(all. 9 - art. 1)
                      COMUNE DI SETTIMO ROTTARO

   Il  comune di SETTIMO ROTTARO (provincia di Torino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Ai fini della prevista pubblicazione si comunica che questo comune
in  materia  di  aliquota  e  detrazioni  I.C.I.  ha stabilito quanto
appresso:
   1. aliquota I.C.I. 5 per mille;
   2. detrazione per abitazione principale L. 200.000;
   3. versamenti su c/c postale n. 13198122.
   (Omissis).
   01X50501;
                           COMUNE DI SIANO

   Il  comune di SIANO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Di  fissare,  per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'Imposta Comunale sugli Immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
ad  eccezione  della  prima abitazione la cui aliquota e' del 4,5 per
mille.
   (Omissis).
   01X50502;
                          COMUNE DI SINDIA

   Il  comune  di SINDIA (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  confermare  per  l'anno  2001,  nella  misura  del 5 per mille
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobili (I.C.I.)
istituita con decreto legge n. 504/1992 e in L. 200.000 la detrazione
per l'abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50503;
                         COMUNE DI SIRMIONE

   Il  comune  di  SIRMIONE  (provincia di Brescia) ha adottato il 22
gennaio  2001  la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Per  l'anno  2001,  le  aliquote  dell'imposta  comunale sugli
immobili (I.C.I.) vengono stabilite come di seguito specificato:
   A)   prima   abitazione   e  relative  pertinenze  nonche'  unita'
immobiliari  e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti
in  linea retta o collaterale fino al 2o grado e utilizzati da questi
ultimi quale residenza principale: aliquota 4 per mille;
   B)  seconda abitazione e relative pertinenze affittata a residenti
con contratto pluriennale: aliquota 4 per mille;
   C) altri immobili: aliquota 4,8 per mille;
   D)  seconda  abitazione  e  relative  pertinenze  di proprieta' di
privati  o  societa' non comprese nelle fattispecie precedenti A e B:
aliquota 6 per mille.
   2.  La  misura  della  detrazione  per  l'anno  2001  per la prima
abitazione  occupata direttamente dal proprietario viene fissata come
segue L. 500.000.
   (Omissis).
   01X50504;
                          COMUNE DI SOGLIO

   Il  comune  di  SOGLIO  (provincia  di  Asti)  ha  adottato, il 14
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare,  per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili (l.C.I.) nella misura del 7 per mille, con detrazione
dell'imposta   per   l'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale nella misura di L. 200.000;
   (Omissis).
   01X50505;
                         COMUNE DI SOLBIATE

   Il  comune  di  SOLBIATE  (provincia  di  Como) ha adottato, il 29
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
=====================================================================
     Tipologia dell'immobile      |       Aliquota (per mille)
=====================================================================
                                  |5 (con detrazione annuale di L.
1. Abitazione principale          |200.000)
---------------------------------------------------------------------
2. Unità immobiliari censite nel  |
gruppo di pertinenza              |
dell'abitazione principale        |C/6 5 (esclusi box affittati)
---------------------------------------------------------------------
                                  |5 (per poter rientrare in questa
                                  |tipologia gli interessati devono
3. Alloggi concessi in comodato o |presentare apposita dichiarazione
in suo gratuito a parenti in linea|su modulo fornito dall'ufficio
retta (art. 75 del codice civile) |tributi del Comune)
---------------------------------------------------------------------
4. Unità residenziali locate      |
secondo contratti tipo (sono le   |
unità residenziali affittate con  |
contratti d'affitto tipo          |
sottoscritti dalle organizzazioni |
SUNIA, SICET, CONTA, in           |
rappresentanza degli inquilini e  |
APE in rappresentanza della       |
proprietà edilizia e depositati   |5 (contratti ai sensi della legge
presso gli uffici comunali        |n. 431/98)
---------------------------------------------------------------------
5. Aree fabbricabili              |5,5
---------------------------------------------------------------------
6. Unità immobiliari classificate |
nel gruppo D                      |6
---------------------------------------------------------------------
7. Unità residenziali sfitte (sono|
le unità residenziali non occupate|
- neanche occasionalmente o       |
saltuariamente - e gli immobili   |
privi di allacciamento Enel e,    |
dove possibile, acquedotto)       |6
---------------------------------------------------------------------
8. A favore di proprietari che    |
eseguano interventi volti al      |
recupero di unità immobiliari     |
inagibili o inabitabili o         |
interventi finalizzati al recupero|
di immobili di interesse artistico|
o architettonico localizzati nei  |
centri storici ovvero volti alla  |
realizzazione di autorimesse o    |
posti auto anche pertinenziali    |
oppure all'utilizzo di sottotetti.|
L'aliquota agevolata è applicata, |2 (l'aliquota agevolata è
limitatamente alle unità          |applicata limitatamente alle unità
immobiliari oggetto di detti      |immobiliari di oggetto di detti
interventi e per la durata di tre |interventi e per la durata tre
anni dall'inizio dei lavori       |anni dall'inizio dei lavori)
---------------------------------------------------------------------
9) altri fabbricati non rientranti|
nelle precedenti tipologie        |5,5
   (Omissis).
   01X50506;
                        COMUNE DI SOLONGHEllO

   Il  comune  di SOLONGHELLO (provincia di Alessandria) ha adottato,
il   1o   marzo   2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   L'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  sara' applicata da
questo  Comune  per  l'anno 2001 con aliquota ordinaria, nella misura
unica,   del   6  per  mille,  ed  una  detrazione  dell'imposta  per
l'abitazione   principale   pari  a  L.  200.000  (duecentomila),  in
conformita' delle vigenti disposizioni legislative.
   (Omissis).
   01X50507;
                         COMUNE DI SOMAGLIA

   Il  comune  di  SOMAGLIA  (provincia  di  Lodi)  ha adottato, il 9
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  confermare  per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta
comunale sugli immobili:
   immobili destinati ad abitazione principale 5 per mille;
   immobili diversi dalle abitazioni principali 6,5 per mille.
   (Omissis).
   01X50508;
                           COMUNE DI SOMMO

   Il  comune  di  SOMMO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  che  l'aliquota  d'imposta  comunale sugli immobili per l'anno
2001 e' fissata nella misura pari al 5,5 per mille;
   2.  che  la  detrazione  dell'imposta  comunale sugli immobili per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale
sia  stabilita  nella  misura  indicata  nell'allegato, facente parte
integrante della presente deliberazione;
   (Omissis).
                                                             Allegato
   La detrazione I.C.I. per l'abitazione principale e' la seguente:
   a  favore  di  tutti  i  possessori  di  immobili  adibiti  ad uso
abitazione principale L. 200.000;
   a  favore  delle  famiglie  che  abbiano  al  proprio  interno  un
portatore  di  handicap  e  che  abbiano un reddito complessivo annuo
lordo  fino  a L. 100.000.000, detrazione per l'abitazione principale
pari a L. 270.000;
   a favore delle seguenti categorie di cittadini:
   1. pensionati;
   2. coniugi a carico dei pensionati;
   3.  disoccupati  per  almeno  6  mesi  nell'anno 2000 regolarmente
iscritti nelle liste di collocamento;
   4.  lavoratori  posti  in  cassa  integrazione  o in mobilita' per
almeno  6  mesi  nell'anno 2000 che non possiedono, anche a titolo di
usufrutto, altri immobili o quote non superiori a 1/3 del 20 immobile
escluso  il  box  di  pertinenza  dell'abitazione principale, saranno
applicate le seguenti detrazioni:
=====================================================================
                | L. 400.000 1a  |                 |
   Componenti   |   Fascia di    |  L. 300.000 2a  |  L. 250.000 3a
nucleo familiare|    reddito     |Fascia di reddito|Fascia di reddito
=====================================================================
1 Persona       | L. 10.698.000  |  L. 12.481.000  |  L. 14.264.000
---------------------------------------------------------------------
2 Persone       | L. 17.653.000  |  L. 20.959.000  |  L. 23.537.000
---------------------------------------------------------------------
3 Persone       | L. 22.680.000  |  L. 26.460.000  |  L. 30.250.000
---------------------------------------------------------------------
4 Persone       | L. 27.100.000  |  L. 31.560.000  |  L. 36.100.000
   Il   reddito   si  intende  complessivo  annuo  lordo  per  nucleo
familiare.
   Di   tali  detrazioni  non  potranno  usufruire  i  cittadini  non
appartenenti  alle  categorie  citate e quelli possessori di immobili
classificati  a  Catasto  come  A/l  -  A/6  -  A/7  -  A/8 - A/9 o i
possessori  di  immobili  il cui valore catastale sia superiore ad 80
milioni.
   (Omissis).
   01X50509;
                           COMUNE DI SONA

   Il  comune  di  SONA  (provincia  di  Verona)  ha  adottato, il 1o
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
   aliquota  ridotta  al 5,5 per mille in favore dei soggetti passivi
I.C.I.  relativamente  alle botteghe storiche , riconosciute ai sensi
dell'art.17   del   Regolamento  Comunale  per  l'insediamento  delle
attivita'  commerciali,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale  n.  27 del 10 aprile 2000 e modificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2001;
   aliquota  ridotta al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  o  concessa  in  uso gratuito ai
parenti in linea retta;
   2.  Di  dare  atto  che,  come  previsto dalla Circolare Ministero
Finanze  n.  114/E del 25 maggio 1999 e dall'art. 30, comma 12, della
legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  le  pertinenze  dell'abitazione
principale  godono  dello  stesso  trattamento  fiscale stabilito per
l'abitazione principale stessa;
   3.  Di  dare  atto  che  le abitazioni concesse in uso gratuito ai
parenti  in  linea retta usufruiscono dell'applicazione dell'aliquota
ridotta, ma non della detrazione di L. 200.000;
   (Omissis).
   01X50510;
                          COMUNE DI SORICO

   Il  comune  di  SORICO  (provincia  di  Como)  ha  adottato, il 20
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), nelle seguenti misure;
   4,5 per mille: abitazione principale e relative pertinenze;
   5,5 per mille: tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili.
   (Omissis).
   01X50511;
                         COMUNE DI SPECCHIA

   Il  comune  di  Specchia  (provincia  di Lecce) ha adottato, il 16
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di confermare, per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune
per  l'anno  2001,  l'aliquota  ridotta  da  applicare  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  nella
misura del 5,5 per mille.
   2.  di  confermare per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune
per  l'anno  l'aliquota nella misura del 6 per mille da applicare per
le altre unita' immobiliari.
   3.  di  confermare la detrazione I.C.I. spettante per l'abitazione
principale  per  l'anno  2001 nella misura minima di L. 200.000 cosi'
come determinato con deliberazione della giunta comunale n. 83 del 27
febbraio 1998.
   (Omissis).
   01X50512;
                    COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA

   Il  comune  di  SPEZZANO  DELLA  SILA  (provincia  di  Cosenza) ha
adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  confermare  per  l'anno  2001, la seguente articolazione delle
aliquote I.C.I. nonche' la detrazione per l'abitazione principale:
   1.  aliquota al 6,5 per mille da applicare sul valore dei seguenti
immobili;
   A.   unita'   immobiliari   direttamente   adibite  ad  abitazioni
principali  dai  soggetti  passivi  persone  fisiche  e  dai  soci di
cooperative a proprieta' indivisa;
   B.  immobili  concessi  in  uso  gratuito  da  genitori  a figli o
viceversa,  coniugati,  vedovi  o  legalmente  separati residenti nel
territorio  comunale e da questi adibita ad abitazione principale. 2.
Aliquota  al  7  per  mille  da  applicare  sul  valore  dei seguenti
immobili:
   A.  Immobili  diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e
degli altri di cui al punto 1;
   B. Aree fabbricabili.
   Detrazione   da   applicarsi   per   l'anno  2001  sull'abitazione
principale:
   punto 1 lett. A L. 300.000
   punto 1 lett. B L. 300.000.
   (Omissis).
   01X50513;
                         COMUNE DI SPOTORNO

   Il  comune  di  SPOTORNO  (provincia di Savona) ha adottato, il 27
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare  per  l'anno  2001  per  l'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.
504 e successive modificazioni ed integrazioni, quanto gia' in vigore
per l'anno 2000 come di seguito indicato:
   1.   di   determinare   per   l'anno   2001  l'aliquota  ordinaria
dell'imposta  comunale sugli immobili categorie catastali B - C - D -
aree  fabbricabili  -  terreni  -  unita'  immobiliari di categoria A
comprendenti  unita'  immobiliari  locate  con  contratto  di affitto
registrato  a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali o
unita'  immobiliari  di  persone  fisiche  date in comodato a parenti
entro  il  primo grado che le utilizzano come abitazioni principali o
unita'  immobiliari  di  proprieta' di Enti morali non commerciali di
diritto  pubblico  e  senza  scopo  di lucro, da applicarsi in questo
Comune nella misura del 6 per mille;
   2.  di  determinare  per  l'anno  2001  una aliquota ridotta nella
misura  del  5,25 per mille per unita' immobiliari di persone fisiche
soggetti   passivi   adibite   ad   abitazione  principale  o  unita'
immobiliari  possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani
o  disabili  residenti in Istituti di ricovero, purche' le stesse non
risultino locate.
   Sull'imposta  dovuta  per tali unita' immobiliari verra' concessa,
finoe  103,29)  rapportata  al  periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
   3.  di  determinare  per l'anno 2001 una aliquota maggiorata nella
misura  del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari adibite
ad abitazione che non scontano aliquota ridotta o normale.
   (Omissis).
   01X50514;
                        COMUNE DI STROPPIANA

   Il comune di STROPPIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 24
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  I.C.I.  da applicarsi in questo Comune, nella misura
unica del 5,25 per mille.
   (Omissis).
   01X50515;
                          COMUNE DI STROPPO

   Il  comune  di  STROPPO  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato, l'11
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per l'anno 2001 da applicarsi in
misura a tutte le basi imponibili;
   di  dare  atto  che la detrazione I.C.I. per abitazione principale
adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante)
che  lo  possiede  a  titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di
usufrutto,  uso  o abitazione e' di L. 200.000 spettante per l'intero
anno  o riportato ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad
abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50516;
                          COMUNE DI SUEGLIO

   Il  comune di SUEGLIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura seguente:

 immobili diversi da abitazione               6 per mille
 immobili realizzati per la vendita
  e non venduti da imprese che hanno
  oggetto esclusivo o   prevalente
  dell'attività la costruzione e
  l'alienazione di immobili                   6 per mille
 abitazione principale (compresa
  cantina - solaio - box - se
  asserviti all'abitazione  principale)       6 per mille
 abitazioni in aggiunta alla principale       6 per mille
 alloggi non locati                           6 per mille
 abitazione posseduta a titolo di
  proprietà od usufrutto da anziani o
  disabili residenti in questo Comune
  ma ricoverati permanentemente in
  istituti di ricovero o sanitari             6 per  mille
 fabbricati di enti non economici che
  non hanno scopo di lucro                    6 per mille
 aree fabbricabili                            6 per mille
 terreni agricoli                             esenti ai sensi
                                               art. 7 D.Lgs
                                               n. 504/1992
 detrazione d'imposta per l'abitazione
  principale                                  L. 400.000
   (Omissis).
   01X50517;
                         COMUNE DI SUVERETO

   Il  comune  di  SUVERETO  (provincia di Livorno) ha adottato, il 9
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) come segue:
   aliquota del 6,6 per mille per:
   a)  l'abitazione  principale  con  la  detrazione  prevista  di L.
220.000;
   b)  accessori  e  pertinenze: le unita' immobiliari classificate o
classificabili nelle cat. C/2, C/6, e C/7 destinate ed effettivamente
utilizzate  in  modo  durevole  a servizio dell'abitazione principale
(anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
   c)  per  le  civili  abitazioni  che  siano  state concesse in uso
gratuito  ad  ascendenti  o  discendenti  di  primo  grado  dimoranti
abitualmente nell'unita' immobiliare;
   d)  per  le civili abitazioni che siano state date in affitto, con
regolare  contratto,  a patto che venga utilizzata dal locatario come
abitazione principale;
   e)  i  locali  C/1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e
mestieri)  utilizzati  direttamente  o  dati  in affitto con regolare
contratto,  entro  i  quali  si  svolgono  attivita'  commerciali e/o
artigianali;
   aliquota del 7 per mille per:
   a) immobili adibiti ad abitazioni non previsti precedentemente tra
quelli soggetti ad aliquota del 6,6 per mille;
   b) immobili compresi nette categorie catastali B e D;
   c) aree fabbricabili.
   (Omissis).
   01X50518;
                          COMUNE DI SUZZARA

   Il  comune  di  SUZZARA  (provincia di Mantova) ha adottato, il 23
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   a) aliquota ordinaria pari al 5,1 per mille;
   b) aliquota del 4,5 per mille per:
   unita'  immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a
titolo  di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o
in  qualita'  di  locatario  finanziario.  Detrazione  di imposta: L.
200.000;
   unita'   immobiliare   appartenente   a   cooperativa  edilizia  a
proprieta'   indivisa,   adibita   a   dimora   abituale   del  socio
assegnatario. Detrazione di imposta: L. 200.000;
   alloggio   regolarmente   assegnato  dall'istituto  autonomo  case
popolari. Detrazione di imposta: L. 200.000;
   unita' immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di
proprieta'  o di usufrutto da cittadino Italiano residente all'estero
per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata. Detrazione
di imposta: L. 200.000;
   unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziano  o  disabile  che  acquisisce la residenza in Istituto di
Ricovero  o  sanitario  a seguito di ricovero permanente a condizione
che la stessa non risulti locata. Detrazione di imposta: nessuna;
   abitazione  concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino
al  2o  grado (genitori, figli, nonni e nipoti) che la occupano quale
loro abitazione principale. Detrazione di imposta: nessuna;
   c) aliquota del 4 per mille per:
   fabbricati  realizzati  per la vendita e non venduti dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita' la
costruzione e l'alienazione di immobili (per un periodo di anni 2);
   immobili  concessi  in locazione a titolo di abitazione principale
sulla  base  di  accordi  locali  stipulati  ai  sensi  della legge 9
dicembre 1998, n. 431;
   d) aliquota per alloggi non locati pari al 7 per mille.
   (Omissis).
   01X50519;
                          COMUNE DI TAGGIA

