fabbricati e locali per        |
                     |esercizi sportivi (costruiti o |
                     |adattati per tali scopi e non  |
                     |suscettibili di destinazione   |
                     |diversa senza radicali         |
                     |trasformazioni, se non hanno   |
         C/4         |fine di lucro)                 |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |stabilimenti balneari e di     |
                     |acque curative (costruiti o    |
                     |adattati per tali scopi e non  |
                     |suscettibili di destinazione   |
                     |diversa senza radicali         |
                     |trasformazioni, se non hanno   |
         C/5         |fine di lucro)                 |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |Gruppo D                       |
---------------------------------------------------------------------
         D/1         |opifici                        |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
         D/2         |alberghi e pensioni            |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |teatri, cinamatografi, sale per|
         D/3         |concerti e spettacoli e simili |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |case di cura ed ospedali (se a |
         D/4         |fini di lucro)                 |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |istituti di credito, cambio, ed|
         D/5         |assicurazione                  |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |fabbricati, locali, aree       |
                     |attrezzate per esercizi        |
         D/6         |sportivi                       |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |fabbricati costruiti o adattati|
                     |per le speciali esigenze di una|
                     |attività industriale e non     |
                     |suscettibili di destinazione   |
                     |diversa senza radicali         |
         D/7         |trasformazioni                 |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |fabbricati costruiti o adattati|
                     |per le speciali esigenze di una|
                     |attività commerciale e non     |
                     |suscettibili di destinazione   |
                     |diversa senza radicali         |
         D/8         |trasformazioni                 |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |edifici galleggianti o         |
                     |assicurati a punti fissi del   |
                     |suolo: ponti privati soggetti a|
         D/9         |pedaggio                       |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |terreni agricoli               |  6 per mille
---------------------------------------------------------------------
                     |aree fabbricabili              |  6 per mille
                          Gruppo E: esente
   2.  di  determinare quale detrazione per abitazione principale del
contribuente (I.C.I.) di L. 270.000;
   3. di avvalersi del comma 56, deIl'art. 3, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  come  riportato  in  narrativa  (applicazione  della
detrazione per abitazione principale all'unita' immobiliare posseduta
a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata);
   (Omissis).
   01X50398;
                  COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

   Il  comune  di  PRIGNANO  SULLA  SECCHIA  (provincia di Modena) ha
adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare,  per  l'anno 2001, nella misura unica del 5,5 per
mille,  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504;
   2. di aumentare a L. 230.000 la detrazione spettante per la unita'
immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;
   (Omissis).
   01X50399;
                         COMUNE DI PRIMALUNA

   Il  comune  di  PRIMALUNA  (provincia  di Lecco) ha adottato, il 3
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   a)  di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
   5 per mille per abitazione principale;
   5,5  per  mille  per  i  restanti immobili: abitazioni secondarie,
altri fabbricati, aree edificabili;
   (Omissis).
   01X50400;
                          COMUNE DI PRIOLA

   Il comune di PRIOLA (provincia di Cuneo) ha adottato,l'11 dicembre
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare  per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
immobiliare  al  5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione
principale;
   2.  di  fissare  per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
immobiliare  al  6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione
principale  (immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale
o di alloggi non locati);
   3.   di  dare  atto  che  la  detrazione  relativa  all'abitazione
principale rimane fissata in L. 200.000;
   (Omissis).
   01X50401;
                      COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

   Il  comune di PRIOLO GARGALLO (provincia di Siracusa) ha adottato,
il   20   marzo   2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di  confermare  per  il  2001,  le  aliquote  (I.C.I.),  come
deliberate  per  l'anno  2000  con  atto  consiliare  n.  11/2000, ad
eccezione  della  categoria  C/2  la cui aliquota viene fissata nella
misura del 5,5 per mille;
   (Omissis).
   01X50402;
                         COMUNE DI PUMENENGO

   Il  comune  di  PUMENENGO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11
gennaio  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di confermare l'aliquota (I.C.I.) nella misura unica del 6 per
mille con detrazione di legge;
   (Omissis).
   01X50403;
                          COMUNE DI PUSIANO

   Il  comune  di  PUSIANO  (provincia  di  Como)  ha  adottato, il22
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare  per  l'anno  2001  nella misura del 5,5 per mille
l'aliquota  unica  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, mantenendola inalterata rispetto agli anni precedenti;
   2.  di  confermare  in  L. 230.000 la detrazione da applicare alle
abitazioni principali;
   (Omissis).
   01X50404;
                          COMUNE DI QUARTO

