Art. 4.
                Trasferimento dei beni non necessari
                    all'esercizio delle funzioni
                        di competenza statale
   1.  Sono  trasferiti in proprieta' alle Regioni dal 1 gennaio 2002
tutti  i  beni immobili statali strumentali ed oggetto delle funzioni
conferite  alle  Regioni  ai  sensi  del decreto legislativo 4 giugno
1997,  n.  143,  attualmente  in  uso  al  Ministero  delle politiche
agricole  e forestali e al Corpo forestale dello Stato. Sono altresi'
compresi nel trasferimento i beni mobili che costituiscono pertinenze
dei predetti beni immobili.
   2.  Rimangono  in  proprieta'  allo  Stato  e  assegnati in uso al
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  i  beni immobili
statali  necessari  all'esercizio  delle funzioni di competenza dello
Stato,  ai  sensi  dell'articolo  2  del decreto legislativo 4 giugno
1997,  n.  143, e precisamente: gli immobili siti in Roma alla Via XX
Settembre,  20, sede del Ministero stesso, alla Via Sallustiana, alla
Via  Carducci,  9,  alla  Via  del  Caravita,  7/a e alla Via Torino,
limitatamente  alla  sede  del  Comando dei Carabinieri per la tutela
delle  norme  comunitarie  ed agroalimentari, nonche' gli immobili di
cui  all'allegato "C". Al fine dell'attuazione delle leggi 6 dicembre
1991,  n.  394,  e  9  dicembre 1998, n. 426, rimangono in proprieta'
dello Stato i beni di cui all'allegato "E".
   3.  E'  attribuita  alle  Regioni  la proprieta' degli impianti di
interesse  pubblico  di  cui  alla  legge  27  ottobre  1966, n. 910,
individuati nell'allegato "B".
   4.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente  decreto sono
trasferiti alle Regioni i beni individuati dall'allegato "D".
   5.  Le  Regioni  subentrano nei contratti relativi alla gestione e
manutenzione dei beni immobili di cui ai commi 3 e 4.
   6.  In  quanto  relativi  a  beni non piu' necessari all'esercizio
delle   funzioni   residuate  dello  Stato,  saranno  successivamente
trasferiti  alle  Regioni gli stanziamenti relativi al capitolo 5070,
non  funzionali  alle  sedi  e  laboratori  degli  uffici  periferici
dell'Ispettorato  Centrale  Repressione Frodi e al capitolo 4044, non
utilizzati  per locazione di immobili necessari alle residue funzioni
del Corpo Forestale dello Stato.
   7. Con decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole
e  forestali,  di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la
Regione  interessata,  da  adottarsi  entro  il  31 dicembre 2001, si
procede  alla  identificazione  catastale, ove risultino censiti, dei
beni  immobili trasferiti ed individuati negli allegati "B" e "D". La
consegna  degli  immobili  alle  singole  Regioni  e'  effettuata con
appositi  verbali sottoscritti dai rappresentanti della Regione e del
Ministero  delle politiche agricole e forestali, a cio' espressamente
delegati,  con  l'intervento  dei  rappresentanti del Ministero delle
finanze.   I   processi   verbali  di  consegna,  sottoscritti  dagli
intervenuti,  costituiscono  titolo  per  la  trascrizione  e  per la
voltura  catastale  dei  beni  stessi.  Ciascun  bene e' corredato da
apposita  scheda  identificativa nella quale e' descritto lo stato di
diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere
e agli oneri reali che gravano sul bene.
   8.  Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
da  adottarsi  entro  il  31  dicembre  2001, sono individuati i beni
mobili  di  cui  al  comma 1. La consegna dei predetti beni mobili e'
effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle
singole Regioni e del Ministero delle politiche agricole e forestali.
I  processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed
il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione
del cambiamento di titolarita' per i beni mobili registrati.
   9.  Entro  sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  sono individuati i restanti beni mobili ed
immobili statali anche eventualmente non accatastati, trasferiti alle
Regioni  ai  sensi  del comma 1 e in uso al Ministero delle politiche
agricole e forestali. Alla successiva identificazione catastale, alla
consegna,  alla  trascrizione  e  alla  voltura catastale dei beni si
provvede  secondo  le  modalita' e le procedure di cui ai commi 7 e 8
del presente articolo.
   10.  Le  Regioni  subentrano,  a  seguito della sottoscrizione dei
verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o
porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo.