COMUNE DI PETTENASCO Il comune di PETTENASCO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. e' la seguente: 6 per mille con detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale; 7 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). 01X50361; COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI Il comune di PIANA DEGLI ALBANESI (provincia di Palermo) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria I.C.I. al 6 per mille; 2. di fissare per l'anno 2001, nella misura del 4,75 per mille l'aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di dare atto che l'aliquota del 4.75 per mille si applica altresi', agli anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata, cosi' come deliberato con atto del consiglio comunale n. 10 del 28 febbraio 2000; 4. di confermare la detrazione per l'abitazione principale di soggetti pensionati di eta' non inferiore a 65 anni compiuti alla data del 1o gennaio 2001, cosi' come deliberato con atto del consiglio comunale n. 10 del 28 febbraio 2000. (Omissis). 01X50362; COMUNE DI PIANDIMELETO Il comune di PIANDIMELETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, (Omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: 5 per mille: per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6 per mille: per tutte le altre tipologie di immobili; 2. di dare atto che, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione d'imposta e' stabilita in L. 200.000 su base annua, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta stessa. (Omissis). 01X50363; COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO Il comune di PIANELLO DEL LARIO (provincia di Como) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, (Omissis), l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001 al 4,5 per mille. (Omissis). 01X50364; COMUNE DI PIANIGA Il comune di PIANIGA (provincia di Venezia) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare e proporre al consiglio comunale per l'anno 2001 la doppia aliquota: 5,5 per mille per tutti gli immobili del territorio comunale; 7 per mille sulle seconde case ad esclusione di quelle concesse in comodato gratuito; 2. di approvare e proporre al consiglio comunale la detrazione minima prevista per la prima casa in L. 200.000 ed inoltre la detrazione di L. 500.000 per particolari situazioni economiche. (Omissis). 01X50365; COMUNE DI PIARIO Il comune di PIARIO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, con la detrazione di L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). 01X50366; COMUNE DI PIAZZA ARMERINA Il comune di PIAZZA ARMERINA (provincia di Enna) ha adottato, il 31 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare le aliquote (I.C.I.), imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 2001 come segue: 1. aliquota ridotta del 4 per mille da applicare all'abitazione principale e relativa pertinenza (garage o box o posto auto, cantine, soffitte) anche se distintamente iscritte in catasto, sempre che sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione principale intestata allo stesso proprietario; 2. aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili) posseduti in aggiunta o diversi dall'abitazione principale; 3. di stabilire che dall'imposta dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 01X50367; COMUNE DI PIAZZATORRE Il comune di PIAZZATORRE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a. aliquota ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b) della presente delibera, nella misura del 6,5 per mille; b. aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' direttamente adibita ad abitazione principale; c. detrazione di L. 250.000 a favore di tutte le unita' adibite ad abitazione principale. (Omissis). 01X50368; COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO Il comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in questo comune, per l'anno 2001 l'aliquota del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari iscritte nel catasto edilizio urbano come abitazioni, l'alquota del 7 per mille per i soggetti passivi titolari di unita' immobiliari diverse dalle abitazioni e l'aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari iscritte nel catasto urbano alla categoria D . (Omissis). 01X50369; COMUNE DI PIEVE DI CADORE Il comune di PIEVE DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquote: 7 per mille per tutti gli immobili e terreni fabbricabili; 6 per mille per l'abitazione principale del soggetto passivo (I.C.I.); 4 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, commi 5, 6, 7 della legge n. 449/1997; 6 per mille per gli immobili adibiti a pertinenze, qualificabili come tali ai sensi dell'art. 817 del Codice civile. Detrazione di L. 350.000 per i proprietari di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale indipendentemente dalla categoria catastale del gruppo A nella quale l'immobile risulta iscritto. L'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale. Si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado ed in linea collaterale fino al primo grado. Si considera altresi' abitazione principale anche quella del proprietario emigrante iscritto all'AIRE del comune, a condizione che risulti non locata. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' presentata dal concessionario o dal cedente ai sensi della legge n. 15 del 1968, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione. La medesima detrazione si applica anche: per le abitazioni dei custodi, cosi' come definite dal Contratto nazionale del lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del Codice di procedura civile; per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X50370; COMUNE DI PIEVE VERGONTE Il comune di PIEVE VERGONTE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 le seguenti aliquote (I.C.I.): a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille; b) aliquota per gli immobili della cat. catastale D: 7 per mille; c) aliquota per i nuovi insediamenti industriali ed artigianali realizzati nel corso dell'anno 2001 e per i due anni successivi: 4 per mille; 2. di fissare per l'anno 2001 le seguenti detrazioni: a) detrazione per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale dei proprietari, usufruttuari e titolari di ogni altro diritto reale, residenti: L. 250.000; b) detrazione per i soggetti indigenti riconosciuti agli effetti dell'esenzione del ticket sanitario per indigenza: L. 300.000. (Omissis). 