Art. 13. Disposizioni transitorie in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attivita' produttive 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, i predetti uffici sono disciplinati, nell'ordine, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato o da quello del Ministro delle comunicazioni o, in mancanza, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero, se in vigore, ovvero dalle disposizioni del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100.
Note all'art. 13: - Per il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, si vedano note alle premesse. Si trascrive la rubrica dell'art. 14 del medesimo decreto: "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 14 luglio 1924, e convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, reca "Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato".