Art. 4.
  La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a
decorrere  dalla  data in cui e' adottata una decisione sulla domanda
stessa da parte dell'organismo comunitario.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 25 maggio 2001
                              Il direttore generale reggente: Rigillo