Art. 2.
  1. A  decorrere  dall'11 giugno  2001 al Ministro senza protafoglio
per  la  funzione  pubblica  e  per  il  coordinamento dei Servizi di
informazione  e  sicurezza  on.  Franco  Frattini  sono  delegate  le
attribuzioni  conferite  al  Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'art.  5, comma 2, lettera g), della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  ivi  comprese  quelle di cui alla legge 24 ottobre 1977, n.
801.
  2. Al Ministro sono, in particolare, delegate:
    a) la  funzione di presiedere il Comitato esecutivo per i Servizi
di informazione e sicurezza (CESIS);
    b) la  facolta'  di rappresentare il Presidente del Consiglio dei
Ministri  davanti  il  Comitato parlamentare di cui all'art. 11 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801;
    c) le  attivita'  di  coordinamento  indicate  nel  secondo comma
dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
    d) l'adozione   di   provvedimenti   previsti   dai  decreti  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 7 e n. 8 del 21 novembre
1980, che disciplinano lo stato giuridico del personale, la direzione
degli  uffici,  l'organizzazione  e  l'ordinamento degli organismi di
informazione  e sicurezza, fermo restando quanto previsto dal decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 1985 in ordine
all'emanazione  da  parte  del  segretario  generale  del CESIS e dei
direttori  del  SISMI  e  del  SISDE dei provvedimenti riguardanti il
trattamento economico del personale.
  3. Al   Ministro  e'  delegato  il  compito  di  predisporre  testi
normativi  di  riforma  in  materia  di  Servizi  di  informazione  e
sicurezza  e  di  segreto  di  Stato,  avvalendosi  anche di apposite
commissioni di studio a tal fine costituite.
  4. Il  Ministro  assolve  ogni altra funzione che il Presidente del
Consiglio dei Ministri ritenga delegargli.
  5. Restano,  comunque,  riservati  al  Presidente del Consiglio dei
Ministri:
    l'alta  direzione,  la  responsabilita' politica e generale ed il
coordinamento della politica informativa e di sicurezza;
    la nomina e la revoca del segretario generale del CESIS;
    la nomina e la revoca del vice segretario generale del CESIS;
    la nomina e la revoca dei capi reparto del CESIS;
    l'emanazione,  su  parere conforme del Comitato interministeriale
per  le informazioni e la sicurezza (CIIS), delle norme in materia di
stato giuridico ed economico del personale;
    l'emanazione  di  tutti i provvedimenti regolamentari a carattere
normativo  di modifica ed integrazione dei decreti del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  7  e n. 8 del 1980, adottati secondo le
procedure individuate dall'art. 7 della legge n. 801 del 1977;
    gli atti relativi alla conferma del segreto di Stato;
    la determinazione, su proposta del CIIS, delle somme da assegnare
per  le  spese  della  segreteria generale del CESIS, del SISMI e del
SISDE.