   Il  comune  di  TAGGIA  (provincia  di Imperia) ha adottato, il 28
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare come segue, per l'anno 2001, le stesse aliquote
relative   all'imposta   comunale   sugli   immobili  per  le  unita'
immobiliari situate nel territorio del comune di Taggia in vigore nel
2000:
   a) terreni agricoli: 4,4 per mille;
   b) immobili adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille;
   c)   immobili   concessi  in  locazione  a  titolo  di  abitazione
principale  a  persone  residenti nel Comune alle condizioni definite
dagli  accordi  previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431: 5,5 per mille;
   d) altri immobili: 7 per mille;
   2.  di dare atto che i contribuenti interessati ad usufruire della
applicazione  dell'aliquota  di  cui  alla  lettera c) del precedente
capoverso  dovranno produrre tempestivamente, all'ufficio tributi del
comune,  apposita  comunicazione  corredata da copia del contratto di
locazione;
   3.  di  mantenere  invariata,  nella  misura  di  L. 230.000, come
determinata  dal  C.C. con delibera n. 3/1996, la detrazione concessa
ai detentori di abitazione principale;
   (Omissis).
   01X50520;
                         COMUNE DI TAVULLIA

   Il  comune di TAVULLIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il  1o  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di fissare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. come segue:
   5,3 per mille: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
e relative pertinenze, con detrazione di L. 200.000;
   5,3  per  mille:  per  le  unita' immobiliari locate con contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
   7 per mille: per tutti gli altri immobili e soggetti passivi.
   (Omissis).
   01X50521;
                        COMUNE DI TESSENNANO

   Il  comune di TESSENNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 21
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   L'aliquota   generale  di  riferimento  per  calcolo  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  dovuta  dai soggetti obbligati, per l'anno
2001,  e'  determinata  nella  misura  del  7  per mille per tutte le
categorie   di   immobili  nonche'  la  detrazione  per  l'abitazione
principale in L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50522;
                     COMUNE DI TORRE LE NOCELLE

   Il comune di TORRE LE NOCELLE (provincia di Avellino) ha adottato,
il   31  gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione; 2. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2001 come segue:
   aliquota del 5,75 per mille per l'abitazione principale;
   aliquota del 6,5 per mille per le seconde case.
   3.  di  non  applicare  alcuna agevolazione o riduzione rientrante
nella facolta' di statuizione dell'ente.
   (Omissis).
   01X50523;
                       COMUNE DI TORRE ORSAIA

   Il  comune  di TORRE ORSAIA (provincia di Salerno) ha adottato, il
20   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   determinare  l'aliquota  del  4  per  mille  e la detrazione di L.
200.000  per  le  abitazioni direttamente utilizzate come principali,
mentre   l'aliquota  del  6  per  mille  e'  applicabile  alle  altre
categorie;
   (Omissis).
   01X50524;
                    COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO

   Il  comune  di  TORRE SAN PATRIZIO (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato,  il  7  marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   riconfermare  per  l'anno  2001  l'aliquota  dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille;
   riconfermare  per  l'anno  2001  la  detrazione  dall'imposta  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo  nella  misura  di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   01X50526;
                     COMUNE DI TORRE S. SUSANNA

   Il comune di TORRE S. SUSANNA (provincia di Brindisi) ha adottato,
il  22  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare,  per  l'anno  2001, nella misura del 6 per mille,
l'aliquota  unica  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita con il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504;
   2. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti detrazioni d'imposta:
   L.  200.000  per  ogni  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo;
   L.  300.000  per  i  soggetti in situazione di particolare disagio
sociale e precisamente:
   aventi  nel  proprio  nucleo  familiare  un portatore di handicap,
risultante  da  certificazione  rilasciata  dll'A.S.L. ai sensi della
legge  5  febbraio  1992  n.  104,  comunque acquisita o da acquisire
d'ufficio e dalla quale risulti un'invalidita' accertata al 100%.
   (Omissis).
   01X50525;
                         COMUNE DI TORRETTA

   Il  comune  di  TORRETTA (provincia di Palermo) ha adottato, il 29
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Approvare l'aliquota I.C.I. anno 2001 nella misura deI 5 per mille
per  l'abitazione principale con detrazione di L. 200.000 e del 7 per
mille per tutti gli altri tipi di immobili posseduti in aggiunta alle
abitazioni principali.
   (Omissis).
   01X50527;
                     COMUNE DI TORREVECCHIA PIA

   Il  comune di TORREVECCHIA PIA (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili - I.C.I. - nella misura del 6 per mille, ad eccezione
degli  alloggi non locati per i quali l'aliquota e' determinata nella
misura del 7 per mille;
   2)   di   stabilire   l'importo   delle  detrazioni  per  l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo nelle seguenti misure:
   L. 300.000. per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
   titolari di pensioni fino a L. 10.000.000 (lordi) annui che vivono
soli;
   nuclei famigliari composti da almeno due componenti con un reddito
complessivo  IRPEF  da  lavoro  dipendente  e  assimilato  fino  a L.
27.000.000, annui.
   Per  nuclei  piu'  numerosi  di  due  componenti  il reddito viene
maggiorato di L. 2.000.000, per ogni altro componente a carico.
   Non  possedere altri immobili oltre all'abitazione principale e al
relativo box di pertinenza.
   Non  possedere  altri  redditi  di  qualsiasi  tipo,  attestato da
autocertificazione.
   Immobile di categoria A3/A4.
   Valore catastale dell'immobile non superiore a L. 50.000.000
   L. 250.000, per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
   titolari di pensioni fino a L. 13.000.000 (lordi) annui che vivono
soli;
   nuclei famigliari composti da almeno due componenti con un reddito
complessivo  IRPEF  da lavoro dipendente e assimilato compreso fra L.
27.000.000, e 36.000.000 annui.
   Per  nuclei  piu'  numerosi  il  reddito  viene  maggiorato  di L.
2.000.000, per ogni altro componente a carico.
   Non  possedere altri immobili oltre all'abitazione principale e al
relativo box di pertinenza.
   Non  possedere  altri  redditi  di  qualsiasi  tipo,  attestato da
autocertificazione.
   Immobile di categoria A3/A4.
   Valore catastale dell'immobile non superiore a L. 50.000.000;
   L. 200.000 per tutti gli altri contribuenti.
   (Omissis)
   01X50528;
                          COMUNE DI TORRILE

   Il  comune  di  TORRILE  (provincia  di  Parma) ha adottato, il 20
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis)
   1. di fissare per i motivi descritti in narrativa per l'anno 2001,
nelle   misure  di  cui  al  prospetto  che  segue  le  aliquote  per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
=====================================================================
N. ord.|            Tipologia immobili            |Aliquota per mille
=====================================================================
       |Abitazione principale del contribuente a  |
       |titolo di proprietà, usufrutto o altro    |
       |diritto reale di godimento o in qualità di|
       |locatario finanziario di dimora abituale, |
       |unità immobiliari appartenenti alle       |
       |cooperative edilizie a proprietà indivisa,|
       |adibite ad abitazione principale dei soci |
       |assegnatari residenti nel comune, nonché  |
       |agli alloggi regolarmente assegnati dagli |
       |I.A.C.P., unità immobiliare in proprietà o|
       |usufrutto di anziano o disabile che       |
       |acquisisce la residenza in Istituti di    |
       |ricovero o sanitario a seguito di ricovero|
       |permanente, a condizione che la stessa non|
       |risulti locata, o di cittadino italiano   |
       |residente all'estero per ragioni di lavoro|
  1.   |sempre che non risulti locata.            |        5
---------------------------------------------------------------------
       |Pertinenze di abitazioni principali       |
       |classificabili nella categoria catastale  |
       |C/6 (autorimesse - garage) - C/2 (depositi|
  2.   |- cantine) - C/7 (tettoie).               |        5
---------------------------------------------------------------------
       |Aree fabbricabili per le quali i          |
       |proprietari entro i due anni dalla loro   |
       |classificazione, non hanno ancora attivato|
       |le procedure previste dalla legge per la  |
  3.   |loro edificazione.                        |        7
---------------------------------------------------------------------
       |Abitazioni non locate e pertinenze        |
       |(C/2-C/6-C/7) al 1° gennaio dell'anno di  |
       |imposizione. Con esclusione di quelle     |
       |concesse in uso gratuito a famigliari con |
       |residenza nel comune o a disposizione di  |
       |chi risiede all'estero nonchè di          |
       |fabbricati sfitti in attesa di vendita    |
  4.   |posseduti dalle imprese costruttrici.     |        7
---------------------------------------------------------------------
       |Aliquota ordinaria per tutti gli immobili |
  5.   |non sopra indicati.                       |       5,5
   2)  Di  confermare  in  L.  200.000 l'importo della detrazione per
l'abitazione principale.
   (Omissis).
   01X50529;
                         COMUNE DI TRAMONTI

   Il  comune  di  TRAMONTI (provincia di Salerno) ha adottato, il 17
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis)
   1.  per  i motivi evidenziati in premessa, di stabilire per l'anno
2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione
di  L.  220.000,  prevista  dall'art.  8  del  decreto legislativo n.
504/1992 e dalla legge n. 662/1996, secondo la seguente tabella:
   A)   unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazioni  principali  dai
soggetti  passivi o concesse in uso gratuito a parenti (art. 8, comma
4, del regolamento comunale I.C.I.:
   aliquota 5 per mille, detrazione L. 220.000;
   B)  immobili  locati ad inquilini residenti che li utilizzano come
abitazione principale:
   aliquota 5 per mille;
   C)  abitazioni  non  locate o inagibili/inabitabili e di fatto non
utilizzate:
   aliquota 6,5 per mille;
   D) altri fabbricati:
   aliquota 6 per mille.
   (Omissis).
   01X50530;
                         COMUNE DI TRASACCO

