Art. 3. Dipartimento per le imprese 1. Il Dipartimento per le imprese ha competenza in materia di competitivita' e sviluppo dei settori produttivi e dell'impresa anche con riferimento al riequilibrio territoriale del sistema produttivo ed alla coesione economica, sulla base della programmazione degli indirizzi fissata dal CIPE, ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi; b) definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale, dell'entita' e dell'efficienza della rete distributiva; c) sviluppo e vigilanza della cooperazione; d) tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agroindustriali, sostegno alla commercializzazione dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica; e) definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del settore turistico; coordinamento delle attivita' statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; f) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attivita' produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata e per la cantieristica navale e l'autotrasporto; g) gestione delle misure di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in attuazione delle politiche di coesione, ivi comprese quelle relative ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata, per le parti inerenti agli interventi a favore delle attivita' produttive e per lo sviluppo delle rispettive infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse; h) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorita' nazionali, internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e marchi d'impresa; i) determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attivita' sanitarie o ospedaliere, nonche' dei prodotti alimentari; j) promozione e diffusione dei sistemi di qualita' aziendale e dei prodotti; k) rapporti con soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' attinenti alla competitivita' del sistema imprenditoriale ed allo sviluppo produttivo. 2. Il Dipartimento esercita inoltre i compiti di vigilanza sull'Agenzia per la proprieta' industriale.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.