Art. 7.
  1.  Per  dare  una  prima  attuazione  urgente  al  disposto di cui
all'art.  1,  comma  5,  della  legge  n.  267/1998,  in attesa della
completa attuazione dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112/1998,
cosi'  come  modificato  dall'art.  52  della  legge  n. 388/2000, le
regioni  e  le  province  autonome  interessate  sono  autorizzate ad
attivare  misure  a  favore  dei  soggetti  privati e delle attivita'
produttive,  nei limiti delle risorse gia' stanziate con le ordinanze
n. 3110/2001 e n. 3135/2001, nonche' di quelle gia' a loro trasferite
in attuazione della legge n. 267/1998 e n. 183/1989, nei limiti delle
risorse    finanziarie   residue,   eventualmente   procedendo   alla
rimodulazione  dei  piani  di  cui  degli interventi urgenti previsti
dall'ordinanza n. 3090/2000.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 agosto 2001
                                                 Il Ministro: Scajola