   Il  comune  di  TRASACCO  (provincia  di  L'Aquila) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille;
   (Omissis).
   01X50531;
                          COMUNE DI TRECASE

   Il comune di TRECASE (provincia di Napoli) ha adottato, il 2 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1.  Confermare  per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. determinate con
deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  2  del  31  marzo 2000 e
precisamente:
   A) abitazione principale:
   aliquota 5 per mille;
   detrazione  L. 200.000 in ragione del periodo di tale destinazione
e fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta.
   E'  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  disabili  che  acquisiscono  la residenza in istituti di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   B) altri immobili:
   aliquota  6  per  mille  (Cat.  A10,  B,C  e  D  terreni  ed  aree
fabbricabili)  di  qualunque  destinazione catastale, ed immobili non
destinati ad abitazione principale;
   C) immobili non locati:
   aliquota 7 per mille alloggi non locati;
   D)   riduzione  d'imposta  al  50%  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale sussistono dette condizioni. A tal fine il soggetto passivo che
intende  ottenere  la  riduzione  dell'imposta  dovra' chiedere a sue
spese  apposita  perizia  all'U.T.C.  In  alternativa  potra'  essere
presentata  all'Ufficio  tributi  del  comune  apposita dichiarazione
sostitutiva di notorieta'.
   (Omissis).
   01X50532;
                         COMUNE DI TREMEZZO

   Il  comune di TREMEZZO (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto
che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (l.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
=====================================================================
        tipologia degli immobili        |          aliquote
=====================================================================
per tutte le tipologie                  |       6,2 per mille
   2.  di  determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:
=====================================================================
   Tipologia degli    | riduzione d'imposta  |detrazione d'imposta in
       immobili       |       aliquota       | ragione annua (lire)
=====================================================================
Unità immobiliari     |                      |
adibite ad abitazione |                      |
principale dei        |                      |
soggetti passivi      |                      |
residenti             |    4,5 per mille     |      L. 200.000
---------------------------------------------------------------------
Unità immobiliari     |                      |
adibite ad abitazione |                      |
principale dei        |                      |
soggetti passivi      |                      |
residenti             |                      |
ultrasessantacinquenni|                      |
con reddito fino a L. |                      |
24.000.000            |    4,5 per mille     |      L. 300.000
   (Omissis).
   01X50533;
                      COMUNE DI TREPPO CARNICO

   Il  comune  di  TREPPO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  fissare  per  l'anno 2001, per tutti i soggetti passivi, nella
misura   del  4,5  per  mille  l'aliquota  unica  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto
legislativo  n.  504  del  30  dicembre  1992,  con la detrazione per
l'abitazione principale di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50534;
                    COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

   Il   comune  di  TRESCORE  BALNEARIO  (provincia  di  Bergamo)  ha
adottato,  il  13  e  22  febbraio 2001, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare  per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.):
   1. aliquota ordinaria 7 per mille;
   2.  aliquota  ridotta  per  le  abitazioni affittate con contratto
registrato,  a  soggetti che le utilizzino come abitazione principale
5,70 per mille;
   3.  aliquota  ridotta,  4,5  per  mille  per  l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, in favore di:
   a) persone fisiche soggetti passivi;
   b)  unita'  immobiliari,  appartenenti  a  cooperative  edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
   c)  unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta  (padre-figlio)  o collaterale fino al secondo grado (fratello,
sorella),  purche'  venga  utilizzata  dagli  stessi  come abitazione
principale;
   d)  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che la casa non risulti locata o concessa in uso gratuito
a familiari (al di fuori delle tipologie di cui al punto c);
   e)  alloggi  regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le
case popolari.
   (Omissis).
   di  determinare  per l'anno 2001, ai fini del calcolo dell'I.C.I.,
le detrazioni nelle seguenti misure:
   1. L. 200.000
   a)  sull'unita'  immobiliare  considerata  abitazione  principale,
qualora  possessori  di  piu'  di  una  unita' immobiliare adibita ad
abitazione;
   b)  sulle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in
linea  retta  (padre-figlio)  o  collaterale  fino  al  secondo grado
(fratello,  sorella),  purche'  venga  utilizzata  dagli  stessi come
abitazione principale;
   c)  sulle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che la casa non risulti locata o concessa in uso gratuito
a familiari (al di fuori delle tipologie di cui al punto b);
   2.   L.  220.000  per  tutte  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale a condizione che sia prima ed unica casa;
   3.   L.  340.000  per  tutte  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione  principale a condizione che sia prima ed unica casa e che
il nucleo familiare abbia un reddito non superiore a:
   L. 17.000.000 nucleo familiare con un solo componente;
   L. 23.000.000 nucleo familiare con due componenti;
   con  aumento  di  L.  2.000.000 del reddito per ogni componente in
piu'.
   (Omissis).
   01X50535;
                      COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

   Il  comune di TREVI NEL LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili I.C.I. nella misura del 7 per mille;
   2. di prendere atto che l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 e' unica
ed e' stabilita nella misura del 7 per mille;
   3. la detrazione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale
viene stabilita in L. 200.000 annue.
   (Omissis).
   01X50536;
                        COMUNE DI TREVIGNANO

   Il  comune  di TREVIGNANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 5
dicembre  2000  e  il  20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  per  l'anno  2001,  ex  art.  6  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille;
   (Omissis).
   2.  di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta
per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come
individuata  nel  regolamento  per  la  disciplina  dell'I.C.I., e di
stabilire   inoltre  che  si  considerano  abitazione  principale  le
seguenti unita' immobiliari:
   le  pertinenze  dell'abitazione principale, anche se distintamente
iscritte  in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionale
alla  stessa  abitazione (es.: garage, cantine, soffitte, ripostigli,
ecc.);
   le   unita'   immobiliari  in  precedenza  adibite  ad  abitazione
principale,  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che le stesse non risultini locate;
   3.  di determinare in L. 400.000 la detrazione dell'imposta dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  dei
soggetti,  titolari  di  pensione, purche' siano sussistenti tutte le
seguenti condizioni:
   a)  che sia l'unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale,
con  l'unica  eccezione  delle pertinenze dell'abitazione principale,
qualora distintamente iscritte in catasto;
   b)  che  non possiedano nel territorio nazionale nessun altro tipo
di immobile;
   c)  che  il nucleo familiare dimorante nell'unita' immobiliare sia
costituito esclusivamente dall'avente diritto e dal coniuge, e che il
loro  reddito  non  sia  superiore a L.15.000.000, come risulta dalla
somma  dei  redditi  dichiarati nelle denunce relative all'anno 2000,
ovvero  come risulta dal prospetto riepilogativo rilasciato dall'ente
erogante relativo all'anno 2000;
   d)  che  il  contribuente  che  intende  avvalersi  della maggiore
detrazione  produca al comune, entro il termine previsto per il primo
versamento  dell'imposta  da  effettuare,  idonea autocertificazione,
resa  ai  sensi  dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella
quale siano tassativamente specificati i seguenti elementi:
   i nomi dei soggetti appartenenti al nucleo familiare al 1o gennaio
2001;
   la  dichiarazione  di possedere un unico fabbricato nel territorio
nazionale;
   la dichiarazione di non possedere alcun altro tipo di immobile nel
territorio nazionale;
   la  dichiarazione  del reddito del nucleo familiare (suddiviso per
ciascun coniuge);
   4.  di determinare in L. 400.000 la detrazione dell'imposta dovuta
per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei nuclei
familiari che abbiano al loro interno un soggetto disabile con idoneo
riconoscimento  da  parte  della  Commissione  di prima istanza della
locale USL che attesti un grado di invalidita' pari al 100%. L'avente
diritto  dovra'  presentare  idonea  comunicazione al comune entro il
termine previsto per il primo versamento da effettuare;
   (Omissis).
   01X50537;
                        COMUNE DI TRIVIGLIANO

   Il  comune di TRIVIGLIANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il
27   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili, per
l'anno  2001,  nella misura unica del 5 per mille e, di riservarsi di
rivedere tale determinazione.
   (Omissis).
   01X50538;
                          COMUNE DI TROPEA

   Il comune di TROPEA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 7
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   2.  di  confermare  per l'anno 2001, l'aliquota nella misura del 5
per  mille,  gia'  in  vigore nell'anno 2000 per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale,  e  di  elevare  al  6 per mille
l'aliquota relativa a tutte le altre unita' immobiliari diverse dalle
abitazioni   principali   o   possedute  in  aggiunta  all'abitazione
principale;
   3.  di  confermare ancora per il 2001 l'ammontare della detrazione
nella  misura  di  L.  250.000  per  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo;
   4.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscano  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulta
locata.
   (Omissis).
   01X50539;
                        COMUNE DI VADO LIGURE