   Il  comune di QUARTO (provincia di Napoli) ha adottato, il22 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   di determinare per l'anno 2001, e con effetto daI 1o gennaio 2001,
le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno
applicate in questo comune nelle seguenti misure:
   1.   unita'   immobiliari   direttamente   adibite  ad  abitazione
principale,  in  favore  delle persone fisiche soggetti privati e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, comprese le
pertinenze  di  cui  all'art. 818 del codice civile, a servizio delle
stesse anche se accatastate distintamente: 6 per mille, detrazione L.
200.000;
   2.  unita' immobiliari concesse ad uso gratuito ai figli che nelle
stesse hanno stabilito la propria residenza: 6 per mille;
   3.  unita' immobiliari con contratto registrato ad un soggetto che
le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;
   4. restanti immobili: 7 per mille;
   (Omissis).
   01X50405;
                         COMUNE DI QUISTELLO

   Il  comune  di  QUISTELLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 9
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune, nelle
seguenti misure:
   3  per  mille per le unita' immobiliari precedentemente inagibili,
rese  oggetto di interventi di recupero, dando atto che tale aliquota
si rendera' applicabile per tre anni dalla data di inizio lavori;
   5  per  mille  per quanto riguarda l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo;
   6,7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
   7  per mille per le abitazioni sfitte intendendo come tali, unita'
immobiliari  censite  alla  categoria  catastale  A  rispondenti alle
seguenti caratteristiche:
   a)  non  adibite  ad  abitazione  e  non tenute a disposizione del
contribuente;
   b)  non  ricorrendo  la  fattispecie  di  cui  alla  lettera a) il
proprietario non abbia dato la stessa in locazione;
   2.  di dare atto che per la dimostrazione della non applicabilita'
dell'aliquota  del  7  per  mille  si  rimanda a quanto stabilito dal
regolamento comunale per l'applicazione dell'(I.C.I.);
   3.  di  confermare la detrazione ordinaria valida per l'abitazione
principale nella misura di L. 200.000 annue;
   (Omissis).
   01X50406;
                          COMUNE DI RAPONE

   Il comune di RAPONE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   confermare  nella  misura  del 4 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  da  applicarsi  in territorio comunale per
l'esercizio 2001;
   (Omissis).
   01X50407;
                           COMUNE DI RAVEO

   Il comune di RAVEO (provincia di Udine) ha adottato, il 9 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1. di confermare, a valere per l'anno 2001, nella misura del 4 per
mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con le normali
riduzioni e detrazioni previste dalla legge;
   (Omissis).
   01X50408;
                         COMUNE DI REGALBUTO

   Il  comune  di  REGALBUTO  (provincia  di Enna) ha adottato, il 30
ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   l'aliquota  l.C.l.  per  l'anno  2001,  e' confermata nella misura
unica del 5,5 per mille;
   (Omissis).
   01X50409;
                         COMUNE DI REMEDELLO

