Art. 11.
        Articolazione delle unita' dirigenziali non generali

  1.   Con  decreti  ministeriali  di  natura  non  regolamentare  si
provvede,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge  23 agosto  1988,  n.  400,  all'individuazione degli uffici di
livello  dirigenziale  non  generale  e alla definizione dei relativi
compiti.
 
          Note all'art. 11:
              - Per  il  riferimento  all'art.  17, comma 4-bis della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano note alle premesse.