Art. 8. Direzioni del Dipartimento per l'internazionalizzazione 1. Il Dipartimento per l'internazionalizzazione e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per la politica commerciale; b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione; c) Direzione generale per la promozione degli scambi. 2. La Direzione generale per la politica commerciale cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: a) analisi e studio di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale; b) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali in materia commerciale con particolare riferimento all'OMC e all'OCSE e all'UNCTAD; c) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea; d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi economico-commerciali con i Paesi terzi; e) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali in materia di collaborazione economica nonche' gestione dei relativi organismi di consultazione bilaterale, in raccordo con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e con la Direzione generale per la promozione per le materie di rispettiva competenza; f) istruzione e cura nelle competenti sedi comunitarie di iniziative di tutela della produzione italiana all'estero e salvaguardia commerciale; g) gestione degli scambi e rilascio delle conseguenti autorizzazioni, certificati e titoli di importazione e di esportazione, nonche' applicazione delle sanzioni amministrative. 3. La direzione generale per le politiche di internazionalizzazione cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: a) attivita' di sostegno alla definizione dell'indirizzo strategico delle politiche di internazionalizzazione; b) attivita' di segreteria generale e di supporto tecnico-istruttorio nelle materie di competenza della V Commissione CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero; c) attivita' di segreteria generale e di supporto tecnico-istruttorio della Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita con decreto del Ministro del commercio estero del 29 febbraio 2000, n. 137; d) preparazione delle riunioni di coordinamento, presiedute dal Ministro, fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti e direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a., di INFORMEST, del soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e della SACE; e) collaborazione con il Ministero degli affari esteri, in particolare modo in materia di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, in raccordo con la direzione generale per la promozione e con la direzione generale per la politica commerciale; f) elaborazione di indirizzi strategici circa l'utilizzo dei fondi strutturali per l'internazionalizzazione delle imprese, in raccordo con la direzione generale per la promozione degli scambi; g) partecipazione al Punto nazionale di contatto previsto dalle linee guida OCSE per le imprese multinazionali; h) attivita' di indirizzo per la promozione e la diffusione territoriale degli sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia di internazionalizzazione; i) elaborazione di indirizzi e proposte e conseguente partecipazione nelle sedi internazionali competenti in materia di credito all'esportazione e sull'assicurazione del credito all'esportazione, assicurando l'adeguato raccordo con la direzione generale per la politica commerciale; j) esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza nelle materie del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione, curando a tal fine i necessari rapporti con l'Istituto per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE); k) esercizio dei diritti di azionista nelle societa' a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo; l) elaborazione degli indirizzi strategici finalizzati alla promozione degli investimenti esteri in Italia e partecipazione nelle sedi comunitarie e multilaterali alla definizione degli accordi in materia di investimenti diretti esteri; m) studi, ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; n) attivita' di indirizzo strategico e segreteria tecnica dell'Osservatorio economico previsto dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304. o) predisposizione, in raccordo con la direzione generale per la promozione degli scambi, della relazione annuale al Parlamento sull'attivita' svolta dalla SIMEST. 4. La Direzione generale per la promozione degli scambi cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: a) gestione degli incentivi, ivi compresi quelli comunitari, a sostegno dell'internazionalizzazione ed elaborazione della relativa disciplina, in raccordo con i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di promozione degli scambi e di supporto all'internazionalizzazione; b) sviluppo e coordinamento delle attivita' promozionali e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, assicurando la necessaria sinergia con le iniziative promozionali della direzione generale per il turismo, delle regioni, delle associazioni di categoria, delle camere di commercio e del sistema fieristico, anche sulla base di specifici accordi ed intese; c) elaborazione delle linee direttrici dell'attivita' dell'ICE in collaborazione con la direzione generale per le politiche di internazionalizzazione; d) approvazione del piano di attivita' dell'ICE, autorizzazione dei programmi, delle iniziative promozionali previste e delle relative variazioni, esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche previste dalla legge n. 68/1997, sull'attivita' dell'ICE e relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE; e) coordinamento delle azioni promozionali relative alla formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione; f) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della Direzione; g) negoziazione degli accordi relativi alla costituzione degli sportelli unici per le imprese e gli operatori di cui all'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e svolgimento delle attivita' gestionali di competenza del Ministero; h) rapporti con l'Unione delle camere di commercio per il coordinamento delle attivita' relative al commercio estero; i) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di regolamentazione delle camere di commercio italiane all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi della legge 1o luglio 1970, n. 518, e relative norme applicative; j) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di disciplina delle camere di commercio italo-straniere di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580; k) coordinamento delle missioni economico-commerciali del Ministero; l) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia e loro gestione; m) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali. 5. Restano comunque salve le competenze del Ministero degli affari esteri.
Note all'art. 8: - Il decreto del Ministro per il commercio con l'estero 29 febbraio 2000, pubblicato nel registro decreti del Ministero elenca i rappresentanti della struttura tecnica di supporto della commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero. - La legge 28 maggio 1973, n. 295, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 15 giugno 1973, reca "Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale". Si trascrive il testo dell'art. 3 della medesima legge: "Art. 3. - Il secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' sostituito dai seguenti commi: "E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso. (comma abrogato) I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n.131.". - La legge 20 ottobre 1990, n. 304, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1990, reca "Provvedimenti per la promozione delle esportazioni". Si trascrive il testo dell'art. 6 della medesima legge: "Art. 6. - 1. Presso il Ministero del commercio con l'estero e' istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche: 2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero; puo' compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero. L'Osservatorio sara', a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali ed internazionali. 3. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'attivita' connessa all'Osservatorio, puo' avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonche' di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria dell'Osservatorio e' composta da quattro unita' scelte tra i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla medesima e' preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente. 4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti .". - La legge 25 marzo 1997, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, reca "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero". - Per il riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si vedano note all'art. 4. Si trascrive il testo dell'art. 24, comma 3, del medesimo decreto legislativo: "3. La commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le modalita' e i criteri per il coordinamento dell'attivita' delle amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a. di INFORMEST, del soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero. La commissione promuove altresi' la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni.". - Per il riferimento alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, si vedano note all'art. 7.