Art. 6.
  1.  La regione Lombardia puo' destinare una quota fino a 5 miliardi
di  lire a valere sullo stanziamento complessivo di cui all'ordinanza
n.  3143/2001  per concorrere all'abbattimento dei tassi di interesse
di  mutui  gia'  stipulati  direttamente  dalle  attivita' produttive
danneggiate   per  fronteggiare  le  urgenze  conseguenti  all'evento
calamitoso,   in   aggiunta   ai   contributi   spettanti   ai  sensi
dell'ordinanza  medesima.  La  regione Lombardia impartira' opportune
direttive  affinche'  i  benefici totali spettanti a ciascun soggetto
non eccedano comunque i limiti di cui alla legge n. 365/2000.