Art. 5.
             Programmazione del sistema degli stoccaggi
  1.  I  titolari  di  concessioni di stoccaggio inviano al Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il gas, tre mesi prima dell'inizio di ciascun
ciclo  annuale  di stoccaggio, le previsioni delle rispettive domande
complessive   di   stoccaggio   di   modulazione,  comprensive  dello
stoccaggio minerario, relative al ciclo stesso.
  2.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sulla  base dei dati di cui al comma 1, all'art. 2, comma 4, all'art.
3,  comma  3,  e  all'art.  4,  acquisendo, ove necessario, ulteriori
informazioni  dalle  imprese di trasporto che eserciscono parti della
rete  nazionale  dei gasdotti, individua le necessita' complessive di
stoccaggio prevedibili per il ciclo annuale successivo.
  3.   In  caso  di  insufficienza  dei  volumi  disponibili  per  lo
stoccaggio  rispetto  al fabbisogno, il Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  puo' autorizzare le imprese di cui al
comma  1  ad  utilizzare  per  le  esigenze  della modulazione, anche
parzialmente, le capacita' di stoccaggio strategico, anche al fine di
sopperire  alla  copertura  di  punte  di domanda dovute ad andamenti
climatici sfavorevoli.
  4.   Ove  tale  insufficienza  sia  prevista  permanere  nei  cicli
successivi,    il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  attiva  le  misure per incrementare le capacita' di
stoccaggio esistenti previste dal decreto 27 marzo 2001.
  5.  Al fine di acquisire dati sulle possibilita' di incrementare le
capacita'  di  stoccaggio esistenti, il Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  puo'  autorizzare,  su  richiesta dei
titolari  di  concessioni  di  stoccaggio, prove di iniezione e altri
interventi   volti  ad  accertare  la  fattibilita'  di  esercire  lo
stoccaggio  a  pressioni superiori a quella originaria del giacimento
in modo sicuro e compatibile con le caratteristiche geomeccaniche del
giacimento stesso.
  6.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ai  fini  dello  svolgimento  dei compiti relativi alla sicurezza del
sistema  del  gas,  verifica  periodicamente  l'andamento del sistema
complessivo  del  ciclo  di stoccaggio, provvedendo ove necessario ad
emanare  specifici  indirizzi  per  il  funzionamento  coordinato del
sistema  degli  stoccaggi ai sensi dell'art. 28, comma 2, de1 decreto
legislativo n. 164 del 2000.