(all. 8 - art. 1)
                    COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO

   Il   comune  di  RIVAROLO  MANTOVANO  (provincia  di  Mantova)  ha
adottato,  il  23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Aliquota del 4 per mille:
   per  gli  interventi  di  ristrutturazione di cui agli articoli 31
lett. c) e lettera d) della legge n.457/1978 che interessano l'intero
fabbricato  vincolato  ai  sensi dell'art. 49 delle norme tecniche di
attuazione  del P.R.G.C. L'applicazione dell'aliquota ridotta decorre
dalla  data  di  rilascio  della  concessione  edilizia  e  fino alla
comunicazione  di fine lavori che non deve superare il limite dei tre
anni  dalla  data del rilascio della concessione. L'eventuale proroga
della  concessione  non  da'  diritto  all'applicazione dell'aliquota
ridotta.  La  comunicazione  dell'applicazione  dell'aliquota ridotta
deve  essere  effettuata  in  sede  di  denuncia  I.C.I., Nel caso di
mancata  esecuzione  dei  lavori  il  contribuente  deve  versare  la
differenza   I.C.I.   (tra   l'aliquota  dovuta  e  quella  agevolata
applicata) maggiorata delle relative soprattasse e interessi;
   per   gli   immobili   messi   a   disposizione   della   pubblica
amministrazione per interventi di edilizia residenziale pubblica.
   Aliquota del 5 per mille:
   per  gli  immobili  adibiti  ad abitazione principale del soggetto
passivo.  A questi immobili si applica la detrazione di imposta di L.
200.000  (fissata  dall'art.  8, commna 2, del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662). La stessa detrazione si applica agli
alloggi  regolarmente  assegnati  dagli Istituti Autonomi per le Case
Popolari;
   per  gli  immobili  adibiti  ad abitazione principale del soggetto
passivo  avente redditi familiari pari o inferiori a L. 13.000.000 si
applica la detrazione di imposta di L. 400.000. Per beneficiare della
detrazione  di  L.  400.000  il  soggetto  passivo  di  imposta  deve
presentare   all'ufficio  Tributi  del  comune  un'autocertificazione
comprovante  la situazione reddittuale del nucleo familiare, entro il
termine stabilito per la presentazione della denuncia I.C.I.
   Deve  considerarsi  direttamente  adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata;
   per  gli immobili dati in uso gratuito ad ascendenti e discendenti
di primo grado che li utilizzano come abitazione principale.
   Aliquota 5,3 per mille:
   per  gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che le
utilizzino  come  abitazione  principale  (art. 4 comma 1 del decreto
legislativo  8  agosto  1996,  n. 437, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 ottobre 1996, n. 556);
   per  Iabitazione ( da intendersi una sola abitazione) posseduta in
aggiunta  alla  abitazione  principale  e  tenuta  a disposizione dal
soggetto  passivo  (immobile  con allacciamento utenze e assoggettato
per  l'intera  superficie  a  tassa  rifiuti).  La  comunicazione per
l'individuazione  dell'abitazione tenuta a disposizione dovra' essere
effettuata in sede di denuncia I.C.I;
   agli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni.
   Aliquota del 7 per mille:
   per  tutti  gli  immobili  posseduti  e  non  rientranti  nei casi
specificatamente individuati nelle precedenti aliquote.
   (Omissis).
   01X50421;
                         COMUNE DI RIVAROSSA

   Il  comune  di  RIVAROSSA  (provincia di Torino) ha adottato, il 9
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare,  per  le  ragioni e motivazioni indicate nella
premessa  narrativa,  per  l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta Comunale sugli Immobili, nella misura del 5 per mille;
   2.  di  recepire  la  proposta  formulata  con deliberazione della
giunta comunale n. 5 del 15 febbraio 2001, stabilendo, per le ragioni
e   motivazioni  indicate  nella  premessa  narrativa,  relativamente
all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, quanto segue:
   detrazione per abitazione principale di L. 200.000;
   equiparazione,  ai  fini  dell'aliquota ridotta e della detrazione
d'imposta,  all'abitazione  principale  come  intesa dall'articolo 8,
comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 di:
   unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziano  o  disabile  che  acquisisce la residenza in istituto di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
   abitazione  concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino
al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
   abitazione  locata,  con  contratto registrato, da soggetto che la
utilizza come abituale e principale;
   3. di confermare, inoltre, un'aliquota agevolata dell'I.C.I., pari
all'1  per  mille,  per  gli  interventi  di  recupero del patrimonio
edilizia,  previsti  nell'art.  1,  comma  5, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
   (Omissis).
   01X50422;
                         COMUNE DI ROBBIATE

   Il  comune  di  ROBBIATE  (provincia  di Lecco) ha adottato, il 27
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  determinare  per  l'anno 2001 l'aliquota dell'Imposta Comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille.
   (Omissis).
   01X50423;
                      COMUNE DI ROCCA DE' BALDI

   Il  comune di ROCCA DE' BALDI (provincia di Cuneo) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille;
   2. Di stabilire le sottoindicate agevolazioni in materia (I.C.I.):
   detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita a dimora
abituale del contribuente.
   (Omissis).
   01X50424;
                       COMUNE DI ROCCAFORZATA

   Il  comune di ROCCAFORZATA (provincia di Taranto) ha adottato, l'8
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  applicare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) nel seguente
modo:
   unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
   unita'  immobiliare  non  adibita  ad abitazione principale: 7 per
mille;
   aree fabbricabili e terreni agricoli: 6 per mille.
   3.  di  confermare  la  detrazione per abitazione principale nella
misura di L. 220.000;
   (Omissis).
   01X50429;
                      COMUNE DI ROCCA GRIMALDA

   Il   comune  di  ROCCA  GRIMALDA  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato,  il  20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   approvare per il 2001 le seguenti aliquote (I.C.I.):
   abitazione principale: 5,5 per mille;
   pertinenze abitazione principale: 5,5 per mille;
   ogni altro bene immobile oggetto passivo d'imposta: 6,5 per mille;
   detrazione per abitazione principale: L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50425;
                       COMUNE DI ROCCA MASSIMA

   Il  comune  di ROCCA MASSIMA (provincia di Latina) ha adottato, il
21   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille.
   (Omissis).
   01X50426;
                       COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

   Il  comune di ROCCAPIEMONTE (provincia di Salerno) ha adottato, il
1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  approvare,  come  approva,  per  l'anno  2001  le aliquote
(I.C.I.)cosi' articolate:
   a)   5   per   mille   per   l'abitazione  principale;  usufruisce
dell'aliquota  del  5  per  mille  e  della  detrazione 1a casa anche
l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado;
   b) 6 per mille per tutti gli altri immobili;
   c) detrazione prima casa L. 200.000;
   d)  aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari di
immobili   che  eseguano  interventi  volti  al  recupero  di  unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei centri storici, ovvero rivolti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti,  per  la  durata  di  tre anni dall'inizio dei lavori, ai
sensi dell'art. 6-bis del regolamento (I.C.I.);
   e)  aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari di
locali  all'interno  del  centro antico dati in locazione, comodato o
altro,  finalizzati  a  nuove  iniziative imprenditoriali promosse da
giovani  (18  -  32  anni) o donne ai sensi del regolamento attuativo
della  legge n. 215/1992, il tutto risultante da un contratto redatto
in forma scritta e registrato.
   (Omissis).
   01X50427;
                    COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO

   Il  comune di ROCCA SANTO STEFANO (provincia di Roma) ha adottato,
il   7  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille, pari a quella
stabilita nell'anno 2000 e precedenti e con le riduzioni e detrazioni
previste per legge.
   (Omissis).
   01X50428;
                       COMUNE DI ROCCAVIGNALE

   Il comune di ROCCAVIGNALE (provincia di Savona) ha adottato, il 24
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504,  l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  per  l'anno  2001,  nella misura del 6 per mille
tutte   le  tipologie  di  immobili  e  confermare  nel  contempo  la
detrazione per la prima abitazione nella misura di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50430;
                        COMUNE DI ROCCAVIONE

   Il  comune  di  ROCCAVIONE  (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di mantenere, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,7 per mille.
   2.  di mantenere l'aliquota agevolata, pari al 3 per mille, per la
durata  di anni tre dalla data di inizio dei lavori per interventi di
recupero  di  immobili  inagibili  ovvero  inabitabili, giusto quanto
previsto  dalla  legge  15  dicembre  1997, n. 446, art. 59, comma 1,
lettera h).
   3.  di mantenere l'aliquota differenziata del 6,5 per mille per le
seguenti fattispecie:
   seconde  case  non  cedute  in locazione con regolare contratto di
affitto e loro relative pertinenze;
   fabbricati adibiti ad attivita' produttive.
   4.  di  mantenere  la detrazione per l'abitazione principale in L.
200.000.
   (Omissis).
   01X50431;
                        COMUNE DI ROCCAVIVARA

   Il  comune  di  ROCCAVIVARA (provincia di Campobasso) ha adottato,
l'11   marzo   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di   fissare,  nella  misura  del  5  per  mille,  l'aliquota  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per
l'anno 2001.
   (Omissis).
   01X50432;
                          COMUNE DI RODANO

   Il comune di RODANO (provincia di Milano) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  determinare  l'aliquota  dell'Imposta  Comunale sugli Immobili
(I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille;
   (Omissis).
   Di  stabilire,  per  l'anno  2001,  la  detrazione d'imposta di L.
200.000 secondo quanto disposto dalla legge 662/1996.
   (Omissis).
   01X50433;
                      COMUNE DI RODI GARGANICO