01X50371; COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA Il comune di Pievebovigliana (provincia di Macerata) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel territorio di questo comune per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille, senza alcuna particolare riduzione o detrazione se non quelle previste per legge dall'art. 8, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, e precisamente: riduzione del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (fatte in ogni caso salve le particolari disposizioni previste per i fabbricati interessati dal sisma del 26 settembre 1997); detrazione di L. 200.000 (fino alla concorrenza del suo ammontare) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). 01X50372; COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA Il comune di Pignataro Interamna (provincia di Frosinone) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di stabilire, per l'anno 2001, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota (I.C.I.) del comune di Pignataro Interamna pari al 4,5 per mille, da applicarsi e riscuotersi con le modalita' stabilite dall'art. 2 e seguenti del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni, come da allegate tabelle ove sono riportate le riduazioni e detrazioni d'imposta. (Omissis). a) Misura delle aliquote: fabbricati adibiti ad abitazione principale, 4,5 per mille; altri fabbricati ed aree fabbricabili, 6 per mille; b) riduzioni, detrazioni di imposte: fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzabili, riduzione 50%; abitazione principale, detrazione di L. 200.000 (considerando abitazione principale quella ove si ha la residenza anagrafica); pertinenze: l'aliquota I.C.I. ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze. Si riconosce tale agevolazione esclusivamente per una delle seguenti categorie catastali: C2, C6, C7; assimilazione ad abitazione principale 2 casa occupatada parenti in linea retta o collaterale entro il quarto grado e con handicappati con conseguente applicazione aliquota ridotta e detrazione. (Omissis). 01X50373; COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE Il comune di Piovene Rocchette (provincia di Vicenza) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come segue: abitazione principale e pertinenza: 4,5 per mille; altri immobili: 6,5 per mille; alloggi non locali: 7 per mille. 2. di confermare, ai sensi dell'art. 55, comma 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in L. 200.000 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/92. (Omissis). 01X50374; COMUNE DI PISCINA Il comune di Piscina (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di dare atto che per l'anno 2001, saranno vigenti sul territorio comunale le seguenti aliquote (I.C.I.): 4,5 per mille per l'abitazione principale; 6 per mille per abitazione diversa dalla principale; detrazione di L. 200.000 per abitazione principale. (Omissis). 01X50375; COMUNE DI PIZZIGHETTONE Il comune di PIZZIGHETTONE (provincia di Cremona) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: tariffa unica 5,25 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 220.000. La detrazione di cui sopra, per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuale box, e' elevata al L. 280.000 per i contribuenti che al 1o gennaio 2001 abbiano compiuto il 65o anno di eta'. Il godimento del beneficio suddetto e' subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) nessuno dei componenti il nucleo familiare, compreso il titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e fabbricati) o quote di essi; b) non venga effettuata locazione dell'abitazione oggetto del beneficio. c) il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) conseguito nell'anno precedente, anche se non compreso nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a L. 20.000.000; detto reddito e' elevato a L. 24.000.000 per coloro che abbiano familiari a carico. I richiedenti, a pena di decadenza, dovranno produrre autodichiarazione, entro il mese di giugno dell'anno di applicazione dell'imposta, su apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale, attestante oltre che il possesso dei requisiti sopra indicati anche il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilita' della suddetta detrazione. L'autodichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono le condizioni sopra previste. In caso di omessa o infedele dichiarazione si procedera' al recupero della maggiore imposta dovuta ed all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. La detrazione di L. 280.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali box, sara' applicata anche alle coppie che hanno contratto matrimonio a far tempo dal 1o gennaio 2000. Il godimento del beneficio e' subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) eta' di ciascun coniuge all'atto del matrimonio non superiore a 35 anni; b) nessuno dei componenti il nucleo familiare, compreso il titolare del beneficio, sia proprietario di altri immobili (terreni e fabbricati) o quote di essi; c) non venga effettuata locazione dell'abitazione oggetto del beneficio; d) il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) conseguito nell'anno precedente, anche se non compreso nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a L. 45.000.000. I soggetti passivi di cui al presente punto potranno usufruire della maggiore detrazione per tre anni, sempre che sussistano le condizioni sopra specificate ad eccezione del limite di reddito indicato al punto d), che potra' essere modificato con la deliberazione di determinazione dell'aliquota (I.C.I.) e relative detrazioni. Anche l'ammontare della detrazione potra' esser modificata con la citata deliberazione. I richiedenti, a pena di decadenza, dovranno produrre autodichiarazione, entro il mese di giugno dell'anno di applicazione dell'imposta, su apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale, attestante oltre che il possesso dei requisiti sopra indicati, anche il periodo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilita' della suddetta detrazione. L'autodichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono le condizioni sopra previste. In caso di omessa o infedele dichiarazione, si procedera' al recupero della maggiore imposta dovuta ed all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. (Omissis). 