IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto   il  decreto  12 aprile  2000  concernente  le  disposizioni
generali  relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di
tutela  delle  denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.) e delle
indicazioni  geografiche protette (I.G.P.), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2000;
  Visto  in  particolare l'art. 4 del predetto decreto che individua,
in  ciascuna  filiera  produttiva,  le  categorie  dei "produttori ed
utilizzatori"  dei  prodotti  italiani  riconosciuti,  alla  data  di
emanazione  del  citato  decreto, a denominazione di origine protetta
ovvero ad indicazione geografica protetta;
  Visto  il  decreto  12 aprile 2000 concernente l'individuazione dei
criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela
delle   denominazioni   di   origine  protette  e  delle  indicazioni
geografiche protette;
  Visto  in  particolare l'art. 2 del predetto decreto che individua,
nell'interno  delle  elencate  filiere  produttive, le corrispondenti
categorie produttive;
  Visti  il  regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio del 17 aprile
2000,  relativo  alla  registrazione  delle  denominazioni di origine
protette  "Aceto balsamico tradizionale di Modena" e "Aceto balsamico
tradizionale  di  Reggio  Emilia"  e  il regolamento (CE) n. 509/2001
della  commissione  del  15 maggio  2001, relativo alla registrazione
della   denominazione  di  origine  protetta  "Bergamotto  di  Reggio
Calabria - Olio essenziale":
  Considerato  che i prodotti sopra menzionati appartengono a filiere
non previste nei decreti 12 aprile 2000 citati in precedenza;
  Ritenuto di dover integrare i predetti decreti con l'individuazione
della  categoria  dei  "produttori  ed  utilizzatori"  e  delle altre
categorie  che  partecipano  alle filiere produttive nelle quali sono
inseriti i citati prodotti;
  Considerato inoltre che la categoria "produttori agricoli" e' stata
indicata  erroneamente  all'art.  4, lettera b) del decreto 12 aprile
2000,  recante  le  disposizioni  generali  relative  ai requisiti di
rappresentativita',  con il termine "produttori" e all'art. 2 lettere
b1)  e  c1)  del decreto 12 aprile 2000, concernente l'individuazione
dei  criteri  di  rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di
tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., con il termine di "agricoltori" e
che  si  rende necessario, al fine di una esatta individuazione delle
predette  categorie,  procedere  alla  opportuna correzione nei sensi
sopra indicati;
  Visto  il  decreto 12 settembre 2000, n. 410, con il quale e' stato
adottato   il  regolamento  concernente  la  ripartizione  dei  costi
derivanti  dalle attivita' dei consorzi di tutela delle denominazioni
di  origine  e  delle indicazioni geografiche protette incaricati dal
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  4  del  decreto  12 aprile  2000,  recante disposizioni
generali  relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di
tutela  delle  denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.) e delle
indicazioni  geografiche  protette  (I.G.P.),  e'  integrato  con  le
seguenti categorie:
    h) "elaboratori" nella filiera aceti diversi dagli aceti di vino;
    i) "imprese di lavorazione" nella filiera oli essenziali;
  2. La categoria produttori indicata alla lettera b) del citato art.
4 del decreto 12 aprile 2000 e' rettificata in "produttori agricoli".