   Il  comune  di VADO LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  fissare, (omissis) per l'anno 2001 le aliquote dell'I.C.I.
comesegue:
   nella misura del 6,7 per mille l'aliquota ordinaria;
   nella misura del 5,3 per mille l'aliquota agevolata;
   nella misura del 6,2 per mille l'aliquota agevolata;
   nella misura del 7 per mille l'aliquota maggiorata;
   2)  di  dare  atto che le aliquote come sopra determinate dovranno
essere   applicate  dai  soggetti  passivi  secondo  l'unita  tabella
allegata  sub  lettera  C)  al presente provvedimento per costituirne
parte integrante;
   3.  di confermare nella misura minima di L. 200.000, la detrazione
dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale  dai  proprietari  e  per  quelle regolarmente
assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari;
   Allegato  sub lett. C) alla deliberazione della giunta comunale n.
18 del 6 febbraio 2001:
   1)   aliquota   5,3  per  mille,  detrazione  L.  200.000:  unita'
immobiliari uso civile abitazione:
   a) direttamente adibite ad abitazione principale;
   b)  appartenenti  alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
   c)  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o usufrutto da anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse
non risultino locate;
   d)  regolarmente  assegnate  dagli  istituti  autonomi per le case
popolari;
   2)  unita' immobiliari locate con contratto registrato, per almeno
otto  mesi,  anche non continuativi nel corso dell'anno di imposta, a
soggetti  gia' residenti nel comune che le utilizzino come abitazione
principale,  nonche'  a  soggetti  che, intendendo utilizzarle per il
medesimo  scopo,  acquisiscano  nei  trenta  giorni  successivi  alla
stipula  del  contratto  di  locazione,  la  residenza anagrafica nel
comune: aliquota 6 per mille, detrazione non spettante;
   3) aliquota 5,3 per mille, detrazione non spettante:
   a)  unita'  immobiliari  uso  civile  abitazione  date in comodato
gratuito  a  familiari,  entro il primo grado di parentela, residenti
nel comune che le utilizzino come abitazione principale;
   b)  immobili, a qualsiasi uso adibiti, posseduti da enti morali di
diritto pubblico senza scopo di lucro;
   c)   immobili   (box   auto,   magazzini)  costituenti  pertinenza
dell'abitazione principale, punto 1, lettere a), b), c), d);
   4)  fabbricati  esclusivamente  destinati ad attivita' artigianali
posseduti  da  soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, regolarmente
iscritti  all'albo  delle imprese artigiane della Camera di commercio
industria  e  artigianato  di  competenza:  aliquota  6,2  per mille,
detrazione non spettante;
   5)  tutti  gli altri immobili diversi dalle civili abitazioni: box
auto,  negozi,  magazzini,  depositi,  aree  edificabili,  fabbricati
realizzati  per  la vendita, ecc., non compresi nei punti 1, 2, 3 e 6
lettere a), b), c):aliquota 6,7 per mille, detrazione non spettante;
   6) aliquota 7 per mille, detrazione non spettante:
   a) i fabbricati industriali;
   b) unita' immobiliari uso civile abitazione:
   non locate tenute a disposizione dei proprietari;
   locate, con o senza contratto registrato, a soggetti non residenti
nel Comune;
   locate senza contratto registrato:
   c) uffici e studi privati.
   (Omissis).
   01X50540;
                          COMUNE DI VAGLIA

   Il  comune  di  VAGLIA  (provincia  di  Firenze) ha adottato il 13
febbraio  2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di stabilire a per il 2001 le aliquote differenziate di seguito
indicate:
   5,5   per   mille:  Unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione  principale, o abitazioni ad esse equiparate ex art. 5 del
Regolamento sopra indicato e pertinenze;
   7  per  mille: unita' immobiliari adibite ad abitazione, possedute
in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate, immobili diversi
dalle abitazioni, terreni, aree fabbricabili;
   8 per mille: per le abitazioni non locate.
   2.  di  stabilire  nella  misura  base di L. 200.000 la detrazione
annua  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo;
   (Omissis).
   01X50541;
                          COMUNE DI VALDINA

   Il  comune  di  VALDINA  (provincia  di  Messina)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   A. Confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. per le abitazioni
principale  e  per quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento I.C.I. vigente, al 5,5 per mille
   B. Determinare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 6,5 per mille
per tutti gli altri immobili non rientranti sub lett. a);
   C.  Confermare  in L. 300.000 la detrazione spettante per la prima
abitazione e per le pertinenze di questa;
   (Omissis).
   01X50542;
                         COMUNE DI VALENTANO

   Il  comune  di  VALENTANO  (provincia  di  Viterbo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Di  confermare  per  l'anno 2001 l'aliquota unica I.C.I. nella
misura del 5 per mille;
   2.  Di  determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
L.  200.000  rapportabile  al  periodo  dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   01X50543;
                         COMUNE DI VALFENERA

   Il  comune  di  VALFENERA  (provincia  di  Asti)  ha adottato il 7
febbraio  2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare per l'esercizio finanziario 2001 l'aliquota I.C.I.
nella misura unica del 6,75 per mille;
   di  quantificare  in  lire  250.000  la  detrazione di imposta per
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
   (Omissis).
   01X50544;
                         COMUNE DI VALGANNA

   Il  comune  di  VALGANNA  (provincia  di Varese) ha adottato il 22
gennaio  2001  la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Di  determinare,  in  attuazione  dell'art.  6  del  D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
nella misura del 6 per mille per l'anno 2001.
   2.  di dare atto che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e' di L.
200.000.
   (Omissis).
   01X50545;
                        COMUNE DI VALLINFREDA

   Il  comune  di  VALLINFREDA  (provincia di Roma) ha adottato il 10
febbraio  2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Per   l'anno   2001  la  seguente  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili:
   Abitazione  principale  del  soggetto  d'imposta: aliquota 5,5 per
milleAltri fabbricati aliquota 6 per mille
   Applicazione  della  aliquota  nella  misura del 4,5 per mille per
anziani  di  eta'  superiore a 65 anni singoli o coniugati, aventi in
proprieta'  la  sola  abitazione  principale  ed un reddito familiare
annuo lordo non superiore a L. 12.000.000 se singoli, e non superiore
a L. 20.000.000 se coniugati;
   Deduzione su abitazione principale L. 200.000.
   Riduzione   del  50%  dell'imposta  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili  o  inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni;
   E' considerata abitazione principale:
   a) l'unita' immobiliare utilizzata dal soggetto passivo d'imposta;
   l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili, che acquisiscano la residenza in
istituti  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che la stessa non
risulta locata;
   (Omissis).
   01X50546;
                         COMUNE DI VALMOREA

   Il  comune  di  VALMOREA  (provincia  di  Como)  ha adottato il 30
dicembre  2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  per l'anno 2001 nella misura unica del 4,5 per
mille  l'aliquota  dell'imposta  Comunale sugli immobili per tutte le
tipologie  di  immobili,  mantenendo  in  L.  200.000  la  detrazione
d'imposta spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo;
   (Omissis).
   01X50547;
                         COMUNE DI VALNEGRA

   Il  comune  di  VALNEGRA  (provincia di Bergamo) ha adottato il 13
febbraio  2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Di  determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura
del  sei  per  mille  e la detrazione per abitazione principale in L.
300.000;
   (Omissis).
   01X50548;
                      COMUNE DI VARALLO POMBIA

   Il  comune di VARALLO POMBIA (provincia di Novara) ha adottato l'8
febbraio  2001 e 9 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis);
   di  confermare  per  l'anno  2001  l'aliquota  dell'imposta I.C.I.
(Imposta Comunale sugli Immobili), nella misura del 5,2 per mille;
   di  confermare  per  l'abitazione  principale  la detrazione di L.
200.000 (103,29 Euro)
   (Omissis).
   Ai   soggetti   passivi   dell'imposta  Comunale  sugli  Immobili,
proprietari   o  titolari  di  altri  diritti  reali  sulla  casa  di
abitazione,   appartenenti   ad   un   nucleo   familiare  anagrafico
comprendente  soggetti  dichiarati  portatori  di  handicap  ai sensi
dell'art.  4  della Legge 104 del 5 febbraio 1992, viene concessa una
detrazione  di  imposta  di  L.  500.000 in luogo di quella stabilita
annualmente  con  Deliberazione  Comunale di cui all'art. 8, comma 2,
del D.Lgs. n. 504/1992.
   (Omissis).
   01X50549;
                    COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI

   Il  comune di VARANO DE' MELEGARI (provincia di Parma) ha adottato
il   7   dicembre  2000  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di fissare l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili per
l'anno  2001  nella misura del 5 per mille, lasciando pure inalterata
la  detrazione  per l'abitazione principale, gia' stabilita per legge
in  L.  200.000, agli effetti, rispettivamente, degli artt. 6 e 8 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n, 504 e s.m. istitutivo del tributo;
   (Omissis).
   01X50550;
                          COMUNE DI VAZZOLA

   Il  comune  di  VAZZOLA  (provincia  di Treviso) ha adottato il 29
novembre  2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Di  confermare,  per  l'anno  2001  le  seguenti  aliquote per
l'imposta Comunale sugli Immobili attualmente in vigore:
   aliquota ordinaria 4,7 per mille;
   aliquota sull'abitazione principale del 4 per mille;
   2.  Di  confermare in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta
dal  soggetto  passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale;
   (Omissis).
   01X50551;
                       COMUNE DI VEDANO OLONA

