Art. 13.
Disposizioni   transitorie   in   materia   di   uffici   di  diretta
       collaborazione del Ministro delle attivita' produttive

  1.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ai
sensi  dell'articolo  14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  e successive modificazioni e integrazioni, i predetti
uffici   sono   disciplinati,   nell'ordine,   dal   regolamento   di
organizzazione  degli  uffici  di diretta collaborazione del Ministro
dell'industria,  del  commercio,  dell'artigianato  o  da  quello del
Ministro  delle  comunicazioni  o,  in  mancanza,  dal regolamento di
organizzazione  degli  uffici  di diretta collaborazione del Ministro
del  commercio  con l'estero, se in vigore, ovvero dalle disposizioni
del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100.
 
          Note all'art. 13:
              -  Per il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.29,  si vedano note alle premesse. Si trascrive la
          rubrica dell'art. 14 del medesimo decreto:
              "Art.  14  (Indirizzo  politico-amministrativo).  -  Il
          regio  decreto-legge  10  luglio  1924, n. 1100, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  164  del  14 luglio 1924, e
          convertito  dalla  legge 21 marzo 1926, n. 597, reca "Norme
          sulla  costituzione  dei  gabinetti  dei  Ministri  e delle
          segreterie particolari dei sottosegretari di Stato".