01X50376; COMUNE DI POFI Il comune di POFI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazio-ne delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno 2001 al 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, art. 6, comma 2. (Omissis). 01X50377; COMUNE DI POGNANO Il comune di POGNANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune nella misura del 5 per mille,del 6 per mille sulla seconda casa sfitta, e la detrazione d'imposta sulla prima casa di L. 200.000; (Omissis). 01X50378; COMUNE DI POIRINO Il comune di POIRINO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote (I.C.I.) cosi' come segue: 7 per mille relativa agli alloggi non locati di proprieta' di soggetti residenti; 5 per mille relativa a tutti gli altri immobili. 2. di confermare, altresi', la detrazione dell'imposta relativa alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate nella misura di L. 200.000 annue; 3. di dare atto che l'aliquota del 4 per mille relativa ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione ed alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni, e' stata soppressa. (Omissis). 01X50379; COMUNE DI POJANA MAGGIORE Il comune di POJANA MAGGIORE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 6 per mille; 2. per l'anno 2001 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'(I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'(I.C.I.), approvato con deliberazione consiliare n. 65, del 28 dicembre 1998 e successive modifiche; 3. per l'anno 2001 la detrazione dell'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche viene stabilita in L. 220.000. (Omissis). 01X50380; COMUNE DI POLVERIGI Il comune di POLVERIGI (provincia di Ancona) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; aliquota per abitazione principale 4 per mille; aliquota per altri immobili e terreni agricoli 6 per mille; aliquota per aree edificabili 7 per mille 2. di determinazione per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni di imposta come da prospetto che segue: detrazione di imposta per l'abitazione principale: L. 220.000 annue. (Omissis). 01X50381; COMUNE DI POMBIA Il comune di POMBIA (provincia di Novara) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle misure del: 5,5 per mille per abitazione principale, i terreni agricoli e le aree fabbricabili; 6,5 per mille per tutte le altre ipotesi. 2. di dichiarare la riconferma, per l'anno 2001, dell'applicazione della detrazione unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 secondo le modalita' e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. (Omissis). 01X50382; COMUNE DI PONT CANAVESE Il comune di PONT CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo, per i succitati motivi, che si intendono qui richiamati ed approvati: a) l'aliquota del 5 per mille, da applicare per l'abitazione principale; b) l'aliquota del 5,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; 2. di dare atto che resta confermata in L. 200.000 la detrazione da applicare per l'abitazione principale. (Omissis). 01X50383; COMUNE DI PONTELANDOLFO Il comune di PONTELANDOLFO (provincia di Benevento)ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), perl'anno 2001: (Omissis). I.C.I.: aliquota del 5 per mille - detrazione abitazione principale L. 300.000. (Omissis). 01X50384; COMUNE DI PONTENURE Il comune di PONTENURE (provincia di Piacenza) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001, nelle misure seguenti: al 5,6 per mille l'aliquota per quanto riguarda i terreni agricoli, le aree fabbricabili, l'abitazione principale e gli altri fabbricati (con la sola esclusione degli alloggi non locati); al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi non locati; al 4 per mille l'aliquota per le unita' oggetto di interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; al 4 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 01X50385; COMUNE DI PONTI Il comune di PONTI (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 504/1992 (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001 al 5 per mille; 2. di esentare dal pagamento dell'imposta in oggetto, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, i proprietari di fabbricati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997. (Omissis). 01X50386; COMUNE DI PORANO Il comune di PORANO (provincia di Terni) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono state confermate nelle seguenti misure: 5 per mille immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze (aliquota agevolata); 7 per mille immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione principale (aliquota ordinaria). (Omissis). 