(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

NUOVE  TARIFFE DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO   E   LE   MALATTIE  PROFESSIONALI  E  RELATIVE  MODALITA'  DI
APPLICAZIONE.

    Termine  per  la  presentazione delle domande di oscillazione per
prevenzione relative agli anni 2000 e 2001.

   Il consiglio di amministrazione nella seduta del 5 aprile 2001

    Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
1997, n. 367;
    Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni  per l'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124;
    Visto  il  decreto  legislativo  23 febbraio 2000, n. 38, recante
disposizioni  in  materia  di  assicurazione  obbligatoria contro gli
infortuni  sul  lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art.
55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  del  12 dicembre  2000, concernente l'approvazione, ai sensi
del summenzionato decreto legislativo n. 38/2000, delle nuove tariffe
per  la  determinazione  dei premi dovuti dai datori di lavoro di cui
all'art.  9  del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965
nonche' le relative modalita' di applicazione;
    Rilevato che, ai sensi dell'art. 24 delle summenzionate modalita'
di  applicazione, l'INAIL puo' applicare, a domanda, la riduzione del
tasso medio di tariffa, in misura fissa pari al cinque o al dieci per
cento  in relazione al numero di lavoratori-anno, al datore di lavoro
che:
      sia  in  regola  con  le disposizioni in materia di prevenzione
infortuni  e  di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi
ed assicurativi,
      abbia   effettuato   interventi   per  il  miglioramento  delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
    Rilevato  altresi' che l'art. 29, comma 4, prevede che le domande
per   gli  anni  2000  e  2001  devono  essere  presentate  entro  il
sessantesimo   giorno  successivo  alla  data  di  ricevimento  della
comunicazione prevista dal primo comma dello stesso art. 29;
    Tenuto  conto delle richieste formulate da diverse organizzazioni
datoriali  tendenti  ad  ottenere,  in  via d'interpretazione, che il
termine  per  la  presentazione  delle domande per il 2000 ed il 2001
inizi  a  decorrere,  per tutti i datori di lavoro, indipendentemente
dalla   data   di   ricevimento  della  suddetta  comunicazione,  dal
novantesimo  giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto
ministeriale  12 dicembre  2000,  ovvero  dal 22 aprile 2001, venendo
cosi' a scadere il 21 giugno 2001;
    Vista la relazione del direttore generale in data 4 aprile 2001;
    Rilevato  che  le  innovazioni recentemente introdotte in tema di
contribuzione  antinfortunistica, riguardanti sia l'aspetto normativo
sia  l'aspetto procedurale, giustificano l'esigenza manifestata dalla
parte datoriale;
    Ritenuto inoltre che, sotto l'aspetto finanziario, l'accoglimento
della  proposta  non  comporta  effetti  negativi  per  l'Istituto in
quanto:
      per  l'anno  2000, la presentazione della domanda entro il piu'
lungo termine del 21 giugno 2001 determinerebbe anche uno slittamento
dei tempi per l'eventuale rimborso dovuto al datore di lavoro;
      per  l'anno  2001, invece, la riduzione eventualmente spettante
sarebbe comunque applicata in sede di autoliquidazione 2002;
    Rilevato    infne    che,   sotto   l'aspetto   procedurale,   la
determinazione  di  un  termine  unico  per  tutti i datori di lavoro
comporta minori adempimenti formali per l'Istituto.
    Ritenuta    condivisibile    l'esigenza    rappresentata    dalle
organizzazioni datoriali;
    Sentito   il   direttore   generale   il  quale  si  e'  espresso
favorevolmente all'adozione del provvedimento;
                              Delibera
che  il  termine  di  60 giorni per la presentazione della domanda di
oscillazione  del  tasso  per  prevenzione,  relativa  alle posizioni
assicurative  in  corso al 22 gennaio 2001, data di pubblicazione del
decreto  di  approvazione  delle nuove tariffe, inizi a decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla predetta data del 22 gennaio 2001,
e quindi a partire dal 22 aprile 2001.