Art. 3.
                        Stoccaggio strategico
  1.  Si  intende  per  stoccaggio  strategico  una  riserva  di gas,
mantenuta  in  permanenza nei giacimenti di stoccaggio, finalizzata a
sopperire  a  situazioni  di  mancanza  o  riduzione  di una fonte di
approvvigionamento  di  gas  o di crisi del sistema del gas. In prima
applicazione  del presente decreto, tale riserva corrisponde a quella
necessaria  per  poter erogare per almeno 60 giorni continuativi, nel
corso  di  tutto  il periodo di punta stagionale, una portata fino al
50%  della  maggiore  delle  importazioni  provenienti  da  Paesi non
appartenenti  all'Unione  europea,  secondo  modalita'  stabilite dal
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato ai sensi
degli  articoli  8,  comma  7,  e  28,  commi  2,  3 e 4, del decreto
legislativo n. 164 del 2000.
  2.  Entro  il  30 settembre di ciascun anno, le imprese del gas che
intendono  effettuare  importazioni di gas nell'anno successivo, sono
tenute  a  comunicare  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  le  quantita' che, prevedono di importare nel corso
di  detto  anno  per  ciascuna  infrastruttura di approvvigionamento,
specificando la provenienza del' gas.
  3.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
al  fine  di  garantire  la  sicurezza  del  sistema  del  gas  nelle
condizioni  piu'  critiche,  determina, in base alle quantita' di gas
che  ciascuna  impresa  intende  importare  nell'anno  successivo  da
ciascun  Paese e da ciascuna infrastruttura di approvvigionamento, la
portata massima relativa alla maggiore delle importazioni provenienti
da  Paesi non appartenenti all'Unione europea. Il 50% di tale portata
rappresenta  la  disponibilita'  che deve esere garantita dal sistema
degli stoccaggi di cui al comma 2, lettera d) dell'art. 3 del decreto
legislativo n. 164 del 2000.
  4.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
comunica  il  riferimento  di  disponibilita'  di cui al comma 3 ed i
corrispondenti    volumi    di    stoccaggio   strategico   necessari
all'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas entro il 30 novembre
dello  stesso  anno,  ai  fini  della  ripartizione  del  servizio di
stoccaggio  strategico tra i titolari di concessioni di stoccaggio in
Italia  e  pubblica  i  dati  stessi  nel  bol1ettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia.
  5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il successivo
31 dicembre  comunica le determinazioni relative alla ripartizione ai
soggetti  interessati  e al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
  6. Per l'anno 2001 il volume totale di stoccaggio strategico di cui
al  comma 3, corrispondente al 10% delle importazioni di gas prodotto
da  Paesi non appartenenti all'Unione europea, e' valutato pari a 5,1
miliardi  di  Smc.  Il  50% del valore della portata massima relativa
alla maggiore   delle   importazioni,   costituita  dal  gasdotto  di
importazione dall'Algeria, risulta pari a 37,2 milioni di Smc/g.