Art. 15.
                      Disposizioni transitorie

  1.  Fino  all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo
12,  comma  1,  ciascun  Dipartimento  e ciascun ufficio dirigenziale
generale operera' avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con
competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
  2.   Fino   alla  data  dell'assunzione  delle  funzioni  da  parte
dell'Agenzia per la proprieta' industriale di cui all'articolo 32 del
decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti
in  materia  di  brevetti,  modelli  e  marchi, gia' di spettanza del
Ministero  dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato,  sono
esercitate,  nell'ambito  del  dipartimento  per  le  imprese,  dalla
direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'.
  3.   Fino   alla  data  dell'assunzione  delle  funzioni  da  parte
dell'Agenzia   per   le  normative  e  i  controlli  tecnici  di  cui
all'articolo  31  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le
funzioni  e  i  compiti dell'Agenzia, gia' di spettanza del Ministero
dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato, sono esercitate,
nell'ambito del dipartimento per le imprese, dalla direzione generale
per  lo  sviluppo  produttivo  e la competitivita' e, nell'ambito del
dipartimento   per   il   mercato,   dalla   direzione  generale  per
l'armonizzazione  del mercato e la tutela dei consumatori in funzione
delle  rispettive attribuzioni. Le funzioni e i compiti dell'Agenzia,
gia' di spettanza del Ministero delle comunicazioni, sono esercitate,
nell'ambito  del  dipartimento  per le reti, dalla direzione generale
per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.
 
          Note all'art. 15:
              -  Per il riferimento agli articoli 31 e 32 del decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, si vedano note alle
          premesse.