Art. 8.
       Direzioni del Dipartimento per l'internazionalizzazione

  1.  Il  Dipartimento per l'internazionalizzazione e' articolato nei
seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
    a) Direzione generale per la politica commerciale;
    b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;
    c) Direzione generale per la promozione degli scambi.
  2.  La  Direzione  generale  per  la  politica  commerciale cura lo
svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti
materie:
    a)  analisi e studio di problemi concernenti gli scambi di beni e
servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale;
    b)  elaborazione  e  negoziazione  degli accordi multilaterali in
materia  commerciale con particolare riferimento all'OMC e all'OCSE e
all'UNCTAD;
    c)  elaborazione  di indirizzi e proposte di politica commerciale
nell'ambito dell'Unione europea;
    d)   partecipazione,   nell'ambito   dell'Unione   europea,  alla
elaborazione e negoziazione degli accordi economico-commerciali con i
Paesi terzi;
    e)  elaborazione  e  negoziazione  degli  accordi  bilaterali  in
materia  di  collaborazione  economica  nonche' gestione dei relativi
organismi  di  consultazione bilaterale, in raccordo con la Direzione
generale   per  le  politiche  di  internazionalizzazione  e  con  la
Direzione  generale  per  la  promozione per le materie di rispettiva
competenza;
    f)  istruzione  e  cura  nelle  competenti  sedi  comunitarie  di
iniziative   di   tutela   della  produzione  italiana  all'estero  e
salvaguardia commerciale;
    g)   gestione   degli   scambi   e   rilascio  delle  conseguenti
autorizzazioni,   certificati   e   titoli   di   importazione  e  di
esportazione, nonche' applicazione delle sanzioni amministrative.
  3. La direzione generale per le politiche di internazionalizzazione
cura  lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle
seguenti materie:
    a)   attivita'   di   sostegno  alla  definizione  dell'indirizzo
strategico delle politiche di internazionalizzazione;
    b)    attivita'    di   segreteria   generale   e   di   supporto
tecnico-istruttorio  nelle  materie di competenza della V Commissione
CIPE  per  il  coordinamento  e l'indirizzo strategico della politica
commerciale con l'estero;
    c)    attivita'    di   segreteria   generale   e   di   supporto
tecnico-istruttorio della Commissione permanente per il coordinamento
e  l'indirizzo  strategico  della  politica commerciale con l'estero,
istituita   con   decreto  del  Ministro  del  commercio  estero  del
29 febbraio 2000, n. 137;
    d)  preparazione  delle riunioni di coordinamento, presiedute dal
Ministro,  fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti e
direttori  generali  dell'ICE,  della  SIMEST  S.p.a.,  della  FINEST
S.p.a.,   di  INFORMEST,  del  soggetto  gestore  del  fondo  di  cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e della SACE;
    e)  collaborazione  con  il  Ministero  degli  affari  esteri, in
particolare modo in materia di cooperazione internazionale e di aiuto
allo   sviluppo,  in  raccordo  con  la  direzione  generale  per  la
promozione e con la direzione generale per la politica commerciale;
    f)  elaborazione  di  indirizzi  strategici  circa l'utilizzo dei
fondi  strutturali  per  l'internazionalizzazione  delle  imprese, in
raccordo con la direzione generale per la promozione degli scambi;
    g)  partecipazione  al Punto nazionale di contatto previsto dalle
linee guida OCSE per le imprese multinazionali;
    h)  attivita'  di  indirizzo  per  la  promozione e la diffusione
territoriale degli sportelli unici per le imprese e gli operatori del
settore  ai  fini  della  fruizione  dei servizi e delle agevolazioni
previste in materia di internazionalizzazione;
    i)   elaborazione   di   indirizzi   e   proposte  e  conseguente
partecipazione  nelle  sedi  internazionali  competenti in materia di
credito    all'esportazione    e   sull'assicurazione   del   credito
all'esportazione,  assicurando  l'adeguato  raccordo con la direzione
generale per la politica commerciale;
    j)  esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza nelle
materie del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito
all'esportazione,  curando  a  tal  fine  i  necessari  rapporti  con
l'Istituto per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);
    k)   esercizio   dei   diritti  di  azionista  nelle  societa'  a
partecipazione  pubblica  aventi  ad oggetto l'internazionalizzazione
del sistema produttivo;
    l)  elaborazione  degli  indirizzi  strategici  finalizzati  alla
promozione degli investimenti esteri in Italia e partecipazione nelle
sedi  comunitarie  e  multilaterali alla definizione degli accordi in
materia di investimenti diretti esteri;
    m) studi, ricerche e raccolta di documentazione statistica per la
definizione  delle  politiche  di  internazionalizzazione del sistema
produttivo italiano;
    n)   attivita'  di  indirizzo  strategico  e  segreteria  tecnica
dell'Osservatorio  economico  previsto  dall'articolo  6  della legge
20 ottobre 1990, n. 304.
    o)  predisposizione, in raccordo con la direzione generale per la
promozione  degli  scambi,  della  relazione  annuale  al  Parlamento
sull'attivita' svolta dalla SIMEST.
  4.  La  Direzione  generale  per la promozione degli scambi cura lo
svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti
materie:
    a)  gestione  degli  incentivi, ivi compresi quelli comunitari, a
sostegno  dell'internazionalizzazione  ed elaborazione della relativa
disciplina,  in  raccordo  con  i  soggetti  pubblici  e  privati che
svolgono   attivita'   di  promozione  degli  scambi  e  di  supporto
all'internazionalizzazione;
    b)  sviluppo  e  coordinamento  delle attivita' promozionali e di
internazionalizzazione  del  sistema economico nazionale, assicurando
la necessaria sinergia con le iniziative promozionali della direzione
generale  per  il  turismo,  delle  regioni,  delle  associazioni  di
categoria,  delle camere di commercio e del sistema fieristico, anche
sulla base di specifici accordi ed intese;
    c) elaborazione delle linee direttrici dell'attivita' dell'ICE in
collaborazione   con  la  direzione  generale  per  le  politiche  di
internazionalizzazione;
    d)  approvazione  del piano di attivita' dell'ICE, autorizzazione
dei   programmi,  delle  iniziative  promozionali  previste  e  delle
relative  variazioni,  esercizio  delle funzioni di vigilanza e delle
verifiche  previste dalla legge n. 68/1997, sull'attivita' dell'ICE e
relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE;
    e)   coordinamento   delle   azioni  promozionali  relative  alla
formazione   professionale   dei   soggetti   operanti   nel  settore
dell'internazionalizzazione;
    f)   rapporti   con   le  istituzioni  economiche  e  finanziarie
internazionali nelle materie di competenza della Direzione;
    g)  negoziazione  degli  accordi relativi alla costituzione degli
sportelli  unici  per  le imprese e gli operatori di cui all'articolo
24,  comma  3  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  143, e
svolgimento delle attivita' gestionali di competenza del Ministero;
    h)  rapporti  con  l'Unione  delle  camere  di  commercio  per il
coordinamento delle attivita' relative al commercio estero;
    i)  esercizio  dei compiti previsti dalla legislazione vigente in
materia  di  regolamentazione  delle  camere  di  commercio  italiane
all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi della
legge 1o luglio 1970, n. 518, e relative norme applicative;
    j)  esercizio  dei compiti previsti dalla legislazione vigente in
materia  di  disciplina  delle camere di commercio italo-straniere di
cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
    k)   coordinamento   delle   missioni  economico-commerciali  del
Ministero;
    l)   partecipazione   alla   definizione  degli  accordi  per  la
promozione  degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione
degli investimenti esteri in Italia e loro gestione;
    m)  partecipazione  nelle  sedi internazionali per la definizione
delle   politiche   di   promozione,   ivi  comprese  le  esposizioni
universali.
  5.  Restano comunque salve le competenze del Ministero degli affari
esteri.
 
          Note all'art. 8:
              - Il decreto del Ministro per il commercio con l'estero
          29 febbraio  2000,  pubblicato  nel  registro  decreti  del
          Ministero  elenca  i rappresentanti della struttura tecnica
          di   supporto   della   commissione   permanente   per   il
          coordinamento   e  l'indirizzo  strategico  della  politica
          commerciale con l'estero.
              -  La  legge  28 maggio  1973, n. 295, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 153 del 15 giugno 1973, reca "Aumento
          del  fondo  di  dotazione  del  Mediocredito  centrale". Si
          trascrive il testo dell'art. 3 della medesima legge:
              "Art.   3.   -   Il  secondo  comma  dell'art.  37  del
          decreto-legge  26 ottobre  1970,  n.  745, convertito nella
          legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' sostituito dai seguenti
          commi:
              "E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito
          a  medio  termine  (Mediocredito  centrale) un fondo per la
          concessione,   in  sostituzione  o  a  completamento  delle
          operazioni  indicate alle lettere a), b), c), d), e), ed f)
          del  secondo  comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962,
          n.  265,  o  anche  abbinati  con  le operazioni stesse, di
          contributi  nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
          che  gli  istituti  ed  aziende  ammessi  ad operare con il
          Mediocredito   centrale  concedono  senza  o  con  parziale
          ricorso al Mediocredito stesso.
              (comma abrogato)
              I   limiti  e  le  modalita'  per  la  concessione  del
          contributo  nel pagamento degli interessi verranno indicati
          annualmente   nel   piano   generale   di   utilizzo  delle
          disponibilita'  finanziarie di cui al sesto comma dell'art.
          24 della legge 28 febbraio 1967, n.131.".
              - La  legge  20 ottobre  1990, n. 304, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  n.  251  del  26 ottobre  1990,  reca
          "Provvedimenti  per  la  promozione delle esportazioni". Si
          trascrive il testo dell'art. 6 della medesima legge:
              "Art.  6. - 1. Presso  il  Ministero  del commercio con
          l'estero  e'  istituito  l'Osservatorio  economico  per  la
          raccolta,  lo  studio e l'elaborazione dei dati concernenti
          il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed
          esportazione  di  merci,  prodotti  e  servizi  e  per aree
          geo-economiche:
              2. L'Osservatorio    coadiuva    il    Ministro   nella
          definizione  delle  linee  direttrici  e  di  indirizzo  di
          competenza  del  Ministero; puo' compiere studi e controlli
          sull'efficacia  delle  misure  di  sostegno  pubblico  alle
          esportazioni,  partecipazioni  e  investimenti  all'estero.
          L'Osservatorio  sara',  a  tal  fine,  collegato attraverso
          sistemi    informatici    con    organismi   nazionali   ed
          internazionali.
              3.   Il  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  per
          l'attivita' connessa all'Osservatorio, puo' avvalersi della
          collaborazione   di  docenti  e  ricercatori  universitari,
          nonche'  di  esperti  in  commercio  estero  o  in economia
          internazionale  e  di  istituti  di  ricerca. La segreteria
          dell'Osservatorio  e' composta da quattro unita' scelte tra
          i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla
          medesima  e'  preposto  un  funzionario  con  qualifica non
          inferiore a primo dirigente.
              4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello
          per  i membri della segreteria sono determinati con decreto
          del  Ministro del commercio con l'estero di concerto con il
          Ministro    del    tesoro   nei   limiti   della   prevista
          autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire
          450  milioni  annui,  si  provvede  mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1990-1992,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
          1990,  all'uopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento
          "Interventi   rivolti   ad  incentivare  l'esportazione  di
          prodotti .".
              -  La  legge  25 marzo  1997,  n.  68, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 72 del 27 marzo 1997, reca "Riforma
          dell'Istituto nazionale per il commercio estero".
              - Per  il  riferimento  al decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  143,  si vedano note all'art. 4. Si trascrive il
          testo   dell'art.   24,   comma 3,   del  medesimo  decreto
          legislativo:
              "3. La   commissione   permanente  di  cui  al  comma 1
          stabilisce  le  modalita'  e i criteri per il coordinamento
          dell'attivita'  delle  amministrazioni,  enti  ed organismi
          operanti  nel  settore  del  commercio  con l'estero, fatte
          salve  le  specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A
          tale  fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e
          presiede  riunioni  di coordinamento fra rappresentanti dei
          Ministeri  interessati,  presidenti  o  direttori  generali
          dell'ICE,  della  SIMEST  S.p.a.,  della  FINEST  S.p.a. di
          INFORMEST, del soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3
          della  legge  28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i
          servizi   assicurativi   del  commercio  con  l'estero.  La
          commissione   promuove   altresi'   la  costituzione  e  la
          diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e
          gli  operatori  del  settore  ai  fini  della fruizione dei
          servizi  e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi
          delle vigenti disposizioni.".
              - Per  il  riferimento  alla legge 29 dicembre 1993, n.
          580, si vedano note all'art. 7.