Art. 2.
                Trasferimento alle Regioni di risorse
   1.  Ai  fini  dell'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni
amministrative  gia'  conferite alle stesse dal decreto legislativo 4
giugno  1997,  n. 143, e' trasferito alle medesime, a decorrere dal 1
gennaio  2002 e con le procedure stabilite dal successivo articolo 6,
l'importo   di   lire   638.668.502.000,  comprensivo  delle  risorse
finanziarie per le spese di funzionamento, pari a lire 31.805.871.000
e  determinate  nelle  misure  percentuali  previste  dal primo comma
dell'articolo 3.
   2.  Non  sono  comprese  nel  trasferimento  di  cui al comma 1 le
risorse  finanziarie per le spese di personale che saranno definite a
seguito  del  trasferimento  dello  stesso  alle  Regioni  secondo le
modalita' dell'articolo 3.
   3.   In   attesa   dell'attuazione  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo  4  giugno 1997, n. 143, sono temporaneamente esclusi dal
trasferimento  di  cui  ai  commi  1  e  2  i capitoli dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali del bilancio dello Stato di cui all'allegato "A".
   4.  L'importo  di  lire  540,7  miliardi,  recato  per l'anno 2001
dall'articolo  3,  comma  1, della legge 23 dicembre 1999, n. 449, e'
assegnato,  con decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  su proposta del Ministero delle politiche
agricole  e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano,  alle  regioni  per  far  fronte  agli oneri, non
finanziati  dal  ministero  delle politiche agricole e forestali, per
servizi di loro competenza svolti o in corso di svolgimento.