(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1

    Tolleranze  da  applicarsi in caso di divergenza tra il risultato
del   controllo  ufficiale  ed  il  tenore  dichiarato  dell'additivo
appartenente  al  gruppo,  delle  vitamine  provitamine e sostanze ad
effetto analogo chimicamente ben definite e degli oligoelementi nelle
premiscele e nel mangimi composti.

             Vitamine provitamine e sostanze ad effetto
                  analogo chimicamente ben definite

    Nelle premiscele:
      Metodo chimico - piu' o meno il 20%;
      Metodo microbiologico - piu' o meno il 30%.
    Nei mangimi composti (esclusi quelli per animali familiari):
      30% in meno per tutte;
      40%  in  piu'  per  le  vitamine A e D3, in ogni caso il valore
complessivo  all'analisi non deve superare i limiti massimi stabiliti
dalla legge;
      qualsiasi  valore  in  piu'  per  le altre vitamine, purche' il
complessivo  all'analisi  non  superi  gli  eventuali  limiti massimi
stabiliti dalla legge.
    Nei mangimi composti per animali familiari:
        30% in meno per tutte;
        qualsiasi  valore in piu', purche' il complessivo all'analisi
non superi gli eventuali limiti massimi stabiliti dalla legge.

                            Oligoelementi
    Nelle premiscele
      il 10% in piu' o in meno per zinco, rame e manganese;
      il 20% in piu' o in meno per selenio, cobalto e iodio;
      10% in meno e 30% in piu' per ferro.
    Nei mangimi composti (esclusi quelli per animali familiari):
      il 20% in meno per i tenori dichiarati superiori od uguali a 10
ppm;
      il 30% in meno per i tenori dichiarati inferiori a 10 ppm;
      qualsiasi  valore  in  piu', purche' il complessivo all'analisi
non superi gli eventuali limiti massimi stabiliti dalla legge.
    Nei mangimi composti per animali familiari:
      30%  in  meno  per i tenori dichiarati superiori od uguali a 10
ppm;
      40% in meno per i tenori dichiarati inferiori a 10 ppm;
      qualsiasi  valore  in  piu', purche' il complessivo all'analisi
non superi gli eventuali limiti massimi stabiliti dalla legge.