   Il  comune di RODI GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, il
20   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  stabilire,  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  6 del decreto
legislativo30  dicembre  1992,  n.  504,  cosi'  come  modificato  ed
integrato  con  la  legge  n.  662/1996  e  dall'art.  58 del decreto
legislativo   15   dicembre  1997,  n.  446,  aliquote  diversificate
dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2001 nel
territorio del comune di Rodi Garganico come appresso specificato:
   1) aliquota ordinaria 6 per mille;
   2) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille;
   3)  aliquota  per  alloggi  posseduti  in aggiunta alle abitazioni
principali 7 per mille;
   4) aliquota per alloggi non locati 7 per mille;
   5)  aliquota  per  alloggi  adibiti ad abitazione principale 6 per
mille;
   6)  aliquota  per  alloggi  locati  con contratto registrato ad un
soggetto che li utilizzi come abitazione principale 6 per mille.
   Di stabilire, altresi', in L. 300.000 l'ammontare delle detrazioni
per  l'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare adibita da abitazione
principale.
   (Omissis).
   01X50434;
                       COMUNE DI RODI' MILICI

   Il  comune  di RODI' MILICI (provincia di Messina) ha adottato, il
27   dicembre   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare al 5 per mille l'aliquota per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.
   2. di fissare la detrazione a L. 250.000 per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale.
   3.  di fissare al 6 per mille l'aliquota per immobili posseduti in
aggiunta all'abitazione principale, terreni e aree fabbricabili.
   (Omissis).
   01X50435;
                      COMUNE DI ROMANO CANAVESE

   Il comune di ROMANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. aliquota (I.C.I.): 5,5 per mille;
   2. detrazione per abitazione principale: L. 250.000;
   3. versamenti su c/c postale n. 40268104.
   (Omissis).
   01X50436;
                        COMUNE DI RONCIGLIONE

   Il comune di RONCIGLIONE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   con  decorrenza 1o gennaio 2001, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001
e' stabilita nelle seguenti misure:
   a)  immobili destinati ad abitazione principale, aliquota: 4,5 per
mille;
   b)  immobili  di  abitazione  non adibite ad abitazione principale
(seconde case), aliquota: 5,5 per mille;
   c) tutti gli altri immobili, comprese le pertinenze di abitazioni.
aliquota: 5 per mille.
   L'importo  della  detrazione  per la prima casa e' stabilito in L.
250.000;  detta  detrazione  e' applicabile fino alla sua concorrenza
anche sulle pertinenze della prima casa fino al massimo di 1 immobile
di pertinenza.
   (Omissis).
   01X50437;
                      COMUNE DI RONCO BRIANTINO

   Il comune di RONCO BRIANTINO (provincia di Milano) ha adottato, il
16   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.l.)  nella  misura  unica  del  5,5  per mille,
riconfermando quindi l'aliquota applicata negli anni precedenti;
   2.  di determinare, confermando quanto gia' determinato per l'anno
2000,   l'ulteriore   detrazione   dell'imposta   per  le  abitazioni
principali,  come  definita dal secondo comma dell'art. 8 del decreto
legislativo  n.  504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni,
elevando  per  l'anno  2001 la detrazione da L. 200.000 a L. 300.000,
nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal  terzo  comma del succitato
decreto legislativo n. 504/1992.
   Di  tale  ulteriore  detrazione  potranno  beneficiare  i soggetti
passivi dell'imposta appartenenti alle seguenti categorie:
   a)  pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F.,
di  tutti  i  componenti  del nucleo familiare, fino a L. 26.500.000,
piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
   b)  portatori  di handicap con attestato di invalidita' civile con
reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti
del  nucleo  familiare,  fino  a L. 26.500.000, piu' L. 2.000.000 per
ogni persona a carico;
   c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini l.R.P.E.F.,
di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 26.500.000, piu'
L. 2.000.000 per ogni persona a carico.
   Nel  caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap
nei  nuclei  suddetti  di  portatori  di  handicap,  con attestato di
invalidita'  civile,  o  nel  caso di presenza di persone anziane non
auto  sufficienti  con  certificazione  medica  dell'azienda  A.S.L.,
sempre  se  conviventi,  l'aumento  del  reddito  e'  elevato  da  L.
2.000.000. a L. 3.000.000;
   2.  saranno  escluse  dalla  maggiorazione  della detrazione da L.
200.000.  a  L.  300.000  tutte le unita' immobiliare classificate in
catasto in A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui al
punto 1, lett. A);
   3. coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione per l'anno
2001 dovranno inoltrare domanda entro il 21 giugno 2001;
   4.  le  maggiori detrazioni saranno concesse a seguito valutazione
da parte del funzionario responsabile.
   (Omissis).
   01X50438;
                          COMUNE DI ROSARNO

   Il  comune  di ROSARNO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  come  in  premessa
riportata e quindi:
   di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote:
   1. aliquota ordinaria del 6 per mille;
   2. aliquota ridotta del 5 per mille per:
   a) abitazione principale;
   b)  unita'  immobiliari  locate,  con  contratto registrato, ad un
soggetto che la utilizza come abitazione principale;
   c)  unita'  immobiliari  non  locale,  possedute  da  anziani e da
disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;
   d)   unita   immobiliari  dei  soggetti  passivi  e  dei  soci  di
cooperative  edili,  a  proprieta'  indivisa,  residenti  nel comune,
direttamente adibita ad abitazione principale;
   e)  unita'  immobiliari  assegnate  dagli  Istituti  Autonomi Case
Popolari a soggetto che li utilizza come abitazione principale;
   f)  unita'  immobiliari  nelle diverse tipologie appartenenti agli
enti senza scopo di lucro.
   3.  aliquota  ridotta del 3 per mille a favore dei proprietari che
eseguiranno  nel biennio 2000/2001 interventi di recupero di immobili
inagibili o inabitabili e interventi su immobili di interesse storico
o architettonico, localizzati nel centro storico.
   (Omissis).
   01X50439;
                         COMUNE DI ROVAGNATE

   Il  comune  di  ROVAGNATE  (provincia  di Lecco) ha adottato, il 5
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare,  per  i  motivi di cui in premessa, per l'anno
2001,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  che sara'
applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;
   (Omissis).
   01X50440;
                          COMUNE DI ROVATO

   Il  comune  di  ROVATO  (provincia  di  Brescia) ha adottato, il 5
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   aliquota ridotta: 4 per mille;
   aliquota ordinaria: 6 per mille;
   aliquota diversificata: 7 per mille;
   detrazione per abitazione principale: L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50441;
                    COMUNE DI S. STEFANO DI MAGRA

   Il  comune  di  S.  STEFANO  DI  MAGRA (provincia di La Spezia) ha
adottato,  il  21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto
che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta sugli immobili
(I.C.I.),  istituita con decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n.
504;
=====================================================================
N.D.|            TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI            |ALIQUOTE PROP ‰
=====================================================================
 1  |abitazioni principali                           |      5,5
---------------------------------------------------------------------
 2  |altri fabbricati                                |       7
---------------------------------------------------------------------
 3  |aree fabbricabili                               |       7
---------------------------------------------------------------------
 4  |fabbr. realizzati per la vendita x 3 anni       |       4
---------------------------------------------------------------------
    |abitaz. princip. per immobile posseduto a titolo|
    |di proprietà o usufrutto da anziani o disabili  |
 5  |con resid. in istit. di ricovero                |      5,5
   2. di determinare, ai sensi dell'art, 8 del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504, come sostituiti dall'art. 3, comma 55 della
legge  23  dicembre  1996,  n. 662 e decreto legge n. 49 del 10 marzo
1997:
   a)   la  detrazione  per  abitazione  principale  per  cooperative
edilizie  e  proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei
soci assegnatari, alloggi assegnati dallo IACP e immobili posseduti a
titolo  di proprieta' da anziani o disabili ricoverati in istituti di
ricovero in L. 200.000;
   b)  la  detrazione  per  categorie  di  soggetti  in situazione di
particolare  disagio  economico  o  sociale (D.L. n. 49/1997); che si
trovano  nelle  condizioni  come meglio specificate in premessa in L.
500.000;
   c)  l'aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali date
in comodato ad un figlio o ad un genitore;
   3.  che  coloro che ritengono di avere diritto alla detrazione per
l'anno  2001 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il giorno 31
maggio  2001.  La  domanda  dovra' essere redatta su appositi modelli
messi a disposizione dal comune;
   4. (Omissis).
   5.  che  le  maggiori  detrazioni  per le categorie di particolari
situazioni di disagio economico e sociale saranno concesse:
   a) con determinazione del funzionario responsabile di cui all'art.
11,  comma  4  del  decreto legislativo n. 504/1992 per i casi di cui
alla lettera a), b), e), d);
   b)  con  deliberazione della GM, sentito il parere del funzionario
responsabile, per i casi di cui alla lettera c).
                                                             Allegato
   Limiti   di   reddito  familiare  annuo  da  considerare  ai  fini
delladeterminazione della maggiorazione riduzione per la prima casa
                             Tabella a)
=====================================================================
N. componenti nucleo familiari |Limite di reddito |
=====================================================================
               1               |                  |Fino a 13.500.000
               2               |da 13.500.001     |   a 18.500.000
               3               |da 18.500.001     |   a 22.500.000
            4 o più            |da 22.500.001     |   a 26.500.000
                             Tabella b)
=====================================================================
N. componenti nucleo familiari |Limite di reddito |
=====================================================================
               1               |                  |Fino a 15.500.000
               2               |da 15.500.001     |   a 19.500.000
               3               |da 19.500.001     |   a 23.500.000
               4               |da 23.500.001     |   a 27.500.000
               5               |da 27.500.001     |   a 31.500.000
   (Omissis).
   01X50442;
                    COMUNE DI S. PIETRO AVELLANA

   Il  comune  di  S.  PIETRO  AVELLANA  (provincia  di  Isernia)  ha
adottato,  il  24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di determinare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per il
concorrente  anno  2001  nella misura del 5,5 per mille per tutti gli
immobili.
   (Omissis).
   01X50443;
                          COMUNE DI SACILE

   Il  comune  di  SACILE  (provincia di Pordenone) ha adottato, il 5
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  approvare per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria (I.C.I.) -
Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 6 per mille.
   2. di approvare, per l'anno 2001 l'aliquota ridotta (I.C.I.) nella
misura  del 4 per mille per i soggetti passivi; quali persone fisiche
e  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  nonche'  per quelle locate con contratto registrato ad un
soggetto,  residente  nel  comune,  che  la  utilizzi come abitazione
principale.
   3.  di  approvare,  per  l'anno  2001, l'aliquota ridotta (I.C.I.)
nella misura del 4 per mille da applicarsi esclusivamente alle unita'
immobiliari  inserite  al  catasto  urbano  con  categoria  C/2 e C/6
pertinenze dell'abitazione principale o abitazione locata.
   4.  di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale
(aliquota  ridotta  con  detrazione) l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta' usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili
che  acquisiscano  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti
locata o comunque utilizzata.
   5.  di  considerare abitazione principale anche quella concessa in
comodato  a  parenti  entro  il  secondo grado che hanno stabilito la
propria  residenza,  con  aliquota ridotta e detrazione come previsto
dal regolamento.
   6.  i  beneficiari  dell'aliquota  ridotta per abitazioni locate o
residenti  in  istituti  o  concesse in comodato, possono calcolare e
versare   l'imposta  relativa  solo  se  presenteranno  una  apposita
dichiarazione predisposta dall'Ufficio Tributi.
   (Omissis).
   1.  di  approvare, per anno 2001, una detrazione di L. 250.000 per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo residente nella stessa.
   2.  di  approvare, per l'anno 2001 ,un aumento della detrazione da
L.  250.000 a L. 350.000 a favore del contribuente appartenente ad un
nucleo   familiare   che  denunci,  per  l'anno  d'imposta  2000,  un
imponibile IRPEF non superiore a quanto segue:
   n. 1 componente limite reddito annuo L. 14.000.000;
   per ogni componente in piu' L. 2.000.000 annue.
   L'applicazione   della  maggior  detrazione  e'  subordinata  alle
condizioni:
   che  l'abitazione  sia  occupata  da  un  solo  nucleo  familiare,
diversamente   per   nucleo  familiare  si  intende  l'insieme  degli
occupanti;
   essere  proprietari  della  sola  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale con eventuali pertinenze;
   nessun  componente del nucleo familiare deve essere proprietario o
usufruttuario di alcun altro bene immobile;
   non  aver  venduto  nell'anno  2000  beni  immobili  per un valore
superiore ai 70 milioni.
   Sono  escluse  dal  beneficio  le  unita' immobiliare classificate
nella categoria A/1, A/8 e A/9;
   Le condizioni devono sussistere alla data del 1o gennaio 2001.
   3.  i  beneficiari  della  maggiore  detrazione di cui al punto 2,
possono  calcolare e versare l'imposta relativa solo se presenteranno
una apposita dichiarazione predisposta dall'Ufficio Tributi.
   (Omissis).
   01X50444;
                      COMUNE DI SALA CONSILINA

   Il comune di SALA CONSILINA (provincia di Salerno) ha adottato, il
23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire, per le motivazioni illustrate in premessa, che,
per l'esercizio 2001, le aliquote relative all'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) rimangono confermate, nella stessa misura applicata
nell'esercizio finanziario 2000, come di seguito esposte:
   a) aliquota 5,5 per mille da applicare agli immobili qualificabili
come prima casa e relativi immobili pertinenziali;
   b)  aliquota  6  per  mille,  da  applicare  agli  altri immobili,
rappresentati   da  seconde  case,  case  sfitte,  aree  edificabili,
eccetera;
   c)  aliquota 4 per mille da applicare a favore dei proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali.  L'aliquota  agevolata e' applicata limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori:
   2.  di  confermare  in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50445;
                          COMUNE DI SALUZZO

   Il comune di SALUZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille
l'aliquota   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)  da
applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci
di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune,
per  unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale
e relative pertinenze.
   2.  di determinare per l'anno 2001 nella misura del 5,4 per mille,
l'aliquota   dell'Imposta   Comunale   sugli   Immobili  (I.C.I.)  da
applicarsi a carico dei possessori di terreni.
   3. di determinare, per l'anno 2001, nella misura del 5,9 per mille
l'aliquota   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)  da
applicarsi a carico dei possessori di fabbricati diversi dalle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale.
   4.  di  determinare, per l'anno 2001, nella misura del 7 per mille
l'aliquota   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)  da
applicarsi a carico dei possessori di aree fabbricabili.
   5.  di  determinare  per  l'anno  2001,  in misura del 7 per mille
l'aliquota   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)  da
applicarsi  a  carico dei possessori di alloggi non locati e relative
pertinenze. La locazione deve risultare da contratto registrato.
   Sono  esclusi  dall'applicazione dell'aliquota del 7 per mille gli
immobili:
   per  i  quali  il  periodo  di  non  locazione  risulta  nel corso
dell'anno uguale o inferiore a 180 giorni;
   concessi in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado ivi
residenti  anagraficamente  e  regolarmente  a  ruolo  per  la  tassa
smaltimento rifiuti;
   sfitti,  costruiti  da  non  piu'  di  tre anni, realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente l'attivita' di costruzione o alienazione di immobili;
   gia'  abitazione  principale,  tenuta  a disposizione di anziani e
disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti.
   6.  di  fissare,  per  l'anno 2001, l'aumento della detrazione per
l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000.
   7.  di  determinare  in L. 300.000, per l'anno 2001, la detrazione
per  l'abitazione  principale  dei cittadini in condizioni disagiate,
che si trovano nella seguente situazione:
   soggetto  passivo  e  componenti del nucleo familiare titolari, su
tutto  il territorio nazionale, dei diritto di proprieta', usufrutto,
uso  ed  abitazione  di  un  unico  immobile  adibito  ad  abitazione
principale, con eventuale rimessa o posto macchina e cantina.
   Il  reddito  complessivo  conseguito  nell'anno  2000  dall'intero
nucleo  familiare convivente di appartenenza del soggetto passivo non
deve essere superiore a:
   L.  14.000.000  se  il  nucleo  familiare  e' composto da una sola
persona;
   L. 24.000.000 se il nucleo familiare e' composto da due persone;
   L. 30.000.000 se il nucleo familiare e' composto da tre persone;
   L.  34.000.000  se  il  nucleo  familiare  e'  composto da quattro
persone;
   L.  36.000.000  se  il  nucleo  familiare  e'  composto  da cinque
persone;
   L. 38.000.000 se il nucleo familiare e' composto da sei persone;
   L.  40.000.000  se  il nucleo familiare e' composto da piu' di sei
persone.
   Nel  computo  vanno  inclusi  tutti i redditi, anche quelli esenti
IRPEF previsti dal TUIR vigente.
   L'agevolazione  non  si  applica  nel  caso  di unita' immobiliare
censita in catasto nelle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9.
   La  detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale
si  protrae  tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione  principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
   Per  poter  usufruire  dell'agevolazione  il soggetto passivo deve
presentare   domanda   attestante  le  condizioni  sopraindicate,  in
conformita'  ai modelli predisposti dall'ufficio tributi, entro il 30
giugno 2001.
   Nel  caso  il soggetto passivo acquisisca, a titolo di proprieta',
usufrutto,  uso  od  abitazione,  l'immobile  adibito  ad  abitazione
principale  dopo il termine suddetto, dovra' presentare la domanda di
agevolazione entro il 20 dicembre 2001.
   (Omissis).
   01X50446;
                  COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO

   Il  comune  di SAN BARTOLOMEO IN GALDO (provincia di Benevento) ha
adottato,  il  7  marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di apportare le seguenti variazioni in materia di aliquote per
l'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2001:
   aliquota per abitazione principale: dal 5 al 5,5 per mille;
   aliquota ordinaria: invariata al 7 per mille;
   detrazione per abitazione principale: invariata di L. 200.000.
   2.  di  stabilire  che  vengono  eliminate tutte le altre aliquote
precedentemente  stabilite, fermo restando l'applicazione delIart. 3,
comma  55,1o periodo della legge n. 662/1996 per le riduzioni del 50%
per i fabbricati dichiarati inagibili.
   (Omissis).
   01X50447;
                COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

   Il comune di SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (provincia di Bologna) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   Di  applicare  per  l'anno  2001  l'aliquota I.C.I. al 6 per mille
dando  atto  che  la  detrazione per l'abitazione principale e' di L.
225.000.
   (Omissis).
   01X50448;
                COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

   Il comune di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (provincia di Firenze) ha
adottato,  il  5  marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di stabilire, per l'anno 2001:
   A)  nella  misura  del  4  per mille l'aliquota da applicarsi alle
unita' immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro;
   B)  nella  misura  del 4,5 per mille l'aliquota da applicarsi alle
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale, nonche' alle
loro  pertinenze,  classificate o classificabili nelle categorie C/2,
C/6  e  C/7,  limitatamente a n. 1 unita' per categoria, considerando
tali,  soltanto  ai  fini  dell'applicazione di detta aliquota, e non
anche ai fini della spettanza della detrazione:
   l'abitazione   locata  con  contratto  tipo  concordato  ai  sensi
dell'art.  2,  comma  3,  della  legge  9  dicembre  1998,  n. 431, a
conduttore che la utilizza come abitazione principale;
   l'abitazione  concessa  in  uso  gratuito  dal soggetto passivo ad
ascendenti  o  discendenti  di  primo  grado  che  la utilizzano come
abitazione principale;
   l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
   le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
   gli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le
case popolari;
   C)  nella  misura  del  9  per mille l'aliquota da applicarsi alle
unita'  immobiliari  classificate o classificabili in categoria A con
esclusione  dei fabbricati censiti o censibili in categoria A/10, che
siano  tenute  sfitte,  a  disposizione od utilizzate per usi diversi
dalla  civile  abitazione,  per  le  quali non risultino essere stati
registrati  contratti di locazione da almeno due anni, computati alle
date  di  scadenza dei versamenti dell'imposta; D) nella misura del 7
per mille l'aliquota da applicarsi:
   a) alle aree fabbricabili;
   b) ai fabbricati classificati o classificabili in cat. A/10;
   c)  alle  unita'  immobiliari  indicate  al punto C), per le quali
risultino  essere  stati  registrati  contratti di locazione entro il
termine di due anni dalla scadenza dei versamenti dell'imposta;
   d)  alle  unita'  immobiliari urbane ultimate da meno di due anni,
computati alla data di scadenza dei versamenti d'imposta;
   e)  alle unita' immobiliari urbane delle quali il soggetto passivo
abbia acquistato il possesso da meno di due anni, computati alle date
di versamento dell'imposta.
   E)  nella misura del 6,8 per mille l'aliquota da applicare a tutte
le   altre   unita'   immobiliari   urbane,   nonche',   in  caso  di
contitolarita'  del  diritto  di proprieta' o di altro diritto reale,
alla  quota di essi spettante al contitolare non residente, ancorche'
ascendente  o  discendente  di  primo grado del compossessore che ivi
abbia stabilito la propria residenza anagrafica.
   2.  di  determinare  per  l'anno  2001 la detrazione per le unita'
immobiliari   direttamente   adibite  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo dell'Imposta comunale sugli immobili di cui al comma
2  dell'art.  8  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
succ. mod. in L. 300.000.
   3.  di  sottoporre  all'approvazione  del  Consiglio  comunale  la
seguente  articolazione dei nuclei familiari per scaglioni di reddito
imponibile  I.R.P.E.F.,  ai  fini  del  riconoscimento della maggiore
detrazione per abitazione principale:
=====================================================================
Numero componenti il nucleo familiare anagrafico| Reddito familiare
=====================================================================
                       1                        |fino a L. 8.000.000
                       2                        |fino a L. 13.000.000
                       3                        |fino a L. 19.000.000
   Il  limite  di  reddito familiare di L. 19.000.000 e' aumentato in
ragione di L. 5.500.000 per ogni ulteriore familiare;
   il  reddito  di riferimento e' dato dal reddito imponibile ai fini
I.R.P.E.F.  relativo  all'anno  precedente  a quello cui l'imposta si
riferisce  ed  il  reddito  derivante  .da  lavoro  dipendente e/o da
pensione deve essere computato con riduzione del 40%.
   Per  i  nuclei  familiari  anagrafici  ove siano presenti soggetti
disabili  gravi con invalidita' permanente, anche lavorativa, pari al
100%  e, comunque, non in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita,  purche'  non  ricoverati  in  strutture pubbliche o private, i
limiti  di  reddito  familiare  siano  aumentati  in  ragione  di  L.
11.000.000.
   4. di aumentare a L. 500.000 la maggiore detrazione per abitazione
principale  spettante ai nuclei familiari aventi i requisiti indicati
al punto 3).
   (Omissis).
   01X50449;
                       COMUNE DI SAN CIPIRELLO

   Il  comune di SAN CIPIRELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il
28   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   abitazioni principale: 4 per mille;
   abitazioni  locate  con regolare contratto; immobili diversi dalla
categoria catastale A ; aree fabbricabili: 5 per mille;
   seconde case con categoria catastale A e case sfitte con categoria
catastale A : 6 per mille;
   detrazione   per   l'unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale: L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50450;
                  COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO

   Il  comune  di  SAN  CIPRIANO  PICENTINO (provincia di Salerno) ha
adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto
che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
   1. Abitazione principale: 5,8 per mille;
   2. Altri immobili: 7 per mille;
   3. Immobili non locati da almeno due anni: 8.
   2.  di  determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:
   1. Abitazione principale L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50451;
                  COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI

   Il  comune  di  SAN  COLOMBANO  CERTENOLI (provincia di Genova) ha
adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di confermare per l'anno 2001 la stessa aliquota applicata per
l'imposta  comunale sugli immobili I.C.I. stabilita per l'anno 2000 e
precisamente:
   aliquota: 6 per mille;
   detrazione per abitazione principale: L. 230.000.
   (Omissis).
   01X50452;
                   COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

   Il  comune  di  SAN  DAMIANO  AL  COLLE  (provincia  di  Pavia) ha
adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare per l'esercizio finanziario 2001 l'aliquota del
5,5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili;
   2.  di  dare  atto  che  e'  applicata  la detrazione prevista dal
decreto   legislativo  n.  504/1992  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
   (Omissis).
   01X50453;
                    COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

   Il comune di SAN DONATO DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato,
il   6   marzo   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno  2001  le aliquote I.C.I. (imposta
comunale  sugli  immobili)  gia' determinate per l'anno 2000 nel modo
seguente:
   a)  abitazione  principale  e  sue  pertinenze:  4  per  mille con
detrazione di L. 220.000;
   b)  abitazione in uso gratuito a figli coniugati e genitori: 4 per
mille senza detrazione;
   c) abitazione secondaria: 6 per mille;
   d) altre unita' immobiliari: 6 per mille;
   e) aree edificabili: 7 per mille.
   (Omissis).
   01X50454;
                         COMUNE DI SAN FELE

   Il  comune  di  SAN  FELE  (provincia di Potenza) ha adottato, il5
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare l'aliquota da applicarsi per l'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per l'anno 2001.
   (Omissis).
   01X50455;
                      COMUNE DI SAN FERDINANDO

   Il  comune  di  SAN  FERDINANDO  (provincia di Reggio Calabria) ha
adottato,  il  20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare,  in via confermativa, per l'anno 2001, l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del
6 per mille;
   di determinare, altresi', nella misura di L. 200.000 la detrazione
d'imposta   per   le   unita'   immobiliari  adibite  ad  attivazioni
principali,  in conformita' alla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55,
punto 2.
   (Omissis).
   01X50456;
                  COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE

   Il  comune  di  SAN  GERMANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha
adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  ridurre  dello 0,25 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1
del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dando atto che per
l'anno 2001, sara' applicata nella misura del 5,6 per mille;
   2.  di  confermare  l'aliquota  agevolata dell'I.C.I. a favore dei
proprietari   che  eseguono  interventi  previsti  nel  quinto  comma
dell'art.  1,  leggen.  446/1997  nella misura del 2 per mille per la
durata  di tre anni dall'inizio dei lavori, limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi;
   (Omissis).
   3.  di  dare atto che rimane stabilita in L. 200.000 (e 103,29) la
detrazione  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo.
   (Omissis).
   01X50457;
                 COMUNE DI San GIACOMO DELLE SEGNATE

   Il  comune  di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (provincia di Mantova) ha
adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:
   a)  aliquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici.
L'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
   b)  aliquota  nella misura massima del 7 per mille per gli alloggi
non locati di proprieta' in aggiunta all'abitazione principale;
   c)  aliquota  nella  misura  del 5,5 per mille per tutti gli altri
immobili  con  detrazione  di L. 200.000 per l'abitazione principale,
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
   (Omissis).
   01X50458;
                   COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

   Il  comune  di  SAN  GIORGIO  DI  PIANO  (provincia di Bologna) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1.  di riconoscere, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3
del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, come sostituito
dalIart.  3,  comma  55  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, ed
integrato  con  l'art.  3  del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, un
aumento   di   L.  50.000  della  detrazione  di  imposta  I.C.I.  da
aggiungersi  alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista dallo stesso
art.  8  del  decreto legislativo n. 504/1992, portando la detrazione
stessa a L. 250.000, per i possessori di prima casa compresi garage e
cantina  (qualora  a  parte  accatastata) con esclusione delle unita'
immobiliari di categoria A1, A6, A7, A8 e A9, tenendo presente che il
beneficio  della  citata  ulteriore  detrazione  e'  subordinato alla
condizione   che  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare  non
possiedano  alcuna  proprieta' immobiliare sul territorio nazionale e
all'estero;
   2.  di dare atto che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al punto
1) dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti:
   A)  reddito  lordo  pro-capite  (imponibile  I.R.P.E.F.)  riferito
all'anno  2000  dei componenti il nucleo familiare non superiore a L.
18.000.000  annui  (debbono  essere  conteggiati  in  tale  limite  i
rendimenti  prodotti  da  eventuali  rendite  finanziarie,  BOT, CCT,
dividendi azionari, ecc.);
   B) non essere soggetto I.C.I., durante tutto l'anno di imposizione
per  altri  tipi  di  immobili  oltre  all'abitazione  principale  ed
all'eventuale  garage  e cantina relativi alla stessa. Anche nel caso
in  cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto,
uso  o  abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare;
   C) non essere proprietario di automobili di potenza superiore a 18
cavalli fiscali, autocaravan, di natanti a vela o a motore da diporto
superiore a ml 5, di non possedere aereomobili, cavalli da corsa o da
equitazione.
   Il   reddito   familiare   riferito   all'anno   2000  (18.000.000
moltiplicato  per il numero dei componenti il nucleo familiare) viene
elevato di una somma pari a L. 10.000.000:
   I) per la presenza nel nucleo familiare di:
   anziani con piu' di 65 anni di eta' compiuti al 1o gennaio 2001;
   persona  che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si
trovi  nella  assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un
proficuo   lavoro,   ovvero   se  minorenne,  che  abbia  difficolta'
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta'
(dette  condizioni  devono  risultare  da  idonea certificazione, che
dovra' essere esibita al comune a seguito di esplicita richiesta);
   Il)  per  nuclei familiari con almeno 5 componenti alla data del1o
gennaio dell'anno di imposizione;
   III) nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno
solo dei genitori;
   IV)  qualora,  per l'acquisto dell'abitazione principale sia stato
contratto  mutuo  ipotecario  da non piu' di 5 anni antecedenti il 1o
gennaio 2001;
   3. di stabilire che:
   i  contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta
attestante  la  sussistenza  dei necessari requisiti entro il termine
del versamento dell'ultima rata;
   i  contribuenti  che  presentano  la  richiesta  entro  i  termini
possono, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001, gia' tenere
conto  della  ulteriore  detrazione  richiesta;  l'amministrazione si
riserva  di  richiedere documentazione integrativa comprovante quanto
dichiarato;  nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le
sanzioni previste dalla normativa vigente;
   i  suddetti  requisiti  sono  validi  a  condizione  che gli altri
componenti il nucleo familiare del contribuente non siano essi stessi
contribuenti  I.C.I.  durante  tutto l'anno di imposizione, per altre
unita'  immobiliari  possedute  nell'intero  territorio  nazionale  o
posseduti all'estero;
   4.  di  dare  atto  che, in via generale, resta comunque valida la
detrazione fissata in L. 200.000 per le abitazioni principali, di cui
alla   delibera  giuntale  n.  112  del  20  dicembre  2000,  che  ha
determinato le aliquote e detrazioni I.C.I. a valere per l'anno 2001.
   (Omissis).
   01X50459;
                  COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO

   Il  comune  di  SAN  GIORGIO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha
adottato,  il  7  marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   A) di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che  sara' applicata in questo comune come
segue:
   aliquota: 4,5 per mille per abitazione principale e pertinenze;
   aliquota:  5  per  mille  per  fattispecie diversa dall'abitazione
principale e pertinenze;
   B)  di  fissare  in  L.  200.000  la  detrazione  per l'abitazione
principale e pertinenze.
   (Omissis).
   01X50460;
                   COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

   Il  comune  di  SAN  GIOVANNI  LUPATOTO  (provincia  di Verona) ha
adottato, il 12 febbraio e 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di   determinare,  (omissis),  per  l'anno  2001,  l'aliquota
ordinaria che sara' applicata in questo comune per l'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;
   2.  di  riconfermare  l'aliquota ridotta pari al 4 per mille per i
proprietari  che  concedono  in  locazione  a  titolo  di  abitazione
principale  immobili  alle  condizioni  stabilite  nei contratti-tipo
definiti  dagli  accordi  in  sede locale fra le organizzazioni della
proprieta'  edilizia  e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative e depositati presso il comune;
   3.  di  dare  atto  che l'applicazione di tale aliquota ridotta e'
subordinata   alla   presentazione   di   apposita  dichiarazione  da
predisporsi a cura del proprietario-locatore, con le stesse modalita'
previste  dall'art.  10  del  decreto  legislativo  n. 504/1992 e dal
vigente regolamento comunale.
   (Omissis).
   1.  di  elevare  a  L.  400.000  la  detrazione  dell'I.C.I. sugli
immobili  adibiti  ad  abitazione  principale,  siti  sul  territorio
comunale  per l'anno 2001, nei confronti dei contribuenti proprietari
di  una  sola  unita' immobiliare, comprese le pertinenze non locate,
che si trovano nelle seguenti condizioni:
   a) portatori di handicap riconosciuti al 100 %;
   b)  titolari di pensioni sociali, purche' nel nucleo familiare non
siano  compresi  altri  soggetti  titolari  di  reddito diverso dalla
pensione sociale;
   c)  contribuenti ricoverati in lungodegenza o in case protette col
contributo  comunale, per un periodo permanente superiore a sei mesi,
oppure  siano  non  autosufficienti e rimangono nella loro abitazione
con il contributo di assistenza domiciliare;
   d)  nell'ambito  della  famiglia  ci  sia un portatore di handicap
bisognoso  di  assistenza  continua  ovvero  siano  presenti pazienti
portatori  di patologie invalidanti gravi (quali ad esempio: sclerosi
a   placche,   AIDS,  pazienti  oncologici,  portatori  di  morbo  di
Helzeimer)  che  ne  facciano  richiesta.  In tal caso l'agevolazione
viene  concessa  in  presenza di un reddito complessivo familiare non
superiore a L. 80.000.000;
   2.  di  dare  atto  che  i  contribuenti  in possesso dei suddetti
requisiti  devono  certificare  di  trovarsi  in  una  delle predette
condizioni, mediante produzione di apposita documentazione rilasciata
dagli  organi  competenti  da presentarsi a questo comune entro il 31
dicembre 2001.
   (Omissis).
   01X50461;
                      COMUNE DI SAN LORENZELLO

   Il  comune di SAN LORENZELLO (provincia di Benevento) ha adottato,
il  24  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare,  per  l'anno 2001, le aliquote I.C.I. nelle misure
fissate per l'anno 2000, con atto di C.C. n. 20/2000 e cioe':
   a)  4  per  mille,  per  l'abitazione principale dei residenti nel
comune,  nonche'  per  quelle locate, con contratto registrato, ad un
soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
   b)  6  per  mille,  per  immobili  diversi dalle abitazioni (altri
fabbricati, aree fabbricabili);
   c) 9 per mille, per alloggi non locati;
   di  confermare  in  L.  500.000  la maggiore detrazione per unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale dei cittadini residenti
portatori  di  handicaps  con  invalidita'  del  100%, non riducibile
mediante idoneo trattamento di riabilitazione.
   (Omissis).
   01X50462;
                    COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA

   Il  comune  di  SAN  MARTINO  SANNITA  (provincia di Benevento) ha
adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   riconfermare  per  l'anno  2001,  l'aliquota I.C.I. al 6 per mille
gia' in vigore nell'anno 2000.
   (Omissis).
   01X50463;
                     COMUNE DI SAN MAURO CILENTO

   Il comune di SAN MAURO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato,
il  26  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I del 5 per mille per
le prime case;
   2.  aumentare  al  7  per mille l'aliquota per le seconde case, le
aree fabbricabili e tutti gli altri fabbricati.
   (Omissis).
   01X50464;
                    COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI

   Il  comune  di  SAN  NICOLA  MANFREDI  (provincia di Benevento) ha
adottato,  il  21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di confermare per l'anno 2001:
   l'aliquota  del 5 per mille sulla prima casa, sulle botteghe e sui
negozi artigiani che vengono usati da soggetti di imposta per le loro
attivita',  nonche'  sulle  case  affittate con regolare contratto da
persone  fisiche  ed  altre  persone  fisiche, che le utilizzano come
abitazione principale;
   l'aliquota del 5,5 per mille su tutti gli altri immobili.
   la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.
   di  riconoscere  ai fini I.C.I., solo per i portatori di handicaps
100%   con   accompagnamento   una   detrazione  di  L.  400.000  per
l'abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50465;
                   COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

   Il  comune  di  San  Pellegrino  Terme  (provincia  di Bergamo) ha
adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   a) aliquota agevolata del 5 per mille per:
   le   unita'   immobiliari   direttamente   adibite  ad  abitazione
principale  da  persone  fisiche,  soggetti  passivi e dai soci delle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune,
nonche'  gli  alloggi  regolarmente  assegnati dall'A.L.E.R. (Azienda
Lombarda Edilizia Residenziale) e relative pertinenze;
   le  unita'  immobiliari  possedute,  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto
di  ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente ed a
condizione che le abitazioni di proprieta' non risultino locate;
   le  abitazioni concesse dal possessore, in uso gratuito, a parenti
fino  al  primo grado che le occupino a titolo principale e che nelle
stesse risultino residenti;
   b)  aliquota  nella  misura del 6,5 per mille per i proprietari di
seconda  casa,  aree  edificabili  e  quanto  altro  non previsto nei
precedenti  punti.  Per  la  determinazione  del  valore  delle  aree
edificabili,   per   l'anno   2001,   continuano   ad  applicarsi  le
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 504/92 e successive
modificazioni ed integrazioni;
   c)  aliquota  agevolata del 4 per mille per gli immobili posseduti
da  enti  o  organismi  senza scopo di lucro, che non rientrano nelle
esenzioni  dell'imposta  previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre
1992, n. 504;
   2. di dare inoltre atto che:
   I.  per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
   II.  l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per i fabbricati dichiarati
inagibili  od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In  alternativa  il  contribuente  ha  la  facolta'  di presentare la
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la  data d'inizio delle
condizioni   che   rendono   inabitabile  e  comunque  inutilizzabile
l'immobile. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali e'
portato  a conoscenza del comune con la dichiarazione di cui all'art.
10  del  decreto  legislativo  504/92 o con la comunicazione prevista
dall'art.  6  del  regolamento  comunale vigente da effettuarsi entro
novanta  giorni  dall'evento.  Il comune puo' effettuare accertamenti
d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di quanto dichiarato dal
contribuente;
   III.  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione  principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica.
   Per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente.
   (Omissis).
   01X50466;
                     COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE

   Il comune di SAN PIERO A SIEVE (provincia di Firenze) ha adottato,
il   2   marzo   2001,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
   4,5 per mille per:
   l'immobile  adibito  ad abitazione principale del soggetto passivo
residente,   nonche'  ad  una  sua  pertinenza  classificabile  nella
categoria catastale C/2 o C/6 o C/7;
   immobili  concessi  in  uso  gratuito  a parenti in linea retta di
primo  grado  del  soggetto  passivo residente purche' la concessione
risulti  da atto scritto registrato e a condizione che il comodatario
sia residente;
   6,5  per  mille  per  le abitazioni possedute in aggiunta a quella
principale  date  in  affitto  con  contratto  registrato  a soggetti
residenti,  a  condizione che queste vengano utilizzate dal locatario
come abitazione principale e per tutte le altre categorie di immobili
diversi  dall'abitazione  principale e le pertinenze aggiuntive oltre
la prima;
   7 per mille per tutti gli alloggi non locati e per quelli locati a
soggetti  non  residenti,  o  comunque per tutte le altre fattispecie
residuali,  relative  ad  alloggi  non  ricomprese  in  quelle  sopra
descritte.
   All'imposta   complessivamente   dovuta   dal   contribuente   per
l'abitazione  principale  e  per  la  relativa  pertinenza, spetta la
detrazione unica di L. 200.000.
   La  stessa detrazione verra' applicata anche sull'imposta relativa
alle abitazioni concesse in uso gratuito.
   (Omissis).
   01X50467;
                   COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

   Il  comune  di  SAN  PIETRO  IN  CASALE  (provincia di Bologna) ha
adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  fissare  l'aliquota  sull'imposta  comunale sugli immobili per
l'anno 2001 nella misura del 6 per mille;
   di differenziare l'aliquota come segue:
   al 4,5 per mille per:
   a) abitazione principale come disciplinata dalla legge e dall'art.
12, commi 1, 4 e 5, del regolamento comunale I.C.I.;
   b)  immobili  gia'  dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto
non  utilizzati,  per  i quali sia in atto l'intervento di recupero -
agevolazione  per  un  massimo  di  tre  anni  a  decorrere dall'anno
successivo  a quello effettivo d'inizio dei lavori (art. 10, comma 4,
regolamento comunale I.C.I.);
   c) immobili posseduti da esercenti (commercianti ed artigiani) nei
quali   svolgono   l'attivita',   penalizzati   economicamente  dalla
protratta   chiusura  al  traffico  per  lavori  di  oltre  sei  mesi
(agevolazione  rapportata  al  periodo  dell'anno  in cui si realizza
l'interruzione (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);
   d)  immobili  classificati  nel  gruppo  D1 - D7 - D8, interamente
posseduti  da imprese che aprono l'attivita' nel comune di San Pietro
in  Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere dal mese di apertura
dell'attivita) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);
   e)  terreni  agricoli  sui quali viene realizzato un intervento di
riequilibrio   ecologico   (agevolazione  per  5  anni  dall'anno  di
realizzazione   dell'intervento)   (art.  10,  comma  4,  regolamento
comunale I.C.I.);
   f)  abitazioni  concesse  in  uso  gratuito a parenti ed affini di
primo  grado  (agevolazione  da  applicarsi  per  gli  effettivi mesi
durante i quali si verifica tale situazione);
   g)  immobili  posseduti  ed  utilizzati da imprese commerciali che
aprono  l'attivita'  nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione
per 60 mesi a decorrere da quello di apertura);
   immobili   danneggiati   dalla  tromba  d'aria  con  danno  minimo
documentato per unita' immobiliari di L. 5.000.000:
   aliquote differenziate per l'anno 2001:
   aliquota base: 4 per mille;
   abitazione principale: elevazione della detrazione a L. 500.000;
   fabbricati   produttivi   (attivita'  industriali,  artigianali  e
commerciali): esenti;
   al  7  per  mille  per  le  abitazioni non locate e non utilizzate
stabilmente,  come  definite  all'art.  12,  commi  2,  3  e  6,  del
regolamento comunale I.C.I.;
   di stabilire, per l'anno 2001, l'esonero dal pagamento dell'I.C.I.
per le ONLUS secondo quanto previsto all'art. 4 del regolamento delle
entrate  e  per  le  abitazioni  locate  a seguito di convenzione con
l'amministrazione  comunale  (agevolazione  per l'intera durata della
convenzione);
   di   stabilire  che  i  contribuenti,  per  se  e  per  gli  altri
contitolari,   interessati   alle   riduzioni  di  aliquota  dovranno
presentare  apposita  istanza,  pena  l'esclusione,  entro  i termini
previsti  per  la consegna della dichiarazione di variazione ICI anno
2001.
   (Omissis).
   01X50468;
                     COMUNE DI SAN PIETRO INFINE

   Il  comune di San Pietro Infine (provincia di Caserta) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno  2001,  le  aliquote  dell'imposta
comunale sugli immobili come segue:
   6  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale;
   6,8 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione
principale.
   2.  di confermare in L. 200.000 la detrazione di imposta spettante
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50469;
                    COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA

   Il  comune  di  SAN  RAFFAELE  CIMENA  (provincia  di  Torino)  ha
adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare  per  l'anno  2001  nella misura del 5,5 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita con decreto legislativo 504/92 e s.m.i.
   di   determinare   in   L.  200.000  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
dell'imposta.
   (Omissis).
   01X50470;
                    COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA

   Il  comune  di  San  Sossio  Baronia  (provincia  di  Avellino) ha
adottato  il  6  marzo  2001  la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno 2001 nella misura
unica del 5,5 per mille.
   (Omissis).
   01X50471;
                         COMUNE DI SANDRIGO

   Il  comune  di  Sandrigo (provincia di Vicenza) ha adottato il, 19
febbraio  2001  ed  il  1o  marzo  2001, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I.
da applicarsi per l'anno 2001;
   2. di stabilire un'aliquota diversificata nella misura del 4,5 per
mille  da  applicare  al  valore degli immobili adibiti ad abitazione
principale;
   3.   di   prendere  atto  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
   4.  di  stabilire,  inoltre,  anche  per  l'anno  2001, che per la
determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari
l'importo  di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 350.000 per le
categorie  di  cui  all'articolo  5 del regolamento per la disciplina
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  e  di  confermare come segue
l'importo  del  reddito  di  riferimento  per la seconda categoria di
disagio economico-sociale:
   L. 14.000.0000 per nucleo formato da un componente;
   L. 20.000.000 per nucleo formato da due componenti;
   L. 24.000.000 per nucleo formato da tre o piu' componenti;
   reddito  desunto  dalla  dichiarazione  dei  redditi delle persone
fisiche, da presentarsi in corso d'anno, per i redditi 2000.
   (Omissis).
   01X50472;
                          COMUNE DI SANFRE'

   Il  comune  di  Sanfre'  (provincia  di  Cuneo) ha adottato, il 24
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare,  per  l'anno 2001, nella misura unica del 4,75 per
mille,  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli
immobili (I.C.I.);
   di  confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per
le abitazioni principali.
   (Omissis).
   01X50473;
                         COMUNE DI SANGINETO

   Il  comune  di  Sangineto  (provincia  di  Cosenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di stabilire, (omissis), per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. da
applicare alla base imponibile dell'imposta come prevista dall'art. 5
del richiamato decreto legislativo:
=====================================================================
             Descrizione immobili              |Aliquota da applicare
=====================================================================
Aliquota ordinaria                             |     7 per mille
---------------------------------------------------------------------
Immobili adibiti ad abitazione principale      |     6 per mille
---------------------------------------------------------------------
Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione  |
principale                                     |     7 per mille
---------------------------------------------------------------------
Alloggi non locati                             |     7 per mille
---------------------------------------------------------------------
Abitazione principale di anziani o disabili di |
cui all'art. 3, comma 56, della legge 23       |
dicembre 1996, n. 662                          |     6 per mille
---------------------------------------------------------------------
Unità immobiliari di cui all'art. 4, comma 1,  |
della legge n. 556/1996 (persone fisiche       |
soggetti passivo o soci di cooperative         |
edilizie, a proprietà indivisa, residenti nel  |
comune, per l'unità immobiliare direttamente   |
adibita ad abitazione principale, nonchè quelle|
locate con contratto registrato ad un soggetto |
che le utilizzi come abitazione principale)    |     6 per mille
---------------------------------------------------------------------
Fabbricati realizzati per la vendita e non     |
venduti (art. 3, comma 55, legge 23 dicembre   |
1996, n. 662                                   |     6 per mille
---------------------------------------------------------------------
Terreni agricoli e aree fabbricabili           |     6 per mille
   (Omissis).
   01X50474;
                  COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE

   Il  comune  di  Santa  Caterina Albanese (provincia di Cosenza) ha
adottato,  l'8  marzo  2001,  la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  approvare  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili -
I.C.I. con effetto dal 1o gennaio 2001 come segue:
   di  determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille;
   di  determinare  per  l'anno  2001  le  riduzioni  e le detrazioni
d'imposta   nella   misura   che  segue:  detrazione  per  abitazione
principale: L. 200.000;
   di  non prevedere ulteriori applicazioni di riduzioni e detrazioni
previste dalla normativa vigente.
   (Omissis).
   01X50475;
                        COMUNE DI SANTA FIORA

   Il  comune di Santa Fiora (provincia di Grosseto) ha adottato il 6
marzo  2001  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di determinare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. nelle seguenti
misure:
   1.  aliquota  ordinaria  I.C.I.  di  cui  all'art.  6  del decreto
legislativo 504/92, nella misura del 6,5 per mille;
   2.  aliquota  del  5,5  per  mille per le persone fisiche soggetti
passivi,  ivi compresi i soci delle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,   residenti   nel   territorio  del  comune,  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale.  Sono
equiparate alle abitazioni principali:
   a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina,
soffitta,  ecc.)  purche'  ubicate  nello stesso edificio o complesso
immobiliare  nel  quale  e'  sita  l'abitazione  principale o ad essa
collegate   funzionalmente,   ancorche'   distintamente  iscritte  in
catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale
di  godimento,  anche  se in quota parte, dell'abitazione nella quale
abitualmente  dimora  sia proprietario o titolare di diritto reale di
godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia
durevolmente  ed  esclusivamente  asservita alla predetta abitazione.
Per  questo  aspetto  l'agevolazione  della detrazione si concretizza
nella  facolta'  di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la
parte  dell'importo  della  detrazione che non ha trovato capienza in
sede  di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del
valore  delle  pertinenze  continua  ad  essere  effettuata secondo i
criteri generali;
   b)  quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro
il primo grado, e da questi utilizzata come abitazione principale;
   c)  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
   d)  l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che le
utilizzi come abitazione principale.
   3. aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari, non adibite
ad  abitazione  principale  ma ad attivita' commerciali e produttive,
classificate C/1, C/2, C/3 e D;
   4.  aliquota  del  4 per mille per un periodo massimo di tre anni,
decorrente  dalla  data  di  fine lavori, relativamente ai fabbricati
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e
l'alienazione di immobili;
   5.  aliquota  del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  e  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico  o  architettonico o volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori;
   di   stabilire  in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
   (Omissis).
   01X50476;
                  COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

   Il  comune  di  Santa  Giustina  in Colle (provincia di Padova) ha
adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per  l'anno  2001,  l'aliquota unica del 5 per
mille;
   2.  di  aumentare, per l'anno 2001, a L. 250.000 la detrazione per
abitazione principale;
   3.  di  aumentare,  per  l'anno  2001, a L. 350.000 per abitazione
principale  e  pertinenze,  per  i  contribuenti anziani, titolari di
pensione  sociale  o  pensione  minima INPS, non conviventi con altri
familiari,  salvo  il coniuge che si trova nelle medesime condizioni.
Tali  soggetti  devono  essere  proprietari  o usufruttuari solamente
dell'immobile  destinato  ad  abitazione  principale e della relativa
pertinenza,  e  di  un  terreno  agricolo  con reddito dominicale non
superiore a L. 70.000.
   (Omissis).
   01X50477;
                   COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

