Art. 3. 1. Il vaccino di cui all'art. 1 viene distribuito dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche di Teramo. 2. Il periodo entro il quale la campagna vaccinale deve essere conclusa, le modalita' di distribuzione ed inoculazione del vaccino, il sistema per la verifica e il controllo delle fasi della vaccinazione, la modulistica di rendicontazione, ai fini sia della valutazione dell'andamento delle campagne di vaccinazione sia ai fini del resoconto ai competenti organismi della Commissione europea, sono stabilite dalla Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria dell'alimentazione e della nutrizione del Ministero della sanita', con successivo atto dirigenziale. 3. Il Ministero della sanita' qualora lo ritenga necessario puo' verificare, anche attraverso delle ispezioni non programmate in loco, lo stato di avanzamento e le modalita' di esecuzione delle operazioni di vaccinazione.