Art. 3.
  1.  Il  vaccino  di  cui all'art. 1 viene distribuito dal Centro di
referenza nazionale per le malattie esotiche di Teramo.
  2.  Il  periodo  entro  il  quale la campagna vaccinale deve essere
conclusa,  le modalita' di distribuzione ed inoculazione del vaccino,
il   sistema  per  la  verifica  e  il  controllo  delle  fasi  della
vaccinazione,  la  modulistica  di rendicontazione, ai fini sia della
valutazione dell'andamento delle campagne di vaccinazione sia ai fini
del resoconto ai competenti organismi della Commissione europea, sono
stabilite dalla Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria
dell'alimentazione  e  della  nutrizione del Ministero della sanita',
con successivo atto dirigenziale.
  3.  Il  Ministero  della sanita' qualora lo ritenga necessario puo'
verificare, anche attraverso delle ispezioni non programmate in loco,
lo stato di avanzamento e le modalita' di esecuzione delle operazioni
di vaccinazione.