COMUNE DI SETTIMO ROTTARO Il comune di SETTIMO ROTTARO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Ai fini della prevista pubblicazione si comunica che questo comune in materia di aliquota e detrazioni I.C.I. ha stabilito quanto appresso: 1. aliquota I.C.I. 5 per mille; 2. detrazione per abitazione principale L. 200.000; 3. versamenti su c/c postale n. 13198122. (Omissis). 01X50501; COMUNE DI SIANO Il comune di SIANO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ad eccezione della prima abitazione la cui aliquota e' del 4,5 per mille. (Omissis). 01X50502; COMUNE DI SINDIA Il comune di SINDIA (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) istituita con decreto legge n. 504/1992 e in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X50503; COMUNE DI SIRMIONE Il comune di SIRMIONE (provincia di Brescia) ha adottato il 22 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) vengono stabilite come di seguito specificato: A) prima abitazione e relative pertinenze nonche' unita' immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2o grado e utilizzati da questi ultimi quale residenza principale: aliquota 4 per mille; B) seconda abitazione e relative pertinenze affittata a residenti con contratto pluriennale: aliquota 4 per mille; C) altri immobili: aliquota 4,8 per mille; D) seconda abitazione e relative pertinenze di proprieta' di privati o societa' non comprese nelle fattispecie precedenti A e B: aliquota 6 per mille. 2. La misura della detrazione per l'anno 2001 per la prima abitazione occupata direttamente dal proprietario viene fissata come segue L. 500.000. (Omissis). 01X50504; COMUNE DI SOGLIO Il comune di SOGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) nella misura del 7 per mille, con detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000; (Omissis). 01X50505; COMUNE DI SOLBIATE Il comune di SOLBIATE (provincia di Como) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). ===================================================================== Tipologia dell'immobile | Aliquota (per mille) ===================================================================== |5 (con detrazione annuale di L. 1. Abitazione principale |200.000) --------------------------------------------------------------------- 2. Unità immobiliari censite nel | gruppo di pertinenza | dell'abitazione principale |C/6 5 (esclusi box affittati) --------------------------------------------------------------------- |5 (per poter rientrare in questa |tipologia gli interessati devono 3. Alloggi concessi in comodato o |presentare apposita dichiarazione in suo gratuito a parenti in linea|su modulo fornito dall'ufficio retta (art. 75 del codice civile) |tributi del Comune) --------------------------------------------------------------------- 4. Unità residenziali locate | secondo contratti tipo (sono le | unità residenziali affittate con | contratti d'affitto tipo | sottoscritti dalle organizzazioni | SUNIA, SICET, CONTA, in | rappresentanza degli inquilini e | APE in rappresentanza della | proprietà edilizia e depositati |5 (contratti ai sensi della legge presso gli uffici comunali |n. 431/98) --------------------------------------------------------------------- 5. Aree fabbricabili |5,5 --------------------------------------------------------------------- 6. Unità immobiliari classificate | nel gruppo D |6 --------------------------------------------------------------------- 7. Unità residenziali sfitte (sono| le unità residenziali non occupate| - neanche occasionalmente o | saltuariamente - e gli immobili | privi di allacciamento Enel e, | dove possibile, acquedotto) |6 --------------------------------------------------------------------- 8. A favore di proprietari che | eseguano interventi volti al | recupero di unità immobiliari | inagibili o inabitabili o | interventi finalizzati al recupero| di immobili di interesse artistico| o architettonico localizzati nei | centri storici ovvero volti alla | realizzazione di autorimesse o | posti auto anche pertinenziali | oppure all'utilizzo di sottotetti.| L'aliquota agevolata è applicata, |2 (l'aliquota agevolata è limitatamente alle unità |applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti |immobiliari di oggetto di detti interventi e per la durata di tre |interventi e per la durata tre anni dall'inizio dei lavori |anni dall'inizio dei lavori) --------------------------------------------------------------------- 9) altri fabbricati non rientranti| nelle precedenti tipologie |5,5 (Omissis). 01X50506; COMUNE DI SOLONGHEllO Il comune di SOLONGHELLO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). L'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo Comune per l'anno 2001 con aliquota ordinaria, nella misura unica, del 6 per mille, ed una detrazione dell'imposta per l'abitazione principale pari a L. 200.000 (duecentomila), in conformita' delle vigenti disposizioni legislative. (Omissis). 01X50507; COMUNE DI SOMAGLIA Il comune di SOMAGLIA (provincia di Lodi) ha adottato, il 9 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: immobili destinati ad abitazione principale 5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni principali 6,5 per mille. (Omissis). 01X50508; COMUNE DI SOMMO Il comune di SOMMO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. che l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 e' fissata nella misura pari al 5,5 per mille; 2. che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sia stabilita nella misura indicata nell'allegato, facente parte integrante della presente deliberazione; (Omissis). Allegato La detrazione I.C.I. per l'abitazione principale e' la seguente: a favore di tutti i possessori di immobili adibiti ad uso abitazione principale L. 200.000; a favore delle famiglie che abbiano al proprio interno un portatore di handicap e che abbiano un reddito complessivo annuo lordo fino a L. 100.000.000, detrazione per l'abitazione principale pari a L. 270.000; a favore delle seguenti categorie di cittadini: 1. pensionati; 2. coniugi a carico dei pensionati; 3. disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 2000 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; 4. lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno 2000 che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori a 1/3 del 20 immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, saranno applicate le seguenti detrazioni: ===================================================================== | L. 400.000 1a | | Componenti | Fascia di | L. 300.000 2a | L. 250.000 3a nucleo familiare| reddito |Fascia di reddito|Fascia di reddito ===================================================================== 1 Persona | L. 10.698.000 | L. 12.481.000 | L. 14.264.000 --------------------------------------------------------------------- 2 Persone | L. 17.653.000 | L. 20.959.000 | L. 23.537.000 --------------------------------------------------------------------- 3 Persone | L. 22.680.000 | L. 26.460.000 | L. 30.250.000 --------------------------------------------------------------------- 4 Persone | L. 27.100.000 | L. 31.560.000 | L. 36.100.000 Il reddito si intende complessivo annuo lordo per nucleo familiare. Di tali detrazioni non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a Catasto come A/l - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 o i possessori di immobili il cui valore catastale sia superiore ad 80 milioni. (Omissis). 01X50509; COMUNE DI SONA Il comune di SONA (provincia di Verona) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille; aliquota ridotta al 5,5 per mille in favore dei soggetti passivi I.C.I. relativamente alle botteghe storiche , riconosciute ai sensi dell'art.17 del Regolamento Comunale per l'insediamento delle attivita' commerciali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 10 aprile 2000 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2001; aliquota ridotta al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta; 2. Di dare atto che, come previsto dalla Circolare Ministero Finanze n. 114/E del 25 maggio 1999 e dall'art. 30, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le pertinenze dell'abitazione principale godono dello stesso trattamento fiscale stabilito per l'abitazione principale stessa; 3. Di dare atto che le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta usufruiscono dell'applicazione dell'aliquota ridotta, ma non della detrazione di L. 200.000; (Omissis). 01X50510; COMUNE DI SORICO Il comune di SORICO (provincia di Como) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure; 4,5 per mille: abitazione principale e relative pertinenze; 5,5 per mille: tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili. (Omissis). 01X50511; COMUNE DI SPECCHIA Il comune di Specchia (provincia di Lecce) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune per l'anno 2001, l'aliquota ridotta da applicare per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 5,5 per mille. 2. di confermare per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune per l'anno l'aliquota nella misura del 6 per mille da applicare per le altre unita' immobiliari. 3. di confermare la detrazione I.C.I. spettante per l'abitazione principale per l'anno 2001 nella misura minima di L. 200.000 cosi' come determinato con deliberazione della giunta comunale n. 83 del 27 febbraio 1998. (Omissis). 01X50512; COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA Il comune di SPEZZANO DELLA SILA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare per l'anno 2001, la seguente articolazione delle aliquote I.C.I. nonche' la detrazione per l'abitazione principale: 1. aliquota al 6,5 per mille da applicare sul valore dei seguenti immobili; A. unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative a proprieta' indivisa; B. immobili concessi in uso gratuito da genitori a figli o viceversa, coniugati, vedovi o legalmente separati residenti nel territorio comunale e da questi adibita ad abitazione principale. 2. Aliquota al 7 per mille da applicare sul valore dei seguenti immobili: A. Immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e degli altri di cui al punto 1; B. Aree fabbricabili. Detrazione da applicarsi per l'anno 2001 sull'abitazione principale: punto 1 lett. A L. 300.000 punto 1 lett. B L. 300.000. (Omissis). 01X50513; COMUNE DI SPOTORNO Il comune di SPOTORNO (provincia di Savona) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, quanto gia' in vigore per l'anno 2000 come di seguito indicato: 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili categorie catastali B - C - D - aree fabbricabili - terreni - unita' immobiliari di categoria A comprendenti unita' immobiliari locate con contratto di affitto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali o unita' immobiliari di persone fisiche date in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali o unita' immobiliari di proprieta' di Enti morali non commerciali di diritto pubblico e senza scopo di lucro, da applicarsi in questo Comune nella misura del 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 una aliquota ridotta nella misura del 5,25 per mille per unita' immobiliari di persone fisiche soggetti passivi adibite ad abitazione principale o unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero, purche' le stesse non risultino locate. Sull'imposta dovuta per tali unita' immobiliari verra' concessa, finoe 103,29) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di determinare per l'anno 2001 una aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari adibite ad abitazione che non scontano aliquota ridotta o normale. (Omissis). 01X50514; COMUNE DI STROPPIANA Il comune di STROPPIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. da applicarsi in questo Comune, nella misura unica del 5,25 per mille. (Omissis). 01X50515; COMUNE DI STROPPO Il comune di STROPPO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura a tutte le basi imponibili; di dare atto che la detrazione I.C.I. per abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che lo possiede a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e' di L. 200.000 spettante per l'intero anno o riportato ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale. (Omissis). 01X50516; COMUNE DI SUEGLIO Il comune di SUEGLIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura seguente: immobili diversi da abitazione 6 per mille immobili realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili 6 per mille abitazione principale (compresa cantina - solaio - box - se asserviti all'abitazione principale) 6 per mille abitazioni in aggiunta alla principale 6 per mille alloggi non locati 6 per mille abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili residenti in questo Comune ma ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari 6 per mille fabbricati di enti non economici che non hanno scopo di lucro 6 per mille aree fabbricabili 6 per mille terreni agricoli esenti ai sensi art. 7 D.Lgs n. 504/1992 detrazione d'imposta per l'abitazione principale L. 400.000 (Omissis). 01X50517; COMUNE DI SUVERETO Il comune di SUVERETO (provincia di Livorno) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: aliquota del 6,6 per mille per: a) l'abitazione principale con la detrazione prevista di L. 220.000; b) accessori e pertinenze: le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle cat. C/2, C/6, e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); c) per le civili abitazioni che siano state concesse in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado dimoranti abitualmente nell'unita' immobiliare; d) per le civili abitazioni che siano state date in affitto, con regolare contratto, a patto che venga utilizzata dal locatario come abitazione principale; e) i locali C/1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente o dati in affitto con regolare contratto, entro i quali si svolgono attivita' commerciali e/o artigianali; aliquota del 7 per mille per: a) immobili adibiti ad abitazioni non previsti precedentemente tra quelli soggetti ad aliquota del 6,6 per mille; b) immobili compresi nette categorie catastali B e D; c) aree fabbricabili. (Omissis). 01X50518; COMUNE DI SUZZARA Il comune di SUZZARA (provincia di Mantova) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria pari al 5,1 per mille; b) aliquota del 4,5 per mille per: unita' immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario. Detrazione di imposta: L. 200.000; unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario. Detrazione di imposta: L. 200.000; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari. Detrazione di imposta: L. 200.000; unita' immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino Italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata. Detrazione di imposta: L. 200.000; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di Ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Detrazione di imposta: nessuna; abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2o grado (genitori, figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale. Detrazione di imposta: nessuna; c) aliquota del 4 per mille per: fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (per un periodo di anni 2); immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di accordi locali stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431; d) aliquota per alloggi non locati pari al 7 per mille. (Omissis). 