Art. 13. Proroga dei termini 1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare i termini stabiliti ai precedenti articoli 3 e 10, la Covip rappresentera' al soggetto istante tale situazione, motivandola, ed indichera' il nuovo termine entro il quale verra' adottato l'atto, termine che non potra', comunque, essere superiore ad ulteriori 180 giorni.