COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO Il comune di RIVAROLO MANTOVANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota del 4 per mille: per gli interventi di ristrutturazione di cui agli articoli 31 lett. c) e lettera d) della legge n.457/1978 che interessano l'intero fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 49 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. L'applicazione dell'aliquota ridotta decorre dalla data di rilascio della concessione edilizia e fino alla comunicazione di fine lavori che non deve superare il limite dei tre anni dalla data del rilascio della concessione. L'eventuale proroga della concessione non da' diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. La comunicazione dell'applicazione dell'aliquota ridotta deve essere effettuata in sede di denuncia I.C.I., Nel caso di mancata esecuzione dei lavori il contribuente deve versare la differenza I.C.I. (tra l'aliquota dovuta e quella agevolata applicata) maggiorata delle relative soprattasse e interessi; per gli immobili messi a disposizione della pubblica amministrazione per interventi di edilizia residenziale pubblica. Aliquota del 5 per mille: per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo. A questi immobili si applica la detrazione di imposta di L. 200.000 (fissata dall'art. 8, commna 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo avente redditi familiari pari o inferiori a L. 13.000.000 si applica la detrazione di imposta di L. 400.000. Per beneficiare della detrazione di L. 400.000 il soggetto passivo di imposta deve presentare all'ufficio Tributi del comune un'autocertificazione comprovante la situazione reddittuale del nucleo familiare, entro il termine stabilito per la presentazione della denuncia I.C.I. Deve considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; per gli immobili dati in uso gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado che li utilizzano come abitazione principale. Aliquota 5,3 per mille: per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale (art. 4 comma 1 del decreto legislativo 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella legge 24 ottobre 1996, n. 556); per Iabitazione ( da intendersi una sola abitazione) posseduta in aggiunta alla abitazione principale e tenuta a disposizione dal soggetto passivo (immobile con allacciamento utenze e assoggettato per l'intera superficie a tassa rifiuti). La comunicazione per l'individuazione dell'abitazione tenuta a disposizione dovra' essere effettuata in sede di denuncia I.C.I; agli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni. Aliquota del 7 per mille: per tutti gli immobili posseduti e non rientranti nei casi specificatamente individuati nelle precedenti aliquote. (Omissis). 01X50421; COMUNE DI RIVAROSSA Il comune di RIVAROSSA (provincia di Torino) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per le ragioni e motivazioni indicate nella premessa narrativa, per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili, nella misura del 5 per mille; 2. di recepire la proposta formulata con deliberazione della giunta comunale n. 5 del 15 febbraio 2001, stabilendo, per le ragioni e motivazioni indicate nella premessa narrativa, relativamente all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, quanto segue: detrazione per abitazione principale di L. 200.000; equiparazione, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 di: unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; abitazione locata, con contratto registrato, da soggetto che la utilizza come abituale e principale; 3. di confermare, inoltre, un'aliquota agevolata dell'I.C.I., pari all'1 per mille, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizia, previsti nell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; (Omissis). 01X50422; COMUNE DI ROBBIATE Il comune di ROBBIATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). 01X50423; COMUNE DI ROCCA DE' BALDI Il comune di ROCCA DE' BALDI (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille; 2. Di stabilire le sottoindicate agevolazioni in materia (I.C.I.): detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente. (Omissis). 01X50424; COMUNE DI ROCCAFORZATA Il comune di ROCCAFORZATA (provincia di Taranto) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) nel seguente modo: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille; unita' immobiliare non adibita ad abitazione principale: 7 per mille; aree fabbricabili e terreni agricoli: 6 per mille. 3. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000; (Omissis). 01X50429; COMUNE DI ROCCA GRIMALDA Il comune di ROCCA GRIMALDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). approvare per il 2001 le seguenti aliquote (I.C.I.): abitazione principale: 5,5 per mille; pertinenze abitazione principale: 5,5 per mille; ogni altro bene immobile oggetto passivo d'imposta: 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 01X50425; COMUNE DI ROCCA MASSIMA Il comune di ROCCA MASSIMA (provincia di Latina) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille. (Omissis). 01X50426; COMUNE DI ROCCAPIEMONTE Il comune di ROCCAPIEMONTE (provincia di Salerno) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare, come approva, per l'anno 2001 le aliquote (I.C.I.)cosi' articolate: a) 5 per mille per l'abitazione principale; usufruisce dell'aliquota del 5 per mille e della detrazione 1a casa anche l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado; b) 6 per mille per tutti gli altri immobili; c) detrazione prima casa L. 200.000; d) aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari di immobili che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 6-bis del regolamento (I.C.I.); e) aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari di locali all'interno del centro antico dati in locazione, comodato o altro, finalizzati a nuove iniziative imprenditoriali promosse da giovani (18 - 32 anni) o donne ai sensi del regolamento attuativo della legge n. 215/1992, il tutto risultante da un contratto redatto in forma scritta e registrato. (Omissis). 01X50427; COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO Il comune di ROCCA SANTO STEFANO (provincia di Roma) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille, pari a quella stabilita nell'anno 2000 e precedenti e con le riduzioni e detrazioni previste per legge. (Omissis). 01X50428; COMUNE DI ROCCAVIGNALE Il comune di ROCCAVIGNALE (provincia di Savona) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille tutte le tipologie di immobili e confermare nel contempo la detrazione per la prima abitazione nella misura di L. 200.000. (Omissis). 01X50430; COMUNE DI ROCCAVIONE Il comune di ROCCAVIONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di mantenere, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,7 per mille. 2. di mantenere l'aliquota agevolata, pari al 3 per mille, per la durata di anni tre dalla data di inizio dei lavori per interventi di recupero di immobili inagibili ovvero inabitabili, giusto quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h). 3. di mantenere l'aliquota differenziata del 6,5 per mille per le seguenti fattispecie: seconde case non cedute in locazione con regolare contratto di affitto e loro relative pertinenze; fabbricati adibiti ad attivita' produttive. 4. di mantenere la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 01X50431; COMUNE DI ROCCAVIVARA Il comune di ROCCAVIVARA (provincia di Campobasso) ha adottato, l'11 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di fissare, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001. (Omissis). 01X50432; COMUNE DI RODANO Il comune di RODANO (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille; (Omissis). Di stabilire, per l'anno 2001, la detrazione d'imposta di L. 200.000 secondo quanto disposto dalla legge 662/1996. (Omissis). 01X50433; COMUNE DI RODI GARGANICO Il comune di RODI GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di stabilire, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato ed integrato con la legge n. 662/1996 e dall'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2001 nel territorio del comune di Rodi Garganico come appresso specificato: 1) aliquota ordinaria 6 per mille; 2) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille; 3) aliquota per alloggi posseduti in aggiunta alle abitazioni principali 7 per mille; 4) aliquota per alloggi non locati 7 per mille; 5) aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale 6 per mille; 6) aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale 6 per mille. Di stabilire, altresi', in L. 300.000 l'ammontare delle detrazioni per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita da abitazione principale. (Omissis). 01X50434; COMUNE DI RODI' MILICI Il comune di RODI' MILICI (provincia di Messina) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare al 5 per mille l'aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze. 2. di fissare la detrazione a L. 250.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. 3. di fissare al 6 per mille l'aliquota per immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, terreni e aree fabbricabili. (Omissis). 01X50435; COMUNE DI ROMANO CANAVESE Il comune di ROMANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquota (I.C.I.): 5,5 per mille; 2. detrazione per abitazione principale: L. 250.000; 3. versamenti su c/c postale n. 40268104. (Omissis). 01X50436; COMUNE DI RONCIGLIONE Il comune di RONCIGLIONE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). con decorrenza 1o gennaio 2001, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 e' stabilita nelle seguenti misure: a) immobili destinati ad abitazione principale, aliquota: 4,5 per mille; b) immobili di abitazione non adibite ad abitazione principale (seconde case), aliquota: 5,5 per mille; c) tutti gli altri immobili, comprese le pertinenze di abitazioni. aliquota: 5 per mille. L'importo della detrazione per la prima casa e' stabilito in L. 250.000; detta detrazione e' applicabile fino alla sua concorrenza anche sulle pertinenze della prima casa fino al massimo di 1 immobile di pertinenza. (Omissis). 01X50437; COMUNE DI RONCO BRIANTINO Il comune di RONCO BRIANTINO (provincia di Milano) ha adottato, il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) nella misura unica del 5,5 per mille, riconfermando quindi l'aliquota applicata negli anni precedenti; 2. di determinare, confermando quanto gia' determinato per l'anno 2000, l'ulteriore detrazione dell'imposta per le abitazioni principali, come definita dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, elevando per l'anno 2001 la detrazione da L. 200.000 a L. 300.000, nel rispetto di quanto stabilito dal terzo comma del succitato decreto legislativo n. 504/1992. Di tale ulteriore detrazione potranno beneficiare i soggetti passivi dell'imposta appartenenti alle seguenti categorie: a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 26.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 26.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini l.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 26.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico. Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap nei nuclei suddetti di portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, o nel caso di presenza di persone anziane non auto sufficienti con certificazione medica dell'azienda A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da L. 2.000.000. a L. 3.000.000; 2. saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000. a L. 300.000 tutte le unita' immobiliare classificate in catasto in A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 1, lett. A); 3. coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione per l'anno 2001 dovranno inoltrare domanda entro il 21 giugno 2001; 4. le maggiori detrazioni saranno concesse a seguito valutazione da parte del funzionario responsabile. (Omissis). 01X50438; COMUNE DI ROSARNO Il comune di ROSARNO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di approvare la proposta di deliberazione come in premessa riportata e quindi: di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote: 1. aliquota ordinaria del 6 per mille; 2. aliquota ridotta del 5 per mille per: a) abitazione principale; b) unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale; c) unita' immobiliari non locale, possedute da anziani e da disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero; d) unita immobiliari dei soggetti passivi e dei soci di cooperative edili, a proprieta' indivisa, residenti nel comune, direttamente adibita ad abitazione principale; e) unita' immobiliari assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari a soggetto che li utilizza come abitazione principale; f) unita' immobiliari nelle diverse tipologie appartenenti agli enti senza scopo di lucro. 3. aliquota ridotta del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguiranno nel biennio 2000/2001 interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili e interventi su immobili di interesse storico o architettonico, localizzati nel centro storico. (Omissis). 01X50439; COMUNE DI ROVAGNATE Il comune di ROVAGNATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per i motivi di cui in premessa, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille; (Omissis). 01X50440; COMUNE DI ROVATO Il comune di ROVATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ridotta: 4 per mille; aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota diversificata: 7 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 01X50441; COMUNE DI S. STEFANO DI MAGRA Il comune di S. STEFANO DI MAGRA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504; ===================================================================== N.D.| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |ALIQUOTE PROP ===================================================================== 1 |abitazioni principali | 5,5 --------------------------------------------------------------------- 2 |altri fabbricati | 7 --------------------------------------------------------------------- 3 |aree fabbricabili | 7 --------------------------------------------------------------------- 4 |fabbr. realizzati per la vendita x 3 anni | 4 --------------------------------------------------------------------- |abitaz. princip. per immobile posseduto a titolo| |di proprietà o usufrutto da anziani o disabili | 5 |con resid. in istit. di ricovero | 5,5 2. di determinare, ai sensi dell'art, 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituiti dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e decreto legge n. 49 del 10 marzo 1997: a) la detrazione per abitazione principale per cooperative edilizie e proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi assegnati dallo IACP e immobili posseduti a titolo di proprieta' da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero in L. 200.000; b) la detrazione per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale (D.L. n. 49/1997); che si trovano nelle condizioni come meglio specificate in premessa in L. 500.000; c) l'aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali date in comodato ad un figlio o ad un genitore; 3. che coloro che ritengono di avere diritto alla detrazione per l'anno 2001 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il giorno 31 maggio 2001. La domanda dovra' essere redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune; 4. (Omissis). 5. che le maggiori detrazioni per le categorie di particolari situazioni di disagio economico e sociale saranno concesse: a) con determinazione del funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992 per i casi di cui alla lettera a), b), e), d); b) con deliberazione della GM, sentito il parere del funzionario responsabile, per i casi di cui alla lettera c). Allegato Limiti di reddito familiare annuo da considerare ai fini delladeterminazione della maggiorazione riduzione per la prima casa Tabella a) ===================================================================== N. componenti nucleo familiari |Limite di reddito | ===================================================================== 1 | |Fino a 13.500.000 2 |da 13.500.001 | a 18.500.000 3 |da 18.500.001 | a 22.500.000 4 o più |da 22.500.001 | a 26.500.000 Tabella b) ===================================================================== N. componenti nucleo familiari |Limite di reddito | ===================================================================== 1 | |Fino a 15.500.000 2 |da 15.500.001 | a 19.500.000 3 |da 19.500.001 | a 23.500.000 4 |da 23.500.001 | a 27.500.000 5 |da 27.500.001 | a 31.500.000 (Omissis). 01X50442; COMUNE DI S. PIETRO AVELLANA Il comune di S. PIETRO AVELLANA (provincia di Isernia) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per il concorrente anno 2001 nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili. (Omissis). 01X50443; COMUNE DI SACILE Il comune di SACILE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria (I.C.I.) - Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 6 per mille. 2. di approvare, per l'anno 2001 l'aliquota ridotta (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per i soggetti passivi; quali persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come abitazione principale. 3. di approvare, per l'anno 2001, l'aliquota ridotta (I.C.I.) nella misura del 4 per mille da applicarsi esclusivamente alle unita' immobiliari inserite al catasto urbano con categoria C/2 e C/6 pertinenze dell'abitazione principale o abitazione locata. 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta con detrazione) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata. 5. di considerare abitazione principale anche quella concessa in comodato a parenti entro il secondo grado che hanno stabilito la propria residenza, con aliquota ridotta e detrazione come previsto dal regolamento. 6. i beneficiari dell'aliquota ridotta per abitazioni locate o residenti in istituti o concesse in comodato, possono calcolare e versare l'imposta relativa solo se presenteranno una apposita dichiarazione predisposta dall'Ufficio Tributi. (Omissis). 1. di approvare, per anno 2001, una detrazione di L. 250.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa. 2. di approvare, per l'anno 2001 ,un aumento della detrazione da L. 250.000 a L. 350.000 a favore del contribuente appartenente ad un nucleo familiare che denunci, per l'anno d'imposta 2000, un imponibile IRPEF non superiore a quanto segue: n. 1 componente limite reddito annuo L. 14.000.000; per ogni componente in piu' L. 2.000.000 annue. L'applicazione della maggior detrazione e' subordinata alle condizioni: che l'abitazione sia occupata da un solo nucleo familiare, diversamente per nucleo familiare si intende l'insieme degli occupanti; essere proprietari della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali pertinenze; nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario di alcun altro bene immobile; non aver venduto nell'anno 2000 beni immobili per un valore superiore ai 70 milioni. Sono escluse dal beneficio le unita' immobiliare classificate nella categoria A/1, A/8 e A/9; Le condizioni devono sussistere alla data del 1o gennaio 2001. 3. i beneficiari della maggiore detrazione di cui al punto 2, possono calcolare e versare l'imposta relativa solo se presenteranno una apposita dichiarazione predisposta dall'Ufficio Tributi. (Omissis). 01X50444; COMUNE DI SALA CONSILINA Il comune di SALA CONSILINA (provincia di Salerno) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per le motivazioni illustrate in premessa, che, per l'esercizio 2001, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) rimangono confermate, nella stessa misura applicata nell'esercizio finanziario 2000, come di seguito esposte: a) aliquota 5,5 per mille da applicare agli immobili qualificabili come prima casa e relativi immobili pertinenziali; b) aliquota 6 per mille, da applicare agli altri immobili, rappresentati da seconde case, case sfitte, aree edificabili, eccetera; c) aliquota 4 per mille da applicare a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X50445; COMUNE DI SALUZZO Il comune di SALUZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. 2. di determinare per l'anno 2001 nella misura del 5,4 per mille, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di terreni. 3. di determinare, per l'anno 2001, nella misura del 5,9 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di fabbricati diversi dalle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. 4. di determinare, per l'anno 2001, nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di aree fabbricabili. 5. di determinare per l'anno 2001, in misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di alloggi non locati e relative pertinenze. La locazione deve risultare da contratto registrato. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 7 per mille gli immobili: per i quali il periodo di non locazione risulta nel corso dell'anno uguale o inferiore a 180 giorni; concessi in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado ivi residenti anagraficamente e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti; sfitti, costruiti da non piu' di tre anni, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione o alienazione di immobili; gia' abitazione principale, tenuta a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti. 6. di fissare, per l'anno 2001, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000. 7. di determinare in L. 300.000, per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale dei cittadini in condizioni disagiate, che si trovano nella seguente situazione: soggetto passivo e componenti del nucleo familiare titolari, su tutto il territorio nazionale, dei diritto di proprieta', usufrutto, uso ed abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione principale, con eventuale rimessa o posto macchina e cantina. Il reddito complessivo conseguito nell'anno 2000 dall'intero nucleo familiare convivente di appartenenza del soggetto passivo non deve essere superiore a: L. 14.000.000 se il nucleo familiare e' composto da una sola persona; L. 24.000.000 se il nucleo familiare e' composto da due persone; L. 30.000.000 se il nucleo familiare e' composto da tre persone; L. 34.000.000 se il nucleo familiare e' composto da quattro persone; L. 36.000.000 se il nucleo familiare e' composto da cinque persone; L. 38.000.000 se il nucleo familiare e' composto da sei persone; L. 40.000.000 se il nucleo familiare e' composto da piu' di sei persone. Nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF previsti dal TUIR vigente. L'agevolazione non si applica nel caso di unita' immobiliare censita in catasto nelle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9. La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per poter usufruire dell'agevolazione il soggetto passivo deve presentare domanda attestante le condizioni sopraindicate, in conformita' ai modelli predisposti dall'ufficio tributi, entro il 30 giugno 2001. Nel caso il soggetto passivo acquisisca, a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione, l'immobile adibito ad abitazione principale dopo il termine suddetto, dovra' presentare la domanda di agevolazione entro il 20 dicembre 2001. (Omissis). 01X50446; COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO Il comune di SAN BARTOLOMEO IN GALDO (provincia di Benevento) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di apportare le seguenti variazioni in materia di aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2001: aliquota per abitazione principale: dal 5 al 5,5 per mille; aliquota ordinaria: invariata al 7 per mille; detrazione per abitazione principale: invariata di L. 200.000. 2. di stabilire che vengono eliminate tutte le altre aliquote precedentemente stabilite, fermo restando l'applicazione delIart. 3, comma 55,1o periodo della legge n. 662/1996 per le riduzioni del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili. (Omissis). 01X50447; COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO Il comune di SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di applicare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille dando atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di L. 225.000. (Omissis). 