(all. 1 - art. 1)
(Stampate sulla seconda pagina di copertina del registro)
            NORME D'USO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO
              DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE
                       PER LE UNITA' OPERATIVE
    1.  Il  registro  di  carico  e  scarico in dotazione alle unita'
operative  delle  strutture  sanitarie  pubbliche  e private, nonche'
delle   unita'  operative  dei  servizi  territoriali  delle  aziende
sanitarie  locali, e' l'unico documento su cui annotare le operazioni
di  approvvigionamento,  somministrazione  e restituzione dei farmaci
stupefacenti  e  psicotropi  di  cui  alle  tabelle  I, Il, III, e IV
previste  dall'articolo  14 del testo unico delle leggi in materia di
stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990).
    2.  Il  registro,  costituito  da  cento  pagine  prenumerate, e'
vidimato  dal  direttore sanitario o da un suo delegato, che provvede
alla sua distribuzione.
    3.  Il responsabile dell'assistenza infermieristica e' incaricato
della  buona  conservazione  del  registro.  Dopo due anni dalla data
dell'ultima registrazione, il registro puo' essere distrutto.
    4.  Il  dirigente  medico  dell'unita'  operativa e' responsabile
della  effettiva  corrispondenza  tra  la  giacenza contabile e reale
delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
    5.   Il   direttore   responsabile   del  servizio  farmaceutico,
attraverso  periodiche  ispezioni,  accerta  la  corretta  tenuta del
registro  di  carico  e  scarico di reparto. Di tali ispezioni verra'
redatto   apposito   verbale   che  sara'  trasmesso  alla  direzione
sanitaria.
    6.  Ogni  pagina  del  registro deve essere intestata ad una sana
preparazione  medicinale,  indicandone  la  forma  farmaceutica  e il
dosaggio.  Inoltre  si deve riportare l'unita' di misura adottata per
la movimentazione.
    7.  Le registrazioni, sia in entrata sia in uscita, devono essere
effettuate   cronologicamente,   entro  le  24  ore  successive  alla
movimentazione, senza lacune di trascrizione.
    8. Dopo ogni movimentazione, deve essere indicata la giacenza.
    9.   Per   le   registrazioni  deve  essere  impiegato  un  mezzo
indelebile;   le   eventuali   correzioni,  effettuate  senza  alcuna
abrasione   e   senza  uso  di  sostanze  coprenti,  dovranno  essere
controfirmate.
    10.   Nel   caso   di  somministrazione  parziale  di  una  forma
farmaceutica  il  cui farmaco residuo non puo' essere successivamente
utilizzato  (come  ad  esempio  una fiala iniettabile), si procedera'
allo  scarico  dell'unita'  di  forma  farmaceutica. Nelle note sara'
specificata    l'esatta    quantita'    di   farmaco   somministrata,
corrispondente   a   quella  riportata  nella  cartella  clinica  del
paziente.  La  quantita'  residua  del farmaco e' posta tra i rifiuti
speciali da avviare alla termodistruzione.
    11.  Il  registro non e' soggetto alla chiusura annuale, pertanto
non  deve  essere  eseguita  la scritturazione riassuntiva di tutti i
dati  comprovanti  i totali delle qualita' e quantita' dei medicinali
movimentati durante l'anno.
                         PRESCRIZIONI D'USO
    1.  Indicare: il nome della specialita' medicinale o del prodotto
generico   o  della  preparazione  galenica,  la  forma  farmaceutica
(compresse,  fiale,  soluzione orale ecc.), il dosaggio e l'unita' di
misura  adottata  per  la  movimentazione  (ml,  mg o unita' di forma
farmaceutica).
    2. Indicare il numero progressivo della registrazione.
    3. Indicare il giorno, mese ed anno della registrazione.
    4.  Indicare  il  numero  del  buono  di  approvvigionamento o di
restituzione  del  farmaco.  La movimentazione di farmaci tra diverse
unita' operative dello stesso presidio, deve essere specificata nelle
note.
    5. Indicare la quantita' di farmaco ricevuta in carico.
    6.  Indicare  il  nome  e  il  cognome o il numero della cartella
clinica  o  altro  sistema  di identificazione del paziente. Indicare
l'unita'  operativa,  in  caso  cessione  a quest'ultima. Indicare la
farmacia, in caso di reso.
    7.  Indicare la quantita' di farmaco somministrata o consegnata o
ceduta o resa.
    8.  Indicare  la  quantita'  di  farmaco giacente presso l'unita'
operativa dopo ogni movimentazione.
    9. Firma di chi esegue la movimentazione.
    10.   Indicare,   oltre  ai  casi  gia'  evidenziati,  specifiche
annotazioni atte a fornire maggiore chiarezza in casi particolari.
(Intestazione frontespizio del registro prima di copertina)
REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE
   DELLE  UNITA'  OPERATIVE  DELLE  STRUTTURE  SANITARIE  PUBBLICHE E
   PRIVATE,  NONCHE'  DELLE UNITA' OPERATIVE DEI SERVIZI TERRITORIALI
   DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI.
              ---->  Vedere modello di pag. 9    <----