Art. 11.
        Istituzione del fondo pensione ed iscrizione all'albo
  1.  Il  soggetto  autorizzato  istituisce  il  fondo  pensione  con
deliberazione   del   consiglio   di  amministrazione,  che  delibera
definitivamente    il    regolamento    approvato   dalla   Covip   e
contestualmente   assume   specifica   delibera   che   riconosce  la
contribuzione  affluente  al  fondo aperto, le risorse accumulate e i
relativi   rendimenti  quale  patrimonio  separato  ed  autonomo  non
detraibile dal fine previdenziale al quale e' destinato.
  2. Il  soggetto autorizzato trasmette tempestivamente alla Covip la
deliberazione   adottata   ai   sensi   del   comma  precedente,  per
l'iscrizione  del fondo pensione all'albo di cui all'art. 4, comma 6,
del decreto legislativo n. 124 del 1993.
  3. I fondi pensione aperti devono iniziare l'attivita' entro dodici
mesi  dall'iscrizione  all'albo di cui al precedente comma, a pena di
decadenza.  In presenza di motivate esigenze, la Covip puo' prorogare
tale termine per un limitato periodo.