Art. 3.
       Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

  1.  Le  quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale,
di  cui  al  comma 4, lettera c), dell'art. 2 del decreto legislativo
18 febbraio  2000, n. 56, per l'anno 2001 sono stabilite per ciascuna
regione  sulla  base  dei  criteri  previsti dall'art. 7 del medesimo
decreto  legislativo, nelle misure indicate nella tabella C), facente
parte integrante del presente decreto.