Art. 2. Trasferimento alle Regioni di risorse 1. Ai fini dell'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative gia' conferite alle stesse dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e' trasferito alle medesime, a decorrere dal 1 gennaio 2002 e con le procedure stabilite dal successivo articolo 6, l'importo di lire 638.668.502.000, comprensivo delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento, pari a lire 31.805.871.000 e determinate nelle misure percentuali previste dal primo comma dell'articolo 3. 2. Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1 le risorse finanziarie per le spese di personale che saranno definite a seguito del trasferimento dello stesso alle Regioni secondo le modalita' dell'articolo 3. 3. In attesa dell'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono temporaneamente esclusi dal trasferimento di cui ai commi 1 e 2 i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali del bilancio dello Stato di cui all'allegato "A". 4. L'importo di lire 540,7 miliardi, recato per l'anno 2001 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 449, e' assegnato, con decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alle regioni per far fronte agli oneri, non finanziati dal ministero delle politiche agricole e forestali, per servizi di loro competenza svolti o in corso di svolgimento.