Art. 2. 1. I quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce, riduzioni od abbandoni effettuati ai sensi della normativa comunitaria e nazionale sono riattribuiti alle regioni od alle province autonome di Trento e di Bolzano cui afferiscono detti quantitativi le quali provvedono alla riassegnazione entro il 31 marzo dell'anno successivo.