01X50448; COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA Il comune di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (provincia di Firenze) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001: A) nella misura del 4 per mille l'aliquota da applicarsi alle unita' immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro; B) nella misura del 4,5 per mille l'aliquota da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nonche' alle loro pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente a n. 1 unita' per categoria, considerando tali, soltanto ai fini dell'applicazione di detta aliquota, e non anche ai fini della spettanza della detrazione: l'abitazione locata con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a conduttore che la utilizza come abitazione principale; l'abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; C) nella misura del 9 per mille l'aliquota da applicarsi alle unita' immobiliari classificate o classificabili in categoria A con esclusione dei fabbricati censiti o censibili in categoria A/10, che siano tenute sfitte, a disposizione od utilizzate per usi diversi dalla civile abitazione, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, computati alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta; D) nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicarsi: a) alle aree fabbricabili; b) ai fabbricati classificati o classificabili in cat. A/10; c) alle unita' immobiliari indicate al punto C), per le quali risultino essere stati registrati contratti di locazione entro il termine di due anni dalla scadenza dei versamenti dell'imposta; d) alle unita' immobiliari urbane ultimate da meno di due anni, computati alla data di scadenza dei versamenti d'imposta; e) alle unita' immobiliari urbane delle quali il soggetto passivo abbia acquistato il possesso da meno di due anni, computati alle date di versamento dell'imposta. E) nella misura del 6,8 per mille l'aliquota da applicare a tutte le altre unita' immobiliari urbane, nonche', in caso di contitolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale, alla quota di essi spettante al contitolare non residente, ancorche' ascendente o discendente di primo grado del compossessore che ivi abbia stabilito la propria residenza anagrafica. 2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'Imposta comunale sugli immobili di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e succ. mod. in L. 300.000. 3. di sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale la seguente articolazione dei nuclei familiari per scaglioni di reddito imponibile I.R.P.E.F., ai fini del riconoscimento della maggiore detrazione per abitazione principale: ===================================================================== Numero componenti il nucleo familiare anagrafico| Reddito familiare ===================================================================== 1 |fino a L. 8.000.000 2 |fino a L. 13.000.000 3 |fino a L. 19.000.000 Il limite di reddito familiare di L. 19.000.000 e' aumentato in ragione di L. 5.500.000 per ogni ulteriore familiare; il reddito di riferimento e' dato dal reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. relativo all'anno precedente a quello cui l'imposta si riferisce ed il reddito derivante .da lavoro dipendente e/o da pensione deve essere computato con riduzione del 40%. Per i nuclei familiari anagrafici ove siano presenti soggetti disabili gravi con invalidita' permanente, anche lavorativa, pari al 100% e, comunque, non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, purche' non ricoverati in strutture pubbliche o private, i limiti di reddito familiare siano aumentati in ragione di L. 11.000.000. 4. di aumentare a L. 500.000 la maggiore detrazione per abitazione principale spettante ai nuclei familiari aventi i requisiti indicati al punto 3). (Omissis). 01X50449; COMUNE DI SAN CIPIRELLO Il comune di SAN CIPIRELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). abitazioni principale: 4 per mille; abitazioni locate con regolare contratto; immobili diversi dalla categoria catastale A ; aree fabbricabili: 5 per mille; seconde case con categoria catastale A e case sfitte con categoria catastale A : 6 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 01X50450; COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO Il comune di SAN CIPRIANO PICENTINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 1. Abitazione principale: 5,8 per mille; 2. Altri immobili: 7 per mille; 3. Immobili non locati da almeno due anni: 8. 2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: 1. Abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 01X50451; COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI Il comune di SAN COLOMBANO CERTENOLI (provincia di Genova) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 la stessa aliquota applicata per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. stabilita per l'anno 2000 e precisamente: aliquota: 6 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 230.000. (Omissis). 01X50452; COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE Il comune di SAN DAMIANO AL COLLE (provincia di Pavia) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'esercizio finanziario 2001 l'aliquota del 5,5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili; 2. di dare atto che e' applicata la detrazione prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 01X50453; COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE Il comune di SAN DONATO DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 6 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) gia' determinate per l'anno 2000 nel modo seguente: a) abitazione principale e sue pertinenze: 4 per mille con detrazione di L. 220.000; b) abitazione in uso gratuito a figli coniugati e genitori: 4 per mille senza detrazione; c) abitazione secondaria: 6 per mille; d) altre unita' immobiliari: 6 per mille; e) aree edificabili: 7 per mille. (Omissis). 01X50454; COMUNE DI SAN FELE Il comune di SAN FELE (provincia di Potenza) ha adottato, il5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per l'anno 2001. (Omissis). 01X50455; COMUNE DI SAN FERDINANDO Il comune di SAN FERDINANDO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, in via confermativa, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; di determinare, altresi', nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad attivazioni principali, in conformita' alla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2. (Omissis). 01X50456; COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE Il comune di SAN GERMANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di ridurre dello 0,25 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dando atto che per l'anno 2001, sara' applicata nella misura del 5,6 per mille; 2. di confermare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi previsti nel quinto comma dell'art. 1, leggen. 446/1997 nella misura del 2 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi; (Omissis). 3. di dare atto che rimane stabilita in L. 200.000 (e 103,29) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 01X50457; COMUNE DI San GIACOMO DELLE SEGNATE Il comune di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (provincia di Mantova) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure: a) aliquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; b) aliquota nella misura massima del 7 per mille per gli alloggi non locati di proprieta' in aggiunta all'abitazione principale; c) aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X50458; COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Il comune di SAN GIORGIO DI PIANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconoscere, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dalIart. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed integrato con l'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, un aumento di L. 50.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista dallo stesso art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, portando la detrazione stessa a L. 250.000, per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unita' immobiliari di categoria A1, A6, A7, A8 e A9, tenendo presente che il beneficio della citata ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare sul territorio nazionale e all'estero; 2. di dare atto che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al punto 1) dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti: A) reddito lordo pro-capite (imponibile I.R.P.E.F.) riferito all'anno 2000 dei componenti il nucleo familiare non superiore a L. 18.000.000 annui (debbono essere conteggiati in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari, ecc.); B) non essere soggetto I.C.I., durante tutto l'anno di imposizione per altri tipi di immobili oltre all'abitazione principale ed all'eventuale garage e cantina relativi alla stessa. Anche nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; C) non essere proprietario di automobili di potenza superiore a 18 cavalli fiscali, autocaravan, di natanti a vela o a motore da diporto superiore a ml 5, di non possedere aereomobili, cavalli da corsa o da equitazione. Il reddito familiare riferito all'anno 2000 (18.000.000 moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare) viene