Art. 7.
              Direzioni del Dipartimento per le imprese

  1. Il Dipartimento per le imprese e' articolato nei seguenti uffici
di livello dirigenziale generale:
    a) Direzione   generale   per   lo   sviluppo   produttivo  e  la
competitivita';
    b) Direzione  generale  per il coordinamento degli incentivi alle
imprese;
    c) Direzione generale per il turismo;
    d) Direzione  generale  per  il  commercio,  le assicurazioni e i
servizi;
    e) Direzione generale per gli enti cooperativi.
  2.   La   Direzione  generale  per  lo  sviluppo  produttivo  e  la
competitivita'  svolge  le  funzioni  di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti:
    a)  studi,  ricerche  e  rilevazioni  economiche  riguardanti  il
settore   industriale,   e   dell'artigianato,   ed  elaborazione  di
iniziative  finalizzate ad incrementare la competitivita' del sistema
produttivo;
    b)   coordinamento  della  politica  industriale,  con  specifico
riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e
l'artigianato,  in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti
con  le altre amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e
con gli altri organismi internazionali;
    c)  definizione  delle iniziative normative di incentivazione nel
settore industriale, in collegamento con la Direzione generale per il
coordinamento degli incentivi alle imprese;
    d)   vigilanza   sulle  Stazioni  sperimentali  per  l'industria,
sull'Istituto   nazionale  per  le  conserve  alimentari,  sul  Banco
nazionale di prova delle armi da fuoco portatili;
    e) rapporti con le societa' e gli istituti operanti in materia di
promozione  industriale,  vigilanza  sull'Istituto  per la promozione
industriale;
    f)  aspetti  industriali relativi alla partecipazione italiana al
Patto atlantico ed all'UEO; collaborazione industriale internazionale
nei  settori  aerospaziali  e  della  Difesa;  rapporti  con le altre
amministrazioni  e  gli  organismi  internazionali per la ricerca, lo
sviluppo  e la produzione di materiale e prodotti di impiego militare
e duale;
    g)  definizione  ed  attuazione  di iniziative per la regolazione
delle  crisi  aziendali e delle procedure conservative delle imprese;
esercizio  delle  funzioni  di gestione amministrativa e di vigilanza
sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in stato di insolvenza;
    h)  problemi  industriali connessi al programma di riordino delle
partecipazioni  statali;  esercizio  delle  competenze  in materia di
centri  per  lo  sviluppo  dell'imprenditorialita',  d'intesa  con la
Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese,
per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica;
    i)   funzioni   relative   al   settore  agroindustriale  di  cui
all'articolo  55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
    j)  analisi  dello stato dei settori merceologici ed elaborazione
di linee di indirizzo per lo sviluppo degli stessi;
    k)  definizione  delle  iniziative  normative  e  rapporti con le
autorita'  internazionali  e  sovranazionali  in materia di brevetti,
modelli industriali e per marchi di impresa;
    l)  attivita'  di  supporto  e  di  segreteria  della Commissione
centrale  dei  ricorsi  prevista  dall'articolo  71 del regio-decreto
29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni;
    m) vigilanza sull'Agenzia per la proprieta' industriale;
    n)  approvazione delle normative tecniche e degli standard per la
certificazione  dei  prodotti  industriali; elaborazione di indirizzi
all'Agenzia  per  le  normative  e  i controlli tecnici in materia di
determinazione  di  caratteristiche  di macchine, impianti e prodotti
industriali  e  di  promozione  e  diffusione dei sistemi di qualita'
aziendale e dei prodotti per i profili di competenza;
    o)  attivita'  connesse  alla  promozione  ed  allo  sviluppo  di
tecnologie  e  processi  produttivi  di  minor impatto ambientale, al
sistema  di  certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo
nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit;
    p) politiche di sviluppo dell'innovazione tecnologica e dell'alta
tecnologia  nei  settori  produttivi con particolare riferimento alle
azioni  di  sostegno  in  favore delle industrie operanti nei settori
dell'aerospazio,  della Difesa ed in quelle tecnologicamente avanzate
ed ad alto valore strategico.
