Art. 6. 1. La regione Lombardia puo' destinare una quota fino a 5 miliardi di lire a valere sullo stanziamento complessivo di cui all'ordinanza n. 3143/2001 per concorrere all'abbattimento dei tassi di interesse di mutui gia' stipulati direttamente dalle attivita' produttive danneggiate per fronteggiare le urgenze conseguenti all'evento calamitoso, in aggiunta ai contributi spettanti ai sensi dell'ordinanza medesima. La regione Lombardia impartira' opportune direttive affinche' i benefici totali spettanti a ciascun soggetto non eccedano comunque i limiti di cui alla legge n. 365/2000.