IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  per  la  tutela  della salute umana, della sanita'
         pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali

  Visto  il  decreto AIC/UAC n. 294 del 23 dicembre 1998 con il quale
la  Rhone  Poulenc  Rorer S.p.a. e' stata autorizzata ad immettere in
commercio   la   specialita'   medicinale   ESTALIS   SEQUI   con  le
specificazioni di seguito indicate:
    4 cerotti transdermici 50 mcg/24 H + 4 cerotti da 50 + 250 mcg/24
H;  A.I.C.  n. 034209015/M (in base 10), 10MZ7R (in base 32); classe:
"C", ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;
  Visto  il trasferimento di titolarita' della specialita' medicinale
alla Novartis Farma S.p.a.;
  Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;
  Visto l'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
  Visto l'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Vista  la  domanda  di  classificazione  e  la  proposta  di prezzo
presentata dalla ditta;
  Visto  il  provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22
dicembre  2000  registrato  alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000,
registro n. 2, foglio n. 333;
  Visto   il   parere  espresso  in  data  22-23  maggio  2001  dalla
Commissione unica del farmaco;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La specialita' medicinale ESTALIS SEQUI e' classificata come segue:
    4 cerotti transdermici 50 mcg/24 H + 4 cerotti da 50 + 250 mcg/24
H;  A.I.C.  n. 034209015/M (in base 10), 10MZ7R (in base 32); classe:
"A".
  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale
derivante  dalla  contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito in L.
15.148 (ex factory, I.V.A. esclusa).
  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla
distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE
richiamata nelle premesse e' di L. 25.000 (I.V.A. inclusa).
  Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.