Art. 4.
Determinazione delle prestazioni offerte dai giacimenti di stoccaggio
  1.  I  titolari di concessioni di stoccaggio, al fine di assicurare
una  gestione coordinata e integrata dalle capacita' di stoccaggio di
cui  dispongono,  sono tenuti a ottimizzare le prestazioni di ciascun
giacimento  in  funzione  delle  sue  caratteristiche  minerarie  e a
comunicare    al    Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  all'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas,
tre  mesi  prima  dell'inizio di ciascun ciclo annuale di stoccaggio,
quali  giacimenti  verranno utilizzati prevalentemente come stoccaggi
di  punta  e  come  stoccaggi  di  volume nel corso del ciclo stesso,
comunicando  i  criteri,  le  metodologie,  i  vincoli e le modalita'
dell'ottimizzazione  di cui al presente articolo e all'art. 12, comma
1,  del  decreto  legislativo  n. 164 del 2000, nonche' i criteri e i
dati  utilizzati per tale classificazione, in funzione delle seguenti
caratteristiche:
    a) volumi di working gas;
    b) capacita'  erogativa,  riferita  ad  almeno  trenta giorni, in
funzione  del declino della pressione di erogazione e dello svaso del
working gas;
    c) meccanismo di produzione;
    d) dimensionamento degli impianti associati;
    e) ubicazione rispetto alle principali aree di consumo.
  2.  I titolari di concessioni di stoccaggio sono tenuti ad inviare,
entro  i  termini di cui al comma 1, al Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas,  i  dati  tecnici caratteristici di ciascun giacimento di
stoccaggio,  nel  caso di variazioni verificatesi nel corso dell'anno
precedente in relazione ai seguenti parametri:
    a) volume mineralizzato, in termini di cushion gas, working gas e
riserve residue;
    b) andamento  delle pressioni statiche di fondo iniziale e finale
durante il ciclo effettuato;
    c) rivalutazioni del cushion gas e del working gas;
    d) disponibilita'  di  punta  giornaliera  ed  oraria, e relativo
andamento in funzione dell'erogazione;
    e) andamento   delle   capacita'   di   iniezione   in   funzione
dell'iniezione;
    f) situazione degli impianti di stoccaggio.
  3.  I  titolari di concessioni di stoccaggio sono altresi tenuti ad
inviare,   entro   i   termini  di  cui  al  comma  1,  al  Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per
e   il   gas,  i  seguenti  dati  previsionali,  che  determinano  le
prestazioni attese per il successivo ciclo annuale di stoccaggio:
    a) fase di iniezione:
      1)   numero   di   pozzi  che  si  prevede  di  utilizzare  per
l'iniezione;
      2)  capacita'  di compressione delle centrali di compressione a
inizio e fine ciclo di iniezione;
      3)  capacita' di iniezione in funzione del working gas presente
in giacimento;
      4) interventi di manutenzione programmata;
      5)  eventuali  vincoli per l'iniezione derivanti dai sistemi di
trasporto;
      6) periodi previsti per il ciclo di iniezione;
    b) fase di erogazione:
      1)   numero   di   pozzi  che  si  prevede  di  utilizzare  per
l'erogazione;
      2) working gas;
      3) capacita' di erogazione delle centrali di trattamento;
      4)  disponibilita'  massima  di punta giornaliera ed oraria, in
funzione dello svaso del working gas;
      5)  eventuali vincoli per l'erogazione derivanti dai sistemi di
trasporto;
      6) periodi previsti per il ciclo di erogazione.
  4.  Nel  caso  i  parametri  indicati ai commi 1, 2 e 3 derivino da
valutazioni  o  stime,  deve esserne evidenziata la variabilita' o il
grado di approssimazione.