01X50519; COMUNE DI TAGGIA Il comune di TAGGIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare come segue, per l'anno 2001, le stesse aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per le unita' immobiliari situate nel territorio del comune di Taggia in vigore nel 2000: a) terreni agricoli: 4,4 per mille; b) immobili adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille; c) immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel Comune alle condizioni definite dagli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 5,5 per mille; d) altri immobili: 7 per mille; 2. di dare atto che i contribuenti interessati ad usufruire della applicazione dell'aliquota di cui alla lettera c) del precedente capoverso dovranno produrre tempestivamente, all'ufficio tributi del comune, apposita comunicazione corredata da copia del contratto di locazione; 3. di mantenere invariata, nella misura di L. 230.000, come determinata dal C.C. con delibera n. 3/1996, la detrazione concessa ai detentori di abitazione principale; (Omissis). 01X50520; COMUNE DI TAVULLIA Il comune di TAVULLIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. come segue: 5,3 per mille: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con detrazione di L. 200.000; 5,3 per mille: per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 7 per mille: per tutti gli altri immobili e soggetti passivi. (Omissis). 01X50521; COMUNE DI TESSENNANO Il comune di TESSENNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). L'aliquota generale di riferimento per calcolo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti obbligati, per l'anno 2001, e' determinata nella misura del 7 per mille per tutte le categorie di immobili nonche' la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 01X50522; COMUNE DI TORRE LE NOCELLE Il comune di TORRE LE NOCELLE (provincia di Avellino) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come segue: aliquota del 5,75 per mille per l'abitazione principale; aliquota del 6,5 per mille per le seconde case. 3. di non applicare alcuna agevolazione o riduzione rientrante nella facolta' di statuizione dell'ente. (Omissis). 01X50523; COMUNE DI TORRE ORSAIA Il comune di TORRE ORSAIA (provincia di Salerno) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare l'aliquota del 4 per mille e la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni direttamente utilizzate come principali, mentre l'aliquota del 6 per mille e' applicabile alle altre categorie; (Omissis). 01X50524; COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO Il comune di TORRE SAN PATRIZIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; riconfermare per l'anno 2001 la detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X50526; COMUNE DI TORRE S. SUSANNA Il comune di TORRE S. SUSANNA (provincia di Brindisi) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti detrazioni d'imposta: L. 200.000 per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; L. 300.000 per i soggetti in situazione di particolare disagio sociale e precisamente: aventi nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap, risultante da certificazione rilasciata dll'A.S.L. ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio e dalla quale risulti un'invalidita' accertata al 100%. (Omissis). 01X50525; COMUNE DI TORRETTA Il comune di TORRETTA (provincia di Palermo) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Approvare l'aliquota I.C.I. anno 2001 nella misura deI 5 per mille per l'abitazione principale con detrazione di L. 200.000 e del 7 per mille per tutti gli altri tipi di immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali. (Omissis). 01X50527; COMUNE DI TORREVECCHIA PIA Il comune di TORREVECCHIA PIA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 6 per mille, ad eccezione degli alloggi non locati per i quali l'aliquota e' determinata nella misura del 7 per mille; 2) di stabilire l'importo delle detrazioni per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nelle seguenti misure: L. 300.000. per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: titolari di pensioni fino a L. 10.000.000 (lordi) annui che vivono soli; nuclei famigliari composti da almeno due componenti con un reddito complessivo IRPEF da lavoro dipendente e assimilato fino a L. 27.000.000, annui. Per nuclei piu' numerosi di due componenti il reddito viene maggiorato di L. 2.000.000, per ogni altro componente a carico. Non possedere altri immobili oltre all'abitazione principale e al relativo box di pertinenza. Non possedere altri redditi di qualsiasi tipo, attestato da autocertificazione. Immobile di categoria A3/A4. Valore catastale dell'immobile non superiore a L. 50.000.000 L. 250.000, per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: titolari di pensioni fino a L. 13.000.000 (lordi) annui che vivono soli; nuclei famigliari composti da almeno due componenti con un reddito complessivo IRPEF da lavoro dipendente e assimilato compreso fra L. 27.000.000, e 36.000.000 annui. Per nuclei piu' numerosi il reddito viene maggiorato di L. 2.000.000, per ogni altro componente a carico. Non possedere altri immobili oltre all'abitazione principale e al relativo box di pertinenza. Non possedere altri redditi di qualsiasi tipo, attestato da autocertificazione. Immobile di categoria A3/A4. Valore catastale dell'immobile non superiore a L. 50.000.000; L. 200.000 per tutti gli altri contribuenti. (Omissis) 01X50528; COMUNE DI TORRILE Il comune di TORRILE (provincia di Parma) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis) 1. di fissare per i motivi descritti in narrativa per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N. ord.| Tipologia immobili |Aliquota per mille ===================================================================== |Abitazione principale del contribuente a | |titolo di proprietà, usufrutto o altro | |diritto reale di godimento o in qualità di| |locatario finanziario di dimora abituale, | |unità immobiliari appartenenti alle | |cooperative edilizie a proprietà indivisa,| |adibite ad abitazione principale dei soci | |assegnatari residenti nel comune, nonché | |agli alloggi regolarmente assegnati dagli | |I.A.C.P., unità immobiliare in proprietà o| |usufrutto di anziano o disabile che | |acquisisce la residenza in Istituti di | |ricovero o sanitario a seguito di ricovero| |permanente, a condizione che la stessa non| |risulti locata, o di cittadino italiano | |residente all'estero per ragioni di lavoro| 1. |sempre che non risulti locata. | 5 --------------------------------------------------------------------- |Pertinenze di abitazioni principali | |classificabili nella categoria catastale | |C/6 (autorimesse - garage) - C/2 (depositi| 2. |- cantine) - C/7 (tettoie). | 5 --------------------------------------------------------------------- |Aree fabbricabili per le quali i | |proprietari entro i due anni dalla loro | |classificazione, non hanno ancora attivato| |le procedure previste dalla legge per la | 3. |loro edificazione. | 7 --------------------------------------------------------------------- |Abitazioni non locate e pertinenze | |(C/2-C/6-C/7) al 1° gennaio dell'anno di | |imposizione. Con esclusione di quelle | |concesse in uso gratuito a famigliari con | |residenza nel comune o a disposizione di | |chi risiede all'estero nonchè di | |fabbricati sfitti in attesa di vendita | 4. |posseduti dalle imprese costruttrici. | 7 --------------------------------------------------------------------- |Aliquota ordinaria per tutti gli immobili | 5. |non sopra indicati. | 5,5 2) Di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X50529; COMUNE DI TRAMONTI Il comune di TRAMONTI (provincia di Salerno) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis) 1. per i motivi evidenziati in premessa, di stabilire per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione di L. 220.000, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dalla legge n. 662/1996, secondo la seguente tabella: A) unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali dai soggetti passivi o concesse in uso gratuito a parenti (art. 8, comma 4, del regolamento comunale I.C.I.: aliquota 5 per mille, detrazione L. 220.000; B) immobili locati ad inquilini residenti che li utilizzano come abitazione principale: aliquota 5 per mille; C) abitazioni non locate o inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzate: aliquota 6,5 per mille; D) altri fabbricati: aliquota 6 per mille. (Omissis). 01X50530; COMUNE DI TRASACCO Il comune di TRASACCO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; (Omissis). 01X50531; COMUNE DI TRECASE Il comune di TRECASE (provincia di Napoli) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. determinate con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 31 marzo 2000 e precisamente: A) abitazione principale: aliquota 5 per mille; detrazione L. 200.000 in ragione del periodo di tale destinazione e fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; B) altri immobili: aliquota 6 per mille (Cat. A10, B,C e D terreni ed aree fabbricabili) di qualunque destinazione catastale, ed immobili non destinati ad abitazione principale; C) immobili non locati: aliquota 7 per mille alloggi non locati; D) riduzione d'imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine il soggetto passivo che intende ottenere la riduzione dell'imposta dovra' chiedere a sue spese apposita perizia all'U.T.C. In alternativa potra' essere presentata all'Ufficio tributi del comune apposita dichiarazione sostitutiva di notorieta'. (Omissis). 01X50532; COMUNE DI TREMEZZO Il comune di TREMEZZO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== tipologia degli immobili | aliquote ===================================================================== per tutte le tipologie | 6,2 per mille 2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: ===================================================================== Tipologia degli | riduzione d'imposta |detrazione d'imposta in immobili | aliquota | ragione annua (lire) ===================================================================== Unità immobiliari | | adibite ad abitazione | | principale dei | | soggetti passivi | | residenti | 4,5 per mille | L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliari | | adibite ad abitazione | | principale dei | | soggetti passivi | | residenti | | ultrasessantacinquenni| | con reddito fino a L. | | 24.000.000 | 4,5 per mille | L. 300.000 (Omissis). 01X50533; COMUNE DI TREPPO CARNICO Il comune di TREPPO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001, per tutti i soggetti passivi, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). 01X50534; COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO Il comune di TRESCORE BALNEARIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 13 e 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 1. aliquota ordinaria 7 per mille; 2. aliquota ridotta per le abitazioni affittate con contratto registrato, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale 5,70 per mille; 3. aliquota ridotta, 4,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore di: a) persone fisiche soggetti passivi; b) unita' immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; c) unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello, sorella), purche' venga utilizzata dagli stessi come abitazione principale; d) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la casa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari (al di fuori delle tipologie di cui al punto c); e) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). di determinare per l'anno 2001, ai fini del calcolo dell'I.C.I., le detrazioni nelle seguenti misure: 1. L. 200.000 a) sull'unita' immobiliare considerata abitazione principale, qualora possessori di piu' di una unita' immobiliare adibita ad abitazione; b) sulle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (padre-figlio) o collaterale fino al secondo grado (fratello, sorella), purche' venga utilizzata dagli stessi come abitazione principale; c) sulle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la casa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari (al di fuori delle tipologie di cui al punto b); 2. L. 220.000 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che sia prima ed unica casa; 3. L. 340.000 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che sia prima ed unica casa e che il nucleo familiare abbia un reddito non superiore a: L. 17.000.000 nucleo familiare con un solo componente; L. 23.000.000 nucleo familiare con due componenti; con aumento di L. 2.000.000 del reddito per ogni componente in piu'. (Omissis). 01X50535; COMUNE DI TREVI NEL LAZIO Il comune di TREVI NEL LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 7 per mille; 2. di prendere atto che l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 e' unica ed e' stabilita nella misura del 7 per mille; 3. la detrazione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale viene stabilita in L. 200.000 annue. (Omissis). 01X50536; COMUNE DI TREVIGNANO Il comune di TREVIGNANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 5 dicembre 2000 e il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, ex art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille; (Omissis). 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come individuata nel regolamento per la disciplina dell'I.C.I., e di stabilire inoltre che si considerano abitazione principale le seguenti unita' immobiliari: le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionale alla stessa abitazione (es.: garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); le unita' immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultini locate; 3. di determinare in L. 400.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti, titolari di pensione, purche' siano sussistenti tutte le seguenti condizioni: a) che sia l'unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale, con l'unica eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale, qualora distintamente iscritte in catasto; b) che non possiedano nel territorio nazionale nessun altro tipo di immobile; c) che il nucleo familiare dimorante nell'unita' immobiliare sia costituito esclusivamente dall'avente diritto e dal coniuge, e che il loro reddito non sia superiore a L.15.000.000, come risulta dalla somma dei redditi dichiarati nelle denunce relative all'anno 2000, ovvero come risulta dal prospetto riepilogativo rilasciato dall'ente erogante relativo all'anno 2000; d) che il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione produca al comune, entro il termine previsto per il primo versamento dell'imposta da effettuare, idonea autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale siano tassativamente specificati i seguenti elementi: i nomi dei soggetti appartenenti al nucleo familiare al 1o gennaio 2001; la dichiarazione di possedere un unico fabbricato nel territorio nazionale; la dichiarazione di non possedere alcun altro tipo di immobile nel territorio nazionale; la dichiarazione del reddito del nucleo familiare (suddiviso per ciascun coniuge); 4. di determinare in L. 400.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei nuclei familiari che abbiano al loro interno un soggetto disabile con idoneo riconoscimento da parte della Commissione di prima istanza della locale USL che attesti un grado di invalidita' pari al 100%. L'avente diritto dovra' presentare idonea comunicazione al comune entro il termine previsto per il primo versamento da effettuare; (Omissis). 01X50537; COMUNE DI TRIVIGLIANO Il comune di TRIVIGLIANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nella misura unica del 5 per mille e, di riservarsi di rivedere tale determinazione. (Omissis). 01X50538; COMUNE DI TROPEA Il comune di TROPEA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota nella misura del 5 per mille, gia' in vigore nell'anno 2000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e di elevare al 6 per mille l'aliquota relativa a tutte le altre unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali o possedute in aggiunta all'abitazione principale; 3. di confermare ancora per il 2001 l'ammontare della detrazione nella misura di L. 250.