Art. 11. Articolazione delle unita' dirigenziali non generali 1. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti.
Note all'art. 11: - Per il riferimento all'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano note alle premesse.