elevato di una somma pari a L. 10.000.000: I) per la presenza nel nucleo familiare di: anziani con piu' di 65 anni di eta' compiuti al 1o gennaio 2001; persona che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero se minorenne, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta' (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione, che dovra' essere esibita al comune a seguito di esplicita richiesta); Il) per nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data del1o gennaio dell'anno di imposizione; III) nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori; IV) qualora, per l'acquisto dell'abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non piu' di 5 anni antecedenti il 1o gennaio 2001; 3. di stabilire che: i contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta attestante la sussistenza dei necessari requisiti entro il termine del versamento dell'ultima rata; i contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001, gia' tenere conto della ulteriore detrazione richiesta; l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente; i suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare del contribuente non siano essi stessi contribuenti I.C.I. durante tutto l'anno di imposizione, per altre unita' immobiliari possedute nell'intero territorio nazionale o posseduti all'estero; 4. di dare atto che, in via generale, resta comunque valida la detrazione fissata in L. 200.000 per le abitazioni principali, di cui alla delibera giuntale n. 112 del 20 dicembre 2000, che ha determinato le aliquote e detrazioni I.C.I. a valere per l'anno 2001. (Omissis). 01X50459; COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO Il comune di SAN GIORGIO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune come segue: aliquota: 4,5 per mille per abitazione principale e pertinenze; aliquota: 5 per mille per fattispecie diversa dall'abitazione principale e pertinenze; B) di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e pertinenze. (Omissis). 01X50460; COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO Il comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (provincia di Verona) ha adottato, il 12 febbraio e 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria che sara' applicata in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; 2. di riconfermare l'aliquota ridotta pari al 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite nei contratti-tipo definiti dagli accordi in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e depositati presso il comune; 3. di dare atto che l'applicazione di tale aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione da predisporsi a cura del proprietario-locatore, con le stesse modalita' previste dall'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992 e dal vigente regolamento comunale. (Omissis). 1. di elevare a L. 400.000 la detrazione dell'I.C.I. sugli immobili adibiti ad abitazione principale, siti sul territorio comunale per l'anno 2001, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare, comprese le pertinenze non locate, che si trovano nelle seguenti condizioni: a) portatori di handicap riconosciuti al 100 %; b) titolari di pensioni sociali, purche' nel nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di reddito diverso dalla pensione sociale; c) contribuenti ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanente superiore a sei mesi, oppure siano non autosufficienti e rimangono nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare; d) nell'ambito della famiglia ci sia un portatore di handicap bisognoso di assistenza continua ovvero siano presenti pazienti portatori di patologie invalidanti gravi (quali ad esempio: sclerosi a placche, AIDS, pazienti oncologici, portatori di morbo di Helzeimer) che ne facciano richiesta. In tal caso l'agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a L. 80.000.000; 2. di dare atto che i contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono certificare di trovarsi in una delle predette condizioni, mediante produzione di apposita documentazione rilasciata dagli organi competenti da presentarsi a questo comune entro il 31 dicembre 2001. (Omissis). 01X50461; COMUNE DI SAN LORENZELLO Il comune di SAN LORENZELLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. nelle misure fissate per l'anno 2000, con atto di C.C. n. 20/2000 e cioe': a) 4 per mille, per l'abitazione principale dei residenti nel comune, nonche' per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; b) 6 per mille, per immobili diversi dalle abitazioni (altri fabbricati, aree fabbricabili); c) 9 per mille, per alloggi non locati; di confermare in L. 500.000 la maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei cittadini residenti portatori di handicaps con invalidita' del 100%, non riducibile mediante idoneo trattamento di riabilitazione. (Omissis). 01X50462; COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA Il comune di SAN MARTINO SANNITA (provincia di Benevento) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). riconfermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille gia' in vigore nell'anno 2000. (Omissis). 01X50463; COMUNE DI SAN MAURO CILENTO Il comune di SAN MAURO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I del 5 per mille per le prime case; 2. aumentare al 7 per mille l'aliquota per le seconde case, le aree fabbricabili e tutti gli altri fabbricati. (Omissis). 01X50464; COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI Il comune di SAN NICOLA MANFREDI (provincia di Benevento) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001: l'aliquota del 5 per mille sulla prima casa, sulle botteghe e sui negozi artigiani che vengono usati da soggetti di imposta per le loro attivita', nonche' sulle case affittate con regolare contratto da persone fisiche ed altre persone fisiche, che le utilizzano come abitazione principale; l'aliquota del 5,5 per mille su tutti gli altri immobili. la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. di riconoscere ai fini I.C.I., solo per i portatori di handicaps 100% con accompagnamento una detrazione di L. 400.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 01X50465; COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME Il comune di San Pellegrino Terme (provincia di Bergamo) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota agevolata del 5 per mille per: le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) e relative pertinenze; le unita' immobiliari possedute, a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente ed a condizione che le abitazioni di proprieta' non risultino locate; le abitazioni concesse dal possessore, in uso gratuito, a parenti fino al primo grado che le occupino a titolo principale e che nelle stesse risultino residenti; b) aliquota nella misura del 6,5 per mille per i proprietari di seconda casa, aree edificabili e quanto altro non previsto nei precedenti punti. Per la determinazione del valore delle aree edificabili, per l'anno 2001, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni; c) aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti o organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di dare inoltre atto che: I. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; II. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali e' portato a conoscenza del comune con la dichiarazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 504/92 o con la comunicazione prevista dall'art. 6 del regolamento comunale vigente da effettuarsi entro novanta giorni dall'evento. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; III. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente. (Omissis). 01X50466; COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE Il comune di SAN PIERO A SIEVE (provincia di Firenze) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 4,5 per mille per: l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo residente, nonche' ad una sua pertinenza classificabile nella categoria catastale C/2 o C/6 o C/7; immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del soggetto passivo residente purche' la concessione risulti da atto scritto registrato e a condizione che il comodatario sia residente; 6,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale date in affitto con contratto registrato a soggetti residenti, a condizione che queste vengano utilizzate dal locatario come abitazione principale e per tutte le altre categorie di immobili diversi dall'abitazione principale e le pertinenze aggiuntive oltre la prima; 7 per mille per tutti gli alloggi non locati e per quelli locati a soggetti non residenti, o comunque per tutte le altre fattispecie residuali, relative ad alloggi non ricomprese in quelle sopra descritte. All'imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l'abitazione principale e per la relativa pertinenza, spetta la detrazione unica di L. 200.000. La stessa detrazione verra' applicata anche sull'imposta relativa alle abitazioni concesse in uso gratuito. (Omissis). 