Art. 9.
        Programmazione del ciclo di iniezione degli stoccaggi
  1.  I  titolari  di concessioni di stoccaggio sono tenuti a rendere
pubblici,  anche  mediante  l'utilizzo  di siti Internet, entro dieci
giorni  dalla  data  di  notifica  del presente decreto, i dati sulle
capacita'  di  iniezione  complessivamente disponibili per la fase di
iniezione  per  il  complesso, dei giacimenti di stoccaggio dei quali
sono titolari.
  2.  Le  imprese  del  gas,  che  intendono  effettuare attivita' di
vendita,  nonche'  i  clienti  idonei  finali  che si approvvigionano
direttamente di gas da produttori nazionali o che importano gas per i
propri  consumi,  sono  tenuti a comunicare alle imprese di trasporto
che  eserciscono  parti  della  rete  nazionale  dei  gasdotti e alle
imprese di stoccaggio interessate, i seguenti dati:
    a) volumi  mensili  e  volume  totale  che intendono immettere in
stoccaggio.  Il  volume totale richiesto da ciascuna impresa del gas,
che   intende  effettuare  attivita'  di  vendita,  non  puo'  essere
superiore al fabbisogno di modulazione dei rispettivi clienti finali,
direttamente  o indirettamente forniti per l'inverno 2001-2002, per i
quali  la  stessa  impresa  detiene,  alla  data  della richiesta, il
relativo contratto;
    b) quota  dei  clienti  non  idonei,  dei  clienti idonei e delle
forniture  interrompibili, quota destinata alla produzione di energia
elettrica  e  alta  cogenerazione,  volumi  venduti nell'anno 2000 ai
clienti non idonei;
    c) previsioni    complessive    di    vendita    e    piani    di
approvvigionamento  per  l'anno  200l, ove richiesto dalle imprese di
trasporto  ai fini dell'elaborazione delle previsioni di cui al comma
3.
  3.  Le  imprese  di  trasporto,  che  eserciscono  parti della rete
nazionale  dei  gasdotti, inviano ai sensi dell'art. 18, comma 1, del
decreto legislativo n. 164 del 2000, al Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, le loro previsioni di stoccaggio di modulazione, in termini
di  volume  e  di punta, per il periodo di punta stagionale, adeguate
alla  domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale,
relativamente sia ai clienti non idonei direttamente o indirettamente
connessi alla parte di rete nazionale da esse gestita, sia ai clienti
idonei, nonche' i volumi totali indicati dai soggetti di cui al comma
2.
  4.  Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verificano le previsioni
di  cui  al  comma  3,  e i programmi di iniezione, comprensivi delle
relative  flessibilita',  formulati dai titolari delle concessioni di
stoccaggio, ai fini di conseguire il riempimento ottimale complessivo
degli  stoccaggi. Ove necessario, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 3.