Art. 3.
                     Dipartimento per le imprese

  1.  Il  Dipartimento  per  le  imprese  ha competenza in materia di
competitivita' e sviluppo dei settori produttivi e dell'impresa anche
con  riferimento  al riequilibrio territoriale del sistema produttivo
ed  alla  coesione  economica,  sulla base della programmazione degli
indirizzi  fissata  dal  CIPE,  ferme  le  competenze  del  Ministero
dell'economia  e delle finanze. Svolge, in particolare, le funzioni e
i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
    a)   indirizzi  di  politica  industriale,  agroindustriale,  del
commercio e dei servizi;
    b)  definizione  di  un  sistema coordinato di monitoraggio della
legislazione  commerciale,  dell'entita' e dell'efficienza della rete
distributiva;
    c) sviluppo e vigilanza della cooperazione;
    d)   tutela   e   valorizzazione   della  qualita'  dei  prodotti
agroindustriali,   sostegno  alla  commercializzazione  dei  prodotti
agroindustriali e loro valorizzazione economica;
    e)  definizione,  in accordo con le regioni, dei principi e degli
obiettivi  per la valorizzazione e lo sviluppo del settore turistico;
coordinamento  delle  attivita'  statali  connesse  alla  promozione,
sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
    f)  agevolazioni,  contributi,  sovvenzioni, incentivi e benefici
alle  attivita'  produttive  che abbiano come diretto destinatario le
imprese,  ivi  compresi  quelli  per  la  ricerca  applicata e per la
cantieristica navale e l'autotrasporto;
    g) gestione delle misure di cui all'articolo 28, comma 1, lettera
a),  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in attuazione
delle   politiche  di  coesione,  ivi  comprese  quelle  relative  ai
contratti  di  programma,  ai contratti d'area e agli strumenti della
programmazione  negoziata,  per  le  parti inerenti agli interventi a
favore  delle attivita' produttive e per lo sviluppo delle rispettive
infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse;
    h)  definizione  delle  iniziative  normative  e  rapporti con le
autorita'  nazionali,  internazionali  e sovranazionali in materia di
brevetti, modelli industriali e marchi d'impresa;
    i)  determinazione  di  caratteristiche  di  macchine, impianti e
prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul
lavoro,   con   esclusione  dei  mezzi  destinati  alla  circolazione
stradale,    delle    macchine,   impianti   e   prodotti   destinati
specificamente  ad  attivita'  sanitarie  o  ospedaliere, nonche' dei
prodotti alimentari;
    j)  promozione  e  diffusione dei sistemi di qualita' aziendale e
dei prodotti;
    k)   rapporti  con  soggetti  pubblici  e  privati  che  svolgono
attivita'  attinenti  alla competitivita' del sistema imprenditoriale
ed allo sviluppo produttivo.
  2.   Il  Dipartimento  esercita  inoltre  i  compiti  di  vigilanza
sull'Agenzia per la proprieta' industriale.
 
          Note all'art. 3:
              -  Per  il testo dell'art. 28, comma 1, lettera a), del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, si vedano le
          note alle premesse.