  3.  Presso  la  Direzione  generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita'  opera il nucleo degli esperti di politica industriale
di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
  4.  La Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle
imprese  svolge  le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
    a) valutazione  degli  effetti  sul  sistema  delle imprese degli
interventi  di  agevolazione  assunti  in  sede  di  Unione  europea,
nazionale  e  regionale;  relativi  interventi  di coordinamento e di
applicazione  e  proposte di eventuali correttivi, in rapporto con le
Direzioni generali di settore;
    b) elaborazione  dei  dati  e  delle  informazioni  relativi alle
funzioni  di  incentivazioni  alle  imprese  conferite alle regioni e
relativo monitoraggio;
    c) esercizio  delle competenze statali in materia di incentivi al
sistema  industriale ivi inclusi quelli per l'innovazione tecnologica
e lo sviluppo precompetitivo;
    d) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi nel
settore energetico ed in quello minerario ivi inclusi quelli riferiti
alla ricerca ed agli investimenti minerari in Italia ed all'estero;
    e) esercizio  delle competenze statali in materia di agevolazioni
finanziarie   per   gli  interventi  nel  settore  distributivo,  per
l'innovazione dello stesso e per i mercati agro-alimentari;
    f) interventi     finalizzati     alla    razionalizzazione    ed
all'ammodernamento di comparti produttivi;
    g) interventi volti allo sviluppo economico di aree colpite dalla
crisi di particolari settori industriali;
    h) agevolazioni,  contributi,  sovvenzioni,  incentivi e benefici
per  le  attivita'  produttive  e per le rispettive infrastrutture ai
fini   dello  sviluppo  del  Mezzogiorno  e  delle  aree  depresse  e
dell'attuazione di politiche di coesione, ivi compresi gli interventi
relativi  ai  contratti  di  programma,  ai  contratti  d'area e agli
strumenti della programmazione negoziata;
    i) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per
le  zone  colpite  dagli  eventi  sismici  di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
    j)   iniziative   per   la   promozione,   il   coordinamento   e
l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto
di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea.
    k)  direttive,  vigilanza e controllo sulle attivita' di gestione
di  interventi  agevolativi  e  di  sostegno alle imprese, rientranti
nelle competenze della Direzione generale, affidati a Sviluppo Italia
e  ad  altri  soggetti  pubblici  e  privati sulla base di norme o di
convenzioni, ferme le competenze degli altri ministeri nei rispettivi
ambiti.
  5.  La  Direzione  generale  per  il  turismo svolge le funzioni di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a)  elaborazione  e definizione, in accordo con le regioni, degli
indirizzi  generali delle politiche turistiche e dei principi e degli
obiettivi  per  la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico
nazionale,  nonche'  attivita' finalizzate alla predisposizione ed al
monitoraggio delle connesse linee guida;
    b) coordinamento intersettoriale delle attivita' statali connesse
alla  promozione,  sviluppo  e  valorizzazione  del sistema turistico
nazionale;
    c)    partecipazione    alle   attivita'   delle   organizzazioni
internazionali   multilaterali   in  materia  turistica  e  attivita'
finalizzate  alla  realizzazione  degli  accordi internazionali nella
medesima materia;
    d)  rapporti  con  l'Unione  europea  in  materia di turismo, con
particolare     riferimento     alla    partecipazione    dell'Italia
all'elaborazione    delle   politiche   turistiche   comunitarie   ed
all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie;
    e)  attivita'  finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine
dell'Italia   all'estero,   dello   sviluppo  del  mercato  turistico
nazionale e della promozione del turismo sociale;
    f)   studi,   ricerche,   raccolta  ed  elaborazione  di  dati  e
rilevazioni  economiche  riguardanti  il  sistema  turistico, nonche'
elaborazione   di   iniziative   finalizzate   ad   incrementare   la
competitivita' del sistema stesso;
    g)  definizione  delle iniziative normative di incentivazione nel
settore  turistico,  in collegamento con la Direzione generale per il
coordinamento degli incentivi alle imprese;
    h)  vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT),
sul Club alpino italiano (CAI), sull'Automobile club d'Italia (ACI) e
sugli Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL.);
    i)   sostegno   e   promozione  del  turismo  delle  persone  con
particolari  esigenze  connesse  a disabilita', stato di salute, eta'
avanzata;
    l) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti
turistici;
    m)  applicazione  delle leggi afferenti le competenze statali nel
settore  turistico,  anche  con  riferimento  alla  promozione  dello
sviluppo turistico delle aree depresse;
    n)   sviluppo  delle  nuove  tecnologie  nel  settore  turistico,
promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici.
