Art. 10. Procedura e termini per l'autorizzazione 1. La Covip, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, previa acquisizione della certificazione di cui al precedente art. 9, comma 3, approva il regolamento del fondo pensione aperto e, d'intesa con le Autorita' di vigilanza sul soggetto istante, autorizza la costituzione del fondo pensione aperto e, subordinatamente alla deliberazione di cui al successivo art. 11, comma 1, l'esercizio dell'attivita', ovvero nega l'autorizzazione. 2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la Covip procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine e' interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 3. Il termine e' invece sospeso, qualora la Covip formuli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.