Art. 7.
Criteri  per  la verifica di economicita' dei servizi richiesti dagli
                               utenti
  1.  In  base  ai  dati forniti ai sensi dell'art. 4 ed al programma
lavori  presentato  all'atto  della  richiesta  della  concessione di
stoccaggio   e   i   suoi   successivi  aggiornamenti,  il  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  verifica che le
prestazioni  offerte  per  il  ciclo di stoccaggio annuale successivo
siano  coerenti  con  le capacita' e infrastrutture esistenti, tenuto
conto  degli  eventuali  vincoli  temporanei  nella  prestazione  del
servizio,  richiedendo  ai titolari delle concessioni di stoccaggio i
motivi  delle  differenze  eventualmente  evidenziate e gli eventuali
tempi  di ripristino delle prestazioni ai valori massimi tecnicamente
possibili.
  2.  Ove  siano  riscontrate  insufficienti  capacita' di stoccaggio
strutturali  nel  sistema  complessivo  degli stoccaggi, in relazione
alle  richieste  formulate dagli utenti, il Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  in  accordo  a quanto stabilito
dall'art.  6  del  decreto  27 marzo  2001,  chiede  ai  titolari  di
concessioni  di  stoccaggio di predisporre e presentare dei programmi
relativi  ai  possibili interventi per il potenziamento delle proprie
capacita'  di  stoccaggio,  in  termini di volume e di punta, con una
stima  dei relativi investimenti e tempi di realizzazione, stabilendo
un termine per la relativa presentazione.
  3.    Ove    il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, previa verifica se l'investimento aggiuntivo di cui
al  comma  2  produca  incrementi  di  volume,  per  i  giacimenti di
stoccaggio di base, o incrementi di portate massime, per i giacimenti
di  stoccaggio  di  punta,  con  costi  relativi  in linea con quelli
specifici,  valuti  tali potenziamenti tecnicamente ed economicamente
fattibili,   acquisisce   il   parere  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  in  merito,  in  particolare in relazione alla
congruita' dei nuovi investimenti con la remunerazione consentita dal
regime tariffario.
  4.  In  caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 3, i
programmi   di   cui  al  comma  2  sono  autorizzati  dal  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  5.  Gli  interventi  di  potenziamento sono comunque effettuati dal
concessionario   qualora  l'utente  sostenga  il  costo  delle  opere
necessarie,  secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 12, comma 7,
del decreto legislativo n. 164 del 2000.
  6.  E' fatta salva la possibilita' per il Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  di adottare, in alternativa o ad
integrazione  di  quanto  disposto  ai  commi  precedenti,  le misure
previste  dal  decreto  27 marzo  2001,  al  fine  di  incentivare la
conversione   in   stoccaggio  di  giacimenti  in  fase  avanzata  di
coltivazione.
  7.  Resta  in ogni caso ferma la possibilita' di presentare domanda
di  concessione  di  stoccaggio  ai  sensi  dell'art.  11 del decreto
legislativo n. 164 del 2000.