Art. 17. Disposizioni finali 1. Il presente regolamento entra in vigore nella stessa data del decreto di nomina di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento ai Ministri ed ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle comunicazioni ovvero a funzioni e compiti gia' spettanti ad amministrazioni comunque confluite nel Ministero delle attivita' produttive, il riferimento si intende rispettivamente al Ministro e al Ministero delle attivita' produttive ovvero alle corrispondenti funzioni e compiti esercitati dal Ministro e dal Ministero delle attivita' produttive. 3. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 4. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 17 - Per il riferimento all'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 5, del medesimo decreto: "5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale".