Art. 11.
                         Disposizioni finali
  1.  Il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas effettuano mensilmente
il  monitoraggio  della  fase  di iniezione mediante l'istituzione di
appositi  strumenti di coordinamento con le imprese di trasporto e di
stoccaggio.
  2. I volumi di gas immessi in stoccaggio delle imprese di trasporto
e di stoccaggio ai fini dell'ulteriore riempimento degli stoccaggi di
cui  all'art.  10,  comma 6, all'atto della loro reimmissione in rete
non  saranno  computati  tra  il gas prodotto o importato, al momento
della  loro  erogazione,  ai  fini  del rispetto dei limiti stabiliti
nell'art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000.
  3.  Sono  fatti  salvi  i  poteri  in  materia  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas.
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale degli
idrocarburi  e  della  geotermia  e  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 maggio 2001
                                                   Il Ministro: Letta