Art. 17.
                         Disposizioni finali

  1.  Il  presente  regolamento entra in vigore nella stessa data del
decreto  di  nomina  di  cui  all'articolo  55,  comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  2.   Quando   leggi,   regolamenti,   decreti,  od  altre  norme  o
provvedimenti,   fanno   riferimento  ai  Ministri  ed  ai  Ministeri
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero,  delle  comunicazioni  ovvero  a  funzioni  e  compiti gia'
spettanti  ad  amministrazioni comunque confluite nel Ministero delle
attivita'  produttive,  il  riferimento si intende rispettivamente al
Ministro  e  al  Ministero  delle  attivita'  produttive  ovvero alle
corrispondenti  funzioni  e  compiti  esercitati  dal  Ministro e dal
Ministero delle attivita' produttive.
  3.  L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  4.  Ogni  due  anni  l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a
verifica,  ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300,  al  fine di accertarne la funzionalita' e
l'efficienza.  Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione,
si  provvede  entro  un  anno  dalla  entrata  in vigore del presente
regolamento.
 
          Note all'art. 17
              -   Per   il   riferimento   all'art.  55  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, si vedano note alle
          premesse.  Si  trascrive il testo dell'art. 4, comma 5, del
          medesimo decreto:
              "5.  Con  le  medesime  modalita'  di cui al precedente
          comma    1    si    procede    alla   revisione   periodica
          dell'organizzazione   ministeriale,   con   cadenza  almeno
          biennale".