Art. 5. 1. Regioni e province autonome comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i criteri adottati per la valutazione e l'elenco dei progetti approvati con la specificazione degli interventi previsti e le risorse finanziarie attribuite. 2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la facolta' di ridistribuire, sulla base dei criteri di cui all'art. 1, le risorse non impegnate dalle regioni e province autonome entro la data del 31 marzo 2002. Roma, 30 maggio 2001 p. Il Ministro: Morese