   Il  comune  di VEDANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato il 6
marzo  2001  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili:
   nella  misura  del  5  per  mille  per  gli  immobili  adibiti  ad
abitazione principale e le relative pertinenze come definite ai sensi
dell'art. 8, comma 8, del vigente Regolamento comunale;
   nella  misura del 6 per mille per gli immobili diversi o posseduti
in aggiunta all'abitazione principale;
   (Omissis).
   01X50552;
                          COMUNE DI VELESO

   Il  comune  di  VELESO (provincia di Como) ha adottato il 10 marzo
2001  la  seguente  deliberazione  in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   6.  di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota del 6 per mille per
l'imposta Comunale sugli Immobili;
   (Omissis).
   01X50553;
                          COMUNE DI VENDONE

   Il comune di VENDONE (provincia di Savona) ha adottato il 1o marzo
2001  la  seguente  deliberazione  in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1.  Confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
I.C.I.  per  l'anno  2001,  nella  misura  del  6,5  per mille per la
generalita' dei contribuenti.
   2.  non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per
quanto  concerne  il  sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia
per  quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento
ai  casi di immobili diversi dalle abitazioni e posseduti in aggiunta
all'abitazione principale, o di alloggi locati.
   (Omissis).
   01X50554;
                    COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE

   Il  comune  di VERDERIO SUPERIORE (provincia di Lecco) ha adottato
il   21  novembre  2000  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare, per i motivi in premessa accennati, l'aliquota
dell'Imposta  Comunale  sugli  Immobili per l'anno 2001, nella misura
del 5,5 per mille.
   (Omissis).
   01X50555;
                          COMUNE DI VERDUNO

   Il comune di VERDUNO (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2001  nella  misura  del  4,75 per mille rapportato al valore
degli immobili relativamente all'abitazione principale con detrazione
nella misura di legge pari a L. 200.000;
   di   determinare   nella  misura  del  5,5  per  mille  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili per l'anno 2001 relativamente
agli altri fabbricati e terreni
   (Omissis).
   01X50556;
                         COMUNE DI VERGEMOLI

   Il  comune  di  VERGEMOLI  (provincia di Lucca) ha adottato, il 16
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di applicare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.;
   5,5 per mille per le abitazioni principali;
   7  per  mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili;
2.  di  aumentare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
decreto   legislativo   n.   504/1992  come  modificato  dal  decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446 la detrazione di cui al comma 2
del  citato  art.  8  portandola  a L. 300.000 per i nuclei familiari
formati  da  una  o  piu' persone con reddito complessivo compresa la
maggiorazione  per il coniuge od altro convivente a carico, derivante
unicamente  da pensione non superiore a L. 11.000.000 annue lorde per
famiglie  monocomponenti  e L. 21.000.000 annue lorde per le famiglie
composte da due persone pensionate;
   3. di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai
sensi  dell'art.  7 punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504;
   (Omissis).
   01X50557;
                         COMUNE DI VERMEZZO

   Il  comune  di  VERMEZZO  (provincia  di  Milano)  ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  riconfermare  per  l'anno  2001,  aliquote differenziate a
seconda  della  tipologia  soggetta  a  tassazione per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come segue:
   Tipologia aliquota:
   aliquota I.C.I. abitazione principale 5,5 per mille;
   aliquota I.C.I. altre categorie di immobili 5,5 per mille.
   Detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
L.  200.000  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si
protrae  tale  destinazione,  se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad
abitazione  principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente.
   (Omissis).
   01X50558;
                          COMUNE DI VERUNO

   Il  comune  di  VERUNO  (provincia  di  Novara)  ha adottato il 23
gennaio  ed il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  dare  atto  che  le  aliquote per l'imposta comunale degli
immobili sono state definite nelle seguenti misure:
   4,5 per mille aliquota per le abitazioni principali;
   6,5 per mille aliquota per tutti gli altri immobili.
   2.  di  confermare la detrazione per l'abitazione principale in L.
250.000.
   (Omissis).
   01X50559;
                          COMUNE DI VESTONE

   Il  comune  di  VESTONE  (provincia  di Brescia) ha adottato il 30
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  che  l'aliquota  I.C.I. (imposta comunale sugli
immobili) da applicare per l'anno 2001 sia la seguente:
   4,5 per mille - abitazione principale;
   6 per mille - tutte le altre categorie.
   (Omissis).
   01X50560;
                          COMUNE DI VIGANO'

   Il  comune  di  VIGANO'  (provincia  di  Lecco) ha adottato, il 15
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   2.  di  modificare  per  l'esercizio 2001 l'aliquota per l'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nel seguente modo:
   4 per mille aliquota per abitazione principale;
   6 per mille aliquota ordinaria;
   specificando che sono equiparate ad abitazione principale e quindi
soggette all'aliquota del 4 per mille:
   le  unita'  immobiliari  concesse  ad uso gratuito dai genitori ai
figli  o  viceversa,  dall'avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge
ancorche'  separato  o  divorziato e da questi utilizzata come dimora
abituale e continuativa se residente nel comune di Vigano';
   le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, a condizione
che non risultino locate e con le modalita' stabilite nel regolamento
I.C.I.;
   per   le  unita'  immobiliari  locate,  dovra'  essere  presentato
contratto  registrato  a  soggetti  che le utilizzano come abitazione
principale essendo ivi residente.
   2. di confermare altresi', le riduzioni, detrazioni e modalita' di
applicazione della medesima gia' in vigore.
   (Omissis).
   01X50562;
                    COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO

   Il  comune  di  VIGNALE  MONFERRATO  (provincia di Alessandria) ha
adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  per  l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura
del:
   5,5   per   mille   per  abitazioni  principali,  terreni  e  aree
fabbricabili;
   6,5 per mille per fabbricati diversi dalle abitazioni principali.
   (Omissis).
   01X50563;
                          COMUNE DI VIGNATE

   Il  comune  di  VIGNATE  (provincia  di  Milano) ha adottato, il 5
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
da  applicare in questo comune per l'anno 2001 nella misura del 6 per
mille;
   2.  di  determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli
immobili  da  applicare  in  questo comune per l'anno 2001, in favore
delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  ed,
eventualmente, per l'unica pertinenza nella misura del 5 per mille;
   3.   di   considerare   direttamente  adibite  tali  per  espressa
previsione di legge;
   4.   di   approvare   l'aumento  di  detrazione  per  l'abitazione
principale  da  L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale
dal  soggetto  passivo ed, eventualmente, per l'unica pertinenza, con
effetto  per l'anno 2001, per i casi sociali e con le modalita' cosi'
come in premessa indicato.
   5.  di  determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli
immobili  da applicare in questo comune per l'anno 2001 in favore dei
soggetti  passivi  che  concedono  immobili in locazione, a titolo di
abitazione  principale, alle condizioni definite dagli accordi di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
   (Omissis).
   01X50564;
                      COMUNE DI VIGNOLE BORBERA

   Il  comune  di  VIGNOLE  BORBERA  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato,  il  14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo
comune viene determinata nella misura del 6 per mille.
   2.  viene  determinata  nella  misura  del  5 per mille l'aliquota
dell'I.C.l.  da applicare alle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale.
   3.  la  stessa  aliquota ridotta potra' essere applicata anche per
non  piu'  di  due  immobili  adibiti  a  pertinenza  dell'abitazione
principale.
   4.  ai  sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996,
n.  662,  dell'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione   principale  sara'  detratta  la  somma  di  L.  200.000,
rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste tale destinazione.
   (Omissis).
   01X50565;
                          COMUNE DI VIGOLO

   Il  comune  di  VIGOLO  (provincia  di Bergamo) ha adottato, il 19
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota unica del 6 per mille;
   2.  di  stabilire  la  detrazione  per  l'abitazione  di residenza
principale in L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50566;
                         COMUNE DI VIGOLZONE

   Il  comune  di  VIGOLZONE (provincia di Piacenza) ha adottato, l'8
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  che  l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
sara' applicata da questo comune per l'anno 2001 con l'aliquota unica
del 5 per mille;
   2. di dare atto che:
   a)  per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del decreto legislativo 20 dicembre,
dell'art. 3. 662;
   b)  l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i fabbricati dichiarati
inagibili  od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del    proprietario,    che   allega   idonea   documentazione   alla
dichiarazione.  In  alternativa  il  contribuente  ha  la facolta' di
presentare  dichiarazione  sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968,  n.  15,  autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la data
d'inizio   delle   condizioni  che  rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
   c)   dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  lire 200.000 rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
   d)  per  abitazione  principale  s'intende  quella  nella quale il
contribuente  -  che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro  diritto  reale - ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le
disposizioni  di  cui al presente capo si applicano anche alle unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari;
   3.  di  riservarsi  l'adozione di provvedimenti, su proposta della
giunta  comunale,  per  l'iscrizione  nel  bilancio di previsione del
fondo  per  il  potenziamento  degli  uffici tributari del comune, in
conformita'  a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
   4.  di  dare  atto  che, ai sensi del secondo. 9/1963, soggette al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;
   (Omissis).
   01X50567;
                    COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

