Art. 7. Disposizioni transitorie 1. I fondi negoziali che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbiano gia' ottenuto l'autorizzazione alla diffusione della scheda informativa, ma non abbiano ancora presentato l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita', possono proseguire nella raccolta delle adesioni sulla base della scheda informativa gia' approvata, purche', una volta insediati gli organi collegiali individuati sulla base del metodo elettivo, presentino l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ai sensi del presente Regolamento entro il 31 dicembre 2001, salvo proroga disposta dalla Covip per motivate esigenze. 2. I fondi che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbiano gia' presentato alla Covip istanza di approvazione della scheda informativa ovvero di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' devono provvedere entro il 31 dicembre 2001 ad integrare l'istanza stessa al fine di renderla compatibile con la procedura di cui al Titolo I del presente Regolamento. In tal caso il termine di cui al precedente art. 3 decorre dalla data di presentazione della suddetta istanza e resta sospeso dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sino alla data di integrazione dell'istanza.