Art 10.
             Conferimento delle capacita' di stoccaggio
  1.  I titolari di concessioni di stoccaggio redigono per la fase di
iniezione  dell'anno 2001 un programma di immissione globale relativo
ai giacimenti di stoccaggio dei quali sono titolari, che ottimizzi le
prestazioni  tecniche globali del sistema secondo i criteri stabiliti
all'art.  4  e  lo  comunicano  ai  richiedenti  e  alle  imprese  di
trasporto.   Tale  programma  e'  comunicato  altresi'  al  Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per
l'energia   elettrica   e   il  gas,  corredato  dei  criteri,  delle
metodologie,  dei vincoli e delle modalita' inerenti l'ottimizzazione
delle  prestazioni  tecniche  ai  sensi  dell'art.  12,  comma 1, del
decreto legislativo n. 164 del 2000.
  2.  Le  imprese  di  trasporto  assicurano  le disponibilita' delle
capacita' di trasporto necessarie ai sensi dell'art. 18, comma 1, del
decreto legislativo n. 164 del 2000.
  3.  I soggetti di cui al comma 1 conferiscono gli spazi disponibili
per l'immissione secondo il seguente ordine di priorita':
    a)  titolari  di  concessione  di  coltivazione, limitatamente ai
volumi di stoccaggio minerario;
    b) imprese  del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai
clienti non idonei;
    c)  clienti  idonei,  limitatamente  ai volumi relativi ai propri
consumi, in base ad autocertificazione;
    d) imprese  del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai
clienti idonei, in base ad autocertificazione.
  4.  L'accesso  e'  consentito  previa  dimostrazione  da  parte dei
richiedenti della disponibilita' di gas, di produzione nazionale o di
importazione,  o  di  equivalente garanzia finanziaria. I soggetti di
cui  all'art.  9,  comma 2,  sono tenuti a comunicare alle imprese di
stoccaggio le informazioni di cui all'art. 2, comma 7.
  5.  Nel  caso in cui gli spazi complessivamente richiesti risultino
superiori  a  quelli  del  programma  di iniezione di cui all'art. 9,
comma 4, gli stessi sono conferiti ai richiedenti di cui alle lettere
a)  e  b)  del  comma  3,  mediante una ripartizione proporzionale ai
volumi  di  gas  da  essi venduti a clienti non idonei sulla base dei
contratti  gia'  sottoscritti per l'anno 2001, o, in loro assenza, in
relazione  agli  stessi dati relativi all'anno 2000, forniti ai sensi
del  comma  2  dell'art. 9. In relazione alle rimanenti richieste gli
spazi  sono conferiti proporzionalmente ai relativi consumi o vendite
effettuati nell'anno 2000.
  6.   Nel   caso  gli  spazi  complessivamente  richiesti  risultino
inferiori,  per  l'anno  2001, a quelli del programma di iniezione di
cui all'art. 9, comma 4, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  stabilisce con proprio decreto, sentita l'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  le  modalita'  per assicurare
comunque il programma di riempimento ottimale.
  7.  Le  imprese del gas che svolgono attivita' di vendita, le quali
effettuino  o  causino  prelievi  dalla  rete  nazionale dei gasdotti
diversi  rispetto ai volumi programmati, che comportino nel corso del
ciclo di bilanciamento giornaliero e mensile necessita' di erogazione
da  parte  del  sistema  degli stoccaggi di volumi di gas superiori a
quelli  immessi  nel  ciclo  di iniezione, sono tenute a versare alle
imprese  di  trasporto  e  ai titolari di concessioni di stoccaggio i
corrispettivi   e   le  penalita'  stabilite  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 164 del 2000.
  8.  Nel caso di cui al comma 6, l'onere sostenuto per conseguire il
riempimento ottimale concorre ai costi riconosciuti ai fini tariffari
delle  societa'  di trasporto e di stoccaggio e, ove non si verifichi
un evento climatico tale da richiedere l'erogazione dei volumi di gas
integrativi,   il  gas  immesso  rimane  disponibile  per  le  stesse
finalita' o per le richieste di stoccaggio minerario e di modulazione
degli utenti per il ciclo successivo di stoccaggio.
  9. Nel caso una impresa del gas non immetta i volumi corrispondenti
al  programma  di  immissione, tenuto anche conto delle flessibilita'
consentite  dallo stesso, il titolare della concessione di stoccaggio
interessata  effettua  comunque  l'immissione,  dandone comunicazione
alla  stessa  impresa, acquistando il gas alle condizioni di mercato,
avvalendosi delle garanzie finanziarie prestate dal richiedente.
  10. Le imprese del gas che hanno avuto accesso agli stoccaggi e che
perdano  a favore di un concorrente una parte dei propri clienti sono
tenute,  su richiesta del fornitore subentrante, a trasferire ad esso
le  quote d stoccaggio di modulazione in termini di punta e di volume
associate  a  tali  clienti.  Le imprese di trasporto provvedono alla
determinazione    di   tali   quote,   tenuto   conto   anche   delle
caratteristiche  di  interrompibilita'  dei  relativi  contratti, che
devono  essere  mantenute  nel cambio di fornitore, e delle eventuali
compensazioni  tra  le  esigenze  di  modulazione  dei  due fornitori
interessati. Nei casi di cliente idoneo costituito da un consorzio ai
sensi  dell'art.  22, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.
164  del  2000,  le quote di stoccaggio di modulazione possono essere
liberamente ridistribuite tra i componenti del consorzio.