   Il  comune  di  VILLA  DI  CHIAVENNA  (provincia  di  Sondrio)  ha
adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  confermare,  per  le  ragioni  tutte riportate in premessa, in
attuazione  dell'art.  6 del suddetto decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n.
662  del  23  dicembre 1996, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili come segue:
   nella  misura  del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale;
   nella misura del 5,5 per mille con riferimento ai casi di immobili
diversi  dalle  abitazioni,  o  posseduti  in aggiunta all'abitazione
principale, o di alloggi non locati.
   2.  di  confermare  per  l'anno  2001,  le  detrazioni ai fini del
calcolo  dell'I.C.I.  per l'abitazione principale nell'importo minimo
di legge, pari a L. 200.000;
   3.  di  confermare  per l'anno 2001 l'importo di L. 300.000 per le
detrazioni  I.C.I.,  limitatamente  alle  categorie  di  soggetti che
versano  in  situazioni  di  particolare  disagio  economico-sociale,
secondo  le  forme e le condizioni di cui alla deliberazione del C.C.
n.  3  in  data  16 febbraio 1998 (determinazione aliquota I.C.I. per
l'anno 1998) e cosi' individuate:
   pensionati;
   portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
   disoccupati da oltre 6 mesi nell'anno precedente;
   lavoratori posti in C.I.G.S. o nelle liste di mobilita' per almeno
6 mesi nell'anno precedente,
   in  grado  di  produrre  adeguata  certificazione della loro reale
situazione  ed  aventi  un  reddito  familiare (comprensivo anche di:
pensioni  di  guerra,  pensioni  estere,  rendite I.N.A.I.L., rendite
tassate  alla  fonte  BOT/CCT  fino  ad  un  ammontare  annuo  di  L.
1.000.000.,  redditi da lavoro anche percepiti all'estero, indennita'
di   disoccupazione  speciale  dei  lavoratori  frontalieri)  pari  o
inferiore a quanto previsto nella seguente tabella:
=====================================================================
       Fasce reddito familiare        |       Nucleo familiare
=====================================================================
            L. 10.500.000             |          1 persona
            L. 18.500.000             |          2 persone
            L. 20.140.000             |          3 persone
            L. 24.035.000             |          4 persone
            L. 28.025.000             |          5 persone
            L. 31.730.000             |          6 persone
   Il reddito familiare deve contenere anche:
   pensioni di guerra;
   pensioni estere;
   rendite I.N.A.I.L.;
   rendite  tassate  alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di
L. 1.000.000;
   redditi da lavoro anche percepiti all'estero;
   indennita' di disoccupazione dei lavoratori frontalieri.
   (Omissis).
   01X50568;
                        COMUNE DI VILLA POMA

   Il  comune di VILLA POMA (provincia di Mantova) ha adottato, il 19
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   a) aliquota ordinaria: cinque per mille;
   b) aliquota maggiorata per case (e relative pertinenze) sfitte per
piu' di tre mesi all'anno o tenute a disposizione: sette per mille;
   c)   detrazione  per  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo: L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50569;
                       COMUNE DI VILLA SANTINA

   Il  comune  di VILLA SANTINA (provincia di Udine) ha adottato, l'8
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Ha  determinato  per  l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  al  4,5  per  mille,  con  le  normali  riduzioni  e
detrazioni previste dalla legge.
   (Omissis).
   01X50570;
                        COMUNE DI VILLA VERDE

   Il  comune  di  VILLA VERDE (provincia di Oristano) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare  per  l'anno  2001  l'aliquota  del  5 per mille da
applicare per l'imposta comunale sugli immobili;
   (Omissis).
   01X50571;
                        COMUNE DI VILLACHIARA

   Il  comune  di  VILLACHIARA  (provincia di Brescia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle
seguenti misure:
   aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
   aliquota  ridotta  di  cui  art.  4  del decreto-legge n. 437/1996
convertito dalla legge n. 556/1996: 5 per mille;
   (Omissis).
   01X50572;
                   COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

   Il  comune  di  VILLAFRANCA  DI  VERONA  (provincia  di Verona) ha
adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di confermare per l'anno 2001:
   l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 4,5 per mille;
   l'aliquota agevolata del 4,3 per mille a favore di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico  o architettonico localizzati nei centri storici
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
   la  detrazione per l'abitazione principale nella misura unica diL.
200.000.
   (Omissis).
   01X50573;
                       COMUNE DI VILLAMARZANA

   Il comune di VILLAMARZANA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 22
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di diminuire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura di
0,5  punti  percentuali, rideterminando l'aliquota nella misura unica
del  5,5  per  mille con la detrazione relativa alla prima casa nella
misura prevista per legge.
   (Omissis).
   01X50574;
                      COMUNE DI VILLAMASSARGIA

   Il  comune  di VILLAMASSARGIA (provincia di Cagliari) ha adottato,
il   13   marzo   2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille.
   (Omissis).
   01X50575;
                   COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

   Il  comune  di  VILLANOVA  MARCHESANA  (provincia  di  Rovigo)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  nella  misura  del 6 per mille l'aliquota unica
I.C.I. per l'anno 2001.
   (Omissis).
   01X50576;
                     COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

   Il comune di VILLANOVA SOLARO (provincia di Cuneo) ha adottato, il
24 gennaio 2001 e 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare e confermare quindi per l'anno 2001, le aliquote
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
tutti indistintamente gli immobili nella misura del cinque per mille.
   (Omissis).
   1.  di  confermare  quindi  per  l'anno 2001 le seguenti misure di
detrazione d'imposta:
   tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;
   detrazione d'imposta: L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50577;
                       COMUNE DI VILLAR PEROSA

   Il  comune  di  VILLAR PEROSA (provincia di Torino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   a) aliquota ordinaria: 7 per mille;
   b)  aliquota relativa alle unita' immobiliari locate con contratto
registrato  ed  utilizzate come abitazione principale dal conduttore:
5,5 per mille;
   c) aliquota relativa alle unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale: 4,8 per mille;
   d)  L.  210.000  la  detrazione prevista per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
   (Omissis).
   01X50578;
                         COMUNE DI VIMODRONE

   Il  comune  di  VIMODRONE  (provincia di Milano) ha adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   4,5  per  mille  per  unita'  immobiliare  direttamente adibita ad
abitazione  principale (art. 5 reg.to comunale approvato con delibera
C.C. n. 13/99, modificato con delibera C.C. n. 34/99).
   5.5  per  mille  per  immobili  adibiti ad esercizi commerciali ed
attivita'  artigianali aperti al pubblico, con superficie inferiore a
100 mq, in cui il gestore sia anche proprietario dei locali.
   7 per mille per tutti gli altri immobili.
   Detrazione abitazione principale L. 200.000 annue.
   (Omissis).
   01X50561;
                          COMUNE DI VINOVO

   Il  comune di VINOVO (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  stabilire  per  l'anno  2001 le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504:
   A)  aliquota  del  7  per  mille  per gli alloggi non locati e non
utilizzati;
   B) aliquota del 2 per mille per gli immobili concessi in locazione
a  titolo  di  abitazione  principale alle condizioni stabilite dagli
accordi territoriali in attuazione della legge n. 431/1998;
   C) aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili;
   2.  determinare in L. 300.000 l'importo della detrazione spettante
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo.
   (Omissis).
   01X50579;
                           COMUNE DI VIONE

   Il  comune di VIONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  determinare per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni
di  prima  residenza  per  le  quali  l'aliquota per il presente anno
rimane invariata al 6 per mille;
   2.  confermare  in L. 200.000 le detrazioni d'imposta spettante ai
proprietari delle unita' abitative di prima residenza.
   (Omissis).
   01X50580;
                           COMUNE DI VISSO

   Il comune di VISSO (provincia di Macerata) ha adottato, il 2 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   per quanto in premessa:
   1.  di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
immobili nella misura unica del 6 per mille;
   2.  di  confermare la detrazione per l'abitazione principale nella
misura annua di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X50581;
                        COMUNE DI VITORCHIANO

   Il comune di VITORCHIANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 21
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare  e confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. da
applicarsi  nel  territorio  del  comune  di Vitorchiano nella misura
unica   del  5  per  mille,  con  il  riconoscimento  delle  seguenti
detrazioni:
   a) casa di abitazione: L. 200.000;
   b)  casa  di  abitazione  di  parenti  fino  al  secondo grado: L.
200.000;
   c)  casa  di  abitazione  di  pensionato  minimo  INPS: L. 300.000
(redditto familiare annuo complessivo non superiore a:
   pensione minima INPS, per una persona
   L. 15.000.000, per due persone);
   d)  nuove  residenze  in case ristrutturate nel centro storico: L.
400.000 (per la durata di anni 5 dalla acquisizione della residenza);
   con  la  precisazione  che  le detrazioni di cui trattasi non sono
cumulabili  per  la  stessa casa di abitazione e, per i punto b), c),
d),   verranno   riconosciute   dietro   presentazione  di  idonea  e
documentata  richiesta  entro la data di scadenza delle prima rata di
acconto;
   di precisare che a decorrere sin dal 1o gennaio 1999:
   la riscossione dell'I.C.I. e' effettuata direttamente dal comune;
   l'imposta  dovuta  dai  soggetti passivi e' versata alla Tesoreria
del comune di rettamente o tramite conto corrente postale;
   il versamento dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite il
sistema  bancario,  secondo  quanto  previsto  dall'art. 17, comma 87
legge n. 127/1997;
   e'  soppressa  la  riscossione  dell'imposta a mezzo versamento al
concessionario della riscossione prevista dall'art. 10, comma 3 D.Lgs
n. 504/1992;
   nel  caso di piu' contitolari dell'immobile soggetto dell'imposta,
il  versamento  puo'  essere effettuato congiuntamente da uno solo di
essi e per l'intero importo dovuto, a condizione che tale circostanza
sia   indicata   nel   bollettino  o  nella  distinta  di  versamento
utilizzata.
   (Omissis).
   01X50582;
                          COMUNE DI VOBBIA

