Art. 15. Disposizioni transitorie 1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 12, comma 1, ciascun Dipartimento e ciascun ufficio dirigenziale generale operera' avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. 2. Fino alla data dell'assunzione delle funzioni da parte dell'Agenzia per la proprieta' industriale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti in materia di brevetti, modelli e marchi, gia' di spettanza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono esercitate, nell'ambito del dipartimento per le imprese, dalla direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'. 3. Fino alla data dell'assunzione delle funzioni da parte dell'Agenzia per le normative e i controlli tecnici di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti dell'Agenzia, gia' di spettanza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono esercitate, nell'ambito del dipartimento per le imprese, dalla direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' e, nell'ambito del dipartimento per il mercato, dalla direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori in funzione delle rispettive attribuzioni. Le funzioni e i compiti dell'Agenzia, gia' di spettanza del Ministero delle comunicazioni, sono esercitate, nell'ambito del dipartimento per le reti, dalla direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.
Note all'art. 15: - Per il riferimento agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano note alle premesse.