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 4. di considerare direttamente adibita ad unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulta locata. (Omissis). 01X50539; COMUNE DI VADO LIGURE Il comune di VADO LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di fissare, (omissis) per l'anno 2001 le aliquote dell'I.C.I. comesegue: nella misura del 6,7 per mille l'aliquota ordinaria; nella misura del 5,3 per mille l'aliquota agevolata; nella misura del 6,2 per mille l'aliquota agevolata; nella misura del 7 per mille l'aliquota maggiorata; 2) di dare atto che le aliquote come sopra determinate dovranno essere applicate dai soggetti passivi secondo l'unita tabella allegata sub lettera C) al presente provvedimento per costituirne parte integrante; 3. di confermare nella misura minima di L. 200.000, la detrazione dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e per quelle regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari; Allegato sub lett. C) alla deliberazione della giunta comunale n. 18 del 6 febbraio 2001: 1) aliquota 5,3 per mille, detrazione L. 200.000: unita' immobiliari uso civile abitazione: a) direttamente adibite ad abitazione principale; b) appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; c) possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; d) regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari; 2) unita' immobiliari locate con contratto registrato, per almeno otto mesi, anche non continuativi nel corso dell'anno di imposta, a soggetti gia' residenti nel comune che le utilizzino come abitazione principale, nonche' a soggetti che, intendendo utilizzarle per il medesimo scopo, acquisiscano nei trenta giorni successivi alla stipula del contratto di locazione, la residenza anagrafica nel comune: aliquota 6 per mille, detrazione non spettante; 3) aliquota 5,3 per mille, detrazione non spettante: a) unita' immobiliari uso civile abitazione date in comodato gratuito a familiari, entro il primo grado di parentela, residenti nel comune che le utilizzino come abitazione principale; b) immobili, a qualsiasi uso adibiti, posseduti da enti morali di diritto pubblico senza scopo di lucro; c) immobili (box auto, magazzini) costituenti pertinenza dell'abitazione principale, punto 1, lettere a), b), c), d); 4) fabbricati esclusivamente destinati ad attivita' artigianali posseduti da soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, regolarmente iscritti all'albo delle imprese artigiane della Camera di commercio industria e artigianato di competenza: aliquota 6,2 per mille, detrazione non spettante; 5) tutti gli altri immobili diversi dalle civili abitazioni: box auto, negozi, magazzini, depositi, aree edificabili, fabbricati realizzati per la vendita, ecc., non compresi nei punti 1, 2, 3 e 6 lettere a), b), c):aliquota 6,7 per mille, detrazione non spettante; 6) aliquota 7 per mille, detrazione non spettante: a) i fabbricati industriali; b) unita' immobiliari uso civile abitazione: non locate tenute a disposizione dei proprietari; locate, con o senza contratto registrato, a soggetti non residenti nel Comune; locate senza contratto registrato: c) uffici e studi privati. (Omissis). 01X50540; COMUNE DI VAGLIA Il comune di VAGLIA (provincia di Firenze) ha adottato il 13 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire a per il 2001 le aliquote differenziate di seguito indicate: 5,5 per mille: Unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, o abitazioni ad esse equiparate ex art. 5 del Regolamento sopra indicato e pertinenze; 7 per mille: unita' immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate, immobili diversi dalle abitazioni, terreni, aree fabbricabili; 8 per mille: per le abitazioni non locate. 2. di stabilire nella misura base di L. 200.000 la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). 01X50541; COMUNE DI VALDINA Il comune di VALDINA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A. Confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principale e per quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Regolamento I.C.I. vigente, al 5,5 per mille B. Determinare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 6,5 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti sub lett. a); C. Confermare in L. 300.000 la detrazione spettante per la prima abitazione e per le pertinenze di questa; (Omissis). 01X50542; COMUNE DI VALENTANO Il comune di VALENTANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2. Di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 rapportabile al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X50543; COMUNE DI VALFENERA Il comune di VALFENERA (provincia di Asti) ha adottato il 7 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'esercizio finanziario 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6,75 per mille; di quantificare in lire 250.000 la detrazione di imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). 01X50544; COMUNE DI VALGANNA Il comune di VALGANNA (provincia di Varese) ha adottato il 22 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di determinare, in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 2001. 2. di dare atto che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 200.000. (Omissis). 01X50545; COMUNE DI VALLINFREDA Il comune di VALLINFREDA (provincia di Roma) ha adottato il 10 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Per l'anno 2001 la seguente determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: Abitazione principale del soggetto d'imposta: aliquota 5,5 per milleAltri fabbricati aliquota 6 per mille Applicazione della aliquota nella misura del 4,5 per mille per anziani di eta' superiore a 65 anni singoli o coniugati, aventi in proprieta' la sola abitazione principale ed un reddito familiare annuo lordo non superiore a L. 12.000.000 se singoli, e non superiore a L. 20.000.000 se coniugati; Deduzione su abitazione principale L. 200.000. Riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni; E' considerata abitazione principale: a) l'unita' immobiliare utilizzata dal soggetto passivo d'imposta; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; (Omissis). 01X50546; COMUNE DI VALMOREA Il comune di VALMOREA (provincia di Como) ha adottato il 30 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 nella misura unica del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili per tutte le tipologie di immobili, mantenendo in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). 01X50547; COMUNE DI VALNEGRA Il comune di VALNEGRA (provincia di Bergamo) ha adottato il 13 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del sei per mille e la detrazione per abitazione principale in L. 300.000; (Omissis). 01X50548; COMUNE DI VARALLO POMBIA Il comune di VARALLO POMBIA (provincia di Novara) ha adottato l'8 febbraio 2001 e 9 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis); di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili), nella misura del 5,2 per mille; di confermare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000 (103,29 Euro) (Omissis). Ai soggetti passivi dell'imposta Comunale sugli Immobili, proprietari o titolari di altri diritti reali sulla casa di abitazione, appartenenti ad un nucleo familiare anagrafico comprendente soggetti dichiarati portatori di handicap ai sensi dell'art. 4 della Legge 104 del 5 febbraio 1992, viene concessa una detrazione di imposta di L. 500.000 in luogo di quella stabilita annualmente con Deliberazione Comunale di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992. (Omissis). 01X50549; COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI Il comune di VARANO DE' MELEGARI (provincia di Parma) ha adottato il 7 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille, lasciando pure inalterata la detrazione per l'abitazione principale, gia' stabilita per legge in L. 200.000, agli effetti, rispettivamente, degli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n, 504 e s.m. istitutivo del tributo; (Omissis). 