   Il  comune  di  VOBBIA  (provincia  di  Genova) ha adottato, il 26
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   2.  di  far  proprio il contenuto della deliberazione della Giunta
comunale  n.  4/2001  in  data  29  gennaio  2001  con  cui  si fissa
l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 al prospetto che segue:
=====================================================================
   N.D.    |   Tipologia degli immobili    |   Aliquote per mille
=====================================================================
     1     |Abitazione principale          |            4
     2     |Altri fabbricati               |            6
     3     |Aree fabbricabili              |            6
     4     |Terreni agricoli               |            6
     5     |Edifici ex rurali              |            6
   (Omissis).
   01X50583;
                         COMUNE DI ZAPPONETA

   Il  comune  di  ZAPPONETA (provincia di Foggia) ha adottato, il 31
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale: 5 per
mille.
   (Omissis).
   01X50585;
                           COMUNE DI ZEME

   Il  comune  di  ZEME (provincia di Pavia) ha adottato, il 10 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille;
   2.   di   stabilire   l'importo   della  detrazione  per  l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo,  nella misura di L. 200.000, rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   01X50586;
                         COMUNE DI ZERFALIU

   Il  comune  di ZERFALIU (provincia di Oristano) ha adottato, il 12
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare, per i motivi esposti in premessa, anche per l'anno
2001  nella  percentuale  del  5  per  mille  l'aliquota dell'Imposta
Comunale sugli Immobili attualmente in vigore nel Comune di Zerfaliu.
   (Omissis).
   01X50587;
                     COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

   Il  comune di ZIANO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato
il,  31  gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  confermare  le  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
previste per l'anno 2000 anche per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
   abitazione principale e pertinenze: 6 per mille;
   gli altri fabbricati: 7 per mille;
   aree fabbricabili: 7 per mille.
   (Omissis).
   01X50588;
                          COMUNE DI ZIGNAGO

   Il  comune  di ZIGNAGO (provincia di La Spezia) ha adottato, il 10
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   Di  determinare  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille (sei per mille),
cosi'  come stabilita per il precedente anno 2000 con atto G.C. n. 11
del 3 febbraio 2000.
   (Omissis).
   01X50589;
                          COMUNE DI ZIMONE

   Il  comune  di  ZIMONE  (provincia  di  Biella) ha adottato, il 29
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. Di stabilire dal 1o gennaio 2001 l'aliquota I.C.I. applicata in
questo  Comune  nella  misura  del  5,50  per  mille per prima casa e
relative pertinenze, con detrazione di lire duecentomila;
   Di  stabilire  l'aliquota  nella  misura del 6 per mille per tutto
quanto non e' prima casa e relative pertinenze;
   (Omissis).
   01X50590;
                       COMUNE DI ZOLA PREDOSA

   Il  comune  di  ZOLA PREDOSA (provincia di Bologna) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  adottare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  ordinaria  relativa
all'imposta  comunale  sugli  immobili nella misura unica del 5,8 per
mille,  da  applicare  a  tutti  gli immobili siti nel territorio del
Comune di Zola Predosa, ad eccezione di quelli sotto indicati.
   Di   adottare,   per  l'anno  2001,  l'aliquota  ridotta  relativa
all'imposta  comunale  sugli immobili nella misura del 2,5 per mille,
da  applicare  alle  unita' immobiliari locate a titolo di abitazione
principale ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
   Di  dare  atto  che,  ai  fini  del  riconoscimento  dell'aliquota
ridotta,   il   contribuente  interessato  e'  tenuto  a  presentare,
dichiarazione  sostitutiva  di  notorieta' attestante il possesso dei
requisiti richiesti.
   (Omissis);
   Di  determinare,  per  l'anno 2001, in L. 312.000 la detrazione di
imposta  a  favore  dei  proprietari  o titolari del diritto reale di
usufrutto,  uso  o  abitaziione  per  l'unita'  immobiliare adibita a
propria abitazione principale.
   Di  determinare, per l'anno 2001, le seguenti ulteriori detrazioni
di  imposta,  fra  loro alternative e non cumulabili, da aggiungere a
quella  di L. 312.000, gia' prevista per l'abitazione principale, nei
casi  sotto  elencati  a  condizione  che  nessun familiare dimorante
nell'appartamento,  possieda, su tutto il territorio nazionale, al 1o
gennaio  2001,  altre  proprieta'  immobiliari (terreni e febbricati)
oltre a quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione:
   A)  nella  misura di L.168.000 a favore delle famiglie con 3 figli
di eta' inferiore a 18 anni purche':
   1)  in  possesso  del  solo  appartamento  abitato,  ed  eventuale
pertinenza annessa allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di
ogni componente il nucleo familiare al 1o gennaio 2001;
   2)  il  nucleo familiare ricomprenda tre figli di eta' inferiori a
18 anni alla data del 1o gennaio 2001;
   3)  il redditto complessivo del nucleo familiare riferito all'anno
2000  non  sia  superiore  a L. 75.000.000 annui lordi, imponibile ai
fini I.R.P.E.F.;
   B)  nella misura di L.168.000 a favore delle famiglie con 5 o piu'
componenti il nucleo familiare purche':
   1)  in  possesso  del  solo  appartamente  abitato,  ed  eventuale
pertinenza annesso allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di
ogni componente il nucleo familiare al 1o gennaio 2001;
   2)  il  nucleo  familiare sia composto da cinque o piu' componenti
alla data del 1o gennaio 2001;
   3)  il redditto complessivo del nucleo familiare riferito all'anno
2000  non  sia  superiore  a L. 75.000.000 annui lordi, imponibile ai
fini I.R.P.E.F.;
   C)  nella misura di L.228.000 a favore delle famiglie con 4 o piu'
figli di eta' inferiore a 18 anni purche':
   1)  in  possesso  del  solo  appartamento  abitato,  ed  eventuale
pertinenza annessa allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di
ogni componente il nucleo familiare al 1o gennaio 2001;
   2)  il  nucleo  familiare ricomprenda quattro o piu' figli di eta'
inferiori a 18 anni alla data del 1o gennaio 2001;
   3)  il redditto complessivo del nucleo familiare riferito all'anno
2000  non  sia  superiore  a L. 75.000.000 annui lordi, imponibile ai
fini I.R.P.E.F.;
   D)  nella  misura  di  L.228.000 a favore delle giovani coppie con
mutuo prima casa purche':
   1)  in  possesso  del  solo  appartamento  abitato,  ed  eventuale
pertinenza annessa allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di
ogni componente il nucleo familiare al 1o gennaio 2001;
   2)  il redditto complessivo del nucleo familiare riferito all'anno
2000 non sia superiore a L.65.000.000 annui lordi, imponibile ai fini
I.R.P.E.F.,  detratta  la  somma corrispondente agli interessi pagati
sul mutuo 2000;
   3)  entrambi  i  soggetti  della  giovane  coppia  abbiano un'eta'
inferiore a 37 anni alla data del 1o gennaio 2001;
   4)  sia  in  essere  un  mutuo, intestato anche a un solo soggetto
della  giovane  coppia,  contratto  per l'acquisto dell'immobile come
prima casa e in ammortamento da non piu' di sei anni alla data del 1o
gennaio 2001.
   Di  dare  atto  che,  ai  fini  del  riconoscimento dell'ulteriore
detrazione,  il  contribuente  interessato  e'  tenuto  a presentare,
dichiarazione  sostitutiva  di  notorieta' attestante il possesso dei
requisiti richiesti.
   (Omissis).
   01X50591;
                           COMUNE DI ZONE

   Il  comune  di  ZONE  (provincia  di  Brescia)  ha adottato, il 1o
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (LC.I.) nella misura del 6,5 per mille;
   2.  di  dare  atto  che  le pertinenze sono soggette alla medesima
aliquota dei fabbricati;
   3.  di determinare altresi' l'aliquota per l'abitazione principale
dei residenti nella misura del 5 per mille con una detrazione di lire
200.000 sull'imposta da versare;
   4.  di  determinare  per l'abitazione data in uso ai parenti nella
misura   del   5  per  mille  con  una  detrazione  di  lire  200.000
sull'imposta   da   versare,   purche'  abbiano  la  residenza  nella
abitazione  stessa  e abbiano intestate le utenze di servizi pubblici
(Enel, gas, acqua, telefono e tassa rifiuti;
   (Omissis).
   01X50592;
                          COMUNE DI ZUNGOLI

   Il  comune  di  ZUNGOLI (provincia di Avellino) ha adottato, il 21
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Per  l'anno  2001  l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli immobili
(I.C.I.) viene stabilita nella misura del 6 (sei) per mille;
   Di  dare  atto  che la riscossione della predetta imposta avverra'
secondo le modalita' e prescrizioni di legge;
   (Omissis).
01X50593;