01X50387; COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE Il comune di PORTO EMPEDOCLE (provincia di Agrigento) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Confermare, con effetto dal 1o gennaio 2001, le seguenti aliquote, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria, nella misura del 6 per mille; aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili; aliquota del 6 per mille per le seconde abitazioni e le relative pertinenze, nonche' per i terreni fabbricabili; aliquota del 6 per mille per le abitazioni non locate; aliquota dell'1 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto. L'aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori; fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 ed aumentare la stessa a L. 250.000 per i soggetti passivi appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico e sociale: 1) pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; 2) portatori di handicap con reddito annuale imponibile ai finiIRPEF del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico. Nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti di portatori di handicap, di persone anziane non autosufficienti o invalidi, a carico del contribuente, l'aumento del reddito e' elevato per ogni persona a carico da L. 2.000.000 a L. 3.000.000. Si escludono dalla maggiorazione della detrazione di L. 250.000 tutte le unita' immobiliari classificate in catasto nelle seguenti categorie: A/1(abitazioni signorili); A/7 (abitazioni in villini); A/8 (abitazioni in ville). (Omissis). 01X50388; COMUNE DI PORTO VIRO Il comune di PORTO VIRO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune, nella misura cosi' diversificata: fabbricato adibito ad abitazione principale e sue pertinenze 5 per mille; altri immobili classificati abitazione e aree fabbricabili 7 per mille; altri fabbricati e terreni agricoli 5,5 per mille. (Omissis). 01X50389; COMUNE DI PORTACOMARO Il comune di PORTACOMARO (provincia di Asti) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille, come gia' applicata per l'anno 2000. (Omissis). 01X50390; COMUNE DI PORTOFERRAIO Il comune di PORTOFERRAIO (provincia di Livorno) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) di determinare nella misura del 4,4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi, con decorrenza 1o gennaio 2001, agli immobili costituenti abitazione principale per le persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, ed all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; B) di dare atto che la detrazione per abitazione principale determinata ai sensi del comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, rimane fissata per l'anno 2001 in L. 200.000, salve le previsioni di ulteriore detrazioni fissate con delibera consiliare n. 22, del 27 febbraio 1998; C) di dare atto che le altre aliquote rimangono invariate nella misura del 6,7 per mille (ordinaria), 6 per mille (agevolata) e 7 per mille (maggiorata), cosi' come definite nelle precedenti deliberazioni; (Omissis). 01X50391; COMUNE DI POTENZA PICENA Il comune di POTENZA PICENA (provincia di Macerata) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. fissare per l'anno 2001 le seguenti aliquote (I.C.I.): a) aliquota del 4,8 per mille, da applicare: alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; agli alloggi I.A.C.P. dati in locazione abitativa; alle abitazioni possedute in aggiunta a quella principale se locate per l'intero anno di riferimento dell'imposta. Agli effetti di cui sopra il mese durante il quale la locazione si e' protratta per piu' di 15 giorni e' computato per intero; alla pertinenza dell'abitazione principale, ai sensi dell'art. 1-bis del vigente regolamento (I.C.I.); b) aliquota ordinaria del 6,8 per mille, da applicare su tutti gli altri immobili non ricompresi nella fattispecie di cui sopra; 2. confermare la detrazione d'imposta prevista al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1997 in L. 240.000, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Non godono pertanto di detta agevolazione le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale locate per l'intero anno d'imposta; (Omissis). 01X50392; COMUNE DI POVE DEL GRAPPA Il comune di POVE DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), con le seguenti aliquote: 4 per mille (aliquota agevolata), per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 5,5 per mille, per terreni edificabili e agricoli; 6 per mille (aliquota ordinaria), per tutti gli altri immobili; detrazione sulla casa di abitazione principale: L. 200.000; detrazione di L. 300.000, a favore di soggetti pensionati con i criteri per l'anno 1999 di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 85 del 17 dicembre 1998; (Omissis). 01X50393; COMUNE DI POZZONOVO Il comune di POZZONOVO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2001 le aliquote e le detrazioni (I.C.I.) gia' adottate per l'anno 2000 con la precedente deliberazione del consiglio comunale n. 2/2000 nelle misure sottoindicate, nonche' le rimanenti disposizioni adottate con la predetta deliberazione, che vengono anch'esse di seguito riportate: aliquote: a) abitazione principale e relative pertinenze, anche se distintamente accatastate rispetto all'abitazione principale: 5,5 per mille; b) fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, destinati ad abitazione principale di ascendenti, discendenti e/o affini di primo grado: 5,5 per mille; c) alloggi locati con contratto regolarmente registrato: 5,5 per mille; d) alloggi non locati: 7 per mille; e) aree edificabili: a partire dal 1o gennaio del terzo anno successivo alla individuazione dell'area come area fabbricabile senza che la stessa venga utilizzata coerentemente alla sua destinazione d'uso: 7 per mille; nelle altre ipotesi: 5,5 per mille; f) per tutti gli altri immobili: 5,5 per mille; detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000; L. 300.000 a favore di quei contribuenti che si trovano in condizione di particolare disagio economico e sociale che ne facciano motivata e documentata richiesta almeno 45 giorni prima della data di scadenza della prima rata. La richiesta verra' istruita congiuntamente dall'assistente sociale e dall'apposita commissione comunale che si occupa dei contributi alle persone disagiate, che dovranno sottoporre all'esame della giunta comunale, entro i venti giorni successivi alla presentazione della richiesta, una relazione sulla situazione del richiedente corredandola con il loro parere sulla concedibilita' o meno della maggior detrazione. La giunta comunale deliberera' sulla richiesta entro i dieci giorni successivi alla presentazione della predetta documentazione; si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 01X50394; COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA Il comune di PRATA D'ANSIDONIA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire nella misura deI 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001; (Omissis). 