01X50467; COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE Il comune di SAN PIETRO IN CASALE (provincia di Bologna) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille; di differenziare l'aliquota come segue: al 4,5 per mille per: a) abitazione principale come disciplinata dalla legge e dall'art. 12, commi 1, 4 e 5, del regolamento comunale I.C.I.; b) immobili gia' dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali sia in atto l'intervento di recupero - agevolazione per un massimo di tre anni a decorrere dall'anno successivo a quello effettivo d'inizio dei lavori (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.); c) immobili posseduti da esercenti (commercianti ed artigiani) nei quali svolgono l'attivita', penalizzati economicamente dalla protratta chiusura al traffico per lavori di oltre sei mesi (agevolazione rapportata al periodo dell'anno in cui si realizza l'interruzione (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.); d) immobili classificati nel gruppo D1 - D7 - D8, interamente posseduti da imprese che aprono l'attivita' nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere dal mese di apertura dell'attivita) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.); e) terreni agricoli sui quali viene realizzato un intervento di riequilibrio ecologico (agevolazione per 5 anni dall'anno di realizzazione dell'intervento) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.); f) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado (agevolazione da applicarsi per gli effettivi mesi durante i quali si verifica tale situazione); g) immobili posseduti ed utilizzati da imprese commerciali che aprono l'attivita' nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere da quello di apertura); immobili danneggiati dalla tromba d'aria con danno minimo documentato per unita' immobiliari di L. 5.000.000: aliquote differenziate per l'anno 2001: aliquota base: 4 per mille; abitazione principale: elevazione della detrazione a L. 500.000; fabbricati produttivi (attivita' industriali, artigianali e commerciali): esenti; al 7 per mille per le abitazioni non locate e non utilizzate stabilmente, come definite all'art. 12, commi 2, 3 e 6, del regolamento comunale I.C.I.; di stabilire, per l'anno 2001, l'esonero dal pagamento dell'I.C.I. per le ONLUS secondo quanto previsto all'art. 4 del regolamento delle entrate e per le abitazioni locate a seguito di convenzione con l'amministrazione comunale (agevolazione per l'intera durata della convenzione); di stabilire che i contribuenti, per se e per gli altri contitolari, interessati alle riduzioni di aliquota dovranno presentare apposita istanza, pena l'esclusione, entro i termini previsti per la consegna della dichiarazione di variazione ICI anno 2001. (Omissis). 01X50468; COMUNE DI SAN PIETRO INFINE Il comune di San Pietro Infine (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 6,8 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione di imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X50469; COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA Il comune di SAN RAFFAELE CIMENA (provincia di Torino) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504/92 e s.m.i. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta. (Omissis). 01X50470; COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA Il comune di San Sossio Baronia (provincia di Avellino) ha adottato il 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 01X50471; COMUNE DI SANDRIGO Il comune di Sandrigo (provincia di Vicenza) ha adottato il, 19 febbraio 2001 ed il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi per l'anno 2001; 2. di stabilire un'aliquota diversificata nella misura del 4,5 per mille da applicare al valore degli immobili adibiti ad abitazione principale; 3. di prendere atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 4. di stabilire, inoltre, anche per l'anno 2001, che per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 350.000 per le categorie di cui all'articolo 5 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili e di confermare come segue l'importo del reddito di riferimento per la seconda categoria di disagio economico-sociale: L. 14.000.0000 per nucleo formato da un componente; L. 20.000.000 per nucleo formato da due componenti; L. 24.000.000 per nucleo formato da tre o piu' componenti; reddito desunto dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, da presentarsi in corso d'anno, per i redditi 2000. (Omissis). 01X50472; COMUNE DI SANFRE' Il comune di Sanfre' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, nella misura unica del 4,75 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 01X50473; COMUNE DI SANGINETO Il comune di Sangineto (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile dell'imposta come prevista dall'art. 5 del richiamato decreto legislativo: ===================================================================== Descrizione immobili |Aliquota da applicare ===================================================================== Aliquota ordinaria | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- Immobili adibiti ad abitazione principale | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione | principale | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- Alloggi non locati | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale di anziani o disabili di | cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 | dicembre 1996, n. 662 | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliari di cui all'art. 4, comma 1, | della legge n. 556/1996 (persone fisiche | soggetti passivo o soci di cooperative | edilizie, a proprietà indivisa, residenti nel | comune, per l'unità immobiliare direttamente | adibita ad abitazione principale, nonchè quelle| locate con contratto registrato ad un soggetto | che le utilizzi come abitazione principale) | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- Fabbricati realizzati per la vendita e non | venduti (art. 3, comma 55, legge 23 dicembre | 1996, n. 662 | 6 per mille --------------------------------------------------------------------- Terreni agricoli e aree fabbricabili | 6 per mille (Omissis). 01X50474; COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE Il comune di Santa Caterina Albanese (provincia di Cosenza) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. con effetto dal 1o gennaio 2001 come segue: di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; di determinare per l'anno 2001 le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella misura che segue: detrazione per abitazione principale: L. 200.000; di non prevedere ulteriori applicazioni di riduzioni e detrazioni previste dalla normativa vigente. (Omissis). 01X50475; COMUNE DI SANTA FIORA Il comune di Santa Fiora (provincia di Grosseto) ha adottato il 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: 1. aliquota ordinaria I.C.I. di cui all'art. 6 del decreto legislativo 504/92, nella misura del 6,5 per mille; 2. aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi, ivi compresi i soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel territorio del comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Sono equiparate alle abitazioni principali: a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale o ad essa collegate funzionalmente, ancorche' distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali; b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, e da questi utilizzata come abitazione principale; c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che le utilizzi come abitazione principale. 3. aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari, non adibite ad abitazione principale ma ad attivita' commerciali e produttive, classificate C/1, C/2, C/3 e D; 4. aliquota del 4 per mille per un periodo massimo di tre anni, decorrente dalla data di fine lavori, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 5. aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili e interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X50476; COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE Il comune di Santa Giustina in Colle (provincia di Padova) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota unica del 5 per mille; 2. di aumentare, per l'anno 2001, a L. 250.000 la detrazione per abitazione principale; 3. di aumentare, per l'anno 2001, a L. 350.000 per abitazione principale e pertinenze, per i contribuenti anziani, titolari di pensione sociale o pensione minima INPS, non conviventi con altri familiari, salvo il coniuge che si trova nelle medesime condizioni. Tali soggetti devono essere proprietari o usufruttuari solamente dell'immobile destinato ad abitazione principale e della relativa pertinenza, e di un terreno agricolo con reddito dominicale non superiore a L. 70.000. (Omissis). 01X50477; COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA Il comune di Santa Lucia del Mela (provincia di Messina) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 01X50478; COMUNE DI SANTA NINFA Il comune di Santa Ninfa (provincia di Trapani) ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di mantenere per l'anno 2001 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. mantenere la detrazione d'imposta in ragione d'anno per l'unitaimmobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di L. 250.000, per l'anno 2001. (Omissis). 01X50479; COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI Il comune di Sant'Angelo dei Lombardi (provincia di Avellino) ha adottato il 26 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare le aliquote I.C.I. gia' stabilite per l'anno 2000 e quindi di fissare, per l'anno 2001, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; 2. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille per l'abitazione principale; 3. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 7 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate; 4. di determinare per l'anno 2001 le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella misura che segue: detrazione per abitazione principale L. 200.000; 5. di dare atto che: agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 5 del regolamento I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Ai fini di cui sopra, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni effetto stabilito nel decreto legislativo 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui innanzi nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/92, ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I., sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta o collaterale. La suddetta disposizione opera in linea retta a prescindere dal grado di parentela mentre in linea collaterale e' limitata all'ipotesi di parentela entro il quarto grado. (Omissis). 01X50480; COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA Il comune di SANT'ANGELO IN LIZZOLA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) per l'anno 2001 le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili sono cosi' quantificate: a) aliquota 4,5 per mille per l'unita' immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualita' di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa; b) aliquota 4,5 per mille per l'unita' immobiliare ad uso abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione; c) aliquota 4,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto (art. 4 del Regolamento I.C.I.); d) aliquota 4,5 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado adibite ad abitazione principale (art. 5 del regolamento I.C.I.); e) aliquota 4,5 marzo 1999, a canone controllato come depositato presso l'amministrazione comunale in data 21 dicembre 2000; f) aliquota 4,5 per mille per le unita' immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro; g) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ricomprese fra le categorie A1 e A9, non locate e tenute a disposizione, comunque anagraficamente non occupate, con esclusione di quelle realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione degli immobili; h) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili; i) aliquota del 6,6 per mille per tutte le categorie di' immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni. La detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000. (Omissis). 01X50481; COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE Il comune di SANTO STEFANO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 3. di confermare in particolare per il 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille per le generalita' degli immobili; nella misura del 4 per mille per i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati per la vendita; la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 01X50482; COMUNE DI SANTORSO Il comune di SANTORSO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di stabilire, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 (...), le seguenti aliquote: a) aliquota ordinaria, nella misura del 4,5 per mille; b) aliquota del 4 per mille da applicare per: cooperative di solidarieta' o enti non profit ; associazioni di volontariato per le unita' immobiliari anche se date in affitto; coloro che danno in uso al comune o all'ente pubblico unita' immobiliari urbane iscritte nei gruppi catastali A, C e D; 2. di confermare, anche per l'anno 2001, l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000 (trecentomila) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (...). L'ammontare della detrazione, se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa; 3. di elevare (...) anche per l'anno 2001, a L. 500.000 (cinquecentomila) Ia detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nel caso in cui il soggetto passivo dimostri di essere una famiglia monoreddito con tre o piu' figli a carico e di trovarsi in effettiva situazione di disagio economico-sociale; 4. Di stabilire che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale e quindi gode della detrazione di L. 300.000 (trecentomila), a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X50483; COMUNE DI SARZANA Il comune di SARZANA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare, per l'esercizio finanziario 2001, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 7 per mille e l'aliquota ridotta del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche ed anche per quelle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dall'A.R.T.E.; 2. stabilire, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, individuato come al sub. 1) del dispositivo del presente atto deliberativo; (Omissis). 3. di considerare, anche per l'anno 2001, beneficiaria delle agevolazioni previste per l'abitazione principale l'unita' immobiliare adibita gratuitamente ad abitazione di un figlio o del genitore (parenti in linea retta fino al primo grado) non proprietari di alcun alloggio in tutto il territorio nazionale, cosi' come disposto al punto 2) del dispositivo del succitato atto consiliare n. 146 del 21 dicembre 1998 agevolazioni da ricondursi esclusivamente all'applicazione dell'aliquota ridotta; 4. di dare atto che i benefici di cui ai sub 1) e 2) del presente provvedimento saranno concessi previa istanza del contribuente, nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite, con apposita determinazione del funzionario responsabile; (Omissis). 01X50484; COMUNE DI SASSOFELTRIO Il comune di SASSOFELTRIO (provincia di Pesaro Urbino) ha adottato, il 25 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 neI modo seguente: aliquota ordinaria (per abitazione locata come abitazione principale, per aree fabbricabili e terreni) 6 per mille; aliquota agevolata (prima casa) 5,5 per mille; alloggi non locati o locati per un periodo inferiore ai 12 mesi 7 per mille. (Omissis). 01X50485; COMUNE DI SAVELLI Il comune di SAVELLI (provincia di Crotone) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione nella misura di L. 300.