Art. 6. Comunicazione dati 1. I titolari di concessioni di stoccaggio, oltre le comunicazioni mensili sui volumi di gas movimentati, hanno l'obbligo di fornire, entro due mesi dal termine di ciascun ciclo annuale di stoccaggio, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i dati a consuntivo del ciclo stesso inerenti ai volumi di gas effettivamente movimentati, indicando i valori di punta massima registrati, e motivando gli scostamenti rispetto alle previsioni formulate.