  6.  La  Direzione  generale  per il commercio, le assicurazioni e i
servizi  svolge  le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
    a) rapporti con l'Unione europea nel settore del commercio, delle
assicurazioni  e  dei servizi, nonche' rapporti con le regioni per le
materie di competenza delle stesse nel settore terziario;
    b)  studi  economici  e  monitoraggio  sul  settore commerciale e
disciplina  del  commercio,  ivi  comprese  la  vendita  di  prodotti
editoriali,  le  attivita'  ausiliarie del commercio e le istituzioni
per il deposito di merci;
    c)  attivita'  di monitoraggio e di sviluppo delle nuove forme di
commercializzazione;
    d)   attivita'   fieristiche,  inclusi  il  riconoscimento  delle
manifestazioni   fieristiche   internazionali,   la   formazione  del
calendario ufficiale fieristico ed i rapporti con le regioni;
    e)  definizione  delle iniziative normative di incentivazione nel
settore  del  commercio,  in  collegamento  con la Direzione generale
coordinamento incentivi alle imprese;
    f)  attuazione  della  normativa  in  materia  di  registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
di altri registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio;
attivita'  di  indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti
conferiti alle camere di commercio a seguito della soppressione degli
uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    g) contenzioso ed attivita' di coordinamento e supporto agli albi
e  ruoli  degli  ausiliari  del  commercio  tenuti  dalle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    h)  vigilanza  sull'Unione  italiana  delle  camere di commercio;
esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere di
commercio,  alle  loro  unioni,  centri  esteri  ed aziende speciali;
monitoraggio  della  gestione  delle  risorse  degli stessi; cura dei
rapporti  con  i  predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini
della stesura della relazione al Parlamento;
    i) attivita' delle societa' fiduciarie e di revisione;
    j)  studi  sull'attivita'  assicurativa  e vigilanza sulla CONSAP
S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici);
    k)  provvedimenti  di  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'  assicurativa e di liquidazione coatta amministrativa,
nonche'  provvedimenti  di applicazione delle sanzioni amministrative
in  materia assicurativa, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4,
comma 10, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
  7.  La  direzione  generale  per  gli  enti  cooperativi  svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a)  legislazione e studio sulla cooperazione e sulla mutualita' e
conseguenti rapporti con gli organismi europei ed internazionali;
    b)  promozione  e  sviluppo  della cooperazione e riscossione dei
relativi contributi;
    c)  vigilanza  ordinaria  e  straordinaria  sulle  cooperative  e
riscossione dei contributi per le ispezioni;
    d)   vigilanza   sulle   procedure  derivanti  dai  provvedimenti
sanzionatori adottati nei confronti delle societa' cooperative;
    e)  rilevazione degli aspetti socioeconomici della cooperazione e
rapporti con l'Istat;
    f) tenuta dello schedario generale della cooperazione;
    g)  supporto  e  segreteria  tecnico-operativa  alla  Commissione
centrale per le cooperative;
    h) tenuta dell'albo nazionale delle societa' cooperative edilizie
di abitazione e loro consorzi;
    i)  rapporti con gli uffici territoriali del Governo in relazione
all'attivita'   di   vigilanza   ed  al  registro  prefettizio  delle
cooperative.
 
          Note all'art. 7:
              -  Per  il  testo  dell'art.  55,  comma 8, del decreto
          legislativo  30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle
          premesse.
              -  Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  14 agosto  1939,  n.  189, reca
          "Testo   delle   disposizioni  legislative  in  materia  di
          brevetti per invenzioni industriali". Si trascrive il testo
          dell'art. 71 del medesimo decreto:
              "Art.  71  (art.  16,  regio decreto 29 luglio 1923, n.
          1970,   e   art.  121,  comma  primo,  del  regio  decrerto
          13 settembre  1934,  n.  1602.)  Le  decisioni sui ricorsi,
          ammessi   da   questo   decreto,   contro  i  provvedimenti
          dell'Ufficio  italiano  brevetti e marchi, sono deferite ad
          una  commissione  composta  di un presidente, un presidente
          aggiunto e di otto membri, scelti fra i magistrati di grado
          non  inferiore  a quello di consigliere di appello, sentito
          il   Consiglio   superiore  della  magistratura,  o  fra  i
          professori  di materie giuridiche delle universita' o degli
          istituti  superiori dello Stato. La commissione si articola
          in  due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente
          aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri
          della  commissione  sono  nominati con decreto del Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in
          carica  due  anni  e  sono  rieleggibili.  Alla commissione
          possono  essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente
          tra   i  professori  delle  universita'  o  degli  istituti
          superiori,  per  riferire  su  singole  questioni  ad  essa
          sottoposte.    I   tecnici   aggregati   non   hanno   voto
          deliberativo.
              Il  direttore  dell'ufficio  fa parte della commissione
          senza voto deliberativo.
              La   commissione   anzidetta   ha   altresi'   funzione
          consultiva  del  Ministero delle corporazioni nella materia
          dei brevetti d'invenzione.
              I   compensi   per   i  componenti  la  commissione,  i
          componenti la segreteria della commissione ed i tecnici che
          dovessero essere aggregati alla commissione per riferire su
          singole  questioni,  sono  determinati  ogni  due  anni con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro".
              La  legge  11 maggio  1999,  n.  140,  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  21 maggio 1999, n. 117, reca "Norme in
          materia  di  attivita'  produttive".  Si trascrive il testo
          dell'art. 3 della medesima legge:
              "Art. 3 (Studi e ricerche per la politica industriale).
          -  1.  Per  lo  svolgimento di funzioni di elaborazione, di
          analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive,
          il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  e'  autorizzato,  sentite  le Commissioni
          parlamentari  competenti, ad avvalersi della collaborazione
          di  esperti  o  societa'  specializzate  mediante  appositi
          contratti,  nonche' di un nucleo di esperti per la politica
          industriale,  dotato della necessaria struttura di supporto
          e  disciplinato  con  apposito decreto, anche in attuazione
          dei  criteri  direttivi  e  di quanto disposto dall'art. 10
          della  legge  7 agosto  1985,  n.  428,  ferma  restando la
          dotazione   organica   del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo
          di  quello  di  cui  all'art.  2,  comma  3, lettera f), e'
          determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999".
              -   Il   decreto  legislativo  3 aprile  1993,  n.  96,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79,
          reca   "Trasferimento   delle   competenze   dei  soppressi
          Dipartimento    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello sviluppo del
          Mezzogiorno,  a  norma  dell'art. 3 della legge 19 dicembre
          1992,  n.  488".  Si  trascrive  il  testo dell'art. 12 del
          medesimo decreto:
              "Art.12   (Gestione   speciale   per   il  terremoto  e
          interventi per l'occupazione giovanile). - 1. Le competenze
          e  le  funzioni  svolte,  secondo la normativa vigente, dal
          Ministro  per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
          dai  soppressi  organismi  per l'intervento straordinario e
          dall'uffico  speciale  per  il  terremoto,  in  ordine alla
          ricostruzione  dei  territori  colpiti dagli eventi sismici
          del  1980/1981,  sono  attribuite  al  Ministero dei lavori
          pubblici,   per  il  settore  residenziale  e  delle  opere
          pubbliche,  e  al Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,    per   il   settore   delle   attivita'
          produttive.  Le disponibilita' esistenti sul conto corrente
          di   tesoreria   per   l'attuazione  degli  interventi  del
          Ministero  dei  lavori pubblici di cui al testo unico delle
          leggi  per  gli  interventi  nei  territori della Campania,
          Basilicata,  Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
          del novembre  1980,  del  febbraio  1981  e del marzo 1982,
          approvato  con  decreto  legislativo  30 marzo 1990, n. 76,
          sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per
          essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          dei lavori pubblici.
              2.  A  partire  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          presente decreto, sono attribuite al Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale  le  competenze  dell'Agenzia in
          materia  di  concessione  e  erogazione  delle agevolazioni
          previste  per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno dalla
          legge 11 aprile 1986, n. 113".
              -  La  legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  11 gennaio  1994,  n.  7,  supplemento
          ordinario,  reca  "Riordinamento delle camere di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura".  Si  trascrive il
          testo dell'art. 8 della medesima legge:
              "Art.  8  (Registro  delle  imprese). - 1. E' istituito
          presso  la camera di commercio l'ufficio del registro delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
              2.  L'ufficio  provvede  alla tenuta del registro delle
          imprese in conformita' agli articoli n. 2188 e seguenti del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
              3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un
          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
              4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle
          imprese  gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
          codice  civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083
          del  medesimo  codice  e  le  societa' semplici. Le imprese
          artigiane  iscritte  agli  albi  di cui alla legge 8 agosto
          1985,  n.  443,  sono  altresi'  annotate  in  una  sezione
          speciale del registro delle imprese.
              5.  L'iscrizione  nelle sezioni speciali ha funzione di
          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
              7.  Il  sistema  di  pubblicita'  di  cui  al  presente
          articolo  deve  trovare  piena  attuazione entro il termine
          massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio
          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
          cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
              8.  Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
                a) il   coordinamento  della  pubblicita'  realizzata
          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata  e  con  il  bollettino  ufficiale  delle societa'
          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
          successive modificazioni;
                b) il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
                c) particolari procedure agevolative e semplificative
          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
                d) l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da parte delle
          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere
          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
          a carico delle imprese.
              9.  Per  gli  imprenditori  agricoli  e  i  coltivatori
          diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,
          l'importo  del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
          lettera  b),  e' determinato, in sede di prima applicazione
          della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
          previsto per le ditte individuali.
              10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011, e successive modificazioni.
              11.  Allo  scopo di favorire l'istituzione del registro
          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
              12.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
              13.  Gli  uffici  giudiziari hanno accesso diretto alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8.".
              -  Il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre
          1998,   reca  "Razionalizzazione  delle  norme  concernenti
          l'Istituto  per  la vigilanza sulle assicurazioni private e
          di  interesse  collettivo, a norma degli articoli 11, comma
          1,  lettera  b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si
          trascrive il testo degli articoli 3 e 4:
              "Art.3 (Revoca e liquidazione coatta amministrativa). -
          1.    Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  su  proposta  dell'ISVAP,  provvede, con
          proprio  decreto, a revocare l'autorizzazione all'esercizio
          dell'attivita'  assicurativa  e ad autorizzare la procedura
          di liquidazione coatta amministrativa.
              2.  I  casi  di  cui  all'art. 54, comma 3, del decreto
          legislativo  17 marzo  1995,  n.  174,  ovvero all'art. 65,
          comma  3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, si
          intendono   nel  senso  che  l'ISVAP,  ove  rilevi  che  la
          situazione  aziendale puo' pregiudicare gli interessi degli
          assicurati   e  dei  terzi  aventi  diritto  a  prestazioni
          assicurative,  in  luogo  della dichiarazione di decadenza,
          propone   al   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato   la   revoca   dell'autorizzazione  e  la
          liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.
              3.  L'ISVAP adotta tutti i provvedimenti concernenti la
          liquidazione  coatta  amministrativa  dell'impresa  e,  con
          provvedimento  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica   italiana,   nomina   uno   o  piu'  commissari
          liquidatori  e  un  comitato di sorveglianza composto da un
          presidente  e  da  due o quattro membri. Nelle stesse forme
          puo'  essere  disposta  la  revoca  o  la  sostituzione dei
          commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.
              4. Per gli atti previsti dall'art. 35 del regio decreto
          16 marzo   1942,  n.  267,  in  deroga  a  quanto  disposto
          dall'art. 206, secondo comma, del medesimo regio decreto, i
          commissari  acquisiscono previamente il parere del comitato
          di   sorveglianza   e   provvedono   nel   rispetto   delle
          prescrizioni generali deliberate dall'ISVAP.
              5. La proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo' essere presentata
          dall'impresa anche durante la procedura di accertamento del
          passivo.".
              "Art. 4 (Razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP
          e    il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato). - (Omissis).
              10.  All'art.  4  della  legge 12 agosto 1982, n. 576 e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono aggiunti,
          infine, i seguenti commi:
              "Ferma  restando  la competenza propria del Governo, ai
          fini   dell'esercizio   delle   proprie   funzioni  l'ISVAP
          intrattiene  i rapporti con i competenti organi dell'Unione
          europea.
              Il    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,   su   proposta   dell'ISVAP,   formulata
          successivamente  agli adempimenti di cui all'art. 18, comma
          2,  della  legge  24 novembre  1981,  n.  689,  applica  le
          sanzioni con provvedimento motivato. ".