01X50395; COMUNE DI PREDAZZO Il comune di PREDAZZO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi in questo comune nella seguente misura: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 6 per mille per gli altri fabbricati e aree fabbricabili; 2. di determinare in L. 450.000 la detrazione d'imposta ai fini (I.C.I.) spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di dare atto che, sia l'aliquota per l'abitazione principale che la detrazione d'imposta si intendono estese alle unita' immobiliari richiamate all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1994, nonche' alle fattispecie previste agli articoli 6 e 7 del vigente regolamento (I.C.I.); (Omissis). 01X50396; COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA Il comune di PREMOSELLO-CHIOVENDA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, per i motivi indicati nella premessa che di seguito si intendono riportati, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; di dare atto che la detrazione per la prima casa ammonta a L. 200.000; (Omissis). 01X50397; COMUNE DI PRESEZZO Il comune di PRESEZZO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di avvalersi di quanto disposto all'art. 3, comma 53, della legge23 dicembre 1996, n. 662, sostituendo l'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992, come recepito dall'art. 6, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili stabilendo che per l'anno 2001, questo comune applichera' per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): ===================================================================== Grup. e Categ. catas.| Descrizione |Aliquota I.C.I. ===================================================================== |Gruppo A | --------------------------------------------------------------------- A/1 |abitazioni di tipo signorile | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- A/2 |abitazioni di tipo civile | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- A/3 |abitazioni di tipo economico | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- A/4 |abitazioni di tipo popolare | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- |abitazioni di tipo | A/5 |ultrapopolare | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- A/6 |abitazioni di tipo rurale | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- A/7 |abitazioni in villini | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- A/8 |abitazioni in ville | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- |castelli, palazzi di eminenti | A/9 |pregi artistici o storici | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- |abitazioni ed alloggi tipici | A/11 |dei luoghi | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- |Gruppo C | --------------------------------------------------------------------- |stalle, scuderie, rimesse, | C/6 |autorimesse | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- C/7 |tettoie | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- |Gruppo A | --------------------------------------------------------------------- A/10 |uffici e studi privati | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |Gruppo B | --------------------------------------------------------------------- |collegi e convitti, educandi, | |ricoveri, orfanotrofi, ospizi, | B/1 |conventi, seminari e caserme | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |case di cura ed ospedali | |(costruiti o adattati per tali | |scopi e non suscettibili di | |destinazione diversa senza | |radicali trasformazioni, se non| B/2 |hanno fine di lucro) | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- B/3 |prigioni e riformatori | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- B/4 |uffici pubblici | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- B/5 |scuole, laboratori scientifici | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |biblioteche, pinacoteche, | |musei, gallerie, accademie, che| |non hanno sede in edifici della| B/6 |categoria A/9 | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |cappelle ed oratori non | |destinati all'esercizio | B/7 |pubblico dei culti | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |magazzini sotterranei per | B/8 |depositi di derrate | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |Gruppo C | --------------------------------------------------------------------- C/1 |negozi e botteghe | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- C/2 |magazzini e locali di deposito | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- C/3 |laboratori per arti e mestieri | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |fabbricati e locali per | |esercizi sportivi (costruiti o | |adattati per tali scopi e non | |suscettibili di destinazione | |diversa senza radicali | |trasformazioni, se non hanno | C/4 |fine di lucro) | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |stabilimenti balneari e di | |acque curative (costruiti o | |adattati per tali scopi e non | |suscettibili di destinazione | |diversa senza radicali | |trasformazioni, se non hanno | C/5 |fine di lucro) | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |Gruppo D | --------------------------------------------------------------------- D/1 |opifici | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- D/2 |alberghi e pensioni | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |teatri, cinamatografi, sale per| D/3 |concerti e spettacoli e simili | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |case di cura ed ospedali (se a | D/4 |fini di lucro) | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |istituti di credito, cambio, ed| D/5 |assicurazione | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |fabbricati, locali, aree | |attrezzate per esercizi | D/6 |sportivi | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |fabbricati costruiti o adattati| |per le speciali esigenze di una| |attività industriale e non | |suscettibili di destinazione | |diversa senza radicali | D/7 |trasformazioni | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |fabbricati costruiti o adattati| |per le speciali esigenze di una| |attività commerciale e non | |suscettibili di destinazione | |diversa senza radicali | D/8 |trasformazioni | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |edifici galleggianti o | |assicurati a punti fissi del | |suolo: ponti privati soggetti a| D/9 |pedaggio | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |terreni agricoli | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- |aree fabbricabili | 6 per mille Gruppo E: esente 2. di determinare quale detrazione per abitazione principale del contribuente (I.C.I.) di L. 270.000; 3. di avvalersi del comma 56, deIl'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come riportato in narrativa (applicazione della detrazione per abitazione principale all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata); (Omissis). 01X50398; COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA Il comune di PRIGNANO SULLA SECCHIA (provincia di Modena) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di aumentare a L. 230.000 la detrazione spettante per la unita' immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; (Omissis). 01X50399; COMUNE DI PRIMALUNA Il comune di PRIMALUNA (provincia di Lecco) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 5 per mille per abitazione principale; 5,5 per mille per i restanti immobili: abitazioni secondarie, altri fabbricati, aree edificabili; (Omissis). 01X50400; COMUNE DI PRIOLA Il comune di PRIOLA (provincia di Cuneo) ha adottato,l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare al 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale; 2. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare al 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale (immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati); 3. di dare atto che la detrazione relativa all'abitazione principale rimane fissata in L. 200.000; (Omissis). 01X50401; COMUNE DI PRIOLO GARGALLO Il comune di PRIOLO GARGALLO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per il 2001, le aliquote (I.C.I.), come deliberate per l'anno 2000 con atto consiliare n. 11/2000, ad eccezione della categoria C/2 la cui aliquota viene fissata nella misura del 5,5 per mille; (Omissis). 01X50402; COMUNE DI PUMENENGO Il comune di PUMENENGO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille con detrazione di legge; (Omissis). 01X50403; COMUNE DI PUSIANO Il comune di PUSIANO (provincia di Como) ha adottato, il22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, mantenendola inalterata rispetto agli anni precedenti; 2. di confermare in L. 230.000 la detrazione da applicare alle abitazioni principali; (Omissis). 01X50404; COMUNE DI QUARTO Il comune di QUARTO (provincia di Napoli) ha adottato, il22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, e con effetto daI 1o gennaio 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: 1. unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti privati e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, comprese le pertinenze di cui all'art. 818 del codice civile, a servizio delle stesse anche se accatastate distintamente: 6 per mille, detrazione L. 200.000; 2. unita' immobiliari concesse ad uso gratuito ai figli che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza: 6 per mille; 3. unita' immobiliari con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille; 4. restanti immobili: 7 per mille; (Omissis). 01X50405; COMUNE DI QUISTELLO Il comune di QUISTELLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune, nelle seguenti misure: 3 per mille per le unita' immobiliari precedentemente inagibili, rese oggetto di interventi di recupero, dando atto che tale aliquota si rendera' applicabile per tre anni dalla data di inizio lavori; 5 per mille per quanto riguarda l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 6,7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 7 per mille per le abitazioni sfitte intendendo come tali, unita' immobiliari censite alla categoria catastale A rispondenti alle seguenti caratteristiche: a) non adibite ad abitazione e non tenute a disposizione del contribuente; b) non ricorrendo la fattispecie di cui alla lettera a) il proprietario non abbia dato la stessa in locazione; 2. di dare atto che per la dimostrazione della non applicabilita' dell'aliquota del 7 per mille si rimanda a quanto stabilito dal regolamento comunale per l'applicazione dell'(I.C.I.); 3. di confermare la detrazione ordinaria valida per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue; (Omissis). 01X50406; COMUNE DI RAPONE Il comune di RAPONE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in territorio comunale per l'esercizio 2001; (Omissis). 01X50407; COMUNE DI RAVEO Il comune di RAVEO (provincia di Udine) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, a valere per l'anno 2001, nella misura del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con le normali riduzioni e detrazioni previste dalla legge; (Omissis). 01X50408; COMUNE DI REGALBUTO Il comune di REGALBUTO (provincia di Enna) ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). l'aliquota l.C.l. per l'anno 2001, e' confermata nella misura unica del 5,5 per mille; (Omissis). 01X50409; COMUNE DI REMEDELLO Il comune di REMEDELLO (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicabile in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare, ai sensi della normativa vigente, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae il diritto di proprieta' del soggetto passivo; (Omissis). 