01X50550; COMUNE DI VAZZOLA Il comune di VAZZOLA (provincia di Treviso) ha adottato il 29 novembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di confermare, per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta Comunale sugli Immobili attualmente in vigore: aliquota ordinaria 4,7 per mille; aliquota sull'abitazione principale del 4 per mille; 2. Di confermare in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). 01X50551; COMUNE DI VEDANO OLONA Il comune di VEDANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato il 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili: nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 8, comma 8, del vigente Regolamento comunale; nella misura del 6 per mille per gli immobili diversi o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; (Omissis). 01X50552; COMUNE DI VELESO Il comune di VELESO (provincia di Como) ha adottato il 10 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 6. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota del 6 per mille per l'imposta Comunale sugli Immobili; (Omissis). 01X50553; COMUNE DI VENDONE Il comune di VENDONE (provincia di Savona) ha adottato il 1o marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2001, nella misura del 6,5 per mille per la generalita' dei contribuenti. 2. non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia per quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni e posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi locati. (Omissis). 01X50554; COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE Il comune di VERDERIO SUPERIORE (provincia di Lecco) ha adottato il 21 novembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per i motivi in premessa accennati, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 01X50555; COMUNE DI VERDUNO Il comune di VERDUNO (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 4,75 per mille rapportato al valore degli immobili relativamente all'abitazione principale con detrazione nella misura di legge pari a L. 200.000; di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 relativamente agli altri fabbricati e terreni (Omissis). 01X50556; COMUNE DI VERGEMOLI Il comune di VERGEMOLI (provincia di Lucca) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.; 5,5 per mille per le abitazioni principali; 7 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili; 2. di aumentare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la detrazione di cui al comma 2 del citato art. 8 portandola a L. 300.000 per i nuclei familiari formati da una o piu' persone con reddito complessivo compresa la maggiorazione per il coniuge od altro convivente a carico, derivante unicamente da pensione non superiore a L. 11.000.000 annue lorde per famiglie monocomponenti e L. 21.000.000 annue lorde per le famiglie composte da due persone pensionate; 3. di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; (Omissis). 01X50557; COMUNE DI VERMEZZO Il comune di VERMEZZO (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2001, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come segue: Tipologia aliquota: aliquota I.C.I. abitazione principale 5,5 per mille; aliquota I.C.I. altre categorie di immobili 5,5 per mille. Detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente. (Omissis). 01X50558; COMUNE DI VERUNO Il comune di VERUNO (provincia di Novara) ha adottato il 23 gennaio ed il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di dare atto che le aliquote per l'imposta comunale degli immobili sono state definite nelle seguenti misure: 4,5 per mille aliquota per le abitazioni principali; 6,5 per mille aliquota per tutti gli altri immobili. 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000. (Omissis). 01X50559; COMUNE DI VESTONE Il comune di VESTONE (provincia di Brescia) ha adottato il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) da applicare per l'anno 2001 sia la seguente: 4,5 per mille - abitazione principale; 6 per mille - tutte le altre categorie. (Omissis). 01X50560; COMUNE DI VIGANO' Il comune di VIGANO' (provincia di Lecco) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di modificare per l'esercizio 2001 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel seguente modo: 4 per mille aliquota per abitazione principale; 6 per mille aliquota ordinaria; specificando che sono equiparate ad abitazione principale e quindi soggette all'aliquota del 4 per mille: le unita' immobiliari concesse ad uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa, dall'avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorche' separato o divorziato e da questi utilizzata come dimora abituale e continuativa se residente nel comune di Vigano'; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, a condizione che non risultino locate e con le modalita' stabilite nel regolamento I.C.I.; per le unita' immobiliari locate, dovra' essere presentato contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale essendo ivi residente. 2. di confermare altresi', le riduzioni, detrazioni e modalita' di applicazione della medesima gia' in vigore. (Omissis). 01X50562; COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Il comune di VIGNALE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del: 5,5 per mille per abitazioni principali, terreni e aree fabbricabili; 6,5 per mille per fabbricati diversi dalle abitazioni principali. (Omissis). 01X50563; COMUNE DI VIGNATE Il comune di VIGNATE (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille; 2. di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2001, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed, eventualmente, per l'unica pertinenza nella misura del 5 per mille; 3. di considerare direttamente adibite tali per espressa previsione di legge; 4. di approvare l'aumento di detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo ed, eventualmente, per l'unica pertinenza, con effetto per l'anno 2001, per i casi sociali e con le modalita' cosi' come in premessa indicato. 5. di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2001 in favore dei soggetti passivi che concedono immobili in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. (Omissis). 01X50564; COMUNE DI VIGNOLE BORBERA Il comune di VIGNOLE BORBERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune viene determinata nella misura del 6 per mille. 2. viene determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.l. da applicare alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. 3. la stessa aliquota ridotta potra' essere applicata anche per non piu' di due immobili adibiti a pertinenza dell'abitazione principale. 4. ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sara' detratta la somma di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste tale destinazione. (Omissis). 01X50565; COMUNE DI VIGOLO Il comune di VIGOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in L. 200.000. (Omissis). 01X50566; COMUNE DI VIGOLZONE Il comune di VIGOLZONE (provincia di Piacenza) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2001 con l'aliquota unica del 5 per mille; 2. di dare atto che: a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre, dell'art. 3. 662; b) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; c) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; d) per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale - ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 3. di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della giunta comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. di dare atto che, ai sensi del secondo. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo; (Omissis). 01X50567; COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA Il comune di VILLA DI CHIAVENNA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare, per le ragioni tutte riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6 del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue: nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; nella misura del 5,5 per mille con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati. 2. di confermare per l'anno 2001, le detrazioni ai fini del calcolo dell'I.C.I. per l'abitazione principale nell'importo minimo di legge, pari a L. 200.000; 3. di confermare per l'anno 2001 l'importo di L. 300.000 per le detrazioni I.C.I., limitatamente alle categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale, secondo le forme e le condizioni di cui alla deliberazione del C.C. n. 3 in data 16 febbraio 1998 (determinazione aliquota I.C.I. per l'anno 1998) e cosi' individuate: pensionati; portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; disoccupati da oltre 6 mesi nell'anno precedente; lavoratori posti in C.I.G.S. o nelle liste di mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno precedente, in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito familiare (comprensivo anche di: pensioni di guerra, pensioni estere, rendite I.N.A.I.L., rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di L. 1.000.000., redditi da lavoro anche percepiti all'estero, indennita' di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri) pari o inferiore a quanto previsto nella seguente tabella: ===================================================================== Fasce reddito familiare | Nucleo familiare ===================================================================== L. 10.500.000 | 1 persona L. 18.500.000 | 2 persone L. 20.140.000 | 3 persone L. 24.035.000 | 4 persone L. 28.025.000 | 5 persone L. 31.730.000 | 6 persone Il reddito familiare deve contenere anche: pensioni di guerra; pensioni estere; rendite I.N.A.I.L.; rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di L. 1.000.000; redditi da lavoro anche percepiti all'estero; indennita' di disoccupazione dei lavoratori frontalieri. (Omissis). 01X50568; COMUNE DI VILLA POMA Il comune di VILLA POMA (provincia di Mantova) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria: cinque per mille; b) aliquota maggiorata per case (e relative pertinenze) sfitte per piu' di tre mesi all'anno o tenute a disposizione: sette per mille; c) detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000. (Omissis). 01X50569; COMUNE DI VILLA SANTINA Il comune di VILLA SANTINA (provincia di Udine) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Ha determinato per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 4,5 per mille, con le normali riduzioni e detrazioni previste dalla legge. (Omissis). 01X50570; COMUNE DI VILLA VERDE Il comune di VILLA VERDE (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota del 5 per mille da applicare per l'imposta comunale sugli immobili; (Omissis). 01X50571; COMUNE DI VILLACHIARA Il comune di VILLACHIARA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota ridotta di cui art. 4 del decreto-legge n. 437/1996 convertito dalla legge n. 556/1996: 5 per mille; (Omissis). 01X50572; COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA Il comune di VILLAFRANCA DI VERONA (provincia di Verona) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001: l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 4,5 per mille; l'aliquota agevolata del 4,3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica diL. 200.000. (Omissis). 01X50573; COMUNE DI VILLAMARZANA Il comune di VILLAMARZANA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di diminuire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura di 0,5 punti percentuali, rideterminando l'aliquota nella misura unica del 5,5 per mille con la detrazione relativa alla prima casa nella misura prevista per legge. (Omissis). 01X50574; COMUNE DI VILLAMASSARGIA Il comune di VILLAMASSARGIA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille. (Omissis). 01X50575; COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA Il comune di VILLANOVA MARCHESANA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 2001. (Omissis). 01X50576; COMUNE DI VILLANOVA SOLARO Il comune di VILLANOVA SOLARO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 gennaio 2001 e 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare e confermare quindi per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per tutti indistintamente gli immobili nella misura del cinque per mille. (Omissis). 1. di confermare quindi per l'anno 2001 le seguenti misure di detrazione d'imposta: tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa; detrazione d'imposta: L. 200.000. (Omissis). 01X50577; COMUNE DI VILLAR PEROSA Il comune di VILLAR PEROSA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria: 7 per mille; b) aliquota relativa alle unita' immobiliari locate con contratto registrato ed utilizzate come abitazione principale dal conduttore: 5,5 per mille; c) aliquota relativa alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 4,8 per mille; d) L. 210.000 la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 01X50578; COMUNE DI VIMODRONE Il comune di VIMODRONE (provincia di Milano) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 4,5 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 5 reg.to comunale approvato con delibera C.C. n. 13/99, modificato con delibera C.C. n. 34/99). 5.5 per mille per immobili adibiti ad esercizi commerciali ed attivita' artigianali aperti al pubblico, con superficie inferiore a 100 mq, in cui il gestore sia anche proprietario dei locali. 7 per mille per tutti gli altri immobili. Detrazione abitazione principale L. 200.000 annue. (Omissis). 01X50561; COMUNE DI VINOVO Il comune di VINOVO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: A) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e non utilizzati; B) aliquota del 2 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi territoriali in attuazione della legge n. 431/1998; C) aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. determinare in L. 300.000 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 01X50579; COMUNE DI VIONE Il comune di VIONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno rimane invariata al 6 per mille; 2. confermare in L. 200.000 le detrazioni d'imposta spettante ai proprietari delle unita' abitative di prima residenza. (Omissis). 01X50580; COMUNE DI VISSO Il comune di VISSO (provincia di Macerata) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). per quanto in premessa: 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale immobili nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura annua di L. 200.000. (Omissis). 01X50581; COMUNE DI VITORCHIANO Il comune di VITORCHIANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare e confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. da applicarsi nel territorio del comune di Vitorchiano nella misura unica del 5 per mille, con il riconoscimento delle seguenti detrazioni: a) casa di abitazione: L. 200.000; b) casa di abitazione di parenti fino al secondo grado: L. 200.000; c) casa di abitazione di pensionato minimo INPS: L. 300.000 (redditto familiare annuo complessivo non superiore a: pensione minima INPS, per una persona L. 15.000.000, per due persone); d) nuove residenze in case ristrutturate nel centro storico: L. 400.000 (per la durata di anni 5 dalla acquisizione della residenza); con la precisazione che le detrazioni di cui trattasi non sono cumulabili per la stessa casa di abitazione e, per i punto b), c), d), verranno riconosciute dietro presentazione di idonea e documentata richiesta entro la data di scadenza delle prima rata di acconto; di precisare che a decorrere sin dal 1o gennaio 1999: la riscossione dell'I.C.I. e' effettuata direttamente dal comune; l'imposta dovuta dai soggetti passivi e' versata alla Tesoreria del comune di rettamente o tramite conto corrente postale; il versamento dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite il sistema bancario, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 87 legge n. 127/1997; e' soppressa la riscossione dell'imposta a mezzo versamento al concessionario della riscossione prevista dall'art. 10, comma 3 D.Lgs n. 504/1992; nel caso di piu' contitolari dell'immobile soggetto dell'imposta, il versamento puo' essere effettuato congiuntamente da uno solo di essi e per l'intero importo dovuto, a condizione che tale circostanza sia indicata nel bollettino o nella distinta di versamento utilizzata. (Omissis). 