Art. 6.
                         Comunicazione dati
  1.  I titolari di concessioni di stoccaggio, oltre le comunicazioni
mensili  sui  volumi  di gas movimentati, hanno l'obbligo di fornire,
entro due mesi dal termine di ciascun ciclo annuale di stoccaggio, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  e
all'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas, i dati a consuntivo
del   ciclo   stesso   inerenti   ai  volumi  di  gas  effettivamente
movimentati,  indicando  i  valori  di  punta  massima  registrati, e
motivando gli scostamenti rispetto alle previsioni formulate.