Art 10. Conferimento delle capacita' di stoccaggio 1. I titolari di concessioni di stoccaggio redigono per la fase di iniezione dell'anno 2001 un programma di immissione globale relativo ai giacimenti di stoccaggio dei quali sono titolari, che ottimizzi le prestazioni tecniche globali del sistema secondo i criteri stabiliti all'art. 4 e lo comunicano ai richiedenti e alle imprese di trasporto. Tale programma e' comunicato altresi' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, corredato dei criteri, delle metodologie, dei vincoli e delle modalita' inerenti l'ottimizzazione delle prestazioni tecniche ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000. 2. Le imprese di trasporto assicurano le disponibilita' delle capacita' di trasporto necessarie ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000. 3. I soggetti di cui al comma 1 conferiscono gli spazi disponibili per l'immissione secondo il seguente ordine di priorita': a) titolari di concessione di coltivazione, limitatamente ai volumi di stoccaggio minerario; b) imprese del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai clienti non idonei; c) clienti idonei, limitatamente ai volumi relativi ai propri consumi, in base ad autocertificazione; d) imprese del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai clienti idonei, in base ad autocertificazione. 4. L'accesso e' consentito previa dimostrazione da parte dei richiedenti della disponibilita' di gas, di produzione nazionale o di importazione, o di equivalente garanzia finanziaria. I soggetti di cui all'art. 9, comma 2, sono tenuti a comunicare alle imprese di stoccaggio le informazioni di cui all'art. 2, comma 7. 5. Nel caso in cui gli spazi complessivamente richiesti risultino superiori a quelli del programma di iniezione di cui all'art. 9, comma 4, gli stessi sono conferiti ai richiedenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, mediante una ripartizione proporzionale ai volumi di gas da essi venduti a clienti non idonei sulla base dei contratti gia' sottoscritti per l'anno 2001, o, in loro assenza, in relazione agli stessi dati relativi all'anno 2000, forniti ai sensi del comma 2 dell'art. 9. In relazione alle rimanenti richieste gli spazi sono conferiti proporzionalmente ai relativi consumi o vendite effettuati nell'anno 2000. 6. Nel caso gli spazi complessivamente richiesti risultino inferiori, per l'anno 2001, a quelli del programma di iniezione di cui all'art. 9, comma 4, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le modalita' per assicurare comunque il programma di riempimento ottimale. 7. Le imprese del gas che svolgono attivita' di vendita, le quali effettuino o causino prelievi dalla rete nazionale dei gasdotti diversi rispetto ai volumi programmati, che comportino nel corso del ciclo di bilanciamento giornaliero e mensile necessita' di erogazione da parte del sistema degli stoccaggi di volumi di gas superiori a quelli immessi nel ciclo di iniezione, sono tenute a versare alle imprese di trasporto e ai titolari di concessioni di stoccaggio i corrispettivi e le penalita' stabilite ai sensi del decreto legislativo n. 164 del 2000. 8. Nel caso di cui al comma 6, l'onere sostenuto per conseguire il riempimento ottimale concorre ai costi riconosciuti ai fini tariffari delle societa' di trasporto e di stoccaggio e, ove non si verifichi un evento climatico tale da richiedere l'erogazione dei volumi di gas integrativi, il gas immesso rimane disponibile per le stesse finalita' o per le richieste di stoccaggio minerario e di modulazione degli utenti per il ciclo successivo di stoccaggio. 9. Nel caso una impresa del gas non immetta i volumi corrispondenti al programma di immissione, tenuto anche conto delle flessibilita' consentite dallo stesso, il titolare della concessione di stoccaggio interessata effettua comunque l'immissione, dandone comunicazione alla stessa impresa, acquistando il gas alle condizioni di mercato, avvalendosi delle garanzie finanziarie prestate dal richiedente. 10. Le imprese del gas che hanno avuto accesso agli stoccaggi e che perdano a favore di un concorrente una parte dei propri clienti sono tenute, su richiesta del fornitore subentrante, a trasferire ad esso le quote d stoccaggio di modulazione in termini di punta e di volume associate a tali clienti. Le imprese di trasporto provvedono alla determinazione di tali quote, tenuto conto anche delle caratteristiche di interrompibilita' dei relativi contratti, che devono essere mantenute nel cambio di fornitore, e delle eventuali compensazioni tra le esigenze di modulazione dei due fornitori interessati. Nei casi di cliente idoneo costituito da un consorzio ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 164 del 2000, le quote di stoccaggio di modulazione possono essere liberamente ridistribuite tra i componenti del consorzio.