   Il  comune  di  REMEDELLO (provincia di Brescia) ha adottato, l'11
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicabile
in questo comune nella misura unica del 6 per mille;
   2. di determinare, ai sensi della normativa vigente, la detrazione
per  l'abitazione  principale  in  L.  200.000, rapportate al periodo
dell'anno  durante  il  quale si protrae il diritto di proprieta' del
soggetto passivo;
   (Omissis).
   1.  di  aumentare  di  L.  150.000  per  l'anno  d'imposta 2001 la
detrazione  oltre  quella di cui al comma 2 dell'art. 8 del D.lgs. n.
504/1992:  La  maggiore  detrazione  di  L. 150.000 viene concessa, a
domanda, in osservanza dei seguenti criteri applicativi:
   a)  pensionati  o  lavoratori  dipendenti, proprietari di una sola
abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina
ecc)  di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, rientrati nei limiti
di  reddito  familiari definiti dalla seguente tabella con un reddito
di partenza pro-capite di L.12.500.000:
=====================================================================
      Componenti del nucleo familiare      |      Reddito annuo
=====================================================================
                 1 persona                 |      L. 12.500.000
                 2 persone                 |      L. 19.625.000
                 3 persone                 |      L. 25.500.000
                 4 persone                 |      L. 30.750.000
                 5 persone                 |      L. 35.625.000
                 6 persone                 |      L. 40.000.000
                 7 persone                 |      L. 44.375.000
   b)  il  reddito  da  considerare  e' il redditto netto, che e' dal
redditto  complessivo  diminuito dell'importo I.R.P.E.F. (comprensivo
dell'addizionale  regionale  I.R.P.E.F.) ed e' desumibile dai modelli
di seguito specificati:
   CUD  -  reddito netto: e' dato dai redditi di lavoro dipendente ed
assimilati,  indicati  al  punto  1,  aumenti  dai  redditi di lavoro
dipendente  che  non  possono usufruire delle detrazioni, indicati al
punto   2   e   diminuiti  delle  ritenute  indicate  al  punto  9  e
dell'addizionale regionale I.R.P.E.F. indicata al punto 20;
   Mod. 730 - reddito netto: e' dato dal reddito complessivo indicato
al  rigo  6,  diminuito  della  imposta  netta  indicata al rigo 18 e
dell'addizionale regionale I.R.P.E.F. indicata al rigo 28;
   Mod.  UNICO  -  reddito  netto:  e'  dato  dal reddito complessivo
indicato  al  rigo  N1  diminuito dell'imposta netta indicata al rigo
RN15 e dell'addizionale regionale I.R.P.E.F. indicata al rigo RV2.
   Resta  fermo il diritto dell'Amministrazione comunale di condecere
ulteriori  e  piu'  approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese e delle decumentazioni fornite (art. 640, comma 1,
c.p.);
   c)  la  nozione  di abitazione principale e' quella definita dalla
normativa fiscale;
   d)  il nucleo familiare e' composto dal richiedente il beneficio e
da  tutti  coloro  che,  anche se non legati da vincolo di parentela,
risultano  nel  suo  stato  di  famiglia  anagrafico  alla data della
presentazione della domanda;
   e)  per  la  ripartizione e la fruizione della maggior detrazione,
d'imposta  per  l'abitaziione principale, nel caso di contitolarieta'
del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal D.Lgs n. 504/1992;
   f)  per beneficiare delle detrazioni di cui sopra e' necessario la
presentazione  all'ufficio tributi del comune entro il termine del 15
giugno  2001  di  apposita  dichiarazione  con  unita  documentazione
fiscale  (mod.  101,  201,  730, UNICO) e/o dichiarazione sostitutiva
degli stessi;
   (Omissis).
   01X50410;
                        COMUNE DI RESCALDINA

   Il  comune  di RESCALDINA (provincia di Milano) ha adottato, il 27
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2001,  le aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito indicate:
   a)   unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo  (cosiddetta  prima casa e relative pertinenze) 4,5
per mille;
   b) terreni agricoli: 4,5 per mille;
   c) aree fabbricabili: 7 per mille;
   d) altri fabbricati: 7 per mille;
   e)  unita'  immobiliari  non  adibite ad abitazione principale del
soggetto passivo e non locate (cosiddette seconde case sfitte): 7 per
mille;
   f)  unita'  immobiliari  non  adibite ad abitazione principale del
soggetto  passivo  concesse  in  locazione  alle  condizioni previste
dall'art.  2,  comma  3,  della  legge  9 dicembre 1998, n. 431 e del
decreto ministeriale 5 marzo 1999: 4 per mille;
   2.  di  determinare,  per  l'anno 2001, la detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
L. 200.000;
   3.  di  confermare, per l'anno 2001, da L. 200.000 a L. 400.000 la
detrazione   concessa  per  l'unita'  immobiliare  appartenente  alle
categorie  catastali  dalla  A/1  alla  A/7,  adibita  ad  abitazione
principale  dei  soggetti  passivi che si trovano nelle condizioni di
seguito tassativamente enunciate:
   a)  pensionati con reddito annuale imponibile - ai fini Irpef - di
tutti  i  componenti  del  nucleo  familiare  fino  a  L. 22.300.000,
aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
   b)  portatori  di  handicap  con attestato di invalidita' civile e
reddito  annuale  imponibile  - ai fini Irpef - di tutti i componenti
del  nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000
per ogni persona a carico;
   c) disoccupati con reddito annuale imponibile - ai fini Irpef - di
tutti  i  componenti  del  nucleo  familiare  fino  a  L. 22.300.000,
aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
   d)  lavoratori  posti  in  cassa  integrazione con reddito annuale
imponibile  -  ai  fini  Irpef  -  di  tutti  i componenti del nucleo
familiare  fino  a  L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni
persona a carico.
   In presenza, all'interno dei nuclei familiari sopra menzionati, di
soggetti  portatori di handicap con attestato di invalidita' civile o
di  persone  anziane  non  autosufficienti  con certificazione medica
rilasciata  dalla  competente ASL - purche' conviventi - l'importo di
L. 1.700.000 per ogni persona a carico e' elevato a L. 2.700.000;
   e)  soggetti  titolari  di assistenza sociale in ambito comunale a
norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari ai sensi delle
precedenti  lettere  a),  b),  c)  e d), e comunque previo parere dei
servizi sociali comunali.
   L'applicazione della maggiore detrazione di L. 400.000 deve essere
richiesta  -  da parte dei soggetti legittimati - entro il termine di
scadenza  della  prima  rata di versamento dell'imposta, con apposita
comunicazione  adeguatamente documentata e redatta sul modulo messo a
disposizione dell'amministrazione comunale.
   Sono  altresi'  considerate  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale  le  unita' immobiliari possedute in proprieta' o a titolo
di  usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  cura  e  assistenza  o  sanitari  a seguito di ricovero
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
   (Omissis).
   01X50411;
                    COMUNE DI REVIGLIASCO D'ASTI

