Art. 7. 1. Per dare una prima attuazione urgente al disposto di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 267/1998, in attesa della completa attuazione dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112/1998, cosi' come modificato dall'art. 52 della legge n. 388/2000, le regioni e le province autonome interessate sono autorizzate ad attivare misure a favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive, nei limiti delle risorse gia' stanziate con le ordinanze n. 3110/2001 e n. 3135/2001, nonche' di quelle gia' a loro trasferite in attuazione della legge n. 267/1998 e n. 183/1989, nei limiti delle risorse finanziarie residue, eventualmente procedendo alla rimodulazione dei piani di cui degli interventi urgenti previsti dall'ordinanza n. 3090/2000. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 agosto 2001 Il Ministro: Scajola