1. di aumentare di L. 150.000 per l'anno d'imposta 2001 la detrazione oltre quella di cui al comma 2 dell'art. 8 del D.lgs. n. 504/1992: La maggiore detrazione di L. 150.000 viene concessa, a domanda, in osservanza dei seguenti criteri applicativi: a) pensionati o lavoratori dipendenti, proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina ecc) di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, rientrati nei limiti di reddito familiari definiti dalla seguente tabella con un reddito di partenza pro-capite di L.12.500.000: ===================================================================== Componenti del nucleo familiare | Reddito annuo ===================================================================== 1 persona | L. 12.500.000 2 persone | L. 19.625.000 3 persone | L. 25.500.000 4 persone | L. 30.750.000 5 persone | L. 35.625.000 6 persone | L. 40.000.000 7 persone | L. 44.375.000 b) il reddito da considerare e' il redditto netto, che e' dal redditto complessivo diminuito dell'importo I.R.P.E.F. (comprensivo dell'addizionale regionale I.R.P.E.F.) ed e' desumibile dai modelli di seguito specificati: CUD - reddito netto: e' dato dai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indicati al punto 1, aumenti dai redditi di lavoro dipendente che non possono usufruire delle detrazioni, indicati al punto 2 e diminuiti delle ritenute indicate al punto 9 e dell'addizionale regionale I.R.P.E.F. indicata al punto 20; Mod. 730 - reddito netto: e' dato dal reddito complessivo indicato al rigo 6, diminuito della imposta netta indicata al rigo 18 e dell'addizionale regionale I.R.P.E.F. indicata al rigo 28; Mod. UNICO - reddito netto: e' dato dal reddito complessivo indicato al rigo N1 diminuito dell'imposta netta indicata al rigo RN15 e dell'addizionale regionale I.R.P.E.F. indicata al rigo RV2. Resta fermo il diritto dell'Amministrazione comunale di condecere ulteriori e piu' approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle decumentazioni fornite (art. 640, comma 1, c.p.); c) la nozione di abitazione principale e' quella definita dalla normativa fiscale; d) il nucleo familiare e' composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data della presentazione della domanda; e) per la ripartizione e la fruizione della maggior detrazione, d'imposta per l'abitaziione principale, nel caso di contitolarieta' del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal D.Lgs n. 504/1992; f) per beneficiare delle detrazioni di cui sopra e' necessario la presentazione all'ufficio tributi del comune entro il termine del 15 giugno 2001 di apposita dichiarazione con unita documentazione fiscale (mod. 101, 201, 730, UNICO) e/o dichiarazione sostitutiva degli stessi; (Omissis). 01X50410; COMUNE DI RESCALDINA Il comune di RESCALDINA (provincia di Milano) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito indicate: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cosiddetta prima casa e relative pertinenze) 4,5 per mille; b) terreni agricoli: 4,5 per mille; c) aree fabbricabili: 7 per mille; d) altri fabbricati: 7 per mille; e) unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e non locate (cosiddette seconde case sfitte): 7 per mille; f) unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo concesse in locazione alle condizioni previste dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999: 4 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2001, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000; 3. di confermare, per l'anno 2001, da L. 200.000 a L. 400.000 la detrazione concessa per l'unita' immobiliare appartenente alle categorie catastali dalla A/1 alla A/7, adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni di seguito tassativamente enunciate: a) pensionati con reddito annuale imponibile - ai fini Irpef - di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e reddito annuale imponibile - ai fini Irpef - di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati con reddito annuale imponibile - ai fini Irpef - di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico; d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile - ai fini Irpef - di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico. In presenza, all'interno dei nuclei familiari sopra menzionati, di soggetti portatori di handicap con attestato di invalidita' civile o di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica rilasciata dalla competente ASL - purche' conviventi - l'importo di L. 1.700.000 per ogni persona a carico e' elevato a L. 2.700.000; e) soggetti titolari di assistenza sociale in ambito comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari ai sensi delle precedenti lettere a), b), c) e d), e comunque previo parere dei servizi sociali comunali. L'applicazione della maggiore detrazione di L. 400.000 deve essere richiesta - da parte dei soggetti legittimati - entro il termine di scadenza della prima rata di versamento dell'imposta, con apposita comunicazione adeguatamente documentata e redatta sul modulo messo a disposizione dell'amministrazione comunale. Sono altresi' considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute in proprieta' o a titolo di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di cura e assistenza o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). 01X50411; COMUNE DI REVIGLIASCO D'ASTI Il comune di REVIGLIASCO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le categorie di immobili imponibili; 2. di determinare in ragione di L. 200.000, la detrazione per la prima casa; (Omissis). 01X50412; COMUNE DI RICADI Il comune di RICADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001 come segue: a) aliquota ridotta, da applicare 5 per mille; per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 5 per mille; b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 6 per mille; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, tino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; (Omissis). 