   Il comune di REVIGLIASCO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura
del 6 per mille per tutte le categorie di immobili imponibili;
   2.  di  determinare in ragione di L. 200.000, la detrazione per la
prima casa;
   (Omissis).
   01X50412;
                          COMUNE DI RICADI

   Il  comune  di  RICADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  approvare  le  aliquote dell'I.C.I. imposta comunale sugli
immobili,  in  questo  comune,  con  effetto dal 1o gennaio 2001 come
segue:
   a)  aliquota  ridotta,  da  applicare  5 per mille; per le persone
fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale 5 per mille;
   b)  aliquota  da  applicare  ai  soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli  stessi posseduti nel comune 6 per
mille;
   2.  di  stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
tino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione, se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica;
   (Omissis).
   01X50413;
                      COMUNE DI RIPALTA GUERINA

   Il  comune  di RIPALTA GUERINA (provincia di Cremona) ha adottato,
il   9  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5,5 per mille, con la seguente differenziazione:
   aliquota  diversificata del 7 per mille per immobili diversi dalle
abitazioni:
   aree   e   fabbricati   in   zone  produttive  e  commerciali  con
destinazione  urbanistica  in zona D1 e D2, nonche' fabbricati e aree
commerciali posti in centro storico (zona A);
   aree edificabili libere da costruzioni;
   la  detrazione  per abitazione principale fissata in L. 300.000 e'
estesa  anche  alle  abitazioni concesse in uso gratuito ai figli del
soggetto  passivo  compresi  quelli  rientranti  nel  primo  grado di
parentela;
   (Omissis).
   01X50414;
                           COMUNE DI RIPI

   Il  comune  di  RIPI  (provincia  di  Frosinone)  ha adottato, l'8
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   ha  determinato,  con  effetto dal 1o gennaio 2001, l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del
5 per mille;
   ha   stabilito  in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale del soggetto passivo, in rapporto al periodo dell'anno;
   (Omissis).
   01X50415;
                          COMUNE DI RUFFIA

   Il  comune  di RUFFIA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  e confermare per l'anno 2001, le aliquote per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per
tutti indistintamente gli immobili nella misura del 4 per mille;
   2.  di  stabilire  e  di  confermare, per l'anno 2001, le seguenti
misure di riduzione e detrazione d'imposta:
   tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa; riduzione
d'imposta: ;
   detrazione d'imposta: L. 200.000;
   (Omissis).
   01X50416;
                        COMUNE DI RIVA LIGURE

   Il  comune  di  RIVA  LIGURE (provincia di Imperia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare  come segue, per l'anno 2001, le aliquote in vigore
nel  2000  per l'imposta comunale sugli immobili relative alle unita'
immobiliari situate nel territorio del comune di Riva Ligure:
   a)   unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune,
nonche'  unita'  immobiliari locate a titolo di abitazione principale
alle  condizioni  definite  dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 6 per mille;
   b)  immobili  non  ad uso abitativo, alloggi posseduti in aggiunta
all'abitazione principale e locati a condizioni che non rientrano fra
quelle  di cui all'ultimo periodo del punto a), alloggi non locati: 7
per mille;
   c) terreni agricoli: 4,8 per mille;
   d) aree edificabili: 7 per mille;
   2.   dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  apportate  al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
   (Omissis).
   01X50417;
                    COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO

   Il   comune  di  RIVAMONTE  AGORDINO  (provincia  di  Belluno)  ha
adottato,  il  14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno 2001, per le motivazioni di cui in
premessa,   le  seguenti  aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale sugli immobili:
   aliquota delle unita' immobiliari adibite ad abitazioni principale
e  a  primo  garage  nella  misura  del  4,5  per mille; aliquota dei
restanti  immobili  ed  aree  fabbricabili  non adibite ad abitazione
principale nella misura del 7 per mille;
   detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
nella misura di L. 200.000;
   (Omissis).
   01X50418;
                        COMUNE DI RIVANAZZANO

   Il  comune  di  RIVANAZZANO  (provincia  di  Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   A)  di  confermare  con  effetto  dal  1o gennaio 2001, l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) Nella misura del 5,5
per   mille,   secondo   le   modalita'  delle  vigenti  disposizioni
legislative e regolamentari;
   B)  di  stabilire  che  la  detrazione dall'imposta comunale sugli
immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, e' applicabile per l'anno 2001 nelle
misure   formulate  come  appresso,  cosi'  come  identificate  nella
premessa:
   1.  pensionati,  con  un reddito familiare lordo di L. 17.000.000,
nullatenenti,  unica  abitazione,  escluso il garage, L. 300.000 + L.
200.000 (ex lege);
   2.  coniugi  a  carico di pensionati - L. 300.000 + L. 200.000 (ex
lege);
   3.  pensionati fino ad un reddito familiare lordo di L. 25.000.000
- L. 100.000 + L. 200.000 (ex lege);
   4. nuclei familiari monoreddito (con un reddito da L. 27.000.000 a
L.  28.000.000)  con  minimo  tre  persone  a carico (ex moglie e due
figli) - L. 300.000 + L. 200.000 (ex lege);
   5. portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; alle
famiglie con la presenza di portatori di handicap viene elevato di L.
5.000.000 in piu' il reddito familiare per ogni disabile;
   6.  disoccupati non stagionali, per almeno sei mesi nell'anno 1999
regolarmente   iscritti  nelle  liste  d  collocamento,  con  reddito
familiare  di L. 17.000.000 lordi annuo - L. 300.000 + L. 200.000 (ex
lege);
   7.  lavoratori  posti  in  cassa  integrazione o in mobilita', per
almeno  sei  mesi,  nell'anno  1999,  con  reddito  familiare  di  L.
17.000.000 lordi annuo - L. 300.000 + L. 200.000 (ex lege);
   i  soggetti  aventi diritto non devono possedere anche a titolo di
usufrutto, altri immobili;
   al  fine  di  agevolare  i  contribuenti,  si  ritiene legittimo e
sufficiente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa
ai sensi della legge n. 15/1968, attestante:
   1.   la  condizione  di  appartenenza  ad  una  categoria  ammessa
all'ulteriore detrazione;
   2.  reddito  complessivo  del  nucleo  familiare,  allegando copia
dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione;
   3. il non possesso di altri immobili e/o terreni escluso il garage
di pertinenza all'abitazione principale;
   la  dichiarazione,  redatta in carta semplice, va sottoscritta dal
contribuente  avanti un funzionario comunale competente a ricevere la
documentazione;
   di  tali  ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini
non  appartenenti  alle  categorie  citate  e  quelli  possessori  di
immobili classificati al catasto come A/1, A/2, A/7, A/8, A/9;
   (Omissis).
   01X50419;
                     COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE

   Il  comune di RIVAROLO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato,
il  5  febbraio  e  il  13  marzo  2001, le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  nella  misura  del  6,  5 per mille l'aliquota
ordinaria  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) per l'anno
2001;
   2.  di confermare altresi' nella misura del 5 per mille l'aliquota
ridotta  in  favore  delle  persone fisiche soggetti passivi dei soci
delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale,   nonche'   agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari, per lo stesso anno 2001.
   (Omissis).
   1.  di mantenere, anche per l'anno 2001, nella misura minima di L.
200.000,  la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del soggetto passivo per tutte le fattispecie
consentite;
   2.  di  dare  atto che nel caso in cui la detrazione spettante non
fosse  totalmente  utilizzata  per  l'abitazione  principale la parte
residua  potra' essere scontata sulle pertinenze purche' durevolmente
asservite alla stessa, anche se distintamente iscritte in catasto;
   (Omissis).
01X50420;