Art. 4. Trasferimento dei beni non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale 1. Sono trasferiti in proprieta' alle Regioni dal 1 gennaio 2002 tutti i beni immobili statali strumentali ed oggetto delle funzioni conferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, attualmente in uso al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Corpo forestale dello Stato. Sono altresi' compresi nel trasferimento i beni mobili che costituiscono pertinenze dei predetti beni immobili. 2. Rimangono in proprieta' allo Stato e assegnati in uso al Ministero delle politiche agricole e forestali i beni immobili statali necessari all'esercizio delle funzioni di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e precisamente: gli immobili siti in Roma alla Via XX Settembre, 20, sede del Ministero stesso, alla Via Sallustiana, alla Via Carducci, 9, alla Via del Caravita, 7/a e alla Via Torino, limitatamente alla sede del Comando dei Carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, nonche' gli immobili di cui all'allegato "C". Al fine dell'attuazione delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394, e 9 dicembre 1998, n. 426, rimangono in proprieta' dello Stato i beni di cui all'allegato "E". 3. E' attribuita alle Regioni la proprieta' degli impianti di interesse pubblico di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, individuati nell'allegato "B". 4. In sede di prima applicazione del presente decreto sono trasferiti alle Regioni i beni individuati dall'allegato "D". 5. Le Regioni subentrano nei contratti relativi alla gestione e manutenzione dei beni immobili di cui ai commi 3 e 4. 6. In quanto relativi a beni non piu' necessari all'esercizio delle funzioni residuate dello Stato, saranno successivamente trasferiti alle Regioni gli stanziamenti relativi al capitolo 5070, non funzionali alle sedi e laboratori degli uffici periferici dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi e al capitolo 4044, non utilizzati per locazione di immobili necessari alle residue funzioni del Corpo Forestale dello Stato. 7. Con decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Regione interessata, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001, si procede alla identificazione catastale, ove risultino censiti, dei beni immobili trasferiti ed individuati negli allegati "B" e "D". La consegna degli immobili alle singole Regioni e' effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti della Regione e del Ministero delle politiche agricole e forestali, a cio' espressamente delegati, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi. Ciascun bene e' corredato da apposita scheda identificativa nella quale e' descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri reali che gravano sul bene. 8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 31 dicembre 2001, sono individuati i beni mobili di cui al comma 1. La consegna dei predetti beni mobili e' effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle singole Regioni e del Ministero delle politiche agricole e forestali. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarita' per i beni mobili registrati. 9. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati i restanti beni mobili ed immobili statali anche eventualmente non accatastati, trasferiti alle Regioni ai sensi del comma 1 e in uso al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla successiva identificazione catastale, alla consegna, alla trascrizione e alla voltura catastale dei beni si provvede secondo le modalita' e le procedure di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo. 10. Le Regioni subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo.