Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 7;
   Visto  il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n. 143, recante
conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale,
ed in particolare l'articolo 4, comma 1;
   Visto  il  combinato  disposto  del  predetto articolo 7, comma 1,
della  legge 15 marzo 1997, n. 59, e del richiamato articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n.
450,  recante  Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole e forestali;
   Visto  l'articolo  52,  comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
   Visto  l'articolo  8,  comma  3,  del decreto del Presidente della
Repubblica   27   marzo   2001,   n.   178,  recante  regolamento  di
organizzazione   del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio;
   Visto  l'accordo  sancito,  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma 2,
lettera  c),  del  decreto  legislativo 31 agosto 1997, n. 281, dalla
Conferenza  Unificata  nella  seduta del 22 aprile 1999, e successive
modificazioni ed integrazioni;
   Vista  l'intesa  sancita  in  sede di Conferenza Stato-Regioni nel
corso  della  seduta  del  12 ottobre 2000 ai sensi dell'articolo 78,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativa alla
definizione  di  criteri  per l'individuazione delle riserve naturali
non  collocate  nei  parchi nazionali, la cui gestione viene affidata
alle regioni;
   Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8
maggio  2000  recante delega al Ministro per la funzione pubblica per
il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n.
59 del 1997;
   Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province autonome di Trento e Bolzano
unificata  ai  sensi  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nelle sedute del 5 agosto 1999 e del 10 febbraio 2000;
   Sentita  l'Unione  Italiana  delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
   Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
   Considerato  che la Commissione Parlamentare di cui all'articolo 5
della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, non ha espresso nei termini il
parere di cui all'articolo 7, comma 2, della legge medesima;
   Sentiti  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, il
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  il  Ministro  per  gli affari
regionali,   il   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione economica e il Ministro delle finanze;
                            D E C R E T A
                               Art. 1.
                          Ambito operativo
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