Art. 8.
                       Ambito di applicazione
  1. Le disposizioni del presente capo disciplinano transitoriamente,
fino all'approvazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il gas dei codici di stoccaggio previsti all'art. 12, comma 7, del
decreto  legislativo  n.  164 del 2000, le attivita' di iniezione nei
giacimenti di stoccaggio durante la fase di iniezione dell'anno 2001.