   Il  comune  di  Santa  Lucia  del  Mela  (provincia di Messina) ha
adottato,  il  6  marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del
6  per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura
di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50478;
                        COMUNE DI SANTA NINFA

   Il comune di Santa Ninfa (provincia di Trapani) ha adottato, il 26
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  mantenere  per  l'anno  2001 l'aliquota d'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille;
   2.  mantenere  la  detrazione  d'imposta  in  ragione  d'anno  per
l'unitaimmobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto
passivo, di L. 250.000, per l'anno 2001.
   (Omissis).
   01X50479;
                 COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

   Il  comune  di Sant'Angelo dei Lombardi (provincia di Avellino) ha
adottato  il 26 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di confermare le aliquote I.C.I. gia' stabilite per l'anno 2000
e  quindi  di fissare, per l'anno 2001, in attuazione dell'art. 6 del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  modificato
dall'art.  3  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5
per mille;
   2. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille
per l'abitazione principale;
   3.  di  fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 7 per mille
per  le  unita'  immobiliari  possedute  in  aggiunta  all'abitazione
principale, non locate;
   4.  di  determinare  per  l'anno 2001 le riduzioni e le detrazioni
d'imposta nella misura che segue:
   detrazione per abitazione principale L. 200.000;
   5. di dare atto che:
   agli  effetti  dell'applicazione  delle agevolazioni in materia di
imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 5 del regolamento
I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale le
sue   pertinenze,   anche   se  distintamente  iscritte  in  catasto.
L'assimilazione  opera a condizione che il proprietario o titolare di
diritto  reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione
nella  quale  abitualmente  dimora  sia  proprietario  o  titolare di
diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza
e  che  questa  sia  durevolmente  ed  esclusivamente  asservita alla
predetta  abitazione. Ai fini di cui sopra, si intende per pertinenza
il  garage  o  box  o  posto  auto, la soffitta, la cantina, che sono
ubicati  nello  stesso  edificio o complesso immobiliare nel quale e'
sita l'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale
e  le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte
e separate, ad ogni effetto stabilito nel decreto
   legislativo  504/92,  ivi compresa la determinazione, per ciascuna
di  esse,  del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso
decreto  legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta
soltanto   per  l'abitazione  principale,  traducendosi,  per  questo
aspetto, l'agevolazione di cui innanzi nella possibilita' di detrarre
dall'imposta  dovuta  per  le  pertinenze la parte dell'importo della
detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  in  sede  di  tassazione
dell'abitazione principale;
   ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della
detrazione  di  cui  all'art.  8,  comma  3,  del decreto legislativo
504/92, ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I., sono considerate
abitazioni  principali  quelle concesse in uso gratuito con scrittura
privata   a  parenti  in  linea  retta  o  collaterale.  La  suddetta
disposizione  opera  in  linea  retta  a  prescindere  dal  grado  di
parentela  mentre  in  linea  collaterale  e' limitata all'ipotesi di
parentela entro il quarto grado.
   (Omissis).
   01X50480;
                  COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA

   Il comune di SANT'ANGELO IN LIZZOLA (provincia di Pesaro e Urbino)
ha  adottato,  il  17  febbraio  2001,  la  seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  per  l'anno  2001  le  aliquote  per  il  calcolo dell'imposta
comunale sugli immobili sono cosi' quantificate:
   a) aliquota 4,5 per mille per l'unita' immobiliare anagraficamente
occupata  come  abitazione principale dal proprietario in qualita' di
persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa;
   b)  aliquota  4,5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  ad  uso
abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente
presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione;
   c)  aliquota  4,5  per  mille  per  le  pertinenze dell'abitazione
principale,  anche  se  distintamente iscritte in catasto (art. 4 del
Regolamento I.C.I.);
   d)  aliquota  4,5  per mille per le unita' immobiliari concesse in
uso  gratuito  a  parenti in linea retta o collaterale entro il primo
grado  adibite  ad  abitazione  principale  (art.  5  del regolamento
I.C.I.);
   e)  aliquota  4,5 marzo 1999, a canone controllato come depositato
presso l'amministrazione comunale in data 21 dicembre 2000;
   f)  aliquota  4,5 per mille per le unita' immobiliari possedute da
enti senza scopo di lucro;
   g)  aliquota  del 7 per mille per le unita' immobiliari ricomprese
fra  le  categorie  A1  e  A9,  non  locate  e tenute a disposizione,
comunque  anagraficamente  non  occupate,  con  esclusione  di quelle
realizzate  per  la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e
l'alienazione degli immobili;
   h) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;
   i)  aliquota del 6,6 per mille per tutte le categorie di' immobili
non incluse nelle soprastanti classificazioni.
   La detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50481;
                  COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE

   Il  comune  di  SANTO  STEFANO DI CADORE (provincia di Belluno) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   3. di confermare in particolare per il 2001 l'aliquota dell'I.C.I.
nella misura del 5 per mille per le generalita' degli immobili; nella
misura  del  4  per  mille  per i fabbricati o porzioni di fabbricati
realizzati  per la vendita; la detrazione per l'abitazione principale
in L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50482;
                         COMUNE DI SANTORSO

   Il  comune  di  SANTORSO  (provincia di Vicenza) ha adottato, il 6
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Di stabilire, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2001 (...), le seguenti aliquote:
   a) aliquota ordinaria, nella misura del 4,5 per mille;
   b) aliquota del 4 per mille da applicare per:
   cooperative di solidarieta' o enti non profit ;
   associazioni  di  volontariato  per le unita' immobiliari anche se
date in affitto;
   coloro  che  danno  in  uso  al  comune o all'ente pubblico unita'
immobiliari urbane iscritte nei gruppi catastali A, C e D;
   2.   di   confermare,  anche  per  l'anno  2001,  l'importo  della
detrazione   per   l'unita'   immobiliare   direttamente  adibita  ad
abitazione   principale   del   soggetto   passivo   in   L.  300.000
(trecentomila)  rapportate  al  periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione (...). L'ammontare della detrazione, se non
trova  capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo'
essere  computato,  per la parte residua, in diminuzione dell'imposta
dovuta   per   le  pertinenze  dell'abitazione  principale  medesima,
appartenenti al titolare di questa;
   3.   di  elevare  (...)  anche  per  l'anno  2001,  a  L.  500.000
(cinquecentomila)  Ia  detrazione  dell'imposta  dovuta  per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nel caso in
cui  il  soggetto passivo dimostri di essere una famiglia monoreddito
con  tre  o piu' figli a carico e di trovarsi in effettiva situazione
di disagio economico-sociale;
   4.  Di  stabilire  che  l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente,   e'   considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale   e   quindi   gode   della   detrazione   di  L.  300.000
(trecentomila), a condizione che la stessa non risulti locata.
   (Omissis).
   01X50483;
                          COMUNE DI SARZANA

   Il  comune  di SARZANA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 12
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   confermare,  per  l'esercizio  finanziario  2001,  l'aliquota
ordinaria  I.C.I.  nella  misura del 7 per mille e l'aliquota ridotta
del  6  per  mille  per  le  unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale  da  parte  di  persone fisiche ed anche per quelle unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale dei soci assegnatari
delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dall'A.R.T.E.;
   2. stabilire, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3, comma 55,
della  legge  n.  662/1996,  in L. 200.000 la detrazione dell'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto  passivo,  individuato  come  al sub. 1) del dispositivo del
presente atto deliberativo;
   (Omissis).
   3.  di  considerare,  anche  per  l'anno  2001, beneficiaria delle
agevolazioni    previste   per   l'abitazione   principale   l'unita'
immobiliare  adibita  gratuitamente  ad abitazione di un figlio o del
genitore (parenti in linea retta fino al primo grado) non proprietari
di  alcun  alloggio  in  tutto  il  territorio  nazionale, cosi' come
disposto al punto 2) del dispositivo del succitato atto consiliare n.
146  del  21  dicembre 1998 agevolazioni da ricondursi esclusivamente
all'applicazione dell'aliquota ridotta;
   4.  di dare atto che i benefici di cui ai sub 1) e 2) del presente
provvedimento  saranno  concessi previa istanza del contribuente, nel
rispetto  dei  criteri  e  delle  condizioni  stabilite, con apposita
determinazione del funzionario responsabile;
   (Omissis).
   01X50484;
                       COMUNE DI SASSOFELTRIO

   Il   comune  di  SASSOFELTRIO  (provincia  di  Pesaro  Urbino)  ha
adottato,  il  25 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2001 neI modo seguente:
   aliquota   ordinaria   (per   abitazione  locata  come  abitazione
principale, per aree fabbricabili e terreni) 6 per mille;
   aliquota agevolata (prima casa) 5,5 per mille;
   alloggi  non locati o locati per un periodo inferiore ai 12 mesi 7
per mille.
   (Omissis).
   01X50485;
                          COMUNE DI SAVELLI

   Il  comune  di  SAVELLI  (provincia di Crotone) ha adottato, il 16
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del
6  per  mille  e  la detrazione nella misura di L. 300.000 per unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
   (Omissis).
   01X50486;
                          COMUNE DI SCAFATI

