Art. 5. Programmazione del sistema degli stoccaggi 1. I titolari di concessioni di stoccaggio inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tre mesi prima dell'inizio di ciascun ciclo annuale di stoccaggio, le previsioni delle rispettive domande complessive di stoccaggio di modulazione, comprensive dello stoccaggio minerario, relative al ciclo stesso. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dei dati di cui al comma 1, all'art. 2, comma 4, all'art. 3, comma 3, e all'art. 4, acquisendo, ove necessario, ulteriori informazioni dalle imprese di trasporto che eserciscono parti della rete nazionale dei gasdotti, individua le necessita' complessive di stoccaggio prevedibili per il ciclo annuale successivo. 3. In caso di insufficienza dei volumi disponibili per lo stoccaggio rispetto al fabbisogno, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare le imprese di cui al comma 1 ad utilizzare per le esigenze della modulazione, anche parzialmente, le capacita' di stoccaggio strategico, anche al fine di sopperire alla copertura di punte di domanda dovute ad andamenti climatici sfavorevoli. 4. Ove tale insufficienza sia prevista permanere nei cicli successivi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attiva le misure per incrementare le capacita' di stoccaggio esistenti previste dal decreto 27 marzo 2001. 5. Al fine di acquisire dati sulle possibilita' di incrementare le capacita' di stoccaggio esistenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare, su richiesta dei titolari di concessioni di stoccaggio, prove di iniezione e altri interventi volti ad accertare la fattibilita' di esercire lo stoccaggio a pressioni superiori a quella originaria del giacimento in modo sicuro e compatibile con le caratteristiche geomeccaniche del giacimento stesso. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dello svolgimento dei compiti relativi alla sicurezza del sistema del gas, verifica periodicamente l'andamento del sistema complessivo del ciclo di stoccaggio, provvedendo ove necessario ad emanare specifici indirizzi per il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi ai sensi dell'art. 28, comma 2, de1 decreto legislativo n. 164 del 2000.