Art. 3.
  1. Il Ministro e' inoltre delegato:
    a) a  designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri
organismi  di  studio  tecnico-amministrativi  e consultivi, operanti
nelle   materie   in  oggetto  del  presente  decreto,  presso  altre
amministrazioni ed istituzioni;
    b) a  costituire  commissioni  di studio e consulenza e gruppi di
lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;
    c) a  provvedere, nelle predette materie, ad intese a concerti di
competenza  della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.
  2. Le  funzioni  oggetto  dell'art. 1 della presente delega possono
essere  esercitate  anche per il tramite del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Learco Saporito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  previa  registrazione da parte della Corte dei
conti.
    Roma, 9 agosto 2001
                                            Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 11, foglio n. 266