Art. 6. Riparto delle risorse finanziarie 1. In prima applicazione del presente decreto, le risorse finanziarie trasferite alle Regioni sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Per gli esercizi successivi, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto ed alla conseguente assegnazione sulla scorta dei criteri di cui al comma 1, fino alla applicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.