Art. 11. Disposizioni finali 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas effettuano mensilmente il monitoraggio della fase di iniezione mediante l'istituzione di appositi strumenti di coordinamento con le imprese di trasporto e di stoccaggio. 2. I volumi di gas immessi in stoccaggio delle imprese di trasporto e di stoccaggio ai fini dell'ulteriore riempimento degli stoccaggi di cui all'art. 10, comma 6, all'atto della loro reimmissione in rete non saranno computati tra il gas prodotto o importato, al momento della loro erogazione, ai fini del rispetto dei limiti stabiliti nell'art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000. 3. Sono fatti salvi i poteri in materia dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2001 Il Ministro: Letta