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 01X50486; COMUNE DI SCAFATI Il comune di SCAFATI (provincia di Salerno) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) unita' immobiliari abitative locate a condizioni agevolate 3,5 per mille; c) unita' immobiliari abitative locate a condizioni ordinarie 6 per mille; d) unita' immobiliari abitative non locate 7 per mille; e) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili 3,5 per mille; f) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico 3,5 per mille. Le aliquote di cui alle lettere e) ed f) sono da applicarsi limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma quinto, della citata legge 449/1997; g) pertinenze di unita' immobiliari non adibite ad uso commerciale 5 per mille; h) pertinenze ed unita' immobiliari adibite ad uso commerciale 6 per mille; i) altre unita' immobiliari 6 per mille; 3. di determinare per l'anno 2001 in L. 220.000 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale; (Omissis). 01X50487; COMUNE DI SCANSANO Il comune di SCANSANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare per l'esercizio 2001 il dispositivo della deliberazione consiliare n. 8 in data 28 febbraio 2000, riportando per chiarezza le aliquote in essa stabilite: abitazione principale 5,5 per mille; altri immobili 7 per mille; immobili dati in affitto a residenti a titolo di abitazione principale 4,5 per mille; detrazione per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 260.000. (Omissis). 01X50488; COMUNE DI SCANZOROSCIATE Il comune di SCANZOROSCIATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 4 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota 5 per mille, fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (box - cantine ecc.); aliquota 5 per mille, aree fabbricabili; aliquota 6 per mille, altri fabbricati adibiti ad usi diversi; L. 200.000 detrazione per unita' immobiliare adibita a prima abitazione; riduzione deI 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili alle condizioni previste dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). 01X50489; COMUNE DI SEFRO Il comune di SEFRO (provincia di Macerata) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92, le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2001: a) aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili; 2. determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X50490; COMUNE DI SEGGIANO Il comune di SEGGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001, per tutti gli immobili oggetto di tassazione presenti sul territorio comunale ad eccezione di quanto previsto al punto 2) e al punto 3) del presente dispositivo l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille dando atto che le esenzioni e detrazioni dell'imposta, nonche' le riduzioni dell'imposta restano quelle ordinarie previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni; 2) di stabilire che per l'anno 2001 l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze e' del 6 per mille; 3. di stabilire l'aliquota I.C.I. nella misura del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici o finalizzati all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota del 2 per mille e' limitata all'unita' immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio lavori ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; 4. di dare atto che anche per gli immobili di cui al punto 3 del presente dispositivo le detrazioni e le esenzioni di imposta nonche' le riduzioni di imposta restano quelle ordinarie stabilite dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni. (Omissis). 01X50491; COMUNE DI SELLERO Il comune di SELLERO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno rimane invariata al 5 per mille; 2. confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante ai proprietari delle unita' abitative di prima residenza; (Omissis). 01X50492; COMUNE DI SELVA DI VAL GARDENA (WOLKESTEIN IN GRøDEN) Il comune di SELVA DI VAL GARDENA (WOLKESTEIN IN GRODEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 13 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue: aliquota ordinaria: 4,5 per mille; aliquota per unita' abitative soggette all'imposta di soggiorno di cui al Titolo II del D.P.G.R. del 20 ottobre 1988, n. 29/L: 7 per mille; 2. di fissare per l'anno 2001 l'importo della detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in L. 500.000; (Omissis). 01X50493; COMUNE DI SERINA Il comune di SERINA (provincia di Bergamo) ha adottato, il25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili cosi' come segue: aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille; aliquota ridotta del 6 per mille per le abitazioni principali, con detrazione di L. 200.000 sull'imposta dovuta. 2. di dare atto che l'aliquota ridotta per le abitazioni principali si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile; (Omissis). 01X50494; COMUNE DI SERRA DE' CONTI Il comune di SERRA DE' CONTI (provincia di Ancona) ha adottato, il 22 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare nella seguente misura l'aliquota I.C.I. perl'anno 2001: aliquota I.C.I. ordinaria 7 per mille; aliquota ICI. ridotta al 5,7 per mille per: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nonche' l'unita' immobiliare considerata pertinenza dell'abitazione principale classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6, e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non appartiene allo stesso fabbricato; b) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al sesto grado; c) unita' immobiliare che ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e' adibita ad abitazione e posseduta a titolo di proprieta' ed usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 2. di confermare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione princiale in L. 220.000 limitatamente ai paragrafi (1.a e 1.c). (Omissis). 01X50495; COMUNE DI SERRAPETRONA Il comune di SERRAPETRONA (provincia di Macerata) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 7 per mille; abilitazione principale: 5,8 per mille; 2. di determinare, ai sensi e per gli effetti del citato art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1966 in lire 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X50496; COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO Il comune di SERRA SANT'ABBONDIO (provincia di Pesaroe Urbino) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 la conferma dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con aliquota unica del 5,6 per mille, in conformita' all'art. 6, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, cosi' come sostituito dal comma 53, dell'art. 3, legge n. 662/1996. (Omissis). 01X50497; COMUNE DI SERRACAPRIOLA Il comune di SERRACAPRIOLA (provincia di Foggia) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure e modalita' di applicazione: ===================================================================== Aliquote in vigore anno 2001| Tipologie immobiliari ===================================================================== 5,5 per mille |Terreni e aree edificabili --------------------------------------------------------------------- |Terreni agricoli posseduti da |coltivatori diretti o da imprenditori |agricoli condotti direttamente (art. 9 |decreto legislativo n. 504/1992 e art. 5 per mille |58 decreto legislativo n. 446/1997) --------------------------------------------------------------------- 5 per mille |Abitazione principale --------------------------------------------------------------------- 6 per mille |Altri fabbricati 2. di elevare la detrazione per l'abitazione principale univocamente per tutti i contribuenti aventi diritto, a lire 250.000. (Omissis). 01X50498; COMUNE DI SERRASTRETTA Il comune di SERRASTRETTA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicare nell'ambito di questo comune, nella misura del 5,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 01X50499; COMUNE DI SESTRIERE Il comune di SESTRIERE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 (sette) per mille, confermando in L. 500.000 la detrazione come nell'anno 2000, proponendone l'approvazione al Consiglio Comunale, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta considerando il primo box auto come pertinenza dell'abitazione principale, come da regolamento; 2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 (quattro virgola cinque) per mille, per gli alberghi e residences che garantiscono un'apertura di almeno 180 giorni tra stagione invernale ed estiva di cui minimo 40 giorni nella stagione estiva (intendendo per stagione estiva il periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 agosto); (Omissis). 01X50500;