Art. 5.
  1. Regioni e province autonome comunicano al Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale  i  criteri  adottati per la valutazione e
l'elenco   dei   progetti   approvati  con  la  specificazione  degli
interventi previsti e le risorse finanziarie attribuite.
  2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la
facolta'  di ridistribuire, sulla base dei criteri di cui all'art. 1,
le  risorse  non impegnate dalle regioni e province autonome entro la
data del 31 marzo 2002.
    Roma, 30 maggio 2001
                                               p. Il Ministro: Morese