Art. 4.
                Determinazione del reddito imponibile
    1.   Sulla   base   degli   studi  di  settore  sono  determinati
presuntivamente  i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli
previsti  dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo del
testo  unico  delle imposte sui redditi ed i compensi di cui all'art.
50, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi.
    2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei  ricavi  di  cui  al  comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere c) e
d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi
deducibili.  Ai fini della determinazione degli importi relativi alle
voci  e  alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i
componenti  negativi  inerenti  all'esercizio dell'attivita' anche se
non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
    3.  Per  le  imprese  che  eseguono  opere,  forniture  e servizi
pattuiti  come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale
i  ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli
studi  di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti
delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a
4, del testo unico delle imposte sui redditi.
    4.  Ai  fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo,
l'ammontare  dei  compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri
componenti  positivi,  compresi i proventi e gli interessi moratori e
dilatori  di  cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed
e'   ridotto  dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della
determinazione  degli  importi relativi alle voci e alle variabili di
cui   all'art.   3  devono  essere  considerate  le  spese  sostenute
nell'esercizio  dell'attivita'  anche  se  non  dedotte  in  sede  di
dichiarazione dei redditi.