Art. 6.
                        Annotazione separata
    1.  Nei  confronti  dei  contribuenti  che  esercitano  una delle
attivita'  per  le  quali  lo  studio  di settore e' approvato con il
presente  decreto  le disposizioni contenute nel decreto direttoriale
24 dicembre  1999,  concernenti l'annotazione separata dei componenti
rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore, si
applicano   a   decorrere   dal   1o maggio  2001.  E'  facolta'  del
contribuente indicare a quale attivita' esercitata o a quale punto di
produzione debbano essere imputati i ricavi o compensi conseguiti nei
mesi  preceenti  nonche'  gli  altri  componenti  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  del  relativo  studio  di  settore.  Qualora  tale
facolta'  non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi,
i  ricavi  relativi  all'intero  periodo  d'imposta  vanno  ripartiti
applicando  ai ricavi o compensi conseguiti fino al 30 aprile 2001 la
percentuale  di  ripartizione determinata con riferimento ai ricavi o
compensi conseguiti a partire dal 1o maggio 2001".