01X50413; COMUNE DI RIPALTA GUERINA Il comune di RIPALTA GUERINA (provincia di Cremona) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, con la seguente differenziazione: aliquota diversificata del 7 per mille per immobili diversi dalle abitazioni: aree e fabbricati in zone produttive e commerciali con destinazione urbanistica in zona D1 e D2, nonche' fabbricati e aree commerciali posti in centro storico (zona A); aree edificabili libere da costruzioni; la detrazione per abitazione principale fissata in L. 300.000 e' estesa anche alle abitazioni concesse in uso gratuito ai figli del soggetto passivo compresi quelli rientranti nel primo grado di parentela; (Omissis). 01X50414; COMUNE DI RIPI Il comune di RIPI (provincia di Frosinone) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). ha determinato, con effetto dal 1o gennaio 2001, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 5 per mille; ha stabilito in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo, in rapporto al periodo dell'anno; (Omissis). 01X50415; COMUNE DI RUFFIA Il comune di RUFFIA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare e confermare per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti indistintamente gli immobili nella misura del 4 per mille; 2. di stabilire e di confermare, per l'anno 2001, le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta: tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa; riduzione d'imposta: ; detrazione d'imposta: L. 200.000; (Omissis). 01X50416; COMUNE DI RIVA LIGURE Il comune di RIVA LIGURE (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare come segue, per l'anno 2001, le aliquote in vigore nel 2000 per l'imposta comunale sugli immobili relative alle unita' immobiliari situate nel territorio del comune di Riva Ligure: a) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' unita' immobiliari locate a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 6 per mille; b) immobili non ad uso abitativo, alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e locati a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del punto a), alloggi non locati: 7 per mille; c) terreni agricoli: 4,8 per mille; d) aree edificabili: 7 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 apportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; (Omissis). 01X50417; COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO Il comune di RIVAMONTE AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota delle unita' immobiliari adibite ad abitazioni principale e a primo garage nella misura del 4,5 per mille; aliquota dei restanti immobili ed aree fabbricabili non adibite ad abitazione principale nella misura del 7 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000; (Omissis). 01X50418; COMUNE DI RIVANAZZANO Il comune di RIVANAZZANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) di confermare con effetto dal 1o gennaio 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Nella misura del 5,5 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; B) di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' applicabile per l'anno 2001 nelle misure formulate come appresso, cosi' come identificate nella premessa: 1. pensionati, con un reddito familiare lordo di L. 17.000.000, nullatenenti, unica abitazione, escluso il garage, L. 300.000 + L. 200.000 (ex lege); 2. coniugi a carico di pensionati - L. 300.000 + L. 200.000 (ex lege); 3. pensionati fino ad un reddito familiare lordo di L. 25.000.000 - L. 100.000 + L. 200.000 (ex lege); 4. nuclei familiari monoreddito (con un reddito da L. 27.000.000 a L. 28.000.000) con minimo tre persone a carico (ex moglie e due figli) - L. 300.000 + L. 200.000 (ex lege); 5. portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; alle famiglie con la presenza di portatori di handicap viene elevato di L. 5.000.000 in piu' il reddito familiare per ogni disabile; 6. disoccupati non stagionali, per almeno sei mesi nell'anno 1999 regolarmente iscritti nelle liste d collocamento, con reddito familiare di L. 17.000.000 lordi annuo - L. 300.000 + L. 200.000 (ex lege); 7. lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', per almeno sei mesi, nell'anno 1999, con reddito familiare di L. 17.000.000 lordi annuo - L. 300.000 + L. 200.000 (ex lege); i soggetti aventi diritto non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili; al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi della legge n. 15/1968, attestante: 1. la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione; 2. reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione; 3. il non possesso di altri immobili e/o terreni escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale; la dichiarazione, redatta in carta semplice, va sottoscritta dal contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere la documentazione; di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati al catasto come A/1, A/2, A/7, A/8, A/9; (Omissis). 01X50419; COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE Il comune di RIVAROLO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio e il 13 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 6, 5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001; 2. di confermare altresi' nella misura del 5 per mille l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, per lo stesso anno 2001. (Omissis). 1. di mantenere, anche per l'anno 2001, nella misura minima di L. 200.000, la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per tutte le fattispecie consentite; 2. di dare atto che nel caso in cui la detrazione spettante non fosse totalmente utilizzata per l'abitazione principale la parte residua potra' essere scontata sulle pertinenze purche' durevolmente asservite alla stessa, anche se distintamente iscritte in catasto; (Omissis). 01X50420;