Art. 7. Criteri per la verifica di economicita' dei servizi richiesti dagli utenti 1. In base ai dati forniti ai sensi dell'art. 4 ed al programma lavori presentato all'atto della richiesta della concessione di stoccaggio e i suoi successivi aggiornamenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica che le prestazioni offerte per il ciclo di stoccaggio annuale successivo siano coerenti con le capacita' e infrastrutture esistenti, tenuto conto degli eventuali vincoli temporanei nella prestazione del servizio, richiedendo ai titolari delle concessioni di stoccaggio i motivi delle differenze eventualmente evidenziate e gli eventuali tempi di ripristino delle prestazioni ai valori massimi tecnicamente possibili. 2. Ove siano riscontrate insufficienti capacita' di stoccaggio strutturali nel sistema complessivo degli stoccaggi, in relazione alle richieste formulate dagli utenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in accordo a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 27 marzo 2001, chiede ai titolari di concessioni di stoccaggio di predisporre e presentare dei programmi relativi ai possibili interventi per il potenziamento delle proprie capacita' di stoccaggio, in termini di volume e di punta, con una stima dei relativi investimenti e tempi di realizzazione, stabilendo un termine per la relativa presentazione. 3. Ove il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica se l'investimento aggiuntivo di cui al comma 2 produca incrementi di volume, per i giacimenti di stoccaggio di base, o incrementi di portate massime, per i giacimenti di stoccaggio di punta, con costi relativi in linea con quelli specifici, valuti tali potenziamenti tecnicamente ed economicamente fattibili, acquisisce il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in merito, in particolare in relazione alla congruita' dei nuovi investimenti con la remunerazione consentita dal regime tariffario. 4. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 3, i programmi di cui al comma 2 sono autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Gli interventi di potenziamento sono comunque effettuati dal concessionario qualora l'utente sostenga il costo delle opere necessarie, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000. 6. E' fatta salva la possibilita' per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adottare, in alternativa o ad integrazione di quanto disposto ai commi precedenti, le misure previste dal decreto 27 marzo 2001, al fine di incentivare la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione. 7. Resta in ogni caso ferma la possibilita' di presentare domanda di concessione di stoccaggio ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 164 del 2000.