01X50582; COMUNE DI VOBBIA Il comune di VOBBIA (provincia di Genova) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di far proprio il contenuto della deliberazione della Giunta comunale n. 4/2001 in data 29 gennaio 2001 con cui si fissa l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 al prospetto che segue: ===================================================================== N.D. | Tipologia degli immobili | Aliquote per mille ===================================================================== 1 |Abitazione principale | 4 2 |Altri fabbricati | 6 3 |Aree fabbricabili | 6 4 |Terreni agricoli | 6 5 |Edifici ex rurali | 6 (Omissis). 01X50583; COMUNE DI ZAPPONETA Il comune di ZAPPONETA (provincia di Foggia) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1 unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille. (Omissis). 01X50585; COMUNE DI ZEME Il comune di ZEME (provincia di Pavia) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X50586; COMUNE DI ZERFALIU Il comune di ZERFALIU (provincia di Oristano) ha adottato, il 12 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per i motivi esposti in premessa, anche per l'anno 2001 nella percentuale del 5 per mille l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili attualmente in vigore nel Comune di Zerfaliu. (Omissis). 01X50587; COMUNE DI ZIANO PIACENTINO Il comune di ZIANO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato il, 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili previste per l'anno 2000 anche per l'anno 2001 nelle seguenti misure: abitazione principale e pertinenze: 6 per mille; gli altri fabbricati: 7 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille. (Omissis). 01X50588; COMUNE DI ZIGNAGO Il comune di ZIGNAGO (provincia di La Spezia) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille (sei per mille), cosi' come stabilita per il precedente anno 2000 con atto G.C. n. 11 del 3 febbraio 2000. (Omissis). 01X50589; COMUNE DI ZIMONE Il comune di ZIMONE (provincia di Biella) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di stabilire dal 1o gennaio 2001 l'aliquota I.C.I. applicata in questo Comune nella misura del 5,50 per mille per prima casa e relative pertinenze, con detrazione di lire duecentomila; Di stabilire l'aliquota nella misura del 6 per mille per tutto quanto non e' prima casa e relative pertinenze; (Omissis). 01X50590; COMUNE DI ZOLA PREDOSA Il comune di ZOLA PREDOSA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di adottare, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,8 per mille, da applicare a tutti gli immobili siti nel territorio del Comune di Zola Predosa, ad eccezione di quelli sotto indicati. Di adottare, per l'anno 2001, l'aliquota ridotta relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 2,5 per mille, da applicare alle unita' immobiliari locate a titolo di abitazione principale ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Di dare atto che, ai fini del riconoscimento dell'aliquota ridotta, il contribuente interessato e' tenuto a presentare, dichiarazione sostitutiva di notorieta' attestante il possesso dei requisiti richiesti. (Omissis); Di determinare, per l'anno 2001, in L. 312.000 la detrazione di imposta a favore dei proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitaziione per l'unita' immobiliare adibita a propria abitazione principale. Di determinare, per l'anno 2001, le seguenti ulteriori detrazioni di imposta, fra loro alternative e non cumulabili, da aggiungere a quella di L. 312.000, gia' prevista per l'abitazione principale, nei casi sotto elencati a condizione che nessun familiare dimorante nell'appartamento, possieda, su tutto il territorio nazionale, al 1o gennaio 2001, altre proprieta' immobiliari (terreni e febbricati) oltre a quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione: A) nella misura di L.168.000 a favore delle famiglie con 3 figli di eta' inferiore a 18 anni purche': 1) in possesso del solo appartamento abitato, ed eventuale pertinenza annessa allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo familiare al 1o gennaio 2001; 2) il nucleo familiare ricomprenda tre figli di eta' inferiori a 18 anni alla data del 1o gennaio 2001; 3) il redditto complessivo del nucleo familiare riferito all'anno 2000 non sia superiore a L. 75.000.000 annui lordi, imponibile ai fini I.R.P.E.F.; B) nella misura di L.168.000 a favore delle famiglie con 5 o piu' componenti il nucleo familiare purche': 1) in possesso del solo appartamente abitato, ed eventuale pertinenza annesso allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo familiare al 1o gennaio 2001; 2) il nucleo familiare sia composto da cinque o piu' componenti alla data del 1o gennaio 2001; 3) il redditto complessivo del nucleo familiare riferito all'anno 2000 non sia superiore a L. 75.000.000 annui lordi, imponibile ai fini I.R.P.E.F.; C) nella misura di L.228.000 a favore delle famiglie con 4 o piu' figli di eta' inferiore a 18 anni purche': 1) in possesso del solo appartamento abitato, ed eventuale pertinenza annessa allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo familiare al 1o gennaio 2001; 2) il nucleo familiare ricomprenda quattro o piu' figli di eta' inferiori a 18 anni alla data del 1o gennaio 2001; 3) il redditto complessivo del nucleo familiare riferito all'anno 2000 non sia superiore a L. 75.000.000 annui lordi, imponibile ai fini I.R.P.E.F.; D) nella misura di L.228.000 a favore delle giovani coppie con mutuo prima casa purche': 1) in possesso del solo appartamento abitato, ed eventuale pertinenza annessa allo stesso, quale unica proprieta' immobiliare di ogni componente il nucleo familiare al 1o gennaio 2001; 2) il redditto complessivo del nucleo familiare riferito all'anno 2000 non sia superiore a L.65.000.000 annui lordi, imponibile ai fini I.R.P.E.F., detratta la somma corrispondente agli interessi pagati sul mutuo 2000; 3) entrambi i soggetti della giovane coppia abbiano un'eta' inferiore a 37 anni alla data del 1o gennaio 2001; 4) sia in essere un mutuo, intestato anche a un solo soggetto della giovane coppia, contratto per l'acquisto dell'immobile come prima casa e in ammortamento da non piu' di sei anni alla data del 1o gennaio 2001. Di dare atto che, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore detrazione, il contribuente interessato e' tenuto a presentare, dichiarazione sostitutiva di notorieta' attestante il possesso dei requisiti richiesti. (Omissis). 01X50591; COMUNE DI ZONE Il comune di ZONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (LC.I.) nella misura del 6,5 per mille; 2. di dare atto che le pertinenze sono soggette alla medesima aliquota dei fabbricati; 3. di determinare altresi' l'aliquota per l'abitazione principale dei residenti nella misura del 5 per mille con una detrazione di lire 200.000 sull'imposta da versare; 4. di determinare per l'abitazione data in uso ai parenti nella misura del 5 per mille con una detrazione di lire 200.000 sull'imposta da versare, purche' abbiano la residenza nella abitazione stessa e abbiano intestate le utenze di servizi pubblici (Enel, gas, acqua, telefono e tassa rifiuti; (Omissis). 01X50592; COMUNE DI ZUNGOLI Il comune di ZUNGOLI (provincia di Avellino) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Per l'anno 2001 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 6 (sei) per mille; Di dare atto che la riscossione della predetta imposta avverra' secondo le modalita' e prescrizioni di legge; (Omissis). 01X50593;