Art. 11. Istituzione del fondo pensione ed iscrizione all'albo 1. Il soggetto autorizzato istituisce il fondo pensione con deliberazione del consiglio di amministrazione, che delibera definitivamente il regolamento approvato dalla Covip e contestualmente assume specifica delibera che riconosce la contribuzione affluente al fondo aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato ed autonomo non detraibile dal fine previdenziale al quale e' destinato. 2. Il soggetto autorizzato trasmette tempestivamente alla Covip la deliberazione adottata ai sensi del comma precedente, per l'iscrizione del fondo pensione all'albo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993. 3. I fondi pensione aperti devono iniziare l'attivita' entro dodici mesi dall'iscrizione all'albo di cui al precedente comma, a pena di decadenza. In presenza di motivate esigenze, la Covip puo' prorogare tale termine per un limitato periodo.