Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 7; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, ed in particolare l'articolo 4, comma 1; Visto il combinato disposto del predetto articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del richiamato articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto l'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza Unificata nella seduta del 22 aprile 1999, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nel corso della seduta del 12 ottobre 2000 ai sensi dell'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativa alla definizione di criteri per l'individuazione delle riserve naturali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata alle regioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nelle sedute del 5 agosto 1999 e del 10 febbraio 2000; Sentita l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Considerato che la Commissione Parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, non ha espresso nei termini il parere di cui all'articolo 7, comma 2, della legge medesima; Sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle finanze; D E C R E T A Art. 1. Ambito operativo 1.