Art. 4. Dipartimento per l'internazionalizzazione 1. Il Dipartimento per l'internazionalizzazione ha competenza nel settore del commercio estero e dell'internazionalizzazione del sistema economico italiano, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) indirizzi di politica commerciale verso l'estero; disciplina degli scambi con i Paesi terzi; elaborazione, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali nei settori di competenza; b) rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza; c) collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal Ministero degli affari esteri; d) coordinamento delle attivita' per la politica commerciale con l'estero previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143; e) rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di promozione degli scambi con l'estero; f) incentivazione e sostegno delle iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle attivita' produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia; g) vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero; h) vigilanza del credito all'esportazione e sull'assicurazione al credito all'esportazione, curando a tal fine i necessari rapporti in sede nazionale ed internazionale; i) investimenti esteri in Italia; j) esercizio dei diritti di azionista nelle societa' a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo; k) rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione; l) tutela della produzione italiana all'estero; m) promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nell'ambito dell'internazionalizzazione delle imprese.
Note all'art. 4: - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109, reca "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".