Art. 3. Stoccaggio strategico 1. Si intende per stoccaggio strategico una riserva di gas, mantenuta in permanenza nei giacimenti di stoccaggio, finalizzata a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione di una fonte di approvvigionamento di gas o di crisi del sistema del gas. In prima applicazione del presente decreto, tale riserva corrisponde a quella necessaria per poter erogare per almeno 60 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 50% della maggiore delle importazioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, secondo modalita' stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi degli articoli 8, comma 7, e 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000. 2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, le imprese del gas che intendono effettuare importazioni di gas nell'anno successivo, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le quantita' che, prevedono di importare nel corso di detto anno per ciascuna infrastruttura di approvvigionamento, specificando la provenienza del' gas. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la sicurezza del sistema del gas nelle condizioni piu' critiche, determina, in base alle quantita' di gas che ciascuna impresa intende importare nell'anno successivo da ciascun Paese e da ciascuna infrastruttura di approvvigionamento, la portata massima relativa alla maggiore delle importazioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea. Il 50% di tale portata rappresenta la disponibilita' che deve esere garantita dal sistema degli stoccaggi di cui al comma 2, lettera d) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164 del 2000. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica il riferimento di disponibilita' di cui al comma 3 ed i corrispondenti volumi di stoccaggio strategico necessari all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il 30 novembre dello stesso anno, ai fini della ripartizione del servizio di stoccaggio strategico tra i titolari di concessioni di stoccaggio in Italia e pubblica i dati stessi nel bol1ettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. 5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il successivo 31 dicembre comunica le determinazioni relative alla ripartizione ai soggetti interessati e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6. Per l'anno 2001 il volume totale di stoccaggio strategico di cui al comma 3, corrispondente al 10% delle importazioni di gas prodotto da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e' valutato pari a 5,1 miliardi di Smc. Il 50% del valore della portata massima relativa alla maggiore delle importazioni, costituita dal gasdotto di importazione dall'Algeria, risulta pari a 37,2 milioni di Smc/g.