Art. 7.
                      Disposizioni transitorie
  1. I  fondi  negoziali  che  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  Regolamento  abbiano  gia'  ottenuto  l'autorizzazione alla
diffusione della scheda informativa, ma non abbiano ancora presentato
l'istanza  di  autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita', possono
proseguire  nella  raccolta  delle  adesioni  sulla base della scheda
informativa  gia'  approvata, purche', una volta insediati gli organi
collegiali  individuati  sulla  base  del metodo elettivo, presentino
l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ai sensi del
presente   Regolamento  entro  il  31 dicembre  2001,  salvo  proroga
disposta dalla Covip per motivate esigenze.
  2. I  fondi  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
Regolamento   abbiano   gia'   presentato   alla   Covip  istanza  di
approvazione   della  scheda  informativa  ovvero  di  autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita'  devono provvedere entro il 31 dicembre
2001  ad  integrare  l'istanza stessa al fine di renderla compatibile
con  la procedura di cui al Titolo I del presente Regolamento. In tal
caso  il  termine  di  cui al precedente art. 3 decorre dalla data di
presentazione  della  suddetta  istanza e resta sospeso dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  sino  alla  data  di
integrazione dell'istanza.