Art. 7. Direzioni del Dipartimento per le imprese 1. Il Dipartimento per le imprese e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'; b) Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese; c) Direzione generale per il turismo; d) Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi; e) Direzione generale per gli enti cooperativi. 2. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti il settore industriale, e dell'artigianato, ed elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitivita' del sistema produttivo; b) coordinamento della politica industriale, con specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi internazionali; c) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore industriale, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese; d) vigilanza sulle Stazioni sperimentali per l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili; e) rapporti con le societa' e gli istituti operanti in materia di promozione industriale, vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale; f) aspetti industriali relativi alla partecipazione italiana al Patto atlantico ed all'UEO; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della Difesa; rapporti con le altre amministrazioni e gli organismi internazionali per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiale e prodotti di impiego militare e duale; g) definizione ed attuazione di iniziative per la regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; esercizio delle funzioni di gestione amministrativa e di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; h) problemi industriali connessi al programma di riordino delle partecipazioni statali; esercizio delle competenze in materia di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialita', d'intesa con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica; i) funzioni relative al settore agroindustriale di cui all'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; j) analisi dello stato dei settori merceologici ed elaborazione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli stessi; k) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorita' internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e per marchi di impresa; l) attivita' di supporto e di segreteria della Commissione centrale dei ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio-decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni; m) vigilanza sull'Agenzia per la proprieta' industriale; n) approvazione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti industriali; elaborazione di indirizzi all'Agenzia per le normative e i controlli tecnici in materia di determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali e di promozione e diffusione dei sistemi di qualita' aziendale e dei prodotti per i profili di competenza; o) attivita' connesse alla promozione ed allo sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit; p) politiche di sviluppo dell'innovazione tecnologica e dell'alta tecnologia nei settori produttivi con particolare riferimento alle azioni di sostegno in favore delle industrie operanti nei settori dell'aerospazio, della Difesa ed in quelle tecnologicamente avanzate ed ad alto valore strategico. 3. Presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' opera il nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. 4. La Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) valutazione degli effetti sul sistema delle imprese degli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale; relativi interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali correttivi, in rapporto con le Direzioni generali di settore; b) elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle funzioni di incentivazioni alle imprese conferite alle regioni e relativo monitoraggio; c) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi al sistema industriale ivi inclusi quelli per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo precompetitivo; d) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi nel settore energetico ed in quello minerario ivi inclusi quelli riferiti alla ricerca ed agli investimenti minerari in Italia ed all'estero; e) esercizio delle competenze statali in materia di agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i mercati agro-alimentari; f) interventi finalizzati alla razionalizzazione ed all'ammodernamento di comparti produttivi; g) interventi volti allo sviluppo economico di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali; h) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attivita' produttive e per le rispettive infrastrutture ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse e dell'attuazione di politiche di coesione, ivi compresi gli interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata; i) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per le zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; j) iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea. k) direttive, vigilanza e controllo sulle attivita' di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a Sviluppo Italia e ad altri soggetti pubblici e privati sulla base di norme o di convenzioni, ferme le competenze degli altri ministeri nei rispettivi ambiti. 5. La Direzione generale per il turismo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonche' attivita' finalizzate alla predisposizione ed al monitoraggio delle connesse linee guida; b) coordinamento intersettoriale delle attivita' statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; c) partecipazione alle attivita' delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e attivita' finalizzate alla realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia; d) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie ed all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie; e) attivita' finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale; f) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonche' elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitivita' del sistema stesso; g) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese; h) vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), sul Club alpino italiano (CAI), sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sugli Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL.); i) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilita', stato di salute, eta' avanzata; l) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici; m) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse; n) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici. 6. La Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) rapporti con l'Unione europea nel settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonche' rapporti con le regioni per le materie di competenza delle stesse nel settore terziario; b) studi economici e monitoraggio sul settore commerciale e disciplina del commercio, ivi comprese la vendita di prodotti editoriali, le attivita' ausiliarie del commercio e le istituzioni per il deposito di merci; c) attivita' di monitoraggio e di sviluppo delle nuove forme di commercializzazione; d) attivita' fieristiche, inclusi il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario ufficiale fieristico ed i rapporti con le regioni; e) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore del commercio, in collegamento con la Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese; f) attuazione della normativa in materia di registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio; attivita' di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato; g) contenzioso ed attivita' di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; h) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio; esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali; monitoraggio della gestione delle risorse degli stessi; cura dei rapporti con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della stesura della relazione al Parlamento; i) attivita' delle societa' fiduciarie e di revisione; j) studi sull'attivita' assicurativa e vigilanza sulla CONSAP S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici); k) provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di liquidazione coatta amministrativa, nonche' provvedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative in materia assicurativa, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373; 7. La direzione generale per gli enti cooperativi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) legislazione e studio sulla cooperazione e sulla mutualita' e conseguenti rapporti con gli organismi europei ed internazionali; b) promozione e sviluppo della cooperazione e riscossione dei relativi contributi; c) vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative e riscossione dei contributi per le ispezioni; d) vigilanza sulle procedure derivanti dai provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti delle societa' cooperative; e) rilevazione degli aspetti socioeconomici della cooperazione e rapporti con l'Istat; f) tenuta dello schedario generale della cooperazione; g) supporto e segreteria tecnico-operativa alla Commissione centrale per le cooperative; h) tenuta dell'albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi; i) rapporti con gli uffici territoriali del Governo in relazione all'attivita' di vigilanza ed al registro prefettizio delle cooperative.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. - Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1939, n. 189, reca "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali". Si trascrive il testo dell'art. 71 del medesimo decreto: "Art. 71 (art. 16, regio decreto 29 luglio 1923, n. 1970, e art. 121, comma primo, del regio decrerto 13 settembre 1934, n. 1602.) Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o fra i professori di materie giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato. La commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle universita' o degli istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo. Il direttore dell'ufficio fa parte della commissione senza voto deliberativo. La commissione anzidetta ha altresi' funzione consultiva del Ministero delle corporazioni nella materia dei brevetti d'invenzione. I compensi per i componenti la commissione, i componenti la segreteria della commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro". La legge 11 maggio 1999, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1999, n. 117, reca "Norme in materia di attivita' produttive". Si trascrive il testo dell'art. 3 della medesima legge: "Art. 3 (Studi e ricerche per la politica industriale). - 1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999". - Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79, reca "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488". Si trascrive il testo dell'art. 12 del medesimo decreto: "Art.12 (Gestione speciale per il terremoto e interventi per l'occupazione giovanile). - 1. Le competenze e le funzioni svolte, secondo la normativa vigente, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dai soppressi organismi per l'intervento straordinario e dall'uffico speciale per il terremoto, in ordine alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici, per il settore residenziale e delle opere pubbliche, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore delle attivita' produttive. Le disponibilita' esistenti sul conto corrente di tesoreria per l'attuazione degli interventi del Ministero dei lavori pubblici di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le competenze dell'Agenzia in materia di concessione e erogazione delle agevolazioni previste per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno dalla legge 11 aprile 1986, n. 113". - La legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario, reca "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura". Si trascrive il testo dell'art. 8 della medesima legge: "Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli n. 2188 e seguenti del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le societa' semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotate in una sezione speciale del registro delle imprese. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare: a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni; b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti; c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese; d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese. 9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali. 10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8.". - Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, reca "Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si trascrive il testo degli articoli 3 e 4: "Art.3 (Revoca e liquidazione coatta amministrativa). - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, provvede, con proprio decreto, a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e ad autorizzare la procedura di liquidazione coatta amministrativa. 2. I casi di cui all'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ovvero all'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, si intendono nel senso che l'ISVAP, ove rilevi che la situazione aziendale puo' pregiudicare gli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative, in luogo della dichiarazione di decadenza, propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. 3. L'ISVAP adotta tutti i provvedimenti concernenti la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa e, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nomina uno o piu' commissari liquidatori e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due o quattro membri. Nelle stesse forme puo' essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza. 4. Per gli atti previsti dall'art. 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in deroga a quanto disposto dall'art. 206, secondo comma, del medesimo regio decreto, i commissari acquisiscono previamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle prescrizioni generali deliberate dall'ISVAP. 5. La proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo' essere presentata dall'impresa anche durante la procedura di accertamento del passivo.". "Art. 4 (Razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - (Omissis). 10. All'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti commi: "Ferma restando la competenza propria del Governo, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione europea. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata successivamente agli adempimenti di cui all'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le sanzioni con provvedimento motivato. ".