Art. 6. Annotazione separata 1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attivita' per le quali lo studio di settore e' approvato con il presente decreto le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24 dicembre 1999, concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dal 1o maggio 2001. E' facolta' del contribuente indicare a quale attivita' esercitata o a quale punto di produzione debbano essere imputati i ricavi o compensi conseguiti nei mesi preceenti nonche' gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facolta' non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi o compensi conseguiti fino al 30 aprile 2001 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi o compensi conseguiti a partire dal 1o maggio 2001".