Art. 4. Determinazione delle prestazioni offerte dai giacimenti di stoccaggio 1. I titolari di concessioni di stoccaggio, al fine di assicurare una gestione coordinata e integrata dalle capacita' di stoccaggio di cui dispongono, sono tenuti a ottimizzare le prestazioni di ciascun giacimento in funzione delle sue caratteristiche minerarie e a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tre mesi prima dell'inizio di ciascun ciclo annuale di stoccaggio, quali giacimenti verranno utilizzati prevalentemente come stoccaggi di punta e come stoccaggi di volume nel corso del ciclo stesso, comunicando i criteri, le metodologie, i vincoli e le modalita' dell'ottimizzazione di cui al presente articolo e all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, nonche' i criteri e i dati utilizzati per tale classificazione, in funzione delle seguenti caratteristiche: a) volumi di working gas; b) capacita' erogativa, riferita ad almeno trenta giorni, in funzione del declino della pressione di erogazione e dello svaso del working gas; c) meccanismo di produzione; d) dimensionamento degli impianti associati; e) ubicazione rispetto alle principali aree di consumo. 2. I titolari di concessioni di stoccaggio sono tenuti ad inviare, entro i termini di cui al comma 1, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i dati tecnici caratteristici di ciascun giacimento di stoccaggio, nel caso di variazioni verificatesi nel corso dell'anno precedente in relazione ai seguenti parametri: a) volume mineralizzato, in termini di cushion gas, working gas e riserve residue; b) andamento delle pressioni statiche di fondo iniziale e finale durante il ciclo effettuato; c) rivalutazioni del cushion gas e del working gas; d) disponibilita' di punta giornaliera ed oraria, e relativo andamento in funzione dell'erogazione; e) andamento delle capacita' di iniezione in funzione dell'iniezione; f) situazione degli impianti di stoccaggio. 3. I titolari di concessioni di stoccaggio sono altresi tenuti ad inviare, entro i termini di cui al comma 1, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per e il gas, i seguenti dati previsionali, che determinano le prestazioni attese per il successivo ciclo annuale di stoccaggio: a) fase di iniezione: 1) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per l'iniezione; 2) capacita' di compressione delle centrali di compressione a inizio e fine ciclo di iniezione; 3) capacita' di iniezione in funzione del working gas presente in giacimento; 4) interventi di manutenzione programmata; 5) eventuali vincoli per l'iniezione derivanti dai sistemi di trasporto; 6) periodi previsti per il ciclo di iniezione; b) fase di erogazione: 1) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per l'erogazione; 2) working gas; 3) capacita' di erogazione delle centrali di trattamento; 4) disponibilita' massima di punta giornaliera ed oraria, in funzione dello svaso del working gas; 5) eventuali vincoli per l'erogazione derivanti dai sistemi di trasporto; 6) periodi previsti per il ciclo di erogazione. 4. Nel caso i parametri indicati ai commi 1, 2 e 3 derivino da valutazioni o stime, deve esserne evidenziata la variabilita' o il grado di approssimazione.