   Il  comune  di  SCAFATI  (provincia di Salerno) ha adottato, il 14
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   2.  di  determinare  per  l'anno  2001  le  aliquote  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  che  saranno applicate in questo
comune nelle seguenti misure:
   a)  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale 5 per
mille.
   Si  considera  direttamente adibita ad abitazione principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricoveri  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
   b)  unita' immobiliari abitative locate a condizioni agevolate 3,5
per mille;
   c)  unita'  immobiliari  abitative locate a condizioni ordinarie 6
per mille;
   d) unita' immobiliari abitative non locate 7 per mille;
   e)  aliquota  agevolata  a  favore  di  proprietari  che  eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili 3,5 per mille;
   f)  aliquota  agevolata  a  favore  di  proprietari  che  eseguono
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico nel centro storico 3,5 per mille.
   Le  aliquote  di  cui  alle  lettere  e)  ed f) sono da applicarsi
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la  durata  di  3  anni  dall'inizio  dei lavori, cosi' come previsto
dall'art. 1, comma quinto, della citata legge 449/1997;
   g) pertinenze di unita' immobiliari non adibite ad uso commerciale
5 per mille;
   h)  pertinenze  ed unita' immobiliari adibite ad uso commerciale 6
per mille;
   i) altre unita' immobiliari 6 per mille;
   3.  di determinare per l'anno 2001 in L. 220.000 la detrazione per
gli immobili adibiti ad abitazione principale;
   (Omissis).
   01X50487;
                         COMUNE DI SCANSANO

   Il  comune  di SCANSANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 20
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).  di  riconfermare  per  l'esercizio 2001 il dispositivo
della  deliberazione  consiliare  n.  8  in  data  28  febbraio 2000,
riportando per chiarezza le aliquote in essa stabilite:
   abitazione principale 5,5 per mille;
   altri immobili 7 per mille;
   immobili  dati  in  affitto  a  residenti  a  titolo di abitazione
principale 4,5 per mille;
   detrazione   per  la  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale L. 260.000.
   (Omissis).
   01X50488;
                      COMUNE DI SCANZOROSCIATE

   Il comune di SCANZOROSCIATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il
4   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   aliquota  5 per mille, fabbricati adibiti ad abitazione principale
e relative pertinenze (box - cantine ecc.);
   aliquota 5 per mille, aree fabbricabili;
   aliquota 6 per mille, altri fabbricati adibiti ad usi diversi;
   L.  200.000  detrazione  per  unita'  immobiliare  adibita a prima
abitazione;
   riduzione  deI  50%  per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  ed
inabitabili  alle  condizioni  previste  dalla  legge  n.  662 del 23
dicembre 1996.
   (Omissis).
   01X50489;
                           COMUNE DI SEFRO

   Il  comune  di  SEFRO  (provincia  di Macerata) ha adottato, il 23
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  determinare,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  2,  del decreto
legislativo n. 504/92, le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2001:
   a) aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale;
   b) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
   2.  determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 55,
punto  2,  della  legge  n.  662/1996  in  L.  200.000  la detrazione
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale.
   (Omissis).
   01X50490;
                         COMUNE DI SEGGIANO

   Il  comune  di  SEGGIANO  (provincia  di Grosseto) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di stabilire per l'anno 2001, per tutti gli immobili oggetto di
tassazione  presenti  sul  territorio comunale ad eccezione di quanto
previsto  al  punto  2)  e  al  punto  3)  del  presente  dispositivo
l'aliquota  I.C.I.  nella  misura  del  7 per mille dando atto che le
esenzioni   e   detrazioni   dell'imposta,   nonche'   le   riduzioni
dell'imposta   restano   quelle   ordinarie   previste   dal  decreto
legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni;
   2)  di  stabilire  che  per  l'anno  2001  l'aliquota  ridotta per
l'abitazione principale e relative pertinenze e' del 6 per mille;
   3.  di  stabilire l'aliquota I.C.I. nella misura del 2 per mille a
favore  dei  proprietari che eseguono interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico o architettonico
localizzati   nei  centri  storici  o  finalizzati  all'utilizzo  dei
sottotetti.  L'aliquota  del  2  per  mille  e'  limitata  all'unita'
immobiliare  oggetto  di  detti  interventi e per la durata di 3 anni
dall'inizio  lavori  ai  sensi  dell'art.  1, comma 5, della legge 27
dicembre 1997 n. 449;
   4.  di  dare atto che anche per gli immobili di cui al punto 3 del
presente  dispositivo le detrazioni e le esenzioni di imposta nonche'
le  riduzioni  di  imposta  restano  quelle  ordinarie  stabilite dal
decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni.
   (Omissis).
   01X50491;
                          COMUNE DI SELLERO

   Il  comune  di  SELLERO  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni
di  prima  residenza  per  le  quali  l'aliquota per il presente anno
rimane invariata al 5 per mille;
   2.  confermare  in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante ai
proprietari delle unita' abitative di prima residenza;
   (Omissis).
   01X50492;
                   COMUNE DI SELVA DI VAL GARDENA

   (WOLKESTEIN IN GRøDEN)
   Il   comune  di  SELVA  DI  VAL  GARDENA  (WOLKESTEIN  IN  GRODEN)
(provincia  di Bolzano) ha adottato, il 13 novembre 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di  determinare,  per  l'anno  2001  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, come segue:
   aliquota ordinaria: 4,5 per mille;
   aliquota per unita' abitative soggette all'imposta di soggiorno di
cui  al  Titolo  II  del D.P.G.R. del 20 ottobre 1988, n. 29/L: 7 per
mille;
   2.  di  fissare  per  l'anno  2001  l'importo della detrazione per
abitazione  principale  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504,  nonche'  all'art.  4  del  regolamento per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in L. 500.000;
   (Omissis).
   01X50493;
                          COMUNE DI SERINA

   Il  comune  di  SERINA  (provincia  di  Bergamo) ha adottato, il25
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di determinare per l'anno 2001 l'aliquota relativa all'imposta
comunale sugli immobili cosi' come segue:
   aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
   aliquota ridotta del 6 per mille per le abitazioni principali, con
detrazione di L. 200.000 sull'imposta dovuta.
   2.   di  dare  atto  che  l'aliquota  ridotta  per  le  abitazioni
principali  si  applica  soltanto agli immobili adibiti ad abitazione
principale,  con  esclusione di quelli qualificabili come pertinenze,
ai sensi dell'art. 817 del codice civile;
   (Omissis).
   01X50494;
                      COMUNE DI SERRA DE' CONTI

   Il comune di SERRA DE' CONTI (provincia di Ancona) ha adottato, il
22   gennaio   2001   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di   determinare  nella  seguente  misura  l'aliquota  I.C.I.
perl'anno 2001:
   aliquota I.C.I. ordinaria 7 per mille;
   aliquota ICI. ridotta al 5,7 per mille per:
   a)  unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale nonche'
l'unita'    immobiliare    considerata   pertinenza   dell'abitazione
principale  classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6, e
C/7,  destinata  ed  effettivamente  utilizzata  in  modo  durevole a
servizio  dell'abitazione  principale  anche  se  non appartiene allo
stesso fabbricato;
   b) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale concessa in
uso gratuito a parenti in linea retta fino al sesto grado;
   c)  unita' immobiliare che ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della
legge  n.  662/1996  e' adibita ad abitazione e posseduta a titolo di
proprieta'  ed  usufrutto  da  anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di  ricovero  permanente a condizione che la
stessa non risulti locata;
   2.  di  confermare  per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione
princiale in L. 220.000 limitatamente ai paragrafi (1.a e 1.c).
   (Omissis).
   01X50495;
                       COMUNE DI SERRAPETRONA

   Il  comune di SERRAPETRONA (provincia di Macerata) ha adottato, il
6   febbraio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo  n.  504/1992  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno 2001 nelle
seguenti misure:
   aliquota ordinaria: 7 per mille;
   abilitazione principale: 5,8 per mille;
   2.  di  determinare, ai sensi e per gli effetti del citato art. 3,
comma  55,  punto  2,  della  legge  n.  662/1966  in lire 200.000 la
detrazione  dell'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50496;
                    COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO

   Il  comune di SERRA SANT'ABBONDIO (provincia di Pesaroe Urbino) ha
adottato,  l'8  marzo  2001,  la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di stabilire per l'anno 2001 la conferma dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  con  aliquota  unica del 5,6 per mille, in
conformita' all'art. 6, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504,
cosi' come sostituito dal comma 53, dell'art. 3, legge n. 662/1996.
   (Omissis).
   01X50497;
                       COMUNE DI SERRACAPRIOLA

   Il  comune  di SERRACAPRIOLA (provincia di Foggia) ha adottato, il
29   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Di  stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti
misure e modalita' di applicazione:
=====================================================================
Aliquote in vigore anno 2001|         Tipologie immobiliari
=====================================================================
       5,5 per mille        |Terreni e aree edificabili
---------------------------------------------------------------------
                            |Terreni agricoli posseduti da
                            |coltivatori diretti o da imprenditori
                            |agricoli condotti direttamente (art. 9
                            |decreto legislativo n. 504/1992 e art.
        5 per mille         |58 decreto legislativo n. 446/1997)
---------------------------------------------------------------------
        5 per mille         |Abitazione principale
---------------------------------------------------------------------
        6 per mille         |Altri fabbricati
   2.   di   elevare   la   detrazione  per  l'abitazione  principale
univocamente per tutti i contribuenti aventi diritto, a lire 250.000.
   (Omissis).
   01X50498;
                       COMUNE DI SERRASTRETTA

   Il comune di SERRASTRETTA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il
24   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili,  da  applicare  nell'ambito  di questo comune, nella
misura del 5,5 per mille;
   2.  di  confermare  per  l'anno  2001  in L. 200.000 la detrazione
d'imposta  di  cui  all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo del 30
dicembre   1992,  n.  504,  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale del soggetto passivo.
   (Omissis).
   01X50499;
                         COMUNE DI SESTRIERE

   Il  comune  di  SESTRIERE (provincia di Torino) ha adottato, il 26
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di  determinare  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella  misura  del  7  (sette)  per mille,
confermando   in  L.  500.000  la  detrazione  come  nell'anno  2000,
proponendone  l'approvazione  al  Consiglio  Comunale,  per  l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di
imposta    considerando   il   primo   box   auto   come   pertinenza
dell'abitazione principale, come da regolamento;
   2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  4,5 (quattro virgola cinque) per
mille,  per gli alberghi e residences che garantiscono un'apertura di
almeno  180  giorni tra stagione invernale ed estiva di cui minimo 40
giorni  nella  stagione  estiva  (intendendo  per  stagione estiva il
periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 agosto);
   (Omissis).
01X50500;