Art. 9. Programmazione del ciclo di iniezione degli stoccaggi 1. I titolari di concessioni di stoccaggio sono tenuti a rendere pubblici, anche mediante l'utilizzo di siti Internet, entro dieci giorni dalla data di notifica del presente decreto, i dati sulle capacita' di iniezione complessivamente disponibili per la fase di iniezione per il complesso, dei giacimenti di stoccaggio dei quali sono titolari. 2. Le imprese del gas, che intendono effettuare attivita' di vendita, nonche' i clienti idonei finali che si approvvigionano direttamente di gas da produttori nazionali o che importano gas per i propri consumi, sono tenuti a comunicare alle imprese di trasporto che eserciscono parti della rete nazionale dei gasdotti e alle imprese di stoccaggio interessate, i seguenti dati: a) volumi mensili e volume totale che intendono immettere in stoccaggio. Il volume totale richiesto da ciascuna impresa del gas, che intende effettuare attivita' di vendita, non puo' essere superiore al fabbisogno di modulazione dei rispettivi clienti finali, direttamente o indirettamente forniti per l'inverno 2001-2002, per i quali la stessa impresa detiene, alla data della richiesta, il relativo contratto; b) quota dei clienti non idonei, dei clienti idonei e delle forniture interrompibili, quota destinata alla produzione di energia elettrica e alta cogenerazione, volumi venduti nell'anno 2000 ai clienti non idonei; c) previsioni complessive di vendita e piani di approvvigionamento per l'anno 200l, ove richiesto dalle imprese di trasporto ai fini dell'elaborazione delle previsioni di cui al comma 3. 3. Le imprese di trasporto, che eserciscono parti della rete nazionale dei gasdotti, inviano ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le loro previsioni di stoccaggio di modulazione, in termini di volume e di punta, per il periodo di punta stagionale, adeguate alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale, relativamente sia ai clienti non idonei direttamente o indirettamente connessi alla parte di rete nazionale da esse gestita, sia ai clienti idonei, nonche' i volumi totali indicati dai soggetti di cui al comma 2. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verificano le previsioni di cui al comma 3, e i programmi di iniezione, comprensivi delle relative flessibilita', formulati dai titolari delle concessioni di stoccaggio, ai fini di conseguire il riempimento ottimale complessivo degli stoccaggi. Ove necessario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.