Art. 10.
              Procedura e termini per l'autorizzazione
  1. La  Covip,  entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, previa
acquisizione  della certificazione di cui al precedente art. 9, comma
3,  approva  il regolamento del fondo pensione aperto e, d'intesa con
le   Autorita'  di  vigilanza  sul  soggetto  istante,  autorizza  la
costituzione  del  fondo  pensione  aperto  e,  subordinatamente alla
deliberazione  di  cui  al  successivo  art. 11, comma 1, l'esercizio
dell'attivita', ovvero nega l'autorizzazione.
  2. Qualora   la   documentazione   prodotta  risulti  incompleta  o
insufficiente,  la  Covip  procede  a richiedere i necessari elementi
integrativi.  In  tale  ipotesi  il  termine  e' interrotto e decorre
nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
  3. Il termine e' invece sospeso, qualora la Covip formuli rilievi o
chieda   ulteriori  informazioni  in  relazione  alla  documentazione
prodotta.