Art. 13.
                         Proroga dei termini
  1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano
di  rispettare  i termini stabiliti ai precedenti articoli 3 e 10, la
Covip   rappresentera'   al   soggetto   istante   tale   situazione,
motivandola,  ed  indichera'  il  nuovo termine entro il quale verra'
adottato  l'atto,  termine che non potra', comunque, essere superiore
ad ulteriori 180 giorni.