Art. 3. Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale 1. Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera c), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2001 sono stabilite per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C), facente parte integrante del presente decreto.