Art. 6.
                  Riparto delle risorse finanziarie
   1.   In  prima  applicazione  del  presente  decreto,  le  risorse
finanziarie  trasferite  alle Regioni sono iscritte in apposito fondo
istituito  nello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le
stesse  con  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica   sulla  base  di  criteri  fissati  dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province  autonome  di  Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera f) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
   2.  Per  gli  esercizi  successivi,  il  Ministro  del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica provvede annualmente al
riparto  ed alla conseguente assegnazione sulla scorta dei criteri di
cui  al comma 1, fino alla applicazione delle disposizioni in materia
di  federalismo fiscale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56.