Art. 3. 1. Il Ministro e' inoltre delegato: a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie in oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni; b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto; c) a provvedere, nelle predette materie, ad intese a concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni. 2. Le funzioni oggetto dell'art. 1 della presente delega possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Learco Saporito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 9 agosto 2001 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 266